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Sentenza 11 maggio 2025
Sentenza 11 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 11/05/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2025 |
Testo completo
OGGETTO Risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario
dott. Nicola Milillo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 3355 dell'anno
2018 del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
minorenne all'epoca della introduzione Parte_1
del giudizio e pertanto rappresentato da quale Parte_2
esercente la responsabilità genitoriale, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Lionetti, con studio in Barletta, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale ATTORE
e entrambi Controparte_1 Parte_3
rappresentati e difesi dagli avv.ti Livio Costantino e Tullia
Scattarelli, con studio in Bari, ed elettivamente domiciliati all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il loro rispettivo domicilio digitale
CONVENUTI
in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Giacomo Dipaola, con studio in Barletta, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale CONVENUTA sulle
CONCLUSIONI
come rispettivamente precisate dalle parti a verbale dell'udienza del 21.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente anteriormente alla riforma introdotta con d.l.vo n.
149/2022, le cui norme, come modificate e integrate con d.l.vo n. 164/2024, sono attualmente in vigore.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio,
notificato l'11.6.2018 alla e il Controparte_2
12.6.2018 al , nella esclusiva CP_1 Parte_2
qualità di rappresentante dell'allora minorenne figlio li ha quivi convenuti, deducendo quanto Parte_1
segue.
Il 6.12.2008, verso le ore 11.30, in Barletta, il piccolo
, che aveva a quella data 5 anni, < Parte_1
insieme alla madre , in vico del Lupo;
< Parte_4
chiudeva il portone, [la madre gli] lasciava per un attimo la mano;
il bambino allora attraversava la strada e veniva investito dall'autovettura FIAT 500 targata AL271ED, di proprietà del , nell'occasione condotta dalla CP_1
e assicurata dalla per la Pt_3 Controparte_2
responsabilità civile derivante dalla circolazione>>, che si trovava in quel momento a passare. Come è stato definitivamente accertato dalla sentenza n. 43 del
2 18.12.2017 pronunciata dal Tribunale di Trani – Sezione
Penale, in sede di appello avverso precedente sentenza del
Giudice di Pace di Barletta, che, in riforma della sentenza di primo grado, ha definito il procedimento penale conseguentemente aperto a carico della affermandone Pt_3
la penale responsabilità per il reato previsto e punito dall'art. 590 c.p., rispetto al senso di marcia del veicolo,
il bambino attraversava la strada da sinistra verso destra e veniva colpito alla gamba sinistra, a questa riportando frattura di tibia e perone, per tale nell'immediatezza diagnosticata presso il Pronto Soccorso del locale ospedale.
Tali lesioni hanno comportato per il bambino un periodo di invalidità temporanea e, all'esito, invalidità permanente,
e così danno biologico con connesso danno morale, e per il padre, che per lui soltanto agisce nel presente giudizio e non anche in proprio, danno non patrimoniale, costituito dal
<
l'apprensione connessa all'esito del giudizio>>, e danno patrimoniale, costituito dalle spese che ha dovuto sostenere per remunerare l'avvocato che ha rappresentato e difeso il bambino per suo tramite costituitosi parte civile nel procedimento penale a carico della Pt_3
Con l'atto introduttivo del giudizio, chiedeva Parte_2
pertanto condannarsi i convenuti a pagare in solido in favore del figlio, nelle rispettive qualità, la complessiva somma di € 49.792,85, di cui € 20.770,00 per danno biologico, €
3 10.335,00 per danno morale, € 10.000,00 per danno esistenziale proprio ed € 8.705,83 per le spese legali da esso sostenute per la costituzione di parte civile nel procedimento penale, o la diversa somma a ritenersi di giustizia, <
e rivalutazione monetaria, [e] oltre interessi legali dal dì
del sinistro>>.
Tali domande parte attrice ha poi in corso di causa esteso alla , nei cui confronti ha chiesto e ottenuto di Pt_3
integrare il contraddittorio, a tanto provvedendo con atto notificato il 29.11.2018.
Il e la si sono costituiti in giudizio, CP_1 Pt_3
a mezzo degli stessi difensori, il primo con comparsa di risposta depositata il 9.10.2018 e la seconda con comparsa di risposta depositata il 28.3.2019; la
[...]
si è costituita in giudizio con comparsa di CP_2
risposta depositata il 31.10.2018.
