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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 31/01/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3037/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 3037/2024 promosso da:
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
DOFFO ALESSANDRO;
e
, nata il [...] in [...], rappresentata e difesa dall'avv. DOFFO Parte_2
ALESSANDRO.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - SCIOGLIMENTO MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato a Loreto (AN), in data 20/02/1992, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Loreto (AN), a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2) confermare le disposizioni dell'omologa che qui di seguito si riportano: “1) I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto;
4) Il marito verserà, a titolo di contributo Parte_1
di mantenimento del proprio coniuge e entro il giorno 10 di ogni mese la somma mensile di €
400,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
5) Il coniuge Parte_1
- 1 - verserà a titolo di contributo per il mantenimento della figlia entro il giorno 10 di ogni Per_1
mese la somma di euro 400,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
I coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio;
Altre condizioni: l'importo verrà versato sul c/c di , le spese Parte_2
straordinarie condivise;
Ove non diversamente indicato, deve intendersi che le spese straordinarie sono quelle di cui al Protocollo per i procedimenti in materia di famiglia vigente presso il Tribunale di Ancona”;
3) a parziale modifica della sentenza di omologa disporre quanto segue. Il sig.
[...]
, considerate le spese che la sig.ra ha sostenuto nell'anno 2022 per le Parte_1 Parte_2
utenze ed i tributi relativi all'immobile ove risiede, assieme ai tre figli, sito in Loreto alla via
Rosario n. 67 per un importo annuo complessivo di € 2.875,35 e più precisamente:
per l'utenza luce € 789,20 (doc. n. 12);
per l'utenza acqua € 79,65 (doc. n. 13);
per l'utenza gas € 1.621,50 (doc. n. 14);
per il tributo della Tari € 295,00 (doc. n. 15);
per il canone Tv € 90,00 (doc. n. 16); riconosce, in via forfettaria, da ora in avanti l'ulteriore importo di € 125,00 a titolo di rimborso delle spese oltre a quanto già deve in ragione della sentenza di separazione, somma questa pari
a circa il 50% delle spese sostenute dalla sig.ra (€2.875,35/12mesi= € 239,61) (€ Parte_2
239,61/2= € 119,80 arrotondato ad € 125,00).
Il sig. , oltre a quanto già stabilito nella sentenza di separazione, si obbliga Parte_1
inoltre a corrispondere le eventuali spese straordinarie relative alla figlia nella misura Per_1
del 100% secondo i criteri e le modalità di cui al "Protocollo per la disciplina e regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia" sottoscritto tra Magistrati – Avvocati del Foro di Ancona in vigore dal giorno 10/07/2024 che qui si intende come integralmente trascritto. Le spese così come sopra individuate sulla base del
Protocollo in uso al Tribunale di Ancona saranno da versare entro e non oltre il 10 del mese successivo alla produzione documentale delle medesime nei confronti dell'altro genitore che le ha anticipate. Le spese straordinarie potranno concordate attraverso le rispettive utenze telefoniche e/o e.mail qui di seguito riportate:
– per il sig. tramite cell. n. 338.2702780 od e.mail Parte_1
- 2 - ; Email_1
– per la sig.ra tramite cell. n. 328.3671280 od e.mail Parte_2
”. Email_2
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno chiesto lo Parte_1 Parte_2
scioglimento del matrimonio contratto a Loreto il 12/02/1992, rappresentando che dall'unione nascevano tre figli, (in data 18/03/1994), (in data 28/11/1996) e (in data Per_2 Per_3 Per_1
16/06/2004), i primi due economicamente indipendenti, la terza studentessa universitaria, che si sono separati consensualmente e che dalla data dell'udienza presidenziale ovvero dal 15/11/2022, sono trascorsi quasi due anni ed in tutto questo tempo i coniugi hanno sempre vissuto separati, senza che tra gli stessi sia mai intervenuta riconciliazione, nemmeno temporanea, né spirituale né materiale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che ha espresso parere favorevole in data 12/12/2024.
4. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto n. 11474/2022 del 16/11/2022 il
Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale il 15/11/2022. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto a Loreto il 12/02/1992 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Loreto al n. 1, parte 1, dell'anno 1992.
5. Le condizioni di divorzio concordate dalle parti non sono contrarie a norme imperative o all'ordine pubblico, sono coerenti con la situazione economica delle parti stesse e non
- 3 - contrastano con il superiore interesse della famiglia (tenuto conto del fatto che i figli sono tutti maggiorenni e due di loro sono già economicamente autosufficienti).
