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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 05/02/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Fabiana Iorio, all'esito della trattazione ex art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 6675/2020 TRA
, nata a [...] il [...], residente in [...], alla Parte_1
Via Trento n. 6, ass.ta e rapp.ta dall'avv. Paolo Centore, e con lo stesso elett.te dom.ta presso lo Studio Legale Centore in Caserta, alla Via R. Gasparri n.48, in virtù di mandato in atti RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante p.t, Controparte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti indicata in atti, dagli avv.ti E. Capasso e P. Aquilone, con cui elett. dom in Caserta alla via Arena Loc. San Benedetto RESISTENTE MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato telematicamente in data 22.12.2020, la parte ricorrente in epigrafe adiva l'intestato Tribunale chiedendo: “Previa disapplicazione del provvedimento adottato dall' prot. n. CP_1
2000.20.07.2020.044661, avente ad oggetto il disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato denunciato con "la matr. e di ogni altro presupposto e\o Controparte_2 P.IVA_1 presupponente, connesso e conseguente, voglia il GUL accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'avvenuta instaurazione del rapporto di lavoro subordinato per i periodi di lavoro dal
29.08.2009 al 29.08.2013 e dal 04.01.2016 al 30.06.2017 con la scuola paritaria società Cooperativa Baby Parking Infanzia Felice a.r.l., e per l'effetto accertare altresì il diritto della ricorrente alle conseguenti tutele assicurative, previdenziali e assistenziali;
”; con vittoria di spese e attribuzione (cfr. conclusioni del ricorso introduttivo). Premesso di aver lavorato presso la Scuola paritaria Cooperativa sociale Baby Parking Infanzia Felice, con sede in Santa Maria Capua Vetere (CE), in virtù di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato part-time (per 10 ore settimanali) con mansioni di collaboratrice scolastica (c.d. personale ATA), dal 29.08.2009 al 29.08.2013 e dal 04.01.2016 al
30.06.2017, deduceva che l' in data 23.07.2020, le notificava l'avviso di accertamento n. CP_1
2000.20.07.2020.044661, con cui veniva disconosciuto il predetto rapporto per carenza dei requisiti di cui all'art. 2094 c.c, con annullamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Esponeva di aver presentato ricorso amministrativo, rimasto inesitato.
1 Ritualmente citato in giudizio, si costituiva l' che, riportandosi alle risultanze del verbale CP_1 ispettivo, chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Acquisita la documentazione prodotta, disposto il deposito di note in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa all'esito della trattazione scritta, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
********** Quanto al merito, il ricorso è infondato e va rigettato. Poiché la ricorrente chiede l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro e, conseguentemente, il riaccredito dei contributi previdenziali omessi, appare opportuno premettere, sul piano propriamente processuale che, secondo i principi generali in tema di distribuzione degli oneri probatori, spetta al lavoratore provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede riconoscimento (art.2697 c.c.). Come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c.: appare necessario che l'attore, in ossequio all'art. 414 c.p.c., indichi, preliminarmente, e in maniera quanto più dettagliata possibile (per quanto compatibile con la natura del rapporto controverso), i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento. Di talché, sul piano processuale, occorre provare gli elementi essenziali della fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che il giudice del merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (cfr. Cass. SS.UU. 1133/2000; Cass.18400/2003; Cass. 506/2004; Cass. 13877/2012). Applicando siffatti principi probatori al caso che ci occupa, il giudicante ritiene che parte ricorrente, a fronte degli esiti dell'accertamento ispettivo dell' abbia omesso di fornire CP_1 prova sufficiente del rapporto di lavoro subordinato relativo agli anni indicati nel ricorso introduttivo del giudizio. Invero, la lettura del ricorso si traduce in una generica confutazione delle risultanze dell'accertamento ispettivo condotto dall' non corroborata a livello assertivo da alcuna CP_1 ricostruzione fattuale, astrattamente dimostrabile, che consenta in qualche modo di fondare la pronuncia richiesta in ricorso. Nel caso di specie, dall'accertamento ispettivo effettuato dall' nei confronti della scuola CP_1 materna paritaria Infanzia Felice – svoltosi sia mediante assunzione di dichiarazioni da parte della legale rappresentante e di alcuni “lavoratori” che attraverso incrocio dei dati fiscali e contabili, le cui risultanze sono state riportate nel verbale del 16.3.2020 depositato in atti (cfr. prod. - è emerso che l'attività dell' è stata svolta con diverse forme giuridiche CP_1 CP_1
(prima ditta individuale, poi società in accomandita semplice e infine società cooperativa con scopo mutualistico e non di lucro) ma sempre mediante una gestione familiare estrinsecatasi nella pressochè prevalente ed esclusiva partecipazione dei soli soggetti appartenenti al nucleo