Tutti resistono, per ciò che ancora rileva invocando una nuova valutazione della dinamica del sinistro da parte di questo Giudice, rispetto a quella operata dal Tribunale
Penale, e così delle relative responsabilità, al fine di vedere quanto meno affermato un concorso di colpa della vittima dell'investimento, e contestano comunque il quantum del risarcimento richiesto, particolarmente sotto il profilo della spettanza delle voci afferenti al padre.
A quest'ultimo riguardo va osservato che, dacché Pt_2
4 agisce esclusivamente in rappresentanza del figlio, Pt_2
tanto che è unicamente in favore di che è Parte_1
richiesta condanna al pagamento del risarcimento a riconoscersi, incorre l'attore, che nella sostanza è il figlio e non il padre, in difetto di legittimazione attiva laddove chiede riconoscersi il risarcimento di danni asseritamente prodottisi in pregiudizio del padre: e cioè il danno non patrimoniale esistenziale e il danno patrimoniale costituito dalle spese che allega di avere Parte_2
sostenuto per il patrocinio del figlio minorenne in sede penale.
Di modo che, in disparte ogni altra considerazione in ordine alla effettiva spettanza nel merito di siffatte voci di risarcimento in favore di è preliminarmente Parte_2
in rito inammissibile la domanda di risarcimento avanzata da dal padre in suo nome e per suo conto, Parte_1
per tali titoli.
A norma dell'art. 651, co. 1, c.p.p., <
irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale>>.
5 Nel caso del presente giudizio, dunque, detta efficacia di giudicato della sentenza n. 43/2017 del Tribunale Penale di
Trani non si produce nei confronti del e della CP_1
sua compagnia assicurativa, che non risultano essere stati citati né essere intervenuti nel procedimento da essa definito.
Insegna peraltro il Supremo Collegio che, <
rapporti tra il giudizio penale e quello civile per il risarcimento del danno, la decisione con cui il giudice civile ravvisi un concorso del soggetto danneggiato nella causazione del pregiudizio dallo stesso lamentato non viola l'art. 651 c.p.p.>> (Cass.
6.7.2022 n. 21402 fra le più
recenti).
Ed infatti, <
responsabilità penale, non consegue come corollario che questi sia anche integralmente responsabile del danno, posto che una concausa antecedente, concomitante o successiva, per quanto inidonea a mandare assolto l'imputato che abbia con la propria condotta concorso a determinare l'evento, può
cionondimeno venire in rilevo ai fini dell'abbattimento della responsabilità civile>>; e tanto spetta al giudice civile accertare, in quanto la cognizione del giudice penale investe sempre la sola condotta dell'imputato <
il fatto commesso dalla persona offesa, pur costituita parte civile, anche se l'accertamento della responsabilità abbia richiesto la valutazione della correlata condotta della
6 vittima>>.
Deriva che <
… non preclude nel successivo giudizio di liquidazione l'eccezione di concorso di colpa del creditore ed il relativo accertamento, ciò … [costituendo] applicazione del più
generale principio secondo cui la condanna generica al risarcimento del danno, anche se contenuta in una sentenza penale, consiste in una mera declaratoria iuris e richiede il semplice accertamento della potenziale idoneità del fatto illecito a produrre conseguenze dannose o pregiudizievoli,
indipendentemente dall'esistenza e dalla misura del danno,
il cui accertamento è riservato al giudice della liquidazione, sicché ogni affermazione della sentenza penale che non sia funzionale alla condanna generica … è
insuscettibile di acquistare autorità di giudicato>> (così
Cass. n. 21402/2022 cit., in motivazione).
Nella specie, in cui il Tribunale Penale ha fondato il suo convincimento della penale responsabilità della conducente del veicolo investitore sul rilievo che < ha Pt_3
certamente visto il bambino prima che questi attraversasse la strada>>, per cui <
di marcia del veicolo alle circostanze di tempo e di luogo,
con particolare riferimento alla percepita presenza di pedoni anche minorenni, anche al fine di prevenirne eventuali, ma non certo imprevedibili comportamenti imprudenti>>, nulla si ricava dalla ricostruzione delle
7 modalità dell'investimento operata in sede penale in ordine alla osservanza da parte del bambino di una condotta per parte sua prudente;
né alcuna prova parte attrice ha offerto in tal senso nel presente giudizio, nel quale si è del tutto astenuta dall'articolare richieste di prova.
