Articolo 2 della Legge 28 gennaio 1963, n. 20
Articolo 1Articolo 3
Versione
6 febbraio 1963
Art. 2.
L'assegno temporaneo di cui al precedente articolo:
a) e' ridotto, nella stessa proporzione, in tutti i casi di riduzione dello stipendio, paga o retribuzione, ed e' sospeso nei casi di sospensione delle competenze stesse;
b) e' ridotto, in proporzione, nei casi in cui le prestazioni del personale siano ridotte rispetto all'orario normale;
c) non e' computabile agli effetti del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell'indennita' di licenziamento, ne' va considerato per la determinazione della gratificazione a titolo di tredicesima mensilita' e di qualsiasi altro emolumento, a qualunque titolo, commisurato allo stipendio, paga o retribuzione;
d) non comporta il riassorbimento degli assegni personali pensionabili o non pensionabili eventualmente in godimento;
e) e' soggetto alle sole ritenute erariali, salvo quanto previsto nell'ultimo comma del presente articolo:
In caso di cumulo d'impieghi consentito dalle norme in vigore, non puo' percepirsi piu' di un assegno temporaneo.
Per il personale salariato la misura ragguagliata a giornata dell'assegno temporaneo si considera in aggiunta alla paga, agli effetti dell' articolo 10, quarto e quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 e dell' art. 30 della legge 5 marzo 1961, n. 90 .
Entrata in vigore il 6 febbraio 1963