TRIB
Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/07/2025, n. 3088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3088 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona del Gop dott.ssa Emanuela Alfia Maria La Ferla, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del 25/06/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione di parte ricorrente mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 13802/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. MAGGIALETTI GIOVANNI) Parte_1 Parte_2
ricorrente
CONTRO
(Avv. BERNOCCHI GIUSEPPE) Controparte_1
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ accoglie il ricorso;
◊ per l'effetto, annulla l'avviso di addebito n. 596 2024 00015218 27 000, notificato in data 18/08/2024 e contenente la richiesta di pagamento della complessiva somma, per contributi e accessori, di euro 1.928,76,
conseguente a rettifiche relative ai periodi 12/2021, 01/2022 e 02/2022, nonché gli atti ad esso presupposti e conseguenti;
◊ condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della società CP_2
ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.312,00, oltre rimborso forfettario, cassa ed iva come legge ed oltre spese vive documentate, con distrazione in favore del procuratore antistatario. E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato in data 27/09/2024, la ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 596 2024 00015218 27 000, notificatole in data 18/08/2024 e contenente la richiesta di pagamento della complessiva somma, per contributi ed accessori, di euro 1.928,76, conseguente a rettifiche relative ai periodi
12/2021, 01/2022 e 02/2022, nonché avverso tutti gli atti a esso presupposti e conseguenti.
A fondamento della domanda, la ricorrente, premesso di svolgere attività di fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico, esponeva: - che, avendone i requisiti di legge, usufruiva dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali pari al 30% dei complessivi dovuti, disciplinato dall'art. 27, comma 1, del D.L. n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 126/2020; - che,
giusta nota datata 21/06/2021 protocollo veniva (erroneamente) invitata a regolarizzare la CP_3
posizione contributiva per il supposto mancato invio della denuncia Uniemens 01/2021, in realtà trasmessa nei termini di legge il 26/02/2021 (per come documentato); - che, quale ulteriore conseguenza della detta contestata irregolarità, venivano emesse dall' convenuto quattro note di rettifica, allo scopo di CP_1
recuperare le agevolazioni godute dall'azienda nel periodo 02/2021 - 05/2021 per complessivi euro 650,68; -
che, nonostante la loro palese illegittimità, avendo necessità di ottenere urgentemente regolare, CP_4
provvedeva, in data 30/05/2022, al loro pagamento;
- che, essendo intervenuto il pagamento successivamente alla scadenza prevista, risultando la posizione contributiva ancora irregolare, l convenuto emetteva CP_1
note di rettifica attinenti al periodo 12/2021 - 02/2022, avverso le quali, in data 12/07/2024, ella proponeva ricorso in via amministrativa e che, ciononostante, in data 18/08/2024, le veniva notificato l'avviso di addebito numero 596 2024 00015218 27 000, avente il medesimo oggetto ed in questa sede contestato.
Ribadita, quindi, l'illegittimità dell'avviso di addebito opposto - “… scaturito da contestazioni di irregolarità
inesistenti, essendo per un verso la denuncia Uniemens 1/2021 stata diligentemente veicolata attraverso i
previsti canali nei termini di legge [e quindi del tutto incomprensibilmente non acquisita a sistema
dall'Istituto] e, per altro verso, essendo stata ravvisata una tardività nel pagamento di note di rettifica
illegittime e non dovute, eseguito al solo fine di accelerare l'emissione di DURC positivo …” – e rappresentata,
in ogni caso, l'illegittimità nel caso di specie del recupero delle agevolazioni contributive, la società ricorrente concludeva chiedendo al Tribunale adito di volere: “… previo accoglimento dell'istanza di sospensione
dell'efficacia esecutiva proposta, dichiarare nullo e/o inefficace e/o illegittimo, per i motivi esposti da
intendersi qui richiamati e trascritti, l'avviso di addebito numero 596 2024 00015218 27 000, notificato in
data 18-08-2024 all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
contenente la richiesta di pagamento della complessiva somma per contributi e accessori di € 1.928,76, conseguente a rettifiche relative ai periodi 12/2021, 01/2022 e 02/2022, nonché avverso tutti gli atti ad esso
presupposti e conseguenti;
- per l'effetto, dichiarare non dovute le somme a titolo di contributi, sanzioni e
interessi tutte contenute nel richiamato avviso di addebito …”.
Costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 17/12/2024, l' chiedeva rigettarsi il CP_2
ricorso, variamente argomentando.
