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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 14/11/2025, n. 5450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5450 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
n. 14118/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 14118 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore 1 Controparte_1 [...]
Parte_1
2 Controparte_2
3 Controparte_3
4 Controparte_4
5 Controparte_5
6 Controparte_6
7 Controparte_7
8 Controparte_8
9 Controparte_9
10 Controparte_10
11 Controparte_11
12 Controparte_12
13 Controparte_13
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_14
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai
Dott. Giovanni Calasso 1
procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 05.10.2023
1. , nata in [...] il [...], residente in [...]Controparte_1 Arthur Bernardes 1849, Ponta Grossa, CEP 84020.370, Parana, Brasile;
2. , nata in [...] il [...], residente in [...]Controparte_2 Mendonca 92, Nova Russia, Ponta Grossa, CEP 84053.040, Brasile;
3. , nata in [...] il [...], residente in [...]Controparte_3 Francisco Montalverne 215. CEP 81540.410, Curitiba, Brasile Controparte_15
4. , nata in [...] il [...], residente in Controparte_4 Avenida Das Seringueiras 265, Condominio Palmeiras Garden, Jardim Das Palmeiras, Mato Grosso, Brasile;
5. nato in [...] il [...], residente in [...]07, Controparte_5 quadra 03, casa 29, bairroresidencial Ana Maria, Cuiaba, Mato Grosso, Brasile;
6. , nata in [...] il [...], residente in [...]Controparte_6 03, Quadra 10 n. 22, Residencial Sao Jose, Bairro Distrito Industrial, Cuiaba, Mato Grosso, CEP , Brasile;
C.F._1
7. nata in [...] il [...], residente in [...]Controparte_7 Aberti 126, alto Das Palmeiras, Canoinhas, CEP 89462.100, Santa Catarina, Brasile;
8. nata in [...] il [...], residente in [...]Controparte_8 Arthur Bernardes 1849, Ponta Grossa, CEP 84020.370, Parana, Brasile;
9. , nato in [...] il [...], residente in [...], Casa 54, Balneario Sao Pedro Da Aldeia, CEP 28948.834, Rio de Janeiro, Brasile;
10. , nata in [...] il [...], residente in [...]Controparte_10 Francisco Montalverne 215. CEP 81540.410, Curitiba, Brasile Controparte_15
11. , nata in [...] il [...], residente in [...]Controparte_11 Edilson Ditzel Kruger 76, Bairro Contorno, Ponta Grossa, CEP 84060.144, Parana, Brasile;
12. , nata in [...] il [...], residente in [...]141, Controparte_12 Km 43, s/n, Bairro Turvo, Cesario Lange, CEP 18285.901, San Paolo, Brasile;
Dott. Giovanni Calasso 2
13. , nato in [...] il [...], residente in [...]Controparte_13 Montalverne 215. CEP 81540.410, Curitiba, Brasile;
Controparte_15
convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_14 formulando le seguenti conclusioni:
1.- Accertare e dichiarare che parte ricorrente possiede la cittadinanza italiana dalla nascita, per effetto della discendenza, in linea retta ed ininterrotta, da cittadina italiana cui è stata sottratta tale cittadinanza per effetto delle abrogate ed incostituzionali disposizioni normative citate in narrativa.
2.- Per l'effetto, ordinare al in persona del Ministro p.t. e, per Controparte_14 esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana della ricorrente, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità Consolari competenti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano, Sig. (o Persona_1 [...]
o o o o – Persona_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_2 cfr. doc. 3 fascicolo ricorrenti), nato in Italia a [...] il [...], da e (cfr. doc.1 fascicolo ricorrenti); Per_2 Persona_3
- il Sig. , cittadino italiano, emigrato in Brasile ed ivi deceduto, non Persona_1 aveva mai rinunciato alla cittadinanza italiana e non era mai stato naturalizzato brasiliano. Dal matrimonio tra il Sig. e la Sig.ra celebrato in Brasile il Persona_1 Parte_5 03.05.1892, nasceva:
• in data 25 settembre 1897, a Castro (Brasile), la sig.ra che, in Parte_6 data 8 ottobre 1913, contraeva matrimonio con il sig. , Persona_4 cittadino brasiliano. Da detta unione nasceva:
➢ il 15 ottobre 1918 il sig. il quale, dall'unione con la sig.ra Persona_4
procreava: Parte_7
✓ il 15 maggio 1954 il sig. che, il 17 dicembre Controparte_5 1983, si univa in matrimonio con la sig.ra . Controparte_16 Dalla loro unione nascevano tre figli:
❖ il 21 giugno 1984 la sig.ra Controparte_4
odierna ricorrente;
[...]
❖ il 6 aprile 1986 il sig. Controparte_5 odierno ricorrente;
❖ il 16 febbraio 1992 la sig.ra Controparte_6
, odierna ricorrente;
[...]
