Sentenza 18 dicembre 2009
Massime • 1
Deve essere restituito nel termine per impugnare la sentenza contumaciale l'imputato che non abbia avuto conoscenza effettiva del processo a suo carico, nonostante il suo difensore abbia tempestivamente presentato appello avverso la medesima sentenza. (V. Corte Cost. n. 317 del 2009).
Commentario • 1
- 1. Elezione di domicilio presso il difensore di ufficio e conoscenza del procedimento: alle SSUU (Cass. 9114/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 22 agosto 2020
La elezione di domicilio presso il difensore di ufficio è o no idonea per concertare la conoscenza effettiva del procedimento e quindi una valida pronuncia della dichiarazione di assenza? Aggiornamento: le Sezioni Unite in data 17 agosto 2020 hanno depositato la sentenza n. 23948/2020, chiarendo che "la sola elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, da parte dell'indagato, non è di per sé presupposto idoneo per la dichiarazione di assenza di cui all'articolo 420-bis cod. proc. pen., dovendo il giudice in ogni caso verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata un'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/12/2009, n. 4695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4695 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 18/12/2009
Dott. MANNINO Saverio F. - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco - Consigliere - N. 2217
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 21462/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AC AR nato a [...] il [...];
avverso ordinanza della Corte di Appello di Reggio Calabria resa in data 25 febbraio 2009;
visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAZIO Anna Maria;
letta la requisitoria in atti del Procuratore Generale che ha concluso per la declaratoria di rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza del 25 febbraio 2009, la Corte di Appello di Reggio Calabria dichiarava inammissibile la richiesta di rimessione in termine per la proposizione del ricorso in appello avverso la sentenza resa da quella Corte del 10 aprile 2007, avanzata da AC AR. Il decidente riteneva la tempestività della istanza del AC, che aveva enunciato di aver appreso della esistenza del giudizio che lo riguardava, definito con pronuncia della Suprema Corte n. 598 del 14 maggio 2008, dal proprio fratello in data 13 dicembre 2008 e dava atto che in entrambi i gradi di merito egli era rimasto contumace, e che in specie la notifica del decreto di citazione in appello al difensore, avv.to Veneto, ai sensi dell'art. 157 c.p.p., comma 8 bis non era valida, poiché da un canto l'imputato aveva revocato la nomina a costui nel marzo del 1999, indicando quale suo difensore l'avv.to Milicia, dall'altro che l'imputato in quella stessa data aveva eletto domicilio in Roma in via Trapani 1. Osservava, però, che la questione era stata già affrontata dalla sentenza della Suprema Corte che aveva definito il processo;
nella motivazione della pronuncia esplicitamente la nullità della notifica era stata ritenuta sanata dalla presenza nel giudizio di appello del difensore di fiducia, avv.to Milicia, la cui comparizione induceva il convincimento che l'imputato fosse stato informato del giudizio.
La corte distrettuale, aderendo all'indirizzo giurisprudenziale concernente la natura non assoluta ed insanabile della nullità dedotta e sottolineando che sulla stessa si era formato, comunque, il giudicato, dichiarava inammissibile l'istanza, anche sotto il profilo che il difensore di fiducia aveva proposto la impugnazione, così garantendo i diritti dell'imputato.
Ricorre innanzi a questa Corte il AC, e deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) in relazione all'art. 175 c.p.p.; nega in primo luogo la sussistenza della preclusione del giudicato, in quanto oggetto della istanza di rimessione in termini è la oggettiva mancanza di partecipazione al giudizio, e non la nullità del procedimento come sollevata innanzi ai giudici del dibattimento;
lo scopo dell'incidente di esecuzione proposto non è quello di contestare il vizio procedurale già esaminato, ma solo quello di mettere in evidenza quegli elementi di fatto che dimostrano per tabulas i presupposti dell'invocato art. 175 c.p.p.. Da tale premesse deriva la fondatezza dell'espediente proposto: il ricorrente in specie dissente dalla affermata consunzione del diritto di impugnazione da parte del difensore, sotto il profilo che il tema decisorio era quello della sua partecipazione al giudizio, negata dalla inconsapevolezza della pendenza dello stesso, sicché è inappropriato richiamare la proposizione del gravame, non richiesta affatto, essendo l'obbiettivo quello, diverso, della sua presenza diretta al processo al fine di difendersi dalle accuse. Sottolinea ancora che il difensore di fiducia non aveva poi alcun mandato legittimamente conferitogli a coltivare la impugnazione. Con successive memorie, il AC ha allegato motivi aggiunti in cui ribadisce la sua non conoscenza del dibattimento ed allega documentazione a sostegno degli stessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e il ricorrente è da rimettere in termini ai fini della proposizione della impugnazione.
