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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/01/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6823/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Gaia Cosentino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6823/2017 promossa da:
, (C.F. ), nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. , nato a [...], il [...], , (C.F. Pt_2 C.F._2 Parte_3
), nato a [...], il [...], , (C.F. C.F._3 Parte_4
), nata a [...], il [...], , (C.F. C.F._4 Parte_5
), nato ad [...], il [...], , (C.F. C.F._5 Parte_6
), nata a [...], il [...], elett. dom. in GIARRE (CT), C.SO C.F._6 CP_1
157; rappresentati e difesi dall'avv. PULVIRENTI GRAZIA giusta procura in atti.
ATTORI contro
P.A. Controparte_2
O BREVEMENTE (C.F. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, elett. dom. in CORSO ITALIA, 244 95129 CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. SPAGNOLO SANTO giusta procura in atti.
, (C.F. ), nato a [...], il [...], Parte_7 C.F._7
in proprio e nella qualità di rappresentante legale della società
[...]
, , (C.F. ), Controparte_4 Parte_8 C.F._8
nato a [...], il [...], , (C.F. , nato Parte_9 C.F._9
a Torino, il 27.05.1968, elett. dom. in VIA EMILIA 11 GIARRE (CT), rappresentati e difesi dall'avv.
LAMPURI VANESSA MARIA ROSA giusta procura in atti.
pagina 1 di 12 , (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. CP_5 P.IVA_2
dom. in CORSO ITALIA, 244 CATANIA;
rappresentata e difesa dagli Avv.ti PATERMO
CONCETTA e FURIO DE PALMA giusta procura in atti.
CONVENUTI
Avente ad oggetto: sinistro stradale
Con provvedimento del 30.05.2024 ex art.127 ter c.p.c., la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
, , e quali genitori, i primi due, e Parte_6 Parte_3 Parte_5 Parte_4
marito e figlia, i secondi, di , nata a [...], e deceduta il 06.04.2010, rappresentavano che, Persona_1
in data 6 Aprile 2010 alle ore 23.10 circa, sull'autostrada A 18 in direzione Catania-Messina, la signora viaggiava da sola a bordo dell'autovettura Peugeot 206 tg CV 437 RR, allorquando Persona_1
iniziava una manovra di sorpasso dell'autoarticolato Volvo tg. DG 475 DP, di proprietà della assicurato con , e Controparte_4 CP_5
avendo quasi concluso la stessa, a causa dello scoppio dello pneumatico anteriore sinistro repentinamente sbandava verso sinistra e, per riprendere il controllo del mezzo, effettuava una brusca sterzata verso destra e contemporaneamente un'energica azione di frenatura;
ciò comportava il testacoda e la rotazione dell'autovettura fino a rivolgere il posteriore in direzione Messina. Quindi, urtava violentemente contro il cordoletto di cemento posto a margine, e scavalcava anche il guardrail posto più avanti sino a raggiungere il muro di spalla del cavalcavia con il posteriore dell'auto rivolto verso Messina, contro il quale urtava. Tale urto determinava la proiezione della signora fuori Per_1
dall'auto attraverso il portellone posteriore aperto che cadeva sulla sede stradale. Mentre, l'autovettura cadeva sulla sede stradale sulla corsia di emergenza in posizione ribaltata, il conducente dell'autoarticolato Volvo, sopraggiungeva a velocità sostenuta superiore al Parte_9
limite di km/h 80 consentito e, al fine di evitare il veicolo, effettuava una manovra diversiva della traiettoria verso sinistra, e così facendo, travolgeva la signora che si trovava sul selciato Persona_1
stradale nel tentativo di rialzarsi. Il conducente dell'articolato Volvo, nonostante avesse visto l'evoluzione dell'incidente, non ha posto alcuna azione di frenata ma solo una manovra di evitamento, solo dopo, rendendosi conto della presenza della ed il portellone posteriore nella corsia di Per_1
sorpasso, decideva di azionare i freni. Tuttavia, la signora veniva travolta e l'autoarticolato Per_1
schiacciava la testa ed arrotava il corpo della malcapitata, procurandole la morte. Il corpo della Per_1
veniva trascinato per circa 8 metri dal mezzo pesante e infine raggiungeva la posizione di quiete nella quale veniva ritrovato dalle Forze dell'Ordine intervenute. A seguito di procedimento penale, il perito pagina 2 di 12 del P.M. affermava che la causa del decesso era da imputarsi all'arrotamento del corpo ed al conseguente schiacciamento del capo della de cuius da parte dell'autoarticolato. Sicchè, chiedevano, previa concessione di una congrua provvisionale, la condanna in solido dei convenuti Parte_9
, quale conducente, nonché della e
[...] Controparte_4
la , al risarcimento del danno parentale e iure hereditatis, quale danno catastrofale e CP_5
terminale, subiti rispettivamente dai prossimi congiunti e dalla de cuius, nonché del danno patrimoniale, quale rimborso delle spese funerarie sostenute dalla sig.ra pari ad euro Persona_2
1.400,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Nel procedimento n.6823/2017 R.G., hanno agito nei confronti dei medesimi convenuti e della
[...]
quale compagnia assicuratrice del veicolo condotto dalla de cuius, per il medesimo Controparte_3
sinistro stradale e , quali fratelli di , avanzando le medesime Parte_2 Parte_1 Persona_1
domande risarcitorie.
Si costituivano , in proprio e quale legale rappresentante della Parte_7 [...]
e quale soci, e quest'ultimo anche Controparte_4 Parte_8 Parte_9 quale conducente dell'autoarticolato coinvolto nel sinistro in oggetto, contestando la domanda avanzata e deducendo che il procedimento penale n.5244/2010 R.G.N.R. a carico di per Parte_9
omicidio colposo è stato archiviato perché il fatto non costituisce reato. Inoltre, eccepivano la prescrizione ai sensi dell'art.2947 comma 2 c.p.c., rilevando che l'unica diffida era stata inviata alla in data 05.04.2015 e solo da alcuni eredi della de cuius e cioè: , CP_5 Parte_6 Pt_3
, e Nel merito, contestavano nell'an e nel quantum la domanda
[...] Parte_1 Parte_2
avanzata e ne chiedevano il rigetto. In subordine, chiedevano gradare le rispettive responsabilità e dichiarare la sussistenza di un concorso di colpa a carico della . Le medesime difese Persona_1 venivano sostanzialmente ripetute nell'altro procedimento di seguito riunito.
Si costituiva la , la quale eccepiva il difetto di legittimazione attiva degli attori. Nel CP_5
merito, contestava la fondatezza della domanda nell'an e nel quantum, in particolare con riferimento al marito , in quanto separato dalla moglie . Chiedeva, pertanto, il rigetto Parte_5 Persona_1
della domanda, in subordine, liquidare i danni in relazione alla sola quota di corresponsabilità ascrivibile al conducente dell'autoarticolato. Le medesime difese venivano sostanzialmente ripetute nell'altro procedimento di seguito riunito.
Si costituiva la la quale chiedeva: ritenere e dichiarare improcedibile la Controparte_3 domanda giudiziale;
ritenere e dichiarare prescritto il diritto della parte attrice e per l'effetto rigettare la domanda;
ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione attiva , , Parte_3 Parte_6
e con consequenziale pronuncia sulle spese del giudizio;
in subordine, Parte_2 Parte_1
pagina 3 di 12 contenere la condanna della deducente nei limiti del massimale di € 52.000,00 da ripartire tra gli eredi legittimi;
Rigettare, in ogni caso, la domanda di cumulo fra interessi e rivalutazione.
Con provvedimento del 19.09.2017, veniva disposta la riunione del procedimento n.6824/17 R.G. al presente procedimento. La causa veniva istruita documentalmente, con la espletata prova per testi e con la c.t.u., come da provvedimenti del 02.10.2018 e del 20.07.2021, ai quali si rinvia e da intendersi qui integralmente riportati, e veniva assegnata a questo G.I. in data 03.09.2020. Quindi, la causa, rimessa su ruolo con provvedimento del 22.09.2023, al quale si rinvia, con il quale veniva disposto il richiamo del c.t.u., con provvedimento del 30.05.2024, veniva posta in decisione assegnando i termini di cui all'art.190 c.p.c.
1) Eccezioni preliminari di prescrizione e di legittimazione attiva.
Con riguardo alla eccepita prescrizione deve osservarsi, in punto di diritto, che, qualora per un atto illecito, astrattamente configurabile come reato, sia intervenuto in sede penale decreto di archiviazione, il giudice civile non può sovrapporre alla veste formale di tale provvedimento una valutazione sostanziale ed equipararlo alla sentenza di proscioglimento, con conseguente applicazione della seconda parte del comma 3 dell'art. 2947 c.c., poiché tale ultima norma non contempla l'archiviazione tra i presupposti che giustificano il regime ivi disciplinato. Pertanto, nel caso di illecito da circolazione stradale, il giudice civile è sempre tenuto, quali che siano i contenuti del decreto di archiviazione e l'attività prodromica alla sua adozione, a compiere una propria valutazione circa la sussistenza o meno del fatto di reato, al fine di individuare il termine di prescrizione applicabile, che potrà essere o quello biennale di cui al comma 2 del citato art. 2947 o quello maggiore eventualmente ricollegabile al reato, ai sensi della prima parte del comma 3, con decorrenza in ogni caso dalla data dell'illecito (cfr., Cass.
