Sentenza 16 marzo 2016
Massime • 1
Non ha diritto alla restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale l'imputato latitante assistito, nel corso del giudizio di primo grado e d'appello, da difensore fiduciario presso il quale abbia eletto domicilio, e che formuli l'istanza di cui all'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., solo dopo l'intervenuta irrevocabilità della sentenza di secondo grado, posto che la perdurante esistenza del rapporto di difesa fiduciaria costituisce fatto di per sè idoneo a provarne l'effettiva conoscenza della pendenza del procedimento e del provvedimento, salvo che non risulti una comunicazione al giudice della avvenuta interruzione di ogni rapporto fra il legale e l'assistito e della rinuncia del primo ad impugnare. (Fattispecie anteriore alla entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67, in cui la S.C. ha ritenuto legittimo il rigetto di istanza di restituzione in termini con la quale il richiedente deduceva solo di non essere stato messo al corrente, da parte del difensore di fiducia, della intervenuta condanna).
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- 1. Le ricerche per l'emissione del decreto di irreperibilità devono essere eseguite cumulativamente o alternativamente?Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 25 agosto 2021
(Annullamento con rinvio) Il fatto La Corte di Appello di Milano – in funzione di giudice dell'esecuzione e in accoglimento della richiesta di L. A. ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen. nel testo previgente in ragione della data di emissione della sentenza – dichiarava la non esecutività nei suoi confronti di una sentenza della Corte di Appello di Milano del 2009, divenuta formalmente definitiva nel 2009, con conseguente restituzione nel termine per proporre appello avverso la sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Milano nel 2006. La Corte territoriale milanese, inoltre, aveva contestualmente rigettato l'altra analoga domanda proposta, pur essa ai sensi dell'art. 175, comma …
Leggi di più… - 2. Conoscenza effettiva del provvedimento va accertata in concreto (Cass. 7102/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 febbraio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/03/2016, n. 15760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15760 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2016 |
Testo completo
v 1 57 6 0/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n.664 Silvio Amoresano Presidente - Mauro Mocci CC 16/03/2016 R.G.N. 54225/2014 Emanuela Gai - Relatore - Enrico Mengoni Giuseppe Riccardi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da YA OR, nato a [...] ( Turchia) il 03/05/1958 di restituzione in termini per impugnare la sentenza del 09/06/2004 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore rg generale Mario Fraticelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
letta la memoria depositata in data 15/03/2016 con cui insiste nell'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. OR YA propone istanza, ai sensi dell'art. 175 cod. proc.pen., di restituzione in termini per l'impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Torino, in data 9 giugno 2004, con cui era stato condannato alla pena di anni 7 otto di reclusione e € 30.987,40 di multa per il reato di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, divenuta irrevocabile il 20/07/2004. Deduce il ricorrente di essere stato estradato in Italia il 14 novembre 2014 dove gli veniva notificato un ordine di esecuzione della pena di anni otto di reclusione e € 30.987,40 di multa, emesso in relazione alla sentenza della Corte d'appello di Torino in data 9 giugno 2004, divenuta irrevocabile il 20 luglio 2004, per il reato di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e di non avere mai risieduto in Italia e di non essere mai stato a conoscenza del processo celebratosi a suo carico nel quale era contumace, pertanto chiede la remissione in termini per proporre il ricorso in cassazione avverso tale sentenza.
2. Il Procuratore Generale ha depositato memoria scritta con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è infondato. Deve premettersi, in fatto, che YA OR è stato giudicato con sentenza del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Torino, ai sensi dell'art. 442 cod.proc.pen., processo nel quale aveva nominato difensore di fiducia l'avv. Giovanni Acquaviva ed aveva eletto domicilio presso il proprio studio, luogo nel quale era stato notificato l'estratto contumaciale, e che il difensore aveva proposto atto di appello, avverso alla sentenza del G.U.P., e che la Corte d'appello aveva confermato la sentenza di primo grado, con sentenza in data 9 giugno 2004, divenuta irrevocabile in assenza di ricorso per cassazione. Deduce il ricorrente che, pur non essendovi dubbi sulla correttezza formale della comunicazione, essendo la sentenza contumaciale stata notificata presso il domicilio eletto, egli non ne aveva avuto conoscenza perché aveva perso ogni contatto con il difensore, non essendo mai stato messo al corrente della rep sentenza di condanna emessa nei suoi confronti da parte di quest'ultimo.
