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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 20/09/2025, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
N. 844/2019 Reg. Gen.
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione civile della Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Natalino Sapone presidente
Federica Rende componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 844 del Reg. Gen. dell'anno 2019, introdotto da Parte_1
, appellante in proprio e nella qualità di amministratore della società in nome
[...] collettivo “Doppio Zero di IA De OR & C.”, e (rispettivi CC.FF.: Parte_2
e ), entrambi rappresentati e difesi CodiceFiscale_1 CodiceFiscale_2 dall'avvocata Claudia Curatola, nei confronti di resistente in proprio Parte_3
e nella qualità di rappresentante legale della ditta “Elettrik Life di DO UA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avvocata Mariella Vizzari. CodiceFiscale_3
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
1 c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò premesso, viene impugnata la sentenza n. 415/2019 (emessa il 13 marzo 2019, a definizione del procedimento n. 52/2015), con la quale il Tribunale di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile (per tardività) l'opposizione proposta da , e rigettato (nel Parte_1
merito) la medesima opposizione, proposta (tempestivamente) da , avverso il Parte_2
D.I. n. 939/2014 avente ad oggetto il pagamento di fatture emesse in relazione a delle prestazioni (lavori di ristrutturazione) rese in favore della società ingiunta.
2.1. Gli appellanti (e opponenti) censurano la suddetta sentenza del Tribunale di Reggio
Calabria, deducendo I) l'erroneità della declaratoria d'inammissibilità dell'opposizione per tardività, in relazione agli artt. 140 e 641 c.p.c. (sostenendo come il termine per proporre opposizione inizierebbe a decorrere dalla data di ritiro del plico contenente l'atto giudiziario, depositato presso la Casa comunale, e non – invece – dalla diversa e antecedente data di ritiro della raccomandata informativa presso come ritenuto dal primo Controparte_1 giudice), II) nel merito, l'infondatezza della pretesa creditoria (per non avere la parte richiedente fornito la prova delle lavorazioni eseguite e del quantum debeatur).
3. Parte appellata (e opposta) resiste all'iniziativa avversaria ed insiste per il rigetto dell'appello, ribadendo la tardività dell'opposizione e la fondatezza nel merito della pretesa creditoria
4. All'esito della camera di consiglio del 16 settembre 2025 il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. L'appello è infondato.
6. Reagendo alla sentenza con cui il primo giudice ha respinto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e (per ragioni di merito e di rito), gli esponenti Parte_1 Pt_2
censurano il ragionamento decisorio, sul presupposto I) della ritenuta tempestività (negata dal Tribunale) dell'opposizione spiegata, e II) della mancata prova del credito controverso.
6.1. Al riguardo, sostiene come il termine iniziale di decorso dei quaranta giorni Parte_1
(consentiti per la proposizione del decreto ingiuntivo) avrebbe dovuto individuarsi nella data
(di ritiro del piego – custodito dal Comune di Reggio Calabria – contenente il decreto ingiuntivo, il ricorso antistante e il precetto pedissequamente intimato dall'ingiungente) corrispondente al 24 novembre 2014, anziché in quella (precedente) di ritiro (presso lo stesso
Comune) della raccomandata cosiddetta informativa (spedita ex art. 140 c.p.c.).
2 6.2. La tesi – oltreché discutibile giuridicamente – è comunque motivata scarsamente, poiché
non ha chiarito la ragione del proprio indugio nel ritiro dell'atto giudiziario, Parte_1 intervenuto – per espressa ammissione dell'appellante suddetta – nemmeno in occasione della prima data utile (successiva all'apprensione della raccomandata informativa, depositata in Comune, al pari della prima raccomandata, contenente l'atto), ma a distanza di un ulteriore giorno: tale condotta – quand'anche, per ipotesi argomentativa, s'aderisse all'impostazione teorica di – ha procrastinato a discrezione dell'opponente il decorso dei quaranta Parte_1
giorni concessi dalla legge per l'impugnazione del decreto, e ritenere la legittimità di tale contegno implicherebbe la consegna all'ingiunto del potere di dilazionare (su base volontaria e unilaterale) l'esordio del periodo entro cui poter reagire al provvedimento monitorio, così collidendo con le esigenze di certezza del diritto e di stabilità del provvedimenti giudiziali (quali il decreto qui disputato).
7. La constatazione di tardività della reazione interposta da al decreto ingiuntivo Parte_1
n. 939/2014 non esime – tuttavia – dalla valutazione del merito delle doglianze, essendo – invece – tempestiva l'opposizione di . Pt_3
8. Ambo gli appellanti denunciano la mancata prova avversaria circa l'effettività del rapporto d'appalto, la sua corretta esecuzione e l'entità del dovuto, negando l'utilità – allo scopo – della fattura esibita.
9. Orbene, pur incombendo sul creditore la dimostrazione della sussistenza e della dimensione del proprio credito, occorre pur sempre confrontarsi – nel caso in disamina – con il contegno serbato dagli ingiunti, nel corso complessivo del rapporto intrattenuto con
. Pt_3
10. Al di là del profilo relativo al silenzio mantenuto dagli appellanti in epoca anteriore all'emanazione del provvedimento ingiunzionale, è innanzitutto la condotta processuale degli stessi (convenuti in senso sostanziale) a rendere dubbie le rispettive conclusioni.