Civ. n.6858/2018; conforme, Cass. Civ., n.29641/17, secondo cui, in tema di prescrizione, sebbene il decreto di archiviazione non sia equiparabile ad una causa di estinzione del reato o ad una sentenza penale irrevocabile ai fini dell'applicazione, ai sensi dell'art. 2947, comma 3, c.c., all'azione civile dell'eventuale termine di prescrizione più lungo previsto per il reato, resta fermo il potere del giudice civile di stabilire, con piena autonomia, se siano ravvisabili gli estremi del fatto di reato per individuare il termine di prescrizione ed apprezzarne gli altri effetti sul piano risarcitorio). D'altronde, se il fatto illecito per il quale si aziona il diritto al risarcimento del danno è considerato dalla legge come reato e per questo la legge stabilisce una prescrizione più lunga di quella di cinque anni prevista dall'art. 2947, primo comma cod. civ., (nella specie omicidio colposo prescrivibile in dieci anni ex artt. 589 e 157 cod. pen.), ai sensi del terzo comma, prima parte dello stesso articolo, quest'ultima si applica anche all'azione civile, indipendentemente dalla promozione o meno dell'azione penale, essendo il maggior termine di prescrizione correlato solo alla astratta previsione dell'illecito come reato e non alla pagina 4 di 12 condanna penale, che rileva solo ai fini dell'art. 2947, terzo comma, ultima parte del cod. civ. (cfr.,
Cass. Civ. n.3865/2004).
Nella specie, il procedimento penale n.5244/2010 R.G.N.R. a carico di per il Parte_9 delitto di cui all'art.589 c.p., si è concluso con decreto di archiviazione del G.I.P. del Tribunale di
Catania del 22.11.2011, a seguito di richiesta di archiviazione del P.M. del 03.05.2011 (peraltro, sebbene sia stata avanzata richiesta di apertura delle indagini, essa non è stata accolta dal P.M. con provvedimento del 03.03.2017, in atti). Sicchè, alla luce della giurisprudenza suevidenziata, deve ritenersi che non risulta decorso il termine di prescrizione, nella specie, decennale, rispetto alla data del fatto illecito (06.04.2010), in quanto appare astrattamente configurabile la sussistenza di un omicidio colposo, prescindendo dall'esito del procedimento penale, e fermo restando le conclusioni di seguito indicate in ordine alla sussistenza di una responsabilità civile a carico dei convenuti. Pertanto, tale eccezione deve essere rigettata. Parimenti, deve essere rigettato l'eccepito difetto di legittimazione attiva, in quanto gli attori hanno provato la sussistenza di legami parentali, quali genitori, figlia, marito e fratelli, con la de cuius, come da certificazione versata in atti.
2) Responsabilità civile in punto di diritto.
Ciò posto, in punto di diritto, con riguardo al danno iure proprio e iure hereditatis non patrimoniale e patrimoniale avanzato dagli attori, deve osservarsi che, in caso di domanda di risarcimento del danno iure proprio proposta dai congiunti della vittima di un sinistro stradale mortale, l'idoneità della condotta colposa dell'ucciso a concausare il danno deve essere apprezzata verificando, sulla base delle allegazioni e delle prove assunte a presupposto del giudizio di fatto, l'effettiva incidenza sull'evento morte della trasgressione della regola cautelare - generica o specifica - allo stesso ascritta cfr., Cass. Civ., n.34625/2023; così, anche, Cass. Civ., n. 16413/2024, in materia di responsabilità civile, nell'ipotesi di concorso della vittima di un illecito mortale nella produzione dell'evento dannoso, il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, patito "iure proprio" dai familiari del deceduto, deve essere ridotto in misura corrispondente alla parte di danno cagionato da quest'ultimo a sé stesso, ma ciò non per effetto dell'applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c., bensì perché la lesione del diritto alla vita colposamente cagionata da chi la vita perde non integra un illecito della vittima nei confronti dei propri congiunti, atteso che la rottura del rapporto parentale ad opera di una delle sue parti non può considerarsi fonte di danno nei confronti dell'altra, costituendo una conseguenza di una condotta non antigiuridica).
Con riferimento al nesso di causalità, è appena il caso di evidenziare che la valutazione del nesso causale in sede civile, pur ispirandosi ai criteri di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., secondo i quali un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del pagina 5 di 12 secondo, nonché al criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, presenta tuttavia notevoli differenze in relazione al regime probatorio applicabile, stante la diversità dei valori in gioco tra responsabilità penale e responsabilità civile. Nel processo civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige infatti la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" (Cass. Civ.,
n.10741/2009). Inoltre, in tema di responsabilità civile, non si può negare il nesso eziologico fra condotta e danno solo perché vi sono più cause possibili ed alternative ma il giudice deve stabilire quale tra esse sia "più probabile che non", in concreto ed in relazione alle altre, e, quindi, idonea a determinare in via autonoma il danno evento. Qualora tale accertamento non sia possibile, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell'art. 41 c.p., in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si verifichi l'esclusiva efficienza causale di una di esse (Cass. Civ., n.19033/21; conforme,
Cass. Civ., n.25805/24, secondo cui, l'accertamento del nesso causale è improntato al criterio giuridico del "più probabile che non", il quale impone al giudice di dare prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più probabile, tenuto conto della comparazione tra le diverse spiegazioni alternative, attenendosi nella valutazione ad un concetto di probabilità non necessariamente statistico, ma altresì logico, tale per cui, nella comparazione tra due o più possibili spiegazioni di un evento, una di esse prevale sulle altre in ragione dei suoi riscontri probatori o della sua coerenza intrinseca o di altro criterio di giudizio valido a sorreggere la decisione).
3. Responsabilità civile in punto di fatto.
Dalla documentazione versata in atti, in particolare, alla luce della consulenza tecnica del P.M. nel procedimento penale suindicato, del verbale di accertamento del 06.04.2010, e dell'informativa di reato della Polizia di Stato di Giardini Naxos del 15.06.2010, delle dichiarazioni testimoniali rese e della c.t.u. espletata, è emerso che, il giorno 6 aprile 2010, , alla guida della propria autovettura Persona_1
Peujeot 206, transitava sull'autostrada A 18 con direzione di marcia Catania – Messina, alle 23:04 circa, giunta nei pressi della progressiva chilometrica 64+900, tratto dove la carreggiata, priva di anomalie strutturali, scorre in rettilineo ed in lieve discesa, effettuava manovra di sorpasso a sinistra dell'autoarticolato condotto da , il quale procedeva all'interno della sua corsia di Parte_9
marcia alla velocità di 90 km/h, come accertato dai dati scaricati dalla memoria di massa dal tachigrafo digitale. Appena ultimato il sorpasso dell'autoarticolato e quando ancora si trovava nella corsia di sorpasso, a causa della velocità sostenuta, perdeva il controllo dell'autovettura che, in fase di pagina 6 di 12 sbandamento effettuava un testacoda in senso orario proseguendo la corsa in avanti da sinistra verso destra scarrocciando sul piano viabile, come dimostrano le tracce gommose, andando così ad urtare violentemente con le ruote di sinistra contro il cordolo di cemento armato che delimita la canaletta per lo scolo delle acque piovane, con inizio del punto d'urto in corrispondenza della progressiva chilometrica 64+778,50, dove vi sono evidenti abrasioni del detto manufatto. Dopo tale impatto, per modo d'inerzia impresso dalla velocità continuava la corsa a cavallo del cordolo in cemento e sul guardrail fino a collidere violentemente con la parte posteriore sinistra contro la cuspide del muretto in cemento armato in corrispondenza della progressiva chilometrica 64+752. A seguito di tale urto, la targa veniva divelta e andava a finire sulla scarpata così come il portellone posteriore che andava a finire sul margine sinistro della corsia di sorpasso;
la cuspide del muretto in cemento armato, fungendo da trampolino, faceva sbalzare verso l'alto l'autovettura che si capovolgeva in aria per poi ricadere ed impattare col tettuccio dell'abitacolo a cavallo della corsia di emergenze di marcia nei pressi del Km
64+750, dove iniziano le tracce di abrasioni. Durante tale fase, la conducente veniva catapultata fuori dall'abitacolo ed andava a finire all'interno della corsia di sorpasso nei pressi del Km 64+725. Mentre
l'autovettura, dopo l'impatto, scarrocciava in avanti, sempre ribaltata sul tettuccio, per circa 73 m fino ad arrestarsi a cavallo della corsia di emergenza e della corsia di marcia in corrispondenza della progressiva chilometrica 64+677,20. Il conducente dell'autoarticolato, avvedendosi dello sbandamento dell'autovettura da sinistra verso destra, così tagliandogli la strada, al fine di evitare l'urto, sterzava verso sinistra. Quando già occupava la corsia di sorpasso, si accorgeva del corpo della vitale e nonostante azionasse il sistema frenante e tentasse una manovra di evitamento verso destra, investiva la con la parte anteriore sinistra del trattore, circostanza riscontrata dai danni riportati dal veicolo, Per_1
nonché da alcuni fili dei capelli rimasti incastrati nella carrozzeria nella parte anteriore bassa. Durante la fase frenante, il corpo della veniva arrotato per circa 8 m, circostanze riscontrabili sia dalle Per_1
tracce di sostanze cerebrali sparse sulla corsia di sorpasso e in parte rimaste attaccate sul parafango della predetta ruota. Quindi, il corpo rimaneva sulla predetta corsia di sorpasso, mentre l'articolato arrestava la sua corsa circa 5,90 m. prima della autovettura Peugeot a cavallo della corsia di marcia e di sorpasso.