2 familiare della legale rappresentante e delle figlie (nonché dei generi), con la Parte_2 conseguenza che il numero di personale formalmente inquadrato risultava esorbitante rispetto al fabbisogno a fronte delle ridotte dimensioni della struttura in cui operava la scuola, dei costi sostenuti e delle limitate rette registrate. Sulla base di tali risultanze, gli ispettori hanno ritenuto che le attività lavorative dichiarate come svolte in favore della scuola materna paritaria Controparte_2
(già Baby Parking Infanzia Felice s.a.s. di CO CO & C.) non hanno avuto realmente svolgimento e i rapporti di lavoro denunciati sono stati formalizzati al solo fine di precostituire un'anzianità di servizio nel settore scolastico. Quindi sono stati considerati nulli i rapporti di lavoro subordinato come denunciati con i flussi UniEmens trasmessi all' dalla Scuola. CP_1
Peraltro, la ricorrente non risulta inserita tra i nominativi dei lavoratori per i quali la società ha trasmesso dal 2008 le comunicazioni e le denunce contributive mensili (Flussi Emens CP_3
- Uniemens) per il periodo di competenza da Febbraio 2006 a Ottobre 2016. A ciò si aggiunga che in alcuna delle dichiarazioni rese dagli altri lavoratori durante l'indagine ispettiva e allegate alla memoria difensiva (cfr. prod. viene fatta menzione della CP_1 ricorrente. Ulteriormente, dall'analisi delle dichiarazioni acquisite dagli altri soggetti denunciati dall'azienda emergono numerose contraddizioni e inesattezze, come correttamente fa evidenziare l' tra CP_1 cui quelle pocanzi riportate in merito al reale fabbisogno di personale rispetto alle attività svolte. Concludendo, i verbali ispettivi pongono in luce che i rapporti di lavoro come quello della ricorrente siano stati posti in essere al fine di costituire posizioni assicurative fittizie oltre alla indebita percezione di prestazioni previdenziali, in capo ai soggetti dichiarati, i quali non hanno svolto alcuna attività quali collaboratori scolastici oppure l'hanno svolta senza subordinazione. Viene, dunque, in rilievo, ai fini della decisione del merito della controversia, la questione circa il valore probatorio da attribuire ai verbali ispettivi. Sul punto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (ex plurimis Cass. sez. lav. Sentenza n. 9251 del 19/04/2010) i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti (Sez. L, Sentenza n. 15073 del 06/06/2008; Sez. L, Sentenza n. 3525 del 22/02/2005), mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti. La Corte ha, altresì, affermato il principio per il quale, in ordine alle circostanze apprese da terzi, i rapporti ispettivi redatti dai funzionari degli Istituti previdenziali, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, per la loro natura, hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, e in particolare siano allegati i verbali, sì da consentire al giudice e alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto;
in mancanza di acquisizione dei suddetti verbali, il
3 rapporto ispettivo, con riguardo alle informazioni apprese da terzi, resta un elemento che il giudice può valutare in concorso con gli altri elementi probatori (cfr. Sez. L, Sentenza n. 14965 del 06/09/2012). Deve rilevarsi, dunque, che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano priva di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche, infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se in ricorso non siano allegate e dimostrate eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità. Tali dichiarazioni sono idonee, a parere del giudicante, in assenza di precisi e puntuali riscontri esterni che ne infirmino l'attendibilità, a provare l'insussistenza del rapporto di lavoro subordinato per tutti i giorni e gli anni dedotti. A ciò si aggiunga che le indagini ispettive hanno evidenziato che l'attività veniva svolta nell'ambito familiare. Quindi – come già precedentemente evidenziato - nell'esame di una controversia incentrata sul riconoscimento della natura subordinata del rapporto dedotto in giudizio, occorre muovere dal principio, pacificamente affermato in giurisprudenza, che spetta a colui che chiede l'accertamento di un rapporto di lavoro dipendente dare la prova della subordinazione, ossia dell'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
in mancanza, va rilevata la natura autonoma della prestazione, considerando che altri elementi, quali la continuità della prestazione, la predeterminazione della retribuzione e l'obbligo di osservanza di un determinato orario di lavoro risultano irrilevanti al fine ricercato, o quanto meno non decisivi, poiché sono elementi compatibili con l'uno e con l'altro tipo di lavoro. Ebbene, nella specie, le prestazioni rese difettano dei presupposti per il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato;
nulla viene in particolare dedotto circa l'assoggettamento della lavoratrice al potere di impartire direttive sul lavoro, limitandosi il ricorso ad affermare genericamente che la ricorrente ha lavorato presso la Scuola paritaria
[...]
