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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 08/07/2025, n. 1044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1044 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere rel.
Dott. Riccardo Trombetta Consigliere ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 261/2025 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado
TRA
nato a [...] il [...] Parte_1
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Palermo C.F._1
(PA), Corso Calatafimi, n. 589 presso lo studio dell'Avv. Schimmenti
Benedetto (C.F.: , che lo rappresenta e difende C.F._2
per mandato in atti;
– parte appellante –
CONTRO
, nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), rappresentata e difesa da se stessa, elettiva- C.F._3
mente domiciliata presso il suo studio sito in Palermo, via Costantino
Lascaris, n. 59
– parte appellata –
Corte di Appello Palermo sez. II civile R.G. n.261/2025
E CON L'INTERVENTO del PROCURATORE GENERALE
– interveniente necessario –
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Conclusioni delle parti: per l'appellante – come in atto di appello;
per l'appellata –
come in comparsa di costituzione e risposta.
XXXX
MOTIVI DELLA DECISIONE
❖ Fatti di causa
1. Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 4038/2024, pubblicata il 12.07.2024, pronunciò la separazione personale tra Parte_2
[..
e ; accolse la domanda di addebito a carico del Controparte_1
marito; assegnò la casa coniugale, ubicata in Palermo, via Costantino
Lascaris, n. 59, alla in ragione della convivenza con i figli mag- CP_1
giorenni ma non ancora autosufficienti;
confermò l'obbligo, posto a ca- rico di di corrispondere, in favore dell'ex coniuge, la com- Pt_1
plessiva somma di € 900,00 mensili, di cui € 800,00 a titolo di contri-
[... buto al mantenimento dei figli della coppia, e Controparte_2
ed € 100,00 a titolo di mantenimento della da versare Per_1 CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I., come determinato dalla Corte d'appello di Pa- lermo, resa a seguito del reclamo proposto avverso l'ordinanza presi- denziale;
dichiarò tenuto al pagamento del 50% delle spese Pt_1
straordinarie da sostenere in favore dei figli;
dichiarò inammissibile la domanda formulata dalla resistente, di condanna dell'ex marito alla
- 2 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.261/2025
consegna delle chiavi dell'appartamento sito in Palermo, Corso Camillo
Finocchiaro Aprile, n. 182, nonché di copia dei contratti d'affitto, da azionarsi in separata sede con le forme del rito ordinario;
condannò, per l'effetto, a rimborsare alla controparte le spese di lite, li- Pt_1
quidate in complessivi € 4.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA co- me per legge, disponendone il pagamento in favore dell'Erario; dispo- se, infine, la trasmissione della sentenza, in copia autentica, al compe- tente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
2. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello Parte_3
spare (di seguito, per brevità, “ ); si costituiva nel giudizio di Pt_1
secondo grado (di seguito, per brevità, “ ) Controparte_1 CP_1
chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza.
3. Il Procuratore generale ha depositato telematicamente conclu- sioni scritte, chiedendo il rigetto dell'appello con conseguente confer- ma della sentenza impugnata.
4. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in data 27.06.2025 la causa è stata posta in decisione.
***
❖ MOTIVI DI APPELLO
5. 1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sen- tenza nella parte in cui il Tribunale ha addebitato a suo carico la re- sponsabilità della separazione, sul presupposto che la causa disgregan- te dell'unione familiare fosse da individuare nella violazione dell'obbligo di convivenza avendo lo stesso abbandonato il domicilio
- 3 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.261/2025
coniugale, senza alcun preavviso, nel periodo del lockdown, affittando una casa prima della separazione ed andando ivi a vivere unitamente alla compagna, la cui relazione extraconiugale ha avuto inizio in epoca antecedente alla rottura del vincolo coniugale. Rileva, a fon- Pt_1
damento del motivo di appello, che dalle stesse dichiarazioni rese in sede di udienza presidenziale dalle parti è chiaramente emerso che la crisi della coppia fosse già conclamata e persistente da circa dieci anni e che l'abbandono della casa familiare fosse conseguito all'ennesimo litigio e invito dell'ex moglie ad andare via di casa.
6. 2.3. Con il secondo e il terzo motivo di gravame, l'appellante de- duce l'erronea ricostruzione della situazione economico-reddituale dei coniugi per l'effetto del rigetto delle richieste istruttorie articolate in primo grado, e chiede la riduzione dell'assegno di mantenimento di- sposto in favore dei figli, maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti, nonché la revoca di quello disposto in favore del coniuge.
Deduce, in particolare, l'erronea applicazione dei criteri di determina- zione della misura dell'assegno di mantenimento disposto tanto in fa- vore dei figli quanto a favore del coniuge. Argomenta, in particolare, che, a tali fini, il Tribunale avrebbe errato per avere preso le mosse dal suo reddito lordo e per non avere tenuto conto delle effettive capacità lavorative di controparte.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
7. L'appello proposto da è fondato solo rispetto alla do- Pt_1
manda di addebito che, in riforma della sentenza di primo grado sul punto, va rigettata.