Ciò premesso, con riguardo alle cause che hanno innescato lo sbandamento, se appare sicuramente escluso un qualsiasi malore, dovuto alle condizioni di salute della conducente, alla luce della consulenza necroscopica effettuata nell'ambito del procedimento penale, non appare, di contro, accertato sufficientemente se esso sia addebitabile allo scoppio dello pneumatico anteriore sinistro, come sostenuto dal c.t.u., ma escluso dai verbalizzanti che hanno redatto l'informativa ed escussi nel presente procedimento, i quali hanno, peraltro, accertato che i segni sul guardrail sinistro erano invece pagina 7 di 12 preesistenti (testi e . Si evince, al contrario, che entrambi i Testimone_1 Testimone_2
pneumatici anteriori non erano in buono stato di manutenzione (parte esterna priva di battistrada), mentre anche la revisione dell'auto era scaduta da tempo. In ogni caso, è sicuramente accertato che l'autovettura Peugeot sbanda repentinamente da sinistra verso destra tagliando la strada all'autoarticolato ed impattando violentemente sulla canaletta di scolo, sul muretto in cemento, quindi si ribaltava arrestando la sua corsa dopo circa 73 m. Ciò è sicuramente indice della circostanza che tale autovettura viaggiasse ad una velocità particolarmente sostenuta.
Altro elemento inconfutabilmente accertato è che la non avesse le cinture di sicurezza. Tale Per_1
circostanza viene ribadita da tutti i verbalizzanti, in quanto la cintura di sicurezza era perfettamente alloggiata nella sua naturale sede ed in quanto la non veniva trattenuta all'interno dell'abitacolo Per_1
al posto di guida. Non può ritenersi verosimile quanto affermato dal c.t.p. di parte attrice e dal c.t.u. nominato che l'urto posteriore dell'autovettura, a seguito dell'impatto con la cuspide del muretto in cemento armato, e la rottura del sedile di guida, contestualmente alla rottura del portellone posteriore, avrebbe comunque determinato l'espulsione del corpo della che rovinava all'interno della corsia Per_1
di sorpasso anche se la stessa avesse indossato la cintura di sicurezza. Infatti, non vi è dubbio che anche se la cintura ha la principale funzione di evitare gli impatti frontali, tuttavia, essa è un dispositivo di sicurezza che se correttamente indossato previene la fuoriuscita del corpo del conducente dall'abitacolo, ove solo si consideri che la parte posteriore della cintura è abilitata a trattenere la parte inferiore del corpo e, quindi, ad evitare non solo gli impatti frontali. D'altronde, è incontrovertibile che l'utilizzo da parte della della cintura di sicurezza avrebbe evitato una espulsione così violenta e Per_1 lontana del suo corpo dall'autovettura, che si trovava nella corsia di emergenza al momento dell'impatto con il muretto di cemento, tanto da oltrepassare la corsia di marcia e cadere sulla corsia di sorpasso.
Questa circostanza appare sicuramente la causa prevalente e preponderante che ha causato il decesso della , non solo perché ha determinato tale caduta all'interno della corsia di sorpasso, ove si Per_1 trovava l'autoarticolato che veniva dirottato dalla corsia di marcia per evitare l'urto con l'autoveicolo
Peugeot, che gli tagliava la strada, ma anche perché porta a ritenere con buona probabilità che la , Per_1
a causa degli innumerevoli urti subiti, fosse già priva di vita nel momento in cui si trovava riversa nella corsia di sorpasso.
Invero, dalla consulenza necroscopica del 29.11.2010 espletata nel procedimento penale, è emerso esclusivamente che la causa del decesso è conseguenza del sinistro stradale, avendo i consulenti del
P.M. escluso altre cause organiche ascrivibili all'assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti, e limitandosi a constatare l'inevitabile decesso derivante dallo schiacciamento del capo e arrotamento del pagina 8 di 12 corpo della da parte dell'autoarticolato, senza, tuttavia, escludere che l'evento letale fosse già Per_1 occorso prima dell'arrotamento. Seppur la c.t.p. di parte attrice ed il c.t.u. affermano che i segni riportati sull'autoarticolato, in particolare, i fili di capelli sulla parte anteriore bassa, nonché le tracce cerebrali ed ematiche e l'ammaccatura al paraurti anteriore sinistro del trattore, sono indice dell'esistenza in vita della de cuius, ancora in posizione semieretta prima dell'impatto. Tuttavia,
l'altezza da terra di tale ammaccatura, se esclude che il corpo della fosse del tutto sdraiato sul Per_1
manto stradale, non esclude comunque che la stessa fosse già deceduta a seguito dei vari impatti subiti all'interno e fuori dell'autovettura ed avesse assunto una posizione non supina, ma accovacciata o comunque compatibile con l'urto rilevato con l'autoarticolato. D'altronde, né dall'escussione dei testi, né dall'istruttoria espletata è emerso che la vittima fosse ancora viva nel momento in cui impattava sul manto stradale, violentemente catapultata fuori dalla autovettura. A ciò si aggiunga che ben potrebbe avere rilievo quanto asserito dal c.t.p. di parte convenuta, contestando i risultati della c.t.u. in ordine alla assenza di: chiazze ematiche da sversamento prima del punto di sormontamento e ciò indica che il cuore aveva già smesso di battere, circostanza questa non specificatamente contestata.
Sicchè, in punto di fatto, gli attori non hanno sufficientemente provato, alla luce del principio del più probabile che non e del ragionamento di controfattualità imposto per le condotte illecite omissive, che se la avesse utilizzato la cintura di sicurezza, tale sinistro, così come avvenuto hic et nunc, si Per_1 sarebbe comunque verificato, ed, in ogni caso, se la fosse ancora viva prima dell'impatto con Per_1
l'autoarticolato. In mancanza di tali prove, la condotta imprudente e negligente posta in essere dalla vittima, che non indossava la prescritta cintura di sicurezza, unitamente allo sbandamento improvviso e alla perdita di controllo dell'autovettura sono state le cause che hanno determinato l'evento letale occorso.
Tali conclusioni sono state ribadite nella richiesta del P.M. e nel decreto di archiviazione del G.I.P. del
Tribunale di Catania, che hanno escluso qualsiasi rimprovero addebitabile alla condotta di guida del conducente anche alla luce della consulenza tecnica del P.M. versata in atti. Parte_9
Invero, le conclusioni cui perviene il c.t.u. nominato non appaiono convincenti e non possono essere condivise al netto delle considerazioni sopra evidenziate che escludono in radice la prova del nesso di causalità tra la condotta di quest'ultimo ed il sinistro, anche dopo il richiamo disposto da questo G.I. al fine di chiarire le conclusioni cui è pervenuto alla luce delle risultanze istruttorie e delle osservazioni del c.t.p. di parte convenuta. Vero è che al conducente dell'autoarticolato è stata contestata la violazione del limite di velocità ex art.142 comma 7 C.d.S., in quanto viaggiava alla velocità di 90 km/h, mentre il limite per quest'ultimo era di 80 km/h. Tuttavia, il consulente del P.M. ha escluso che pur viaggiando entro tale limite, l'impatto con il corpo della si sarebbe comunque verificato, Per_1
pagina 9 di 12 perché: anche qualora l'autoarticolato (veicolo B+C) fosse stato condotto a velocità di 80 km/h, anziché di 90 km/h, il veicolo sarebbe stato arrestato in uno spazio di 48,7 metri, anziché in 58,5 metri ovvero sarebbe stato possibile arrestarlo in uno spazio inferiore di soli 9,8 metri (58,5 m – 48,7 m), non sufficiente al fine di evitare l'impatto.
