Sentenza 1 dicembre 2016
Massime • 1
In tema di intercettazioni telefoniche, la previsione dell'art. 267 cod. proc. pen. secondo cui "il pubblico ministero procede alle operazioni personalmente ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria", si riferisce unicamente alle operazioni previste dal precedente art. 266; ne consegue che la cosiddetta "masterizzazione" dei dati delle conversazioni registrate può legittimamente essere svolta da soggetti diversi dagli ufficiali di polizia giudiziaria, trattandosi di operazione estranea alla nozione di "registrazione", la cui esecuzione da parte di personale civile non pregiudica le garanzie della difesa, alla quale è sempre consentito l'accesso alle registrazioni originali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/12/2016, n. 3307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3307 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2016 |
Testo completo
ACR 03307-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 01/12/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Presidente N.N. 2392/15 Dott. LUISA BIANCHI - - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. CARLA MENICHETTI - Consigliere -N. 16551/2016 PATRIZIA PICCIALLI Dott. LV DOVERE - Consigliere - Dott. - Consigliere - Dott. ANTONIO LEONARDO TANGA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LI IC LV N. IL 15/02/1984 LO RI N. IL 14/09/1982 OR AL N. IL 02/02/1983 PI DA N. IL 12/02/1957 SO EP AR N. IL 28/03/1976 VITA SA N. IL 04/01/1979 PI TT N. IL 15/12/1942 avverso la sentenza n. 462/2014 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI, del 03/07/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/12/2016 la relazione fatta dal міді Сколио Consigliere Dott. CARLA MENICHETTI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per LI, l'inammissibilità dei ricorsi di LL, SS US;
nini o per TA.rigetto del ricorso di IR;
annullatucnto con Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. che chiede SS e IN, Spans, che fer OU e vita AN Aricò l'accoglimento del ricorso;
per "presente altresì l'Av. Luana TA è auche in sostitusione dell'Aw. Paolo chiede l'accoglimento del ricons RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 3 luglio 2015 la Corte d'Appello di Sassari confermava la condanna resa dal GUP del Tribunale cittadino nei confronti di IR AI, US IU AR, LL MA, LI FE OR, SS LE, TA SS e IR TT, quali responsabili di plurime condotte di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, come singolarmente contestate nel capo di imputazione.
2. La Corte ricostruiva la vicenda e perveniva all'affermazione della penale responsabilità degli imputati (e di altri non ricorrenti) sulla base di intercettazioni telefoniche, attivate a seguito di un attentato dinamitardo a Sassari, dalle quali era emerso un ingente traffico di stupefacenti, concentrato un varie zone della città. Indicava poi nella specifico il ruolo da ciascuno svolto nell'illecito traffico, in particolare relativo alla fornitura di kg.40 di hashish pervenuta al porto di Sassari, l'inequivoco contenuto delle intercettazioni telefoniche e forniva risposte agli specifici motivi di gravame. Tra detti motivi, oltre a quelli che entravano nel merito delle singole posizioni, era stata proposta da SS, TA, IR AI e US la questione relativa alla configurabilità nel caso di specie dell'aggravante dell'ingente quantità, aggravante ritenuta dalla Corte territoriale in base al quantitativo della sostanza, al principio attivo ed all'elevato numero di dosi ricavabili (oltre 100.000). SS e TA (insieme a RA IA non ricorrente) avevano poi sollevato due eccezioni preliminari di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche: la prima, perché dai verbali acquisiti non risultava il luogo ove erano avvenute le operazioni di registrazione, se cioè per mezzo di impianti installati nella Procura della Repubblica o esterni;
la seconda, perché le operazioni di masterizzazione dei dati delle conversazioni registrate era stata svolta da personale civile, ossia esterno alla polizia giudiziaria;
sotto questo secondo profilo facevano anche questione di legittimità costituzionale dell'art. 267 c.p.p. per contrasto con l'art. 15 Cost. nella parte in cui non prevede che tutte le operazioni di accesso a dati riservati siano compiute personalmente dal P.M. o dalla P.G. La Corte respingeva le eccezioni, anche in considerazione del rito abbreviato scelto dagli imputati, e dichiarava inammissibile, per irrilevanza ai fini del decidere, la questione di costituzionalità.
