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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 24/02/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
N. R.G. 2832/2023
Il Tribunale di Trento, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Benedetto Sieff Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Enrica Poli Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile ex art. 19 ter d.lgs. n. 150/2011 iscritto al N. R.G. 2832 del ruolo generale dell'anno 2023 promosso da
C.F. ) (06N2OPP), nato in [...] Parte_1 C.F._1
il 12/01/1985; con l'Avv. GIOVANNA FRIZZI, per procura alle liti allegata telematicamente al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 con l'AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO;
RESISTENTE
trattenuta in decisione a seguito di discussione orale ai sensi dell'art. 275 bis, comma 4,
c.p.c., sulle seguenti conclusioni delle parti per parte ricorrente: “Nel merito: • accogliere il presente ricorso avverso il provvedimento di rigetto della protezione speciale ex art. 19 c. 1 e 1.1. del D. Lgs. 286/98
n. RI96/A12/2023/IMM. dd. 19.9.2023, notificato il 24.10.2023 e per l'effetto • riconoscere il diritto al rilascio del permesso per protezione speciale al sig.
[...]
✓ In ogni caso con vittoria di spese e competenze”; Pt_1
per parte resistente: “Contrariis reiectis, rigettare il ricorso siccome inammissibile e/o infondato e confermare, per l'effetto, il provvedimento impugnato. Compensi e spese di causa integralmente rifusi o, in subordine, in caso di soccombenza, con loro compensazione per i motivi esposti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente chiede il riconoscimento del diritto di ottenere il rilascio di un permesso
Contr di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1., nella versione vigente ratione temporis, prima delle modifiche introdotte dal d.l. n. 20 del 2023, conv.
l. n. 50 del 2023, trattandosi di richiesta presentata prima dell'11.03.2023, data di entrata in vigore del cit. d.l. (v. norma transitoria di cui all'art. 7, comma 3, cit. d.l.) –, impugnando la decisione assunta dal Questore di Bolzano in data 19-9-2023 (notificata il
24-10-2023), in adesione al parere negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di VE (doc. 1 attore).
2. La domanda del ricorrente merita accoglimento, essendo emersi, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, terzo periodo, TUI, fondati motivi per ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale del ricorrente medesimo comporterebbe una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, in assenza agli atti di elementi che denuncino ragioni ostative di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute.
Considerato che, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1., quarto periodo, TUI, “[a]i fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”, in un quadro evidenziale coerente e privo di elementi di smentita, militano in senso favorevole alla posizione fatta valere dal ricorrente, dando riscontro di un significativo e sostanziale processo di integrazione, i seguenti elementi di prova:
a) un soggiorno sul territorio nazionale che perdura sin dall'anno 2021;
b) lo svolgimento, dapprima, non appena giunto sul territorio, di attività di volontariato (doc. 9 attore;
docc. 11 e 12 note dd. 25-10-2024) oltre alla frequenza di corso di lingua italiana (doc. 9 note ult. cit.);
pag. 2/3 c) lo svolgimento, in seguito, di attività lavorativa, inizialmente con contratto di lavoro del 16-4-2024 presso la società BL Servizi SRLS (docc. 3 e 5 note dd. 25-
10-2024) e, successivamente, a fronte di impegno in tal senso del datore di lavoro risalente all'anno 2023 (doc. 4 note ult. cit.), con assunzione dal giugno 2024 quale “tuttofare” presso la struttura alberghiera GH sas di ER TI & C. sita nel Comune di Folgaria (docc. 6 e 7 note ult. cit.), con rinnovato impegno del datore di lavoro per l'assunzione anche per la stagione invernale 2024/2025, come infatti concretatosi e documentato (docc. 1 e 4 note dd. 14-1-2025) anche nell'attualità e persistenza del rapporto di lavoro al dicembre 2024 e con durata sino al 25-3-2025, oltre a rinnovato impegno all'assunzione anche per la prossima stagione estiva (doc. 3);
d) la sufficiente padronanza della lingua italiana come dimostrata in sede di udienza del 22-10-2024.
3. Nulla sulle spese di lite attesa l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non risultando applicabile l'art. 133 TU 115/2002 (Cass. Civ., Sez. 1, Ordinanza n. 22275 del
25/07/2023; Sez. 1, Ordinanza n. 19299 del 07/07/2021;
Sez. 6, Ordinanza n. 30876 del 29/11/2018; Sez. 2, Sentenza n. 18583 del 29/10/2012).
p.q.m.
Il Tribunale di Trento, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, nella sopra riportata composizione, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda o eccezione:
1. accerta il diritto del ricorrente (C.F. Parte_1 C.F._2
), nato in [...] il [...], di ottenere un permesso di C.F._1 soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, TUI;
2. nulla sulle spese.
Così deciso in Trento, 18/02/2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Di Bernardi
Il Giudice rel.
