Sentenza 5 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/07/2002, n. 9742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9742 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2002 |
Testo completo
Aula B REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPRE0 9 742 /0 2 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.13532/99 Presidente Dott. Vincenzo TREZZA 15343/99 Dott. Paolino Consigliere DELL'ANNO ..26500 Cron. Dott. Francesco A. MAIORANO Consigliere Rep. Dott. Federico ROSELLI Consigliere Ud. 25/03/02 FILADORO Cons. Rel. Dott. Camillo ha pronunciato la seguente: SEN T ENZA sul ricorso proposto da: да FA LU (elettivamente domiciliato in Roma, via della Giuliana n.83/A int.8, presso 1' avv. Teresa in attized one d'ufficio Concelleria Garibaldi, che lo rappresenta e difende giusta delega хочис della Corte di Comesvere;
ricorrente
contro
AZIENDA SANITARIA USL N. 11 DI FERMO, in persona dell legale rappresentante pro tempore dott. Giovanni Caruso, elettivamente domiciliato in Roma, via del 1312 Vignola n. 5, presso l'avv. Livia Ranuzzi, rappresentata dall'avv. massimo ん e difesa giusta delega in atti Ortenzi di Grottammare;
1 controricorrente e ricorrente incidentall avversO la sentenza del Tribunale di Fermo del 10-27 luglio 1998, n. 419, RGAC 23 del 1997, cron. 1394; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25 marzo 2002 dal Relatore Cons. Camillo Filadoro;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Giacalone, il quale ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso principale (assorbito il secondo motivo) e per la inammissibilità del ricorsodichiarazione di incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza 10-27 luglio 1998, il Tribunale di Fermo, in accoglimento dell'appello proposto dall'ASL di Fermo avverso la decisione del locale Pretore del 7-22 maggio 1996, rigettava la domanda di LU NI, intesa ad ottenere il pagamento di differenze di compenso per l'attività svolta in qualità di sanitario, a fronte di plus orario prestato dal gennaio al dicembre 1985. Il Tribunale, rispondendo ad una precisa richiesta formulata dal NI all'atto della costituzione in giudizio, rilevava che non era necessario disporre Regione Marche, "trattandosi nella fattispecie di cause 2 l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle 2 scindibili ed essendo già decorso il termine per proporre appello". Lo stesso Tribunale poi riteneva fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'ASL, affermando che la vigente legislazione ha individuato nella Regione il soggetto giuridico obbligato ad assumere a proprio carico i debiti relativi alle pregresse gestioni delle unità sanitarie locali, essendo irrilevante il fatto che si tratti di norme di natura finanziaria. Attraverso le gestioni a stralcio previste dalle norme in vigore, si realizza, infatti, una sorta di successione ex lege delle Regioni nei rapporti cbbligatori già di pertinenza delle soppresse unità sanitarie locali, con la conseguenza che ove tale successione avvenga in corso di causa, le Regioni sono passivamente legittimate per il pagamento dei crediti nascenti da tali rapporti. Avverso tale decisione ricorre il NI con due motivi, illustrati da memoria. Resiste l'ASL con controricorso proponendo a sua volta ricorso incidentale condizionato. MOTIVI DELLA DECISIONE Deve innanzi tutto essere disposta la riunione dei due ricorsi proposti entrambi contro la medesima decisione (art. 335 codice di procedura civile). 3 In accoglimento del primo motivo del ricorso principale, la sentenza impugnata deve essere cassata per consentire l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle Regioni Marche, già chiamata nel giudizio di primo grado e rimasta contumace. Erroneamente, infatti, il Tribunale ha ritenuto che il giudizio potesse continuare nei soli confronti della ASL di Fermo, rigettando la richiesta di integrazione del contraddittorio, ritualmente ribadita dal NI anche in grado di appello: la Regione Marche, infatti, doveva considerarsi litisconsorte necessario, non solo processuale, ma anche sostanziale in questo giudizio (donde la violazione delle disposizioni di cui all' articolo 331 codice di procedura civile da parte della sentenza impugnata: Cass. 23 marzo 2000 n. 2032, 7 aprile 2001 n. 5220). Rimane assorbito il secondo motivo di ricorso, nel quale il ricorrente denuncia violazione 0 falsa applicazione dell'art.8 della legge Regionale 28 giugno 1994 n.22 delle Regioni Marche, nella parte in cui dispone, al comma 3° che le nuove Aziende Sanitarie locali subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi posti in essere dalle sopprese USL. Assorbito è anche il ricorso incidentale proposto dalla ASL solo in via condizionata all'accoglimento del 4 ricorso principale (e per la sola ipotesi di accoglimento delle richieste di merito del NI). La sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio ad altro giudice che procederà a nuovo esame, previa integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione Marche. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
la Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale per quanto di ragione, assorbito 16 To nds l'incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Ancona anche per le spese. Così deciso in Roma, il 25 marzo 2002. IL PRESIDENTE. Vicense Cresse IL CONSIGLIERE EST. A 0 3 1 S 3 S . 5 IL CANCELLIERE T A I C : R D , T Depositato in Cancelleria A A A ' : S L T 0 E L S P E O oggi, 5 LUG 2002. D P I 0 I : N M S 1 I G 1 IL CANCELLIERE N O A E T I H S D A O E I E D T A T E O N , N E E O E O S L T S R T E T I A S R I I L G L D E E R O D 5