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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/01/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
RGAC 15060 ANNO 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 15060 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in deliberazione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 16 ottobre 2024 e vertente
TRA
(cf , elettivamente domiciliato in Roma via Verbania Parte_1 C.F._1
n. 2/C presso lo studio dell'avv. Antonietta Violi che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione depositato telematicamente
ATTORE
E
( cf ), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliata in Roma, Piazza della Libertà n. 20 presso lo studio dell'avv. Patrizia Giuffré
che la rappresenta e difende, insieme all'avv. Nicola Sabato dell'Avvocatura comunale,
giusta procura alle liti su foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente
CONVENUTA
(p. IVA ) in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Roma, viale Carso n. 57 presso lo studio dell'avv. Luigi Marino TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
che la rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita, su foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente, da , Parte_2
procuratrice speciale della società per atto di , notaio in Roma, in Persona_1
data 10 gennaio 2022 rep. 1623 racc. 1036
CHIAMATA IN CAUSA
E
Consorzio Concordia
CHIAMATO IN CAUSA CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni ex art. 2051 e 2043 cc.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 16 ottobre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato l'attore aveva convenuto in giudizio innanzi al
Tribunale di Roma il al fine di veder accertare la responsabilità COroparte_3
dello stesso per i danni subiti per effetto dell'incidente avvenuto il giorno 22 agosto 2022
verso le ore 6,40 quando, nel percorrere a bordo del motociclo targato CK66301via Leone
XIII, giunto in prossimità di Piazzetta del Respiro per recarsi al lavoro, giunto in prossimità
del semaforo che proiettava luce verde, era caduto a causa di una buca piena di brecciolino, non visibile e non prevedibile, presente sul manto stradale.
Nella caduta aveva riportato lesioni per le quali era stato trasportato al Pronto Soccorso
dell'Ospedale San Camillo Forlanini.
Aveva richiesto il risarcimento del danno a che, tuttavia, nulla aveva CP_1
liquidato.
RGAC 15060 ANNO 2023 Pag. 2 di 12 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Di conseguenza ritenendo sussistere la responsabilità di per omessa CP_1
custodia e per la presenza della insidia, ha introdotto il presente giudizio per ottenere il risarcimento del danno subito.
Si è costituita deducendo che l'incidente era avvenuta su di una strada in CP_1
relazione alla quale era intervenuto un contratto di appalto con il quale era stato affidato
CO alla società la sorveglianza anche per la via Gasparri ove era avvenuto l'incidente in quanto la società si era resa inadempiente ai propri obblighi e comunque, per contratto, era tenuta a manlevare per i sinistri verificatisi a causa della carente CP_1
manutenzione della strada.
CO Ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa sia la società e il Consorzio
Concordia alla quale era affidato il pronto intervento operativo.
Nel merito ha evidenziato come una pattuglia della Polizia Municipale fosse intervenuta e non avendo trovato tracce del sinistro sul punto ove si sarebbe verificato, aveva rintracciato presso il Prono Soccorso dell'Ospedale San Camillo ma non era stato redatto rapporto in quanto il ferito aveva dichiarato di essere scivolato da solo.
In ogni caso ha dedotto che il fatto era avvenuta lungo un tratto di strada rettilineo con la illuminazione del giorno, essendo già sorto il sole da quindici minuti, rendendo evidente che non sussistessero i requisiti per la configurazione della dedotta insidia, situazione confermata dalla Polizia Municipale che quando era arrivata non aveva rinvenuto tracce dell'incidente.
Di conseguenza l'incidente era conseguenza della condotta di guida imprudente dell'attore che pur potendo vedere la buca nella prospettazione non avrebbe posto alcun comportamento al fine di evitarla, procedendo anche a velocità non adeguata allo stato dei luoghi.
RGAC 15060 ANNO 2023 Pag. 3 di 12 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Ha, quindi eccepito il caso fortuito sotto l'aspetto della condotta umana per escludere la sussistenza della responsabilità da custodia ribadendo che evidenziando che la manutenzione e sorveglianza della strada era stata affidata alla società ed al CP_2
Consorzio Concordia.
Ha dedotto, quindi, che non era stata fornita la prova della esistenza di un nesso di causalità tra la presenza di una alterazione dell'asfalto e la caduta, che non era stata provata la esistenza di una situazione di pericolo che non poteva essere superata con la normale prudenza di guida atta ad escludere, ai sensi dell'articolo 1227 cc la configurazione di un obbligo risarcitorio, specie considerando che lo stesso attore aiva riferito ai sanitari che si era trattato di una caduta accidentale.