- 4 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.261/2025
8. e hanno contratto matrimonio concordatario Pt_1 CP_1
in data 24.09.1993, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del
Comune di Palermo al Vol. 2026 atto n. 00168 2/A anno 1993, optando per il regime della comunione legale dei beni. Dal matrimonio sono na- ti due figli, maggiorenni e tuttavia non economicamente autosufficien- ti: , nato in data [...], e nata in [...] CP_2 Per_2
20.06.2000, entrambi studenti universitari.
9. e hanno proposto separati ricorsi per la se- Pt_1 CP_1
parazione giudiziale, poi riuniti, sull'assunto dell'intervenuto venir meno dell'affectio coniugalis. Se, però, da un lato, ha dedotto Pt_1
che il rapporto coniugale, dapprima sereno e complice, era divenuto, con il passare degli anni, sempre più teso e disgregato tanto che la coppia già nell'ultimo decennio viveva una vita sostanzialmente da se- parati, seppur conviventi sotto lo stesso tetto, ha ricondotto la CP_1
crisi matrimoniale all'abbandono del tetto coniugale, avvenuto in data
18.05.2020, da parte del coniuge, a carico del quale chiedeva che si pronunciasse l'addebito della separazione. Sotto il profilo economico, a fronte della richiesta del di versare € 200,00 in favore di cia- Pt_1
scun figlio, ha quantificato il contributo dovuto per il mante- CP_1
nimento di ciascun figlio in € 800,00 ed € 800,00 a titolo di suo man- tenimento.
10. Con ordinanza presidenziale, sulla scorta delle condizioni eco- nomico-patrimoniali emergenti dal compendio versato in atti, il Tribu- nale con ordinanza presidenziale quantificò, a carico del un Pt_1
assegno di mantenimento di € 500,00, di cui € 400,00 in favore di en-
- 5 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.261/2025
trambi i figli ed € 100,00 a favore dell'ex coniuge.
11. Avverso la menzionata ordinanza presidenziale la pro- CP_1
pose reclamo innanzi alla Corte d'Appello di Palermo, definito con or- dinanza con la quale venne posto a carico del l'obbligo di Pt_1
versare un assegno di mantenimento complessivamente pari ad €
900,00, di cui € 800,00 a favore dei figli ed € 100,00 in favore della moglie.
12. Con la gravata sentenza, per ciò che rileva nel presente giudizio, in accoglimento della domanda formulata da parte resistente, il Tribu- nale addebitò la separazione in capo al a carico del quale Pt_1
pose l'obbligo di corrispondere l'assegno nella misura quantificata dal- la Corte d'Appello in sede di reclamo.
13. Ricostruita nei termini che precedono la vicenda per cui è cau- sa, appare opportuno osservare, innanzi tutto, come il proposto appel- lo investa i soli capi della sentenza inerenti alla pronuncia dell'addebito della separazione a carico del al quantum Pt_1
dell'assegno di mantenimento riconosciuto in favore dei figli, nonché all'an di quello riconosciuto in capo alla coniuge, cosicché va rilevato l'intervenuto passaggio in giudicato interno in relazione alle ulteriori statuizioni, viceversa non attinte da censura.
14. Tanto premesso, passando al vaglio del merito, con il primo mo- tivo di gravame l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il
Tribunale, in accoglimento della domanda di controparte, ha addebita- to in capo allo stesso la separazione, sul presupposto che la causa di- sgregante dell'unione familiare fosse da individuare nella condotta del
- 6 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.261/2025
marito il quale, verosimilmente perché aveva già intrapreso una rela- zione extraconiugale in epoca antecedente, aveva abbandonato la casa familiare il 18 maggio 2020, senza alcun preavviso nel periodo del loc- kdown, stipulando fin da febbraio 2020, un contratto di locazione prendendo in affitto un nuovo alloggio ove andò a convivere con la compagna.
15. A sostegno del motivo di gravame, espone, al riguar- Pt_1
do, che, in realtà, la prosecuzione della convivenza era già divenuta in- tollerabile in un'epoca ben anteriore rispetto all'abbandono del tetto coniugale, come peraltro emerso dalle stesse dichiarazioni dell'ex co- niuge, che aveva collocato la sua condotta del tutto assente e superfi- ciale già negli anni successivi alla celebrazione del matrimonio, avve- nuta nel 1993. Ai sensi dell'art. 155 c.p.c., il giudice avrebbe dovuto te- nere conto della mancata contestazione specifica dell'affermazione in base alla quale già da molti anni i coniugi vivevano separati in casa e non vi era più alcuna comunione di vita.