Ebbene, è costante statuizione della giurisprudenza di legittimità: per un verso, che <
conducente di un veicolo investitore, prevista dall'articolo
2054, comma 1, del Cc, non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'articolo 1227, comma 1, del
Cc>> (Cass. 17.5.2024, n. 13786); per altro verso, che <
presunzione di uguale responsabilità prevista dall'art. 2054
comma 2 c.c. opera anche nel caso di sinistro stradale tra veicolo e pedone, se non è possibile accertare in concreto e con esattezza le modalità del fatto ed i rispettivi gradi di responsabilità dei soggetti coinvolti>> (Cass. 2.8.2024
n. 21913).
Nella presente causa le emergenze istruttorie non consentono per l'appunto alcuna valutazione in ordine alla incidenza nella causazione del sinistro delle rispettive condotte
8 della conducente del mezzo investitore da un lato e della vittima dell'investimento dall'altro lato, di modo che deve farsi applicazione della presunzione di legge di pari responsabilità delle due parti.
rappresentato dal padre, chiede qui Parte_1
risarcirsi due voci di danno non patrimoniale che ha egli subito e cioè, danno biologico e danno morale.
Dispone l'art. 2059 c.c. che <
deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge>>.
Al novero di tali casi appartengono sia il danno biologico sia il danno morale, per essere espressamente contemplati dagli artt. 138 e 139 cod.ass. (d.l.vo n. 209/2005), proprio in materia di risarcimento per lesioni derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e natanti,
con distinta previsione, a cui deve peraltro attribuirsi valenza generale, anche al di fuori della sede sua propria,
in forza della quale, secondo il più recente approdo della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 21.3.2022 n. 9006),
essi sono soggetti ad autonomo risarcimento.
Va infatti riconosciuto risarcimento per il danno biologico,
costituito dalla < temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-
relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da
9 eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito>> (artt. 138, co. 2, lett. a), e 139, co. 2, cit.),
nella misura corrispondente all'entità della menomazione dell'integrità psico-fisica occorsa risultante da accertamento medico-legale, con l'eventuale incremento che può essere giustificato, in via di c.d. personalizzazione,
dall'accertamento altresì di una incidenza particolarmente rilevante della menomazione su specifici aspetti dinamico-
relazionali della vita della vittima. Ad esso può essere poi aggiunto, al di là della predetta personalizzazione,
ulteriore, separato risarcimento per il danno morale,
costituito invece dalla sofferenza interiore e non relazionale della persona, non suscettibile di accertamenti medico-legali, ove ne sia allegata e riscontrata la ricorrenza nel caso concreto.
La consulenza tecnica medico-legale d'ufficio espletata nel presente giudizio sulla persona dell'investito, le cui conclusioni, in quanto sostenute da coerente ed esauriente motivazione, questo giudicante condivide e fa proprie, ha accertato, sulla base dell'esame della parte e della certificazione medica da questa prodotta, che, in conseguenza del sinistro di cui è stato Parte_1
come sopra vittima, lo stesso ha effettivamente riportato
<>, la quale ha comportato danno biologico costituito da invalidità
temporanea di complessivi 130 giorni, di cui 40 al 100%, 30
10 al 75%, 30 al 50% e 30 al 25%, e da invalidità permanente nella misura di 5 punti percentuali.
Poiché si tratta di lesione c.d. micropermanente, cioè
comportante postumi permanenti di entità non eccedente i 9
punti percentuali, causata dalla circolazione di veicoli a motore e natanti, la liquidazione del danno biologico,
necessariamente equitativa, ex art. 1226 c.c., espressamente richiamato in materia di responsabilità extracontrattuale dall'art. 2056, co. 1, c.c., va operata facendo applicazione della tabella adottata ex art. 139 d.l.vo n. 209/2005 (v.
Cass.
7.6.2011 n. 12408), nella sua più recente formulazione,
giacché in subiecta materia <
immediatamente, va determinato secondo il valore attuale al momento della pronunzia, la durata del processo non potendo riverberare a danno dell'attore vittorioso>> (Cass.
16.11.2005 n. 23225).