Ha contestato, infine, la misura del danno del quale aveva chiesto il risarcimento.
Si è costituita la società deducendo di aver correttamente assolto alle proprie CP_2
obbligazioni contrattuali dal momento che già prima della verificazione del sinistro aveva operato la prescritta segnalazione della presenza di una alterazione dell'asfalto nel luogo dell'incidente senza che fossero stati adottati interventi di ripristino.
Ha evidenziato che il contratto poneva a carico della società unicamente la sorveglianza ed il monitoraggio finalizzato alla programmazione degli interventi di ripristimo, mentre la manutenzione ed il ripristino era stato affidato ad una diversa ditta.
Ha dedotto di aver segnalato una anomalia dell'asfalto il 19 marzo 2022 ed una seconda segnalazione il 19 giugno 2022 in relazione a pavimentazione deteriorata con livello di severità intermedia.
Di conseguenza la ditta aveva adempiuto ai propri obblighi e era a CP_1
conoscenza della presenza di una anomalia del fondo stradale che nella valutazione operata non rendeva necessario un intervento urgente di ripristino.
Di conseguenza era infondata la chiamata in causa da parte di . CP_1
RGAC 15060 ANNO 2023 Pag. 4 di 12 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Nel merito ha eccepito la mancata prova del fatto e del nesso di causalità evidenziando che gli agenti della Polizia Municipale che avevano sentito l'attore in Ospedale avevano riferito che lo stesso aveva detto loro che si era trattato di una caduta accidentale al punto che non avevano redatto un rapporto in relazione al loro intervento, non avendo neppure trovato tracce della caduta nel luogo indicato.
Ha contestato, infine, la misura del danno del quale era stato chiesto il risarcimento.
Non si è costituito il Consorzio Concordia venendo dichiarato contumace.
Parte attrice aveva proposto querela di falso in relazione alla comunicazione di
[...]
nella quale di dava atto che gli agenti della Polizia Municipale aveva dichiarato di CP_1
non aver redatto il verbale sull'intervento in quanto non aveva trovato tracce dell'incidente nel luogo ove lo stesso si sarebbe verifica to e che il conducente in Ospedale aveva riferito di essere caduto per propria responsabilità.
La querela di falso è stata dichiarata inammissibile in quanto non vi era verbalizzazione della dichiarazione resa dall'attore e si trattava del ricordo di quanto dichiarato dall'attore stesso, dichiarazione che quindi non era assistita da pubblica fede ma oggetto di possibile contestazione mediante prova.
CO Ripreso il giudizio è stato escusso il teste indotto dalla che aveva confermato la avvenuta segnalazione della anomalia sull'asfalto, raccolto l'interrogatorio formale dell'attore che ha riferito di essere caduto quando era appena ripartito dal semaforo al quale era fermo in prima fila e che aveva ricevuto un indennizzo per infortunio in itinere dal parte della Amministrazione vaticana dalla quale era dipendente, dichiarata decaduta parte attrice dalla possibilità di escutere i testi ammessi non avendo dato prova della avvenuta intimazione degli stessi, la causa è stata trattenuta in decisione alla udienza di precisazione delle conclusioni del 16 ottobre 2024 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
RGAC 15060 ANNO 2023 Pag. 5 di 12 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
La azione proposta dall'attore è diretta al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'incidente avvenuto il giorno 22 agosto 2022 verso le ore 6,40 quando, nel percorrere, a bordo del motociclo targato CK66301, via Leone XIII, giunto in prossimità di Piazzetta del
Respiro per recarsi al lavoro, giunto in prossimità del semaforo che proiettava luce verde,
era caduto a causa di una buca piena di brecciolino, non visibile e non prevedibile,
presente sul manto stradale, fondando la domanda, sulla base di quanto esposto, sulla responsabilità da custodia ex articolo 2051 cc e sulla responsabilità per la insidia ex articolo
2043.
Si deve, quindi, procedere a verificare se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie prevista dall'art. 2051 cc e se parte convenuta abbia fornito la prova liberatoria consistente nella verificazione di un fatto eccezionale o in alternativa il fatto dell'attore. Deve, altresì,
essere verificato se sussistano i requisiti richiesti per la configurabilità della responsabilità
da insidia.
Sotto questo aspetto occorre osservare che la norma di cui all'art. 2051 cc trova applicazione con esclusivo riguardo ai danni che derivino dall'intrinseco determinismo delle cose medesime, per la loro consistenza obiettiva, o per effetto di agenti che ne abbiano alterato la natura ed il comportamento. Detta norma, pertanto, non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per il suo intrinseco potere, in quanto anche in relazione alle cose prive di un proprio determinismo, sussiste il dovere di controllo e custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possano prevedibilmente intervenire come causa esclusiva o come concausa,
nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento fattuale che conferiscano alla cosa l'idoneità al nocumento.