16. Il motivo è fondato.
17. La disposizione di riferimento è rappresentata, in particolare, dall'art. 151 c.c., rubricato “Separazione giudiziale”, a mente del quale
“La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipen- dentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole. Il giudice, pronunziando la sepa- razione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del
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suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
18. Giova rammentare, in proposito, che, secondo l'ormai pacifico insegnamento giurisprudenziale, “Grava sulla parte che richieda, per
l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'al- tro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia cau- sale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della do- manda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà” (cfr., in questi termini, Cass. Sez. VI - I, ordinanza n. 3923 del 19/02/2018).
Appare opportuno richiamare, altresì, il principio in base al quale “il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sè sufficien- te di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi - e l'onere incombe a chi ha posto in essere
l'abbandono - che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel mo- mento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto. (Cass.17056 del 2007;
12373 del 2005)” (cfr. Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 10719 dell'08.05.2013).
19. Orbene, nel caso di specie emerge che ha prospettato CP_1
la sussistenza del nesso causale tra l'allontanamento dalla casa coniu- gale del coniuge e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
A fronte di tale difesa, tuttavia, pacifica è da ritenere la tesi di CP_3
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na, in base alla quale l'abbandono della casa coniugale si porrebbe all'esito di una crisi ben radicata negli anni (tanto da essere ricondotta al decennio precedente rispetto alla data del 18.05.2020), e ciò atteso che parte resistente non ha offerto argomentazioni di segno contrario e ha, piuttosto, confermato la circostanza con le stesse dichiarazioni rese non solo in occasione dell'udienza presidenziale (cfr. verbale di udienza del 16.02.2021 – “negli ultimi anni mio marito trascorreva mol- to tempo della giornata fuori di casa”) ma anche negli atti di causa (suf- ficiente è, a tal fine, richiamare quanto affermato a pagg. 6 – 7 della comparsa conclusionale depositata in primo grado da ove ha CP_1
riportato “(fino a circa 12 anni fa) le cose andassero bene, mentre nel momento in cui, negli ultimi anni, è venuto meno il guadagno dalla pro- pria attività, allora è venuto meno l'affetto e l'interesse del marito non solo nei confronti della sottoscritta ma anche dei figli).
20. Difatti, come emerge dagli indirizzi giurisprudenziali consolida- ti, entrambe le condotte censurate – abbandono della casa coniugale e inizio di una relazione extraconiugale – devono porsi in connessione eziologica non tanto con la separazione, che giunge sempre al culmine di una crisi, quanto piuttosto rispetto alla stessa disgregazione dell'affectio coniugalis che deve essere stata causata dalle predette condotte violative degli altrettanti obblighi coniugali. Nella specie, dal- le stesse allegazioni delle parti e, segnatamente dalle complessive dife- se esposte negli scritti difensivi della emerge la dimostrazio- CP_1
ne che già ogni comunione materiale e spirituale tra le parti era venuta meno da tempo, che i coniugi vivevano praticamente separati in casa e
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che il trascorreva molto tempo fuori, al punto che l'appellata Pt_1
non aveva neppure contezza della situazione economica del marito ri- spetto agli affitti o alla esposizione debitoria sulla casa coniugale. Non si ha prova di quando la relazione extraconiugale sia insorta e il rila- scio della casa familiare rappresenta, nel quadro esposto, solo il culmi- ne di una crisi coniugale che era già conclamata da tempo.
21. Alla stregua delle considerazioni esposte, la sentenza impugna- ta è da riformare nella parte in cui il Tribunale ha pronunciato l'addebito della separazione a carico del Pt_1
22. Il secondo e terzo motivo del gravame sono, per converso, en- trambi privi di pregio.
23. In particolare, con il secondo motivo di gravame l'appellante deduce l'erronea ricostruzione della situazione economico-reddituale dei coniugi per effetto del rigetto delle richieste istruttorie articolate in primo grado, nella specie la prova per testi e il chiesto accertamento tributario, che avrebbero consentito di provare come controparte ver- si in una condizione ben più agiata di quanto prospettato con la docu- mentazione versata in atti. Chiede, pertanto, da un lato, ridursi l'assegno di mantenimento disposto in favore dei figli, maggiorenni e tuttavia non ancora economicamente indipendenti, e revocarsi quello in favore della coniuge. Quest'ultima, infatti, poiché ancora dotata di capacità lavorative, non potrebbe decidere di interrompere la propria attività di avvocato adducendo le difficoltà correlate al conseguimento dei crediti spettanti nei confronti dei propri clienti e beneficiare, di conseguenza, dell'assegno di mantenimento. Con il terzo e ultimo mo-
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tivo di gravame, parte appellante censura la sentenza in punto di ap- plicazione dei criteri di determinazione della misura dell'assegno di mantenimento disposto tanto in favore dei figli quanto a favore della coniuge. Argomenta, in particolare, che, a tali fini, il Tribunale avrebbe errato per avere preso le mosse dal suo reddito lordo e per non avere tenuto conto delle effettive capacità lavorative di controparte, che non potrebbe esimersi dallo svolgere la professione di avvocato e benefi- ciare, in tal modo, del sostegno economico a titolo di assegno di man- tenimento.
