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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 27/03/2025, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, dopo l'udienza del giorno 27/03/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 7709/2024 promossa da
Parte_1
rappr. e dif. dall' avv. MASTRODOMENICO MARCELLO contro
Controparte_1 rappr. e dif. dall'avv. FATIGATO MICHELE e MARIA ANTONIA FATIGATO
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 12.09.2024, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di aver lavorato alle dipendenze della controparte dall'1.1.2010 al 16.12.2013, con mansioni di operatore di patronato e qualifica di impiegato part – time, ha chiesto la condanna dell'ex datrice di lavoro al pagamento della somma di euro 121.527,96 a titolo di differenze retributive, maggiorazioni per lavoro straordinario, mensilità aggiuntive, lavoro festivo, indennità sostituiva delle ferie e permessi non goduti, TFR
e rimborsi spese.
Costituitasi in giudizio, l' , ha eccepito Controparte_2
in via preliminare la prescrizione quinquennale dei crediti rivendicati nonché
l'inapplicabilità al rapporto di lavoro in esame del CCNL indicato in ricorso;
nel merito, poi, ha contestato la fondatezza dell'avversa domanda chiedendo il rigetto integrale. L'udienza del 27.3.2025 è stata tenuta con le modalità indicate in epigrafe, quindi previa acquisizione delle note per la trattazione scritta, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata emessa la presente sentenza.
Orbene, è fondata l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla parte resistente.
Invero considerato che il rapporto di lavoro per cui è causa è pacificamene cessato in data 16.12.2013, deve ritenersi che alla data della notifica del presente ricorso
(30.9.2024), il termine prescrizionale quinquennale fosse decisamente spirato;
tanto anche laddove si consideri il precedente atto di messa in mora, da individuarsi nel tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c., risalente all'anno 2017.
Concordemente a quanto asserito da parte resistente, non può essere considerato valido atto interruttivo della prescrizione ex art. 2943 c.c. il precedente ricorso giudiziario depositato dallo stesso ricorrente presso questo Tribunale ed iscritto al n. rg 7279/2018.
Ciò per le ragioni di seguito sinteticamente indicate.
In coerenza con gli arresti giurisprudenziali di legittimità, è noto che l'atto di interruzione della prescrizione non deve necessariamente consistere in una richiesta o intimazione (essendo questa una caratteristica riconducibile all'istituto della costituzione in mora), ma può anche emergere da una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti, puramente e semplicemente, l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante, in tal guisa dovendosi interpretare estensivamente il disposto dell'art. 2943, comma quarto, c.c., in sinergia ermeneutica con la più generale norma dettata, in tema di prescrizione, dall'art. 2934 c.c. (v. Cass.
15766/06; in senso conforme v. anche Cass. 1166/18, pronunciata in tema di pag.
10/16 interruzione della prescrizione di crediti previdenziali).
Ai fini dell'interruzione della prescrizione, difatti, è sufficiente la mera comunicazione del fatto costitutivo della pretesa, posto che si tratta di atto non soggetto a formule sacramentali, avendo l'esclusivo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore, chiaramente manifesta, di far valere il proprio diritto (così Cass. 24054/15).
Inoltre, l'atto di costituzione in mora, proprio in quanto non soggetto all'adozione di formule sacramentali neppure richiede la quantificazione del credito (che potrebbe essere non determinato, ma solo determinabile), avendo l'esclusivo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore di ottenere il soddisfacimento delle proprie pretese (v. Cass. 5681/06, la quale ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto valido atto interruttivo della prescrizione la richiesta di “pagamento delle competenze” rivolta da un professionista al proprio cliente;
in senso conforme v. anche Cass. 16676/17, in motivazione).
In tal senso è stato di recente ribadito che “Per avere efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 c.c., un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione della pretesa e
l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare
l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora;
pertanto, non determina l'interruzione della prescrizione la riserva, contenuta in un atto di citazione, di agire per il risarcimento di danni diversi e ulteriori rispetto a quelli effettivamente lamentati, trattandosi di espressione che, per genericità ed ipoteticità, non può in alcun modo equipararsi ad una intimazione o ad una richiesta di pagamento.” (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 279 del 04/01/2024).
