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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/04/2025, n. 3178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3178 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. 32804/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 21/09/2023, rimessa al Collegio alla udienza del 06.03.2025, discussa nella
Camera di Consiglio del 09/04/2025 promossa
DA
c.f. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall' avv. VARINI LAURA con studio in PIAZZA EUROPA, 3 ARLUNO presso la quale ha eletto domicilio telematico, come da procura in atti ammessa al patrocinio a spese dello Stato in data 16.03.2023 (delibera n. 2023/1203)
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato in [...] il [...] CP_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DELL'
AVV. ALIDA AGRIMONTI in qualità di CURATORE SPECIALE del minore nato il Per_1
10.05.2009
pagina 1 di 15 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 18.10.2023
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
- pronunciare, ai sensi dell'art. 36 n.2 lettera b) della Legge 01.12.1970, n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto dai Signori e ordinando Parte_1 CP_1 all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
- confermare l'affidamento in via esclusiva di alla madre Signora presso la Per_2 Parte_1 quale resterà collocato anche ai fini della residenza anagrafica in Casorezzo (Milano) alla Via Marco
Bertani 14/A;
- porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante corresponsione in favore della madre dell'importo di € 250,00 (oltre rivalutazione Istat) entro e non oltre il giorno 20 di ciascun mese, oltre all'obbligo di rimborsare alla madre il 50% delle spese c.d. extra assegno come da adottate dal Tribunale Ordinario di Milano in data 14.11.2017; CP_2
- disporre l'attribuzione al 100% dell'Assegno Unico in favore della madre Signora Parte_1
[...]
- con vittoria delle spese di giudizio.
Per il curatore speciale:
In via principale:
1) confermare le decisioni assunte con provvedimento in data 20.02.2024, modificate con provvedimento del 25.10.2024, e quindi in particolare:
- limitare la responsabilità genitoriale materna, a favore della quale è stato previsto l'affidamento super esclusivo di in relazione a tutte le decisioni attinenti alla sfera dei rapporti di con Per_1 Per_1 il padre e con la famiglia paterna;
il padre non potrà assumere decisioni nell'interesse del minore permanendo solo il suo diritto/dovere di vigilanza;
- Tutte le decisioni relative ai rapporti ed alle frequentazioni padre/figlio ed anche con la famiglia paterna potranno e dovranno essere decise dal Servizio Sociale nel rispetto dei provvedimenti già assunti dal Tribunale;
- Disporre che le frequentazioni padre/figlio siano riattivate, dopo l'uscita dal carcere del padre, solo con modalità osservate e protette in Spazio Neutro, previo accertamento da parte dei servizi della volontà del padre di voler mantenere stabilità nella frequentazione verificando che detta ripresa non sia di pregiudizio per la serenità del figlio;
- Mantenere il monitoraggio sul nucleo familiare da parte del Servizio Sociale;
pagina 2 di 15 - Disporre la ultimazione – se non avvenuta - della valutazione della Signora presso il Parte_1
NOA e l'avvio di percorso di sostegno alla genitorialità e psicologici della medesima presso il
Consultorio;
- Avviare percorsi di sostegno psicologici e alla genitorialità anche a favore del padre qualora lo stesso li richieda e si renda disponibile ad una frequenza costante;
In ogni caso:
3) ad integrazione dei provvedimenti già assunti, disporre che i Servizi Sociali territorialmente competenti avviino tutti gli interventi educativi, individuali domiciliari o gruppali, a favore del minore quali ad esempio un costante sostegno psicologico o psicoterapeutico, inserimento in Centro
Diurno, Educativa domiciliare.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio civile in Parte_1 CP_1
VARESE il 02/01/2003, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di VARESE nell'anno 2003, atto n. 1, Parte I, dal matrimonio è nato un figlio, in data 10.05.2009, Per_1
i coniugi si sono separati con sentenza n. 39/2023 resa da questo Tribunale in data 30.11.2023 e pubblicata il 02.01.2023, che ha previsto, nella contumacia del l'affido esclusivo del minore CP_1
alla madre, con prevalente collocamento presso la stessa in Casorezzo, Via Marco Bertani n. 14/A, il proseguo del monitoraggio da parte dei Servizi Sociali incaricati, l'attivazione di un percorso di supporto alla genitorialità per entrambi i genitori, la regolamentazione delle frequentazioni padre-figlio demandata ai servizi sociali incaricati, l'attivazione di un servizio di educativa domiciliare per il minore, l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento del figlio versando alla madre la somma di euro 250,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, con ricorso depositato in data 21.09.2023 la chiedeva la pronuncia di divorzio Parte_1 prevedendo la conferma dell'affido esclusivo del minore alla madre con suo prevalente collocamento presso la stessa nell'abitazione di Casorezzo e con conferma dell'obbligo del padre di contribuire al mantenimento del figlio versandole la somma di euro 250,00 mensili oltre al 50% delle spese extra e il
100% dell'AUF a suo favore;
allegava che il marito non aveva mai ottemperato alle condizioni di cui alla separazione, senza mai interessarsi del figlio, neanche dal punto di visto economico, che ad oggi lo pagina 3 di 15 stesso si trovava nuovamente recluso presso la Casa di Reclusione di Alba, che ella era attualmente priva di occupazione lavorativa e veniva mantenuta e sostenuta dalla propria famiglia di origine con la quale aveva uno ottimo rapporto, che lei e il figlio vivevano in un appartamento condotto in locazione con canone di locazione di euro 350,00 mensili.
All'udienza fissata per la comparizione personale delle parti con decreto del 16.10.2023, tenutasi in data 20.02.2024, compariva la ricorrente e il resistente personalmente, accompagnato dalla scorta penitenziaria, non munito di difensore. Il Presidente avvertiva il resistente della necessarietà di munirsi di difensore per svolgere domande nel presente giudizio nonché della possibilità di usufruire del
Patrocinio a spese dello Stato, sussistendone le condizioni, e dopo aver sentito le parti assumeva i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti:
“Vista la regolarità della notifica,
Dichiara la contumacia del che verrà revocata se lo stesso si costituirà in giudizio. CP_1
Quanto all'affido del minore, viste le disposizioni della sentenza di separazione e l'attuale stato di detenzione del padre,
Dispone, allo stato, l'affido super esclusivo di alla madre presso la quale il minore avrà Per_1
residenza anagrafica in CASOREZZO (MI) in via Marco Bertani 14/A, autorizzandola ad adottare tutte le decisioni anche quelle di maggiore interesse per il figlio relative alla istruzione, educazione, mediche, scelta della residenza, ed ad occuparsi di tutte le pratiche burocratiche anche in relazione al rilascio dei documenti validi per l'espatrio,
Quanto al contributo di mantenimento paterno, visto lo stato di detenzione del padre,
Riduce il contributo di mantenimento paterno per il minore ad euro 100 mensili omnia a decorrere dal mese di marzo 2024, oltre alla rivalutazione annuale Istat con prima rivalutazione a marzo 2025,
Dispone che i servizi sociali del comune di Casorezzo / Servizio Tutela Minori di CP_3
attivati con la sentenza separativa del 30.11.2022, inviino all'ufficio, in collaborazione con i servizi sociali del comune di Varese che erano stati attivati per il monitoraggio sul padre, una ampia relazione di aggiornamento sul nucleo familiare entro il 17.06.2024.