Pertanto, in base alla tabella attualmente in vigore,
adottata con d.m. 16.7.2024 (in G.U. n. 173 del 25.7.2024),
in favore di che all'epoca del sinistro Parte_1
aveva 5 anni, spetterebbe ad oggi per l'intero: per risarcimento del danno biologico, la somma di € 11.800,15,
di cui € 4.695,40 per invalidità temporanea ed € 7.104,75
per invalidità permanente, senza personalizzazione alcuna,
in mancanza anche soltanto della mera asserzione di speciali riflessi dei postumi permanenti sugli aspetti dinamico-
relazionali della vita del danneggiato;
per risarcimento del
11 danno morale, determinato in misura di una maggiorazione del
20% del danno biologico, la somma di € 2.360,03.
La complessiva somma di € 14.160,18 che potrebbe così
riconoscersi per risarcimento in favore dell'attore
(sostanziale) per l'intero va poi rapportata alla misura in cui la concorrente responsabilità delle parti antagoniste va ripartita fra le stesse, sicché va ridotta del 50%, venendo così ad ammontare ad 7.080,09 il risarcimento effettivamente spettante.
Per consolidato orientamento del Supremo Collegio, <
il risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale costituisce un tipico debito di valore,
sulla somma che lo esprime sono dovuti interessi e rivalutazione dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso;
la rivalutazione ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale di cui il danneggiato godeva anteriormente all'evento dannoso, mentre il nocumento finanziario (lucro cessante) da esso subito a causa del ritardato conseguimento del relativo importo, che se corrisposto tempestivamente avrebbe potuto essere investito per lucrarne un vantaggio economico, può essere liquidato con la tecnica degli interessi>> c.d. compensativi (Cass.
10.3.2006 n. 5234). Rivalutazione monetaria e interessi compensativi vanno riconosciuti anche d'ufficio (v. Cass.
27.6.2016 n. 13225; Cass. 15.2.2017 n. 4028). Gli interessi compensativi possono computarsi o sulla somma originaria
12 rivalutata anno per anno o sulla somma rivalutata in base ad un indice medio (v. ancora Cass. 10.3.2006 n. 5234).
Nella specie la suddetta somma di € 7.080,09 è liquidata all'attualità e quindi è già comprensiva della rivalutazione monetaria.
Essa va invece maggiorata degli interessi compensativi: e quindi, degli interessi annualmente maturati al tasso di cui all'art. 1284 c.c. fino alla data della presente sentenza,
a decorrere dalla data del sinistro, sulla media fra la somma quivi liquidata devalutata fino alla data del sinistro medesimo e la somma qui liquidata all'attualità.
Dopo di che su tale somma, come da parte attrice richiesto,
in forza dell'art. 1224 c.c., saranno altresì dovuti gli interessi moratori, al tasso di cui all'art. 1284 c.c., dalla data della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.
La parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione fra le parti delle spese di causa fino a concorrenza di tre quarti, con condanna dei convenuti a pagare il restante quarto, nella misura così ridotta liquidata in dispositivo, in favore di parte attrice, con distrazione in favore del suo difensore, dichiaratosi anticipatario;
tanto, fatta esclusione per la spesa di c.t.u., che va invece posta a definitivo carico dei convenuti per il suo intero ammontare.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, in
13 persona del Giudice Onorario dott. Nicola Milillo,
definitivamente pronunciando sulla domanda come innanzi proposta da rappresentato da Parte_1 Pt_2
, nei confronti di
[...] Controparte_1 Parte_3
e in persona del legale
[...] Controparte_2
rappresentante pro tempore, così provvede, rigettata o assorbita ogni altra istanza ed eccezione:
- condanna i convenuti in solido a pagare in favore di parte attrice la complessiva somma di € 7.080,09, oltre a interessi come in motivazione;
- pone la spesa di c.t.u. a definitivo carico dei convenuti per il suo intero ammontare;
- dichiara le spese di patrocinio compensate fra le parti per tre quarti e condanna i convenuti a pagare in favore di parte attrice il restante quarto, che, in tale misura ridotta, liquida nella complessiva somma di € 1.405,50, di cui € 136,25 per gli esborsi documentati ed € 1.269,25 per compenso, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali e a CPA ed IVA o bollo come per legge, con distrazione in favore del difensore anticipatario di parte attrice avv. Paolo Lionetti.
Sentenza esecutiva per legge.
Si comunichi.
