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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 23/05/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Cagliari Sezione Distaccata di Sassari composta dai magistrati dott. Maria Grixoni Presidente dott. Cinzia Caleffi Consigliere rel. dott. Cristina Fois Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 91/2023 RG promossa da
in persona del legale rappresentante Parte_1
( ) elettivamente domiciliata in VIA AMENDOLA 42/A SASSARI P.IVA_1
dell'avv. MORO ANTONIO che la rappresenta e difende per procura in atti, unitamente all'avv. CHIARELLA SABINE;
APPELLANTE-APPELLATA INCIDENTALE contro in persona del legale rappresentante Controparte_1
( ) elettivamente domiciliata in VIALE UMBERTO 28 SASSARI P.IVA_2 presso lo studio dell'avv. SECHI LUCA che la rappresenta e difende per procura in atti;
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE All'udienza del 14.2.2025 sono state precisate le seguenti conclusioni: Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte -In via Istruttoria ammettere la CTU dedotta al fine di confermare i vizi della fornitura così come indicati nella relazione del CTU francese e indicati nella comparsa di costituzione e risposta davanti al Tribunale. -Sempre in via istruttoria ammettere la prova testimoniale dedotta nella memoria 183 n° 2 depositata davanti al Tribunale da parte convenuta con i testi ivi indicati. Nel merito In totale riforma della Sentenza appellata dichiarare il grave inadempimento della
[...]
in pers. dei legali rapp.ti Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
nella fornitura della piscina oggetto di causa e per l'effetto CP_4 rigettare la domanda di pagamento dichiarando niente dovere l'appellante per tale fornitura. Con vittoria di spese e compensi professionali d entrambi i gradi di giudizio. Nell'interesse dell'appellato: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutività della Sentenza impugnata, poiché non sussistente alcun grave e fondato motivo imposto dalla norma, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, 1) in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla , Parte_1 società civile di capitali, in persona del suo legale rappresentante pro tempore per i motivi esplicati al punto a) della premessa di diritto;
2) nel merito, in via principale, respingere integralmente l'appello avversamente proposto per i motivi sub B.1 e B.2 perché non provato ed infondato in fatto ed in diritto;
3) nel merito, ancora in via principale, accogliere l'appello incidentale proposto
1 in persona del suo legale rapp.te pro tempore, e, in Controparte_5 parziale riforma della Sentenza impugnata, accertare e dichiarare tenuta la
[...]
, in persona del suo legale rappresentante pro temp Parte_1 al pagamento degli interessi moratori ex D.lgs. n. 192/12, nella misura del tasso ufficiale BCE maggiorato di 8 punti percentuali, dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo, ovvero dalla data del 30.10.2014 fino all'effettivo soddisfo, sulla somma di euro 27.300,00; 4) in ogni caso, condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite (compensi, spese generali ex art. 2 D.M. n. 55/2014 ed accessori di legge). Svolgimento del processo Con sentenza n. 944/2022, emessa in data 23.9.2022, il Tribunale di Sassari, nel procedimento promosso dalla avverso la Controparte_1 [...]
con sede in Ajaccio, condannava quest'ultima, in persona del Parte_1 resentante pro tempore, al pagamento in favore della
[...] della complessiva somma di euro 36.100,00, oltre interessi Controparte_1
al saldo ed i due terzi delle spese di lite, a titolo di residuo corrispettivo per la fornitura ed installazione di una piscina. In particolare, il tribunale gravato – rigettate le eccezioni pregiudiziali di litispendenza con altra causa radiacata in Francia e di difetto di giurisdizione – riteneva, innanzi tutto, utilizzabile in giudizio l'indagine tecnica espletata nel procedimento istruttorio ante causam celebrato tra le parti davanti al Tribunale di Ajaccio, sulla cui base, tenuto anche conto delle ulteriori risultanze istruttorie, assumeva che:
- “tutte le carenze dell'opera commissionata alla Controparte_1 collegate e conseguenti all'ampiezza, alla caratteristiche del sito destinato ad ospitare la piscina” non assumevano
“alcuna rilevanza ai fini del riscontro del lamentato inadempimento”, posto che tale opera non era “contemplata nel contratto (cfr. doc. 1)” e che lo scavo “era stato eseguito, come puntualmente provato da parte attrice, da una terza impresa rimasta estranea al processo e con la supervisione della legale rappresentante della sicché nulla Parte_1 può eccepire al riguardo la convenuta”;
- era “adeguatamente dimostrata l'eccezione d'inadempimento inerente alle carenze dell'impianto elettrico, specificamente denunciate dalla convenuta”, per un costo stimato dall'ausiliare di euro 2.700,00;
- non era invece “dovuto, in difetto della specifica dimostrazione costituente onere a carico dell'attrice, l'ulteriore corrispettivo per la realizzazione della spiaggia, il cui costo non è previsto nella pattuizione originaria e non è pertanto determinabile, trattandosi di ulteriori lavori extra contratto il cui corrispettivo non risulta indicato dalle parti”;
- era, infine, riconosciuto il compenso “per i lavori, anch'essi extra contratto, di preparazione dei monoliti, per complessivi € 8.800,00 euro (v. al riguardo deposizione del teste e prezzi unitari concordati in Tes_1 contratto), sottolineandosi al riguard l'attrice non ha mai sostenuto
2 di averli forniti, ma solamente di averli preparati (mediante lavori di pulizia e resinatura) predisponendone i siti necessari all'installazione”. Alla luce di tali argomentazioni, il tribunale riconosceva, quale importo residuo ancora dovuto rispetto al corrispettivo pattuito di euro 60.000,00, la complessiva somma di euro 36.100,00, costituita dal corrispettivo non ancora pagato di euro 30.000,00, detratto il costo di euro 2.700,00 per i lavori sull'impianto elettrico ed aggiunta la somma di euro 8.800,00 per i monoliti extracontratto. Le spese legali erano compensate in ragione di 1/3.
