Ordinanza cautelare 23 ottobre 2025
Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 08/04/2026, n. 6320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6320 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06320/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11639/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11639 del 2025, proposto da
Terzo IL S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Teodoro Katte Klitsche De La Grange, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Scialoja n.6;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Memeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione degli effetti
della D.D. del I Municipio di Roma Capitale (rep. CA 1869/2025 e C.A. 156619 del 06/08/2025, sottoscritti dal dr. P.I Pelusi) di decadenza da benefici dell’autorizzazione amministrativa rilasciata alla S.r.l. Terzo IL dell’esercizio sito in Roma, Via Monte della Farina n. 51, e degli atti connessi, nonché per la condanna ai danni conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 aprile 2026 la dott.ssa AN OL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Questi i fatti per cui è causa.
La Terzo IL Srl è stata autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. 2259 del 17.07.2001 ad esercitare l’attività di Media Struttura di vendita del settore alimentare e non alimentare nel locale sito in via Monte della Farina 50 -51.
L’attività in questione è stata oggetto di affitto d’azienda da parte di altri soggetti giuridici di cui l’ultimo in ordine temporale la GH Distribuzione Spa a seguito di S.C.I.A. prot. CA/80195 del 24.04.2020.
Nel 2022 la odierna deducente ha iniziato una causa davanti al Tribunale di Roma con la GH Distribuzioni spa, conclusasi con la sentenza n. 4671/2024 del 13 marzo 2024 - passata in giudicato - che ha accertato l’inadempimento dell’affittuaria al contratto di affitto, dichiarandolo risolto, oltre ad accertare che la GH aveva asportato illegittimamente tutti i beni aziendali e che non aveva riconsegnato alla Terzo IL l’azienda nello stato in cui l’aveva ricevuta, e a condannare l’affittuaria ad un risarcimento in favore dell’odierna deducente nella misura di € 857,825,00 a titolo di danno emergente e di € 718,750,00 oltre IVA per lucro cessante.
Con nota del 17.07.2024 la Terzo IL Srl ha presentato a Roma Capitale comunicazione di sospensione della suddetta attività dal 16.07.2024 al 15.07.2025.
Successivamente, in data 14.07.2025 la Società ha comunicato la riattivazione dell’attività di Media Struttura di vendita del settore alimentare e non alimentare.
Con nota del successivo 17 luglio, la Polizia Locale U.O. I Gruppo Centro Storico - Sezione Amministrativa ha rilevato che: “ in data 16/07/2025 e 17/07/2025 personale appartenente alla scrivente sezione si è recato presso il civico 50-51 di via Monte della Farina. Da controlli effettuati risulta che il locale è chiuso e da informazioni assunte sul posto lo stesso effettivamente è cessato da diversi anni ”.
In data 22.07.2025 Roma Capitale ha comunicato alla Terzo IL Srl l’avvio del procedimento di decadenza dei benefici conseguenti la S.C.I.A. di subingresso di Media Struttura di Vendita del settore alimentare e non alimentare prot. CA/95594 del 30.05.2025, per reintestazione dalla GH Distribuzione Spa, e per l’effetto la revoca della Determinazione Dirigenziale repertorio 2259 del 17.07.2001 avente ad oggetto il rilascio dell’autorizzazione amministrativa allo svolgimento dell’attività in questione.
Con note del 24.07.2025 e del 30.07.2025 dal medesimo contenuto la Società ha presentato le proprie osservazioni.
Con determinazione prot. CA/156610 del 6.08.2025 è stata disposta la decadenza dei benefici conseguenti la S.C.I.A. di subingresso di Media Struttura di Vendita del settore alimentare e non alimentare del 30.05.2025, e per l’effetto la revoca della Determinazione Dirigenziale repertorio 2259 del 17.07.2001 relativa all’autorizzazione allo svolgimento dell’attività.
Con il ricorso in esame, la ZA IL ha chiesto l’annullamento degli atti indicati in epigrafe ed in particolare della predetta determina di decadenza dalla SCIA e di revoca dell’autorizzazione.
