TAR Roma, sez. 2T, sentenza 08/04/2026, n. 6320
TAR
Ordinanza cautelare 23 ottobre 2025
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Sentenza 8 aprile 2026

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  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 64 comma 8 d.lgs. 59/2010 e principi di buona fede

    Il Tribunale ha ritenuto fondato il motivo, interpretando l'art. 64, comma 8, del d.lgs. 59/2010 nel senso che la decadenza per inattività superiore a dodici mesi si applica solo alle sospensioni volontarie e non a quelle dovute a cause non imputabili al titolare. Ha considerato provato che la sospensione è stata determinata dalla necessità di riottenere la disponibilità del locale e di riorganizzare la gestione, escludendo che il termine di dodici mesi sanzionabile fosse maturato.

  • Altro
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 9, 3, 10 della L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, nonché del regolamento 332/.......anche in rapporto all’art. 97 Costituzione

    L'accoglimento del secondo motivo di ricorso, relativo all'inapplicabilità della decadenza, è assorbente delle ulteriori censure dedotte dalla ricorrente.

  • Altro
    Eccesso di potere per difetto d’istruttoria e assenza di motivazione

    L'accoglimento del secondo motivo di ricorso, relativo all'inapplicabilità della decadenza, è assorbente delle ulteriori censure dedotte dalla ricorrente.

  • Altro
    Domanda di risarcimento danni

    La sentenza si concentra sull'accoglimento del ricorso per l'annullamento degli atti, non specificando l'esito della domanda di risarcimento danni, ma la condanna alle spese implica un riconoscimento implicito della fondatezza della pretesa principale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2T, sentenza 08/04/2026, n. 6320
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 6320
    Data del deposito : 8 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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