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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/10/2025, n. 4367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4367 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8789/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott. Lucia Minutella Giudice
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 8789/2025 promossa da:
, elettivamente domiciliato in VIA AVIGLIANA, 14 10138 TORINO Parte_1 presso lo studio dell'avv. MUSSANO GIAMPAOLO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in CORSO Controparte_1 C.F._1 LAGHI 60 10051 AVIGLIANA presso lo studio dell'avv. FALCHERO SIMONA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo ai figli: nata il [...] in [...] (maggiorenne ma non economicamente Persona_1 indipendente) ed nato il [...] in [...] Persona_2
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note congiunte presentate in data 18-25/9/2025
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I minori sono nati dalla relazione tra e , Parte_1 Controparte_1 non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere. Con ricorso depositato il 28/04/2025 ha chiesto al Tribunale l'adozione Parte_1 dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlio ed alla previsione di un contributo per il mantenimento di entrambi i figli (anche la primogenita economicamente non indipendente) .
Con comparsa depositata il 10/7/2025 si è costituito e ha condiviso la Controparte_1 domanda di adozione dei provvedimenti di regolamentazione dei figli opponendosi solo in punto di determinazione del contributo al mantenimento.
All'udienza del 10/9/2025 sono comparse personalmente le parti e i rispettivi difensori;
all'esito dell'ascolto hanno rappresentato la volontà di addivenire ad un accordo;
il Giudice relatore, pertanto, ha concesso loro termine per far pervenire note scritte.
I ricorrenti, nel termine loro assegnato in udienza, facevano pervenire l'accordo sottoscritto in formato editabile.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che lo riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE:
1) l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con residenza anagrafica presso Per_2 la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni di ordinaria amministrazione;
2) che i tempi di permanenza e gli incontri del figlio con il padre, verranno regolamentati Per_2 secondo accordi che interverranno direttamente tra costoro nel rispetto degli impegni scolastici e di svago del minore;
3) che il sig. corrisponderà in favore della sig.ra per il Controparte_1 Parte_1 mantenimento di entrambi i figli, e (maggiorenne ma non economicamente Per_2 Per_1 autosufficiente) la somma di € 400,00 mensili (€. 200,00 per ciascun figlio) rivalutabili annualmente secondo istat, a decorrere dal mese di ottobre 2025, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo con l'impegno da parte di entrambi i genitori di concordare le date e le tempistiche di effettuazione delle spese straordinarie.
DÀ ATTO CHE:
In merito al contributo di mantenimento, le parti concordano che detto assegno sarà portato ad €.
530,00 (€. 265,00 per ciascun figlio) allorquando il sig. troverà un posto di lavoro con busta CP_1 paga di almeno €. 1.250,00 netti al mese.
Le parti si danni atto e riconoscono che il contributo al mantenimento in favore della sig.ra la Pt_1 non sarà più corrisposto allorquando i figli e saranno economicamente autosufficienti Per_2 Per_1 ovvero quando non vivranno più con la loro madre seppur non economicamente autosufficienti;
4) che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla signora Parte_1
COMPENSA interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
10/10/2025.
Il Presidente Est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott. Lucia Minutella Giudice
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 8789/2025 promossa da:
, elettivamente domiciliato in VIA AVIGLIANA, 14 10138 TORINO Parte_1 presso lo studio dell'avv. MUSSANO GIAMPAOLO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in CORSO Controparte_1 C.F._1 LAGHI 60 10051 AVIGLIANA presso lo studio dell'avv. FALCHERO SIMONA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo ai figli: nata il [...] in [...] (maggiorenne ma non economicamente Persona_1 indipendente) ed nato il [...] in [...] Persona_2
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note congiunte presentate in data 18-25/9/2025
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I minori sono nati dalla relazione tra e , Parte_1 Controparte_1 non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere. Con ricorso depositato il 28/04/2025 ha chiesto al Tribunale l'adozione Parte_1 dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlio ed alla previsione di un contributo per il mantenimento di entrambi i figli (anche la primogenita economicamente non indipendente) .
Con comparsa depositata il 10/7/2025 si è costituito e ha condiviso la Controparte_1 domanda di adozione dei provvedimenti di regolamentazione dei figli opponendosi solo in punto di determinazione del contributo al mantenimento.
All'udienza del 10/9/2025 sono comparse personalmente le parti e i rispettivi difensori;
all'esito dell'ascolto hanno rappresentato la volontà di addivenire ad un accordo;
il Giudice relatore, pertanto, ha concesso loro termine per far pervenire note scritte.
I ricorrenti, nel termine loro assegnato in udienza, facevano pervenire l'accordo sottoscritto in formato editabile.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che lo riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE:
1) l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con residenza anagrafica presso Per_2 la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni di ordinaria amministrazione;
2) che i tempi di permanenza e gli incontri del figlio con il padre, verranno regolamentati Per_2 secondo accordi che interverranno direttamente tra costoro nel rispetto degli impegni scolastici e di svago del minore;
3) che il sig. corrisponderà in favore della sig.ra per il Controparte_1 Parte_1 mantenimento di entrambi i figli, e (maggiorenne ma non economicamente Per_2 Per_1 autosufficiente) la somma di € 400,00 mensili (€. 200,00 per ciascun figlio) rivalutabili annualmente secondo istat, a decorrere dal mese di ottobre 2025, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo con l'impegno da parte di entrambi i genitori di concordare le date e le tempistiche di effettuazione delle spese straordinarie.
DÀ ATTO CHE:
In merito al contributo di mantenimento, le parti concordano che detto assegno sarà portato ad €.
530,00 (€. 265,00 per ciascun figlio) allorquando il sig. troverà un posto di lavoro con busta CP_1 paga di almeno €. 1.250,00 netti al mese.
Le parti si danni atto e riconoscono che il contributo al mantenimento in favore della sig.ra la Pt_1 non sarà più corrisposto allorquando i figli e saranno economicamente autosufficienti Per_2 Per_1 ovvero quando non vivranno più con la loro madre seppur non economicamente autosufficienti;
4) che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla signora Parte_1
COMPENSA interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
10/10/2025.
Il Presidente Est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.