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La definizione concordata del procedimento giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2
a Loreto il 12/02/1992 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Loreto
[...]
al n. 1, parte 1, dell'anno 1992; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso, come precisate all'udienza, sostituita dallo scambio di note scritte, e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Loreto di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 18/12/2024
Il Presidente
dott. Silvia Corinaldesi
- 4 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 3037/2024 promosso da:
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
DOFFO ALESSANDRO;
e
, nata il [...] in [...], rappresentata e difesa dall'avv. DOFFO Parte_2
ALESSANDRO.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - SCIOGLIMENTO MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato a Loreto (AN), in data 20/02/1992, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Loreto (AN), a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2) confermare le disposizioni dell'omologa che qui di seguito si riportano: “1) I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto;
4) Il marito verserà, a titolo di contributo Parte_1
di mantenimento del proprio coniuge e entro il giorno 10 di ogni mese la somma mensile di €
400,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
5) Il coniuge Parte_1
- 1 - verserà a titolo di contributo per il mantenimento della figlia entro il giorno 10 di ogni Per_1
mese la somma di euro 400,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
I coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio;
Altre condizioni: l'importo verrà versato sul c/c di , le spese Parte_2
straordinarie condivise;
Ove non diversamente indicato, deve intendersi che le spese straordinarie sono quelle di cui al Protocollo per i procedimenti in materia di famiglia vigente presso il Tribunale di Ancona”;
3) a parziale modifica della sentenza di omologa disporre quanto segue. Il sig.
[...]
, considerate le spese che la sig.ra ha sostenuto nell'anno 2022 per le Parte_1 Parte_2
utenze ed i tributi relativi all'immobile ove risiede, assieme ai tre figli, sito in Loreto alla via
Rosario n. 67 per un importo annuo complessivo di € 2.875,35 e più precisamente:
per l'utenza luce € 789,20 (doc. n. 12);
per l'utenza acqua € 79,65 (doc. n. 13);
per l'utenza gas € 1.621,50 (doc. n. 14);
per il tributo della Tari € 295,00 (doc. n. 15);
per il canone Tv € 90,00 (doc. n. 16); riconosce, in via forfettaria, da ora in avanti l'ulteriore importo di € 125,00 a titolo di rimborso delle spese oltre a quanto già deve in ragione della sentenza di separazione, somma questa pari
a circa il 50% delle spese sostenute dalla sig.ra (€2.875,35/12mesi= € 239,61) (€ Parte_2
239,61/2= € 119,80 arrotondato ad € 125,00).
Il sig. , oltre a quanto già stabilito nella sentenza di separazione, si obbliga Parte_1
inoltre a corrispondere le eventuali spese straordinarie relative alla figlia nella misura Per_1
del 100% secondo i criteri e le modalità di cui al "Protocollo per la disciplina e regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia" sottoscritto tra Magistrati – Avvocati del Foro di Ancona in vigore dal giorno 10/07/2024 che qui si intende come integralmente trascritto. Le spese così come sopra individuate sulla base del
Protocollo in uso al Tribunale di Ancona saranno da versare entro e non oltre il 10 del mese successivo alla produzione documentale delle medesime nei confronti dell'altro genitore che le ha anticipate. Le spese straordinarie potranno concordate attraverso le rispettive utenze telefoniche e/o e.mail qui di seguito riportate:
– per il sig. tramite cell. n. 338.2702780 od e.mail Parte_1
- 2 - ; Email_1
– per la sig.ra tramite cell. n. 328.3671280 od e.mail Parte_2
”. Email_2
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno chiesto lo Parte_1 Parte_2
scioglimento del matrimonio contratto a Loreto il 12/02/1992, rappresentando che dall'unione nascevano tre figli, (in data 18/03/1994), (in data 28/11/1996) e (in data Per_2 Per_3 Per_1
16/06/2004), i primi due economicamente indipendenti, la terza studentessa universitaria, che si sono separati consensualmente e che dalla data dell'udienza presidenziale ovvero dal 15/11/2022, sono trascorsi quasi due anni ed in tutto questo tempo i coniugi hanno sempre vissuto separati, senza che tra gli stessi sia mai intervenuta riconciliazione, nemmeno temporanea, né spirituale né materiale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che ha espresso parere favorevole in data 12/12/2024.
4. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto n. 11474/2022 del 16/11/2022 il
Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale il 15/11/2022. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto a Loreto il 12/02/1992 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Loreto al n. 1, parte 1, dell'anno 1992.
5. Le condizioni di divorzio concordate dalle parti non sono contrarie a norme imperative o all'ordine pubblico, sono coerenti con la situazione economica delle parti stesse e non
- 3 - contrastano con il superiore interesse della famiglia (tenuto conto del fatto che i figli sono tutti maggiorenni e due di loro sono già economicamente autosufficienti).
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La definizione concordata del procedimento giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2
a Loreto il 12/02/1992 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Loreto
[...]
al n. 1, parte 1, dell'anno 1992; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso, come precisate all'udienza, sostituita dallo scambio di note scritte, e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Loreto di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 18/12/2024
Il Presidente
dott. Silvia Corinaldesi
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