24. I motivi appena esposti sono, tuttavia, infondati.
25. Occorre premettere che, ai sensi dell'art. 156 c.c. (nella formu- lazione vigente al momento della proposizione della domanda in pri- mo grado), con riferimento ai rapporti patrimoniali tra i coniugi, “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro co- niuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato. Resta fermo l'ob- bligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti”. Con spe- cifico riguardo invece ai figli, viene il rilievo il disposto di cui all'art. 337-ter c.c., che, nella formulazione vigente ratione temporis (al mo- mento della proposizione della domanda in primo grado), dispone, tra l'altro, che “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, cia- scuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura propor- zionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corre-
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sponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di pro- porzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del fi- glio. 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i genitori. 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è au- tomaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice”.
26. Delineato nei termini che precedono il quadro normativo di ri- ferimento, contrariamente a quanto argomentato dal corret- Pt_1
ta deve ritenersi la ricostruzione delle condizioni economico- patrimoniali operata, nel corso del giudizio di primo grado dal Tribu- nale e, in occasione del giudizio di reclamo, dalla Corte d'Appello di Pa- lermo.
27. Occorre sul punto, innanzi tutto, osservare che i coniugi hanno contratto matrimonio in regime di comunione legale dei beni e sono proprietari, nella misura del 50%, delle seguenti unità immobiliari: immobile sito in Palermo, via Costantino Lascaris, n. 59; immobile sito in Palermo Corso Finocchiaro Aprile n. 182 IV piano;
immobile sito in via Dossuna 151; Terreno a Grisi. Parte appellante è, altresì, proprieta- rio esclusivo dell'unità immobiliare sita in Palermo, via Maggiore Per- ni, n. 5, concesso in locazione a terzi e oggetto donazione del proprio padre;
una quota dell'immobile sito a Trapani Foglio 20 Particella
12270 (vigneto); una quota dell'immobile sito a Trapani Foglio 20 Par- ticella 904 (Uliveto).
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28. Tanto premesso, va rilevato che dalla documentazione prodotta in primo e secondo grado, emerge una palese sperequazione redditua- le tra i coniugi.
29. dipendente del Ministero , ha percepito i Pt_1 CP_4
seguenti redditi: anno 2021 – 34.985,00 (reddito complessivo lordo) –
7160,00 (imposta lorda) = 27.825,00; anno 2022 – 34.291,00 –
8405,00 = 25.886,00; anno 2023 – 35.098,00 – 8829,00 = 26.269,00;
30. avvocato ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ha CP_1
percepito i seguenti redditi: anno 2022 - 4599,00 – 1058,00 =
3541,00; anno 2023 – 2533,00 – 583,00 = 1950,00. Inoltre, il Pt_1
percepisce i canoni di locazione in relazione non solo all'immobile sito in Palermo Corso Finocchiaro Aprile n. 182 IV piano (in comproprietà con la coniuge) ma anche all'immobile, di sua esclusiva proprietà, sito in Palermo, via Maggiore Perni, n .5.
31. Indi, emerge una evidente profonda sperequazione reddituale ed anche l'assenza di redditi adeguati in capo all'appellata, elementi che fondano il suo diritto a percepire un assegno di mantenimento ai sensi dell'art. 156 c.c. nella misura minima individuata dal Tribunale.
32. Infine, congrua è da ritenersi la misura dell'assegno di mante- nimento, riconosciuto in favore dei figli, come quantificato dal Tribu- nale che ha, sul punto, recepito la ricostruzione della Corte d'appello di
Palermo, dovendosi evidenziare non solo la condizione di non autosuf- ficienza dei ragazzi, impegnati negli studi universitari, ma anche i tem- pi di permanenza in misura assolutamente prevalente con la madre che ne sostiene quasi integralmente gli oneri di sostentamento quoti-
- 13 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.261/2025
diani.
33. Ne consegue che, in relazione a tale statuizione, la sentenza im- pugnata è integralmente da confermare.
***
In ossequio alla parziale soccombenza reciproca e alla peculiarità delle ragioni esposte, sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti nel presente grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, con l'intervento del Procuratore generale presso la Corte
d'appello di Palermo, in parziale accoglimento dell'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza n. 4038 Pt_1 CP_1
emessa dal Tribunale di Palermo il 12.07.2024, rigetta la domanda di addebito della separazione giudiziale dei co- niugi, proposta da nei confronti di Controparte_1 CP_5
;
[...]
conferma per la restante parte la sentenza impugnata;
compensa tra le parti le spese di lite di questo grado del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione della Corte d'Appello di Pa-
lermo in data 4.7.2025.
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Sebastiana Ciardo
Dott. Giovanni D'Antoni
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R.G. n.261/2025
Corte di Appello di Palermo sez. I civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere rel.