✓ il 22 dicembre 1957 la sig.ra , odierna Controparte_1 ricorrente che, il 28 febbraio 1981, si univa in matrimonio con il sig. Dalla loro unione nascevano due figli: Controparte_17
Dott. Giovanni Calasso 3
❖ il 10 settembre 1982 la sig.ra Controparte_7 odierna ricorrente;
❖ il 27 settembre 1988 la sig.ra Controparte_8
odierna ricorrente;
[...]
✓ il 25 aprile 1959 la sig.ra che, il 9 luglio 1983, si Parte_8 univa in matrimonio con il sig. . Dalla Parte_9 loro unione nascevano due figli:
❖ il 16 settembre 1986 il sig. Controparte_9
odierno ricorrente;
[...]
❖ il 16 maggio 1990 la sig.ra Controparte_10
odierna ricorrente;
[...]
✓ il 1° ottobre 1964 la sig.ra , odierna Controparte_2 ricorrente che, il 31 maggio 1986, si univa in matrimonio con il sig. . Dalla loro unione nascevano due Persona_5 figlie:
❖ il 28 novembre 1986 la sig.ra CP_11
, odierna ricorrente;
[...]
❖ il 23 giugno 1990 la sig.ra CP_12
, odierna ricorrente;
[...]
✓ il 30 novembre 1971 la sig.ra , odierna Controparte_3 ricorrente. Dall'unione tra la stessa e il sig. Parte_10 nasceva:
il 29 aprile 2003 , Persona_6 odierno ricorrente.
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge.
III. Al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento.
DIRITTO
Alla luce dei fatti sopra esposti, i ricorrenti sono discendenti del Sig. Persona_1
Dott. Giovanni Calasso 4
nato in Italia, a [...] il [...], il quale in data 03.05.1892, Per_1 contraeva matrimonio con e dall'unione nasceva, in data 25 settembre 1897, a Parte_5 Castro (Brasile), che, in data 8 ottobre 1913, a Ponta Grossa, Stato del Parte_6 PA (Brasile,) sposava il sig. , cittadino brasiliano, e procreando Persona_4 prima dell'anno 1948 non ha potuto trasmettere iure sanguinis la cittadinanza italiana per linea materna ai figli e ai discendenti che ne sono seguiti, sino agli odierni ricorrenti. Da tale linea di discendenza emerge un passaggio per linea femminile intervenuto prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale (1/01/1948), che ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis da madre a figlio perché la legge in vigore a quel tempo prevedeva – da un lato - il riconoscimento della cittadinanza solo per via paterna e, dall'altro, stabiliva la perdita dello status civitatis per la donna unita in matrimonio con coniuge straniero. Attualmente, la disciplina specifica dell'acquisto, della perdita e del riacquisto della cittadinanza italiana è contenuta nella legge 5 Febbraio 1992, n. 91 e nei relativi regolamenti di esecuzione approvati con D.P.R. 12 Ottobre 1993, n. 572, e con D.P.R. 18 Aprile 1994, n. 362, rispettando la precedente disciplina giuridica contenuta nella legge 13 Giugno 1912 n. 555 con modifiche riguardanti l'accoglimento della giurisprudenza. La legge 05 Febbraio 1992, n. 91 ha introdotto l'attuale disciplina giuridica sulla materia confermando la prevalenza dello ius sanguinis ai fini dell'attribuzione della cittadinanza italiana pur assumendo prevalenza anche gli status familiari con l'affermazione della piena parità tra uomo e donna. Con sentenza 12/07/2022, n. 354 la Corte di cassazione a Sezioni Unite Civili ha precisato che il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana è permanente, imprescrittibile e di uguale rappresentazione, ovvero indipendentemente dal fatto che l'antenato italiano sia di genere maschile e/o femminile. Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale (sentenza 28 Gennaio 1983, n° 30 ) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n.1, della legge 13 Giugno 1912, n° 555 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione Italiana, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
mentre la sentenza della Corte Costituzionale 9 Aprile 1975, n° 87 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 3 e 29 della Carta Costituzionale, l'art. 10 della legge 13 Giugno 1912 n. 555 nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna italiana coniugata con persona straniera, il tutto indipendentemente dalla volontà della donna stessa. Detta sentenza ha trovato applicazione però solo per i discendenti di donne e madri italiane nati dal 1 Gennaio 1948 ad oggi, escludendo la prole venuta alla luce prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana E ciò fino a quando la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza 25 Febbraio 2009, n° 4466 ) ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. La predetta sentenza ha, pertanto, affermato i seguenti principi:
“La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto
Dott. Giovanni Calasso 5
che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”. Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_14 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_14 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_14 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_14 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite. La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Turco, UPP. Lecce-Venezia, 11.11.2025
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 6
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 14118 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore 1 Controparte_1 [...]
