Ordinanza cautelare 30 gennaio 2025
Sentenza 12 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 12/03/2026, n. 1740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1740 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01740/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06406/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6406 del 2024, proposto da
-OMISSIS-,-OMISSIS- rappresentati e difesi dagli avvocati Riccardo Paparella, Paolo Picone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola, Bruno Crimaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento:
1) della Disposizione Dirigenziale n.-OMISSIS- a firma del Dirigente del Dirigente del Servizio Antiabusivismo e condono edilizio del Comune di Napoli, notificata alla parte ricorrente in data 9 ottobre 2024, avente ad oggetto l’ordine di demolizione, ai sensi dell’art.31 del DPR n.380/2001, delle presunte opere abusive descritte nelle premesse e segnatamente: 1) demolizione di tre distinti fabbricati e ricostruzione, con modifica della volumetria, di capannone di circa 1000 mq con copertura impostata a circa 4,80 mt alla gronda e circa 5,90 al colmo; 2) realizzazione di platea in cls avente superficie di circa 200 mq; 3) demolizione e ricostruzione di garitta di circa 16 mq; 4) demolizione e ricostruzione di porzione id fabbricato in ragione di circa 40 mq; con avvertenza che l'eventuale inottemperanza implicherà l’applicazione dell'art.31 comma 4 bis del T.U. in materia edilizia 2) della relazione tecnica prot. -OMISSIS- del Servizio Sportello Unico dell''Edilizia; 3) del verbale di sopralluogo del 21 marzo 2024 e di contestuale sequestro preventivo ad opera degli organi di P.G. dell'Area Sicurezza del Comune di Napoli; 4) del verbale di sopralluogo del successivo 29 marzo 2024; 5) della dichiarazione d’inefficacia della SCIA -OMISSIS-, protocollo -OMISSIS-del Servizio Sportello Unico dell’Edilizia, richiamata nella gravata Disp. Dir. n.-OMISSIS- e mai notificata alla parte ricorrente; 6) silenzio rigetto sull’istanza volta a conseguire il rilascio dell'accertamento di conformità degli interventi edilizi sanzionati con la Disposizione Dirigenziale n.247/A/2024 (impugnata al punto 1), istanza proposta in data 29.08.2024 prot. n.-OMISSIS- prat. n.-OMISSIS-; 7) di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, comunque lesivo degli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'Udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2025 il dott. Alfonso RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e RI
1. Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti premettono quanto segue.
La società -OMISSIS- è proprietaria del complesso industriale sito in -OMISSIS- alla -OMISSIS- (anche -OMISSIS-) e segnatamente dell’unità immobiliare riportata nel n.c.e.u. al foglio -OMISSIS-. Ai fini di un più puntuale inquadramento urbanistico della vicenda si precisa che il cespite insiste in zona D, sottozona Db – nuovi insediamenti per la produzione di beni e servizi, recante disciplina agli artt. 35 e 37 della variante generale al PRG del Comune di Napoli, in area geomorfologicamente stabile (Tavola 12), a rischio idraulico moderato (Area R1 del Piano stralcio di assetto idrogeologico) nonché nell’area n.2 dell’ambito 10 <centro direzionale>, a sua volta regolata dall’art. 135 della Variante generale al PRG.
L’edificazione dell’unità immobiliare acquistata dalla parte ricorrente era stata precedentemente assentita dal Comune di Napoli con il rilascio del Provvedimento di Condono n.-OMISSIS-(istanza ex lege n.-OMISSIS-) e dell’Autorizzazione Edilizia dell-OMISSIS-. Con detta autorizzazione l’amministrazione comunale ha, tra l’altro, assentito la fusione dei due adiacenti corpi di fabbricati integranti un capannone industriale ad uso officina nonché l’installazione di due garitte all’ingresso di -OMISSIS-.
Acquisita la proprietà del cespite testé descritto, in data 25 settembre 2023 la parte ricorrente protocollava SCIA prot n. -OMISSIS- al fine di provvedere al restauro e risanamento conservativo del capannone industriale a causa del grave stato di abbandono in cui versava il capannone fatto oggetto di acquisto, manifestando l’intento di ripristinarne la funzionalità produttiva attraverso la realizzazione di puntuali interventi di restauro e risanamento conservativo.
