Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/12/2016, n. 3307
CASS
Sentenza 1 dicembre 2016

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In tema di intercettazioni telefoniche, la previsione dell'art. 267 cod. proc. pen. secondo cui "il pubblico ministero procede alle operazioni personalmente ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria", si riferisce unicamente alle operazioni previste dal precedente art. 266; ne consegue che la cosiddetta "masterizzazione" dei dati delle conversazioni registrate può legittimamente essere svolta da soggetti diversi dagli ufficiali di polizia giudiziaria, trattandosi di operazione estranea alla nozione di "registrazione", la cui esecuzione da parte di personale civile non pregiudica le garanzie della difesa, alla quale è sempre consentito l'accesso alle registrazioni originali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/12/2016, n. 3307
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3307
    Data del deposito : 1 dicembre 2016

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