Si tratta, quindi, di verificare se il fatto dell'uomo possa essere individuato nelle condizioni in cui si sarebbe trovata la pavimentazione della strada al momento della caduta.
RGAC 15060 ANNO 2023 Pag. 6 di 12 G.U. Roberto Parziale
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La norma di cui all'art. 2051 cc, però, pur postulando una presunzione di responsabilità in capo al custode, presunzione, comunque, da intendere sussistente, senza ulteriori accertamenti di fatto sulla effettiva possibilità di vigilanza quando la estensione delle strade affidate alla responsabilità della società siano tali da far ritenere possibile un efficace e costante servizio di vigilanza tale da poter impedire l'insorgere la causa di pericolo per gli utenti (cfr. ad es. Cass. Sez. III 26 settembre 2006, n. 20827), impone, comunque a chi agisce di provare il fatto ed il nesso di causalità tra le lesioni ed il fatto.
Se, poi, il danno sia determinato non da cause intrinseche al bene (quale il vizio costruttivo o manutentivo) bensì da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, come nel caso di specie, quali ad esempio l'abbandono improvviso sulla strada di oggetti pericolosi, è
configurabile il caso fortuito quando si sia in presenza di alterazioni repentine e non specificamente prevedibili dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata per garantire un intervento tempestivo, non possono essere rimosse e segnalate per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (cfr Cass. Sez. III, 21
settembre 2012, n. 16057).
Nel caso di specie parte attrice in relazione alla domanda formulata ai sensi dell'articolo
2051 cc deve provare sia la circostanza della presenza di una insidia che lo ha fatto cadere, sia il nesso di causalità nel duplice aspetto del fatto che la sua caduta è avvenuta per effetto della presenza di tale insidia, e di quello che i danni di cui viene chiesto il risarcimento si sono verificati per effetto di tale caduta (cfr Cass. Sez. III, 15 luglio 2011, n.
15839; Cass. sez. III, 1° aprile 2010 n. 8005; Cass. sez. III, 25 luglio 2008, n. 20427; Cass.
sez. II, 29 novembre 2006, n. 25243).
Infatti, ai fini del riconoscimento della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente
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provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente,
in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che,
producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento. (Cass. Sez. III, 9
maggio 2024, n. 12760)
In tale contesto la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito presuppone la sussistenza di un nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso tale che la prima si inserisca, con qualificata capacità eziologica, nella sequenza che porta all'evento e non rappresenti mera circostanza esterna, o neutra, o elemento passivo di una serie causale che si esaurisce all'interno e nel collegamento di altri e diversi fattori (Cass. Sez. III, 29 maggio 2023, n. 14930)
Per quanto riguarda l'insidia ex articolo 2043, l'attore deve, invece, provare tutti gli elementi della domanda (cfr ad es. Cass. sez. III, 30 settembre 2009, n. 20943), vale a dire la condotta dolosa o colposa del convenuto, il danno, il nesso di causalità oltre ovviamente agli ulteriori due requisiti richiesti per la configurabilità dell'insidia: la non visibilità
dell'ostacolo e la non prevedibilità della sua presenza (cfr da ultimo Cass. sez. III, 13
maggio 2010, n. 11593).
Inoltre, in tema di danno da insidia stradale, il solo fatto che sia dimostrata l'esistenza di una anomalia sulla sede stradale è di per sé sufficiente a far presumere sussistente la colpa dell'ente proprietario della stessa il quale potrà superare tale presunzione solo dimostrando che il danno è avvenuto per negligenza, distrazione od uso anomalo della cosa da parte della stessa vittima. A tal fine, il giudice di merito deve considerare che quanto più la situazione di pericolo era prevedibile e superabile con le normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi sul piano causale il
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comportamento di quest'ultimo (Cass. Sez. III, 13 luglio 2011, n. 15375). D'altra parte,
l'insidia stradale non è un concetto giuridico, ma un mero stato di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto. Tale situazione, pur assumendo grande importanza probatoria, in quanto può essere considerata dal giudice idonea a integrare una presunzione di sussistenza del nesso eziologico con il sinistro e della colpa del soggetto tenuto a vigilare sulla sicurezza del luogo, non esime il giudice dall'accertare in concreto la sussistenza di tutti gli elementi previsti dall'art. 2043 cod. civ.. Pertanto, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere, con l'ordinaria diligenza, l'anomalia vale altresì ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica (Cass. Sez. III, 13 luglio 2011, n. 15375), tenuto conto che la stessa Corte Costituzionale nel 2005 ha ritenuto che la collettività abbia diritto all'uso dei beni comuni, senza che però esista un corrispondente diritto alla tenuta degli stessi in condizione di perfetta manutenzione, dovendo l'utente utilizzare i beni stessi sulla base del principio di autoresponsabilità.