In ogni caso, devono evidenziarsi le dichiarazioni rese dalla teste in data Testimone_3
07.04.2010, nell'immediatezza dei fatti: ho visto subito che il mezzo pesante frenava e accendeva le frecce di segnalazione di pericolo (quattro frecce) e immediatamente si fermava, che venivano ribadite in udienza ove aggiungeva che: è impossibile che l'autoarticolato abbia frenato solamente quando vi era il corpo o quello che oggetto sul selciato perché c'era l'inferno sulla autostrada. Inoltre, con riguardo alla difficoltà di individuare il corpo della , dichiarava: io ero sconvolta perché ho visto Per_1
a terra qualcosa pensavo che era un seggiolino. Io personalmente non ho visto che si trattava il corpo di un donna mi è stato riferito dalla Polizia però mi è stato detto successivamente perché sono stato sentita. Non è vero, voglio precisare che quando la macchina sbandava il camion frenava cosi come hanno fatto tutti gli altri quelli che seguivano il camion.
Anche le dichiarazioni rese da nell'immediatezza del sinistro, che vengono Parte_9
utilizzate dal c.t.u. quale riscontro alla tesi che lo stesso abbia frenato solo alla vista del corpo della sulla corsia di sorpasso, in realtà affermano il contrario: circa trenta metri dopo che mi ha Per_1
superato improvvisamente senza un apparente motivo detto veicolo cominciò a sbandare verso sx toccando il guardrail di sx con lo spigolo post sx. Dopo si proiettava repentinamente verso dx ed io
d'istinto mi spostavo verso sinistra riuscendo ad evitarla. Dopo di ciò il veicolo andava a collidere contro il muro in cemento che delimita la carreggiata a dx ribaltandosi in aria cadendo sul tettuccio.
In questo contesto mentre frenavo urtavo il corpo della conducente che era sbalzata dall'abitacolo, non potendo in alcun modo di evitare che succedesse. In un primo momento non avevo neanche capito che si trattava del corpo del conducente del veicolo che mi aveva superato. Nell'occorso diversi oggetti venivano scagliati in aria ed io avevo già azionato le luci di emergenza. Viaggiavo da solo ed in questa circostanza non venivo a collidere con il veicolo incidentato tant'è che fermavo il mio veicolo prima dell'autovettura incidentata rimasta sulla carreggiata.
Come condivisibilmente sottolineato dal c.t.u., deve evidenziarsi che l'obbligo di limitare la velocità deve avvenire al momento di percezione di un pericolo, come si ricava dall'art. 141 del CdS che richiama l'art. 342 del D.P.R. 495/1992 - Regolamento di attuazione del CdS. Tuttavia, tale momento di percezione del pericolo, alla luce delle risultanze istruttorie e delle dichiarazioni testimoniali sopra evidenziate, non può individuarsi al momento dello sbandamento dell'autoveicolo da dx verso sx, e quindi, al Km 64+831, come afferma il c.t.u., in sede di richiamo, da cui iniziano le tracce gommose di pagina 10 di 12 scarrocciamento, in quanto, appare altamente probabile e, comunque, confermato dal che abbia Pt_9 dapprima sterzato verso sinistra per evitare l'urto con l'autovettura e, subito dopo, iniziato a frenare, come testimoniato dalla teste , la quale puntualizza che il conducente aveva anche, nel Tes_3
frattempo, azionato le frecce di emergenza. Sicchè, tale azione frenante non è avvenuta al momento dell'avvistamento del corpo, ma prima. Ciò trova riscontro nella relazione del c.t.u., il quale accerta, dal cronotachigrafo digitale dell'autoarticolato, che: dalle ore 22:04:13 si osserva una importante e significativa decelerazione per un tempo di 12 secondi fino alla quiete totale e all'arresto con una velocità di valore zero (ore 22:04:25). Sicchè, appare ovvio che il momento in cui è iniziata l'azione frenante non possa coincidere solo con le tracce di frenata, circa 28 m, lasciate dall'autoarticolato sull'asfalto, tenuto conto della lunghezza e della massa del mezzo, ma è avvenuto molto prima.
Come affermato nella prima relazione del c.t.u., poi inspiegabilmente cambiata in sede di richiamo, tale azione frenante è avvenuta quasi immediatamente dopo, probabilmente nei pressi del km 64+760.
Tuttavia, il c.t.u. non spiega sufficientemente, in tale sede, i coefficienti utilizzati e le conclusioni cui perviene in relazione allo spazio di frenata e di tempo di reazione, tenuto conto della lunghezza e del peso dell'autoarticolato, alla luce, altresì, del punto d'urto individuato dai verbalizzanti nei pressi del km 64+720, da cui si dipartono le tracce ematiche e di arrotamento, lungo le tracce di frenata dell'autoarticolato, prima del punto di arresto a circa 5 metri prima dell'autovettura, che non viene urtata dall'autoarticolato. Senza considerare che anche l'avvistamento di oggetti, ovvero del corpo della vittima, non era alquanto agevole in relazione all'orario notturno e alla velocità sequenziale degli eventi, nonché dei tre punti di impatto, rilevati dai verbalizzanti, da cui si deduce, giova ribadirlo, che l'autoveicolo andasse ad una velocità più che sostenuta. A ciò si aggiunga che il c.t.u. non chiarisce perché ritiene che il conducente abbia ritardato colpevolmente l'azione frenante, alla luce dei rilievi del c.t.p. di parte convenuta, anche in relazione alla lieve pendenza della carreggiata, il quale afferma: lo spazio di frenata indicato dal CTU è basato su decelerazioni incoerenti con la tipologia di veicolo in esame perché è noto in letteratura scientifica che i mezzi pesanti hanno una capacità frenante differente e sempre minore rispetto agli autoveicoli. In base a ciò lo spazio di frenata per
l'autoarticolato da una velocità di 80km/h non è di soli 26,5m, come assunto acriticamente dal CTU, bensì dell'ordine di 42-45m come anche indicato e confermato nella seguente tabella divisa per tipologia di veicolo in cui è indicata la misura di 44,89 metri. Anche considerando la sola variabile spaziale si osserva quindi che lo spazio reale di frenata dell'autoarticolato era dunque maggiore proprio di 19m e dunque sufficienti a colmare la differenza totale indicata dal CTU. Per quanto riguarda invece i tempi di reazione il CTU, ancora una volta prendendo in prestito le valutazioni del
CT del PM, ha assunto a priori un intervallo psicotecnico di reazione complessivo di appena 1 secondo
pagina 11 di 12 che invece non è applicabile al caso specifico. Infatti, tale intervallo utilizzato dal CTU è relativo ad illuminazione diurna in ambito urbano in cui vi è alta definizione di immagine e guida in stato di allerta costante ma non certo nelle condizioni in cui è avvenuto il sinistro in orario notturno su tratto autostradale esteso e rettilineo. Inoltre, nel caso specifico il conducente dell'autoarticolato si è visto tagliare improvvisamente la strada ed è stato costretto ad effettuare una deviazione in emergenza che è il risultato di almeno una valutazione aggiuntiva rispetto ad un ostacolo fermo da evitare. In definitiva, le risultanze conclusionali alle quali perviene il c.t.p. di parte convenuta – che, calcolando l'intervallo psico-tecnico in 33.28 m., il ritardo tecnico in 11.25 m. e lo spazio di frenata efficace in 44.68, ad una velocità di 80km/h, rileva la reazione tempestiva del conducente dell'autoarticolato e deduce che: lo spazio disponibile prima di sormontare il corpo era già insufficiente nonostante questo non fosse stato ancora proiettato fuori dell'abitacolo per cui l'intervento in emergenza risulta di fatto essere stato effettuato prima dell'avvistamento del corpo in carreggiata - appaiono maggiormente plausibili e non sono state sufficientemente considerate dal c.t.u. In definitiva, non risulta sufficientemente provato il nesso di causalità, né la condotta colposa del conducente in relazione al sinistro Parte_9
occorso. Sicchè, le domande avanzate devono essere rigettate.
Stante la particolare complessità delle questioni in fatto ed in diritto trattate, sussistono giustificati motivi per compensare parzialmente le spese processuali. Pertanto, gli attori in solido devono essere condannati al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti convenute nella misura di un quarto, che si liquidano, tenuto conto dell'attività processuale espletata e del valore della controversia, tabella n.2, sesto scaglione, nella complessiva somma di euro 5.614,25 per compensi, per ciascuno, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge. Pone definitivamente a carico di parte attrice in solido il compenso del c.t.u., come liquidato con separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- Rigetta le domande avanzate dagli attori con atto di citazione del 24.03.2017 e del 04.04.2017;
- Condanna gli attori in solido al rimborso delle spese di lite delle parti convenute costituitesi, liquidate in complessivi € 5.614,25 per compensi, per ciascuno, oltre spese generali (15%),
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- Pone definitivamente a carico di parte attrice in solido il compenso del c.t.u., come liquidato con separato decreto.