Parte_1
2 Controparte_2
3 Controparte_3
4 Controparte_4
5 Controparte_5
6 Controparte_6
7 Controparte_7
8 Controparte_8
9 Controparte_9
10 Controparte_10
11 Controparte_11
12 Controparte_12
13 Controparte_13
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_14
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai
Dott. Giovanni Calasso 1
procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 05.10.2023
1. , nata in [...] il [...], residente in [...]Controparte_1 Arthur Bernardes 1849, Ponta Grossa, CEP 84020.370, Parana, Brasile;
2. , nata in [...] il [...], residente in [...]Controparte_2 Mendonca 92, Nova Russia, Ponta Grossa, CEP 84053.040, Brasile;
3. , nata in [...] il [...], residente in [...]Controparte_3 Francisco Montalverne 215. CEP 81540.410, Curitiba, Brasile Controparte_15
4. , nata in [...] il [...], residente in Controparte_4 Avenida Das Seringueiras 265, Condominio Palmeiras Garden, Jardim Das Palmeiras, Mato Grosso, Brasile;
5. nato in [...] il [...], residente in [...]07, Controparte_5 quadra 03, casa 29, bairroresidencial Ana Maria, Cuiaba, Mato Grosso, Brasile;
6. , nata in [...] il [...], residente in [...]Controparte_6 03, Quadra 10 n. 22, Residencial Sao Jose, Bairro Distrito Industrial, Cuiaba, Mato Grosso, CEP , Brasile;
C.F._1
7. nata in [...] il [...], residente in [...]Controparte_7 Aberti 126, alto Das Palmeiras, Canoinhas, CEP 89462.100, Santa Catarina, Brasile;
8. nata in [...] il [...], residente in [...]Controparte_8 Arthur Bernardes 1849, Ponta Grossa, CEP 84020.370, Parana, Brasile;
9. , nato in [...] il [...], residente in [...], Casa 54, Balneario Sao Pedro Da Aldeia, CEP 28948.834, Rio de Janeiro, Brasile;
10. , nata in [...] il [...], residente in [...]Controparte_10 Francisco Montalverne 215. CEP 81540.410, Curitiba, Brasile Controparte_15
11. , nata in [...] il [...], residente in [...]Controparte_11 Edilson Ditzel Kruger 76, Bairro Contorno, Ponta Grossa, CEP 84060.144, Parana, Brasile;
12. , nata in [...] il [...], residente in [...]141, Controparte_12 Km 43, s/n, Bairro Turvo, Cesario Lange, CEP 18285.901, San Paolo, Brasile;
Dott. Giovanni Calasso 2
13. , nato in [...] il [...], residente in [...]Controparte_13 Montalverne 215. CEP 81540.410, Curitiba, Brasile;
Controparte_15
convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_14 formulando le seguenti conclusioni:
1.- Accertare e dichiarare che parte ricorrente possiede la cittadinanza italiana dalla nascita, per effetto della discendenza, in linea retta ed ininterrotta, da cittadina italiana cui è stata sottratta tale cittadinanza per effetto delle abrogate ed incostituzionali disposizioni normative citate in narrativa.
2.- Per l'effetto, ordinare al in persona del Ministro p.t. e, per Controparte_14 esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana della ricorrente, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità Consolari competenti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano, Sig. (o Persona_1 [...]
o o o o – Persona_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_2 cfr. doc. 3 fascicolo ricorrenti), nato in Italia a [...] il [...], da e (cfr. doc.1 fascicolo ricorrenti); Per_2 Persona_3
- il Sig. , cittadino italiano, emigrato in Brasile ed ivi deceduto, non Persona_1 aveva mai rinunciato alla cittadinanza italiana e non era mai stato naturalizzato brasiliano. Dal matrimonio tra il Sig. e la Sig.ra celebrato in Brasile il Persona_1 Parte_5 03.05.1892, nasceva:
• in data 25 settembre 1897, a Castro (Brasile), la sig.ra che, in Parte_6 data 8 ottobre 1913, contraeva matrimonio con il sig. , Persona_4 cittadino brasiliano. Da detta unione nasceva:
➢ il 15 ottobre 1918 il sig. il quale, dall'unione con la sig.ra Persona_4
procreava: Parte_7
✓ il 15 maggio 1954 il sig. che, il 17 dicembre Controparte_5 1983, si univa in matrimonio con la sig.ra . Controparte_16 Dalla loro unione nascevano tre figli:
❖ il 21 giugno 1984 la sig.ra Controparte_4
odierna ricorrente;
[...]
❖ il 6 aprile 1986 il sig. Controparte_5 odierno ricorrente;
❖ il 16 febbraio 1992 la sig.ra Controparte_6
, odierna ricorrente;
[...]