Detto principio è stato confermato anche dalla giurisprudenza recente della corte di cassazione anche per la responsabilità da custodia secondo la quale l'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel
compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento
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dannoso (cfr Cass. Sez. III, 22 ottobre 2013, n. 23919; Cass. Sez. III, 26 maggio 2014, n.
11664; Cass. Sez. III, 18 febbraio 2014, n. 3793) e allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato,
deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (cfr Cass. Sez. III, 17
ottobre 2013, n. 23584).
Fatta questa premessa è possibile passare ad esaminare la vicenda.
Parte attrice ha richiesto il risarcimento dei danni subiti nell'incidente avvenuto il giorno 22
agosto 2022 verso le ore 6,40 quando, nel percorrere a bordo del motociclo targato
CK66301via Leone XIII, giunto in prossimità di Piazzetta del Respiro per recarsi al lavoro,
giunto in prossimità del semaforo che proiettava luce verde, era caduto a causa di una buca piena di brecciolino, non visibile e non prevedibile, presente sul manto stradale.
Nessun riscontro dell'incidente proviene dalla Polizia Municipale la quale ha indicato c, con affermazione non contestata, di non aver rinvenuto tracce dell'incidente nel luogo ove era stata indicata la sua verificazione né avevano ritrovato in loco il motociclo dell'attore.
L'attore dal canto suo ha provato che all'incrocio erano presenti delle alterazioni dell'asfalto ma non ha fornito la prova della caduta in detto incrocio né quella che la caduta era stata determinata dalla presenza delle alterazioni dell'asfalto.
E' risultato che secondo quanto dichiarato dall'attore l'incidente si era verificato quindici minuti dopo il sorgere del sole e quindi in condizione di illuminazione più che adeguarte per vedere le condizioni della strada essendo avvenuto il fatto ad agosto.
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Inoltre nell'interrogatorio formale l'attore ha indicato che la caduta sarebbe avvenuta poco dopo essere ripartito dal semaforo dove si era fermato e che era fer,o in prima fila al semaforo.
Di conseguenza non vi era alcun veicolo che poteva limitare la sua visuale ed è rimasto fermo per un periodo di tempo prima di ripartire al semaforo, avendo tutto il tempo per verificare le condizioni della strada, tenuto conto che le alterazioni dell'asfalto erano visibili essendo presente anche un diverso colore delle alterazioni rispetto all'asfalto circostante come può essere visto anche dalle fotografie depositate dalla società CP_2
realizzate alcuni mesi prima dell'incidente.
Di conseguenza la domanda attrice deve essere respinta sia perché non era stato provato né il luogo di verificazione dell'incidente né il nesso di causalità tra le alterazione dell'asfalto e la caduta, mentre era stata esclusa la presenza di una possibile insidia, essendo le alterazioni dell'asfalto chiaramente visibili.
Deve essere respinta la chiamata in causa operata da nei confronti della CP_1
società per essere dalla stessa manlevata in quanto è stato dimostrato che la CP_2
società aveva segnalato per due volte la presenza di alterazioni del manto stradale e che quindi era perfettamente a conoscenza della alterazione ed ha scelto di CP_1
soprassedere alla effettuazione dell'intervento di ripristino.
Di conseguenza nel caso in questione, non vi era stato un inadempimento dell'obbligo di sorveglianza ed avviso della presenza di alterazioni dell'asfalto all'interno della zona di contratto, avendo ritenuto che non sussistessero le condizioni per CP_1
procedere alla riparazione, non avendo dedotto di aver segnalato la zona per l'intervento alla ditta che dove occuparsi della manutenzione ordinaria.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P Q M
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il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, respinge la domanda proposta da
[...]
nei confronti di e da parte di quest'ultima nei confronti della società Pt_1 CP_1
CP_2
Condanna a rimborsare a le spese del presente giudizio, Parte_1 CP_1
spese che liquida in euro 4.000, di cui euro 4.000 a titolo di onorari delle fasi di giudizio,
oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del
15%.
Condanna a rimborsare alla società le spese del presente CP_4 CP_2
giudizio, spese che liquida in euro 4.000, di cui euro 4.000 a titolo di onorari delle fasi di giudizio, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%.