PA ha proposto appello contestando la sentenza nella parte Pt_1 Parte_1 in cui il tribunale: i) non considerava adeguatamente il grave inadempimento della fornitrice dell'opera e, di conseguenza, il valore dei vizi e difetti riscontrati in relazione sia alle dimensioni della piscina, sia all'inefficienza dell'impianto elettrico, sia al mancato funzionamento del cd “nuoto controcorrente” e sia, infine, alla mancata installazione dell'impianto di sterilizzazione;
ii) calcolava erroneamente gli importi asseritamente dovuti per accessori e lavorazioni extra. Si è costituita la resistendo all'appello, di cui ha Controparte_1 chiesto il rigetto perché infondato, e chiedendo, in via di appello incidentale, il riconoscimento degli interessi moratori ex d.l.vo n. 192/12. Disattesa l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, la causa, istruita documentalmente, è stata, quindi, trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte. Motivi della decisione Preliminarmente giova rilevare come la sentenza sia ormai definitiva nella parte in cui il tribunale disattendeva le eccezioni pregiudiziali sulla litispendenza e sulla giurisdizione. Nel merito, l'appellante si è doluta sostanzialmente del fatto che il giudice di prime cure non considerava tutti i difetti riscontrati nella piscina installata dalla società appellata e di fatto inutilizzabile, e, quindi, la reale gravità dell'inadempimento di quest'ultima, con particolare riguardo: - alle dimensioni dello piscina rispetto allo scavo;
- all'inefficienza dell'impianto elettrico;
- al mancato funzionamento del cd “nuoto controcorrente”; - alla mancata installazione dell'impianto di sterilizzazione. La società appellante ha, in particolare, eccepito che si era “determinata all'acquisto di una piscina che avesse una determinata ampiezza (35mq) e profondità, tali caratteristiche erano state fornite dalla società che aveva proposto appunto una piscina che rispondeva alle richieste ed esigenze della cliente e che ne determinavano il prezzo” e, pertanto, “era evidentemente compito della società che si era obbligata a fornire una piscina con determinate caratteristiche quello di verificare che lo scavo realizzato dalla proprietaria fosse conforme ed adatto alla realizzazione dell'opera preventivata ed eventualmente apportare le necessarie correzioni”, tanto più che “il titolare della ditta era presente nel momento in cui tale scavo veniva realizzato (teste
udienza 15.03.22 “…lo scavo era eseguito solo parzialmente…”) e Tes_2
3 sarebbe stato doveroso verificarne la correttezza ai fini dell'opera preventivata eventualmente apportando o richiedendo di apportare le opportune modifiche”. Inoltre, la ha contestato la sentenza laddove, pur Parte_1 utilizzando per la decisione la relazione espletata dal tecnico francese, non considerava tutti i vizi riscontrati, ed in parte anche documentalmente emergenti, in ordine alla mancata realizzazione di un impianto elettrico efficiente e sicuro, al mancato funzionamento del nuoto controcorrente e alla mancata installazione di un impianto di sterilizzazione. Ciò posto, nel caso di specie, in punto di fatto, è documentalmente dimostrato che le parti avevano concluso in data 16.4.2014 un contratto di fornitura ed installazione, comprensiva delle opere elettriche ed idrauliche, di una piscina, di cui erano specificatamente individuate le caratteristiche dimensionali, gli accessori e le finiture decorative per il prezzo di euro 60.000,00 complessivi, di cui euro 13.100,00 per l'installazione. Veniva versato un anticipo di complessivi euro 30.000,00. Tale contratto, ad avviso della Corte, è da configurare quale contratto misto avente ad oggetto prestazioni di dare e fare in cambio di un prezzo. In tali ipotesi, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (vedi per tutte Cass. n. 17855/23), il contratto “costituito da elementi di tipi contrattuali diversi ha causa unica ed inscindibile, nella quale si combinano gli elementi dei diversi tipi che lo costituiscono…la disciplina è unitaria ed è quella del contratto prevalente…”, con la precisazione che “per valutare la prevalenza dell'uno o dell'altro tipo negoziale, … non è sufficiente, secondo l'interpretazione consolidata e già risalente di questa Corte, il dato meramente oggettivo del valore venale di ciascuna prestazione…“ ma “la volontà dei contraenti, per cui si ha appalto quando la prestazione dell'opera e il lavoro sono lo scopo essenziale del negozio, mentre si ha compravendita quando voluto è essenzialmente il trasferimento del bene, rispetto a cui la prestazione di un'opera o di un lavoro è stata prevista unicamente per assicurare l'utilità del bene ceduto”. Inoltre, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire (Cass. n. 26485/19) che “in tema di contratto misto, la relativa disciplina giuridica va individuata in quella risultante dalle norme del contratto tipico nel cui schema sono riconducibili gli elementi prevalenti (cosiddetta teoria dell'assorbimento o della prevalenza), senza escludere ogni rilevanza giuridica degli altri elementi, che sono voluti dalle parti e concorrono a fissare il contenuto e l'ampiezza del vincolo contrattuale, ai quali si applicano le norme proprie del contratto cui essi appartengono, in quanto compatibili con quelle del contratto prevalente” (vedi sul punto anche quanto specificatamente argomentato nella sent. n. 17855 cit.: “È vero infatti che, come è stato rilevato da questa Corte (Cass. Sez. 2, n. 12199 del 1997; Sez. 3, n. 13399 del 2005) costringere la volontà delle parti e le diverse cause combinate con l'unico contratto nella sola regolamentazione prevalente potrebbe ridurre il contratto misto, in sé atipico, ad un contratto tipico, con conseguente lesione dell'autonomia contrattuale come garantito dall'art. 1322, comma 2, cod. civ.”, con la conseguente necessità di fare