, in virtù di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato Controparte_2 part-time (per 10 ore settimanali) con mansioni di collaboratrice scolastica nei periodi indicati senza allegare le specifiche circostanze di fatto inerenti al rapporto di lavoro intercorso: invero, la ricorrente non ha precisato quale fosse l'orario effettivamente prestato, né come esso fosse ripartito nell'arco della settimana e della giornata, di talché è impossibile valutare se vi fosse la possibilità di autonoma ripartizione e distribuzione dello stesso;
non ha dedotto se e in che termini l'attività richiestale seguisse delle direttive;
non ha indicato chi esercitasse un potere di controllo e di direzione, oltre che disciplinare e di autorizzazione in merito alle assenze/alle ferie;
né c'è alcuna deduzione puntuale in ordine alla paga, all'importo fisso, alla cadenza con cui veniva corrisposta, oltre che mancare in modo assoluto il riferimento alle modalità precostituite di esecuzione del lavoro e all'assenza di autonomia organizzativa del prestatore, che, come detto, rappresentano l'elemento dirimente.
4 La narrativa in fatto rivela, in aggiunta, un'insanabile debolezza della tesi attorea e inoltre l'asserzione della subordinazione della ricorrente non è stata dimostrata, anche perché - al di là della documentazione prodotta - non sono state formulate istanze istruttorie. A tal riguardo deve ricordarsi che la subordinazione si sostanzia in un vincolo di assoggettamento gerarchico consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze aziendali (o datoriali) tali da inerire all'intrinseco svolgimento della prestazione e che l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo – in questo caso di collaborazione familiare - è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale (cfr. Cass., civ. sez. lav., 9/3/2009 n. 5645). Sotto questo profilo, dunque, il ricorso si manifesta particolarmente generico, non allegando con sufficiente dettaglio, in punto di fatto, i caratteri tipici della subordinazione, né quegli elementi, c.d. “sintomatici”. Tali carenze non possono essere colmate dal giudice, nemmeno facendo ricorso ai propri poteri d'ufficio, atteso che questi ultimi non possono essere utilizzati per sopperire alle carenze in punto di allegazione, “valendo il principio generale per cui il giudice – se può sopperire alla carenza di prova attraverso il ricorso alle presunzioni ed anche all'esplicazione dei poteri istruttori ufficiosi previsti dall'art. 421 cod. proc. Civ. – non può invece mai sopperire all'onere di allegazione che concerne sia l'oggetto della domanda, sia le circostanze in fatto su cui questa trova supporto” (Cass., civ., Sez. Unite, 24 marzo 2006, n. 6572, cit.). Ad avviso di questo giudice la rilevata carenza in punto di allegazioni – a fronte dello specifico disconoscimento operato dall' per insussistenza del rapporto - potrebbe giustificare, già CP_1 di per sé, la reiezione della domanda attorea, “dovendo il thema decidendum della controversia essere individuato, in ragione della prescrizione di cui ai n. 3 e 4 dell'art. 414 c.p.c. e della circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova, in forma esauriente e chiara sulla base del solo atto introduttivo della lite”, non potendo nemmeno “i documenti a esso allegati servire per supplirne le carenze, stante la loro natura di mezzi di prova, volti come tali ad asseverare la veridicità e validità degli elementi di fatto e di diritto allegati in ricorso” (Cass. Civ. sez. lav. 28 maggio 2008 n. 13989). Pertanto, in punto di allegazione, ove la parte intenda dimostrare la sussistenza del rapporto subordinato, appare necessario che la stessa indichi in modo sufficientemente specifico quelle circostanze concrete, relative al rapporto per cui agisce in giudizio, che consentano di ritenere sufficientemente prospettati, in fatto, gli elementi tipici della subordinazione o quanto meno i c.d. elementi sintomatici della medesima. Ne consegue che l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato appare precluso alla luce delle stesse allegazioni della parte, non avendo questa dedotto sufficienti elementi che consentano di configurare, già in astratto, la sussistenza di un siffatto rapporto. Pertanto, in assenza della prova diretta dello svolgimento effettivo della prestazione lavorativa, deve ritenersi che la non abbia lavorato nel predetto periodo alle dipendenze Pt_1 dell'Istituto paritario.