Enrica Poli
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
N. R.G. 2832/2023
Il Tribunale di Trento, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Benedetto Sieff Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Enrica Poli Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile ex art. 19 ter d.lgs. n. 150/2011 iscritto al N. R.G. 2832 del ruolo generale dell'anno 2023 promosso da
C.F. ) (06N2OPP), nato in [...] Parte_1 C.F._1
il 12/01/1985; con l'Avv. GIOVANNA FRIZZI, per procura alle liti allegata telematicamente al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 con l'AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO;
RESISTENTE
trattenuta in decisione a seguito di discussione orale ai sensi dell'art. 275 bis, comma 4,
c.p.c., sulle seguenti conclusioni delle parti per parte ricorrente: “Nel merito: • accogliere il presente ricorso avverso il provvedimento di rigetto della protezione speciale ex art. 19 c. 1 e 1.1. del D. Lgs. 286/98
n. RI96/A12/2023/IMM. dd. 19.9.2023, notificato il 24.10.2023 e per l'effetto • riconoscere il diritto al rilascio del permesso per protezione speciale al sig.
[...]
✓ In ogni caso con vittoria di spese e competenze”; Pt_1
per parte resistente: “Contrariis reiectis, rigettare il ricorso siccome inammissibile e/o infondato e confermare, per l'effetto, il provvedimento impugnato. Compensi e spese di causa integralmente rifusi o, in subordine, in caso di soccombenza, con loro compensazione per i motivi esposti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente chiede il riconoscimento del diritto di ottenere il rilascio di un permesso
Contr di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1., nella versione vigente ratione temporis, prima delle modifiche introdotte dal d.l. n. 20 del 2023, conv.
l. n. 50 del 2023, trattandosi di richiesta presentata prima dell'11.03.2023, data di entrata in vigore del cit. d.l. (v. norma transitoria di cui all'art. 7, comma 3, cit. d.l.) –, impugnando la decisione assunta dal Questore di Bolzano in data 19-9-2023 (notificata il
24-10-2023), in adesione al parere negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di VE (doc. 1 attore).
2. La domanda del ricorrente merita accoglimento, essendo emersi, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, terzo periodo, TUI, fondati motivi per ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale del ricorrente medesimo comporterebbe una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, in assenza agli atti di elementi che denuncino ragioni ostative di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute.
Considerato che, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1., quarto periodo, TUI, “[a]i fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”, in un quadro evidenziale coerente e privo di elementi di smentita, militano in senso favorevole alla posizione fatta valere dal ricorrente, dando riscontro di un significativo e sostanziale processo di integrazione, i seguenti elementi di prova:
a) un soggiorno sul territorio nazionale che perdura sin dall'anno 2021;
b) lo svolgimento, dapprima, non appena giunto sul territorio, di attività di volontariato (doc. 9 attore;
docc. 11 e 12 note dd. 25-10-2024) oltre alla frequenza di corso di lingua italiana (doc. 9 note ult. cit.);
pag. 2/3 c) lo svolgimento, in seguito, di attività lavorativa, inizialmente con contratto di lavoro del 16-4-2024 presso la società BL Servizi SRLS (docc. 3 e 5 note dd. 25-
10-2024) e, successivamente, a fronte di impegno in tal senso del datore di lavoro risalente all'anno 2023 (doc. 4 note ult. cit.), con assunzione dal giugno 2024 quale “tuttofare” presso la struttura alberghiera GH sas di ER TI & C. sita nel Comune di Folgaria (docc. 6 e 7 note ult. cit.), con rinnovato impegno del datore di lavoro per l'assunzione anche per la stagione invernale 2024/2025, come infatti concretatosi e documentato (docc. 1 e 4 note dd. 14-1-2025) anche nell'attualità e persistenza del rapporto di lavoro al dicembre 2024 e con durata sino al 25-3-2025, oltre a rinnovato impegno all'assunzione anche per la prossima stagione estiva (doc. 3);
d) la sufficiente padronanza della lingua italiana come dimostrata in sede di udienza del 22-10-2024.
3. Nulla sulle spese di lite attesa l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non risultando applicabile l'art. 133 TU 115/2002 (Cass. Civ., Sez. 1, Ordinanza n. 22275 del
25/07/2023; Sez. 1, Ordinanza n. 19299 del 07/07/2021;
Sez. 6, Ordinanza n. 30876 del 29/11/2018; Sez. 2, Sentenza n. 18583 del 29/10/2012).
p.q.m.
Il Tribunale di Trento, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, nella sopra riportata composizione, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda o eccezione:
1. accerta il diritto del ricorrente (C.F. Parte_1 C.F._2
), nato in [...] il [...], di ottenere un permesso di C.F._1 soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, TUI;
2. nulla sulle spese.
Così deciso in Trento, 18/02/2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Di Bernardi
Il Giudice rel.
Enrica Poli
pag. 3/3