Così deciso in Catania, il 13.01.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Gaia Cosentino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6823/2017 promossa da:
, (C.F. ), nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. , nato a [...], il [...], , (C.F. Pt_2 C.F._2 Parte_3
), nato a [...], il [...], , (C.F. C.F._3 Parte_4
), nata a [...], il [...], , (C.F. C.F._4 Parte_5
), nato ad [...], il [...], , (C.F. C.F._5 Parte_6
), nata a [...], il [...], elett. dom. in GIARRE (CT), C.SO C.F._6 CP_1
157; rappresentati e difesi dall'avv. PULVIRENTI GRAZIA giusta procura in atti.
ATTORI contro
P.A. Controparte_2
O BREVEMENTE (C.F. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, elett. dom. in CORSO ITALIA, 244 95129 CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. SPAGNOLO SANTO giusta procura in atti.
, (C.F. ), nato a [...], il [...], Parte_7 C.F._7
in proprio e nella qualità di rappresentante legale della società
[...]
, , (C.F. ), Controparte_4 Parte_8 C.F._8
nato a [...], il [...], , (C.F. , nato Parte_9 C.F._9
a Torino, il 27.05.1968, elett. dom. in VIA EMILIA 11 GIARRE (CT), rappresentati e difesi dall'avv.
LAMPURI VANESSA MARIA ROSA giusta procura in atti.
pagina 1 di 12 , (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. CP_5 P.IVA_2
dom. in CORSO ITALIA, 244 CATANIA;
rappresentata e difesa dagli Avv.ti PATERMO
CONCETTA e FURIO DE PALMA giusta procura in atti.
CONVENUTI
Avente ad oggetto: sinistro stradale
Con provvedimento del 30.05.2024 ex art.127 ter c.p.c., la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
, , e quali genitori, i primi due, e Parte_6 Parte_3 Parte_5 Parte_4
marito e figlia, i secondi, di , nata a [...], e deceduta il 06.04.2010, rappresentavano che, Persona_1
in data 6 Aprile 2010 alle ore 23.10 circa, sull'autostrada A 18 in direzione Catania-Messina, la signora viaggiava da sola a bordo dell'autovettura Peugeot 206 tg CV 437 RR, allorquando Persona_1
iniziava una manovra di sorpasso dell'autoarticolato Volvo tg. DG 475 DP, di proprietà della assicurato con , e Controparte_4 CP_5
avendo quasi concluso la stessa, a causa dello scoppio dello pneumatico anteriore sinistro repentinamente sbandava verso sinistra e, per riprendere il controllo del mezzo, effettuava una brusca sterzata verso destra e contemporaneamente un'energica azione di frenatura;
ciò comportava il testacoda e la rotazione dell'autovettura fino a rivolgere il posteriore in direzione Messina. Quindi, urtava violentemente contro il cordoletto di cemento posto a margine, e scavalcava anche il guardrail posto più avanti sino a raggiungere il muro di spalla del cavalcavia con il posteriore dell'auto rivolto verso Messina, contro il quale urtava. Tale urto determinava la proiezione della signora fuori Per_1
dall'auto attraverso il portellone posteriore aperto che cadeva sulla sede stradale. Mentre, l'autovettura cadeva sulla sede stradale sulla corsia di emergenza in posizione ribaltata, il conducente dell'autoarticolato Volvo, sopraggiungeva a velocità sostenuta superiore al Parte_9
limite di km/h 80 consentito e, al fine di evitare il veicolo, effettuava una manovra diversiva della traiettoria verso sinistra, e così facendo, travolgeva la signora che si trovava sul selciato Persona_1
stradale nel tentativo di rialzarsi. Il conducente dell'articolato Volvo, nonostante avesse visto l'evoluzione dell'incidente, non ha posto alcuna azione di frenata ma solo una manovra di evitamento, solo dopo, rendendosi conto della presenza della ed il portellone posteriore nella corsia di Per_1
sorpasso, decideva di azionare i freni. Tuttavia, la signora veniva travolta e l'autoarticolato Per_1
schiacciava la testa ed arrotava il corpo della malcapitata, procurandole la morte. Il corpo della Per_1
veniva trascinato per circa 8 metri dal mezzo pesante e infine raggiungeva la posizione di quiete nella quale veniva ritrovato dalle Forze dell'Ordine intervenute. A seguito di procedimento penale, il perito pagina 2 di 12 del P.M. affermava che la causa del decesso era da imputarsi all'arrotamento del corpo ed al conseguente schiacciamento del capo della de cuius da parte dell'autoarticolato. Sicchè, chiedevano, previa concessione di una congrua provvisionale, la condanna in solido dei convenuti Parte_9
, quale conducente, nonché della e
[...] Controparte_4
la , al risarcimento del danno parentale e iure hereditatis, quale danno catastrofale e CP_5
terminale, subiti rispettivamente dai prossimi congiunti e dalla de cuius, nonché del danno patrimoniale, quale rimborso delle spese funerarie sostenute dalla sig.ra pari ad euro Persona_2
1.400,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Nel procedimento n.6823/2017 R.G., hanno agito nei confronti dei medesimi convenuti e della
[...]
quale compagnia assicuratrice del veicolo condotto dalla de cuius, per il medesimo Controparte_3
sinistro stradale e , quali fratelli di , avanzando le medesime Parte_2 Parte_1 Persona_1
domande risarcitorie.
Si costituivano , in proprio e quale legale rappresentante della Parte_7 [...]
e quale soci, e quest'ultimo anche Controparte_4 Parte_8 Parte_9 quale conducente dell'autoarticolato coinvolto nel sinistro in oggetto, contestando la domanda avanzata e deducendo che il procedimento penale n.5244/2010 R.G.N.R. a carico di per Parte_9
omicidio colposo è stato archiviato perché il fatto non costituisce reato. Inoltre, eccepivano la prescrizione ai sensi dell'art.2947 comma 2 c.p.c., rilevando che l'unica diffida era stata inviata alla in data 05.04.2015 e solo da alcuni eredi della de cuius e cioè: , CP_5 Parte_6 Pt_3
, e Nel merito, contestavano nell'an e nel quantum la domanda
[...] Parte_1 Parte_2
avanzata e ne chiedevano il rigetto. In subordine, chiedevano gradare le rispettive responsabilità e dichiarare la sussistenza di un concorso di colpa a carico della . Le medesime difese Persona_1 venivano sostanzialmente ripetute nell'altro procedimento di seguito riunito.
Si costituiva la , la quale eccepiva il difetto di legittimazione attiva degli attori. Nel CP_5
merito, contestava la fondatezza della domanda nell'an e nel quantum, in particolare con riferimento al marito , in quanto separato dalla moglie . Chiedeva, pertanto, il rigetto Parte_5 Persona_1
della domanda, in subordine, liquidare i danni in relazione alla sola quota di corresponsabilità ascrivibile al conducente dell'autoarticolato. Le medesime difese venivano sostanzialmente ripetute nell'altro procedimento di seguito riunito.
Si costituiva la la quale chiedeva: ritenere e dichiarare improcedibile la Controparte_3 domanda giudiziale;
ritenere e dichiarare prescritto il diritto della parte attrice e per l'effetto rigettare la domanda;
ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione attiva , , Parte_3 Parte_6
e con consequenziale pronuncia sulle spese del giudizio;
in subordine, Parte_2 Parte_1
pagina 3 di 12 contenere la condanna della deducente nei limiti del massimale di € 52.000,00 da ripartire tra gli eredi legittimi;
Rigettare, in ogni caso, la domanda di cumulo fra interessi e rivalutazione.
Con provvedimento del 19.09.2017, veniva disposta la riunione del procedimento n.6824/17 R.G. al presente procedimento. La causa veniva istruita documentalmente, con la espletata prova per testi e con la c.t.u., come da provvedimenti del 02.10.2018 e del 20.07.2021, ai quali si rinvia e da intendersi qui integralmente riportati, e veniva assegnata a questo G.I. in data 03.09.2020. Quindi, la causa, rimessa su ruolo con provvedimento del 22.09.2023, al quale si rinvia, con il quale veniva disposto il richiamo del c.t.u., con provvedimento del 30.05.2024, veniva posta in decisione assegnando i termini di cui all'art.190 c.p.c.
1) Eccezioni preliminari di prescrizione e di legittimazione attiva.
Con riguardo alla eccepita prescrizione deve osservarsi, in punto di diritto, che, qualora per un atto illecito, astrattamente configurabile come reato, sia intervenuto in sede penale decreto di archiviazione, il giudice civile non può sovrapporre alla veste formale di tale provvedimento una valutazione sostanziale ed equipararlo alla sentenza di proscioglimento, con conseguente applicazione della seconda parte del comma 3 dell'art. 2947 c.c., poiché tale ultima norma non contempla l'archiviazione tra i presupposti che giustificano il regime ivi disciplinato. Pertanto, nel caso di illecito da circolazione stradale, il giudice civile è sempre tenuto, quali che siano i contenuti del decreto di archiviazione e l'attività prodromica alla sua adozione, a compiere una propria valutazione circa la sussistenza o meno del fatto di reato, al fine di individuare il termine di prescrizione applicabile, che potrà essere o quello biennale di cui al comma 2 del citato art. 2947 o quello maggiore eventualmente ricollegabile al reato, ai sensi della prima parte del comma 3, con decorrenza in ogni caso dalla data dell'illecito (cfr., Cass.
