Sentenza 23 novembre 2017
Massime • 1
Il reato di utilizzazione fraudolenta in dichiarazione di fatture per operazioni inesistenti (art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000) è integrato, con riguardo alle imposte dirette, dalla sola inesistenza oggettiva delle prestazioni indicate nelle fatture, ovvero quella relativa alla diversità, totale o parziale, tra costi indicati e costi sostenuti, mentre, con riguardo all'IVA, esso comprende anche la inesistenza soggettiva, ovvero quella relativa alla diversità tra soggetto che ha effettuato la prestazione e quello indicato in fattura. (Fattispecie di utilizzo di fatture per operazioni di sponsorizzazione parzialmente inesistenti).
Commentari • 2
- 1. 2000: omessa dichiarazione, dichiarazione infedele, dichiarazioni fraudolente, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti – IUS In Itinerehttps://www.iusinitinere.it/
I delitti dichiarativi nel D.Lgs. n. 74/2000: omessa dichiarazione, dichiarazione infedele, dichiarazioni fraudolente, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti A cura di Gennaro Vergara, partecipante dell'Executive Master in Diritto Tributario e Contenzioso. I reati relativi alle imposte sui redditi e all'imposta sul valore aggiunto, previsti dal D.Lgs. n. 74/2000[1], possono essere distinti tra reati fraudolenti e quelli non fraudolenti. I primi sono la dichiarazione fraudolenta (art. 2), l'emissione di fatture false (art. 8), l'occultamento e la distruzione della contabilità (art. 10) e la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11). Quello non …
Leggi di più… - 2. Dichiarazioni dell'indagato nel verbale amministrativo (Cass. 12004/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 20 marzo 2023
Il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza, in quanto atto amministrativo extraprocessuale, costituisce prova documentale anche nei confronti di soggetti non destinatari della verifica fiscale (la cui natura non muta sia che venga acquisito quale atto irripetibile, ovvero quale prova acquisibile ex art. 234 c.p.p., come affermato in epoca più recente). Tuttavia, qualora emergano indizi di reato, occorre procedere secondo le modalità previste dall'art. 220 disp. att., giacchè altrimenti la parte del documento redatta successivamente a detta emersione non può assumere efficacia probatoria e, quindi, non è utilizzabile: ne consegue che la parte di documento …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/11/2017, n. 6935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6935 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2017 |
Testo completo
06935-18 Sent. n.3111 UDIENZA PUBBLICA DEL REPUBBLICA ITALIANA 23/11/2017 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 26533/2017 TERZA SEZIONE PENALE Composta dagli Ill.mi Magistrati: Dott. PIERO SAVANI Presidente Dott. CLAUDIO CERRONI Consigliere Dott.ssa CHIARA GRAZIOSI Consigliere Consigliere rel. Dott.ssa ANTONELLA DI STASI Dott. ENRICO MENGONI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OR SE, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 02/02/2017 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Paolo Aldrovandi, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza perché il fatto non sussiste o comunque manca l'elemento soggettivo. DEPOSITATA IN CANCELLERIA 13 FEB 2018 IL CANCE LuanaMorani RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 02/02/2017, la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del 2.12.2015 del Tribunale di Mantova con la quale IN EP, quale legale rappresentante della Pontek srl, era stato dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 81 cod.pen. e 2 commi 1 e 3 d.lgs 74/2000 in relazione agli anni 2007,2008 e 2009 (perché al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto indicava nelle dichiarazioni annuali elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture relative ad operazioni parzialmente inesistenti), dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato limitatamente alle dichiarazioni fiscali per le annualità 2005,2006 (come già ritenuto dal primo giudice) e 2007 per essere i reati estinti per prescrizione, assolveva l'imputato limitatamente alla dichiarazione fiscale per l'annualità 2009 perché il fatto non sussiste e, confermata l'affermazione di responsabilità per la residua imputazione relativa all'anno 2008, rideterminava la pena in mesi otto di reclusione.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione IN EP, a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento ed articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale aveva operato una lettura degli elementi emersi dall'istruttoria dibattimentale di primo grado in palese contrasto con i canoni della logica;
la valutazione di attendibilità del teste IN, soggetto condannato per reato connesso, si era risolta in una mera petizione di principio e la Corte di merito non aveva tenuto in debito conto, liquidandole in maniera sbrigativa e non condivisibile, le censure difensive che evidenziavano incongruenze nelle dichiarazioni rese dal predetto teste;
la Corte territoriale, inoltre, non aveva valutato in maniera condivisibile le dichiarazioni rese dai testi OP, LE e TO, peraltro anche travisando le dichiarazioni del OP;
inoltre, del pari non condivisibili e supportate da argomentazioni illogiche, erano i riscontri alle dichiarazioni del IN, la ritenuta configurabilità della consapevolezza in capo all'imputato della asserita illiceità dell'operazione di sponsorizzazione e la valutazione delle conclusioni dell'Agenzia delle Entrate esposte in sede di accertamento con adesione. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 2 d.lgs n. 74/2000. Argomenta che la Corte territoriale affermava erroneamente la rilevanza, ai fini della configurabilità del predetto reato, anche della mera inesistenza soggettiva concernente l'emittente la fattura;