Il ricorso è affidato ai motivi di diritto sintetizzati come segue:
- “ I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 9, 3, 10 della L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, nonché del regolamento 332/.......anche in rapporto all’art. 97 Costituzione ”: la comunicazione di avvio del procedimento sarebbe stata priva delle indicazioni circa l’amministrazione competente, il responsabile del procedimento e i termini e rimedi esperibili, rendendo così estremamente difficoltoso l’esercizio del diritto di partecipazione allo stesso;
- “ II. Violazione e falsa applicazione del comma 8 dell’art. 64 D.Lgs. 59/2010 nonché dei principi di buona fede e dell’art. 97 Costituzione ”: risulterebbe provato dalla sentenza del Tribunale civile di Roma n. 4671/2024 che: “a ) solo nel marzo 2024 la qui ricorrente ha ottenuto un titolo esecutivo per rientrare in possesso dell’azienda; b) che l’azienda era priva degli impianti che consentivano di utilizzarla come supermercato, cioè per l’attività autorizzata e quindi per riaprirla occorreva una lunga (e costosa) ricostruzione; c) che dato l’importo dei danni riconosciuto dal Tribunale, complessivamente oltre un milione e mezzo di euro (tra danni emergenti e mancato introito per canoni), la qui ricorrente avrebbe dovuto chiedere un finanziamento, peraltro non facile da ottenere (anche per l’importo) onde solo nel febbraio 2025, col pagamento dell’ultima rata della somma di cui alla condanna del Tribunale, la qui ricorrente ha potuto procedere ai lavori di riattamento dei locali ”. Inoltre avrebbe riaperto in parte l’esercizio già nel luglio 2025 come risulterebbe provato dagli scontrini allegati. L’inattività non sarebbe imputabile a inerzia del titolare né a fatto riconducibile a condotta o omissione del titolare. Conseguentemente non potrebbe trovare applicazione il comma 8 dell’art. 64 D.Lgs. 59/2010. Questa interpretazione sarebbe altresì conforme agli articoli 1256, 1346 e 1418 c.c in forza dei quali l'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile;
- “ III. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria e assenza di motivazione ”: l’atto impugnato sarebbe viziato anche per eccesso di potere, come da figure sintomatiche di difetto d’istruttoria e di motivazione. In particolare non sarebbe stata acquisita tutta la documentazione rilevante ai fini dell’adozione del provvedimento gravato. Lo stesso, poi, sarebbe motivato esclusivamente sulla base del rapporto dei Vigili, mai osteso alla deducente.
Si è costituita Roma Capitale contestando tutto quanto ex adverso dedotto.
Ha sostenuto l’infondatezza del primo motivo sostenendo che “ laddove l’atto impugnato sia il risultato di un’attività amministrativa vincolata ” come nel caso di specie “ l’omessa indicazione degli elementi sopra rilevati, ove mai presente, non comporterebbe mai un l’annullamento dell’atto ”.
In relazione al secondo motivo ha affermato che “ l’attività amministrativa, pur nel contemperamento degli interessi in campo, è funzionalmente preordinata alla tutela ed al soddisfacimento dell’interesse pubblico e non di quello privato che, pur nel doveroso bilanciamento, non può primeggiare rispetto a quello pubblico ”. Pertanto l’Amministrazione, pur comprendendo lo stato di precarietà in cui si è trovata l’odierna deducente a causa del comportamento scorretto dell’affittuario, non avrebbe potuto per ciò solo derogare alla prescrizione del comma 8 dell’art. 64 del D.Lgs. 59/2010.
Infondato sarebbe anche il terzo motivo, atteso che l’Amministrazione Capitolina avrebbe svolto un’indagine per verificare l’effettiva inattività del soggetto privato servendosi del Corpo di Polizia Locale, come indicato nella determina impugnata. Accertato l’unico elemento che rilevava ai fini dell’emanazione dell’atto vincolato, e cioè la cessazione dell’attività per più di un anno, la PA si sarebbe correttamente determinata ad emanare l’atto oggetto di gravame. Vista la vincolatività dell’attività amministrativa in cui l’unico elemento da appurare era la sussistenza della perdurante inattività richiesta dalla legge, la motivazione addotta nella determina impugnata, in cui vengono indicate le indagini svolte dalla Polizia locale e il fatto che gli apporti partecipativi non assumono rilievo, sarebbe più che sufficiente.
Con ordinanza n. 5785 del 23 ottobre 2025 - non appellata - è stata accolta l’istanza cautelare con la seguente motivazione: “ Ritenuto che il ricorso, al sommario esame, proprio della presente fase cautelare, presenti profili di fondatezza quanto al secondo motivo di doglianza, risultando non controverso che la sospensione dell’attività è stata determinata dalla necessità per la ricorrente di tutelarsi in sede civile al fine di riottenere la disponibililtà del locale da parte dell’affittuaria, oltre che dalla necessità di organizzare nuovamente la gestione dei locali, ragione per cui, anche alla luce della riconosciuta esistenza di una comunicazione di sospensione dell’attività dal 16 luglio 2024 al 15 luglio 2025, non risulta maturato il termine di dodici mesi sanzionabile con la decadenza; Ritenuto, in ragione della evidente ricorrenza di profili di periculum in mora, di accogliere l’istanza cautelare; Ritenuto, in ragione della complessità della vicenda, di compensare tra le parti le spese della presente fase cautelare ”.
