Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 359
CGT1
Sentenza 16 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancanza avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni

    L'Agenzia delle Entrate ha provato documentalmente di aver notificato l'avviso di accertamento presupposto all'atto impugnato tramite raccomandata A/R. Tale documentazione non è stata contestata dal ricorrente.

  • Rigettato
    Mancanza indicazione coobbligato

    La Corte ritiene che qualsiasi eccezione inerente al merito della ripresa fiscale andava posta in sede di impugnazione dell'avviso di accertamento.

  • Rigettato
    Sanzione per dichiarazione tardiva non applicabile

    La Corte ritiene che qualsiasi eccezione inerente al merito della ripresa fiscale andava posta in sede di impugnazione dell'avviso di accertamento.

  • Rigettato
    Mancanza presupposto impositivo

    La Corte ritiene che qualsiasi eccezione inerente al merito della ripresa fiscale andava posta in sede di impugnazione dell'avviso di accertamento.

  • Rigettato
    Motivazione della cartella di pagamento

    La cartella di pagamento, facendo riferimento alla Dichiarazione successione anno 22 volume 88888 numero 301592 sottonumero 000, è sufficientemente motivata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 359
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 359
    Data del deposito : 16 gennaio 2026

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