5 Di talché, la documentazione prodotta da parte attrice appare idonea a comprovare quanto reclamato in ricorso. Inoltre, come evidenziato dall' la conciliazione avvenuta in sede CP_1 sindacale è generica nel contenuto limitandosi solo a descrivere il periodo di lavoro e le mansioni svolte, senza riportare un orario di lavoro ed è priva di un prospetto che riporti le spettanze vantate dal lavoratore in ordine alla retribuzione, TFR, mensilità aggiuntive, ferie e ad ogni altro istituto contrattuale spettante ne è stata esibita alcuna quietanza. In generale, questo giudice ritiene che, laddove emergano elementi di dubbio in ordine alla corretta gestione dell'impresa, la documentazione di formazione unilaterale, anche se proveniente dal presunto datore di lavoro, abbia scarsa rilevanza nelle controversie previdenziali attinenti al disconoscimento del rapporto di lavoro, per assenza dei requisiti tipici della subordinazione o per ritenuta insussistenza dello stesso, laddove venga appunto contestato il carattere fittizio del rapporto o l'insussistenza o l'assenza dei contenuti tipici di cui all'art. 2094 c.c., essendo evidente che in tali casi la documentazione rilasciata dal datore può rivestire solamente carattere indiziario (cfr. tra le tante, Cass. 10529/1996, nonchè Cass. 9290/2000), e risulta scarsamente attendibile, per il potenziale eventuale coinvolgimento (e/o per la potenziale eventuale complicità) del datore di lavoro all'opera simulatoria. In tanto un rapporto può essere instaurato fittiziamente a scapito degli Istituti previdenziali, in quanto il datore di lavoro abbia concorso nell'attività simulatoria, attraverso il rilascio delle buste paga e degli altri modelli la cui redazione rientra nel suo esclusivo ambito di competenza. Pertanto, nelle controversie in questione, in specie ove le allegazioni risultino particolarmente carenti, la prova dell'effettività del rapporto o dei caratteri tipici della subordinazione non può essere desunta esclusivamente dalla documentazione predetta, alla quale, per le ragioni sopra esposte, non può che riconoscersi assai modesta rilevanza probatoria. Altrimenti opinando, si consegnerebbe al datore di lavoro, che concorra nell'illecita opera simulatoria ai danni dell'Ente, il potere di precostituire addirittura le prove per il riconoscimento del rapporto in sede giurisdizionale. Ne consegue il rigetto integrale del ricorso. Le spese di lite, liquidate nella misura di cui al dispositivo, seguono la soccombenza a carico di parte ricorrente tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e delle difese dell' che si è CP_1 riportato integralmente alle risultanze ispettive.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Fabiana Iorio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) rigetta il ricorso;
b) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.700,00 per compensi professionali, oltre spese generali IVA e CPA come per legge, se dovute. Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai procuratori costituiti. Santa Maria Capua Vetere, 5.2.2025
Il Giudice
dott.ssa Fabiana Iorio
6
, nata a [...] il [...], residente in [...], alla Parte_1
Via Trento n. 6, ass.ta e rapp.ta dall'avv. Paolo Centore, e con lo stesso elett.te dom.ta presso lo Studio Legale Centore in Caserta, alla Via R. Gasparri n.48, in virtù di mandato in atti RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante p.t, Controparte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti indicata in atti, dagli avv.ti E. Capasso e P. Aquilone, con cui elett. dom in Caserta alla via Arena Loc. San Benedetto RESISTENTE MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato telematicamente in data 22.12.2020, la parte ricorrente in epigrafe adiva l'intestato Tribunale chiedendo: “Previa disapplicazione del provvedimento adottato dall' prot. n. CP_1
2000.20.07.2020.044661, avente ad oggetto il disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato denunciato con "la matr. e di ogni altro presupposto e\o Controparte_2 P.IVA_1 presupponente, connesso e conseguente, voglia il GUL accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'avvenuta instaurazione del rapporto di lavoro subordinato per i periodi di lavoro dal
29.08.2009 al 29.08.2013 e dal 04.01.2016 al 30.06.2017 con la scuola paritaria società Cooperativa Baby Parking Infanzia Felice a.r.l., e per l'effetto accertare altresì il diritto della ricorrente alle conseguenti tutele assicurative, previdenziali e assistenziali;