Riserva ogni decisione in ordine agli eventuali incontri con padre/figlio all'esito della relazione dei servizi sociali” e rinviava la causa per il proseguo dell'udienza di prima comparizione del
25.06.2024,
pagina 4 di 15 alla suddetta udienza compariva personalmente la parte ricorrente e nessuno per il resistente. Il
Presidente dava atto che era pervenuta comunicazione dal carcere con il quale il dichiarava CP_1 di non voler presenziare all'udienza. La ricorrente, dichiarava: “sono seguita dal servizio tutela di
Non ho più frequentazioni con gli operatori, l'ultima è stata più o meno 9 mesi fa. CP_3
Inizialmente il papà sentiva il figlio con videochiamata e con telefonate normali ma i servizi li hanno sospesi perché il padre mancava all'appuntamento e i servizi hanno ritenuto che fosse doloroso e pregiudizievole per il figlio avere questi dispiacersi visti i comportamenti altalenanti del padre. Per_1
ha finito la terza media, ha fatto gli esami ed è stato promosso e verrà iscritto in una scuola non quella indicata dai servizi sociali bensì un istituto tecnico Maggiolini AFM di Parabiago. Le valutazioni contenute nella relazione inviate il 19.06.2024 non fotografano la situazione attuale. Da ultimo ho fatto tre colloqui con il dottor IL del consultorio di il quale si è espresso in termini CP_3
molto positivi con me, ma evidentemente non ha ancora inviato la relazione. Sono disponibile a fare qualsiasi tipo di percorso per verificare la mia attuale non dipendenza da alcol o sostanze. Sono molto aiutata dalla mia famiglia, in particolare mia sorella, che ha due figli, e un fratello che ha un figlio;
i figli dei miei fratelli sono molto uniti a mio figlio Il pomeriggio sta con i cugini che lo Per_1 Per_1
hanno anche aiutato con i compiti. Ribadisco che il padre non ha mai contribuito al mantenimento dei figli. Mio marito è stato violento con me, non con il figlio;
io non l'ho mai denunciato per violenza”.
Pertanto, il Presidente così provvedeva:
“Rilevato che dalla relazione dei servizi sociali del 19.06.2024 emerge una situazione di forte criticità della madre e anche un suggerimento dei servizi sociali di valutare un affidamento del figlio minore all'ente con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori,
Rilevato che dalle dichiarazioni odierne della signora confermate dal suo Parte_2
difensore, emerge che detta relazione non è fondata su elementi fattuali attuali, in quanto la signora non ha avuto contatti con il servizio tutela minori da circa 9 mesi,
Rilevato che la ricorrente e il suo difensore hanno evidenziato che vi sono stati tre colloqui con il consultorio di con il dottor IL, che sarebbero andati positivamente e a sostegno della CP_3
capacità genitoriale.
Ritenuto pertanto necessario richiedere ai servizi sociali di acquisire la relazione del dottor
IL e di aggiornare l'ufficio in ordine alla situazione del nucleo familiare in modo da poter adottare la decisione più opportuna nell'interesse del figlio
pagina 5 di 15
P.Q.M.
1. Dispone che il Servizio Tutela Minori di invii una relazione di aggiornamento che tenga CP_3
conto di tutto quanto sopra verbalizzato, che rappresenti la attuale situazione psicofisica della madre e del minore, che rinnovi la valutazione sulla famiglia della madre che la sostiene anche nell'accudimento di evidenziando che il padre è ancora detenuto ad Alba e che forse potrebbe Per_1
uscire dal carcere tra qualche mese.
2. Dispone che i servizi sociali inviino la madre, che si è dichiarata disponibile, presso NOA e/o SERD per accertate se sussista o meno uno stato di dipendenza da sostanze,
3. Concede termini al Servizio Tutela Minori di fino al 08.10.2024 per l'invio della relazione” CP_3
e rinviava la causa per la ultimazione della prima comparizione all'udienza del 15.10.2024, alla suddetta udienza compariva la ricorrente che veniva sentita dal Presidente, il quale all'esito si riservava alla luce dell'ultima relazione pervenuta dai Servizi Sociali e dei fatti del luglio 2024, con ordinanza ex art. 473 BIS.29 c.p.c. depositata in data 25.10.2024 il Presidente relatore così disponeva:
“con ordinanza resa a verbale dell'udienza del 20.2.2024, sentiti i genitori in sede di interrogatorio libero essendo comparso il convenuto (detenuto) che poi non si è costituito, è stato disposto
l'affidamento super esclusivo del figlio minore della coppia nato il [...]- alla madre, il Per_1
suo collocamento presso la madre in CASOREZZO (MI) in via Marco Bertani 14/A, ed un contributo paterno al suo mantenimento di € 100 mensili visto lo stato detentivo, è stata richiesta una relazione di aggiornamento ai servizi sociali di Casorezzo, già incaricati con la sentenza di separazione pubblicata il 2.1.2023 ed è stata riservata la decisione sulle frequentazioni padre/figlio,
-il Servizio Tutela Minori di ha inviato una prima relazione datata 19.6.2024 con la quale CP_3
evidenziava le fragilità materne (incostante e poco collaborativa con una chiara fragilità personologica e con un passato di abuso di sostanze alcoliche e cocaina, con il dubbio che la stessa possa far ancora uso di alcol) ed i comportamenti negativi del padre, in allora libero, che non si era presentato senza neppure disdire gli appuntamenti e che aveva modalità disfunzionale di relazionarsi al figlio sia prima della detenzione sia dal carcere, modalità che avevano esposto il minore ad un legame ambivalente nonché a costanti frustrazioni, comportamento paterno che non trovava argini da parte della madre che in modo confusivo alternava momenti di preoccupazione ad altri in cui accettava le richieste del padre senza sintonizzarsi sulle ripercussioni emotive sul figlio,
pagina 6 di 15 -alla udienza del 25.6.2024 la ha contestato alcune valutazioni del servizio allegando che Parte_1
“non fotografano la situazione attuale”. Pertanto questo giudice (omissis) richiedeva ai servizi sociali di aggiornare l'ufficio in ordine alla situazione del nucleo familiare (omissis)
-con relazione datata 19.10.2024 i servizi incaricati davano conto che da ultimo la madre era maggiormente collaborativa anche se nel corso degli anni della presa in carico aveva sempre mostrato un'alternanza tra periodi di maggior sofferenza a periodi di maggior stabilità emotiva. Tali oscillazioni avevano avuto ripercussioni sulla sua genitorialità: nei periodi di maggior stabilità si è mostrata maggiormente attenta ai bisogni di negli altri è lo stesso minore ad autoregolarsi Per_1
anche con il supporto della allargata famiglia materna. Pertanto il fattore di rischio permane tuttora perché permane l'imprevedibilità osservata nel tempo e l'assenza di una tenuta costante nella fase di stabilità. E' stata inoltre avviata una indagine della madre presso il NOA con primo appuntamento il
2.10.2024. Si è dato inoltre conto della prosecuzione del percorso di sostegno alla genitorialità presso il consultorio di con lo psicologo dr. IL. I servizi hanno concluso ribadendo che la CP_3
situazione familiare del minore e della madre è caratterizzata da ambivalenza e dall'alternanza di periodi di stabilità ed ad altri di fragilità e detta ambivalenza si è mostrata nel tempo ed è un elemento di rischio. Hanno quindi ritenuto necessario il costante monitoraggio del servizio così da poter intervenire tempestivamente in caso di involuzione, tenuto anche conto di quelli che saranno gli esiti della valutazione tossicologica della madre, hanno anche richiesto un provvedimento in merito alla regolamentazione dei rapporti tra il minore e il padre ed hanno suggerito una limitazione della responsabilità di entrambi i genitori almeno in punto di diritti di visita e per la relazione del minore con il padre,
- si ritiene pertanto, a fronte dei rilevi più volte evidenziati da parte dei servizi sociali anche nelle relazioni pregresse (si veda quella del 4.11.2022) e preso atto della vicenda del luglio 2024 riferita dalla alla scorsa udienza, in cui il padre in permesso di uscita dal carcere è riuscito a Parte_1
vedere il figlio (non è chiaro se con la consapevolezza o meno della madre), pur confermando
l'affidamento di alla madre in via super esclusiva, di limitare la responsabilità genitoriale Per_1
materna per quanto attiene a tutta le sfera dei rapporti di con il padre ed con la famiglia Per_1 paterna, visto, tra l'altro, il fine pena nel prossimo novembre 2024 e la più volte manifestata ambivalenza materna,
pagina 7 di 15 -si ritiene che le frequentazioni padre figlio possano essere riattivate, dopo l'uscita dal carcere del padre, solo con modalità osservatene protette in Spazio Neutro, previo accertamento da parte dei servizi della volontà del padre di voler mantenere stabilità nella frequentazione verificando che detta ripresa non sia di pregiudizio per la serenità del figlio,
-si ritiene che la madre debba ultimare la valutazione presso il NOA e che debba proseguire nel percorso di sostegno alla genitorialità presso il Consultorio,
-si ritiene che i servizi debbano avviare anche percorsi di sostegno psicologici e alla genitorialità anche a favore del padre qualora lo stesso lo richieda e si renda disponibile ad una frequenza costante,
-si invitano i servizi a chiarire con i genitori, in particolare con il padre, uscito dal carcere, il significato anche giuridico dei provvedimenti assunti,
-letto l'art. 473 bis .8 c.p.c. nomina curatore speciale del minore l'avv Alida Agrimonti del foro di
Milano che attiverà una collaborazione in rete con tutti i servizi attivi sul nucleo familiare avendo anch'ella cura di chiarire con i genitori il significato dei provvedimenti assunti,
P.Q.M.