Le parti non hanno svolto ulteriore attività difensiva e, all’udienza del primo aprile 2026 fissata per la discussione del merito, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Per ragioni logico sistematiche si procede con lo scrutinio del secondo motivo di ricorso – con il quale viene dedotta la violazione dell’art. 64 comma 8 d.lgs. 59/2020 nonché dei principi di buona fede e dell’art. 97 Costituzione - che è fondato per le ragioni che si vengono ad illustrare.
L’art. 64 del d.lgs. 59/2020, rubricato “somministrazione e bevande”, al comma 8 dispone che: “ L'autorizzazione e il titolo abilitativo decadono nei seguenti casi: …
b) qualora il titolare sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi ”.
Costituisce principio generale del nostro ordinamento giuridico l’inesigibilità della prestazione divenuta impossibile per causa non imputabile al debitore.
Pertanto la norma de qua deve essere interpretata nel senso che la decadenza dall’autorizzazione per inattività superiore ad un anno è limitata all’inattività per inerzia del titolare, escludendo invece che sia applicabile ove l’inattività sia dovuta a fatti non riconducibili a condotte omissive o commissive dell’autorizzato.
Sul punto, il Consiglio di Stato ha già avuto modo di rilevare che:
“ Tale disposizione (secondo cui “L’autorizzazione e il titolo abilitativo decadono […] b) qualora il titolare sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi”) andrebbe infatti interpretata nel senso che rileverebbe solo “la condotta del titolare che volontariamente sospende l’attività e non già la sospensione tout court dell’attività, a prescindere da quale ne sia la causa”.
Ritiene il Collegio che la formulazione testuale della norma in questione conforti tale proposta interpretativa, laddove l’espressione “il titolare sospenda l’attività per un periodo superiore a dodici mesi” effettivamente vada letta (tenuto altresì conto del suo carattere eccezionale, in quanto norma sanzionatoria) nel senso che solo le sospensioni volontarie e consapevoli (per tali espressione di scelte imprenditoriali) – in quanto liberamente revocabili dall’operatore economico – potrebbero costituire presupposto per l’applicazione della sanzione de qua, la quale per sua stessa natura postula il principio dell’autoresponsabilità dell’operatore medesimo.
Per l’effetto, laddove quest’ultimo si trovi (invece) costretto alla chiusura ed al prolungamento della stessa, andrà esente da sanzione proprio perché impossibilitato – per forza maggiore (od ordine dell’Autorità, come nel caso dei Vigili del fuoco) – a fare altrimenti ” (cfr. C. di St. n. 5454/2024).
Nella fattispecie in esame, come già rilevato con l’ordinanza cautelare n. 5785 del 23 ottobre 2025, non appellata, risulta “ non controverso che la sospensione dell’attività è stata determinata dalla necessità per la ricorrente di tutelarsi in sede civile al fine di riottenere la disponibilità del locale da parte dell’affittuaria, oltre che dalla necessità di organizzare nuovamente la gestione dei locali, ragione per cui, anche alla luce della riconosciuta esistenza di una comunicazione di sospensione dell’attività dal 16 luglio 2024 al 15 luglio 2025, non risulta maturato il termine di dodici mesi sanzionabile con la decadenza ”.
Il provvedimento impugnato, invero, non ha tenuto conto dei fatti, comprovati dal giudicato n. 4671/2024, che rendevano inesigibile la prestazione.
In particolare, risulta documentato che: la ricorrente non ha deciso liberamente di sospendere l’attività, né era in condizione di riattivarla, non avendo il possesso dei locali (impossibilità giuridica) almeno fino alla riconsegna degli stessi avvenuta dopo la sentenza 4671/2024, né i mezzi pecuniari per rimediare rendendola nuovamente idonea all’attività autorizzata (impossibilità di fatto).
La censura è pertanto fondata.
L’accoglimento del motivo di gravame che precede è assorbente delle ulteriori censure dedotte dalla ricorrente.
3. In conclusione il ricorso deve essere accolto, con assorbimento di ogni altro motivo, e gli atti impugnati devono essere annullati.
4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna Roma Capitale in persona del legale rappresentante pro tempore alla refusione delle spese di lite in favore della società ricorrente, quantificate in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre oneri ed accessori come per legge, nonché alla restituzione del contributo unificato ove versato, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Lucia Maria Brancatelli, Consigliere
AN OL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN OL | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO