CASS
Sentenza 20 marzo 2023
Sentenza 20 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/03/2023, n. 11634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11634 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NO GE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA, che ha chiesto dichiararsi la nammissibilità del ricorso;
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 Penale Sent. Sez. 2 Num. 11634 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 13/12/2022 3-4659/2022 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per l'assoluta genericità dei motivi, non esplicitanti critiche specifiche all'apparato motivazionale della sentenza impugnata. 1.1. La difesa deduce violazione di legge penale sostanziale e manifesta illogicità della motivazione in quanto la sentenza di appello, nel ribaltare il verdetto assolutorio di primo grado reso in riferimento al contestato furto aggravato, ha riconosciuto la responsabilità dell'odierno ricorrente per il delitto di ricettazione (in forma attenuata per lievità dell'offesa) senza offrire dimostrazione della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, sul solo presupposto del rinvenimento presso l'abitazione di parte della refurtiva (materiale di cancelleria) in precedenza sottratta presso esercizio commerciale (cartoleria). Il ricorso si limita, quindi, a denunziare il vizio, senza indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni circa la ricorrenza in fatto e in diritto dell'illecito, contenute nella decisione impugnata, con le quali, evidentemente il ricorrente non si confronta. La Corte ha infatti motivato sul punto della ricezione di oggetti coincidenti con quelli sottratti presso l'esercizio di cartoleria e per tali riconosciuti e riconsegnati all'offeso, valorizzando sia la detenzione di tali beni che le modalità di custodia degli stessi, il che manifesta la sussistenza nell'agente della volontà consapevole (almeno nella forma del dolo eventuale) di acquistare beni di provenienza delittuosa trattandone il possesso con finalità di profitto che si trae proprio dalla natura delle cose sottratte e dalla loro naturale destinazione alla vendita. La Corte espressamente motiva circa la consistenza di tale elemento psicologico, ritenendo con motivazione logica e coerente che l'agente si è dovuto certamente rappresentare la provenienza da delitto degli oggetti ricevuti in forma non tracciata, avendo ciononostante realizzato l'acquisto. Le generiche difese spese nell'immediatezza del fatto dal coniuge dell'imputato non consentono di ritenere plausibile l'alternativa lecita o comunque colposa dell'acquisto, tradendo anzi consapevolezza della provenienza da delitto. 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. 3. La non particolare complessità delle questioni dedotte con i motivi di ricorso e l'applicazione di principi di diritto consolidati nella giurisprudenza della Corte consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 dicembre 2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA, che ha chiesto dichiararsi la nammissibilità del ricorso;
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 Penale Sent. Sez. 2 Num. 11634 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 13/12/2022 3-4659/2022 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per l'assoluta genericità dei motivi, non esplicitanti critiche specifiche all'apparato motivazionale della sentenza impugnata. 1.1. La difesa deduce violazione di legge penale sostanziale e manifesta illogicità della motivazione in quanto la sentenza di appello, nel ribaltare il verdetto assolutorio di primo grado reso in riferimento al contestato furto aggravato, ha riconosciuto la responsabilità dell'odierno ricorrente per il delitto di ricettazione (in forma attenuata per lievità dell'offesa) senza offrire dimostrazione della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, sul solo presupposto del rinvenimento presso l'abitazione di parte della refurtiva (materiale di cancelleria) in precedenza sottratta presso esercizio commerciale (cartoleria). Il ricorso si limita, quindi, a denunziare il vizio, senza indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni circa la ricorrenza in fatto e in diritto dell'illecito, contenute nella decisione impugnata, con le quali, evidentemente il ricorrente non si confronta. La Corte ha infatti motivato sul punto della ricezione di oggetti coincidenti con quelli sottratti presso l'esercizio di cartoleria e per tali riconosciuti e riconsegnati all'offeso, valorizzando sia la detenzione di tali beni che le modalità di custodia degli stessi, il che manifesta la sussistenza nell'agente della volontà consapevole (almeno nella forma del dolo eventuale) di acquistare beni di provenienza delittuosa trattandone il possesso con finalità di profitto che si trae proprio dalla natura delle cose sottratte e dalla loro naturale destinazione alla vendita. La Corte espressamente motiva circa la consistenza di tale elemento psicologico, ritenendo con motivazione logica e coerente che l'agente si è dovuto certamente rappresentare la provenienza da delitto degli oggetti ricevuti in forma non tracciata, avendo ciononostante realizzato l'acquisto. Le generiche difese spese nell'immediatezza del fatto dal coniuge dell'imputato non consentono di ritenere plausibile l'alternativa lecita o comunque colposa dell'acquisto, tradendo anzi consapevolezza della provenienza da delitto. 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. 3. La non particolare complessità delle questioni dedotte con i motivi di ricorso e l'applicazione di principi di diritto consolidati nella giurisprudenza della Corte consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 dicembre 2022.