Orbene, il predetto ricorso giudiziario iscritto al n. rg 7279/2018, non può essere qualificato alla stregua di atto interruttivo della prescrizione nei confronti dell'odierna parte resistente, in quanto difetta sia dell'elemento soggettivo, non essendo l' indicata quale soggetto Controparte_2 obbligato al relativo pagamento dei crediti rivendicati, sia dell'elemento oggettivo non essendo stata formalizzata nei confronti dell'organizzazione resistente alcuna richiesta chiara ed inequivocabile, volta a rivendicare il credito per cui è causa. Il ricorso infatti, come osservato dall'odierna parte resistente, non conteneva alcuna richiesta di condanna verso l' , ma soltanto verso la Controparte_2
. Controparte_3
Quanto appena detto non solo è facilmente desumibile dalla piana lettura del ridetto ricorso giudiziario n. rg 7279/2018 (ed in particolare dalle conclusioni ivi rassegnate), ma è stato peraltro accertato, con efficacia di giudicato, proprio con la sentenza che ha definito il relativo procedimento. Invero nella sentenza n.
4417/2019, emessa da questo Tribunale in data 29.10.2019 si legge testualmente, per la parte che qui rileva: “ nonostante la doppia notifica (all' Controparte_2
e alla ) è evidente che la domanda indica nell'unico
[...] Controparte_3
soggetto sopra indicato il destinatario della richiesta di condanna ( Controparte_3
), tuttavia non legittimato, o meglio non titolare passivo del rapporto. [….]
[...] In definitiva il ricorrente non ha presentato alcuna domanda verso la
[...]
, invece portata verso di Controparte_2 Controparte_3 CP_3 estranea al rapporto di lavoro evocato in giudizio”.
Acclarato quindi che il ricorso n. rg 7279/2018 non costituisce nei confronti dell'organizzazione resistente un valido atto interruttivo, è pacifico che al momento della notifica del ricorso introduttivo del presente ricorso, il termine prescrizionale quinquennale era già spirato (considerando la data di cessazione del rapporto di lavoro, 16.12.2013 e il tentativo di conciliazione risalente all'anno 2017).
Da quanto detto, discende il rigetto della domanda attorea. Restano assorbite tutte le ulteriori questioni.
Quanto alla liquidazione delle spese di lite, in ragione delle modalità di definizione della controversia si stima equo ed opportuno porle a carico del ricorrete nella misura della metà, disponendone la compensazione per la metà residua.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Roberta
Lucchetti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7709 /2024 R.G.L.
e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
-rigetta la domanda;
- liquida le spese di lite in favore della parte resistente in complessivi € 5.360,00, oltre iva, cpa e rimborso spese forfettarie 15%, che pone a carico del ricorrente nella misura della metà (€ 2.680,00 oltre accessori), con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari, e che compensa per la metà residua.
Foggia, dopo l'udienza del 27.03.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Lucchetti
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, dopo l'udienza del giorno 27/03/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 7709/2024 promossa da
Parte_1
rappr. e dif. dall' avv. MASTRODOMENICO MARCELLO contro
Controparte_1 rappr. e dif. dall'avv. FATIGATO MICHELE e MARIA ANTONIA FATIGATO
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 12.09.2024, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di aver lavorato alle dipendenze della controparte dall'1.1.2010 al 16.12.2013, con mansioni di operatore di patronato e qualifica di impiegato part – time, ha chiesto la condanna dell'ex datrice di lavoro al pagamento della somma di euro 121.527,96 a titolo di differenze retributive, maggiorazioni per lavoro straordinario, mensilità aggiuntive, lavoro festivo, indennità sostituiva delle ferie e permessi non goduti, TFR
e rimborsi spese.
Costituitasi in giudizio, l' , ha eccepito Controparte_2
in via preliminare la prescrizione quinquennale dei crediti rivendicati nonché
l'inapplicabilità al rapporto di lavoro in esame del CCNL indicato in ricorso;
nel merito, poi, ha contestato la fondatezza dell'avversa domanda chiedendo il rigetto integrale. L'udienza del 27.3.2025 è stata tenuta con le modalità indicate in epigrafe, quindi previa acquisizione delle note per la trattazione scritta, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata emessa la presente sentenza.
Orbene, è fondata l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla parte resistente.
Invero considerato che il rapporto di lavoro per cui è causa è pacificamene cessato in data 16.12.2013, deve ritenersi che alla data della notifica del presente ricorso
(30.9.2024), il termine prescrizionale quinquennale fosse decisamente spirato;
tanto anche laddove si consideri il precedente atto di messa in mora, da individuarsi nel tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c., risalente all'anno 2017.
Concordemente a quanto asserito da parte resistente, non può essere considerato valido atto interruttivo della prescrizione ex art. 2943 c.c. il precedente ricorso giudiziario depositato dallo stesso ricorrente presso questo Tribunale ed iscritto al n. rg 7279/2018.
Ciò per le ragioni di seguito sinteticamente indicate.