Civ. n.6858/2018; conforme, Cass. Civ., n.29641/17, secondo cui, in tema di prescrizione, sebbene il decreto di archiviazione non sia equiparabile ad una causa di estinzione del reato o ad una sentenza penale irrevocabile ai fini dell'applicazione, ai sensi dell'art. 2947, comma 3, c.c., all'azione civile dell'eventuale termine di prescrizione più lungo previsto per il reato, resta fermo il potere del giudice civile di stabilire, con piena autonomia, se siano ravvisabili gli estremi del fatto di reato per individuare il termine di prescrizione ed apprezzarne gli altri effetti sul piano risarcitorio). D'altronde, se il fatto illecito per il quale si aziona il diritto al risarcimento del danno è considerato dalla legge come reato e per questo la legge stabilisce una prescrizione più lunga di quella di cinque anni prevista dall'art. 2947, primo comma cod. civ., (nella specie omicidio colposo prescrivibile in dieci anni ex artt. 589 e 157 cod. pen.), ai sensi del terzo comma, prima parte dello stesso articolo, quest'ultima si applica anche all'azione civile, indipendentemente dalla promozione o meno dell'azione penale, essendo il maggior termine di prescrizione correlato solo alla astratta previsione dell'illecito come reato e non alla pagina 4 di 12 condanna penale, che rileva solo ai fini dell'art. 2947, terzo comma, ultima parte del cod. civ. (cfr.,
Cass. Civ. n.3865/2004).
Nella specie, il procedimento penale n.5244/2010 R.G.N.R. a carico di per il Parte_9 delitto di cui all'art.589 c.p., si è concluso con decreto di archiviazione del G.I.P. del Tribunale di
Catania del 22.11.2011, a seguito di richiesta di archiviazione del P.M. del 03.05.2011 (peraltro, sebbene sia stata avanzata richiesta di apertura delle indagini, essa non è stata accolta dal P.M. con provvedimento del 03.03.2017, in atti). Sicchè, alla luce della giurisprudenza suevidenziata, deve ritenersi che non risulta decorso il termine di prescrizione, nella specie, decennale, rispetto alla data del fatto illecito (06.04.2010), in quanto appare astrattamente configurabile la sussistenza di un omicidio colposo, prescindendo dall'esito del procedimento penale, e fermo restando le conclusioni di seguito indicate in ordine alla sussistenza di una responsabilità civile a carico dei convenuti. Pertanto, tale eccezione deve essere rigettata. Parimenti, deve essere rigettato l'eccepito difetto di legittimazione attiva, in quanto gli attori hanno provato la sussistenza di legami parentali, quali genitori, figlia, marito e fratelli, con la de cuius, come da certificazione versata in atti.
2) Responsabilità civile in punto di diritto.
Ciò posto, in punto di diritto, con riguardo al danno iure proprio e iure hereditatis non patrimoniale e patrimoniale avanzato dagli attori, deve osservarsi che, in caso di domanda di risarcimento del danno iure proprio proposta dai congiunti della vittima di un sinistro stradale mortale, l'idoneità della condotta colposa dell'ucciso a concausare il danno deve essere apprezzata verificando, sulla base delle allegazioni e delle prove assunte a presupposto del giudizio di fatto, l'effettiva incidenza sull'evento morte della trasgressione della regola cautelare - generica o specifica - allo stesso ascritta cfr., Cass. Civ., n.34625/2023; così, anche, Cass. Civ., n. 16413/2024, in materia di responsabilità civile, nell'ipotesi di concorso della vittima di un illecito mortale nella produzione dell'evento dannoso, il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, patito "iure proprio" dai familiari del deceduto, deve essere ridotto in misura corrispondente alla parte di danno cagionato da quest'ultimo a sé stesso, ma ciò non per effetto dell'applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c., bensì perché la lesione del diritto alla vita colposamente cagionata da chi la vita perde non integra un illecito della vittima nei confronti dei propri congiunti, atteso che la rottura del rapporto parentale ad opera di una delle sue parti non può considerarsi fonte di danno nei confronti dell'altra, costituendo una conseguenza di una condotta non antigiuridica).
Con riferimento al nesso di causalità, è appena il caso di evidenziare che la valutazione del nesso causale in sede civile, pur ispirandosi ai criteri di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., secondo i quali un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del pagina 5 di 12 secondo, nonché al criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, presenta tuttavia notevoli differenze in relazione al regime probatorio applicabile, stante la diversità dei valori in gioco tra responsabilità penale e responsabilità civile. Nel processo civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige infatti la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" (Cass. Civ.,
n.10741/2009). Inoltre, in tema di responsabilità civile, non si può negare il nesso eziologico fra condotta e danno solo perché vi sono più cause possibili ed alternative ma il giudice deve stabilire quale tra esse sia "più probabile che non", in concreto ed in relazione alle altre, e, quindi, idonea a determinare in via autonoma il danno evento. Qualora tale accertamento non sia possibile, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell'art. 41 c.p., in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si verifichi l'esclusiva efficienza causale di una di esse (Cass. Civ., n.19033/21; conforme,
Cass. Civ., n.25805/24, secondo cui, l'accertamento del nesso causale è improntato al criterio giuridico del "più probabile che non", il quale impone al giudice di dare prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più probabile, tenuto conto della comparazione tra le diverse spiegazioni alternative, attenendosi nella valutazione ad un concetto di probabilità non necessariamente statistico, ma altresì logico, tale per cui, nella comparazione tra due o più possibili spiegazioni di un evento, una di esse prevale sulle altre in ragione dei suoi riscontri probatori o della sua coerenza intrinseca o di altro criterio di giudizio valido a sorreggere la decisione).
3. Responsabilità civile in punto di fatto.
Dalla documentazione versata in atti, in particolare, alla luce della consulenza tecnica del P.M. nel procedimento penale suindicato, del verbale di accertamento del 06.04.2010, e dell'informativa di reato della Polizia di Stato di Giardini Naxos del 15.06.2010, delle dichiarazioni testimoniali rese e della c.t.u. espletata, è emerso che, il giorno 6 aprile 2010, , alla guida della propria autovettura Persona_1
Peujeot 206, transitava sull'autostrada A 18 con direzione di marcia Catania – Messina, alle 23:04 circa, giunta nei pressi della progressiva chilometrica 64+900, tratto dove la carreggiata, priva di anomalie strutturali, scorre in rettilineo ed in lieve discesa, effettuava manovra di sorpasso a sinistra dell'autoarticolato condotto da , il quale procedeva all'interno della sua corsia di Parte_9
marcia alla velocità di 90 km/h, come accertato dai dati scaricati dalla memoria di massa dal tachigrafo digitale. Appena ultimato il sorpasso dell'autoarticolato e quando ancora si trovava nella corsia di sorpasso, a causa della velocità sostenuta, perdeva il controllo dell'autovettura che, in fase di pagina 6 di 12 sbandamento effettuava un testacoda in senso orario proseguendo la corsa in avanti da sinistra verso destra scarrocciando sul piano viabile, come dimostrano le tracce gommose, andando così ad urtare violentemente con le ruote di sinistra contro il cordolo di cemento armato che delimita la canaletta per lo scolo delle acque piovane, con inizio del punto d'urto in corrispondenza della progressiva chilometrica 64+778,50, dove vi sono evidenti abrasioni del detto manufatto. Dopo tale impatto, per modo d'inerzia impresso dalla velocità continuava la corsa a cavallo del cordolo in cemento e sul guardrail fino a collidere violentemente con la parte posteriore sinistra contro la cuspide del muretto in cemento armato in corrispondenza della progressiva chilometrica 64+752. A seguito di tale urto, la targa veniva divelta e andava a finire sulla scarpata così come il portellone posteriore che andava a finire sul margine sinistro della corsia di sorpasso;
la cuspide del muretto in cemento armato, fungendo da trampolino, faceva sbalzare verso l'alto l'autovettura che si capovolgeva in aria per poi ricadere ed impattare col tettuccio dell'abitacolo a cavallo della corsia di emergenze di marcia nei pressi del Km
64+750, dove iniziano le tracce di abrasioni. Durante tale fase, la conducente veniva catapultata fuori dall'abitacolo ed andava a finire all'interno della corsia di sorpasso nei pressi del Km 64+725. Mentre
l'autovettura, dopo l'impatto, scarrocciava in avanti, sempre ribaltata sul tettuccio, per circa 73 m fino ad arrestarsi a cavallo della corsia di emergenza e della corsia di marcia in corrispondenza della progressiva chilometrica 64+677,20. Il conducente dell'autoarticolato, avvedendosi dello sbandamento dell'autovettura da sinistra verso destra, così tagliandogli la strada, al fine di evitare l'urto, sterzava verso sinistra. Quando già occupava la corsia di sorpasso, si accorgeva del corpo della vitale e nonostante azionasse il sistema frenante e tentasse una manovra di evitamento verso destra, investiva la con la parte anteriore sinistra del trattore, circostanza riscontrata dai danni riportati dal veicolo, Per_1
nonché da alcuni fili dei capelli rimasti incastrati nella carrozzeria nella parte anteriore bassa. Durante la fase frenante, il corpo della veniva arrotato per circa 8 m, circostanze riscontrabili sia dalle Per_1
tracce di sostanze cerebrali sparse sulla corsia di sorpasso e in parte rimaste attaccate sul parafango della predetta ruota. Quindi, il corpo rimaneva sulla predetta corsia di sorpasso, mentre l'articolato arrestava la sua corsa circa 5,90 m. prima della autovettura Peugeot a cavallo della corsia di marcia e di sorpasso.