”; con vittoria di spese e attribuzione (cfr. conclusioni del ricorso introduttivo). Premesso di aver lavorato presso la Scuola paritaria Cooperativa sociale Baby Parking Infanzia Felice, con sede in Santa Maria Capua Vetere (CE), in virtù di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato part-time (per 10 ore settimanali) con mansioni di collaboratrice scolastica (c.d. personale ATA), dal 29.08.2009 al 29.08.2013 e dal 04.01.2016 al
30.06.2017, deduceva che l' in data 23.07.2020, le notificava l'avviso di accertamento n. CP_1
2000.20.07.2020.044661, con cui veniva disconosciuto il predetto rapporto per carenza dei requisiti di cui all'art. 2094 c.c, con annullamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Esponeva di aver presentato ricorso amministrativo, rimasto inesitato.
1 Ritualmente citato in giudizio, si costituiva l' che, riportandosi alle risultanze del verbale CP_1 ispettivo, chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Acquisita la documentazione prodotta, disposto il deposito di note in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa all'esito della trattazione scritta, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
********** Quanto al merito, il ricorso è infondato e va rigettato. Poiché la ricorrente chiede l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro e, conseguentemente, il riaccredito dei contributi previdenziali omessi, appare opportuno premettere, sul piano propriamente processuale che, secondo i principi generali in tema di distribuzione degli oneri probatori, spetta al lavoratore provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede riconoscimento (art.2697 c.c.). Come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c.: appare necessario che l'attore, in ossequio all'art. 414 c.p.c., indichi, preliminarmente, e in maniera quanto più dettagliata possibile (per quanto compatibile con la natura del rapporto controverso), i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento. Di talché, sul piano processuale, occorre provare gli elementi essenziali della fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che il giudice del merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (cfr. Cass. SS.UU. 1133/2000; Cass.18400/2003; Cass. 506/2004; Cass. 13877/2012). Applicando siffatti principi probatori al caso che ci occupa, il giudicante ritiene che parte ricorrente, a fronte degli esiti dell'accertamento ispettivo dell' abbia omesso di fornire CP_1 prova sufficiente del rapporto di lavoro subordinato relativo agli anni indicati nel ricorso introduttivo del giudizio. Invero, la lettura del ricorso si traduce in una generica confutazione delle risultanze dell'accertamento ispettivo condotto dall' non corroborata a livello assertivo da alcuna CP_1 ricostruzione fattuale, astrattamente dimostrabile, che consenta in qualche modo di fondare la pronuncia richiesta in ricorso. Nel caso di specie, dall'accertamento ispettivo effettuato dall' nei confronti della scuola CP_1 materna paritaria Infanzia Felice – svoltosi sia mediante assunzione di dichiarazioni da parte della legale rappresentante e di alcuni “lavoratori” che attraverso incrocio dei dati fiscali e contabili, le cui risultanze sono state riportate nel verbale del 16.3.2020 depositato in atti (cfr. prod. - è emerso che l'attività dell' è stata svolta con diverse forme giuridiche CP_1 CP_1
(prima ditta individuale, poi società in accomandita semplice e infine società cooperativa con scopo mutualistico e non di lucro) ma sempre mediante una gestione familiare estrinsecatasi nella pressochè prevalente ed esclusiva partecipazione dei soli soggetti appartenenti al nucleo
2 familiare della legale rappresentante e delle figlie (nonché dei generi), con la Parte_2 conseguenza che il numero di personale formalmente inquadrato risultava esorbitante rispetto al fabbisogno a fronte delle ridotte dimensioni della struttura in cui operava la scuola, dei costi sostenuti e delle limitate rette registrate. Sulla base di tali risultanze, gli ispettori hanno ritenuto che le attività lavorative dichiarate come svolte in favore della scuola materna paritaria Controparte_2