in caso di mancata coincidenza tra 2 soggetto che ha svolto la prestazione e l'emittente la fattura renderebbe insussistente il dolo di evasione, in difetto di prova di una sovrafatturazione. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in relazione agli elementi già evidenziati nel precedente motivo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Dai poteri della Corte Suprema esula, quindi, ogni "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito. In particolare, non può integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali perché, appunto, la Corte Suprema non può sovrapporre una propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma invece può, e deve, saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione: ciò, in quanto nel momento del controllo della motivazione, il giudice di legittimità non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se la giustificazione contenuta nella sentenza impugnata sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 06/02/2004, Elia ed altri, Rv. 229369). Né la novella codicistica introdotta con la legge n. 46/2006, ammettendo l'indagine extratestuale per la rilevazione dell'illogicità manifesta e della contraddittorietà della motivazione, ha modificato la natura del sindacato della Corte Suprema, il cui controllo rimane limitato alla struttura del discorso giustificativo del provvedimento impugnato e non può comportare una diversa lettura del materiale probatorio, anche se astrattamente plausibile, sicché anche dopo la legge 46/2006 occorre invece che gli elementi probatori indicati in ricorso (ignorati, inesistenti o travisati, non solo diversamente valutati) siano per sé decisivi in quanto dotati di una intrinseca forza esplicativa tale da vanificare l'intero ragionamento del giudice del merito (Sez. 3, n. 37006 del 27/09/2006, Piras, Rv. 235508). La decisività deve essere oggetto di specifica e non assertiva deduzione della parte, in esito al confronto con tutta la motivazione della decisione impugnata, pena l'immediata 'contaminazione' del rilievo in termini di preclusa censura di merito. Analoghe considerazioni vanno effettuate in relazione alla valutazione di attendibilità del teste: tale giudizio, essendo di tipo fattuale, ossia di merito, in quanto attiene al modo di essere della persona escussa, può essere effettuato solo 3 attraverso la dialettica dibattimentale, mentre è precluso in sede di legittimità, specialmente quando il giudice del merito abbia fornito una spiegazione plausibile della sua analisi probatoria (cfr., Sez. 3, n. 41282 del 05/10/2006, dep. 18/12/2006, Rv 235578, Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, dep.19/02/2015, Rv.262575). Nella specie, il ricorrente, attraverso una formale denuncia di vizio di motivazione, richiede sostanzialmente una rivisitazione, non consentita in questa sede, delle risultanze processuali. Nel motivo in esame si espongono censure le quali si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità, ricostruzione e valutazione, quindi, precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, De Vita, rv. 235507; sez. 6, 3.10.2006, n. 36546, Bruzzese, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, Piras, rv. 235508). Esclusa, quindi, l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà; anche la valutazione di attendibilità del teste IN e dei riscontri esterni in relazione al disposto dell'art. 192, comma 3, cod. proc.pen.(vedi pagg 6 e 7 della sentenza impugnata) è sorretta da adeguate e logiche argomentazioni che si sottraggono al sindacato di legittimità.
2. Il secondo ed il terzo motivo, che vanno trattati congiuntamente perché oggettivamente connessi, sono aspecifici. I motivi, sotto i diversi profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, prospettano deduzioni generiche, in quanto non si confrontano specificamente con le argomentazioni svolte (pagg. 5 e 6) nella sentenza impugnata (confronto doveroso per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso: Sez. 6, sent. 20377 dell'11.3- 14.5.2009 e Sez.6, sent. 22445 dell'8 28.5.2009). La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nella specie, la Corte di merito ha individuato l'inesistenza soggettiva delle operazioni poste a fondamento delle fatture in contestazione, anche rimarcandone la sovrafatturazione (l'emittente AV CA era soggetto fittiziamente interposto nel rapporto di sponsorizzazione che in realtà intercorreva tra la Pontek e la Topp Team Volley Mantova); le argomentazioni esposte sono congrue e logiche nonché conformi alla giurisprudenza di questa Suprema Corte. E' stato infatti, affermato che il reato di utilizzazione fraudolenta in dichiarazione di fatture per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. n. 74 del 2000) è integrato, con riguardo alle imposte dirette, dalla sola inesistenza oggettiva, ovvero quella relativa alla diversità, totale o parziale, tra costi indicati e costi sostenuti, mentre, con riguardo all'IVA,- ipotesi che qui ricorre- esso comprende anche la inesistenza soggettiva, ovvero quella relativa alla diversità tra soggetto che ha effettuato la prestazione e quello indicato in fattura (Sez.3, n.10394 del 14/01/2010, Rv.246327). Trova dunque applicazione il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez.2, n.19951 del 15/05/2008, Rv.240109; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez.2, n.11951 del 29/01/2014, Rv.259425).
3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23/11/2017 If Presidente Il Consigliere estensore Antonella Di Stasi Piero Savani на 5 IL