Dott. Riccardo Trombetta Consigliere ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 261/2025 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado
TRA
nato a [...] il [...] Parte_1
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Palermo C.F._1
(PA), Corso Calatafimi, n. 589 presso lo studio dell'Avv. Schimmenti
Benedetto (C.F.: , che lo rappresenta e difende C.F._2
per mandato in atti;
– parte appellante –
CONTRO
, nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), rappresentata e difesa da se stessa, elettiva- C.F._3
mente domiciliata presso il suo studio sito in Palermo, via Costantino
Lascaris, n. 59
– parte appellata –
Corte di Appello Palermo sez. II civile R.G. n.261/2025
E CON L'INTERVENTO del PROCURATORE GENERALE
– interveniente necessario –
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Conclusioni delle parti: per l'appellante – come in atto di appello;
per l'appellata –
come in comparsa di costituzione e risposta.
XXXX
MOTIVI DELLA DECISIONE
❖ Fatti di causa
1. Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 4038/2024, pubblicata il 12.07.2024, pronunciò la separazione personale tra Parte_2
[..
e ; accolse la domanda di addebito a carico del Controparte_1
marito; assegnò la casa coniugale, ubicata in Palermo, via Costantino
Lascaris, n. 59, alla in ragione della convivenza con i figli mag- CP_1
giorenni ma non ancora autosufficienti;
confermò l'obbligo, posto a ca- rico di di corrispondere, in favore dell'ex coniuge, la com- Pt_1
plessiva somma di € 900,00 mensili, di cui € 800,00 a titolo di contri-
[... buto al mantenimento dei figli della coppia, e Controparte_2
ed € 100,00 a titolo di mantenimento della da versare Per_1 CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I., come determinato dalla Corte d'appello di Pa- lermo, resa a seguito del reclamo proposto avverso l'ordinanza presi- denziale;
dichiarò tenuto al pagamento del 50% delle spese Pt_1
straordinarie da sostenere in favore dei figli;
dichiarò inammissibile la domanda formulata dalla resistente, di condanna dell'ex marito alla
- 2 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.261/2025
consegna delle chiavi dell'appartamento sito in Palermo, Corso Camillo
Finocchiaro Aprile, n. 182, nonché di copia dei contratti d'affitto, da azionarsi in separata sede con le forme del rito ordinario;
condannò, per l'effetto, a rimborsare alla controparte le spese di lite, li- Pt_1
quidate in complessivi € 4.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA co- me per legge, disponendone il pagamento in favore dell'Erario; dispo- se, infine, la trasmissione della sentenza, in copia autentica, al compe- tente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
2. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello Parte_3
spare (di seguito, per brevità, “ ); si costituiva nel giudizio di Pt_1
secondo grado (di seguito, per brevità, “ ) Controparte_1 CP_1
chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza.
3. Il Procuratore generale ha depositato telematicamente conclu- sioni scritte, chiedendo il rigetto dell'appello con conseguente confer- ma della sentenza impugnata.
4. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in data 27.06.2025 la causa è stata posta in decisione.
***
❖ MOTIVI DI APPELLO
5. 1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sen- tenza nella parte in cui il Tribunale ha addebitato a suo carico la re- sponsabilità della separazione, sul presupposto che la causa disgregan- te dell'unione familiare fosse da individuare nella violazione dell'obbligo di convivenza avendo lo stesso abbandonato il domicilio
- 3 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.261/2025
coniugale, senza alcun preavviso, nel periodo del lockdown, affittando una casa prima della separazione ed andando ivi a vivere unitamente alla compagna, la cui relazione extraconiugale ha avuto inizio in epoca antecedente alla rottura del vincolo coniugale. Rileva, a fon- Pt_1
damento del motivo di appello, che dalle stesse dichiarazioni rese in sede di udienza presidenziale dalle parti è chiaramente emerso che la crisi della coppia fosse già conclamata e persistente da circa dieci anni e che l'abbandono della casa familiare fosse conseguito all'ennesimo litigio e invito dell'ex moglie ad andare via di casa.
6. 2.3. Con il secondo e il terzo motivo di gravame, l'appellante de- duce l'erronea ricostruzione della situazione economico-reddituale dei coniugi per l'effetto del rigetto delle richieste istruttorie articolate in primo grado, e chiede la riduzione dell'assegno di mantenimento di- sposto in favore dei figli, maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti, nonché la revoca di quello disposto in favore del coniuge.
Deduce, in particolare, l'erronea applicazione dei criteri di determina- zione della misura dell'assegno di mantenimento disposto tanto in fa- vore dei figli quanto a favore del coniuge. Argomenta, in particolare, che, a tali fini, il Tribunale avrebbe errato per avere preso le mosse dal suo reddito lordo e per non avere tenuto conto delle effettive capacità lavorative di controparte.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
7. L'appello proposto da è fondato solo rispetto alla do- Pt_1
manda di addebito che, in riforma della sentenza di primo grado sul punto, va rigettata.
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8. e hanno contratto matrimonio concordatario Pt_1 CP_1
in data 24.09.1993, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del
Comune di Palermo al Vol. 2026 atto n. 00168 2/A anno 1993, optando per il regime della comunione legale dei beni. Dal matrimonio sono na- ti due figli, maggiorenni e tuttavia non economicamente autosufficien- ti: , nato in data [...], e nata in [...] CP_2 Per_2
20.06.2000, entrambi studenti universitari.
9. e hanno proposto separati ricorsi per la se- Pt_1 CP_1
parazione giudiziale, poi riuniti, sull'assunto dell'intervenuto venir meno dell'affectio coniugalis. Se, però, da un lato, ha dedotto Pt_1
che il rapporto coniugale, dapprima sereno e complice, era divenuto, con il passare degli anni, sempre più teso e disgregato tanto che la coppia già nell'ultimo decennio viveva una vita sostanzialmente da se- parati, seppur conviventi sotto lo stesso tetto, ha ricondotto la CP_1
crisi matrimoniale all'abbandono del tetto coniugale, avvenuto in data
18.05.2020, da parte del coniuge, a carico del quale chiedeva che si pronunciasse l'addebito della separazione. Sotto il profilo economico, a fronte della richiesta del di versare € 200,00 in favore di cia- Pt_1
scun figlio, ha quantificato il contributo dovuto per il mante- CP_1
nimento di ciascun figlio in € 800,00 ed € 800,00 a titolo di suo man- tenimento.
10. Con ordinanza presidenziale, sulla scorta delle condizioni eco- nomico-patrimoniali emergenti dal compendio versato in atti, il Tribu- nale con ordinanza presidenziale quantificò, a carico del un Pt_1
assegno di mantenimento di € 500,00, di cui € 400,00 in favore di en-
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trambi i figli ed € 100,00 a favore dell'ex coniuge.
11. Avverso la menzionata ordinanza presidenziale la pro- CP_1
pose reclamo innanzi alla Corte d'Appello di Palermo, definito con or- dinanza con la quale venne posto a carico del l'obbligo di Pt_1
versare un assegno di mantenimento complessivamente pari ad €
900,00, di cui € 800,00 a favore dei figli ed € 100,00 in favore della moglie.
12. Con la gravata sentenza, per ciò che rileva nel presente giudizio, in accoglimento della domanda formulata da parte resistente, il Tribu- nale addebitò la separazione in capo al a carico del quale Pt_1
pose l'obbligo di corrispondere l'assegno nella misura quantificata dal- la Corte d'Appello in sede di reclamo.
13. Ricostruita nei termini che precedono la vicenda per cui è cau- sa, appare opportuno osservare, innanzi tutto, come il proposto appel- lo investa i soli capi della sentenza inerenti alla pronuncia dell'addebito della separazione a carico del al quantum Pt_1
dell'assegno di mantenimento riconosciuto in favore dei figli, nonché all'an di quello riconosciuto in capo alla coniuge, cosicché va rilevato l'intervenuto passaggio in giudicato interno in relazione alle ulteriori statuizioni, viceversa non attinte da censura.
14. Tanto premesso, passando al vaglio del merito, con il primo mo- tivo di gravame l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il
Tribunale, in accoglimento della domanda di controparte, ha addebita- to in capo allo stesso la separazione, sul presupposto che la causa di- sgregante dell'unione familiare fosse da individuare nella condotta del
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marito il quale, verosimilmente perché aveva già intrapreso una rela- zione extraconiugale in epoca antecedente, aveva abbandonato la casa familiare il 18 maggio 2020, senza alcun preavviso nel periodo del loc- kdown, stipulando fin da febbraio 2020, un contratto di locazione prendendo in affitto un nuovo alloggio ove andò a convivere con la compagna.
15. A sostegno del motivo di gravame, espone, al riguar- Pt_1
do, che, in realtà, la prosecuzione della convivenza era già divenuta in- tollerabile in un'epoca ben anteriore rispetto all'abbandono del tetto coniugale, come peraltro emerso dalle stesse dichiarazioni dell'ex co- niuge, che aveva collocato la sua condotta del tutto assente e superfi- ciale già negli anni successivi alla celebrazione del matrimonio, avve- nuta nel 1993. Ai sensi dell'art. 155 c.p.c., il giudice avrebbe dovuto te- nere conto della mancata contestazione specifica dell'affermazione in base alla quale già da molti anni i coniugi vivevano separati in casa e non vi era più alcuna comunione di vita.
16. Il motivo è fondato.
17. La disposizione di riferimento è rappresentata, in particolare, dall'art. 151 c.c., rubricato “Separazione giudiziale”, a mente del quale
“La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipen- dentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole. Il giudice, pronunziando la sepa- razione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del
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suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
18. Giova rammentare, in proposito, che, secondo l'ormai pacifico insegnamento giurisprudenziale, “Grava sulla parte che richieda, per
l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'al- tro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia cau- sale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della do- manda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà” (cfr., in questi termini, Cass. Sez. VI - I, ordinanza n. 3923 del 19/02/2018).
Appare opportuno richiamare, altresì, il principio in base al quale “il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sè sufficien- te di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi - e l'onere incombe a chi ha posto in essere
l'abbandono - che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel mo- mento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto. (Cass.17056 del 2007;
12373 del 2005)” (cfr. Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 10719 dell'08.05.2013).
19. Orbene, nel caso di specie emerge che ha prospettato CP_1
la sussistenza del nesso causale tra l'allontanamento dalla casa coniu- gale del coniuge e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
A fronte di tale difesa, tuttavia, pacifica è da ritenere la tesi di CP_3
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na, in base alla quale l'abbandono della casa coniugale si porrebbe all'esito di una crisi ben radicata negli anni (tanto da essere ricondotta al decennio precedente rispetto alla data del 18.05.2020), e ciò atteso che parte resistente non ha offerto argomentazioni di segno contrario e ha, piuttosto, confermato la circostanza con le stesse dichiarazioni rese non solo in occasione dell'udienza presidenziale (cfr. verbale di udienza del 16.02.2021 – “negli ultimi anni mio marito trascorreva mol- to tempo della giornata fuori di casa”) ma anche negli atti di causa (suf- ficiente è, a tal fine, richiamare quanto affermato a pagg. 6 – 7 della comparsa conclusionale depositata in primo grado da ove ha CP_1
riportato “(fino a circa 12 anni fa) le cose andassero bene, mentre nel momento in cui, negli ultimi anni, è venuto meno il guadagno dalla pro- pria attività, allora è venuto meno l'affetto e l'interesse del marito non solo nei confronti della sottoscritta ma anche dei figli).
20. Difatti, come emerge dagli indirizzi giurisprudenziali consolida- ti, entrambe le condotte censurate – abbandono della casa coniugale e inizio di una relazione extraconiugale – devono porsi in connessione eziologica non tanto con la separazione, che giunge sempre al culmine di una crisi, quanto piuttosto rispetto alla stessa disgregazione dell'affectio coniugalis che deve essere stata causata dalle predette condotte violative degli altrettanti obblighi coniugali. Nella specie, dal- le stesse allegazioni delle parti e, segnatamente dalle complessive dife- se esposte negli scritti difensivi della emerge la dimostrazio- CP_1
ne che già ogni comunione materiale e spirituale tra le parti era venuta meno da tempo, che i coniugi vivevano praticamente separati in casa e
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che il trascorreva molto tempo fuori, al punto che l'appellata Pt_1
non aveva neppure contezza della situazione economica del marito ri- spetto agli affitti o alla esposizione debitoria sulla casa coniugale. Non si ha prova di quando la relazione extraconiugale sia insorta e il rila- scio della casa familiare rappresenta, nel quadro esposto, solo il culmi- ne di una crisi coniugale che era già conclamata da tempo.
21. Alla stregua delle considerazioni esposte, la sentenza impugna- ta è da riformare nella parte in cui il Tribunale ha pronunciato l'addebito della separazione a carico del Pt_1
22. Il secondo e terzo motivo del gravame sono, per converso, en- trambi privi di pregio.
23. In particolare, con il secondo motivo di gravame l'appellante deduce l'erronea ricostruzione della situazione economico-reddituale dei coniugi per effetto del rigetto delle richieste istruttorie articolate in primo grado, nella specie la prova per testi e il chiesto accertamento tributario, che avrebbero consentito di provare come controparte ver- si in una condizione ben più agiata di quanto prospettato con la docu- mentazione versata in atti. Chiede, pertanto, da un lato, ridursi l'assegno di mantenimento disposto in favore dei figli, maggiorenni e tuttavia non ancora economicamente indipendenti, e revocarsi quello in favore della coniuge. Quest'ultima, infatti, poiché ancora dotata di capacità lavorative, non potrebbe decidere di interrompere la propria attività di avvocato adducendo le difficoltà correlate al conseguimento dei crediti spettanti nei confronti dei propri clienti e beneficiare, di conseguenza, dell'assegno di mantenimento. Con il terzo e ultimo mo-
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tivo di gravame, parte appellante censura la sentenza in punto di ap- plicazione dei criteri di determinazione della misura dell'assegno di mantenimento disposto tanto in favore dei figli quanto a favore della coniuge. Argomenta, in particolare, che, a tali fini, il Tribunale avrebbe errato per avere preso le mosse dal suo reddito lordo e per non avere tenuto conto delle effettive capacità lavorative di controparte, che non potrebbe esimersi dallo svolgere la professione di avvocato e benefi- ciare, in tal modo, del sostegno economico a titolo di assegno di man- tenimento.