(già Baby Parking Infanzia Felice s.a.s. di CO CO & C.) non hanno avuto realmente svolgimento e i rapporti di lavoro denunciati sono stati formalizzati al solo fine di precostituire un'anzianità di servizio nel settore scolastico. Quindi sono stati considerati nulli i rapporti di lavoro subordinato come denunciati con i flussi UniEmens trasmessi all' dalla Scuola. CP_1
Peraltro, la ricorrente non risulta inserita tra i nominativi dei lavoratori per i quali la società ha trasmesso dal 2008 le comunicazioni e le denunce contributive mensili (Flussi Emens CP_3
- Uniemens) per il periodo di competenza da Febbraio 2006 a Ottobre 2016. A ciò si aggiunga che in alcuna delle dichiarazioni rese dagli altri lavoratori durante l'indagine ispettiva e allegate alla memoria difensiva (cfr. prod. viene fatta menzione della CP_1 ricorrente. Ulteriormente, dall'analisi delle dichiarazioni acquisite dagli altri soggetti denunciati dall'azienda emergono numerose contraddizioni e inesattezze, come correttamente fa evidenziare l' tra CP_1 cui quelle pocanzi riportate in merito al reale fabbisogno di personale rispetto alle attività svolte. Concludendo, i verbali ispettivi pongono in luce che i rapporti di lavoro come quello della ricorrente siano stati posti in essere al fine di costituire posizioni assicurative fittizie oltre alla indebita percezione di prestazioni previdenziali, in capo ai soggetti dichiarati, i quali non hanno svolto alcuna attività quali collaboratori scolastici oppure l'hanno svolta senza subordinazione. Viene, dunque, in rilievo, ai fini della decisione del merito della controversia, la questione circa il valore probatorio da attribuire ai verbali ispettivi. Sul punto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (ex plurimis Cass. sez. lav. Sentenza n. 9251 del 19/04/2010) i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti (Sez. L, Sentenza n. 15073 del 06/06/2008; Sez. L, Sentenza n. 3525 del 22/02/2005), mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti. La Corte ha, altresì, affermato il principio per il quale, in ordine alle circostanze apprese da terzi, i rapporti ispettivi redatti dai funzionari degli Istituti previdenziali, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, per la loro natura, hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, e in particolare siano allegati i verbali, sì da consentire al giudice e alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto;
in mancanza di acquisizione dei suddetti verbali, il
3 rapporto ispettivo, con riguardo alle informazioni apprese da terzi, resta un elemento che il giudice può valutare in concorso con gli altri elementi probatori (cfr. Sez. L, Sentenza n. 14965 del 06/09/2012). Deve rilevarsi, dunque, che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano priva di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche, infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se in ricorso non siano allegate e dimostrate eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità. Tali dichiarazioni sono idonee, a parere del giudicante, in assenza di precisi e puntuali riscontri esterni che ne infirmino l'attendibilità, a provare l'insussistenza del rapporto di lavoro subordinato per tutti i giorni e gli anni dedotti. A ciò si aggiunga che le indagini ispettive hanno evidenziato che l'attività veniva svolta nell'ambito familiare. Quindi – come già precedentemente evidenziato - nell'esame di una controversia incentrata sul riconoscimento della natura subordinata del rapporto dedotto in giudizio, occorre muovere dal principio, pacificamente affermato in giurisprudenza, che spetta a colui che chiede l'accertamento di un rapporto di lavoro dipendente dare la prova della subordinazione, ossia dell'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
in mancanza, va rilevata la natura autonoma della prestazione, considerando che altri elementi, quali la continuità della prestazione, la predeterminazione della retribuzione e l'obbligo di osservanza di un determinato orario di lavoro risultano irrilevanti al fine ricercato, o quanto meno non decisivi, poiché sono elementi compatibili con l'uno e con l'altro tipo di lavoro. Ebbene, nella specie, le prestazioni rese difettano dei presupposti per il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato;
nulla viene in particolare dedotto circa l'assoggettamento della lavoratrice al potere di impartire direttive sul lavoro, limitandosi il ricorso ad affermare genericamente che la ricorrente ha lavorato presso la Scuola paritaria
[...]