3. Tutti gli imputati hanno proposto ricorso.
3.1. Motivo comune a IR AI, US IU AR e LL MA la violazione della legge penale in relazione alla sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità, con riferimento alla condotta di detenzione e cessione di 40 kg. di hashish (capo E). Si sostiene che la Corte territoriale, valorizzando la quantità di principio attivo, 2 l'ingente numero di dosi ricavabili e l'idoneità delle stesse a soddisfare un vasto numero di consumatori, non aveva tenuto conto del novum normativo introdotto dalla sentenza n.32/14 della Corte Costituzionale, che aveva reso ormai impossibile il riferimento al parametro valutativo indicato dalle Sezioni Unite con la sentenza n.36258 del 2016, per l'accertamento dell'aggravante in parola. IR AI deduce poi vizio di motivazione in ordine alla sua ritenuta consapevolezza che si trattasse di una partita di droga di rilevante quantità, atteso che la Corte aveva valorizzato sul punto un'unica conversazione in cui si parlava di 40 chili di fumo. Anche LL MA rappresenta che non era comunque a conoscenza del contenuto e del peso dello stupefacente, oggetto di contrattazione da parte di altri.
3.2. US AR IU articola ulteriori due motivi: illogicità della motivazione in relazione al concorso nel reato di cui al capo E), dovendosi piuttosto configurare una connivenza non punibile, essendosi ella limitata a raggiungere la madre IR AI che era rimasta con la macchina senza benzina;
erronea applicazione della legge penale con riferimento alle condotte di cui ai capi I) ed O), in quanto il mero rinvenimento delle sostanze stupefacenti non costituiva la prova di una detenzione a fini di spaccio, trattandosi di modici quantitativi, compatibili con un uso personale.
3.3. LI FE, in relazione al capo H), si duole di violazione di legge mancando la prova del quantitativo reale della sostanza, indicata in un chilogrammo ma non ricavabile con certezza dal numero di panetti (10).
3.5. SS LE e TA SS, con un unico ricorso, articolano tre distinti motivi. Con il primo motivo lamentano violazione di legge in relazione alla disciplina delle intercettazioni di comunicazioni ex art.268, primo e terzo comma, c.p.p., in quanto non erano chiare le modalità ed il luogo in cui era avvenuta la registrazione, nonché ex art.267, comma quarto, c.p.p. perché le operazioni di masterizzazione erano state compiute da "personale civile" al di fuori di ogni controllo giurisdizionale;
sul punto è stata dedotta questione di legittimità costituzionale per contrasto con l'art.15 Cost. Si tratterebbe quindi di intercettazioni inutilizzabili. Con il secondo motivo censurano per manifesta illogicità la motivazione dell'impugnata sentenza, che aveva affermato la sussistenza della condotta di cessione all'esito di un ragionamento tautologico e di valutazione travisata di una conversazione telefonica. Con terzo motivo, infine, si dolgono dell'affermazione di responsabilità basata su rapporti familiari e ragioni di amicizia.
3.6. IR TT denuncia vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità penale e sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi non sono fondati, ad eccezione di quanto più oltre si dirà in relazione alla doglianza della IR TT relativa al mancato esame, da parte della Corte territoriale, del motivo di appello concernente la richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena. Giova affrontare preliminarmente le questioni, comuni ad alcuni imputati, riguardanti la sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantitativo di sostanza stupefacente e l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche.
2. Con la nota sentenza n.36258 del 24 maggio 2012, Biondi, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il principio secondo cui in tema di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, l'aggravante dell'ingente quantità di cui all'art.80, comma secondo, D.P.R.n.309 del 1990, non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo in milligrammi (valore-soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al D.M. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito quando tale quantità sia superata.
2.1. Secondo parte della giurisprudenza successiva delle Sezioni semplici, tale impostazione deve intendersi strettamente rapportata al sistema tabellare che il decreto legge n.272 del 2005, convertito con modificazioni nella legge n.49 del 2006, aveva introdotto tramite l'art.
4-vicies ter, nel testo unico degli stupefacenti, sostituendo alle originarie quattro tabelle, che distinguevano le droghe leggere (tabelle 2 e 4) dalle droghe pesanti (tabelle 1 e 3), un'unica tabella relativa a tutte le sostanze stupefacenti e psicotrope. Conseguentemente, l'ulteriore modificazione del sistema tabellare intervenuta dopo la sentenza della Corte Costituzionale n.32 del 2014, attuata dal legislatore mediante l'introduzione, con il D.L. 20 marzo 2014, n.36, convertito con modificazioni nella Legge 16 marzo 2014, n.79, di quattro nuove tabelle in ordine a tali sostanze, spezzando la sostanziale equiparazione tra droghe pesanti e droghe leggere, imporrebbe di rivisitare la soluzione precedentemente accolta, in considerazione della nuova modulazione normativa, difficilmente compatibile con una interpretazione tendenzialmente soltanto aritmetica e dunque automatica dell'aggravante dell'ingente quantità (in tal senso Sez.3, sent.n.1609 del 27 maggio 2015, Gavagna, Rv.265810, conforme ad altri due precedenti arresti della medesima Sezione, Rv.260964 e Rv. 259397).