Trani, 10.5.2025
Il G.O.T.
dott. Nicola Milillo
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario
dott. Nicola Milillo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 3355 dell'anno
2018 del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
minorenne all'epoca della introduzione Parte_1
del giudizio e pertanto rappresentato da quale Parte_2
esercente la responsabilità genitoriale, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Lionetti, con studio in Barletta, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale ATTORE
e entrambi Controparte_1 Parte_3
rappresentati e difesi dagli avv.ti Livio Costantino e Tullia
Scattarelli, con studio in Bari, ed elettivamente domiciliati all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il loro rispettivo domicilio digitale
CONVENUTI
in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Giacomo Dipaola, con studio in Barletta, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale CONVENUTA sulle
CONCLUSIONI
come rispettivamente precisate dalle parti a verbale dell'udienza del 21.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente anteriormente alla riforma introdotta con d.l.vo n.
149/2022, le cui norme, come modificate e integrate con d.l.vo n. 164/2024, sono attualmente in vigore.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio,
notificato l'11.6.2018 alla e il Controparte_2
12.6.2018 al , nella esclusiva CP_1 Parte_2
qualità di rappresentante dell'allora minorenne figlio li ha quivi convenuti, deducendo quanto Parte_1
segue.
Il 6.12.2008, verso le ore 11.30, in Barletta, il piccolo
, che aveva a quella data 5 anni, < Parte_1
insieme alla madre , in vico del Lupo;
< Parte_4
chiudeva il portone, [la madre gli] lasciava per un attimo la mano;
il bambino allora attraversava la strada e veniva investito dall'autovettura FIAT 500 targata AL271ED, di proprietà del , nell'occasione condotta dalla CP_1
e assicurata dalla per la Pt_3 Controparte_2
responsabilità civile derivante dalla circolazione>>, che si trovava in quel momento a passare. Come è stato definitivamente accertato dalla sentenza n. 43 del
2 18.12.2017 pronunciata dal Tribunale di Trani – Sezione
Penale, in sede di appello avverso precedente sentenza del
Giudice di Pace di Barletta, che, in riforma della sentenza di primo grado, ha definito il procedimento penale conseguentemente aperto a carico della affermandone Pt_3
la penale responsabilità per il reato previsto e punito dall'art. 590 c.p., rispetto al senso di marcia del veicolo,
il bambino attraversava la strada da sinistra verso destra e veniva colpito alla gamba sinistra, a questa riportando frattura di tibia e perone, per tale nell'immediatezza diagnosticata presso il Pronto Soccorso del locale ospedale.
Tali lesioni hanno comportato per il bambino un periodo di invalidità temporanea e, all'esito, invalidità permanente,
e così danno biologico con connesso danno morale, e per il padre, che per lui soltanto agisce nel presente giudizio e non anche in proprio, danno non patrimoniale, costituito dal
<
l'apprensione connessa all'esito del giudizio>>, e danno patrimoniale, costituito dalle spese che ha dovuto sostenere per remunerare l'avvocato che ha rappresentato e difeso il bambino per suo tramite costituitosi parte civile nel procedimento penale a carico della Pt_3
Con l'atto introduttivo del giudizio, chiedeva Parte_2
pertanto condannarsi i convenuti a pagare in solido in favore del figlio, nelle rispettive qualità, la complessiva somma di € 49.792,85, di cui € 20.770,00 per danno biologico, €
3 10.335,00 per danno morale, € 10.000,00 per danno esistenziale proprio ed € 8.705,83 per le spese legali da esso sostenute per la costituzione di parte civile nel procedimento penale, o la diversa somma a ritenersi di giustizia, <
e rivalutazione monetaria, [e] oltre interessi legali dal dì
del sinistro>>.
Tali domande parte attrice ha poi in corso di causa esteso alla , nei cui confronti ha chiesto e ottenuto di Pt_3
integrare il contraddittorio, a tanto provvedendo con atto notificato il 29.11.2018.
Il e la si sono costituiti in giudizio, CP_1 Pt_3
a mezzo degli stessi difensori, il primo con comparsa di risposta depositata il 9.10.2018 e la seconda con comparsa di risposta depositata il 28.3.2019; la
[...]
si è costituita in giudizio con comparsa di CP_2
risposta depositata il 31.10.2018.