24. I motivi appena esposti sono, tuttavia, infondati.
25. Occorre premettere che, ai sensi dell'art. 156 c.c. (nella formu- lazione vigente al momento della proposizione della domanda in pri- mo grado), con riferimento ai rapporti patrimoniali tra i coniugi, “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro co- niuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato. Resta fermo l'ob- bligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti”. Con spe- cifico riguardo invece ai figli, viene il rilievo il disposto di cui all'art. 337-ter c.c., che, nella formulazione vigente ratione temporis (al mo- mento della proposizione della domanda in primo grado), dispone, tra l'altro, che “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, cia- scuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura propor- zionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corre-
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sponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di pro- porzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del fi- glio. 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i genitori. 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è au- tomaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice”.
26. Delineato nei termini che precedono il quadro normativo di ri- ferimento, contrariamente a quanto argomentato dal corret- Pt_1
ta deve ritenersi la ricostruzione delle condizioni economico- patrimoniali operata, nel corso del giudizio di primo grado dal Tribu- nale e, in occasione del giudizio di reclamo, dalla Corte d'Appello di Pa- lermo.
27. Occorre sul punto, innanzi tutto, osservare che i coniugi hanno contratto matrimonio in regime di comunione legale dei beni e sono proprietari, nella misura del 50%, delle seguenti unità immobiliari: immobile sito in Palermo, via Costantino Lascaris, n. 59; immobile sito in Palermo Corso Finocchiaro Aprile n. 182 IV piano;
immobile sito in via Dossuna 151; Terreno a Grisi. Parte appellante è, altresì, proprieta- rio esclusivo dell'unità immobiliare sita in Palermo, via Maggiore Per- ni, n. 5, concesso in locazione a terzi e oggetto donazione del proprio padre;
una quota dell'immobile sito a Trapani Foglio 20 Particella
12270 (vigneto); una quota dell'immobile sito a Trapani Foglio 20 Par- ticella 904 (Uliveto).
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28. Tanto premesso, va rilevato che dalla documentazione prodotta in primo e secondo grado, emerge una palese sperequazione redditua- le tra i coniugi.
29. dipendente del Ministero , ha percepito i Pt_1 CP_4
seguenti redditi: anno 2021 – 34.985,00 (reddito complessivo lordo) –
7160,00 (imposta lorda) = 27.825,00; anno 2022 – 34.291,00 –
8405,00 = 25.886,00; anno 2023 – 35.098,00 – 8829,00 = 26.269,00;
30. avvocato ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ha CP_1
percepito i seguenti redditi: anno 2022 - 4599,00 – 1058,00 =
3541,00; anno 2023 – 2533,00 – 583,00 = 1950,00. Inoltre, il Pt_1
percepisce i canoni di locazione in relazione non solo all'immobile sito in Palermo Corso Finocchiaro Aprile n. 182 IV piano (in comproprietà con la coniuge) ma anche all'immobile, di sua esclusiva proprietà, sito in Palermo, via Maggiore Perni, n .5.
31. Indi, emerge una evidente profonda sperequazione reddituale ed anche l'assenza di redditi adeguati in capo all'appellata, elementi che fondano il suo diritto a percepire un assegno di mantenimento ai sensi dell'art. 156 c.c. nella misura minima individuata dal Tribunale.
32. Infine, congrua è da ritenersi la misura dell'assegno di mante- nimento, riconosciuto in favore dei figli, come quantificato dal Tribu- nale che ha, sul punto, recepito la ricostruzione della Corte d'appello di
Palermo, dovendosi evidenziare non solo la condizione di non autosuf- ficienza dei ragazzi, impegnati negli studi universitari, ma anche i tem- pi di permanenza in misura assolutamente prevalente con la madre che ne sostiene quasi integralmente gli oneri di sostentamento quoti-
- 13 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.261/2025
diani.
33. Ne consegue che, in relazione a tale statuizione, la sentenza im- pugnata è integralmente da confermare.
***
In ossequio alla parziale soccombenza reciproca e alla peculiarità delle ragioni esposte, sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti nel presente grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, con l'intervento del Procuratore generale presso la Corte
d'appello di Palermo, in parziale accoglimento dell'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza n. 4038 Pt_1 CP_1
emessa dal Tribunale di Palermo il 12.07.2024, rigetta la domanda di addebito della separazione giudiziale dei co- niugi, proposta da nei confronti di Controparte_1 CP_5
;
[...]
conferma per la restante parte la sentenza impugnata;
compensa tra le parti le spese di lite di questo grado del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione della Corte d'Appello di Pa-
lermo in data 4.7.2025.
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Sebastiana Ciardo
Dott. Giovanni D'Antoni
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R.G. n.261/2025
Corte di Appello di Palermo sez. I civile