4. Orbene, è evidente l'infondatezza del ricorso. In primo luogo deve escludersi che il ricorrente non abbia mai avuto conoscenza del procedimento, come prospettato nell'istanza, e ciò perché il ricorrente era certamente a conoscenza del procedimento essendo stato giudicato ai sensi dell'art, 442 cod.proc.pen., rito alternativo, procedimento nel quale aveva nominato difensore di fiducia l'avv. Giovanni Acquaviva ed aveva eletto domicilio presso il suo studio, A tal d'altro l'accesso al rito alternativo presuppone una richiesta personale della parte ovvero del difensore, munito di procura speciale e dunque non è prospettabile che non avesse conoscenza del procedimento nel quale il nominato difensore di 2 fiducia aveva, poi, proposto atto di appello, di tal chè è provata la conoscenza del processo da parte del ricorrente. Quanto poi alla circostanza, rappresentata nella memoria, che egli non avrebbe proposto ricorso per cassazione avverso alla sentenza della Corte di appello di conferma della precedente condanna perché il difensore di fiducia non lo avrebbe messo al corrente della stessa, la stessa è : parimenti infondata. :
4. Va precisato, in primo luogo, che la previgente formulazione dell'art. 175 cod. proc.pen., comma 2, nella parte in cui prevedeva il rimedio della restituzione : nel termine per proporre impugnazione avverso le sentenze contumaciali, nonostante sia stata parzialmente abrogata dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, continua ad applicarsi nei confronti degli imputati che siano già stati dichiarati contumaci in virtù del pregresso regime normativo. Tanto precisato, questa Corte ha affermato che in tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione, la previgente formulazione dell'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen. (introdotta dall'art. 1 d.l. n. 17 del 2005, conv. in legge n. 60 del 2005), avendo previsto una presunzione "iuris tantum" di mancata conoscenza da parte dell'imputato della pendenza del procedimento, ha posto a carico del giudice l'onere di reperire, in atti, l'esistenza di una prova positiva da cui possa desumersi la effettiva conoscenza del provvedimento di condanna e la rinuncia a proporre personale impugnazione, con la conseguenza che la mera regolarità formale della notifica non può essere considerata dimostrativa della conoscenza del giudizio ( Sez. 2, n. 21393 del 15/04/2015, N., Rv. 264219, Sez. 3, n. 38295 del 03/06/2014, Petreto, Rv. 260151 Sez.
6. N. 5169 del 16/01/2014, Naijmi, Rv 258775 ). Ciò detto, questa Corte ha chiarito che costituisce un'attendibile prova di conoscenza effettiva del provvedimento in mancanza di indicazioni contrarie - - la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza al difensore di fiducia (Sez. 6, n. 785 del 12/12/2006, Iannicelti, Rv. 236000), a condizione che sia perdurato il rapporto professionale tra patrono e cliente sicché il principio non è invocabile quando vi è la prova che il legame sia venuto meno. Dal principio qui evocato ne discende che non ha diritto alla restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale, emessa in primo grado, l'imputato latitante che era assistito da un difensore fiduciario, nel corso del giudizio di primo grado e appello, e che formula l'istanza di cui all'art. 175 cod. proc. pen. solo dopo l'intervenuta irrevocabilità della sentenza di secondo grado, posto che la perdurante esistenza del rapporto di difesa fiduciaria costituisce fatto di per sé idoneo a provare l'effettiva conoscenza della pendenza del procedimento e del provvedimento ( peraltro provata dalla richiesta di rito alternativo da parte del ricorrente), a meno che non risulti una comunicazione al giudice dell'avvenuta 3 A interruzione di ogni rapporto tra il legale e l'assistito, e della rinuncia ad impugnare. Nel caso in esame il ricorrente prospetta la circostanza che sarebbe stato il difensore a non comunicare l'esito del processo a suo carico, ma non deduce alcuna circostanza fattuale riconducibile a impossibilità/impedimento tale per cui il difensore non sarebbe stato in grado di mettersi in contatto con lui, o lui stesso a mettersi in contatto con il difensore di fiducia. In altri termini, nel caso di provvedimento contumaciale notificato a mani del difensore di fiducia, presso cui l'imputato ha volontariamente eletto domicilio, non è sufficiente la mera deduzione della sua mancata conoscenza, ma è necessaria, quantomeno, l'allegazione delle ragioni in grado di vincere la presunzione di permanenza del rapporto fiduciario ( ed anche l'osservanza del dovere deontologico del difensore di far pervenire al proprio assistito gli atti a lui diretti), in mancanza della quale deve ritenersi che la ritualità della notifica comporta l'effettiva conoscenza del provvedimento notificato da parte dell'interessato ( Sez. 2, n. 52131 del 25/11/2014, Mennuni, Rv. 261965). Nel caso in esame il ricorrente non adduce una situazione fattuale in grado di superare la presunzione di permanenza del rapporto fiduciario, limitandosi a lamentare che il difensore non lo avrebbe messo al corrente della condanna, senza neppure prospettare alcuna difficoltà di rintraccio del medesimo, circostanza questa che palesa incuria, negligenza o disinteresse all'esito del processo e rivelatrice della volontà del destinatario di non impugnare la sentenza contumaciale.
6. Conclusivamente non sussistendo i presupposti per l'accoglimento dell'istanza di restituzione nei termini per impugnare la sentenza della Corte d'appello, la medesima deve essere rigettata e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
k Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 16/03/2016 Il Presidente Il Consigliere estensore Emanuela Gai Silvo Amoresano DEPOSITATA IN CANCELLERIA Tespear 15 APR 2016 IL CANCELLVERE Luana Mariani