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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 359/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LUCIFORA FRANCESCO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3543/2024 depositato il 22/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando, 1 95126 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230072086201000 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso, notificato all'ADE di Catania e all'AdER di Catania con p.e.c. consegnate in data 25.3.2024,
è impugnata l'iscrizione a ruolo di cui alla cartella di pagamento n. 29320230072086201000, notificata via pec il 26 gennaio 2024, a titolo di sanzioni per controllo tasse e imposte indirette anno 2022.
Il ricorrente deduce: che l'iscrizione a ruolo è avvenuta in automatico e non è stata preceduta da un avviso di liquidazione e d'irrogazione delle sanzioni;
la mancata indicazione nella cartella del nominativo del coobbligato;
che la Sanzione per dichiarazione tardiva non applicabile;
la mancanza del presupposto impositivo.
L'ADE controdeduce: a disciplina dettata in materia di motivazione riguarda precipuamente gli atti della
Pubblica Amministrazione e non quelli dell'Ente della riscossione;
di avere correttamente notificato l'avviso di liquidazione (all. 2)
L'AdER controdeduce: il difetto di legittimazione passiva in ordine alle eccezioni riguardanti il merito della pretesa fiscale;
la legittimità del processo notificatorio avvenuto a mezzo p.e.c.; che la cartella è stata redatta in conformità alla normativa vigente.
Il giudice monocratico, all'udienza del 14.1.2026, come da verbale, trattiene il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice monocratico letti gli atti ed esaminati i documenti, osserva quanto segue.
Il ricorso non è fondato.
L'Agenzia delle entrate ha provato documentalmente di avere notificato, a mezzo servizio postale con raccomandata A/R, all'odierno ricorrente l'avviso di accertamento presupposto all'atto impugnato. Risulta che il processo notificatorio si è concluso con la spedizione, a mezzo raccomandata, della comunicazione di avvenuta notifica. Tale documentazione non è stata contestata dal ricorrente.
La cartella di pagamento, facendo riferimento alla Dichiarazione successione anno 22 volume 88888 numero
301592 sottonumero 000, è sufficientemente motivata.
La Corte ritiene che qualsiasi eccezione inerente al merito della ripresa fiscale andava posta in sede di impugnazione dell'avviso di accertamento.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, in funzione di giudice monocratico, rigetta il ricorso nei termini di cui in motivazione. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in favore delle parti resistenti, liquidate per ciascuna in euro in euro 200,00, oltre accessori di legge se ed in quanto dovuti.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LUCIFORA FRANCESCO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3543/2024 depositato il 22/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando, 1 95126 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230072086201000 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso, notificato all'ADE di Catania e all'AdER di Catania con p.e.c. consegnate in data 25.3.2024,
è impugnata l'iscrizione a ruolo di cui alla cartella di pagamento n. 29320230072086201000, notificata via pec il 26 gennaio 2024, a titolo di sanzioni per controllo tasse e imposte indirette anno 2022.
Il ricorrente deduce: che l'iscrizione a ruolo è avvenuta in automatico e non è stata preceduta da un avviso di liquidazione e d'irrogazione delle sanzioni;
la mancata indicazione nella cartella del nominativo del coobbligato;
che la Sanzione per dichiarazione tardiva non applicabile;
la mancanza del presupposto impositivo.
L'ADE controdeduce: a disciplina dettata in materia di motivazione riguarda precipuamente gli atti della
Pubblica Amministrazione e non quelli dell'Ente della riscossione;
di avere correttamente notificato l'avviso di liquidazione (all. 2)
L'AdER controdeduce: il difetto di legittimazione passiva in ordine alle eccezioni riguardanti il merito della pretesa fiscale;
la legittimità del processo notificatorio avvenuto a mezzo p.e.c.; che la cartella è stata redatta in conformità alla normativa vigente.
Il giudice monocratico, all'udienza del 14.1.2026, come da verbale, trattiene il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice monocratico letti gli atti ed esaminati i documenti, osserva quanto segue.
Il ricorso non è fondato.
L'Agenzia delle entrate ha provato documentalmente di avere notificato, a mezzo servizio postale con raccomandata A/R, all'odierno ricorrente l'avviso di accertamento presupposto all'atto impugnato. Risulta che il processo notificatorio si è concluso con la spedizione, a mezzo raccomandata, della comunicazione di avvenuta notifica. Tale documentazione non è stata contestata dal ricorrente.
La cartella di pagamento, facendo riferimento alla Dichiarazione successione anno 22 volume 88888 numero
301592 sottonumero 000, è sufficientemente motivata.
La Corte ritiene che qualsiasi eccezione inerente al merito della ripresa fiscale andava posta in sede di impugnazione dell'avviso di accertamento.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, in funzione di giudice monocratico, rigetta il ricorso nei termini di cui in motivazione. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in favore delle parti resistenti, liquidate per ciascuna in euro in euro 200,00, oltre accessori di legge se ed in quanto dovuti.