Così deciso in Roma, il giorno 10 gennaio 2025.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
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Roberto Parziale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 15060 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in deliberazione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 16 ottobre 2024 e vertente
TRA
(cf , elettivamente domiciliato in Roma via Verbania Parte_1 C.F._1
n. 2/C presso lo studio dell'avv. Antonietta Violi che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione depositato telematicamente
ATTORE
E
( cf ), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliata in Roma, Piazza della Libertà n. 20 presso lo studio dell'avv. Patrizia Giuffré
che la rappresenta e difende, insieme all'avv. Nicola Sabato dell'Avvocatura comunale,
giusta procura alle liti su foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente
CONVENUTA
(p. IVA ) in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Roma, viale Carso n. 57 presso lo studio dell'avv. Luigi Marino TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
che la rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita, su foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente, da , Parte_2
procuratrice speciale della società per atto di , notaio in Roma, in Persona_1
data 10 gennaio 2022 rep. 1623 racc. 1036
CHIAMATA IN CAUSA
E
Consorzio Concordia
CHIAMATO IN CAUSA CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni ex art. 2051 e 2043 cc.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 16 ottobre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato l'attore aveva convenuto in giudizio innanzi al
Tribunale di Roma il al fine di veder accertare la responsabilità COroparte_3
dello stesso per i danni subiti per effetto dell'incidente avvenuto il giorno 22 agosto 2022
verso le ore 6,40 quando, nel percorrere a bordo del motociclo targato CK66301via Leone
XIII, giunto in prossimità di Piazzetta del Respiro per recarsi al lavoro, giunto in prossimità
del semaforo che proiettava luce verde, era caduto a causa di una buca piena di brecciolino, non visibile e non prevedibile, presente sul manto stradale.
Nella caduta aveva riportato lesioni per le quali era stato trasportato al Pronto Soccorso
dell'Ospedale San Camillo Forlanini.
Aveva richiesto il risarcimento del danno a che, tuttavia, nulla aveva CP_1
liquidato.
RGAC 15060 ANNO 2023 Pag. 2 di 12 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Di conseguenza ritenendo sussistere la responsabilità di per omessa CP_1
custodia e per la presenza della insidia, ha introdotto il presente giudizio per ottenere il risarcimento del danno subito.
Si è costituita deducendo che l'incidente era avvenuta su di una strada in CP_1
relazione alla quale era intervenuto un contratto di appalto con il quale era stato affidato
CO alla società la sorveglianza anche per la via Gasparri ove era avvenuto l'incidente in quanto la società si era resa inadempiente ai propri obblighi e comunque, per contratto, era tenuta a manlevare per i sinistri verificatisi a causa della carente CP_1
manutenzione della strada.
CO Ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa sia la società e il Consorzio
Concordia alla quale era affidato il pronto intervento operativo.
Nel merito ha evidenziato come una pattuglia della Polizia Municipale fosse intervenuta e non avendo trovato tracce del sinistro sul punto ove si sarebbe verificato, aveva rintracciato presso il Prono Soccorso dell'Ospedale San Camillo ma non era stato redatto rapporto in quanto il ferito aveva dichiarato di essere scivolato da solo.
In ogni caso ha dedotto che il fatto era avvenuta lungo un tratto di strada rettilineo con la illuminazione del giorno, essendo già sorto il sole da quindici minuti, rendendo evidente che non sussistessero i requisiti per la configurazione della dedotta insidia, situazione confermata dalla Polizia Municipale che quando era arrivata non aveva rinvenuto tracce dell'incidente.
Di conseguenza l'incidente era conseguenza della condotta di guida imprudente dell'attore che pur potendo vedere la buca nella prospettazione non avrebbe posto alcun comportamento al fine di evitarla, procedendo anche a velocità non adeguata allo stato dei luoghi.
RGAC 15060 ANNO 2023 Pag. 3 di 12 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Ha, quindi eccepito il caso fortuito sotto l'aspetto della condotta umana per escludere la sussistenza della responsabilità da custodia ribadendo che evidenziando che la manutenzione e sorveglianza della strada era stata affidata alla società ed al CP_2
Consorzio Concordia.
Ha dedotto, quindi, che non era stata fornita la prova della esistenza di un nesso di causalità tra la presenza di una alterazione dell'asfalto e la caduta, che non era stata provata la esistenza di una situazione di pericolo che non poteva essere superata con la normale prudenza di guida atta ad escludere, ai sensi dell'articolo 1227 cc la configurazione di un obbligo risarcitorio, specie considerando che lo stesso attore aiva riferito ai sanitari che si era trattato di una caduta accidentale.