2. In particolare, come documentato nell’allegata perizia asseverata a firma dell’Ing. -OMISSIS-, la parte ricorrente ha provveduto ad eseguire i seguenti interventi: 1. Consolidamento delle fondazioni; 2. risanamento e rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio mediante sostituzione di alcuni pilastri e capriate; 3. sostituzione integrale del fatiscente della copertura (in parte bucata per la corrosione dei ferri); 4. rimozione dei pilastri ubicati al centro delle capriate in quanto superflui e staticamente inutili; 5. inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalla destinazione d’uso; 6. eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio. Il programma degli interventi, come sopra descritto ed effettivamente eseguito, ha consentito di restituire all’edificio la perfetta funzionalità ed efficienza produttiva, conservando inalterate le caratteristiche planivolumetriche originarie (Cfr. allegata SCIA del 25 settembre 2023 e perizia tecnica asseverata).
3. Si è costituito il Comune di Napoli il 31 dicembre 2024 producendo memorie, documenti e e repliche.
Anche i ricorrenti depositavano memorie e repliche.
4. Alla Camera di consiglio del 8 gennaio 2025, con ordinanza n. -OMISSIS- del 30 gennaio 2025 la Sezione accoglieva la domanda cautelare “Ritenuto sussistente il danno grave ed irreparabile, consustanziale all’impugnata ordinanza di demolizione, prescritto dall’art. 55, c.p.a. ai fini della somministrazione della tutela cautelare:
ritenuto che la quaestio in iudicium deducta meriti di essere approfondita nella più appropriata sede di merito lasciando la res adhuc integra alla pubblica Udienza di cui al dispositivo.
5. Pervenuta alla pubblica Udienza del 8 ottobre 2025, sulle conclusioni delle parti presenti menzionate in verbale, la causa è passata in decisione.
6. In sintesi, con il primo motivo, rubricando Violazione ovvero errata e falsa applicazione degli artt. 3, 27, 31, 32, 33 e 34 bis del DPR 380/2001, degli artt. 35, 37 e 135 della Variante Generale al PRG del C. di Napoli, dell’art.3 della Legge n.241/1990. Eccesso di potere: Carenza ed erroneità dei presupposti di fatto e di diritto – Travisamento - Carenza di istruttoria – Irragionevolezza e illogicità – Contraddittorietà tra atti - Motivazione insufficiente - Ingiustizia manifesta - Difetto di pubblico interesse, i ricorrenti lamentano che la gravata determinazione demolitoria assume a suo presupposto l’avvenuta esecuzione di opere di demolizione e ricostruzione, con imprecisata modifica della volumetria, come tali sussumibili nella fattispecie della <ristrutturazione edilizia > di cui all’art. 3 co.1 lettera d), d.P.R. n. 380/2001, attività non assentibile ai sensi del vigente art.135 co. 5 della Variante Generale al PRG, che, stando a quanto asserito dall’Ufficio Comunale, “nelle more della redazione del piano attuativo consente interventi fino al restauro e risanamento conservativo e non di ristrutturazione edilizia”.
L’impugnato provvedimento demolitorio partirebbe dal presupposto, della ritenuta esecuzione dell’attività di demolizione integrale e conseguente ricostruzione del manufatto industriale ad uso officina oggetto d’interesse, ipotesi che sarebbe nitidamente contraddetta dalla natura degli interventi effettivamente eseguiti e compiutamente denunciata con la SCIA n. -OMISSIS-; il Comune avrebbe errato nel ritenere che la sostituzione di parti dell’edificio, pur mantenendo inalterate le caratteristiche planivolumetriche originarie del fabbricato, costituisca attività di ristrutturazione edilizia e non già attività di restauro ovvero di risanamento conservativo.
Ragione per la quale il Giudice Penale non ha convalidato il sequestro eseguito dalla Polizia Giudiziaria, rilevando il mancato accertamento di modifiche planivolumetriche, sì da concludere per l’insussistenza della fattispecie di reato.