Tutti resistono, per ciò che ancora rileva invocando una nuova valutazione della dinamica del sinistro da parte di questo Giudice, rispetto a quella operata dal Tribunale
Penale, e così delle relative responsabilità, al fine di vedere quanto meno affermato un concorso di colpa della vittima dell'investimento, e contestano comunque il quantum del risarcimento richiesto, particolarmente sotto il profilo della spettanza delle voci afferenti al padre.
A quest'ultimo riguardo va osservato che, dacché Pt_2
4 agisce esclusivamente in rappresentanza del figlio, Pt_2
tanto che è unicamente in favore di che è Parte_1
richiesta condanna al pagamento del risarcimento a riconoscersi, incorre l'attore, che nella sostanza è il figlio e non il padre, in difetto di legittimazione attiva laddove chiede riconoscersi il risarcimento di danni asseritamente prodottisi in pregiudizio del padre: e cioè il danno non patrimoniale esistenziale e il danno patrimoniale costituito dalle spese che allega di avere Parte_2
sostenuto per il patrocinio del figlio minorenne in sede penale.
Di modo che, in disparte ogni altra considerazione in ordine alla effettiva spettanza nel merito di siffatte voci di risarcimento in favore di è preliminarmente Parte_2
in rito inammissibile la domanda di risarcimento avanzata da dal padre in suo nome e per suo conto, Parte_1
per tali titoli.
A norma dell'art. 651, co. 1, c.p.p., <
irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale>>.
5 Nel caso del presente giudizio, dunque, detta efficacia di giudicato della sentenza n. 43/2017 del Tribunale Penale di
Trani non si produce nei confronti del e della CP_1
sua compagnia assicurativa, che non risultano essere stati citati né essere intervenuti nel procedimento da essa definito.
Insegna peraltro il Supremo Collegio che, <
rapporti tra il giudizio penale e quello civile per il risarcimento del danno, la decisione con cui il giudice civile ravvisi un concorso del soggetto danneggiato nella causazione del pregiudizio dallo stesso lamentato non viola l'art. 651 c.p.p.>> (Cass.
6.7.2022 n. 21402 fra le più
recenti).
Ed infatti, <
responsabilità penale, non consegue come corollario che questi sia anche integralmente responsabile del danno, posto che una concausa antecedente, concomitante o successiva, per quanto inidonea a mandare assolto l'imputato che abbia con la propria condotta concorso a determinare l'evento, può
cionondimeno venire in rilevo ai fini dell'abbattimento della responsabilità civile>>; e tanto spetta al giudice civile accertare, in quanto la cognizione del giudice penale investe sempre la sola condotta dell'imputato <
il fatto commesso dalla persona offesa, pur costituita parte civile, anche se l'accertamento della responsabilità abbia richiesto la valutazione della correlata condotta della
6 vittima>>.
Deriva che <
… non preclude nel successivo giudizio di liquidazione l'eccezione di concorso di colpa del creditore ed il relativo accertamento, ciò … [costituendo] applicazione del più
generale principio secondo cui la condanna generica al risarcimento del danno, anche se contenuta in una sentenza penale, consiste in una mera declaratoria iuris e richiede il semplice accertamento della potenziale idoneità del fatto illecito a produrre conseguenze dannose o pregiudizievoli,
indipendentemente dall'esistenza e dalla misura del danno,
il cui accertamento è riservato al giudice della liquidazione, sicché ogni affermazione della sentenza penale che non sia funzionale alla condanna generica … è
insuscettibile di acquistare autorità di giudicato>> (così
Cass. n. 21402/2022 cit., in motivazione).
Nella specie, in cui il Tribunale Penale ha fondato il suo convincimento della penale responsabilità della conducente del veicolo investitore sul rilievo che < ha Pt_3
certamente visto il bambino prima che questi attraversasse la strada>>, per cui <
di marcia del veicolo alle circostanze di tempo e di luogo,
con particolare riferimento alla percepita presenza di pedoni anche minorenni, anche al fine di prevenirne eventuali, ma non certo imprevedibili comportamenti imprudenti>>, nulla si ricava dalla ricostruzione delle
7 modalità dell'investimento operata in sede penale in ordine alla osservanza da parte del bambino di una condotta per parte sua prudente;
né alcuna prova parte attrice ha offerto in tal senso nel presente giudizio, nel quale si è del tutto astenuta dall'articolare richieste di prova.