4 ricorso “al criterio della integrazione delle discipline relative alle diverse cause negoziali che si combinano nel negozio misto”: vedi anche Cass. n. 13399/05). Tanto premesso, alla luce di tali principi di diritto, deve ritenersi che nel contratto de quo l'aspetto prevalente è quello della fornitura, posto che lo scopo essenziale del contratto era quello di fornire il bene oggetto dello stesso all'acquirente mentre le ulteriori obbligazioni di facere erano finalizzate ad assicurare la funzionalità e l'uso in sicurezza e, quindi, l'utilità del bene, con tutti gli accessori annessi. Peraltro, in considerazione della peculiarità del bene fornito – non si tratta, infatti, come agevolmente si ricava dalla relazione tecnica e dalle foto allegate, di una piscina prefabbricata ma di una piscina naturale “biodesign” le cui componenti naturali, nel caso di specie quarzo, vanno posizionate direttamente sullo scavo - e delle specifiche obbligazioni di facere correlate, posto che il venditore si era impegnato non solo a vendere ma altresì a posare e mettere in funzione il bene con peculiari caratteristiche tecniche e dimensionali, ritiene la Corte che l'adempimento di tali ulteriori obbligazioni di facere, per il loro rilievo rispetto ad una esecuzione a regola d'arte dell'intero rapporto negoziale, vadano esaminate in forza della disciplina propria del contratto di appalto, trattandosi di obbligazioni di risultato imprescindibili rispetto al buon esito di tutta l'operazione negoziale. Lo stesso tecnico francese a pag. 18 della relazione evidenzia l'importanza di uno scavo eseguito a regola d'arte per il posizionamento di tale tipo di piscine. Pertanto, rispetto alle specifiche obbligazioni di facere, ad avviso della Corte, trova applicazione l'orientamento costante della Suprema Corte, (vedi Cass. n. 10927/11) secondo cui “In tema di contratto di appalto, la responsabilità dell'appaltatore per i vizi dell'opera sussiste ancorchè essi siano riconducibili ad una condizione posta in essere da un terzo (nella specie la diversa impresa esecutrice dei lavori di sottofondo del pavimento poi completato dall'appaltatore), essendo invero questi tenuto verso il committente, per aver assunto un'obbligazione di risultato e non di mezzi, a realizzare l'opera a regola d'arte e rispondendo anche per le condizioni imputabili allo stesso committente o a terzi se, conoscendole o potendole conoscere con l'ordinaria diligenza, non le abbia segnalate all'altra parte, nè abbia adottato gli accorgimenti opportuni per far conseguire il risultato utile, salvo che, in relazione a tale situazione, ottenga un espresso esonero di responsabilità”; più di recente Cass. n. 15732/18). Per tali ragioni, non è, innanzi tutto, condivisibile quanto sostenuto in sentenza in ordine al fatto che “tutte le carenze dell'opera commissionata alla
[...] collegate e conseguenti all'ampiezza, alla profondità ed alle CP_1
del sito destinato ad ospitare la piscina non assumono alcuna rilevanza ai fini del riscontro del lamentato inadempimento”, posto che lo scavo destinato ad ospitare la piscina non era previsto in contratto ma “era stato eseguito, come puntualmente provato da parte attrice, da una terza impresa rimasta estranea al processo e con la supervisione della legale rappresentante
5 della sicché nulla può eccepire al riguardo la convenuta (v. Parte_1 deposizione del teste ).”. Tes_2
E' evidente, infatti, ione a regola d'arte della piscina, la cui obbligazione incombeva sulla fornitrice, richiedeva, a monte, uno scavo adeguato ed idoneo rispetto alle caratteristiche tecniche e dimensionali della piscina stessa, individuate dalla stessa fornitrice e da installare mediante adattamento del materiale naturale allo scavo previamente predisposto, e la era tenuta a verificare che l'opera, pur compiuta dal terzo ma CP_1 necessaria per la perfetta installazione, fosse stata realizzata a regola d'arte ed in modo adeguato rispetto alla posa del rivestimento, tanto più che il medesimo teste citato in sentenza dichiarava anche che quando i tecnici della erano arrivati sui luoghi lo scavo era ancora in fase di CP_1 realizzazione, rendendo, quindi, di certo possibile, e ancora prima doveroso, per la ditta installatrice verificarne la bontà perché ancora in corso di opera. (“E' vero, quando siamo arrivati sul posto abbiamo incontrato il sig. che Pt_2 stava eseguendo i lavori di scavo, secondo le direttive della co te. Confermo che lo scavo era eseguito solo parzialmente”: vedi deposizione teste
). Tes_1
