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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 20/12/2025, n. 1620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1620 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 4573 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza
“cartolare” del 30.6.2025, e vertente tra tra
(C.F. , rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dagli avv.ti Domenico Ferrucci e Michela Ferrucci
-opponente-
e
(C.F. e per essa, quale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante, (C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentate p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.
MO LL
-opposta-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo- contratti bancari
CONCLUSIONE DELLE PARTI: all'udienza del 30.6.2025 le parti concludevano con il deposito di note ex art.127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 861/2018, con il quale l'intestato
Tribunale gli ha ingiunto, quale fideiussore, in solido con la MAAF s.r.l., debitrice principale, il pagamento, in favore dell' della somma di Controparte_1
1 euro 224.669,27, oltre interessi e spese, in virtù di contratto di conto corrente e collegati contratti di apertura di credito, conclusi tra le parti.
A sostegno dell'opposizione, ha dedotto: 1) l'incompetenza del Parte_1
Tribunale adito in favore del Tribunale di Frosinone, quale foro del consumatore, essendo l'opponente residente in [...]; 2) la decadenza della banca ex art. 1957 c.c.; 3) la nullità delle fideiussioni per violazione dell'art. 2 legge n.
287/1990; 4) il difetto di prova del credito azionato;
5) l'inesattezza della somma richiesta sia nel quantum che nell'an, sul rilievo che la banca opposta non ha tenuto conto delle cessioni in suo favore, da parte della MAAF s.r.l., dei crediti derivanti dalle fatture n. 85/2015 di euro 12.113,14, n. 103/2015 di euro
14.689,78 e n. 118/2015 di euro 15.128,98, emesse dalla MAAF s.r.l. nei confronti della società Alfa Progetti, con sede in Latisana (UD); 6) che la banca opposta avrebbe dovuto escutere previamente il debitore ceduto e quindi, in caso di esito infruttuoso dell'azione, agire nei confronti della società cedente e dei garanti ex art. 1267, comma 2, c.c.; 7) la mancata attivazione, da parte della banca opposta, della garanzia rilasciata da EUROFIDI per l'importo di euro
200.000,00.
Alla luce delle suddette deduzioni, l'opponente ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi innanzi esposti così decidere: IN LIMINE LITIS: 1) Ritenere-dichiarare
l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale di Cassino essendo in sua vece competente il Tribunale di Frosinone;
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO: a) revocare
l'opposto decreto ingiuntivo in quanto nullo, annullabile e inefficace gradatamente per le ragioni tutte esposte nel presente atto di opposizione;
b) ritenere-dichiarare infondata sia in punto di fatto che di diritto la pretesa creditoria della società ricorrente ed in ogni caso ritenere-dichiarare non dovuta alla società ricorrente la somma così come quantizzata in ricorso con conseguente rigetto della domanda attrice. In accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale: c) ritenere- dichiarare la nullità, annullabilità, la inefficacia e la invalidità delle fideiussioni ex adverso richiamate nel ricorso per ingiunzione e comunque dichiarare come nulla dovuto dal Sig. nella sua qualità di fideiussore della MAAF S.r.l. alla Parte_1 anche per effetto della intervenuta decadenza della Controparte_3 fideiussione e più precisamente della pretesa scaturente dai diritti ad essa connessi. Il tutto, gradatamente per i motivi esposti;
d) In ogni caso con vittoria di
2 spese e compensi oltre il 15% per rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge. Con riserva espressa di richiedere il risarcimento dei danni per
l'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi. Salvis iuribus”.
Si è costituita in giudizio contestando la domanda attorea Controparte_1 ed eccependo: a) l'improcedibilità della domanda per il mancato espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria ex d.lgs. n. 28/2010; b) l'inapplicabilità nel caso in oggetto del foro del consumatore, in quanto il fideiussore, sebbene persona fisica, ha un collegamento funzionale con la debitrice principale, MAAF
s.r.l., quale socio di maggioranza e amministratore unico dell'obbligata principale;
c) che la garanzia prestata costituisce un contratto autonomo di garanzia;
d) la rinuncia da parte del fideiussore ai termini di cui all'art.1957 c.c.; e) che le cessioni dei crediti su fatture anticipate sono “pro-solvendo”, senza liberazione del creditore cedente;
f) la infondatezza dell'opposizione.