, in virtù di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato Controparte_2 part-time (per 10 ore settimanali) con mansioni di collaboratrice scolastica nei periodi indicati senza allegare le specifiche circostanze di fatto inerenti al rapporto di lavoro intercorso: invero, la ricorrente non ha precisato quale fosse l'orario effettivamente prestato, né come esso fosse ripartito nell'arco della settimana e della giornata, di talché è impossibile valutare se vi fosse la possibilità di autonoma ripartizione e distribuzione dello stesso;
non ha dedotto se e in che termini l'attività richiestale seguisse delle direttive;
non ha indicato chi esercitasse un potere di controllo e di direzione, oltre che disciplinare e di autorizzazione in merito alle assenze/alle ferie;
né c'è alcuna deduzione puntuale in ordine alla paga, all'importo fisso, alla cadenza con cui veniva corrisposta, oltre che mancare in modo assoluto il riferimento alle modalità precostituite di esecuzione del lavoro e all'assenza di autonomia organizzativa del prestatore, che, come detto, rappresentano l'elemento dirimente.
4 La narrativa in fatto rivela, in aggiunta, un'insanabile debolezza della tesi attorea e inoltre l'asserzione della subordinazione della ricorrente non è stata dimostrata, anche perché - al di là della documentazione prodotta - non sono state formulate istanze istruttorie. A tal riguardo deve ricordarsi che la subordinazione si sostanzia in un vincolo di assoggettamento gerarchico consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze aziendali (o datoriali) tali da inerire all'intrinseco svolgimento della prestazione e che l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo – in questo caso di collaborazione familiare - è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale (cfr. Cass., civ. sez. lav., 9/3/2009 n. 5645). Sotto questo profilo, dunque, il ricorso si manifesta particolarmente generico, non allegando con sufficiente dettaglio, in punto di fatto, i caratteri tipici della subordinazione, né quegli elementi, c.d. “sintomatici”. Tali carenze non possono essere colmate dal giudice, nemmeno facendo ricorso ai propri poteri d'ufficio, atteso che questi ultimi non possono essere utilizzati per sopperire alle carenze in punto di allegazione, “valendo il principio generale per cui il giudice – se può sopperire alla carenza di prova attraverso il ricorso alle presunzioni ed anche all'esplicazione dei poteri istruttori ufficiosi previsti dall'art. 421 cod. proc. Civ. – non può invece mai sopperire all'onere di allegazione che concerne sia l'oggetto della domanda, sia le circostanze in fatto su cui questa trova supporto” (Cass., civ., Sez. Unite, 24 marzo 2006, n. 6572, cit.). Ad avviso di questo giudice la rilevata carenza in punto di allegazioni – a fronte dello specifico disconoscimento operato dall' per insussistenza del rapporto - potrebbe giustificare, già CP_1 di per sé, la reiezione della domanda attorea, “dovendo il thema decidendum della controversia essere individuato, in ragione della prescrizione di cui ai n. 3 e 4 dell'art. 414 c.p.c. e della circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova, in forma esauriente e chiara sulla base del solo atto introduttivo della lite”, non potendo nemmeno “i documenti a esso allegati servire per supplirne le carenze, stante la loro natura di mezzi di prova, volti come tali ad asseverare la veridicità e validità degli elementi di fatto e di diritto allegati in ricorso” (Cass. Civ. sez. lav. 28 maggio 2008 n. 13989). Pertanto, in punto di allegazione, ove la parte intenda dimostrare la sussistenza del rapporto subordinato, appare necessario che la stessa indichi in modo sufficientemente specifico quelle circostanze concrete, relative al rapporto per cui agisce in giudizio, che consentano di ritenere sufficientemente prospettati, in fatto, gli elementi tipici della subordinazione o quanto meno i c.d. elementi sintomatici della medesima. Ne consegue che l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato appare precluso alla luce delle stesse allegazioni della parte, non avendo questa dedotto sufficienti elementi che consentano di configurare, già in astratto, la sussistenza di un siffatto rapporto. Pertanto, in assenza della prova diretta dello svolgimento effettivo della prestazione lavorativa, deve ritenersi che la non abbia lavorato nel predetto periodo alle dipendenze Pt_1 dell'Istituto paritario.