A parziale modifica dei provvedimenti temporanei ed urgenti assunti a verbale dell'udienza del
20.2.2024
1. Limita la responsabilità genitoriale materna, a favore della quale è stato previsto l'affidamento super esclusivo di che qui si conferma, in relazione a tutte le decisioni attinenti alla sfera dei Per_1
rapporti di con il padre e con la famiglia paterna, Per_1
2. Chiarisce che il padre non può assumere decisioni nell'interesse del minore ma permane solo il suo diritto/dovere di vigilanza,
3. Chiarisce che tutte le decisioni relative ai rapporti ed alle frequentazioni padre/figlio ed anche con la famiglia paterna potranno e dovranno essere decise dal servizio sociale nel rispetto dei provvedimenti qui assunti,
4. Dispone che le frequentazioni padre figlio possano essere riattivate, dopo l'uscita dal carcere del padre, solo con modalità osservatene protette in Spazio Neutro, previo accertamento da parte dei servizi della volontà del padre di voler mantenere stabilità nella frequentazione verificando che detta ripresa non sia di pregiudizio per la serenità del figlio,
5. Conferma il monitoraggio dei servizi sociali sul nucleo familiare,
pagina 8 di 15
6. Dispone che la madre debba ultimare la valutazione presso il NOA e che debba proseguire nel percorso di sostegno alla genitorialità presso il Consultorio,
7. Dispone che i servizi sociali avviino anche percorsi di sostegno psicologici e alla genitorialità a favore del padre qualora lo stesso lo richieda e si renda disponibile ad una frequenza costante,
8. Dispone che i servizi si premurino di chiarire ai genitori, in particolare al padre, uscito dal carcere, il significato anche giuridico dei provvedimenti assunti, in modo da non creare incertezze,
9. Nomina curatore speciale l'avv Alida Agrimonti del foro di Milano con termine alla stessa fino al
27.2.2024 per la sua costituzione in giudizio, che attiverà una collaborazione in rete con tutti i servizi attivi sul nucleo familiare avendo anch'ella cura di chiarire con i genitori il significato dei provvedimenti assunti,
10. Concede termine alla Tutela Minori di per inviare una relazione di aggiornamento entro CP_3
il 28.2.2025 alla quale sarà allegato il referto del NOA e una valutazione dello psicologo del
Consultorio familiare in relazione al percorso della e rinviava la causa sempre all'udienza Parte_1
di prima comparizione del 6.3.2025, alla suddetta udienza, presenti la ricorrente e il curatore speciale, entrambi chiedevano che la causa fosse rimessa al collegio per la decisione. Il Presidente relatore, in assenza di istanze istruttorie e ritenendo la causa matura per la decisione, precisate dalla difesa della ricorrente e dal curatore speciale le conclusioni come sopra trascritte, ordinava la discussione orale della causa. Il difensore della ricorrente insisteva per l'accoglimento delle domande svolte e il curatore speciale si riportava alla propria memoria di costituzione del 19.02.2025, e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione ex art. 473 bis .22 co. 4 c.p.c.
La causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 09.04.2025.
Considerato in diritto
La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi si sono separati con sentenza n. 39/2023 resa da questo Tribunale in data 30.11.2022 e pubblicata il 02.01.2023 e sono stati autorizzati a vivere separati all'udienza del 26.04.2022.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge
(il ricorso è stato depositato il 21.09.2023), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n.
pagina 9 di 15 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, non risultando dagli atti, né essendo stato eccepito, che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La responsabilità genitoriale
Il Tribunale ritiene che debba essere confermato l'affido super esclusivo del minore alla Per_1
madre, con limitazione della responsabilità genitoriale materna in relazione a tutte le decisioni attinenti alla sfera dei rapporti di con il padre e con la famiglia paterna, in adesione alle conclusioni del Per_1
curatore speciale nominato nel presente procedimento, nonché della stessa madre.
Infatti, nel corso di questo procedimento il padre, il quale si trova allo stato ancora costretto in carcere e in ordine al quale il magistrato di sorveglianza pare aver ribadito la sua pericolosità, ha confermato, con i suoi comportamenti, il permanere della sua inidoneità genitoriale, già anche evidenziata in seno al procedimento separativo. Lo stesso per come riportato dai servizi e accertato anche nella sentenza separativa ha modalità disfunzionali di relazionarsi al figlio sia prima della detenzione sia dal carcere, modalità che hanno esposto il minore ad un legame ambivalente nonché a costanti frustrazioni, comportamento paterno che non ha trovato argini da parte della madre che in modo confusivo ha alternato momenti di preoccupazione ad altri in cui ha accettato le richieste del padre senza sintonizzarsi sulle ripercussioni emotive sul figlio. Il si è presentato personalmente CP_1
alla prima udienza del 20.02.2024, ma non si è costituito e non è più comparso, confermando con i propri comportamenti di non avere a cuore l'interesse del figlio. Anche i Servizi Sociali del Comune di
Varese hanno riportato nella relazione del 24.02.2025 che il resistente ha continuato ad adottare un comportamento scontroso e poco collaborante, lamentando ripetutamente di essere vittima di ingiustizie da parte degli specialisti. Hanno inoltre manifestato l'importanza ai fini del ripristino degli incontri tra ed il padre in modalità protetta che il effettui un percorso di supporto alla Per_1 CP_1
genitorialità, che pare tuttavia allo stato rifiutato.
Quanto, invece, alla madre le valutazioni riportate dai Servizi Sociali appaiono in linea con la conferma dell'affido super esclusivo del figlio a suo favore. Infatti, le criticità inizialmente riscontrate, che avevano paventato un possibile affido all'ente del minore, appaiono superate.
I Servizi di infatti, hanno riportato nell'ultima relazione di aggiornamento depositata CP_3
in data 05.03.2025 che la madre ha continuato a mostrare un atteggiamento disponibile e collaborante,
pagina 10 di 15 mostrandosi sufficientemente attenta ai bisogni di Anche l'allarme riguardo un possibile abuso Per_1
di alcool/sostanze stupefacenti appare rientrato, in quanto sempre gli operatori dei Servizi hanno riportato di aver ricevuto la relazione da parte del NOA competente che a seguito dell'esito negativo degli esami tossicologici della madre ne ha disposto le dimissioni. Ella inoltre continua nel proprio percorso di sostegno psicologico.
Anche il curatore speciale, dopo essersi relazionato con gli operatori intervenuti a supporto del nucleo, ha allegato che nel complesso la risulta essere una madre presente per lo ha Parte_1 Per_1
iscritto a scuola e si reca ai colloqui con gli insegnanti. Inoltre, rilevate le difficoltà del minore, ella ha provveduto alle attività di potenziamento scolastico. Il curatore ha altresì sentito personalmente il minore, approfondendo l'indagine sul rapporto con la figura materna, riportando che alla domanda relativa a quale fosse un pregio della mamma, ha risposto che “è sempre disponibile e presente” Per_1
ed alla domanda di quale fosse un suo difetto, il ragazzino ha risposto che la madre lo sgrida per il rendimento scolastico.