2.2. Tale opzione ermeneutica si pone in contrasto con l'orientamento espresso da altre Sezioni di questa Corte, secondo cui per effetto dell'espressa reintroduzione della nozione di quantità massima detenibile, ai sensi del comma 1 bis dell'art. 75 del citato D.P.R., come novellato dalla richiamata Legge n.79/2014, al fine di verificare la 4 sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità, mantengono validità i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile. Secondo questa diversa prospettiva, le Sezioni Unite del 2012 avevano individuato un parametro convenzionale su cui poter ancorare una interpretazione della norma tendenzialmente omogenea, facendo riferimento a dati (quelli della tabella allegata al D.M. 11 aprile 2006) costituenti solo una base oggettiva da cui muovere, in quanto attinenti alla diversa qualità ed efficacia drogante delle varie sostanze, senza determinare, qualora superati, alcun automatismo nella configurabilità dell'aggravante in esame, ma piuttosto destinati a valere in negativo, nel senso che, al di sotto dei valori quantitativi indicati, l'aggravante dell'art.80, comma 2, deve ritenersi in via di massima non sussistente (in tal senso Sez.6, sent.n.44596 dell'8 ottobre 2015, Maggiore, Rv.265523, che conferma altri precedenti arresti della medesima Sezione, Rv.262345 e Rv.261253; si segnalano altresì della Sez.4, la sent.n.3799 del 5 dicembre 2014, Rv.263203; sent.n.1292 del 17 ottobre 2014, Rv.261770; sent.n.43465 del 2 luglio 2014, rv.260307).
2.3. I ricorrenti che sollevano la questione della configurabilità dell'art.80, aderiscono evidentemente alla prima delle posizioni cui si è fatto cenno, e censurano l'automatismo del calcolo dell'ingente quantità asseritamente operato dai giudici di merito. La doglianza non ha pregio. La sussistenza dell'aggravante contestata al capo E) è stata ritenuta non solo valutando il complessivo quantitativo di stupefacente sequestrato (pari a 40 kg.), ma in base alla percentuale di principio attivo accertato (pari a 3 kg. a fronte di un valore-soglia di 1 kg.) ed alle dosi ricavabili (pari a 122.114,8), in rapporto al grave pericolo che lo smercio della sostanza, idonea a soddisfare la richiesta di numerosissimi consumatori, poteva determinare nella salute pubblica. Corretta e congrua appare dunque la motivazione della sentenza impugnata incentrata sulla elevata potenzialità diffusiva del carico di hashish sequestrato, che connota di significatività negativa il dato ponderale della sostanza.
4. Possono essere ora analizzati, sempre in relazione all'aggravante, i motivi di ricorso di IR AI ed LL MA, che deducono la mancata conoscenza del peso dello stupefacente. Le doglianze non sono fondate.
4.1. La Corte distrettuale ha analiticamente indicato i fattori dai quali si evinceva la consapevolezza della IR AI dell'ingente peso dello stupefacente, valorizzando in particolare il contenuto di alcune conversazioni intercorse con il suo compagno, ON AL, nelle quali si parlava esplicitamente di 40 kg. di fumo e dei pacchi in cui era suddivisa la partita di droga. 5 4.2. La consapevolezza in capo ad LL MA del peso dello stupefacente arrivato in Sardegna da Roma era invece ricavata dalla circostanza - del pari emersa dal tenore delle conversazioni captate che l'LL era il destinatario della droga e si era preoccupato, dopo l'arresto delle IR, di raccomandare al fratello IA, che a sua volta aveva contattato il fratello EM, di recarsi presso la sua abitazione e "tenere tutto pulito", temendo evidentemente una perquisizione. Si tratta di una logica e coerente lettura degli oggettivi riscontri probatori, ben sviluppata in sentenza, immune dalle denunciate censure.