Militerebbero, inoltre a suffragio della propugnata assenza di attività di ristrutturazione edilizia anziché di restauro, le risultanze della perizia tecnica asseverata a firma dell’Ing. -OMISSIS- e, soprattutto, quanto si evince dagli elaborati tecnici, dai documenti di raffronto e dai riporti fotografici ad essa allegati, che proverebbero come parte ricorrente non ha mai provveduto alla demolizione ed integrale ricostruzione del manufatto officina, ma, al contrario, ha più semplicemente eseguito attività manutentive straordinarie, integranti gli estremi del restauro ovvero del risanamento conservativo.
7. Ritiene il Collegio idoneamente provate le tesi dei ricorrenti sulla natura di opere di restauro e risanamento conservativo degli interventi oggetto dell’impugnata ordinanza di demolizione.
Milita in tal senso la chiara SCIA del 25 settembre 2023 con allegata perizia tecnica asseverata dell’Ing. -OMISSIS- (all. 7 del ricorso.).
Invero, detta perizia anzitutto descrive il cespite, attestando che “L’intero complesso è stato costruito con i seguenti titoli abilitativi: Concessione di condono edilizio legge 47/85, n. 6 del 28/02/1991; Autorizzazione pratica n. -OMISSIS- rilasciata dal Comune di Napoli il-OMISSIS-
Segue la descrizione dell’immobile e dei lavori:
“Detto immobile è censito al NCEU Catasto Fabbricati del Comune di Napoli alla Sez. V-OMISSIS-”
“I lavori di fatto consistono in opere di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzate alla sostituzione di elementi delle strutture portanti del fabbricato C, costituito allo stato di fatto da tre diversi corpi con struttura in acciaio su piattaforma di cemento armato”.
Oltre alla chiara precisazione della consistenza dei lavori de quibus in opere di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzate alla mera sostituzione di elementi delle strutture portanti del fabbricato – con esclusione quindi di attività di demolizione e di successiva ricostruzione – il tecnico precisa come “non saranno apportate modifiche alla sagoma né al prospetto del fabbricato”.
Segue l’asseverazione di quanto attestato, “in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481, c.p., consapevole che le dichiarazioni false e la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000. Sotto la propria responsabilità. Ing. -OMISSIS-”.
8. Ulteriore prova dell’assenza di un’effettuata attività di ristrutturazione edilizia è costituita dal provvedimento del Gip, di rigetto della richiesta di convalida di sequestro del 27 marzo 2024 (all. 4 del ric.).
Ebbene il Gip del Tribunale di Napoli dott.ssa -OMISSIS-premesso il capo di incolpazione, ossia che nella comunicazione della notizia di reato, in uno al verbale di arresto, con riguardo ai beni per cui è richiesta si legge: " In data 08.03.24 la proprietà dei cespiti, la -OMISSIS-., rappresentata da -OMISSIS-, presentava SCIA n. -OMISSIS- asseverata dall'ing. -OMISSIS- per interventi di manutenzione straordinaria per diversa distribuzione degli spazi interni e che “La struttura portante è costituita da travi in ferro, la pavimentazione da platea in CLS di superficie di ca 200 mq in stima visiva. Per quanto accertato il titolo presentato, così come confermato dal RdP dalla SCIA n. -OMISSIS- (presentata anche precedente SCIA N. -OMISSIS-) risulta essere insufficiente in quanto opere non ammesse da esso”.
Ciò posto, tuttavia, “rilevato che ex se la mera lettura delle relazioni asseverate con i grafici allegati, in assenza dei rilievi tecnici che hanno spinto al sequestro, a seguito di sopralluogo tecnico congiunto tra personale specialistico e responsabili, specificamente individuati in atti, tra cui figura l'architetto -OMISSIS- del Servizio unico Edilizia del Comune di Napoli, non consente di addivenire ad una consapevole ed autonoma valutazione circa la sussistenza del reato per cui è richiesta”, il Gip ha quindi denegato la richiesta della convalida del sequestro dai manufatti per cui è causa.