Pertanto, ha concluso “affinché il Tribunale adito, previa Controparte_1 concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, accertato quanto esposto in narrativa, in accoglimento delle eccezioni e delle deduzioni svolte: in via preliminare dichiari l'improcedibilità dell'opposizione per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex D. Lgs. 28/2010; nel merito rigetti la proposta opposizione e le eccezioni e le domande tutte dell'opponente perché inammissibili, improponibili ed infondate in fatto ed in diritto, anche per la natura di contratto autonomo di garanzia della fideiussione prestata oltre che per tutte le motivazioni e nei termini espressi in narrativa e, conseguentemente, confermi l'opposto decreto ingiuntivo, con condanna, in ogni caso, dell'opponente al pagamento in favore della banca creditrice di tutte le somme ingiunte ivi inclusi gli interessi e le spese del procedimento monitorio o della diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare provata in corso di causa, anche, in via subordinata e salvo gravame, ad eventuale diverso titolo di indebito arricchimento o risarcimento del danno od a qualunque altro diverso titolo dovesse essere ritenuto. Con riserva di ogni più ampia deduzione e produzione. Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio”.
All'udienza dell'8.9.2020 il giudice istruttore, su richiesta delle parti, ha concesso i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c.
3 La causa, istruita con prova documentale, è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza “cartolare” del 30.6.2025, con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
2. Così ricostruito l'iter processuale, giova premettere che costituisce principio generale quello per cui al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove il debitore deve provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, sarà onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni (ex multis Cass. n.
13533/2001; Cass. 9351/2007; Cass. 20073/2004; Cass. 1473/2007).
Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente - che assume posizione sostanziale di convenuto -
(Cass. n. 17371/2003).
Orbene, ha agito in via monitoria per la condanna di Controparte_1 [...]
quale fideiussore, in solido con la MAAF s.r.l., quale obbligata Pt_1 principale, al pagamento della somma di euro € 224.669,27, oltre interessi, quale esposizione debitoria derivante dai seguenti rapporti contrattuali: € 53.606,66, quale saldo passivo al 8.2.2018 del conto corrente n. 1000/2417, intestato alla società debitrice ed intrattenuto presso la filiale di Isola del Liri della banca
[...]
aperto con contratto dell'11.5.2011, in relazione al quale, con Controparte_1 contratto del 29.7.2011, è stata concessa un'apertura di credito in conto corrente a tempo determinato di € 10.000,00, aumentata ad € 20.000,00 con contratto del
24.10.2011 e confermata con contratti del 31.5.2013 e 28.11.2014; €
171.062,61, quale saldo passivo al 31.1.2018 del conto per anticipi su fatture n.
503592, intrattenuto presso la filiale di Isola del Liri della banca opposta, in virtù di contratto del 29.7.2011, confermata con contratti del 24.10.2011, 14.03.2012,
31.05.2013 e 28.11.2014.
4 Al fine di dimostrare la sussistenza del credito, in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo, la banca opposta ha prodotto i seguenti documenti: contratto di conto corrente “Business Illimitato” n. 09401/1000/00002417 del 11.5.2011, con documento di sintesi delle condizioni contrattuali, delega ad operare sul conto in favore di modulo di valutazione della clientela (all. n. 2); Parte_1 concessione aperture di credito del 29.7.2011 sul conto corrente n.
09401/1000/00002417 (all.3); proroga dell'apertura di credito del 24.10.2011 sul conto corrente n. 09401/1000/00002417 dal 31.12.2012 al 30.04.2013, con aumento dell'importo da euro 10.000,00 ad euro 20.000,00 (all. n. 4); proroga dell'apertura di credito del 31.5.2013 sul conto corrente n.
09401/1000/00002417 dal 30.4.2013 al 30.11.2014 di euro 20.000,00 (all. n. 5); contratto quadro di affidamento di breve termine del 28.11.2014 n.