Ebbene, è costante statuizione della giurisprudenza di legittimità: per un verso, che <
conducente di un veicolo investitore, prevista dall'articolo
2054, comma 1, del Cc, non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'articolo 1227, comma 1, del
Cc>> (Cass. 17.5.2024, n. 13786); per altro verso, che <
presunzione di uguale responsabilità prevista dall'art. 2054
comma 2 c.c. opera anche nel caso di sinistro stradale tra veicolo e pedone, se non è possibile accertare in concreto e con esattezza le modalità del fatto ed i rispettivi gradi di responsabilità dei soggetti coinvolti>> (Cass. 2.8.2024
n. 21913).
Nella presente causa le emergenze istruttorie non consentono per l'appunto alcuna valutazione in ordine alla incidenza nella causazione del sinistro delle rispettive condotte
8 della conducente del mezzo investitore da un lato e della vittima dell'investimento dall'altro lato, di modo che deve farsi applicazione della presunzione di legge di pari responsabilità delle due parti.
rappresentato dal padre, chiede qui Parte_1
risarcirsi due voci di danno non patrimoniale che ha egli subito e cioè, danno biologico e danno morale.
Dispone l'art. 2059 c.c. che <
deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge>>.
Al novero di tali casi appartengono sia il danno biologico sia il danno morale, per essere espressamente contemplati dagli artt. 138 e 139 cod.ass. (d.l.vo n. 209/2005), proprio in materia di risarcimento per lesioni derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e natanti,
con distinta previsione, a cui deve peraltro attribuirsi valenza generale, anche al di fuori della sede sua propria,
in forza della quale, secondo il più recente approdo della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 21.3.2022 n. 9006),
essi sono soggetti ad autonomo risarcimento.
Va infatti riconosciuto risarcimento per il danno biologico,
costituito dalla < temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-
relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da
9 eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito>> (artt. 138, co. 2, lett. a), e 139, co. 2, cit.),
nella misura corrispondente all'entità della menomazione dell'integrità psico-fisica occorsa risultante da accertamento medico-legale, con l'eventuale incremento che può essere giustificato, in via di c.d. personalizzazione,
dall'accertamento altresì di una incidenza particolarmente rilevante della menomazione su specifici aspetti dinamico-
relazionali della vita della vittima. Ad esso può essere poi aggiunto, al di là della predetta personalizzazione,
ulteriore, separato risarcimento per il danno morale,
costituito invece dalla sofferenza interiore e non relazionale della persona, non suscettibile di accertamenti medico-legali, ove ne sia allegata e riscontrata la ricorrenza nel caso concreto.
La consulenza tecnica medico-legale d'ufficio espletata nel presente giudizio sulla persona dell'investito, le cui conclusioni, in quanto sostenute da coerente ed esauriente motivazione, questo giudicante condivide e fa proprie, ha accertato, sulla base dell'esame della parte e della certificazione medica da questa prodotta, che, in conseguenza del sinistro di cui è stato Parte_1
come sopra vittima, lo stesso ha effettivamente riportato
<>, la quale ha comportato danno biologico costituito da invalidità
temporanea di complessivi 130 giorni, di cui 40 al 100%, 30
10 al 75%, 30 al 50% e 30 al 25%, e da invalidità permanente nella misura di 5 punti percentuali.
Poiché si tratta di lesione c.d. micropermanente, cioè
comportante postumi permanenti di entità non eccedente i 9
punti percentuali, causata dalla circolazione di veicoli a motore e natanti, la liquidazione del danno biologico,
necessariamente equitativa, ex art. 1226 c.c., espressamente richiamato in materia di responsabilità extracontrattuale dall'art. 2056, co. 1, c.c., va operata facendo applicazione della tabella adottata ex art. 139 d.l.vo n. 209/2005 (v.
Cass.
7.6.2011 n. 12408), nella sua più recente formulazione,
giacché in subiecta materia <
immediatamente, va determinato secondo il valore attuale al momento della pronunzia, la durata del processo non potendo riverberare a danno dell'attore vittorioso>> (Cass.
16.11.2005 n. 23225).