Per questi motivi
il Tribunale ritiene che debba confermarsi l'affido super esclusivo del minore alla madre, con conferma altresì della limitazione della responsabilità genitoriale della madre in merito alle frequentazioni di con il padre e la famiglia paterna. Per_1
Tale statuizione, infatti, si rende necessaria vista in particolare la vicenda del luglio 2024 riferita dalla in cui il padre in permesso di uscita dal carcere è riuscito a vedere il figlio fuori dal Parte_1
rispetto delle statuizioni in essere (non è chiaro se con la consapevolezza o meno della madre). Del resto, è stato appurato che il comportamento paterno non ha mai trovato argini da parte della madre che molto spesso ha accettato le richieste del padre senza tenere in conto le esigenze e l'interesse del figlio. anche
per questi motivi
la stessa madre ha dichiarato di sentirsi essa stessa più tutelata se supportata dai servizi sociali.
I tempi di permanenza con i genitori il collocamento del figlio minore presso la madre, in CASOREZZO (MI) in via Marco CP_4
Bertani 14/A, quanto alle frequentazioni di con il padre si confermano i provvedimenti già Per_1
adottati, ritenendo in particolare il Tribunale che tutte le decisioni relative ai rapporti ed alle frequentazioni padre/figlio ed anche con la famiglia paterna potranno e dovranno essere decise dal
Servizio Sociale, in particolare prevedendo che le frequentazioni padre/figlio potranno essere riattivate, dopo l'uscita dal carcere del padre, solo con modalità osservate e protette in Spazio Neutro, previo pagina 11 di 15 accertamento da parte dei servizi della volontà del padre di voler mantenere stabilità nella frequentazione e verificando che detta ripresa non sia di pregiudizio per la serenità del figlio, atteso che in tal caso le frequentazioni dovranno essere sospese.
Il monitoraggio dei Servizi Sociali
Il Tribunale ritiene che i Servizi Sociali incaricati, del e debbano Controparte_5 CP_3
mantenere attivo il monitoraggio sul nucleo familiare, comunicando prontamente alla Procura presso il
Tribunale per i Minorenni di Milano ogni eventuale situazione di pregiudizio che possa venire a crearsi per il minore.
Il Tribunale dispone, in particolare, che i Servizi Sociali incaricati proseguano nel percorso di sostegno psicologico e alla genitorialità a favore della madre, avviando anche il padre ai percorsi suddetti, dopo l'uscita dal carcere, qualora lo stesso lo richieda e si renda disponibile ad una frequenza costante. I Servizi, inoltre, dovranno adoperarsi per l'inserimento di presso un centro diurno, Per_1
considerato che da un'iniziale netta chiusura, la madre e il curatore hanno riportato all'ultima udienza del 06.03.2025 che il minore sarebbe più disponibile in tal senso, ritenendosi che questo percorso possa avere dei ritorni positivi sul ragazzo.
Le condizioni economiche
La madre ha insistito nella propria domanda di quantificazione dell'assegno ad € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il Collegio ritiene che la quantificazione effettuata con l'ordinanza ex art. 473 bis .22 c.p.c. di
€ 100 mensili debba essere aumentata, apparendo non adeguata alle esigenze di un ragazzino, prossimo al compimento dei 16 anni e considerato che tutti gli oneri di mantenimento gravano sulla madre, la quale ha redditi modesti e non stabili. Del resto, pur essendo il attualmente detenuto CP_1
in carcere, si osserva che, in assenza di elementi di segno contrario, lo stesso (di giovane età) è da considerarsi di integra capacità lavorativa con conseguente possibilità di fare richiesta per essere autorizzato allo svolgimento di attività lavorativa anche all'interno della struttura carceraria. E comunque può chiedere aiuto alla propria famiglia di origine come del resto la famiglia di origine della sostiene la figlia ed il nipote. Inoltre il potrà certamente reperire una attività Parte_1 CP_1
lavorativa una volta uscito dal carcere.
Pertanto, richiamato il principio di proporzionalità nel concorso dei genitori al mantenimento e i doveri di mantenimento gravanti sui genitori, evidenziato oltretutto che la quantificazione disposta a pagina 12 di 15 titolo di contributo di mantenimento per i figli non può risolversi in una somma meramente simbolica, ferma la previsione del contributo -atteso l'affido super esclusivo alla madre, lo stato CP_6
detentivo del padre, l'assenza di comunicazione tra i genitori e di relazioni tra il padre ed il figlio- si ritiene che il quantum debba essere aumentato ad euro 250 mensili a decorrere dalla data dell'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. con la quale era stato ridotto rispetto alle statuizioni della sentenza separativa.
La madre continuerà a percepire il 100% dell'AUF.
Spese processuali
Nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali attesa la natura necessaria del presente procedimento e la mancata opposizione della parte convenuta, rimasta contumace.
Le spese del curatore speciale, ammesso al Patrocinio a spese dello Stato con delibera n.
2024/7475 del 07/11/2024, verranno liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, nella contumacia della parte convenuta così statuisce:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1
in VARESE in data 02/01/2003 iscritto nei registri dello stato civile CP_1 del Comune di nell'anno 2003, atto n. 1, Parte I,
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del
Comune di VARESE per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge,
3. Affida il figlio minore nato il [...], in [...] esclusiva alla madre, presso la quale Per_1
il minore avrà residenza anagrafica in CASOREZZO (MI) in via Marco Bertani 14/A, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che lo riguardano, compresi i documenti di pagina 13 di 15 identità validi anche per l'espatrio per il figlio, ad eccezione di quanto al seguente punto 4, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo.
L'altro genitore ha il diritto dovere di vigilare sulla sua istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisione pregiudizievoli al suo interesse
4. Limita la responsabilità genitoriale materna in relazione a tutte le decisioni attinenti alla sfera dei rapporti di con il padre e con la famiglia paterna, Per_1
5. Dispone che tutte le decisioni relative ai rapporti ed alle frequentazioni padre/figlio ed anche con la famiglia paterna potranno e dovranno essere decise dal servizio sociale;
in particolare, dispone che le frequentazioni padre figlio possano essere riattivate, dopo l'uscita dal carcere del padre, solo con modalità osservatene protette in Spazio Neutro, previo accertamento da parte dei servizi della volontà del padre di voler mantenere stabilità nella frequentazione verificando che detta ripresa non sia di pregiudizio per la serenità del figlio, in tal caso dovranno essere sospese,
6. Dispone che i Servizi Sociali proseguano con il monitoraggio sul nucleo familiare, notiziando prontamente la Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Milano di ogni eventuale situazione di pregiudizio che dovesse venire a crearsi in relazione al minore,
7. Dispone che i Servizi Sociali proseguano con gli interventi in atto: in particolare dispone che la madre prosegua nel percorso di sostegno alla genitorialità e nel percorso psicologico intrapreso presso il Consultorio;
che avviino anche percorsi di sostegno psicologico e sulla genitorialità a favore del padre qualora lo stesso lo richieda e si renda disponibile ad una frequenza costante,
8. Dispone che i Servizi Sociali territorialmente competenti avviino tutti gli interventi educativi, individuali, domiciliari o di gruppo, a favore del minore quali ad esempio un costante sostegno psicologico o psicoterapeutico, inserimento in Centro Diurno ovvero educativa domiciliare,
9. Dispone che il versi alla a titolo di contributo al mantenimento del CP_1 Parte_1
figlio, entro il 5 di ogni mese, la somma di € 250,00 , a decorrere dal rateo di marzo CP_6
2024 rivalutabile annualmente secondo indici Istat, con prossima prima rivalutazione ad aprile
2026;
10. l'assegno unico per la famiglia verrà percepito integralmente dalla madre
11. Nulla sulle spese pagina 14 di 15 Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1)
Manda la Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimenti ai Servizi Sociali del e di Controparte_5 CP_3
Milano, 09.04.2025
Il Presidente dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 21/09/2023, rimessa al Collegio alla udienza del 06.03.2025, discussa nella
Camera di Consiglio del 09/04/2025 promossa
DA
c.f. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall' avv. VARINI LAURA con studio in PIAZZA EUROPA, 3 ARLUNO presso la quale ha eletto domicilio telematico, come da procura in atti ammessa al patrocinio a spese dello Stato in data 16.03.2023 (delibera n. 2023/1203)
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato in [...] il [...] CP_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DELL'
AVV. ALIDA AGRIMONTI in qualità di CURATORE SPECIALE del minore nato il Per_1
10.05.2009
pagina 1 di 15 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 18.10.2023
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
- pronunciare, ai sensi dell'art. 36 n.2 lettera b) della Legge 01.12.1970, n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto dai Signori e ordinando Parte_1 CP_1 all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
- confermare l'affidamento in via esclusiva di alla madre Signora presso la Per_2 Parte_1 quale resterà collocato anche ai fini della residenza anagrafica in Casorezzo (Milano) alla Via Marco
Bertani 14/A;
- porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante corresponsione in favore della madre dell'importo di € 250,00 (oltre rivalutazione Istat) entro e non oltre il giorno 20 di ciascun mese, oltre all'obbligo di rimborsare alla madre il 50% delle spese c.d. extra assegno come da adottate dal Tribunale Ordinario di Milano in data 14.11.2017; CP_2
- disporre l'attribuzione al 100% dell'Assegno Unico in favore della madre Signora Parte_1
[...]