00003/9000/00069276 (all. n. 6); contratto di concessione di linea di credito del
29.7.2011, di euro 40.000, sul c/c n. 09401/1000/00002417, per anticipi su fatture (valida fino al 31.12.2012 )(all. n. 7); proroga concessione linea di credito per anticipi su fatture dal 31.12.2012 al 30.04.2013, a valere sul c/c n.
09401/1000/00002417, con aumento da 40.000,00 a 80.000,00 (all. n. 8); aumento dell'importo della linea di credito valida sino al 30.4.2013, da euro
80.000 ad euro 200.000, a valere sul c/c n. 09401/1000/00002417, del
14.3.2012 (all. n. 9); concessione integrazione della linea di credito sul c/c n.
09401/1000/00002417 per l'importo di euro 200.000, valida sino al 30.11.2024, del 31.5.2013 (all. n. 10); atto integrativo del contratto quadro di affidamento di breve termine n. 00003/9000/00069276 del 28.11.2014 (all. n. 11); estratti del conto corrente n. 09401/1000/00002417 (11.5.-31.12.2011; 1.1. ; CP_4
1.1. ; 1.1. ; 1.1./31.12.2015; 1.1./31.12.2016; CP_4 CP_5
1.1/31.12.2017; 31.12.2017 -31.1.2018 e 31.1.2018-5.2.2018) (all. n. 12); estratto conto certificato ex art. 50 TUB (all. n. 13); richieste di anticipazione e fatture anticipate (all. n. 14); estratto conto certificato ex art. 50 TUB anticipi su fatture con cessione di credito (all. n. 15); contratto di fideiussione “omnibus” sottoscritto da il 29.7.2011 (all. n. 16); modifica contratto di Parte_1 fideiussione con ampliamento della garanzia fino a 130.000,00 del 24.10.2011
(all. n. 17); modifica contratto di fideiussione con ampliamento della garanzia fino a 286.000,00 del 12.3.2012 (all. n. 18); recesso degli affidamenti con costituzione in mora del 9.10.2017 (all. nn. 19 e 20).
5 A fronte di ciò, l'opponente non ha eccepito fatti modificati, estintivi o impeditivi in grado di paralizzare la pretesa creditoria azionata dall'opposta.
2.1. In via preliminare, si ritiene che debba essere disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da Nel caso di specie, invero, Parte_1 non può trovare applicazione il foro inderogabile del consumatore ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. u) d.lgs. n. 206/2005.
Il nucleo della controversia attiene alla qualificazione soggettiva della persona fisica che presti fideiussione in favore di un soggetto non consumatore. Nello specifico, si tratta di stabilire se la qualità di consumatore del garante debba essere valutata autonomamente o se, per contro, debba subire l'attrazione della qualifica professionale del debitore principale.
L'art. 3, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 206/2005 definisce consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
La Corte di Giustizia UE, con le note pronunce 19 novembre 2015, causa C-
74/15, , e 14 settembre 2016, causa C-534/15, ha modificato il Per_1 Per_2 proprio orientamento affermando che la natura accessoria della garanzia non impedisce al fideiussore di essere qualificato come consumatore. Nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata.
Nella giurisprudenza nazionale, soltanto con la pronuncia 16.1.2020, n. 742, la
Corte di cassazione ha abbandonato la teoria del “professionista da rimbalzo”, in base alla quale, per determinare la qualità di consumatore, occorreva invece rapportarsi alla natura della obbligazione garantita. La Suprema Corte ha chiarito che il vincolo di accessorietà fideiussoria rappresenta un elemento oggettivo, del tutto estraneo alla disciplina di tutela del consumatore. Tale nesso funzionale non può, pertanto, interferire con la qualificazione soggettiva dell'attività svolta dal contraente. Al riguardo, è stata data preminenza alla ratio protettiva della disciplina consumeristica, la quale impone di valutare la posizione del garante in modo autonomo e non riflesso rispetto a quella del debitore principale.
6 Nel caso di specie, sussiste un evidente collegamento funzionale tra la garanzia prestata da e l'attività professionale svolta. Come comprovato Parte_1 dalla visura camerale della Maaf s.r.l. (all. n. 4 alla comparsa di costituzione e risposta), quest'ultimo, dalla costituzione della società, riveste contestualmente la carica di socio di maggioranza e amministratore unico della società debitrice. Tale circostanza evidenzia come la fideiussione non sia stata rilasciata per scopi privati, bensì per il perseguimento di un interesse professionale e patrimoniale proprio, connaturato alla gestione e al successo dell'impresa garantita.
Ne consegue l'inapplicabilità al caso in esame della disciplina del foro del consumatore.
2.2. Ciò posto, si rileva l'infondatezza dell'eccezione di decadenza del creditore dal diritto di escutere la garanzia ex art. 1957 c.c. Tale doglianza appare priva di pregio giuridico per le ragioni di seguito esposte.
Segnatamente, occorre evidenziare che l'art. 6 della fideiussione rilasciata da prevede testualmente che: “I diritti derivanti alla NC dalla Parte_1 fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore principale, senza che essa debba escutere il debitore principale medesimo
o il fideiussore o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini di cui all'art.
1957 cod. civ., che che si intende derogato” (all. n. 16 alla comparsa).
Incontestabile appare la validità di tale clausola convenzionale, stante la sua piena compatibilità con le norme imperative.
Invero, secondo il tradizionale orientamento della giurisprudenza di legittimità,
“la rinuncia preventiva del fideiussore a far valere la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., comma 1, a carico del creditore che non abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate, entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita non solo può formare oggetto di rinunzia preventiva da parte del fideiussore (cfr. Cass. 6 aprile 1992, n. 4208; Cass. 28 marzo 1990 n. 2545; Cass. 20 aprile 1982, n. 2461), trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione da parte del fideiussore del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (Cass. 11 gennaio 2006, n. 394; Cass. 20 gennaio 2004, n. 776; Cass. 9 dicembre 1997, n.
12456; Cass. 22 giugno 1993, n. 6897), ma non rientra tra le clausole particolarmente onerose per le quali l'art. 1341 c.c. esige, nel caso che siano
7 predisposte da uno dei contraenti, la specifica approvazione per iscritto dell'altro contraente (In questo senso, ad esempio, oltre le risalenti Cass. 16 giugno 1961,
n. 1404; Cass. 21 marzo 1963, n. 693; Cass. 10 luglio 1974, n. 2034; Cass. 12 novembre 1988, n. 6142, che evidenzia specie in motivazione come rinunciando all'applicazione dell'art. 1957 c.c., il fideiussore accetta di restare obbligato sino a quando l'obbligazione principale non sia totalmente adempiuta e, del resto, una espressa strutturazione dell'obbligo del fideiussore nel senso che potrà estinguersi solo per effetto dell'estinzione dell'obbligazione principale e altresì costantemente considerata nella giurisprudenza della Corte come tale da sottrarre la fideiussione all'applicazione dall'art.1957 e, e, Cass. 13 novembre
1969, n. 3702; Cass. 9 novembre 1973, n. 2945; Cass. 9 marzo 1976, n. 794;
Cass. 2 maggio 1980, n. 2901)” (Cass. 17.2.2025, n. 3989; Cass. 16.4.2018, n.
9379; Cass. 18.4.2007, n. 9245).
L'applicazione di tali principi al caso in esame conferma la piena tempestività dell'azione intrapresa dall'opposta e la conservazione del diritto di credito nei confronti dei garanti.
2.3. Ulteriormente, si rileva l'opponente ha eccepito la nullità totale della fideiussione, deducendo la conformità delle clausole contrattuali allo schema uniforme ABI, le cui clausole nn. 2, 6, 8 sono state dichiarate illegittimo dal provvedimento n. 55/2005 della NC d'IA per violazione della normativa antitrust (art. 2, comma 2, lett. a), l. n. 287/90).
Al riguardo, occorre fare qualche breve precisazione.