Sospesa in via provvisoria l'efficacia esecutiva dell'atto opposto, istruito il giudizio attraverso la documentazione prodotta dalle parti, veniva fissata udienza di discussione e decisione e, sulla scorta delle conclusioni rassegnate con note scritte, la causa viene quivi decisa con il deposito di questa sentenza.
Giova premettere, ai fini del decidere, che l'art. 1, comma 1175, della Legge n. 296/06 prevede che: "A decorrere
dal l° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e
legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di
regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi
nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale”.
Dunque, in termini generali, la normativa sopra richiamata ha condizionato la possibilità di fruire di sgravi contributivi ad un ulteriore requisito, oltre quelli già previsti, costituito dal documento unico di regolarità
contributiva (D.U.R.C), che rappresenta una dichiarazione di scienza e si colloca fra gli atti di certificazione o di attestazione aventi carattere meramente dichiarativo di dati in possesso dell'ente, il quale, ai fini del rilascio del certificato, valuta la regolarità dei versamenti effettuata dall'impresa iscritta presso l' CP_2
Essa è regolata dall'art. 5 del D.M. 24/10/2007 che stabilisce: “La regolarità contributiva è attestata dagli
Istituti previdenziali qualora ricorrano le seguenti condizioni: a) correttezza degli adempimenti mensili o,
comunque, periodici;
b) corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti
previdenziali come dovuti;
c) inesistenza di inadempienze in atto”.
Secondo quanto già stabilito con orientamento ormai consolidato dalla locale Corte di Appello (cfr. sentenze nn.58/2015, 1156/2017, 311/2018) “… l'invito dell' a regolarizzare la posizione contributiva entro un CP_2
termine non superiore a quindici giorni, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto del Ministero del Lavoro del
30.01.2015, refluisce (eventualmente) soltanto sulla legittimità del procedimento amministrativo, mentre l'accertamento del giudice ordinario verte sul diritto dell'opponente a fruire degli sgravi in presenza di tutti
i requisiti previsti e, quindi, anche di quello della regolarità contributiva.
Tale orientamento trova conferma nella giurisprudenza di legittimità che non ha mancato di osservare come neppure la mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al rilascio del DURC, da parte dell' , determini CP_2
l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi, non potendosi rovesciare sull'ente previdenziale gli effetti dell'inosservanza di obblighi, quali sono quelli inerenti alla regolarità contributiva, che sono in primis del datore di lavoro (cfr. Cass. n 27107/2018, in motivazione).
Orbene, poiché, nel caso di specie, è incontroverso che le somme oggetto di contestazione attengono al diritto o meno della società di fruire dell'esonero contributivo, gravava sull'opponente l'onere di dimostrare la regolarità contributiva e la sussistenza di tutti i presupposti per il godimento dei benefici nei periodi considerati;
infatti, se la regolarità contributiva è presupposto per l'agevolazione in parola, il suo difetto elide la possibilità di goderne per tutto il periodo in cui non sia assicurata tale condizione: il suo accertamento negativo condiziona dunque il diritto all'applicazione degli sgravi in discorso, già fruiti dall'impresa per il periodo coincidente o successivo alla accertata irregolarità, essendone venuto meno il presupposto applicativo;
ciò sino a che, a seguito di (anche tardiva) regolarizzazione, l'impresa abbia ripristinato la situazione di regolarità contributiva, attestata dal rilascio di DURC positivo, che le consentirà di godere degli sgravi per il periodo ad esso successivo (cfr. Cass. n. 27107/2018 citata: “In tema di benefici contributivi, per la cui
fruizione è richiesto - ai sensi dell'art. 1, comma 1175, della l. n. 296 del 2006 - il possesso del documento unico
di regolarità contributiva (c.d. Durc), la mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al rilascio del Durc,
da parte dell' non determina l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi;
né, in CP_2
assenza dello specifico procedimento di cui all'art. 7 del d. m. 24 ottobre 2007, di natura eccezionale, può
consentirsi una regolarizzazione "ex post" ed in qualsiasi tempo, in contrasto con la "ratio" della norma,
intesa ad assicurare la necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione
degli sgravi”).