Invece, dalla relazione tecnica espletata nel giudizio francese, datata 19.3.2016, e posta a fondamento della sentenza impugnata (“Risulta, invero, utilizzabile l'accertamento tecnico svolto in esecuzione dell'incarico conferito al perito dal Tribunale di Ajaccio, evidentemente nei limiti in cui l'indagine compiuta appare compatibile con l'oggetto del presente giudizio”: vedi sentenza impugnata), è emerso che lo scavo non era stato realizzato a regola d'arte, in difformità a tutte le misure previste e, quindi, in modo inadeguato rispetto alle caratteristiche tecniche della piscina acquistata dalla Parte_1 per il mancato rispetto delle dimensioni (pag. 18 relazione). Inoltre, sempre dalla medesima relazione, è altresì risultato che tutta l'opera non era stata installata a regola d'arte, posto che mancavano le condizioni minime per la sicurezza, anche sanitaria, della piscina, e non erano neppure stati forniti il cd “nuoto controcorrente” e l'impianto di sterilizzazione, tanto che il tecnico francese aveva indicato la somma complessiva di euro 21.340,00 per il ripristino dello status quo ante, data l'inutilizzabilità della piscina, e previa restituzione di quanto già versato dalla committente a titolo di anticipo (euro 30.000,00). Del resto, la circostanza che il cd “nuoto controcorrente” e l'impianto di sterilizzazione, entrambi espressamente previsti nel contratto, non erano stati correttamente forniti era ammessa anche dalla stessa nel CP_1 documento datato 5.7.2014 redatto in contraddittorio al momento della consegna del bene ed in cui si era dato atto che rispetto al “nuoto controcorrente…l'aspirazione non aveva una corretta efficacia” e, pertanto, era necessario una nuova verifica, mentre l'impianto di sterilizzazione era ancora
“da installare”.
6 Entrambi tali accessori erano espressamente previsti in contratto quali oggetto della fornitura, e peraltro essenziali per una installazione a regola d'arte, per un valore di euro 5.300,00 il primo ed euro 6.541,25 il secondo. Non si comprende, pertanto, la ragione per cui tali importi, relativi a opere non correttamente fornite o addirittura non consegnate, non siano stati minimamente considerati dal giudice di primo grado. Pertanto, stante l'accertata pericolosità della piscina, il cui impianto elettrico non è risultato a norma e l'impianto di sterilizzazione non è mai stato installato, e le rilevanti difformità riscontrate dal tecnico francese, tali per cui la piscina è stata ritenuta allo stato inutilizzabile e consigliabile la rimessa in pristino dello stato dei luoghi, nulla è dovuto alla società appaltatrice a titolo di residuo corrispettivo rispetto a quanto già versato dalla committente (euro 30.000,00). Peraltro, è appena il caso di rilevare che, a differenza di quanto sostenuto in sentenza, il tecnico francese non indicava in euro 2.700,00 l'importo necessario per la demolizione ed il relativo ripristino dell'impianto elettrico ma solo per la demolizione, laddove accertava l'entità della somma totale necessaria per la eliminazione dell'intera opera ritenuta insicura, pericolosa ed inutilizzabile (pag. 30 relazione) Inoltre, come correttamente evidenziato dall'appellante, a differenza di quanto sostenuto in sentenza, i monoliti, per cui in sentenza era riconosciuto un corrispettivo extra di euro 8.800,00, non erano stati installati dalla CP_1 ma da terzi (“I monoliti erano stati forniti e movimentati da terzi
[...] da noi che avevamo eseguito, come ho detto, solo la relativa pulitura e resinatura, oltre al sostegno”: vedi dichiarazione teste ) e, pertanto, per Tes_1 tale lavorazione non poteva riconoscersi il corrispettivo previsto in contratto per la fornitura e la posa dei monoliti (euro 980,00) ma solo per la loro
“pulitura e resinatura” (euro 132,00). In ogni caso, considerato quanto sopra evidenziato in ordine alla inutilizzabilità del bene, nulla è dovuto dalla società committente neppure per tali opere. Conseguentemente in accoglimento dell'appello principale, va rigettata la domanda della di pagamento del residuo corrispettivo Controparte_1
e, per l'effetto, disatteso l'appello incidentale relativo al pagamento degli interessi moratori. Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ex dm 147/22 secondo il minimo, in difetto di questioni di particolare complessità, di qualsiasi attività istruttoria e tenuto conto che l'appellante, nel presente giudizio, non ha depositato le memorie conclusionali, dello scaglione di valore della causa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione: 1) in accoglimento dell'appello proposto dalla PA Pt_1 Parte_1 avverso la sentenza n. 944/2022 del Tribu Sassari domanda proposta da Controparte_1
7 2) condanna la a rifondere le spese processuali di Controparte_1 entrambi i gradi di giudizio in favore della che si Parte_1 liquidano in complessivi euro 8.805,00, di primo grado ed euro 4.996,00 per il secondo grado, oltre 15% spese generali e accessori di legge. Così deciso in Sassari, 16/5/2025
Il Consigliere est. Dott. Cinzia Caleffi
Il Presidente Dott. Maria Grixoni
8
in persona del legale rappresentante Parte_1
( ) elettivamente domiciliata in VIA AMENDOLA 42/A SASSARI P.IVA_1
dell'avv. MORO ANTONIO che la rappresenta e difende per procura in atti, unitamente all'avv. CHIARELLA SABINE;
APPELLANTE-APPELLATA INCIDENTALE contro in persona del legale rappresentante Controparte_1
( ) elettivamente domiciliata in VIALE UMBERTO 28 SASSARI P.IVA_2 presso lo studio dell'avv. SECHI LUCA che la rappresenta e difende per procura in atti;
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE All'udienza del 14.2.2025 sono state precisate le seguenti conclusioni: Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte -In via Istruttoria ammettere la CTU dedotta al fine di confermare i vizi della fornitura così come indicati nella relazione del CTU francese e indicati nella comparsa di costituzione e risposta davanti al Tribunale. -Sempre in via istruttoria ammettere la prova testimoniale dedotta nella memoria 183 n° 2 depositata davanti al Tribunale da parte convenuta con i testi ivi indicati. Nel merito In totale riforma della Sentenza appellata dichiarare il grave inadempimento della
[...]