Com'è noto, l'ABI (Associazione NCria IAna), nell'ottobre del 2002, ha predisposto uno schema negoziale contenente le clausole standard relative alle fideiussioni omnibus, istituzionalizzando una prassi bancaria consolidata.
Tuttavia, la NC d'IA, il 2 maggio 2005, con il Provvedimento n. 55/2005, ha dichiarato nulle le clausole nn. 2 (cd. clausola di “reviviscenza”), 6 (clausola di deroga all'art. 1957 c.c.), 8 (cd. clausola di “sopravvivenza”) contenuta nello schema negoziale predisposto dall'ABI, per contrasto con l'art. 2, comma 2, lett.
a), l. n. 287/1990, vale a dire la normativa per la tutela della concorrenza e del mercato, c.d. Legge Antitrust, riguardante le intese restrittive della libertà di concorrenza.
Tali clausole, secondo la NC d'IA, non sono funzionali a garantire l'accesso al credito, ma hanno lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze
8 negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa. Per questo motivo, dette pattuizioni, ove inserite all'interno dello schema contrattuale reiteratamente adottato da un elevato numero di banche determinano effettivi distorsivi della concorrenza, erodendo la libera scelta dei clienti-contraenti e incidendo negativamente sul mercato.
Le Sezioni Unite, con la sentenza 30.12.2021, n. 41994, sono intervenute sulla annosa questione relativa alla sorte delle fideiussioni riproduttive delle clausole di reviviscenza, di deroga all'art. 1957 c.c. e di sopravvivenza, di cui agli artt. 2, 6 e
8 dello schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI, aderendo alla tesi della nullità parziale, limitata cioè alle sole clausole che riproducano quelle dello schema dichiarate anticoncorrenziali dalla NC d'IA, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
Secondo il prevalente orientamento della Corte di Cassazione, ai fini della integrazione della nullità parziale della fideiussione conforme allo schema ABI, occorre che dagli atti emergano le seguenti circostanze fattuali: 1) l'esistenza del provvedimento della NC d'IA; 2) la natura omnibus della fideiussione;
3) la stipulazione della fideiussione entro l'arco temporale al quale è riferibile l'accertamento della NC d'IA; 4) la compresenza delle tre clausole nel contratto di fideiussione nonché l'identità contenutistica tra le stesse e quelle oggetto di esame da parte della NC d'IA (nn. 2, 6 e 8); 5) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, tenuto conto che l'eccezione di decadenza di cui all'art. 1957 c.c. costituisce eccezione in senso stretto ed è soggetta alle preclusioni previste dal codice di rito (Cass. 17.1.2025, n. 1170; Cass. 12.12.2024, n. 32198; Cass.
12.12.2024, n. 32192; Cass. 11.12.2024, n. 31991; Cass. n. 30383/2024).
Nel caso in esame, la fideiussione azionata dal creditore è stata rilasciata nel
2011, successivamente all'accertamento operato dalla NC d'IA nel 2005.
Quindi, trattandosi di garanzia non sottoscritta entro l'ambito temporale cui è riferibile l'accertamento della NC d'IA, ne consegue che il garante che invoca la nullità del negozio ai sensi degli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE è tenuto a provare l'elemento costitutivo dell'invocata
9 nullità, ovvero l'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale, rappresentata dall'applicazione uniforme e generalizzata da parte delle banche delle clausole contestate, con l'effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza, privando i contraenti del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e diversificati e, quindi, in reciproca concorrenza (App. Torino
29.11.2024, n. 983; Trib. Milano 3.10.2023, n. 7526; App. Roma 13.7.2023), non rivestendo il menzionato provvedimento della NC d'IA valore probatorio privilegiato in ordine all'esistenza dell'intesa concorrenziale a monte della fideiussione rilasciata dal garante (Cass. 16.11.2025, n. 30208; Cass.
12.11.2025, n. 29805; Cass. 3.4.2025, n. 8872; Cass. 10.1.2025, n. 657; Cass.
16.10.2024, n. 26847; Cass. 2.8.2024, n. 21841).
Nel caso in esame, nulla di tutto questo è stato allegato dall'opponente.