Ciò posto, non può tuttavia ignorarsi che nel caso in esame la società opponente, costituitasi in giudizio, ha dimostrato, attraverso la documentazione versata in atti: - che l' convenuto - affermando la mancanza CP_1
di regolarità contributiva di cui all'art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006 (c.d. DURC interno), assunta quale conseguenza all'emissione del DURC irregolare, protocollo INPS_30580386, dovuto a sua volta al mancato pagamento delle note di rettifica relative ai periodi da 02/2021 a 05/2021 - ha ritenuto illegittime le agevolazioni godute dall'azienda nel periodo 12/2021; - che le note di rettifica relative al periodo da 02/2021 a 05/2021 sono a loro volta scaturite dal presunto DURC irregolare del 26/01/2021 protocollo CP_3
nel quale, come unica irregolarità, si contesta la mancata trasmissione della denuncia UNIEMENS relativa al periodo 01/2021; - che, in realtà, la denuncia Uniemens relativa al periodo 01/2021 era stata regolarmente trasmessa in data 26/02/2021 con ID Trasmissione 66482400; - che, pertanto, il DURC irregolare del
26/01/2021 protocollo è assolutamente illegittimo come illegittime sono le note di rettifica CP_3
scaturite dallo stesso ed il successivo DURC irregolare del 28/03/2022 protocollo INPS_30580386 scaturito dal mancato pagamento delle suddette note di rettifica;
- che la società, nella necessità di ottenere con urgenza il DURC regolare, in data 30/05/2022, ha provveduto al pagamento delle note di rettifica relative al periodo
02/2021 - 05/2021, malgrado le stesse fossero non dovute.
Non nuoce aggiungere che l' convenuto, costituitosi in giudizio, nulla ha allegato, eccepito o dedotto CP_1
allo scopo di evidenziare l'erroneità degli elementi di fatto chiaramente emergenti dalla documentazione prodotta dalla società ricorrente.
In conseguenza, risultando dalla documentazione versata in atti la non sussistenza delle precedenti irregolarità
alla base dei DURC negativi che hanno causato l'emissione delle note di rettifica e dell'avviso di addebito oggetto del presente giudizio, il ricorso deve essere accolto.
◊
Le spese sono liquidate secondo soccombenza, tenuto conto dei valori minimi indicati dal D.M. n. 147/2022
per le cause previdenziali di valore da euro 1.101 ad euro 5.200.
◊
Così deciso in Palermo, il giorno 01/07/2025
IL OP
MA FI IA LA ER
(firmato digitalmente a margine)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona del Gop dott.ssa Emanuela Alfia Maria La Ferla, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del 25/06/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione di parte ricorrente mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 13802/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. MAGGIALETTI GIOVANNI) Parte_1 Parte_2
ricorrente
CONTRO
(Avv. BERNOCCHI GIUSEPPE) Controparte_1
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ accoglie il ricorso;
◊ per l'effetto, annulla l'avviso di addebito n. 596 2024 00015218 27 000, notificato in data 18/08/2024 e contenente la richiesta di pagamento della complessiva somma, per contributi e accessori, di euro 1.928,76,
conseguente a rettifiche relative ai periodi 12/2021, 01/2022 e 02/2022, nonché gli atti ad esso presupposti e conseguenti;
◊ condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della società CP_2
ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.312,00, oltre rimborso forfettario, cassa ed iva come legge ed oltre spese vive documentate, con distrazione in favore del procuratore antistatario. E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato in data 27/09/2024, la ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 596 2024 00015218 27 000, notificatole in data 18/08/2024 e contenente la richiesta di pagamento della complessiva somma, per contributi ed accessori, di euro 1.928,76, conseguente a rettifiche relative ai periodi
12/2021, 01/2022 e 02/2022, nonché avverso tutti gli atti a esso presupposti e conseguenti.
A fondamento della domanda, la ricorrente, premesso di svolgere attività di fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico, esponeva: - che, avendone i requisiti di legge, usufruiva dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali pari al 30% dei complessivi dovuti, disciplinato dall'art. 27, comma 1, del D.L. n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 126/2020; - che,
giusta nota datata 21/06/2021 protocollo veniva (erroneamente) invitata a regolarizzare la CP_3
posizione contributiva per il supposto mancato invio della denuncia Uniemens 01/2021, in realtà trasmessa nei termini di legge il 26/02/2021 (per come documentato); - che, quale ulteriore conseguenza della detta contestata irregolarità, venivano emesse dall' convenuto quattro note di rettifica, allo scopo di CP_1
recuperare le agevolazioni godute dall'azienda nel periodo 02/2021 - 05/2021 per complessivi euro 650,68; -
che, nonostante la loro palese illegittimità, avendo necessità di ottenere urgentemente regolare, CP_4
provvedeva, in data 30/05/2022, al loro pagamento;
- che, essendo intervenuto il pagamento successivamente alla scadenza prevista, risultando la posizione contributiva ancora irregolare, l convenuto emetteva CP_1
note di rettifica attinenti al periodo 12/2021 - 02/2022, avverso le quali, in data 12/07/2024, ella proponeva ricorso in via amministrativa e che, ciononostante, in data 18/08/2024, le veniva notificato l'avviso di addebito numero 596 2024 00015218 27 000, avente il medesimo oggetto ed in questa sede contestato.