Ha contestato, infine, la misura del danno del quale aveva chiesto il risarcimento.
Si è costituita la società deducendo di aver correttamente assolto alle proprie CP_2
obbligazioni contrattuali dal momento che già prima della verificazione del sinistro aveva operato la prescritta segnalazione della presenza di una alterazione dell'asfalto nel luogo dell'incidente senza che fossero stati adottati interventi di ripristino.
Ha evidenziato che il contratto poneva a carico della società unicamente la sorveglianza ed il monitoraggio finalizzato alla programmazione degli interventi di ripristimo, mentre la manutenzione ed il ripristino era stato affidato ad una diversa ditta.
Ha dedotto di aver segnalato una anomalia dell'asfalto il 19 marzo 2022 ed una seconda segnalazione il 19 giugno 2022 in relazione a pavimentazione deteriorata con livello di severità intermedia.
Di conseguenza la ditta aveva adempiuto ai propri obblighi e era a CP_1
conoscenza della presenza di una anomalia del fondo stradale che nella valutazione operata non rendeva necessario un intervento urgente di ripristino.
Di conseguenza era infondata la chiamata in causa da parte di . CP_1
RGAC 15060 ANNO 2023 Pag. 4 di 12 G.U. Roberto Parziale
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Nel merito ha eccepito la mancata prova del fatto e del nesso di causalità evidenziando che gli agenti della Polizia Municipale che avevano sentito l'attore in Ospedale avevano riferito che lo stesso aveva detto loro che si era trattato di una caduta accidentale al punto che non avevano redatto un rapporto in relazione al loro intervento, non avendo neppure trovato tracce della caduta nel luogo indicato.
Ha contestato, infine, la misura del danno del quale era stato chiesto il risarcimento.
Non si è costituito il Consorzio Concordia venendo dichiarato contumace.
Parte attrice aveva proposto querela di falso in relazione alla comunicazione di
[...]
nella quale di dava atto che gli agenti della Polizia Municipale aveva dichiarato di CP_1
non aver redatto il verbale sull'intervento in quanto non aveva trovato tracce dell'incidente nel luogo ove lo stesso si sarebbe verifica to e che il conducente in Ospedale aveva riferito di essere caduto per propria responsabilità.
La querela di falso è stata dichiarata inammissibile in quanto non vi era verbalizzazione della dichiarazione resa dall'attore e si trattava del ricordo di quanto dichiarato dall'attore stesso, dichiarazione che quindi non era assistita da pubblica fede ma oggetto di possibile contestazione mediante prova.
CO Ripreso il giudizio è stato escusso il teste indotto dalla che aveva confermato la avvenuta segnalazione della anomalia sull'asfalto, raccolto l'interrogatorio formale dell'attore che ha riferito di essere caduto quando era appena ripartito dal semaforo al quale era fermo in prima fila e che aveva ricevuto un indennizzo per infortunio in itinere dal parte della Amministrazione vaticana dalla quale era dipendente, dichiarata decaduta parte attrice dalla possibilità di escutere i testi ammessi non avendo dato prova della avvenuta intimazione degli stessi, la causa è stata trattenuta in decisione alla udienza di precisazione delle conclusioni del 16 ottobre 2024 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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La azione proposta dall'attore è diretta al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'incidente avvenuto il giorno 22 agosto 2022 verso le ore 6,40 quando, nel percorrere, a bordo del motociclo targato CK66301, via Leone XIII, giunto in prossimità di Piazzetta del
Respiro per recarsi al lavoro, giunto in prossimità del semaforo che proiettava luce verde,
era caduto a causa di una buca piena di brecciolino, non visibile e non prevedibile,
presente sul manto stradale, fondando la domanda, sulla base di quanto esposto, sulla responsabilità da custodia ex articolo 2051 cc e sulla responsabilità per la insidia ex articolo
2043.
Si deve, quindi, procedere a verificare se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie prevista dall'art. 2051 cc e se parte convenuta abbia fornito la prova liberatoria consistente nella verificazione di un fatto eccezionale o in alternativa il fatto dell'attore. Deve, altresì,
essere verificato se sussistano i requisiti richiesti per la configurabilità della responsabilità
da insidia.
Sotto questo aspetto occorre osservare che la norma di cui all'art. 2051 cc trova applicazione con esclusivo riguardo ai danni che derivino dall'intrinseco determinismo delle cose medesime, per la loro consistenza obiettiva, o per effetto di agenti che ne abbiano alterato la natura ed il comportamento. Detta norma, pertanto, non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per il suo intrinseco potere, in quanto anche in relazione alle cose prive di un proprio determinismo, sussiste il dovere di controllo e custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possano prevedibilmente intervenire come causa esclusiva o come concausa,
nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento fattuale che conferiscano alla cosa l'idoneità al nocumento.