Oltre a ciò, non ha prodotto né il Provvedimento della NC Parte_1
d'IA n. 55/2005 né il collegato schema ABI, nonostante l'onere sullo stesso gravante, trattandosi di atto regolamentare sottratto all'operatività del principio
“iura novit curia” di cui all'art. 113 c.p.c. e non qualificabile come “fatto notorio” ai sensi dell'art. 115 c.p.c. (Cass. 25.11.2024, n. 30383; Cass. 10.7.2025, n. 18851;
Cass. 13.1.2025, n. 863; Cass. 15.7.2024, n. 19401; Cass. 12.6.2024, n. 16289).
Né può trascurarsi che l'opponente ha censurato la conformità allo schema ABI della fideiussione, senza specificamente censurare la compresenza nel testo del negozio delle clausole nn. 2 (cd. clausola di “reviviscenza”), 6 (clausola di deroga all'art. 1957 c.c.), 8 (cd. clausola di “sopravvivenza”).
Alla luce delle considerazioni che precedono, va rigettata la domanda di nullità totale della fideiussione proposta in via riconvenzionale da fideiussore.
2.4. In merito alle contestazioni sollevate dall'opponente circa il valore probatorio della documentazione allegata al ricorso monitorio, occorre evidenziare che la pretesa monitoria azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo risulta ampiamente comprovata dalla produzione documentale in atti, la quale assolve pienamente agli oneri probatori prescritti dall'art. 2697 c.c. In particolare, come si è già avuto modo di evidenziare (v. supra par. 2), con riferimento al rapporto di conto corrente sono stati prodotti il contratto di apertura del rapporto e le successive convenzioni di concessione di affidamento, la serie completa degli estratti conto, dalla genesi alla data di estinzione del rapporto, onde consentire la verifica della continuità delle annotazioni, nonché la certificazione del saldo di
10 chiusura ai sensi dell'art. 50 TUB. Con riferimento al rapporto di anticipo su fatture sono stati acquisiti il contratto quadro disciplinante l'anticipazione su crediti e i relativi atti di conferma e variazione del fido, le specifiche richieste di anticipazione regolarmente sottoscritte dalla società debitrice, le fatture oggetto di smobilizzo unitamente alle distinte di erogazione e, parimenti, l'estratto conto certificato a norma dell'art. 50 TUB.
2.5. In relazione, invece, alla contestazione secondo cui l'ammontare del credito non tiene conto della cessione dei crediti relativi alle fatture nn. 82/2015,
103/2015, 118/2015 emesse dalla nei confronti della Alfa Progetti s.r.l., CP_6
è sufficiente evidenziare che, come correttamente evidenziato dalla parte opposta, dal contratto quadro di affidamento a breve termine (all. n. 6 al ricorso) e dal contratto di concessione di credito per anticipo su fatture con cessione di credito
(all. n. 7 al ricorso) si evince che tutte le cessioni dei crediti portati dalle fatture anticipate sono state eseguite “pro solvendo” ovvero senza liberazione della cedente. In particolare, l'art. 2.1, sez. C, delle norme particolari del contratto di anticipo fatture prevede testualmente “la cessione pro solvendo in favore della
NC dei crediti rinvenienti dalle fatture che verranno via via presentate dal
Cliente per l'incasso deve intendersi tra di loro perfezionata per effetto della semplice presentazione alla NC delle fatture con le modalità concordate” e l'art.
2.7. prevede la facoltà della NC di “addebitare sul conto corrente del cliente, con valuta pari a quella di scadenza, l'importo delle fatture anticipate che non sono state pagate, in tutto o in parte, alla relativa scadenza”. Previsioni dal contenuto analogo sono contenute nel contratto quadro di affidamento a breve termine al capitolo 2 (norme particolari), sez. 2, artt.
1.9 e 6.3.
Ne consegue che, in caso di insolvenza del debitore ceduto, permane la responsabilità della società cedente. Di riflesso, l'obbligazione di garanzia del fideiussore si estende a tale inadempimento.