in pers. dei legali rapp.ti Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
nella fornitura della piscina oggetto di causa e per l'effetto CP_4 rigettare la domanda di pagamento dichiarando niente dovere l'appellante per tale fornitura. Con vittoria di spese e compensi professionali d entrambi i gradi di giudizio. Nell'interesse dell'appellato: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutività della Sentenza impugnata, poiché non sussistente alcun grave e fondato motivo imposto dalla norma, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, 1) in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla , Parte_1 società civile di capitali, in persona del suo legale rappresentante pro tempore per i motivi esplicati al punto a) della premessa di diritto;
2) nel merito, in via principale, respingere integralmente l'appello avversamente proposto per i motivi sub B.1 e B.2 perché non provato ed infondato in fatto ed in diritto;
3) nel merito, ancora in via principale, accogliere l'appello incidentale proposto
1 in persona del suo legale rapp.te pro tempore, e, in Controparte_5 parziale riforma della Sentenza impugnata, accertare e dichiarare tenuta la
[...]
, in persona del suo legale rappresentante pro temp Parte_1 al pagamento degli interessi moratori ex D.lgs. n. 192/12, nella misura del tasso ufficiale BCE maggiorato di 8 punti percentuali, dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo, ovvero dalla data del 30.10.2014 fino all'effettivo soddisfo, sulla somma di euro 27.300,00; 4) in ogni caso, condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite (compensi, spese generali ex art. 2 D.M. n. 55/2014 ed accessori di legge). Svolgimento del processo Con sentenza n. 944/2022, emessa in data 23.9.2022, il Tribunale di Sassari, nel procedimento promosso dalla avverso la Controparte_1 [...]
con sede in Ajaccio, condannava quest'ultima, in persona del Parte_1 resentante pro tempore, al pagamento in favore della
[...] della complessiva somma di euro 36.100,00, oltre interessi Controparte_1
al saldo ed i due terzi delle spese di lite, a titolo di residuo corrispettivo per la fornitura ed installazione di una piscina. In particolare, il tribunale gravato – rigettate le eccezioni pregiudiziali di litispendenza con altra causa radiacata in Francia e di difetto di giurisdizione – riteneva, innanzi tutto, utilizzabile in giudizio l'indagine tecnica espletata nel procedimento istruttorio ante causam celebrato tra le parti davanti al Tribunale di Ajaccio, sulla cui base, tenuto anche conto delle ulteriori risultanze istruttorie, assumeva che:
- “tutte le carenze dell'opera commissionata alla Controparte_1 collegate e conseguenti all'ampiezza, alla caratteristiche del sito destinato ad ospitare la piscina” non assumevano
“alcuna rilevanza ai fini del riscontro del lamentato inadempimento”, posto che tale opera non era “contemplata nel contratto (cfr. doc. 1)” e che lo scavo “era stato eseguito, come puntualmente provato da parte attrice, da una terza impresa rimasta estranea al processo e con la supervisione della legale rappresentante della sicché nulla Parte_1 può eccepire al riguardo la convenuta”;
- era “adeguatamente dimostrata l'eccezione d'inadempimento inerente alle carenze dell'impianto elettrico, specificamente denunciate dalla convenuta”, per un costo stimato dall'ausiliare di euro 2.700,00;
- non era invece “dovuto, in difetto della specifica dimostrazione costituente onere a carico dell'attrice, l'ulteriore corrispettivo per la realizzazione della spiaggia, il cui costo non è previsto nella pattuizione originaria e non è pertanto determinabile, trattandosi di ulteriori lavori extra contratto il cui corrispettivo non risulta indicato dalle parti”;
- era, infine, riconosciuto il compenso “per i lavori, anch'essi extra contratto, di preparazione dei monoliti, per complessivi € 8.800,00 euro (v. al riguardo deposizione del teste e prezzi unitari concordati in Tes_1 contratto), sottolineandosi al riguard l'attrice non ha mai sostenuto
2 di averli forniti, ma solamente di averli preparati (mediante lavori di pulizia e resinatura) predisponendone i siti necessari all'installazione”. Alla luce di tali argomentazioni, il tribunale riconosceva, quale importo residuo ancora dovuto rispetto al corrispettivo pattuito di euro 60.000,00, la complessiva somma di euro 36.100,00, costituita dal corrispettivo non ancora pagato di euro 30.000,00, detratto il costo di euro 2.700,00 per i lavori sull'impianto elettrico ed aggiunta la somma di euro 8.800,00 per i monoliti extracontratto. Le spese legali erano compensate in ragione di 1/3.