Si tratta, quindi, di verificare se il fatto dell'uomo possa essere individuato nelle condizioni in cui si sarebbe trovata la pavimentazione della strada al momento della caduta.
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La norma di cui all'art. 2051 cc, però, pur postulando una presunzione di responsabilità in capo al custode, presunzione, comunque, da intendere sussistente, senza ulteriori accertamenti di fatto sulla effettiva possibilità di vigilanza quando la estensione delle strade affidate alla responsabilità della società siano tali da far ritenere possibile un efficace e costante servizio di vigilanza tale da poter impedire l'insorgere la causa di pericolo per gli utenti (cfr. ad es. Cass. Sez. III 26 settembre 2006, n. 20827), impone, comunque a chi agisce di provare il fatto ed il nesso di causalità tra le lesioni ed il fatto.
Se, poi, il danno sia determinato non da cause intrinseche al bene (quale il vizio costruttivo o manutentivo) bensì da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, come nel caso di specie, quali ad esempio l'abbandono improvviso sulla strada di oggetti pericolosi, è
configurabile il caso fortuito quando si sia in presenza di alterazioni repentine e non specificamente prevedibili dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata per garantire un intervento tempestivo, non possono essere rimosse e segnalate per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (cfr Cass. Sez. III, 21
settembre 2012, n. 16057).
Nel caso di specie parte attrice in relazione alla domanda formulata ai sensi dell'articolo
2051 cc deve provare sia la circostanza della presenza di una insidia che lo ha fatto cadere, sia il nesso di causalità nel duplice aspetto del fatto che la sua caduta è avvenuta per effetto della presenza di tale insidia, e di quello che i danni di cui viene chiesto il risarcimento si sono verificati per effetto di tale caduta (cfr Cass. Sez. III, 15 luglio 2011, n.
15839; Cass. sez. III, 1° aprile 2010 n. 8005; Cass. sez. III, 25 luglio 2008, n. 20427; Cass.
sez. II, 29 novembre 2006, n. 25243).
Infatti, ai fini del riconoscimento della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente
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provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente,
in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che,
producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento. (Cass. Sez. III, 9
maggio 2024, n. 12760)
In tale contesto la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito presuppone la sussistenza di un nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso tale che la prima si inserisca, con qualificata capacità eziologica, nella sequenza che porta all'evento e non rappresenti mera circostanza esterna, o neutra, o elemento passivo di una serie causale che si esaurisce all'interno e nel collegamento di altri e diversi fattori (Cass. Sez. III, 29 maggio 2023, n. 14930)
Per quanto riguarda l'insidia ex articolo 2043, l'attore deve, invece, provare tutti gli elementi della domanda (cfr ad es. Cass. sez. III, 30 settembre 2009, n. 20943), vale a dire la condotta dolosa o colposa del convenuto, il danno, il nesso di causalità oltre ovviamente agli ulteriori due requisiti richiesti per la configurabilità dell'insidia: la non visibilità
dell'ostacolo e la non prevedibilità della sua presenza (cfr da ultimo Cass. sez. III, 13
maggio 2010, n. 11593).
Inoltre, in tema di danno da insidia stradale, il solo fatto che sia dimostrata l'esistenza di una anomalia sulla sede stradale è di per sé sufficiente a far presumere sussistente la colpa dell'ente proprietario della stessa il quale potrà superare tale presunzione solo dimostrando che il danno è avvenuto per negligenza, distrazione od uso anomalo della cosa da parte della stessa vittima. A tal fine, il giudice di merito deve considerare che quanto più la situazione di pericolo era prevedibile e superabile con le normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi sul piano causale il
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comportamento di quest'ultimo (Cass. Sez. III, 13 luglio 2011, n. 15375). D'altra parte,
l'insidia stradale non è un concetto giuridico, ma un mero stato di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto. Tale situazione, pur assumendo grande importanza probatoria, in quanto può essere considerata dal giudice idonea a integrare una presunzione di sussistenza del nesso eziologico con il sinistro e della colpa del soggetto tenuto a vigilare sulla sicurezza del luogo, non esime il giudice dall'accertare in concreto la sussistenza di tutti gli elementi previsti dall'art. 2043 cod. civ.. Pertanto, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere, con l'ordinaria diligenza, l'anomalia vale altresì ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica (Cass. Sez. III, 13 luglio 2011, n. 15375), tenuto conto che la stessa Corte Costituzionale nel 2005 ha ritenuto che la collettività abbia diritto all'uso dei beni comuni, senza che però esista un corrispondente diritto alla tenuta degli stessi in condizione di perfetta manutenzione, dovendo l'utente utilizzare i beni stessi sulla base del principio di autoresponsabilità.