9. Soccorre pertanto in punto di diritto la nota differenza tra ristrutturazione edilizia e restauro e risanamento conservativo.
Com’è noto secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, correttamente invocata da parte ricorrente: “La differenza tra restauro e risanamento, da un lato, e ristrutturazione edilizia, dall’altro, risiede essenzialmente nella conservazione formale e funzionale dell'organismo edilizio, che connota i primi rispetto alla seconda (Cons. di Stato, Sez. IV, 14 luglio 2015, n. 3505)”; per cui: “Ne consegue che è consentita, negli interventi di restauro e risanamento conservativo, la sostituzione di parti anche strutturali e in generale di elementi costitutivi degli edifici (strutture portanti, pareti perimetrali: cfr. Cons. Stato, Sez. IV, novembre 2012, n. 5818, vedi anche Sez. VI, 30 settembre 2008, n. 4694), e quindi anche un rinnovo sistematico e globale purché nel rispetto degli elementi essenziali tipologici, formali e strutturali (Cons. Stato, Sez. IV, 16 giugno 2008, n. 2981)” (Consiglio di Stato n. 4863 del 2013).
Più di recente si è posto sul delineato consolidato indirizzo esegetico questo T.A.R., che ha puntualizzato che “L'intervento di manutenzione straordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), T.U. Edilizia non può comportare né aumento della superficie utile o del numero delle unità immobiliari, né modifica della sagoma o mutamento della destinazione d'uso. Negli interventi di restauro o di risanamento conservativo, per i quali non occorre il permesso di costruire, sono annoverabili soltanto le opere di recupero abitativo, che mantengono in essere le preesistenti strutture, alle quali apportano un consolidamento, un rinnovo o l'inserimento di nuovi elementi costitutivi, a condizione che siano complessivamente rispettate tipologia, forma e struttura dell'edificio” (T.A.R. Campania Napoli sez. VII, 6 febbraio 2023, n. 811).
Per contro, “La ristrutturazione edilizia, a sua volta, deve essere distinta dagli interventi di restauro e risanamento conservativo, che non possono mai portare a ridetto "organismo in tutto o in parte diverso dal preesistente", avendo sempre la finalità di "conservare l'organismo edilizio" ovvero di "assicurarne la funzionalità" (cfr. ancora art. 31, lett. c) della L. n. 457 del 1978, traslato testualmente nell'art. 3, comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 380 del 2001). Ne deriva che si è in presenza di un restauro e risanamento conservativo qualora l'intervento sia funzionale alla conservazione dell'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità, nel rispetto dei suoi elementi tipologici” (T.A.R. Campania – Salerno, Sez. II, 12 febbraio 2025, n. 297).
10. Nel caso di specie, come si è visto, dalla SCIA sopra analizzata e relativa perizia asseverata emerge che le opere realizzate sono consistite in: “Sostituzione di elementi delle strutture del fabbricato C, costituito allo stato da tre diversi corpi con struttura in acciaio su piattaforma di cemento armato”; con esclusione anche di “modifiche nella sagoma né nel prospetto”; il tutto nel pieno rispetto della nozione di restauro e risanamento conservativo, accreditata dalla giurisprudenza.
Denota, poi, il Collegio che gli elaborati fotografici alla SCIA e alla perizia in disamina suffragano quanto assevera il tecnico, evincendosi raffigurazioni fotografiche di capriate angolari, pilastri metallici (verosimilmente in acciaio, come attesta il tecnico) ed una platea cementizia costituente il suolo della struttura.
11. In definitiva, alla luce delle considerazioni fin qui svolte il primo motivo di ricorso si profila fondato e la sua portata dirimente consente di accogliere il ricorso, con assorbimento delle doglianze articolate con i residui motivi di ricorso.
12. Le spese seguono la soccombenza, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna il Comune di Napoli a corrispondere ai ricorrenti le spese di lite, che liquida in € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, ove assolto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone interessate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso RA, Consigliere, Estensore
Rita Luce, Consigliere
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| Alfonso RA | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.