5. Quanto al rigetto dell'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni, sollevata per violazione dell'art.268, comma 1, c.p.p. per mancanza di un atto attestante la registrazione delle comunicazioni presso gli impianti degli uffici della Procura, la Corte territoriale ha rilevato che dagli atti non emergeva alcun elemento indicativo di una registrazione avvenuta in luogo diverso da quello predetto e che comunque la questione era preclusa dalla scelta del rito abbreviato non condizionato. Sostiene invece la difesa che la situazione di obiettiva incertezza sul luogo di effettivo svolgimento delle operazioni di registrazione, nonché sugli impianti concretamente utilizzati, integrerebbe gli estremi di una inutilizzabilità patologica, deducibile dall'imputato nel giudizio abbreviato. Osserva il Collegio che, mancando in atti un qualunque provvedimento del pubblico ministero che disponga il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione della polizia giudiziaria, per insufficienza o inidoneità degli impianti installati negli uffici della Procura e ricorrendo eccezionali ragioni di urgenza, deve ritenersi come osservato dai giudici di Sassari che siano stati utilizzati gli impianti - - interni, conformemente a quanto stabilito dall'art.268, comma 1, c.p.p., senza nessuna incertezza sul punto. In ogni caso, con il rito abbreviato, non condizionato da una eventuale perizia che avrebbe comportato la trascrizione delle intercettazioni da parte di un esperto, era stato acquisito il fascicolo del P.M. e consentito l'utilizzo anche delle sole trascrizioni effettuate dalla polizia giudiziaria, sulla base dei decreti autorizzativi indicati nell'art. 267, comma 5, c.p.p. Va ancora sottolineato il mancato richiamo nell'art.271 c.p.p. alle disposizioni dell'art.89 disp.att.c.p.p. in tema di verbali delle operazioni di intercettazione e di nastri registrati, con la conseguenza che l'inosservanza di dette disposizioni non determina l'inutilizzabilità dell'attività captativa legittimamente disposta ed eseguita (Sez.1, sent.n.8836 del 2 dicembre 2009, Rv.246377; Sez.4, sent.n.49306 del 17 settembre 2004, Rv.229922, che ha escluso la inutilizzabilità proprio sul rilievo che i verbali e le registrazioni delle intercettazioni erano state acquisite e depositate dal P.M. con avviso ai G 6 difensori, come pure i verbali di inizio e fine delle intercettazioni, ed erano altresì rinvenibili i brogliacci contenenti tutte le indicazioni previste a pena di nullità).
6. Ulteriore doglianza attiene alla ritualità delle operazioni di masterizzazione compiute da personale civile. Anche tale motivo di ricorso non ha fondamento. Si è già affermato che in tema di intercettazioni telefoniche, la previsione dell'art. 267 c.p.p. secondo cui "il pubblico ministero procede alle operazioni personalmente oppure avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria", si riferisce unicamente alle operazioni previste dal precedente art. 266; ne consegue che la cosiddetta "masterizzazione" dei dati delle conversazioni registrate può legittimamente essere svolta da soggetti diversi dagli ufficiali di polizia giudiziaria, trattandosi di operazione estranea alla nozione di "registrazione", la cui esecuzione da parte di personale civile non pregiudica le garanzie della difesa, alla quale è sempre consentito l'accesso alle registrazioni originali. Non è perciò configurabile alcuna inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in conseguenza di "masterizzazione" dei dati relativi a conversazioni registrate e di eventuale omessa verbalizzazione di tale attività, perché la "masterizzazione", consistente nel trasferimento su supporto informatico di quanto registrato, è operazione diversa dalla "registrazione" e che i casi di divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni di cui all'art. 271 c.p.p., in quanto tassativi, non possono essere oggetto di applicazione analogica (Sez.4, sent.n.5401 del 27 novembre 2014, Rv.262125; Sez.3, sent.n.11116 del 7 gennaio 2014, Rv.259744 e 259743). Corretta ed immune da vizi logici e giuridici la motivazione della Corte di Cagliari, la quale nel disattendere l'eccezione difensiva e nel ritenere inammissibile la questione di - legittimità costituzionale dell'art. 267 c.p.p. per asserito contrasto con l'art. 15 Cost. nella parte in cui non prevede che anche le operazioni di "masterizzazione", consentendo l'accesso a dati riservati, debbano svolgersi con le garanzie previste dall'art. 276, comma quarto, c.p.p. si è uniformata ai su esposti principi di diritto ed ha ritenuto l'irrilevanza nel giudizio della questione di costituzionalità, considerato che disponibilità degli originali delle intercettazioni rendeva del tutto superflua la pronuncia invocata e l'eventuale inutilizzabilità dei supporti masterizzati.