- con vittoria delle spese di giudizio.
Per il curatore speciale:
In via principale:
1) confermare le decisioni assunte con provvedimento in data 20.02.2024, modificate con provvedimento del 25.10.2024, e quindi in particolare:
- limitare la responsabilità genitoriale materna, a favore della quale è stato previsto l'affidamento super esclusivo di in relazione a tutte le decisioni attinenti alla sfera dei rapporti di con Per_1 Per_1 il padre e con la famiglia paterna;
il padre non potrà assumere decisioni nell'interesse del minore permanendo solo il suo diritto/dovere di vigilanza;
- Tutte le decisioni relative ai rapporti ed alle frequentazioni padre/figlio ed anche con la famiglia paterna potranno e dovranno essere decise dal Servizio Sociale nel rispetto dei provvedimenti già assunti dal Tribunale;
- Disporre che le frequentazioni padre/figlio siano riattivate, dopo l'uscita dal carcere del padre, solo con modalità osservate e protette in Spazio Neutro, previo accertamento da parte dei servizi della volontà del padre di voler mantenere stabilità nella frequentazione verificando che detta ripresa non sia di pregiudizio per la serenità del figlio;
- Mantenere il monitoraggio sul nucleo familiare da parte del Servizio Sociale;
pagina 2 di 15 - Disporre la ultimazione – se non avvenuta - della valutazione della Signora presso il Parte_1
NOA e l'avvio di percorso di sostegno alla genitorialità e psicologici della medesima presso il
Consultorio;
- Avviare percorsi di sostegno psicologici e alla genitorialità anche a favore del padre qualora lo stesso li richieda e si renda disponibile ad una frequenza costante;
In ogni caso:
3) ad integrazione dei provvedimenti già assunti, disporre che i Servizi Sociali territorialmente competenti avviino tutti gli interventi educativi, individuali domiciliari o gruppali, a favore del minore quali ad esempio un costante sostegno psicologico o psicoterapeutico, inserimento in Centro
Diurno, Educativa domiciliare.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio civile in Parte_1 CP_1
VARESE il 02/01/2003, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di VARESE nell'anno 2003, atto n. 1, Parte I, dal matrimonio è nato un figlio, in data 10.05.2009, Per_1
i coniugi si sono separati con sentenza n. 39/2023 resa da questo Tribunale in data 30.11.2023 e pubblicata il 02.01.2023, che ha previsto, nella contumacia del l'affido esclusivo del minore CP_1
alla madre, con prevalente collocamento presso la stessa in Casorezzo, Via Marco Bertani n. 14/A, il proseguo del monitoraggio da parte dei Servizi Sociali incaricati, l'attivazione di un percorso di supporto alla genitorialità per entrambi i genitori, la regolamentazione delle frequentazioni padre-figlio demandata ai servizi sociali incaricati, l'attivazione di un servizio di educativa domiciliare per il minore, l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento del figlio versando alla madre la somma di euro 250,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, con ricorso depositato in data 21.09.2023 la chiedeva la pronuncia di divorzio Parte_1 prevedendo la conferma dell'affido esclusivo del minore alla madre con suo prevalente collocamento presso la stessa nell'abitazione di Casorezzo e con conferma dell'obbligo del padre di contribuire al mantenimento del figlio versandole la somma di euro 250,00 mensili oltre al 50% delle spese extra e il
100% dell'AUF a suo favore;
allegava che il marito non aveva mai ottemperato alle condizioni di cui alla separazione, senza mai interessarsi del figlio, neanche dal punto di visto economico, che ad oggi lo pagina 3 di 15 stesso si trovava nuovamente recluso presso la Casa di Reclusione di Alba, che ella era attualmente priva di occupazione lavorativa e veniva mantenuta e sostenuta dalla propria famiglia di origine con la quale aveva uno ottimo rapporto, che lei e il figlio vivevano in un appartamento condotto in locazione con canone di locazione di euro 350,00 mensili.
All'udienza fissata per la comparizione personale delle parti con decreto del 16.10.2023, tenutasi in data 20.02.2024, compariva la ricorrente e il resistente personalmente, accompagnato dalla scorta penitenziaria, non munito di difensore. Il Presidente avvertiva il resistente della necessarietà di munirsi di difensore per svolgere domande nel presente giudizio nonché della possibilità di usufruire del
Patrocinio a spese dello Stato, sussistendone le condizioni, e dopo aver sentito le parti assumeva i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti:
“Vista la regolarità della notifica,
Dichiara la contumacia del che verrà revocata se lo stesso si costituirà in giudizio. CP_1
Quanto all'affido del minore, viste le disposizioni della sentenza di separazione e l'attuale stato di detenzione del padre,
Dispone, allo stato, l'affido super esclusivo di alla madre presso la quale il minore avrà Per_1
residenza anagrafica in CASOREZZO (MI) in via Marco Bertani 14/A, autorizzandola ad adottare tutte le decisioni anche quelle di maggiore interesse per il figlio relative alla istruzione, educazione, mediche, scelta della residenza, ed ad occuparsi di tutte le pratiche burocratiche anche in relazione al rilascio dei documenti validi per l'espatrio,
Quanto al contributo di mantenimento paterno, visto lo stato di detenzione del padre,
Riduce il contributo di mantenimento paterno per il minore ad euro 100 mensili omnia a decorrere dal mese di marzo 2024, oltre alla rivalutazione annuale Istat con prima rivalutazione a marzo 2025,
Dispone che i servizi sociali del comune di Casorezzo / Servizio Tutela Minori di CP_3
attivati con la sentenza separativa del 30.11.2022, inviino all'ufficio, in collaborazione con i servizi sociali del comune di Varese che erano stati attivati per il monitoraggio sul padre, una ampia relazione di aggiornamento sul nucleo familiare entro il 17.06.2024.