Ribadita, quindi, l'illegittimità dell'avviso di addebito opposto - “… scaturito da contestazioni di irregolarità
inesistenti, essendo per un verso la denuncia Uniemens 1/2021 stata diligentemente veicolata attraverso i
previsti canali nei termini di legge [e quindi del tutto incomprensibilmente non acquisita a sistema
dall'Istituto] e, per altro verso, essendo stata ravvisata una tardività nel pagamento di note di rettifica
illegittime e non dovute, eseguito al solo fine di accelerare l'emissione di DURC positivo …” – e rappresentata,
in ogni caso, l'illegittimità nel caso di specie del recupero delle agevolazioni contributive, la società ricorrente concludeva chiedendo al Tribunale adito di volere: “… previo accoglimento dell'istanza di sospensione
dell'efficacia esecutiva proposta, dichiarare nullo e/o inefficace e/o illegittimo, per i motivi esposti da
intendersi qui richiamati e trascritti, l'avviso di addebito numero 596 2024 00015218 27 000, notificato in
data 18-08-2024 all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
contenente la richiesta di pagamento della complessiva somma per contributi e accessori di € 1.928,76, conseguente a rettifiche relative ai periodi 12/2021, 01/2022 e 02/2022, nonché avverso tutti gli atti ad esso
presupposti e conseguenti;
- per l'effetto, dichiarare non dovute le somme a titolo di contributi, sanzioni e
interessi tutte contenute nel richiamato avviso di addebito …”.
Costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 17/12/2024, l' chiedeva rigettarsi il CP_2
ricorso, variamente argomentando.
Sospesa in via provvisoria l'efficacia esecutiva dell'atto opposto, istruito il giudizio attraverso la documentazione prodotta dalle parti, veniva fissata udienza di discussione e decisione e, sulla scorta delle conclusioni rassegnate con note scritte, la causa viene quivi decisa con il deposito di questa sentenza.
Giova premettere, ai fini del decidere, che l'art. 1, comma 1175, della Legge n. 296/06 prevede che: "A decorrere
dal l° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e
legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di
regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi
nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale”.
Dunque, in termini generali, la normativa sopra richiamata ha condizionato la possibilità di fruire di sgravi contributivi ad un ulteriore requisito, oltre quelli già previsti, costituito dal documento unico di regolarità
contributiva (D.U.R.C), che rappresenta una dichiarazione di scienza e si colloca fra gli atti di certificazione o di attestazione aventi carattere meramente dichiarativo di dati in possesso dell'ente, il quale, ai fini del rilascio del certificato, valuta la regolarità dei versamenti effettuata dall'impresa iscritta presso l' CP_2
Essa è regolata dall'art. 5 del D.M. 24/10/2007 che stabilisce: “La regolarità contributiva è attestata dagli
Istituti previdenziali qualora ricorrano le seguenti condizioni: a) correttezza degli adempimenti mensili o,
comunque, periodici;
b) corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti
previdenziali come dovuti;
c) inesistenza di inadempienze in atto”.
Secondo quanto già stabilito con orientamento ormai consolidato dalla locale Corte di Appello (cfr. sentenze nn.58/2015, 1156/2017, 311/2018) “… l'invito dell' a regolarizzare la posizione contributiva entro un CP_2
termine non superiore a quindici giorni, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto del Ministero del Lavoro del
30.01.2015, refluisce (eventualmente) soltanto sulla legittimità del procedimento amministrativo, mentre l'accertamento del giudice ordinario verte sul diritto dell'opponente a fruire degli sgravi in presenza di tutti
i requisiti previsti e, quindi, anche di quello della regolarità contributiva.