PA ha proposto appello contestando la sentenza nella parte Pt_1 Parte_1 in cui il tribunale: i) non considerava adeguatamente il grave inadempimento della fornitrice dell'opera e, di conseguenza, il valore dei vizi e difetti riscontrati in relazione sia alle dimensioni della piscina, sia all'inefficienza dell'impianto elettrico, sia al mancato funzionamento del cd “nuoto controcorrente” e sia, infine, alla mancata installazione dell'impianto di sterilizzazione;
ii) calcolava erroneamente gli importi asseritamente dovuti per accessori e lavorazioni extra. Si è costituita la resistendo all'appello, di cui ha Controparte_1 chiesto il rigetto perché infondato, e chiedendo, in via di appello incidentale, il riconoscimento degli interessi moratori ex d.l.vo n. 192/12. Disattesa l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, la causa, istruita documentalmente, è stata, quindi, trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte. Motivi della decisione Preliminarmente giova rilevare come la sentenza sia ormai definitiva nella parte in cui il tribunale disattendeva le eccezioni pregiudiziali sulla litispendenza e sulla giurisdizione. Nel merito, l'appellante si è doluta sostanzialmente del fatto che il giudice di prime cure non considerava tutti i difetti riscontrati nella piscina installata dalla società appellata e di fatto inutilizzabile, e, quindi, la reale gravità dell'inadempimento di quest'ultima, con particolare riguardo: - alle dimensioni dello piscina rispetto allo scavo;
- all'inefficienza dell'impianto elettrico;
- al mancato funzionamento del cd “nuoto controcorrente”; - alla mancata installazione dell'impianto di sterilizzazione. La società appellante ha, in particolare, eccepito che si era “determinata all'acquisto di una piscina che avesse una determinata ampiezza (35mq) e profondità, tali caratteristiche erano state fornite dalla società che aveva proposto appunto una piscina che rispondeva alle richieste ed esigenze della cliente e che ne determinavano il prezzo” e, pertanto, “era evidentemente compito della società che si era obbligata a fornire una piscina con determinate caratteristiche quello di verificare che lo scavo realizzato dalla proprietaria fosse conforme ed adatto alla realizzazione dell'opera preventivata ed eventualmente apportare le necessarie correzioni”, tanto più che “il titolare della ditta era presente nel momento in cui tale scavo veniva realizzato (teste
udienza 15.03.22 “…lo scavo era eseguito solo parzialmente…”) e Tes_2
3 sarebbe stato doveroso verificarne la correttezza ai fini dell'opera preventivata eventualmente apportando o richiedendo di apportare le opportune modifiche”. Inoltre, la ha contestato la sentenza laddove, pur Parte_1 utilizzando per la decisione la relazione espletata dal tecnico francese, non considerava tutti i vizi riscontrati, ed in parte anche documentalmente emergenti, in ordine alla mancata realizzazione di un impianto elettrico efficiente e sicuro, al mancato funzionamento del nuoto controcorrente e alla mancata installazione di un impianto di sterilizzazione. Ciò posto, nel caso di specie, in punto di fatto, è documentalmente dimostrato che le parti avevano concluso in data 16.4.2014 un contratto di fornitura ed installazione, comprensiva delle opere elettriche ed idrauliche, di una piscina, di cui erano specificatamente individuate le caratteristiche dimensionali, gli accessori e le finiture decorative per il prezzo di euro 60.000,00 complessivi, di cui euro 13.100,00 per l'installazione. Veniva versato un anticipo di complessivi euro 30.000,00. Tale contratto, ad avviso della Corte, è da configurare quale contratto misto avente ad oggetto prestazioni di dare e fare in cambio di un prezzo. In tali ipotesi, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (vedi per tutte Cass. n. 17855/23), il contratto “costituito da elementi di tipi contrattuali diversi ha causa unica ed inscindibile, nella quale si combinano gli elementi dei diversi tipi che lo costituiscono…la disciplina è unitaria ed è quella del contratto prevalente…”, con la precisazione che “per valutare la prevalenza dell'uno o dell'altro tipo negoziale, … non è sufficiente, secondo l'interpretazione consolidata e già risalente di questa Corte, il dato meramente oggettivo del valore venale di ciascuna prestazione…“ ma “la volontà dei contraenti, per cui si ha appalto quando la prestazione dell'opera e il lavoro sono lo scopo essenziale del negozio, mentre si ha compravendita quando voluto è essenzialmente il trasferimento del bene, rispetto a cui la prestazione di un'opera o di un lavoro è stata prevista unicamente per assicurare l'utilità del bene ceduto”. Inoltre, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire (Cass. n. 26485/19) che “in tema di contratto misto, la relativa disciplina giuridica va individuata in quella risultante dalle norme del contratto tipico nel cui schema sono riconducibili gli elementi prevalenti (cosiddetta teoria dell'assorbimento o della prevalenza), senza escludere ogni rilevanza giuridica degli altri elementi, che sono voluti dalle parti e concorrono a fissare il contenuto e l'ampiezza del vincolo contrattuale, ai quali si applicano le norme proprie del contratto cui essi appartengono, in quanto compatibili con quelle del contratto prevalente” (vedi sul punto anche quanto specificatamente argomentato nella sent. n. 17855 cit.: “È vero infatti che, come è stato rilevato da questa Corte (Cass. Sez. 2, n. 12199 del 1997; Sez. 3, n. 13399 del 2005) costringere la volontà delle parti e le diverse cause combinate con l'unico contratto nella sola regolamentazione prevalente potrebbe ridurre il contratto misto, in sé atipico, ad un contratto tipico, con conseguente lesione dell'autonomia contrattuale come garantito dall'art. 1322, comma 2, cod. civ.”, con la conseguente necessità di fare