Detto principio è stato confermato anche dalla giurisprudenza recente della corte di cassazione anche per la responsabilità da custodia secondo la quale l'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel
compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento
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dannoso (cfr Cass. Sez. III, 22 ottobre 2013, n. 23919; Cass. Sez. III, 26 maggio 2014, n.
11664; Cass. Sez. III, 18 febbraio 2014, n. 3793) e allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato,
deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (cfr Cass. Sez. III, 17
ottobre 2013, n. 23584).
Fatta questa premessa è possibile passare ad esaminare la vicenda.
Parte attrice ha richiesto il risarcimento dei danni subiti nell'incidente avvenuto il giorno 22
agosto 2022 verso le ore 6,40 quando, nel percorrere a bordo del motociclo targato
CK66301via Leone XIII, giunto in prossimità di Piazzetta del Respiro per recarsi al lavoro,
giunto in prossimità del semaforo che proiettava luce verde, era caduto a causa di una buca piena di brecciolino, non visibile e non prevedibile, presente sul manto stradale.
Nessun riscontro dell'incidente proviene dalla Polizia Municipale la quale ha indicato c, con affermazione non contestata, di non aver rinvenuto tracce dell'incidente nel luogo ove era stata indicata la sua verificazione né avevano ritrovato in loco il motociclo dell'attore.
L'attore dal canto suo ha provato che all'incrocio erano presenti delle alterazioni dell'asfalto ma non ha fornito la prova della caduta in detto incrocio né quella che la caduta era stata determinata dalla presenza delle alterazioni dell'asfalto.
E' risultato che secondo quanto dichiarato dall'attore l'incidente si era verificato quindici minuti dopo il sorgere del sole e quindi in condizione di illuminazione più che adeguarte per vedere le condizioni della strada essendo avvenuto il fatto ad agosto.
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Inoltre nell'interrogatorio formale l'attore ha indicato che la caduta sarebbe avvenuta poco dopo essere ripartito dal semaforo dove si era fermato e che era fer,o in prima fila al semaforo.
Di conseguenza non vi era alcun veicolo che poteva limitare la sua visuale ed è rimasto fermo per un periodo di tempo prima di ripartire al semaforo, avendo tutto il tempo per verificare le condizioni della strada, tenuto conto che le alterazioni dell'asfalto erano visibili essendo presente anche un diverso colore delle alterazioni rispetto all'asfalto circostante come può essere visto anche dalle fotografie depositate dalla società CP_2
realizzate alcuni mesi prima dell'incidente.
Di conseguenza la domanda attrice deve essere respinta sia perché non era stato provato né il luogo di verificazione dell'incidente né il nesso di causalità tra le alterazione dell'asfalto e la caduta, mentre era stata esclusa la presenza di una possibile insidia, essendo le alterazioni dell'asfalto chiaramente visibili.
Deve essere respinta la chiamata in causa operata da nei confronti della CP_1
società per essere dalla stessa manlevata in quanto è stato dimostrato che la CP_2
società aveva segnalato per due volte la presenza di alterazioni del manto stradale e che quindi era perfettamente a conoscenza della alterazione ed ha scelto di CP_1
soprassedere alla effettuazione dell'intervento di ripristino.
Di conseguenza nel caso in questione, non vi era stato un inadempimento dell'obbligo di sorveglianza ed avviso della presenza di alterazioni dell'asfalto all'interno della zona di contratto, avendo ritenuto che non sussistessero le condizioni per CP_1
procedere alla riparazione, non avendo dedotto di aver segnalato la zona per l'intervento alla ditta che dove occuparsi della manutenzione ordinaria.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P Q M
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il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, respinge la domanda proposta da
[...]
nei confronti di e da parte di quest'ultima nei confronti della società Pt_1 CP_1
CP_2
Condanna a rimborsare a le spese del presente giudizio, Parte_1 CP_1
spese che liquida in euro 4.000, di cui euro 4.000 a titolo di onorari delle fasi di giudizio,
oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del
15%.
Condanna a rimborsare alla società le spese del presente CP_4 CP_2
giudizio, spese che liquida in euro 4.000, di cui euro 4.000 a titolo di onorari delle fasi di giudizio, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%.
Così deciso in Roma, il giorno 10 gennaio 2025.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
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