Ciò premesso, con riguardo alle cause che hanno innescato lo sbandamento, se appare sicuramente escluso un qualsiasi malore, dovuto alle condizioni di salute della conducente, alla luce della consulenza necroscopica effettuata nell'ambito del procedimento penale, non appare, di contro, accertato sufficientemente se esso sia addebitabile allo scoppio dello pneumatico anteriore sinistro, come sostenuto dal c.t.u., ma escluso dai verbalizzanti che hanno redatto l'informativa ed escussi nel presente procedimento, i quali hanno, peraltro, accertato che i segni sul guardrail sinistro erano invece pagina 7 di 12 preesistenti (testi e . Si evince, al contrario, che entrambi i Testimone_1 Testimone_2
pneumatici anteriori non erano in buono stato di manutenzione (parte esterna priva di battistrada), mentre anche la revisione dell'auto era scaduta da tempo. In ogni caso, è sicuramente accertato che l'autovettura Peugeot sbanda repentinamente da sinistra verso destra tagliando la strada all'autoarticolato ed impattando violentemente sulla canaletta di scolo, sul muretto in cemento, quindi si ribaltava arrestando la sua corsa dopo circa 73 m. Ciò è sicuramente indice della circostanza che tale autovettura viaggiasse ad una velocità particolarmente sostenuta.
Altro elemento inconfutabilmente accertato è che la non avesse le cinture di sicurezza. Tale Per_1
circostanza viene ribadita da tutti i verbalizzanti, in quanto la cintura di sicurezza era perfettamente alloggiata nella sua naturale sede ed in quanto la non veniva trattenuta all'interno dell'abitacolo Per_1
al posto di guida. Non può ritenersi verosimile quanto affermato dal c.t.p. di parte attrice e dal c.t.u. nominato che l'urto posteriore dell'autovettura, a seguito dell'impatto con la cuspide del muretto in cemento armato, e la rottura del sedile di guida, contestualmente alla rottura del portellone posteriore, avrebbe comunque determinato l'espulsione del corpo della che rovinava all'interno della corsia Per_1
di sorpasso anche se la stessa avesse indossato la cintura di sicurezza. Infatti, non vi è dubbio che anche se la cintura ha la principale funzione di evitare gli impatti frontali, tuttavia, essa è un dispositivo di sicurezza che se correttamente indossato previene la fuoriuscita del corpo del conducente dall'abitacolo, ove solo si consideri che la parte posteriore della cintura è abilitata a trattenere la parte inferiore del corpo e, quindi, ad evitare non solo gli impatti frontali. D'altronde, è incontrovertibile che l'utilizzo da parte della della cintura di sicurezza avrebbe evitato una espulsione così violenta e Per_1 lontana del suo corpo dall'autovettura, che si trovava nella corsia di emergenza al momento dell'impatto con il muretto di cemento, tanto da oltrepassare la corsia di marcia e cadere sulla corsia di sorpasso.
Questa circostanza appare sicuramente la causa prevalente e preponderante che ha causato il decesso della , non solo perché ha determinato tale caduta all'interno della corsia di sorpasso, ove si Per_1 trovava l'autoarticolato che veniva dirottato dalla corsia di marcia per evitare l'urto con l'autoveicolo
Peugeot, che gli tagliava la strada, ma anche perché porta a ritenere con buona probabilità che la , Per_1
a causa degli innumerevoli urti subiti, fosse già priva di vita nel momento in cui si trovava riversa nella corsia di sorpasso.
Invero, dalla consulenza necroscopica del 29.11.2010 espletata nel procedimento penale, è emerso esclusivamente che la causa del decesso è conseguenza del sinistro stradale, avendo i consulenti del
P.M. escluso altre cause organiche ascrivibili all'assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti, e limitandosi a constatare l'inevitabile decesso derivante dallo schiacciamento del capo e arrotamento del pagina 8 di 12 corpo della da parte dell'autoarticolato, senza, tuttavia, escludere che l'evento letale fosse già Per_1 occorso prima dell'arrotamento. Seppur la c.t.p. di parte attrice ed il c.t.u. affermano che i segni riportati sull'autoarticolato, in particolare, i fili di capelli sulla parte anteriore bassa, nonché le tracce cerebrali ed ematiche e l'ammaccatura al paraurti anteriore sinistro del trattore, sono indice dell'esistenza in vita della de cuius, ancora in posizione semieretta prima dell'impatto. Tuttavia,
l'altezza da terra di tale ammaccatura, se esclude che il corpo della fosse del tutto sdraiato sul Per_1
manto stradale, non esclude comunque che la stessa fosse già deceduta a seguito dei vari impatti subiti all'interno e fuori dell'autovettura ed avesse assunto una posizione non supina, ma accovacciata o comunque compatibile con l'urto rilevato con l'autoarticolato. D'altronde, né dall'escussione dei testi, né dall'istruttoria espletata è emerso che la vittima fosse ancora viva nel momento in cui impattava sul manto stradale, violentemente catapultata fuori dalla autovettura. A ciò si aggiunga che ben potrebbe avere rilievo quanto asserito dal c.t.p. di parte convenuta, contestando i risultati della c.t.u. in ordine alla assenza di: chiazze ematiche da sversamento prima del punto di sormontamento e ciò indica che il cuore aveva già smesso di battere, circostanza questa non specificatamente contestata.
Sicchè, in punto di fatto, gli attori non hanno sufficientemente provato, alla luce del principio del più probabile che non e del ragionamento di controfattualità imposto per le condotte illecite omissive, che se la avesse utilizzato la cintura di sicurezza, tale sinistro, così come avvenuto hic et nunc, si Per_1 sarebbe comunque verificato, ed, in ogni caso, se la fosse ancora viva prima dell'impatto con Per_1
l'autoarticolato. In mancanza di tali prove, la condotta imprudente e negligente posta in essere dalla vittima, che non indossava la prescritta cintura di sicurezza, unitamente allo sbandamento improvviso e alla perdita di controllo dell'autovettura sono state le cause che hanno determinato l'evento letale occorso.
Tali conclusioni sono state ribadite nella richiesta del P.M. e nel decreto di archiviazione del G.I.P. del
Tribunale di Catania, che hanno escluso qualsiasi rimprovero addebitabile alla condotta di guida del conducente anche alla luce della consulenza tecnica del P.M. versata in atti. Parte_9
Invero, le conclusioni cui perviene il c.t.u. nominato non appaiono convincenti e non possono essere condivise al netto delle considerazioni sopra evidenziate che escludono in radice la prova del nesso di causalità tra la condotta di quest'ultimo ed il sinistro, anche dopo il richiamo disposto da questo G.I. al fine di chiarire le conclusioni cui è pervenuto alla luce delle risultanze istruttorie e delle osservazioni del c.t.p. di parte convenuta. Vero è che al conducente dell'autoarticolato è stata contestata la violazione del limite di velocità ex art.142 comma 7 C.d.S., in quanto viaggiava alla velocità di 90 km/h, mentre il limite per quest'ultimo era di 80 km/h. Tuttavia, il consulente del P.M. ha escluso che pur viaggiando entro tale limite, l'impatto con il corpo della si sarebbe comunque verificato, Per_1
pagina 9 di 12 perché: anche qualora l'autoarticolato (veicolo B+C) fosse stato condotto a velocità di 80 km/h, anziché di 90 km/h, il veicolo sarebbe stato arrestato in uno spazio di 48,7 metri, anziché in 58,5 metri ovvero sarebbe stato possibile arrestarlo in uno spazio inferiore di soli 9,8 metri (58,5 m – 48,7 m), non sufficiente al fine di evitare l'impatto.