Riserva ogni decisione in ordine agli eventuali incontri con padre/figlio all'esito della relazione dei servizi sociali” e rinviava la causa per il proseguo dell'udienza di prima comparizione del
25.06.2024,
pagina 4 di 15 alla suddetta udienza compariva personalmente la parte ricorrente e nessuno per il resistente. Il
Presidente dava atto che era pervenuta comunicazione dal carcere con il quale il dichiarava CP_1 di non voler presenziare all'udienza. La ricorrente, dichiarava: “sono seguita dal servizio tutela di
Non ho più frequentazioni con gli operatori, l'ultima è stata più o meno 9 mesi fa. CP_3
Inizialmente il papà sentiva il figlio con videochiamata e con telefonate normali ma i servizi li hanno sospesi perché il padre mancava all'appuntamento e i servizi hanno ritenuto che fosse doloroso e pregiudizievole per il figlio avere questi dispiacersi visti i comportamenti altalenanti del padre. Per_1
ha finito la terza media, ha fatto gli esami ed è stato promosso e verrà iscritto in una scuola non quella indicata dai servizi sociali bensì un istituto tecnico Maggiolini AFM di Parabiago. Le valutazioni contenute nella relazione inviate il 19.06.2024 non fotografano la situazione attuale. Da ultimo ho fatto tre colloqui con il dottor IL del consultorio di il quale si è espresso in termini CP_3
molto positivi con me, ma evidentemente non ha ancora inviato la relazione. Sono disponibile a fare qualsiasi tipo di percorso per verificare la mia attuale non dipendenza da alcol o sostanze. Sono molto aiutata dalla mia famiglia, in particolare mia sorella, che ha due figli, e un fratello che ha un figlio;
i figli dei miei fratelli sono molto uniti a mio figlio Il pomeriggio sta con i cugini che lo Per_1 Per_1
hanno anche aiutato con i compiti. Ribadisco che il padre non ha mai contribuito al mantenimento dei figli. Mio marito è stato violento con me, non con il figlio;
io non l'ho mai denunciato per violenza”.
Pertanto, il Presidente così provvedeva:
“Rilevato che dalla relazione dei servizi sociali del 19.06.2024 emerge una situazione di forte criticità della madre e anche un suggerimento dei servizi sociali di valutare un affidamento del figlio minore all'ente con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori,
Rilevato che dalle dichiarazioni odierne della signora confermate dal suo Parte_2
difensore, emerge che detta relazione non è fondata su elementi fattuali attuali, in quanto la signora non ha avuto contatti con il servizio tutela minori da circa 9 mesi,
Rilevato che la ricorrente e il suo difensore hanno evidenziato che vi sono stati tre colloqui con il consultorio di con il dottor IL, che sarebbero andati positivamente e a sostegno della CP_3
capacità genitoriale.
Ritenuto pertanto necessario richiedere ai servizi sociali di acquisire la relazione del dottor
IL e di aggiornare l'ufficio in ordine alla situazione del nucleo familiare in modo da poter adottare la decisione più opportuna nell'interesse del figlio
pagina 5 di 15
P.Q.M.
1. Dispone che il Servizio Tutela Minori di invii una relazione di aggiornamento che tenga CP_3
conto di tutto quanto sopra verbalizzato, che rappresenti la attuale situazione psicofisica della madre e del minore, che rinnovi la valutazione sulla famiglia della madre che la sostiene anche nell'accudimento di evidenziando che il padre è ancora detenuto ad Alba e che forse potrebbe Per_1
uscire dal carcere tra qualche mese.
2. Dispone che i servizi sociali inviino la madre, che si è dichiarata disponibile, presso NOA e/o SERD per accertate se sussista o meno uno stato di dipendenza da sostanze,
3. Concede termini al Servizio Tutela Minori di fino al 08.10.2024 per l'invio della relazione” CP_3
e rinviava la causa per la ultimazione della prima comparizione all'udienza del 15.10.2024, alla suddetta udienza compariva la ricorrente che veniva sentita dal Presidente, il quale all'esito si riservava alla luce dell'ultima relazione pervenuta dai Servizi Sociali e dei fatti del luglio 2024, con ordinanza ex art. 473 BIS.29 c.p.c. depositata in data 25.10.2024 il Presidente relatore così disponeva:
“con ordinanza resa a verbale dell'udienza del 20.2.2024, sentiti i genitori in sede di interrogatorio libero essendo comparso il convenuto (detenuto) che poi non si è costituito, è stato disposto
l'affidamento super esclusivo del figlio minore della coppia nato il [...]- alla madre, il Per_1
suo collocamento presso la madre in CASOREZZO (MI) in via Marco Bertani 14/A, ed un contributo paterno al suo mantenimento di € 100 mensili visto lo stato detentivo, è stata richiesta una relazione di aggiornamento ai servizi sociali di Casorezzo, già incaricati con la sentenza di separazione pubblicata il 2.1.2023 ed è stata riservata la decisione sulle frequentazioni padre/figlio,
-il Servizio Tutela Minori di ha inviato una prima relazione datata 19.6.2024 con la quale CP_3
evidenziava le fragilità materne (incostante e poco collaborativa con una chiara fragilità personologica e con un passato di abuso di sostanze alcoliche e cocaina, con il dubbio che la stessa possa far ancora uso di alcol) ed i comportamenti negativi del padre, in allora libero, che non si era presentato senza neppure disdire gli appuntamenti e che aveva modalità disfunzionale di relazionarsi al figlio sia prima della detenzione sia dal carcere, modalità che avevano esposto il minore ad un legame ambivalente nonché a costanti frustrazioni, comportamento paterno che non trovava argini da parte della madre che in modo confusivo alternava momenti di preoccupazione ad altri in cui accettava le richieste del padre senza sintonizzarsi sulle ripercussioni emotive sul figlio,
pagina 6 di 15 -alla udienza del 25.6.2024 la ha contestato alcune valutazioni del servizio allegando che Parte_1
“non fotografano la situazione attuale”. Pertanto questo giudice (omissis) richiedeva ai servizi sociali di aggiornare l'ufficio in ordine alla situazione del nucleo familiare (omissis)
-con relazione datata 19.10.2024 i servizi incaricati davano conto che da ultimo la madre era maggiormente collaborativa anche se nel corso degli anni della presa in carico aveva sempre mostrato un'alternanza tra periodi di maggior sofferenza a periodi di maggior stabilità emotiva. Tali oscillazioni avevano avuto ripercussioni sulla sua genitorialità: nei periodi di maggior stabilità si è mostrata maggiormente attenta ai bisogni di negli altri è lo stesso minore ad autoregolarsi Per_1
anche con il supporto della allargata famiglia materna. Pertanto il fattore di rischio permane tuttora perché permane l'imprevedibilità osservata nel tempo e l'assenza di una tenuta costante nella fase di stabilità. E' stata inoltre avviata una indagine della madre presso il NOA con primo appuntamento il
2.10.2024. Si è dato inoltre conto della prosecuzione del percorso di sostegno alla genitorialità presso il consultorio di con lo psicologo dr. IL. I servizi hanno concluso ribadendo che la CP_3
situazione familiare del minore e della madre è caratterizzata da ambivalenza e dall'alternanza di periodi di stabilità ed ad altri di fragilità e detta ambivalenza si è mostrata nel tempo ed è un elemento di rischio. Hanno quindi ritenuto necessario il costante monitoraggio del servizio così da poter intervenire tempestivamente in caso di involuzione, tenuto anche conto di quelli che saranno gli esiti della valutazione tossicologica della madre, hanno anche richiesto un provvedimento in merito alla regolamentazione dei rapporti tra il minore e il padre ed hanno suggerito una limitazione della responsabilità di entrambi i genitori almeno in punto di diritti di visita e per la relazione del minore con il padre,
- si ritiene pertanto, a fronte dei rilevi più volte evidenziati da parte dei servizi sociali anche nelle relazioni pregresse (si veda quella del 4.11.2022) e preso atto della vicenda del luglio 2024 riferita dalla alla scorsa udienza, in cui il padre in permesso di uscita dal carcere è riuscito a Parte_1
vedere il figlio (non è chiaro se con la consapevolezza o meno della madre), pur confermando
l'affidamento di alla madre in via super esclusiva, di limitare la responsabilità genitoriale Per_1
materna per quanto attiene a tutta le sfera dei rapporti di con il padre ed con la famiglia Per_1 paterna, visto, tra l'altro, il fine pena nel prossimo novembre 2024 e la più volte manifestata ambivalenza materna,
pagina 7 di 15 -si ritiene che le frequentazioni padre figlio possano essere riattivate, dopo l'uscita dal carcere del padre, solo con modalità osservatene protette in Spazio Neutro, previo accertamento da parte dei servizi della volontà del padre di voler mantenere stabilità nella frequentazione verificando che detta ripresa non sia di pregiudizio per la serenità del figlio,
-si ritiene che la madre debba ultimare la valutazione presso il NOA e che debba proseguire nel percorso di sostegno alla genitorialità presso il Consultorio,
-si ritiene che i servizi debbano avviare anche percorsi di sostegno psicologici e alla genitorialità anche a favore del padre qualora lo stesso lo richieda e si renda disponibile ad una frequenza costante,
-si invitano i servizi a chiarire con i genitori, in particolare con il padre, uscito dal carcere, il significato anche giuridico dei provvedimenti assunti,
-letto l'art. 473 bis .8 c.p.c. nomina curatore speciale del minore l'avv Alida Agrimonti del foro di
Milano che attiverà una collaborazione in rete con tutti i servizi attivi sul nucleo familiare avendo anch'ella cura di chiarire con i genitori il significato dei provvedimenti assunti,
P.Q.M.