La recente pronunzia della Corte Costituzionale del 4 dicembre 2009 n. 317 ha inciso, nei termini proposti dal AC, sull'art. 175 c.p.p., comma 2, nella parte in cui non consente al contumace, che non abbia avuto effettiva conoscenza del processo o del provvedimento, nel termine per proporre impugnazione contro la sentenza contumaciale, nel concorso delle ulteriori condizioni indicata dalla legge, quando analoga impugnazione sia stata proposta in precedenza dal difensore dell'imputato.
Nel risolvere quella che la Corte Costituzionale ha esplicitamente definito una specifica violazione al diritto di difesa ed al contraddittorio dell'imputato contumace inconsapevole, allo scopo di rendere effettiva la misura ripristinatoria scelta dal legislatore - ossia, la rimessione nel termine per proporre impugnazione, la Corte ha negato che la interpretazione adottata dalla giurisprudenza univoca di questa Corte di legittimità, espressa con la nota sentenza delle sezioni unite del 31 gennaio 2008, Huzuneanu, cui all'evidenza ha fatto capo il provvedimento della corte di merito, oggi all'esame, sia conforme ai principi costituzionali sanciti dagli artt. 24 e 111 Cost.. Premesso che i diritti fondamentali alla difesa e al contraddittorio vanno comunque considerati nella dimensione risultate dall'art. 6 CEDU, e richiamata la interpretazione giurisprudenziale della Corte di Strasburgo, che enucleato un gruppo di regole di garanzia processuali essenziali per la effettiva attuazione degli stessi (ossia che: a) l'imputato ha il diritto di esser presente al processo svolto a suo carico;
b) lo stesso può rinunciare volontariamente all'esercizio di tale diritto;
c) l'imputato deve essere consapevole dell'esistenza di un processo nei suoi confronti;
d) devono esistere strumenti preventivi o ripristinatori, per evitare processi a carico di contumaci inconsapevoli, o per assicurare in un nuovo giudizio, anche mediante la produzione di nuove prove, il diritto di difesa che non è stato possibile esercitare personalmente nel processo contumaciale già concluso) il giudice costituzionale ha concluso che l'attuale disciplina per "avere effettività", non può essere "consumata" dall'atto di un soggetto, ossia il difensore (normalmente nominato d'ufficio, in tali casi, stante l'assenza e l'irreperibilità dell'imputato), che non ha ricevuto un mandato ad hoc e che agisce esclusivamente di propria iniziativa. L'esercizio di un diritto fondamentale, pertanto, non può essere sottratto al suo titolare, che può essere sostituito solo nei limiti strettamente necessari a sopperire alla sua impossibilità di esercitarlo e non deve trovarsi di fronte all'effetto irreparabile di una scelta altrui, non voluta e non concordata, potenzialmente dannosa per la sua persona.
Ai fini che qui interessano, pertanto, è evidente che la pronuncia di incostituzionalità, di immediata applicazione, stante la proprio la pendenza del procedimento inteso alla restituzione nel termine, incide in senso favorevole sulla posizione del AC. È invero certo che costui non ha avuto alcuna conoscenza effettiva del processo a suo carico, tant'è che e la Corte di Cassazione nella pronuncia che lo riguarda e la Corte di Appello, con la ordinanza ora impugnata, hanno negato il suo diritto, sul presupposto dell'avvenuta consunzione della impugnazione ad opera del difensore, oggetto della pronuncia ablatoria.
In conclusione, la ordinanza impugnata è da annullare senza rinvio ed il ricorrente è da rimettere in termini per la proposizione della impugnazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e restituisce il ricorrente in termine per proporre impugnazione.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2010