Sentenza 14 aprile 2004
Massime • 1
Il delitto di cui all'art.636 cod. pen. può essere consumato non solo con l'introduzione diretta degli animali nei fondi vicini ma anche con il loro abbandono in libertà e senza custodia, nella consapevolezza che essi vi si introdurranno guidati dall'istinto, essendo in tal caso configurabile l'elemento psicologico del reato nella forma del "dolo eventuale".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/04/2004, n. 20287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20287 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe M. - Presidente - del 14/04/2004
Dott. DI IORIO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. LAUDATI Diana - Consigliere - N. 746
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 48058/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MO LE;
avverso la sentenza in data 2.10.2003 della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. G. FUMU;
Udita la requisitoria del Pubblico Ministero rappresentato dal S.P.G. Dott. FEBBRARO G. che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore Avv. G. Piras.
MOTIVI DELLA DECISIONE
MO LE impugna la sentenza della Corte di appello confermativa della decisione di primo grado con la quale è stato dichiarato colpevole del delitto di cui all'art. 636 c.p., primo e terzo comma. Denuncia:
- violazione dell'art. 597 c.p.p.; rileva il ricorrente che la Corte di appello, parimenti al tribunale, ha individuato l'elemento psicologico del reato nel dolo eventuale, derivandolo tuttavia con proprio autonomo ragionamento non già dalla circostanza valorizzata dal tribunale consistente nell'abbandono del gregge e conseguente accettazione del rischio del suo sconfinamento, bensì da quella, del tutto diversa, dell'omesso consolidamento della recinzione del fondo, di cui il giudice di primo grado non aveva tenuto conto ed in relazione alla quale non erano stati proposti motivi di appello;
La doglianza è infondata.
È infatti principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità che la cognizione del giudice di appello, pur circoscritta ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi di impugnazione, non incontra limiti per quanto attiene alla ricostruzione del fatto ed alle argomentazioni utilizzate dal giudice di primo grado, di talché ad esso è consentito svolgere argomentazioni proprie o diverse rispetto a quelle contenute nell'atto di gravame o nel provvedimento impugnato (Sez. un., 27.9.1995, Timpanaro;
Sez. Un., 26.5.1997, Gibilras;
Sez. 5^, 8.10.1999, Troiani, rv. 215047); nel caso di specie, altresì, la Corte di appello non ha disatteso o modificato il precedente ragionamento fondante il giudizio di responsabilità, ma lo ha solo integrato con l'ulteriore argomentazione, univocamente deponente nel senso della prevedibilità dell'evento dello sconfinamento, consistente nell'accertata consapevolezza in capo all'imputato dell'inidoneità della recinzione a contenere gli spostamenti del gregge.
- manifesta illogicità della motivazione in quanto, stante l'imprevedibilità del cedimento di una parte del recinto, contraddittoriamente è stata ritenuta l'accettazione del rischio dello sconfinamento e dunque la sussistenza dell'elemento psicologico sotto forma di "dolo eventuale".
La doglianza, nella parte in cui non contiene censure in punto di fatto inammissibili in questa sede, è infondata in quanto, argomentando sul presupposto dell'abbandono, da parte dell'imputato, del gregge incustodito sul proprio fondo privo di pascolo, in uno all'accertata - sulla base delle deposizioni - sua pregressa conoscenza dello stato di precarietà della recinzione, il giudice di merito ha del tutto correttamente derivato la conclusione dell'accettazione del rischio in capo all'agente dello sconfinamento del bestiame sul terreno altrui, dovendosi in proposito tenere presente che il delitto di cui all'art. 636 c.p. può essere consumato non solo con l'introduzione diretta degli animali nei fondi vicini ma anche con il loro abbandono in libertà e senza custodia nella consapevolezza che essi vi si introdurranno guidati dall'istinto (Sez. 2^, 11.10.1968, Capritta, rv. 109815; Sez. 2^, 23.6.1969, Naccari, rv. 113627). Il ricorso deve pertanto essere rigettato con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Rigetta ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2004