A parziale modifica dei provvedimenti temporanei ed urgenti assunti a verbale dell'udienza del
20.2.2024
1. Limita la responsabilità genitoriale materna, a favore della quale è stato previsto l'affidamento super esclusivo di che qui si conferma, in relazione a tutte le decisioni attinenti alla sfera dei Per_1
rapporti di con il padre e con la famiglia paterna, Per_1
2. Chiarisce che il padre non può assumere decisioni nell'interesse del minore ma permane solo il suo diritto/dovere di vigilanza,
3. Chiarisce che tutte le decisioni relative ai rapporti ed alle frequentazioni padre/figlio ed anche con la famiglia paterna potranno e dovranno essere decise dal servizio sociale nel rispetto dei provvedimenti qui assunti,
4. Dispone che le frequentazioni padre figlio possano essere riattivate, dopo l'uscita dal carcere del padre, solo con modalità osservatene protette in Spazio Neutro, previo accertamento da parte dei servizi della volontà del padre di voler mantenere stabilità nella frequentazione verificando che detta ripresa non sia di pregiudizio per la serenità del figlio,
5. Conferma il monitoraggio dei servizi sociali sul nucleo familiare,
pagina 8 di 15
6. Dispone che la madre debba ultimare la valutazione presso il NOA e che debba proseguire nel percorso di sostegno alla genitorialità presso il Consultorio,
7. Dispone che i servizi sociali avviino anche percorsi di sostegno psicologici e alla genitorialità a favore del padre qualora lo stesso lo richieda e si renda disponibile ad una frequenza costante,
8. Dispone che i servizi si premurino di chiarire ai genitori, in particolare al padre, uscito dal carcere, il significato anche giuridico dei provvedimenti assunti, in modo da non creare incertezze,
9. Nomina curatore speciale l'avv Alida Agrimonti del foro di Milano con termine alla stessa fino al
27.2.2024 per la sua costituzione in giudizio, che attiverà una collaborazione in rete con tutti i servizi attivi sul nucleo familiare avendo anch'ella cura di chiarire con i genitori il significato dei provvedimenti assunti,
10. Concede termine alla Tutela Minori di per inviare una relazione di aggiornamento entro CP_3
il 28.2.2025 alla quale sarà allegato il referto del NOA e una valutazione dello psicologo del
Consultorio familiare in relazione al percorso della e rinviava la causa sempre all'udienza Parte_1
di prima comparizione del 6.3.2025, alla suddetta udienza, presenti la ricorrente e il curatore speciale, entrambi chiedevano che la causa fosse rimessa al collegio per la decisione. Il Presidente relatore, in assenza di istanze istruttorie e ritenendo la causa matura per la decisione, precisate dalla difesa della ricorrente e dal curatore speciale le conclusioni come sopra trascritte, ordinava la discussione orale della causa. Il difensore della ricorrente insisteva per l'accoglimento delle domande svolte e il curatore speciale si riportava alla propria memoria di costituzione del 19.02.2025, e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione ex art. 473 bis .22 co. 4 c.p.c.
La causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 09.04.2025.
Considerato in diritto
La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi si sono separati con sentenza n. 39/2023 resa da questo Tribunale in data 30.11.2022 e pubblicata il 02.01.2023 e sono stati autorizzati a vivere separati all'udienza del 26.04.2022.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge
(il ricorso è stato depositato il 21.09.2023), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n.
pagina 9 di 15 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, non risultando dagli atti, né essendo stato eccepito, che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La responsabilità genitoriale
Il Tribunale ritiene che debba essere confermato l'affido super esclusivo del minore alla Per_1
madre, con limitazione della responsabilità genitoriale materna in relazione a tutte le decisioni attinenti alla sfera dei rapporti di con il padre e con la famiglia paterna, in adesione alle conclusioni del Per_1
curatore speciale nominato nel presente procedimento, nonché della stessa madre.
Infatti, nel corso di questo procedimento il padre, il quale si trova allo stato ancora costretto in carcere e in ordine al quale il magistrato di sorveglianza pare aver ribadito la sua pericolosità, ha confermato, con i suoi comportamenti, il permanere della sua inidoneità genitoriale, già anche evidenziata in seno al procedimento separativo. Lo stesso per come riportato dai servizi e accertato anche nella sentenza separativa ha modalità disfunzionali di relazionarsi al figlio sia prima della detenzione sia dal carcere, modalità che hanno esposto il minore ad un legame ambivalente nonché a costanti frustrazioni, comportamento paterno che non ha trovato argini da parte della madre che in modo confusivo ha alternato momenti di preoccupazione ad altri in cui ha accettato le richieste del padre senza sintonizzarsi sulle ripercussioni emotive sul figlio. Il si è presentato personalmente CP_1
alla prima udienza del 20.02.2024, ma non si è costituito e non è più comparso, confermando con i propri comportamenti di non avere a cuore l'interesse del figlio. Anche i Servizi Sociali del Comune di
Varese hanno riportato nella relazione del 24.02.2025 che il resistente ha continuato ad adottare un comportamento scontroso e poco collaborante, lamentando ripetutamente di essere vittima di ingiustizie da parte degli specialisti. Hanno inoltre manifestato l'importanza ai fini del ripristino degli incontri tra ed il padre in modalità protetta che il effettui un percorso di supporto alla Per_1 CP_1
genitorialità, che pare tuttavia allo stato rifiutato.
Quanto, invece, alla madre le valutazioni riportate dai Servizi Sociali appaiono in linea con la conferma dell'affido super esclusivo del figlio a suo favore. Infatti, le criticità inizialmente riscontrate, che avevano paventato un possibile affido all'ente del minore, appaiono superate.
I Servizi di infatti, hanno riportato nell'ultima relazione di aggiornamento depositata CP_3
in data 05.03.2025 che la madre ha continuato a mostrare un atteggiamento disponibile e collaborante,
pagina 10 di 15 mostrandosi sufficientemente attenta ai bisogni di Anche l'allarme riguardo un possibile abuso Per_1
di alcool/sostanze stupefacenti appare rientrato, in quanto sempre gli operatori dei Servizi hanno riportato di aver ricevuto la relazione da parte del NOA competente che a seguito dell'esito negativo degli esami tossicologici della madre ne ha disposto le dimissioni. Ella inoltre continua nel proprio percorso di sostegno psicologico.
Anche il curatore speciale, dopo essersi relazionato con gli operatori intervenuti a supporto del nucleo, ha allegato che nel complesso la risulta essere una madre presente per lo ha Parte_1 Per_1
iscritto a scuola e si reca ai colloqui con gli insegnanti. Inoltre, rilevate le difficoltà del minore, ella ha provveduto alle attività di potenziamento scolastico. Il curatore ha altresì sentito personalmente il minore, approfondendo l'indagine sul rapporto con la figura materna, riportando che alla domanda relativa a quale fosse un pregio della mamma, ha risposto che “è sempre disponibile e presente” Per_1
ed alla domanda di quale fosse un suo difetto, il ragazzino ha risposto che la madre lo sgrida per il rendimento scolastico.