✓ il 22 dicembre 1957 la sig.ra , odierna Controparte_1 ricorrente che, il 28 febbraio 1981, si univa in matrimonio con il sig. Dalla loro unione nascevano due figli: Controparte_17
Dott. Giovanni Calasso 3
❖ il 10 settembre 1982 la sig.ra Controparte_7 odierna ricorrente;
❖ il 27 settembre 1988 la sig.ra Controparte_8
odierna ricorrente;
[...]
✓ il 25 aprile 1959 la sig.ra che, il 9 luglio 1983, si Parte_8 univa in matrimonio con il sig. . Dalla Parte_9 loro unione nascevano due figli:
❖ il 16 settembre 1986 il sig. Controparte_9
odierno ricorrente;
[...]
❖ il 16 maggio 1990 la sig.ra Controparte_10
odierna ricorrente;
[...]
✓ il 1° ottobre 1964 la sig.ra , odierna Controparte_2 ricorrente che, il 31 maggio 1986, si univa in matrimonio con il sig. . Dalla loro unione nascevano due Persona_5 figlie:
❖ il 28 novembre 1986 la sig.ra CP_11
, odierna ricorrente;
[...]
❖ il 23 giugno 1990 la sig.ra CP_12
, odierna ricorrente;
[...]
✓ il 30 novembre 1971 la sig.ra , odierna Controparte_3 ricorrente. Dall'unione tra la stessa e il sig. Parte_10 nasceva:
il 29 aprile 2003 , Persona_6 odierno ricorrente.
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge.
III. Al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento.
DIRITTO
Alla luce dei fatti sopra esposti, i ricorrenti sono discendenti del Sig. Persona_1
Dott. Giovanni Calasso 4
nato in Italia, a [...] il [...], il quale in data 03.05.1892, Per_1 contraeva matrimonio con e dall'unione nasceva, in data 25 settembre 1897, a Parte_5 Castro (Brasile), che, in data 8 ottobre 1913, a Ponta Grossa, Stato del Parte_6 PA (Brasile,) sposava il sig. , cittadino brasiliano, e procreando Persona_4 prima dell'anno 1948 non ha potuto trasmettere iure sanguinis la cittadinanza italiana per linea materna ai figli e ai discendenti che ne sono seguiti, sino agli odierni ricorrenti. Da tale linea di discendenza emerge un passaggio per linea femminile intervenuto prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale (1/01/1948), che ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis da madre a figlio perché la legge in vigore a quel tempo prevedeva – da un lato - il riconoscimento della cittadinanza solo per via paterna e, dall'altro, stabiliva la perdita dello status civitatis per la donna unita in matrimonio con coniuge straniero. Attualmente, la disciplina specifica dell'acquisto, della perdita e del riacquisto della cittadinanza italiana è contenuta nella legge 5 Febbraio 1992, n. 91 e nei relativi regolamenti di esecuzione approvati con D.P.R. 12 Ottobre 1993, n. 572, e con D.P.R. 18 Aprile 1994, n. 362, rispettando la precedente disciplina giuridica contenuta nella legge 13 Giugno 1912 n. 555 con modifiche riguardanti l'accoglimento della giurisprudenza. La legge 05 Febbraio 1992, n. 91 ha introdotto l'attuale disciplina giuridica sulla materia confermando la prevalenza dello ius sanguinis ai fini dell'attribuzione della cittadinanza italiana pur assumendo prevalenza anche gli status familiari con l'affermazione della piena parità tra uomo e donna. Con sentenza 12/07/2022, n. 354 la Corte di cassazione a Sezioni Unite Civili ha precisato che il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana è permanente, imprescrittibile e di uguale rappresentazione, ovvero indipendentemente dal fatto che l'antenato italiano sia di genere maschile e/o femminile. Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale (sentenza 28 Gennaio 1983, n° 30 ) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n.1, della legge 13 Giugno 1912, n° 555 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione Italiana, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
mentre la sentenza della Corte Costituzionale 9 Aprile 1975, n° 87 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 3 e 29 della Carta Costituzionale, l'art. 10 della legge 13 Giugno 1912 n. 555 nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna italiana coniugata con persona straniera, il tutto indipendentemente dalla volontà della donna stessa. Detta sentenza ha trovato applicazione però solo per i discendenti di donne e madri italiane nati dal 1 Gennaio 1948 ad oggi, escludendo la prole venuta alla luce prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana E ciò fino a quando la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza 25 Febbraio 2009, n° 4466 ) ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. La predetta sentenza ha, pertanto, affermato i seguenti principi:
“La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto
Dott. Giovanni Calasso 5
che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”. Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_14 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_14 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_14 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_14 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite. La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Turco, UPP. Lecce-Venezia, 11.11.2025
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 6