4 ricorso “al criterio della integrazione delle discipline relative alle diverse cause negoziali che si combinano nel negozio misto”: vedi anche Cass. n. 13399/05). Tanto premesso, alla luce di tali principi di diritto, deve ritenersi che nel contratto de quo l'aspetto prevalente è quello della fornitura, posto che lo scopo essenziale del contratto era quello di fornire il bene oggetto dello stesso all'acquirente mentre le ulteriori obbligazioni di facere erano finalizzate ad assicurare la funzionalità e l'uso in sicurezza e, quindi, l'utilità del bene, con tutti gli accessori annessi. Peraltro, in considerazione della peculiarità del bene fornito – non si tratta, infatti, come agevolmente si ricava dalla relazione tecnica e dalle foto allegate, di una piscina prefabbricata ma di una piscina naturale “biodesign” le cui componenti naturali, nel caso di specie quarzo, vanno posizionate direttamente sullo scavo - e delle specifiche obbligazioni di facere correlate, posto che il venditore si era impegnato non solo a vendere ma altresì a posare e mettere in funzione il bene con peculiari caratteristiche tecniche e dimensionali, ritiene la Corte che l'adempimento di tali ulteriori obbligazioni di facere, per il loro rilievo rispetto ad una esecuzione a regola d'arte dell'intero rapporto negoziale, vadano esaminate in forza della disciplina propria del contratto di appalto, trattandosi di obbligazioni di risultato imprescindibili rispetto al buon esito di tutta l'operazione negoziale. Lo stesso tecnico francese a pag. 18 della relazione evidenzia l'importanza di uno scavo eseguito a regola d'arte per il posizionamento di tale tipo di piscine. Pertanto, rispetto alle specifiche obbligazioni di facere, ad avviso della Corte, trova applicazione l'orientamento costante della Suprema Corte, (vedi Cass. n. 10927/11) secondo cui “In tema di contratto di appalto, la responsabilità dell'appaltatore per i vizi dell'opera sussiste ancorchè essi siano riconducibili ad una condizione posta in essere da un terzo (nella specie la diversa impresa esecutrice dei lavori di sottofondo del pavimento poi completato dall'appaltatore), essendo invero questi tenuto verso il committente, per aver assunto un'obbligazione di risultato e non di mezzi, a realizzare l'opera a regola d'arte e rispondendo anche per le condizioni imputabili allo stesso committente o a terzi se, conoscendole o potendole conoscere con l'ordinaria diligenza, non le abbia segnalate all'altra parte, nè abbia adottato gli accorgimenti opportuni per far conseguire il risultato utile, salvo che, in relazione a tale situazione, ottenga un espresso esonero di responsabilità”; più di recente Cass. n. 15732/18). Per tali ragioni, non è, innanzi tutto, condivisibile quanto sostenuto in sentenza in ordine al fatto che “tutte le carenze dell'opera commissionata alla
[...] collegate e conseguenti all'ampiezza, alla profondità ed alle CP_1
del sito destinato ad ospitare la piscina non assumono alcuna rilevanza ai fini del riscontro del lamentato inadempimento”, posto che lo scavo destinato ad ospitare la piscina non era previsto in contratto ma “era stato eseguito, come puntualmente provato da parte attrice, da una terza impresa rimasta estranea al processo e con la supervisione della legale rappresentante
5 della sicché nulla può eccepire al riguardo la convenuta (v. Parte_1 deposizione del teste ).”. Tes_2
E' evidente, infatti, ione a regola d'arte della piscina, la cui obbligazione incombeva sulla fornitrice, richiedeva, a monte, uno scavo adeguato ed idoneo rispetto alle caratteristiche tecniche e dimensionali della piscina stessa, individuate dalla stessa fornitrice e da installare mediante adattamento del materiale naturale allo scavo previamente predisposto, e la era tenuta a verificare che l'opera, pur compiuta dal terzo ma CP_1 necessaria per la perfetta installazione, fosse stata realizzata a regola d'arte ed in modo adeguato rispetto alla posa del rivestimento, tanto più che il medesimo teste citato in sentenza dichiarava anche che quando i tecnici della erano arrivati sui luoghi lo scavo era ancora in fase di CP_1 realizzazione, rendendo, quindi, di certo possibile, e ancora prima doveroso, per la ditta installatrice verificarne la bontà perché ancora in corso di opera. (“E' vero, quando siamo arrivati sul posto abbiamo incontrato il sig. che Pt_2 stava eseguendo i lavori di scavo, secondo le direttive della co te. Confermo che lo scavo era eseguito solo parzialmente”: vedi deposizione teste
