Art. 2.
L'organico dei colonnelli quale fissato dalla tabella allegata alla presente legge riassorbe le dodici eccedenze previste per tale grado dall' articolo 5 della legge 10 luglio 1969, n. 375 .
L'organico dei colonnelli quale fissato dalla tabella allegata alla presente legge riassorbe le dodici eccedenze previste per tale grado dall' articolo 5 della legge 10 luglio 1969, n. 375 .