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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/11/2025, n. 6374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6374 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. IV° CIVILE – II° Collegio
così composta: dott.ssa Antonella Izzo Presidente dott. Giuseppe Staglianò Consigliere rel. dott. Marco Cirillo Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S e n t e n z a ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di II grado iscritta al n. 891 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 31-10-2025, vertente tra
(CF e P.IVA: ), elettivamente domiciliato in Roma, Via Parte_1 P.IVA_1
Nomentana n. 909, presso lo studio dell'Avv. Sabrina Primavera, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Appellante
e
(P.IVA: Controparte_1
), in persona del Curatore Avv. elettivamente domiciliata in Roma, P.IVA_2 CP_2
Via Giosuè Borsi n. 4, presso lo studio dell'Avv. Federica Scafarelli, rappresentata e difesa dall'Avv.
SE UN giusta autorizzazione del G.D. del Tribunale di Bari del 24/2/2023 ed in virtù di procura in atti;
Appellata Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da scritti difensivi.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, il proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 18858/21, emesso dal Tribunale di Roma in data 28/10/2021, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore della della somma di Euro Parte_2
97.920,00, oltre interessi legali e spese del monitorio, a titolo di corrispettivo per i servizi svolti nel mese di ottobre 2018 nell'ambito di un rapporto di appalto.
L'opponente, dopo aver dedotto che il decreto ingiuntivo era stato emesso in difetto della prescritta prova scritta, sosteneva che, in ogni caso, l'ingiungente non avesse fornito prova del credito, non essendo stato depositato né il contratto di appalto, né la documentazione utile per dimostrare l'effettivo svolgimento della prestazione;
infine l'opponente eccepiva anche l'estinzione del preteso credito vantato dall'opposta, per intervenuta compensazione con un proprio controcredito.
Pertanto il concludeva chiedendo l'accoglimento dell'opposizione e, per l'effetto, Parte_1 la revoca del decreto opposto, con vittoria di spese processuali.
Costituitosi in giudizio, il si limitava a resistere, Controparte_3 chiedendo il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese processuali.
All'esito dell'istruttoria, meramente documentale, il Tribunale, con sentenza n. 18440/22, rigettava l'opposizione, condannando il a rifondere le spese processuali alla Curatela del Parte_1
Fallimento.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il impugnava tale decisione, Parte_1 assumendone l'erroneità e l'ingiustizia ed affidando l'appello a cinque motivi di censura.
Pertanto, l'appellante concludeva chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'appellata Curatela alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.
Costituitasi in giudizio, la si limitava a Controparte_4 resistere, chiedendo il rigetto dello spiegato gravame, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado.
Nel corso del giudizio le parti depositavano reciproche istanze di rinunzia agli atti, regolarmente sottoscritte ed accettate da entrambe, con richiesta di compensazione delle spese di lite.
Successivamente, all'udienza del 24/10/2025, fissata per la precisazione delle conclusioni con apposito provvedimento di anticipazione, nessuno compariva, sicché, con ordinanza ex art. 309
c.p.c., la Corte disponeva nuovo rinvio all'udienza del 31/10/2025, mandando alla Cancelleria di avvisare le parti. Nonostante la regolarità delle comunicazioni effettuate dalla Cancelleria, anche all'udienza del
31/10/2025 nessuno è comparso.
Ciò premesso, trattandosi di giudizio introdotto in epoca successiva all'entrata in vigore della novella di cui all'art. 50 D.L. n. 112/08, ai sensi degli artt. 307, comma 4 e 309 c.p.c. va dichiarata la cancellazione della causa dal ruolo e la conseguente estinzione del processo.
Non luogo a provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal nei confronti Parte_1 della avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_4
Roma n. 18440/22, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, lì 31/10/2025.
Il Consigliere rel. Il Presidente
dott. Giuseppe Staglianò dott.ssa Antonella Izzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. IV° CIVILE – II° Collegio
così composta: dott.ssa Antonella Izzo Presidente dott. Giuseppe Staglianò Consigliere rel. dott. Marco Cirillo Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S e n t e n z a ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di II grado iscritta al n. 891 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 31-10-2025, vertente tra
(CF e P.IVA: ), elettivamente domiciliato in Roma, Via Parte_1 P.IVA_1
Nomentana n. 909, presso lo studio dell'Avv. Sabrina Primavera, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Appellante
e
(P.IVA: Controparte_1
), in persona del Curatore Avv. elettivamente domiciliata in Roma, P.IVA_2 CP_2
Via Giosuè Borsi n. 4, presso lo studio dell'Avv. Federica Scafarelli, rappresentata e difesa dall'Avv.
SE UN giusta autorizzazione del G.D. del Tribunale di Bari del 24/2/2023 ed in virtù di procura in atti;
Appellata Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da scritti difensivi.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, il proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 18858/21, emesso dal Tribunale di Roma in data 28/10/2021, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore della della somma di Euro Parte_2
97.920,00, oltre interessi legali e spese del monitorio, a titolo di corrispettivo per i servizi svolti nel mese di ottobre 2018 nell'ambito di un rapporto di appalto.
L'opponente, dopo aver dedotto che il decreto ingiuntivo era stato emesso in difetto della prescritta prova scritta, sosteneva che, in ogni caso, l'ingiungente non avesse fornito prova del credito, non essendo stato depositato né il contratto di appalto, né la documentazione utile per dimostrare l'effettivo svolgimento della prestazione;
infine l'opponente eccepiva anche l'estinzione del preteso credito vantato dall'opposta, per intervenuta compensazione con un proprio controcredito.
Pertanto il concludeva chiedendo l'accoglimento dell'opposizione e, per l'effetto, Parte_1 la revoca del decreto opposto, con vittoria di spese processuali.
Costituitosi in giudizio, il si limitava a resistere, Controparte_3 chiedendo il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese processuali.
All'esito dell'istruttoria, meramente documentale, il Tribunale, con sentenza n. 18440/22, rigettava l'opposizione, condannando il a rifondere le spese processuali alla Curatela del Parte_1
Fallimento.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il impugnava tale decisione, Parte_1 assumendone l'erroneità e l'ingiustizia ed affidando l'appello a cinque motivi di censura.
Pertanto, l'appellante concludeva chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'appellata Curatela alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.
Costituitasi in giudizio, la si limitava a Controparte_4 resistere, chiedendo il rigetto dello spiegato gravame, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado.
Nel corso del giudizio le parti depositavano reciproche istanze di rinunzia agli atti, regolarmente sottoscritte ed accettate da entrambe, con richiesta di compensazione delle spese di lite.
Successivamente, all'udienza del 24/10/2025, fissata per la precisazione delle conclusioni con apposito provvedimento di anticipazione, nessuno compariva, sicché, con ordinanza ex art. 309
c.p.c., la Corte disponeva nuovo rinvio all'udienza del 31/10/2025, mandando alla Cancelleria di avvisare le parti. Nonostante la regolarità delle comunicazioni effettuate dalla Cancelleria, anche all'udienza del
31/10/2025 nessuno è comparso.
Ciò premesso, trattandosi di giudizio introdotto in epoca successiva all'entrata in vigore della novella di cui all'art. 50 D.L. n. 112/08, ai sensi degli artt. 307, comma 4 e 309 c.p.c. va dichiarata la cancellazione della causa dal ruolo e la conseguente estinzione del processo.
Non luogo a provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal nei confronti Parte_1 della avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_4
Roma n. 18440/22, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, lì 31/10/2025.
Il Consigliere rel. Il Presidente
dott. Giuseppe Staglianò dott.ssa Antonella Izzo