5 Di talché, la documentazione prodotta da parte attrice appare idonea a comprovare quanto reclamato in ricorso. Inoltre, come evidenziato dall' la conciliazione avvenuta in sede CP_1 sindacale è generica nel contenuto limitandosi solo a descrivere il periodo di lavoro e le mansioni svolte, senza riportare un orario di lavoro ed è priva di un prospetto che riporti le spettanze vantate dal lavoratore in ordine alla retribuzione, TFR, mensilità aggiuntive, ferie e ad ogni altro istituto contrattuale spettante ne è stata esibita alcuna quietanza. In generale, questo giudice ritiene che, laddove emergano elementi di dubbio in ordine alla corretta gestione dell'impresa, la documentazione di formazione unilaterale, anche se proveniente dal presunto datore di lavoro, abbia scarsa rilevanza nelle controversie previdenziali attinenti al disconoscimento del rapporto di lavoro, per assenza dei requisiti tipici della subordinazione o per ritenuta insussistenza dello stesso, laddove venga appunto contestato il carattere fittizio del rapporto o l'insussistenza o l'assenza dei contenuti tipici di cui all'art. 2094 c.c., essendo evidente che in tali casi la documentazione rilasciata dal datore può rivestire solamente carattere indiziario (cfr. tra le tante, Cass. 10529/1996, nonchè Cass. 9290/2000), e risulta scarsamente attendibile, per il potenziale eventuale coinvolgimento (e/o per la potenziale eventuale complicità) del datore di lavoro all'opera simulatoria. In tanto un rapporto può essere instaurato fittiziamente a scapito degli Istituti previdenziali, in quanto il datore di lavoro abbia concorso nell'attività simulatoria, attraverso il rilascio delle buste paga e degli altri modelli la cui redazione rientra nel suo esclusivo ambito di competenza. Pertanto, nelle controversie in questione, in specie ove le allegazioni risultino particolarmente carenti, la prova dell'effettività del rapporto o dei caratteri tipici della subordinazione non può essere desunta esclusivamente dalla documentazione predetta, alla quale, per le ragioni sopra esposte, non può che riconoscersi assai modesta rilevanza probatoria. Altrimenti opinando, si consegnerebbe al datore di lavoro, che concorra nell'illecita opera simulatoria ai danni dell'Ente, il potere di precostituire addirittura le prove per il riconoscimento del rapporto in sede giurisdizionale. Ne consegue il rigetto integrale del ricorso. Le spese di lite, liquidate nella misura di cui al dispositivo, seguono la soccombenza a carico di parte ricorrente tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e delle difese dell' che si è CP_1 riportato integralmente alle risultanze ispettive.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Fabiana Iorio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) rigetta il ricorso;
b) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.700,00 per compensi professionali, oltre spese generali IVA e CPA come per legge, se dovute. Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai procuratori costituiti. Santa Maria Capua Vetere, 5.2.2025
Il Giudice
dott.ssa Fabiana Iorio
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