Per questi motivi
il Tribunale ritiene che debba confermarsi l'affido super esclusivo del minore alla madre, con conferma altresì della limitazione della responsabilità genitoriale della madre in merito alle frequentazioni di con il padre e la famiglia paterna. Per_1
Tale statuizione, infatti, si rende necessaria vista in particolare la vicenda del luglio 2024 riferita dalla in cui il padre in permesso di uscita dal carcere è riuscito a vedere il figlio fuori dal Parte_1
rispetto delle statuizioni in essere (non è chiaro se con la consapevolezza o meno della madre). Del resto, è stato appurato che il comportamento paterno non ha mai trovato argini da parte della madre che molto spesso ha accettato le richieste del padre senza tenere in conto le esigenze e l'interesse del figlio. anche
per questi motivi
la stessa madre ha dichiarato di sentirsi essa stessa più tutelata se supportata dai servizi sociali.
I tempi di permanenza con i genitori il collocamento del figlio minore presso la madre, in CASOREZZO (MI) in via Marco CP_4
Bertani 14/A, quanto alle frequentazioni di con il padre si confermano i provvedimenti già Per_1
adottati, ritenendo in particolare il Tribunale che tutte le decisioni relative ai rapporti ed alle frequentazioni padre/figlio ed anche con la famiglia paterna potranno e dovranno essere decise dal
Servizio Sociale, in particolare prevedendo che le frequentazioni padre/figlio potranno essere riattivate, dopo l'uscita dal carcere del padre, solo con modalità osservate e protette in Spazio Neutro, previo pagina 11 di 15 accertamento da parte dei servizi della volontà del padre di voler mantenere stabilità nella frequentazione e verificando che detta ripresa non sia di pregiudizio per la serenità del figlio, atteso che in tal caso le frequentazioni dovranno essere sospese.
Il monitoraggio dei Servizi Sociali
Il Tribunale ritiene che i Servizi Sociali incaricati, del e debbano Controparte_5 CP_3
mantenere attivo il monitoraggio sul nucleo familiare, comunicando prontamente alla Procura presso il
Tribunale per i Minorenni di Milano ogni eventuale situazione di pregiudizio che possa venire a crearsi per il minore.
Il Tribunale dispone, in particolare, che i Servizi Sociali incaricati proseguano nel percorso di sostegno psicologico e alla genitorialità a favore della madre, avviando anche il padre ai percorsi suddetti, dopo l'uscita dal carcere, qualora lo stesso lo richieda e si renda disponibile ad una frequenza costante. I Servizi, inoltre, dovranno adoperarsi per l'inserimento di presso un centro diurno, Per_1
considerato che da un'iniziale netta chiusura, la madre e il curatore hanno riportato all'ultima udienza del 06.03.2025 che il minore sarebbe più disponibile in tal senso, ritenendosi che questo percorso possa avere dei ritorni positivi sul ragazzo.
Le condizioni economiche
La madre ha insistito nella propria domanda di quantificazione dell'assegno ad € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il Collegio ritiene che la quantificazione effettuata con l'ordinanza ex art. 473 bis .22 c.p.c. di
€ 100 mensili debba essere aumentata, apparendo non adeguata alle esigenze di un ragazzino, prossimo al compimento dei 16 anni e considerato che tutti gli oneri di mantenimento gravano sulla madre, la quale ha redditi modesti e non stabili. Del resto, pur essendo il attualmente detenuto CP_1
in carcere, si osserva che, in assenza di elementi di segno contrario, lo stesso (di giovane età) è da considerarsi di integra capacità lavorativa con conseguente possibilità di fare richiesta per essere autorizzato allo svolgimento di attività lavorativa anche all'interno della struttura carceraria. E comunque può chiedere aiuto alla propria famiglia di origine come del resto la famiglia di origine della sostiene la figlia ed il nipote. Inoltre il potrà certamente reperire una attività Parte_1 CP_1
lavorativa una volta uscito dal carcere.
Pertanto, richiamato il principio di proporzionalità nel concorso dei genitori al mantenimento e i doveri di mantenimento gravanti sui genitori, evidenziato oltretutto che la quantificazione disposta a pagina 12 di 15 titolo di contributo di mantenimento per i figli non può risolversi in una somma meramente simbolica, ferma la previsione del contributo -atteso l'affido super esclusivo alla madre, lo stato CP_6
detentivo del padre, l'assenza di comunicazione tra i genitori e di relazioni tra il padre ed il figlio- si ritiene che il quantum debba essere aumentato ad euro 250 mensili a decorrere dalla data dell'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. con la quale era stato ridotto rispetto alle statuizioni della sentenza separativa.
La madre continuerà a percepire il 100% dell'AUF.
Spese processuali
Nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali attesa la natura necessaria del presente procedimento e la mancata opposizione della parte convenuta, rimasta contumace.
Le spese del curatore speciale, ammesso al Patrocinio a spese dello Stato con delibera n.
2024/7475 del 07/11/2024, verranno liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, nella contumacia della parte convenuta così statuisce:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1
in VARESE in data 02/01/2003 iscritto nei registri dello stato civile CP_1 del Comune di nell'anno 2003, atto n. 1, Parte I,
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del
Comune di VARESE per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge,
3. Affida il figlio minore nato il [...], in [...] esclusiva alla madre, presso la quale Per_1
il minore avrà residenza anagrafica in CASOREZZO (MI) in via Marco Bertani 14/A, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che lo riguardano, compresi i documenti di pagina 13 di 15 identità validi anche per l'espatrio per il figlio, ad eccezione di quanto al seguente punto 4, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo.
L'altro genitore ha il diritto dovere di vigilare sulla sua istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisione pregiudizievoli al suo interesse
4. Limita la responsabilità genitoriale materna in relazione a tutte le decisioni attinenti alla sfera dei rapporti di con il padre e con la famiglia paterna, Per_1
5. Dispone che tutte le decisioni relative ai rapporti ed alle frequentazioni padre/figlio ed anche con la famiglia paterna potranno e dovranno essere decise dal servizio sociale;
in particolare, dispone che le frequentazioni padre figlio possano essere riattivate, dopo l'uscita dal carcere del padre, solo con modalità osservatene protette in Spazio Neutro, previo accertamento da parte dei servizi della volontà del padre di voler mantenere stabilità nella frequentazione verificando che detta ripresa non sia di pregiudizio per la serenità del figlio, in tal caso dovranno essere sospese,
6. Dispone che i Servizi Sociali proseguano con il monitoraggio sul nucleo familiare, notiziando prontamente la Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Milano di ogni eventuale situazione di pregiudizio che dovesse venire a crearsi in relazione al minore,
7. Dispone che i Servizi Sociali proseguano con gli interventi in atto: in particolare dispone che la madre prosegua nel percorso di sostegno alla genitorialità e nel percorso psicologico intrapreso presso il Consultorio;
che avviino anche percorsi di sostegno psicologico e sulla genitorialità a favore del padre qualora lo stesso lo richieda e si renda disponibile ad una frequenza costante,
8. Dispone che i Servizi Sociali territorialmente competenti avviino tutti gli interventi educativi, individuali, domiciliari o di gruppo, a favore del minore quali ad esempio un costante sostegno psicologico o psicoterapeutico, inserimento in Centro Diurno ovvero educativa domiciliare,
9. Dispone che il versi alla a titolo di contributo al mantenimento del CP_1 Parte_1
figlio, entro il 5 di ogni mese, la somma di € 250,00 , a decorrere dal rateo di marzo CP_6
2024 rivalutabile annualmente secondo indici Istat, con prossima prima rivalutazione ad aprile
2026;
10. l'assegno unico per la famiglia verrà percepito integralmente dalla madre
11. Nulla sulle spese pagina 14 di 15 Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1)
Manda la Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimenti ai Servizi Sociali del e di Controparte_5 CP_3
Milano, 09.04.2025
Il Presidente dott.ssa Anna Cattaneo
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