). Tes_1
Invece, dalla relazione tecnica espletata nel giudizio francese, datata 19.3.2016, e posta a fondamento della sentenza impugnata (“Risulta, invero, utilizzabile l'accertamento tecnico svolto in esecuzione dell'incarico conferito al perito dal Tribunale di Ajaccio, evidentemente nei limiti in cui l'indagine compiuta appare compatibile con l'oggetto del presente giudizio”: vedi sentenza impugnata), è emerso che lo scavo non era stato realizzato a regola d'arte, in difformità a tutte le misure previste e, quindi, in modo inadeguato rispetto alle caratteristiche tecniche della piscina acquistata dalla Parte_1 per il mancato rispetto delle dimensioni (pag. 18 relazione). Inoltre, sempre dalla medesima relazione, è altresì risultato che tutta l'opera non era stata installata a regola d'arte, posto che mancavano le condizioni minime per la sicurezza, anche sanitaria, della piscina, e non erano neppure stati forniti il cd “nuoto controcorrente” e l'impianto di sterilizzazione, tanto che il tecnico francese aveva indicato la somma complessiva di euro 21.340,00 per il ripristino dello status quo ante, data l'inutilizzabilità della piscina, e previa restituzione di quanto già versato dalla committente a titolo di anticipo (euro 30.000,00). Del resto, la circostanza che il cd “nuoto controcorrente” e l'impianto di sterilizzazione, entrambi espressamente previsti nel contratto, non erano stati correttamente forniti era ammessa anche dalla stessa nel CP_1 documento datato 5.7.2014 redatto in contraddittorio al momento della consegna del bene ed in cui si era dato atto che rispetto al “nuoto controcorrente…l'aspirazione non aveva una corretta efficacia” e, pertanto, era necessario una nuova verifica, mentre l'impianto di sterilizzazione era ancora
“da installare”.
6 Entrambi tali accessori erano espressamente previsti in contratto quali oggetto della fornitura, e peraltro essenziali per una installazione a regola d'arte, per un valore di euro 5.300,00 il primo ed euro 6.541,25 il secondo. Non si comprende, pertanto, la ragione per cui tali importi, relativi a opere non correttamente fornite o addirittura non consegnate, non siano stati minimamente considerati dal giudice di primo grado. Pertanto, stante l'accertata pericolosità della piscina, il cui impianto elettrico non è risultato a norma e l'impianto di sterilizzazione non è mai stato installato, e le rilevanti difformità riscontrate dal tecnico francese, tali per cui la piscina è stata ritenuta allo stato inutilizzabile e consigliabile la rimessa in pristino dello stato dei luoghi, nulla è dovuto alla società appaltatrice a titolo di residuo corrispettivo rispetto a quanto già versato dalla committente (euro 30.000,00). Peraltro, è appena il caso di rilevare che, a differenza di quanto sostenuto in sentenza, il tecnico francese non indicava in euro 2.700,00 l'importo necessario per la demolizione ed il relativo ripristino dell'impianto elettrico ma solo per la demolizione, laddove accertava l'entità della somma totale necessaria per la eliminazione dell'intera opera ritenuta insicura, pericolosa ed inutilizzabile (pag. 30 relazione) Inoltre, come correttamente evidenziato dall'appellante, a differenza di quanto sostenuto in sentenza, i monoliti, per cui in sentenza era riconosciuto un corrispettivo extra di euro 8.800,00, non erano stati installati dalla CP_1 ma da terzi (“I monoliti erano stati forniti e movimentati da terzi
[...] da noi che avevamo eseguito, come ho detto, solo la relativa pulitura e resinatura, oltre al sostegno”: vedi dichiarazione teste ) e, pertanto, per Tes_1 tale lavorazione non poteva riconoscersi il corrispettivo previsto in contratto per la fornitura e la posa dei monoliti (euro 980,00) ma solo per la loro
“pulitura e resinatura” (euro 132,00). In ogni caso, considerato quanto sopra evidenziato in ordine alla inutilizzabilità del bene, nulla è dovuto dalla società committente neppure per tali opere. Conseguentemente in accoglimento dell'appello principale, va rigettata la domanda della di pagamento del residuo corrispettivo Controparte_1
e, per l'effetto, disatteso l'appello incidentale relativo al pagamento degli interessi moratori. Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ex dm 147/22 secondo il minimo, in difetto di questioni di particolare complessità, di qualsiasi attività istruttoria e tenuto conto che l'appellante, nel presente giudizio, non ha depositato le memorie conclusionali, dello scaglione di valore della causa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione: 1) in accoglimento dell'appello proposto dalla PA Pt_1 Parte_1 avverso la sentenza n. 944/2022 del Tribu Sassari domanda proposta da Controparte_1
7 2) condanna la a rifondere le spese processuali di Controparte_1 entrambi i gradi di giudizio in favore della che si Parte_1 liquidano in complessivi euro 8.805,00, di primo grado ed euro 4.996,00 per il secondo grado, oltre 15% spese generali e accessori di legge. Così deciso in Sassari, 16/5/2025
Il Consigliere est. Dott. Cinzia Caleffi
Il Presidente Dott. Maria Grixoni
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