Pertanto, in base alla tabella attualmente in vigore,
adottata con d.m. 16.7.2024 (in G.U. n. 173 del 25.7.2024),
in favore di che all'epoca del sinistro Parte_1
aveva 5 anni, spetterebbe ad oggi per l'intero: per risarcimento del danno biologico, la somma di € 11.800,15,
di cui € 4.695,40 per invalidità temporanea ed € 7.104,75
per invalidità permanente, senza personalizzazione alcuna,
in mancanza anche soltanto della mera asserzione di speciali riflessi dei postumi permanenti sugli aspetti dinamico-
relazionali della vita del danneggiato;
per risarcimento del
11 danno morale, determinato in misura di una maggiorazione del
20% del danno biologico, la somma di € 2.360,03.
La complessiva somma di € 14.160,18 che potrebbe così
riconoscersi per risarcimento in favore dell'attore
(sostanziale) per l'intero va poi rapportata alla misura in cui la concorrente responsabilità delle parti antagoniste va ripartita fra le stesse, sicché va ridotta del 50%, venendo così ad ammontare ad 7.080,09 il risarcimento effettivamente spettante.
Per consolidato orientamento del Supremo Collegio, <
il risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale costituisce un tipico debito di valore,
sulla somma che lo esprime sono dovuti interessi e rivalutazione dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso;
la rivalutazione ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale di cui il danneggiato godeva anteriormente all'evento dannoso, mentre il nocumento finanziario (lucro cessante) da esso subito a causa del ritardato conseguimento del relativo importo, che se corrisposto tempestivamente avrebbe potuto essere investito per lucrarne un vantaggio economico, può essere liquidato con la tecnica degli interessi>> c.d. compensativi (Cass.
10.3.2006 n. 5234). Rivalutazione monetaria e interessi compensativi vanno riconosciuti anche d'ufficio (v. Cass.
27.6.2016 n. 13225; Cass. 15.2.2017 n. 4028). Gli interessi compensativi possono computarsi o sulla somma originaria
12 rivalutata anno per anno o sulla somma rivalutata in base ad un indice medio (v. ancora Cass. 10.3.2006 n. 5234).
Nella specie la suddetta somma di € 7.080,09 è liquidata all'attualità e quindi è già comprensiva della rivalutazione monetaria.
Essa va invece maggiorata degli interessi compensativi: e quindi, degli interessi annualmente maturati al tasso di cui all'art. 1284 c.c. fino alla data della presente sentenza,
a decorrere dalla data del sinistro, sulla media fra la somma quivi liquidata devalutata fino alla data del sinistro medesimo e la somma qui liquidata all'attualità.
Dopo di che su tale somma, come da parte attrice richiesto,
in forza dell'art. 1224 c.c., saranno altresì dovuti gli interessi moratori, al tasso di cui all'art. 1284 c.c., dalla data della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.
La parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione fra le parti delle spese di causa fino a concorrenza di tre quarti, con condanna dei convenuti a pagare il restante quarto, nella misura così ridotta liquidata in dispositivo, in favore di parte attrice, con distrazione in favore del suo difensore, dichiaratosi anticipatario;
tanto, fatta esclusione per la spesa di c.t.u., che va invece posta a definitivo carico dei convenuti per il suo intero ammontare.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, in
13 persona del Giudice Onorario dott. Nicola Milillo,
definitivamente pronunciando sulla domanda come innanzi proposta da rappresentato da Parte_1 Pt_2
, nei confronti di
[...] Controparte_1 Parte_3
e in persona del legale
[...] Controparte_2
rappresentante pro tempore, così provvede, rigettata o assorbita ogni altra istanza ed eccezione:
- condanna i convenuti in solido a pagare in favore di parte attrice la complessiva somma di € 7.080,09, oltre a interessi come in motivazione;
- pone la spesa di c.t.u. a definitivo carico dei convenuti per il suo intero ammontare;
- dichiara le spese di patrocinio compensate fra le parti per tre quarti e condanna i convenuti a pagare in favore di parte attrice il restante quarto, che, in tale misura ridotta, liquida nella complessiva somma di € 1.405,50, di cui € 136,25 per gli esborsi documentati ed € 1.269,25 per compenso, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali e a CPA ed IVA o bollo come per legge, con distrazione in favore del difensore anticipatario di parte attrice avv. Paolo Lionetti.
Sentenza esecutiva per legge.
Si comunichi.
Trani, 10.5.2025
Il G.O.T.
dott. Nicola Milillo
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