7. Vanno ora esaminati gli ulteriori singoli motivi di ricorso prospettati da ciascun imputato.
7.1. US AR IU sostiene di non essere stata a conoscenza del ruolo svolto dalla madre IR AI nell'operazione di custodia della partita di droga arrivata in Sardegna (capo E), e di aver detenuto sostanze stupefacenti per suo esclusivo uso personale (capi I - O). 7 L'assunto difensivo è stato disatteso dalla Corte di Sassari, sul rilievo che la US aveva attivamente collaborato con la madre per trasferire la droga nella campagna del AL, raggiungendola con la sua auto ed aiutandola a caricare i pacchi, e che la pluralità di sostanze stupefacenti ritrovate in suo possesso all'esito di perquisizione domiciliare (hashish e marijuana), dalle quali erano ricavabili 204 dosi medie singole, unitamente al rinvenimento della strumentazione per la suddivisione ed il confezionamento di singole dosi (bilancino di precisione, taglierino, forbicine e coltello) rendevano indubbia la detenzione a fini di spaccio. Si tratta di una motivazione congrua e logica.
7.2. LI FE, imputato di aver acquistato da RA IA e detenuto a fini di spaccio un chilogrammo di hashish (capo H), contesta l'entità di tale quantitativo. Anche questa doglianza è stata disattesa poiché dalle telefonate intercettate, oltre che dall'incontro direttamente osservato dagli operanti, era risultata accertata la consegna dalla RA di un involucro di grosse dimensioni, acquistato dall'LI al prezzo concordato di 4.000 euro ed il riferimento a 10 panetti di hashish, che complessivamente equivalevano ad un chilogrammo. A fronte di tali precisi riscontri il motivo di ricorso appare oltremodo generico e non si confronta con le puntuali osservazioni dei giudici di merito.
7.3. SS LE e TA SS ritengono non adeguatamente argomentata l'affermazione della loro responsabilità. La Corte territoriale ha invece correttamente e diffusamente spiegato le ragioni che hanno portato alla conferma del giudizio di colpevolezza dei detti due imputati, considerando due fondamentali elementi, costituiti dai loro spostamenti per la consegna dello stupefacente alla IR AI la mattina del 27.5.2012 nel quartiere Li Punti, compatibili con le posizioni rilevate dalle celle agganciate dai loro telefoni mobili, e dalle numerose intercettazioni (dettagliatamente indicate e riportate in sentenza), intercorse soprattutto con la RA, che lasciavano chiaramente evincere che scopo del programmato viaggio in Sardegna fosse il trasporto e la consegna dello stupefacente e il pagamento di almeno una parte del corrispettivo, e ciò a prescindere dalla vicinanza che legava gli imputati per ragioni di amicizia o di parentela.
7.4. Al coinvolgimento nella vicenda di IR TT i giudici di Sassari sono pervenuti all'esito dell'inequivoco significato di una conversazione telefonica, nel corso della quale l'imputata aveva intimato alla NI IR AI di portare via la "roba" che aveva occultato a casa sua poiché doveva subire un ricovero e non poteva più custodirla, conversazione da cui emergeva sia la consapevolezza del contenuto delle sacche portatele dalla NI sia la condotta illecita di compartecipazione nella custodia. Anche in questo caso la motivazione della sentenza è immune da censure. 0 08 La Corte d'Appello però non ha esaminato il motivo di gravame volto alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, inflitta nella misura di anni 2 di reclusione ed € 26.000,00 di multa. Limitatamente a tale punto l'impugnata sentenza va pertanto annullata con rinvio.
8. Al rigetto dei ricorsi degli altri imputati segue la loro condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di IR TT limitatamente al punto relativo alla sospensione condizionale della pena con rinvio alla Corte di Appello di Cagliari;
rigetta nel resto il ricorso. Rigetta i ricorsi di IR AI, US IU AR, LL MA, SS LE, TA SS e LI FE OR e condanna tali ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'1 dicembre 2016 Il Presidente Il Consigliere estensore isa Bianchi Carla Menichetti Depositata in Cancelleria ( Oggi. 23 GEN 2017 Funzionari diziario Patria Corre