Quanto, poi, all'eccezione di estinzione della garanzia del cedente ex art. 1267, comma 2, c.c. fondata dall'opponente sull'imputabilità della mancata realizzazione del credito alla negligenza della banca opposta nell'iniziare o nel proseguire le opportune azioni contro il debitore ceduto, occorre rilevare l'inopponibilità di tale eccezione al creditore.
A tal fine, si evidenzia che la fideiussione in atti, all'art. 7, prevede che “il fideiussore è obbligato a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta
11 scritta, quanto alla stessa dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni accessorio”. Tale pattuizione non è incompatibile con il principio di accessorietà tipico del negozio fideiussorio, ma implica che, soltanto dopo l'avvenuto pagamento da parte del garante, quest'ultimo possa agire in ripetizione verso il beneficiario, facendo valere tutti i diritti spettanti al debitore in base al rapporto principale (cfr. Cass. n. 34678/2024, secondo cui “tale clausola non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come "contratto autonomo di garanzia" o come "fideiussione", potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita”). Si tratta, in sostanza, di clausola “solve et repete”, analogamente alla disciplina di cui all'art. 1462 c.c.
Invero, la presenza, nel contratto, di una clausola di tal fatta, comporta solitamente l'impegno del garante a pagare non appena il creditore gliene fa richiesta, con la facoltà poi di ripetere dal garantito quanto versato. Tale pattuizione, però, non identifica automaticamente il contratto come garanzia autonoma, posto che successivamente al pagamento il garante può far valere le eccezioni relative al rapporto principale. Pertanto, una siffatta clausola al massimo può qualificare il rapporto come fideiussione con clausola "solve et repete", ove il fideiussore può sempre, anche se solo dopo aver pagato, opporre al creditore le eccezioni attinenti all'esistenza e alla validità del credito.
Né, d'altra parte, sussistono incertezze sulla qualificazione del negozio in questione in termini di fideiussione. La previsione di cui all'art. 3 del negozio di fideiussione, laddove sancisce il vincolo di solidarietà tra garante e debitore principale, riflette il nesso di accessorietà che costituisce l'elemento ontologico della fideiussione, distinguendola nettamente dal contratto autonomo di garanzia, caratterizzato invece dall'indipendenza delle obbligazioni.
2.6. Parimenti, l'eccezione relativa alla mancata escussione di Eurofidi, quale ente senza scopo di lucro formato da imprese che si uniscono per facilitare l'accesso al credito dei propri soci, nonché principale Confidi (Consorzio di
Garanzia Collettiva dei Fidi ex art. 13 d.l. 30.9.2003, n. 269), è priva di pregio, attesa l'assenza di un ordine di priorità tra le diverse garanzie prestate in relazione ai contratti bancari oggetto di causa, venendo in rilievo garanzie indipendenti, in relazione alle quali il creditore può legittimamente scegliere il
12 soggetto contro cui indirizzare le proprie pretese. Invero, il ruolo di Eurofidi si esaurisce nel favorire l'accesso al credito mediante la prestazione di una garanzia, la quale non impone al creditore un onere di preventiva escussione rispetto alle garanzie personali rilasciate da terzi. In altri termini, la presenza di una garanzia
Eurofidi non esonera il fideiussore dal pagare il debito, potendo la banca decidere di agire contro il fideiussore privato.
2.7. Oltre ai motivi sopra illustrati, l'opponente non ha mosso alcuna specifica contestazione in ordine all'esistenza e all'entità del credito. Di contro, la documentazione prodotta dall'opposta è idonea a dimostrare con tranquillizzante certezza l'an e il quantum del credito azionato.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione va rigettata.
4. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo in conformità al d.m. n. 55/14 e successive modifiche, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, in virtù dello scaglione di riferimento (52.000,01-260.000,00) e dell'effettiva attività processuale espletata (fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione, fase decisionale), sono poste a carico di parte opponente, in omaggio al principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 861/2018 emesso da questo Tribunale nei confronti di , che acquista efficacia Parte_1 esecutiva ex art. 653 c.p.c.;
2) condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio in favore dell'opposta, che liquida in euro 14.103,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. se dovuta per legge e c.p.a.
Cassino, 20 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
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