In ogni caso, devono evidenziarsi le dichiarazioni rese dalla teste in data Testimone_3
07.04.2010, nell'immediatezza dei fatti: ho visto subito che il mezzo pesante frenava e accendeva le frecce di segnalazione di pericolo (quattro frecce) e immediatamente si fermava, che venivano ribadite in udienza ove aggiungeva che: è impossibile che l'autoarticolato abbia frenato solamente quando vi era il corpo o quello che oggetto sul selciato perché c'era l'inferno sulla autostrada. Inoltre, con riguardo alla difficoltà di individuare il corpo della , dichiarava: io ero sconvolta perché ho visto Per_1
a terra qualcosa pensavo che era un seggiolino. Io personalmente non ho visto che si trattava il corpo di un donna mi è stato riferito dalla Polizia però mi è stato detto successivamente perché sono stato sentita. Non è vero, voglio precisare che quando la macchina sbandava il camion frenava cosi come hanno fatto tutti gli altri quelli che seguivano il camion.
Anche le dichiarazioni rese da nell'immediatezza del sinistro, che vengono Parte_9
utilizzate dal c.t.u. quale riscontro alla tesi che lo stesso abbia frenato solo alla vista del corpo della sulla corsia di sorpasso, in realtà affermano il contrario: circa trenta metri dopo che mi ha Per_1
superato improvvisamente senza un apparente motivo detto veicolo cominciò a sbandare verso sx toccando il guardrail di sx con lo spigolo post sx. Dopo si proiettava repentinamente verso dx ed io
d'istinto mi spostavo verso sinistra riuscendo ad evitarla. Dopo di ciò il veicolo andava a collidere contro il muro in cemento che delimita la carreggiata a dx ribaltandosi in aria cadendo sul tettuccio.
In questo contesto mentre frenavo urtavo il corpo della conducente che era sbalzata dall'abitacolo, non potendo in alcun modo di evitare che succedesse. In un primo momento non avevo neanche capito che si trattava del corpo del conducente del veicolo che mi aveva superato. Nell'occorso diversi oggetti venivano scagliati in aria ed io avevo già azionato le luci di emergenza. Viaggiavo da solo ed in questa circostanza non venivo a collidere con il veicolo incidentato tant'è che fermavo il mio veicolo prima dell'autovettura incidentata rimasta sulla carreggiata.
Come condivisibilmente sottolineato dal c.t.u., deve evidenziarsi che l'obbligo di limitare la velocità deve avvenire al momento di percezione di un pericolo, come si ricava dall'art. 141 del CdS che richiama l'art. 342 del D.P.R. 495/1992 - Regolamento di attuazione del CdS. Tuttavia, tale momento di percezione del pericolo, alla luce delle risultanze istruttorie e delle dichiarazioni testimoniali sopra evidenziate, non può individuarsi al momento dello sbandamento dell'autoveicolo da dx verso sx, e quindi, al Km 64+831, come afferma il c.t.u., in sede di richiamo, da cui iniziano le tracce gommose di pagina 10 di 12 scarrocciamento, in quanto, appare altamente probabile e, comunque, confermato dal che abbia Pt_9 dapprima sterzato verso sinistra per evitare l'urto con l'autovettura e, subito dopo, iniziato a frenare, come testimoniato dalla teste , la quale puntualizza che il conducente aveva anche, nel Tes_3
frattempo, azionato le frecce di emergenza. Sicchè, tale azione frenante non è avvenuta al momento dell'avvistamento del corpo, ma prima. Ciò trova riscontro nella relazione del c.t.u., il quale accerta, dal cronotachigrafo digitale dell'autoarticolato, che: dalle ore 22:04:13 si osserva una importante e significativa decelerazione per un tempo di 12 secondi fino alla quiete totale e all'arresto con una velocità di valore zero (ore 22:04:25). Sicchè, appare ovvio che il momento in cui è iniziata l'azione frenante non possa coincidere solo con le tracce di frenata, circa 28 m, lasciate dall'autoarticolato sull'asfalto, tenuto conto della lunghezza e della massa del mezzo, ma è avvenuto molto prima.
Come affermato nella prima relazione del c.t.u., poi inspiegabilmente cambiata in sede di richiamo, tale azione frenante è avvenuta quasi immediatamente dopo, probabilmente nei pressi del km 64+760.
Tuttavia, il c.t.u. non spiega sufficientemente, in tale sede, i coefficienti utilizzati e le conclusioni cui perviene in relazione allo spazio di frenata e di tempo di reazione, tenuto conto della lunghezza e del peso dell'autoarticolato, alla luce, altresì, del punto d'urto individuato dai verbalizzanti nei pressi del km 64+720, da cui si dipartono le tracce ematiche e di arrotamento, lungo le tracce di frenata dell'autoarticolato, prima del punto di arresto a circa 5 metri prima dell'autovettura, che non viene urtata dall'autoarticolato. Senza considerare che anche l'avvistamento di oggetti, ovvero del corpo della vittima, non era alquanto agevole in relazione all'orario notturno e alla velocità sequenziale degli eventi, nonché dei tre punti di impatto, rilevati dai verbalizzanti, da cui si deduce, giova ribadirlo, che l'autoveicolo andasse ad una velocità più che sostenuta. A ciò si aggiunga che il c.t.u. non chiarisce perché ritiene che il conducente abbia ritardato colpevolmente l'azione frenante, alla luce dei rilievi del c.t.p. di parte convenuta, anche in relazione alla lieve pendenza della carreggiata, il quale afferma: lo spazio di frenata indicato dal CTU è basato su decelerazioni incoerenti con la tipologia di veicolo in esame perché è noto in letteratura scientifica che i mezzi pesanti hanno una capacità frenante differente e sempre minore rispetto agli autoveicoli. In base a ciò lo spazio di frenata per
l'autoarticolato da una velocità di 80km/h non è di soli 26,5m, come assunto acriticamente dal CTU, bensì dell'ordine di 42-45m come anche indicato e confermato nella seguente tabella divisa per tipologia di veicolo in cui è indicata la misura di 44,89 metri. Anche considerando la sola variabile spaziale si osserva quindi che lo spazio reale di frenata dell'autoarticolato era dunque maggiore proprio di 19m e dunque sufficienti a colmare la differenza totale indicata dal CTU. Per quanto riguarda invece i tempi di reazione il CTU, ancora una volta prendendo in prestito le valutazioni del
CT del PM, ha assunto a priori un intervallo psicotecnico di reazione complessivo di appena 1 secondo
pagina 11 di 12 che invece non è applicabile al caso specifico. Infatti, tale intervallo utilizzato dal CTU è relativo ad illuminazione diurna in ambito urbano in cui vi è alta definizione di immagine e guida in stato di allerta costante ma non certo nelle condizioni in cui è avvenuto il sinistro in orario notturno su tratto autostradale esteso e rettilineo. Inoltre, nel caso specifico il conducente dell'autoarticolato si è visto tagliare improvvisamente la strada ed è stato costretto ad effettuare una deviazione in emergenza che è il risultato di almeno una valutazione aggiuntiva rispetto ad un ostacolo fermo da evitare. In definitiva, le risultanze conclusionali alle quali perviene il c.t.p. di parte convenuta – che, calcolando l'intervallo psico-tecnico in 33.28 m., il ritardo tecnico in 11.25 m. e lo spazio di frenata efficace in 44.68, ad una velocità di 80km/h, rileva la reazione tempestiva del conducente dell'autoarticolato e deduce che: lo spazio disponibile prima di sormontare il corpo era già insufficiente nonostante questo non fosse stato ancora proiettato fuori dell'abitacolo per cui l'intervento in emergenza risulta di fatto essere stato effettuato prima dell'avvistamento del corpo in carreggiata - appaiono maggiormente plausibili e non sono state sufficientemente considerate dal c.t.u. In definitiva, non risulta sufficientemente provato il nesso di causalità, né la condotta colposa del conducente in relazione al sinistro Parte_9
occorso. Sicchè, le domande avanzate devono essere rigettate.
Stante la particolare complessità delle questioni in fatto ed in diritto trattate, sussistono giustificati motivi per compensare parzialmente le spese processuali. Pertanto, gli attori in solido devono essere condannati al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti convenute nella misura di un quarto, che si liquidano, tenuto conto dell'attività processuale espletata e del valore della controversia, tabella n.2, sesto scaglione, nella complessiva somma di euro 5.614,25 per compensi, per ciascuno, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge. Pone definitivamente a carico di parte attrice in solido il compenso del c.t.u., come liquidato con separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- Rigetta le domande avanzate dagli attori con atto di citazione del 24.03.2017 e del 04.04.2017;
- Condanna gli attori in solido al rimborso delle spese di lite delle parti convenute costituitesi, liquidate in complessivi € 5.614,25 per compensi, per ciascuno, oltre spese generali (15%),
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- Pone definitivamente a carico di parte attrice in solido il compenso del c.t.u., come liquidato con separato decreto.
Così deciso in Catania, il 13.01.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino
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