In coerenza con gli arresti giurisprudenziali di legittimità, è noto che l'atto di interruzione della prescrizione non deve necessariamente consistere in una richiesta o intimazione (essendo questa una caratteristica riconducibile all'istituto della costituzione in mora), ma può anche emergere da una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti, puramente e semplicemente, l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante, in tal guisa dovendosi interpretare estensivamente il disposto dell'art. 2943, comma quarto, c.c., in sinergia ermeneutica con la più generale norma dettata, in tema di prescrizione, dall'art. 2934 c.c. (v. Cass.
15766/06; in senso conforme v. anche Cass. 1166/18, pronunciata in tema di pag.
10/16 interruzione della prescrizione di crediti previdenziali).
Ai fini dell'interruzione della prescrizione, difatti, è sufficiente la mera comunicazione del fatto costitutivo della pretesa, posto che si tratta di atto non soggetto a formule sacramentali, avendo l'esclusivo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore, chiaramente manifesta, di far valere il proprio diritto (così Cass. 24054/15).
Inoltre, l'atto di costituzione in mora, proprio in quanto non soggetto all'adozione di formule sacramentali neppure richiede la quantificazione del credito (che potrebbe essere non determinato, ma solo determinabile), avendo l'esclusivo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore di ottenere il soddisfacimento delle proprie pretese (v. Cass. 5681/06, la quale ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto valido atto interruttivo della prescrizione la richiesta di “pagamento delle competenze” rivolta da un professionista al proprio cliente;
in senso conforme v. anche Cass. 16676/17, in motivazione).
In tal senso è stato di recente ribadito che “Per avere efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 c.c., un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione della pretesa e
l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare
l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora;
pertanto, non determina l'interruzione della prescrizione la riserva, contenuta in un atto di citazione, di agire per il risarcimento di danni diversi e ulteriori rispetto a quelli effettivamente lamentati, trattandosi di espressione che, per genericità ed ipoteticità, non può in alcun modo equipararsi ad una intimazione o ad una richiesta di pagamento.” (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 279 del 04/01/2024).
Orbene, il predetto ricorso giudiziario iscritto al n. rg 7279/2018, non può essere qualificato alla stregua di atto interruttivo della prescrizione nei confronti dell'odierna parte resistente, in quanto difetta sia dell'elemento soggettivo, non essendo l' indicata quale soggetto Controparte_2 obbligato al relativo pagamento dei crediti rivendicati, sia dell'elemento oggettivo non essendo stata formalizzata nei confronti dell'organizzazione resistente alcuna richiesta chiara ed inequivocabile, volta a rivendicare il credito per cui è causa. Il ricorso infatti, come osservato dall'odierna parte resistente, non conteneva alcuna richiesta di condanna verso l' , ma soltanto verso la Controparte_2
. Controparte_3
Quanto appena detto non solo è facilmente desumibile dalla piana lettura del ridetto ricorso giudiziario n. rg 7279/2018 (ed in particolare dalle conclusioni ivi rassegnate), ma è stato peraltro accertato, con efficacia di giudicato, proprio con la sentenza che ha definito il relativo procedimento. Invero nella sentenza n.
4417/2019, emessa da questo Tribunale in data 29.10.2019 si legge testualmente, per la parte che qui rileva: “ nonostante la doppia notifica (all' Controparte_2
e alla ) è evidente che la domanda indica nell'unico
[...] Controparte_3
soggetto sopra indicato il destinatario della richiesta di condanna ( Controparte_3
), tuttavia non legittimato, o meglio non titolare passivo del rapporto. [….]
[...] In definitiva il ricorrente non ha presentato alcuna domanda verso la
[...]
, invece portata verso di Controparte_2 Controparte_3 CP_3 estranea al rapporto di lavoro evocato in giudizio”.
Acclarato quindi che il ricorso n. rg 7279/2018 non costituisce nei confronti dell'organizzazione resistente un valido atto interruttivo, è pacifico che al momento della notifica del ricorso introduttivo del presente ricorso, il termine prescrizionale quinquennale era già spirato (considerando la data di cessazione del rapporto di lavoro, 16.12.2013 e il tentativo di conciliazione risalente all'anno 2017).
Da quanto detto, discende il rigetto della domanda attorea. Restano assorbite tutte le ulteriori questioni.
Quanto alla liquidazione delle spese di lite, in ragione delle modalità di definizione della controversia si stima equo ed opportuno porle a carico del ricorrete nella misura della metà, disponendone la compensazione per la metà residua.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Roberta
Lucchetti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7709 /2024 R.G.L.
e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
-rigetta la domanda;
- liquida le spese di lite in favore della parte resistente in complessivi € 5.360,00, oltre iva, cpa e rimborso spese forfettarie 15%, che pone a carico del ricorrente nella misura della metà (€ 2.680,00 oltre accessori), con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari, e che compensa per la metà residua.
Foggia, dopo l'udienza del 27.03.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Lucchetti