Tale orientamento trova conferma nella giurisprudenza di legittimità che non ha mancato di osservare come neppure la mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al rilascio del DURC, da parte dell' , determini CP_2
l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi, non potendosi rovesciare sull'ente previdenziale gli effetti dell'inosservanza di obblighi, quali sono quelli inerenti alla regolarità contributiva, che sono in primis del datore di lavoro (cfr. Cass. n 27107/2018, in motivazione).
Orbene, poiché, nel caso di specie, è incontroverso che le somme oggetto di contestazione attengono al diritto o meno della società di fruire dell'esonero contributivo, gravava sull'opponente l'onere di dimostrare la regolarità contributiva e la sussistenza di tutti i presupposti per il godimento dei benefici nei periodi considerati;
infatti, se la regolarità contributiva è presupposto per l'agevolazione in parola, il suo difetto elide la possibilità di goderne per tutto il periodo in cui non sia assicurata tale condizione: il suo accertamento negativo condiziona dunque il diritto all'applicazione degli sgravi in discorso, già fruiti dall'impresa per il periodo coincidente o successivo alla accertata irregolarità, essendone venuto meno il presupposto applicativo;
ciò sino a che, a seguito di (anche tardiva) regolarizzazione, l'impresa abbia ripristinato la situazione di regolarità contributiva, attestata dal rilascio di DURC positivo, che le consentirà di godere degli sgravi per il periodo ad esso successivo (cfr. Cass. n. 27107/2018 citata: “In tema di benefici contributivi, per la cui
fruizione è richiesto - ai sensi dell'art. 1, comma 1175, della l. n. 296 del 2006 - il possesso del documento unico
di regolarità contributiva (c.d. Durc), la mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al rilascio del Durc,
da parte dell' non determina l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi;
né, in CP_2
assenza dello specifico procedimento di cui all'art. 7 del d. m. 24 ottobre 2007, di natura eccezionale, può
consentirsi una regolarizzazione "ex post" ed in qualsiasi tempo, in contrasto con la "ratio" della norma,
intesa ad assicurare la necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione
degli sgravi”).
Ciò posto, non può tuttavia ignorarsi che nel caso in esame la società opponente, costituitasi in giudizio, ha dimostrato, attraverso la documentazione versata in atti: - che l' convenuto - affermando la mancanza CP_1
di regolarità contributiva di cui all'art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006 (c.d. DURC interno), assunta quale conseguenza all'emissione del DURC irregolare, protocollo INPS_30580386, dovuto a sua volta al mancato pagamento delle note di rettifica relative ai periodi da 02/2021 a 05/2021 - ha ritenuto illegittime le agevolazioni godute dall'azienda nel periodo 12/2021; - che le note di rettifica relative al periodo da 02/2021 a 05/2021 sono a loro volta scaturite dal presunto DURC irregolare del 26/01/2021 protocollo CP_3
nel quale, come unica irregolarità, si contesta la mancata trasmissione della denuncia UNIEMENS relativa al periodo 01/2021; - che, in realtà, la denuncia Uniemens relativa al periodo 01/2021 era stata regolarmente trasmessa in data 26/02/2021 con ID Trasmissione 66482400; - che, pertanto, il DURC irregolare del
26/01/2021 protocollo è assolutamente illegittimo come illegittime sono le note di rettifica CP_3
scaturite dallo stesso ed il successivo DURC irregolare del 28/03/2022 protocollo INPS_30580386 scaturito dal mancato pagamento delle suddette note di rettifica;
- che la società, nella necessità di ottenere con urgenza il DURC regolare, in data 30/05/2022, ha provveduto al pagamento delle note di rettifica relative al periodo
02/2021 - 05/2021, malgrado le stesse fossero non dovute.
Non nuoce aggiungere che l' convenuto, costituitosi in giudizio, nulla ha allegato, eccepito o dedotto CP_1
allo scopo di evidenziare l'erroneità degli elementi di fatto chiaramente emergenti dalla documentazione prodotta dalla società ricorrente.
In conseguenza, risultando dalla documentazione versata in atti la non sussistenza delle precedenti irregolarità
alla base dei DURC negativi che hanno causato l'emissione delle note di rettifica e dell'avviso di addebito oggetto del presente giudizio, il ricorso deve essere accolto.
◊
Le spese sono liquidate secondo soccombenza, tenuto conto dei valori minimi indicati dal D.M. n. 147/2022
per le cause previdenziali di valore da euro 1.101 ad euro 5.200.
◊
Così deciso in Palermo, il giorno 01/07/2025
IL OP
MA FI IA LA ER
(firmato digitalmente a margine)