11. Le attività svolte dalla ditta di presso i locali di risultano Pt_3 Controparte_2
indirettamente confermate dall'oggetto delle critiche degli appellanti, rivolte alle modalità
d'esecuzione.
12. Come chiarito da Cass., Sez. III Civ., sent. n. 20957/2022, «Nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente (sostanziale convenuto), a fronte di un'allegazione da parte dell'opposto (attore sostanziale) chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167
c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'opposto-attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c.».
3 13. In sede di costituzione nel giudizio d'opposizione, ha puntualizzato la tipologia Pt_3
dei lavori effettuati, elencando a pagina 5 della propria comparsa tutti gli interventi realizzati: ciò nonostante, nelle proprie memorie ex art. 183, VI c., n. 1, c.p.c. – di contro – Parte_1
e hanno formulato contestazioni generiche e stilistiche nei confronti delle precise Pt_2
lavorazioni vantate da come compiute dalla propria ditta. Pt_3
14. Ancora, in occasione dell'ulteriore scambio di memorie (di cui al n. 2 del VI c. dell'art. 183
c.p.c.), a fronte dell'articolazione ampia e dettagliata dei capitoli di prova offerti dal convenuto e del richiamo ai «preventivi n. 30 del 05.05.2012, n. 38 del 04.06.2012, n. 39 del 04.06.2012,
n. 40 del 04.06.2012» (già allegati in sede di costituzione dell'opposto), gli opponenti hanno proposto capitoli di prova contraddittori, mediante i quali – e rispettivamente – gli ingiunti si sono proposti di dimostrare come I) la consistenza dei lavori – per asserito volere dei paciscenti – avrebbe dovuto essere concordata in data successiva «all'esecuzione dell'opera stessa» (con singolare inversione logica e cronologica), e II) non meno singolarmente, a lavori conclusi fosse intervenuta – dagli opponenti – contestazione circa la loro realizzazione a regola d'arte: circostanza – quest'ultima – implicante l'avvenuta predeterminazione del contenuto e delle caratteristiche degli stessi (non potendosi immaginare una denuncia d'inadempimento (dell'appalto stipulato) elevata nei confronti dell'appaltatore, senza previa determinazione del regolamento contrattuale (quale parametro di valutazione dell'operato dell'appaltatore stesso).
15. L'impostazione difensiva, quindi, tradisce ampie incoerenze della narrazione degli opponenti, la quale soccombe rispetto alla ricostruzione avversaria, non solamente per le incongruenze immanenti all'esposizione degli ingiunti ma anche alla luce del canone probatorio del «più probabile che non»: probabilità da intendersi in senso logico, quale alto grado di credibilità razionale.
16. La narrazione degli ingiungenti – poi – collima con l'inconfutato materiale fotografico allegato al fascicolo della parte appellata, da cui si evince a) non solamente l'accesso e la sistematica presenza – all'interno dei locali di Doppio Zero – della Ditta ingiungente (la quale sarebbe impensabile si sia introdotta – e trattenuta abusivamente – dentro l'esercizio commerciale, oltretutto compiendovi delle lavorazioni), b) ma anche la frequentazione – sempre all'interno degli stessi luoghi – fra il titolare della Ditta e le sue controparti odierne
(come rilevabile dalla fotografia in cui i suddetti sono immortalati in atteggiamenti di familiarità
e cordialità, e c) dalla presenza agli atti (parimenti non smentita) di numerosi e dettagliati preventivi, rilasciati dall'appaltatrice e indirizzati a Doppio Zero.
17. Per tutto quanto appena illustrato – allora – l'appello e l'opposizione vanno respinti.
4 18. Le spese di lite sono liquidate ai sensi del d. m. 55/2014, come aggiornato dal d. m.
147/2022, seguono la soccombenza – e sono conseguentemente poste a carico di
[...]
e , risultano commisurate all'effettivo grado di complessità Parte_1 Parte_2
(bassa) della disputa, al pregio dell'opera difensiva prestata, e al contegno processuale rispettivamente osservato, e sono determinate secondo il prospetto seguente:
Fase di studio della controversia: € 567,00
Fase introduttiva del giudizio: € 461,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 922,00
Fase decisionale: € 956,00
Compenso tabellare: € 2.906,00
19. Deve – infine – attestarsi (per gli scopi dell'art. 13, c. 1-quater, D.P.R. 115/2002) il rigetto integrale dell'impugnazione, e rimettere alla Cancelleria il compimento dei conseguenti accertamenti di competenza.
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da e da nei confronti di , disattese ogni Parte_1 Parte_2 Parte_3
altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello integralmente;
- per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna gli appellanti alla rifusione solidale delle spese sostenute dall'appellato, e liquidate complessivamente in 2.906,00 euro, oltre a IVA, CPA, spese documentate e spese generali forfettarie al 15%, come per legge: quanto sopra, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore della procuratrice di parte appellata, siccome dichiaratasi antistataria;
- dà – infine – atto del rigetto integrale dell'appello, in funzione della verifica – da compiersi a cura della Cancelleria – circa la sussistenza dei presupposti per l'eventuale raddoppio del contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio del 16 settembre 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
5
Il presidente
Natalino Sapone
6
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione civile della Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Natalino Sapone presidente
Federica Rende componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 844 del Reg. Gen. dell'anno 2019, introdotto da Parte_1
, appellante in proprio e nella qualità di amministratore della società in nome
[...] collettivo “Doppio Zero di IA De OR & C.”, e (rispettivi CC.FF.: Parte_2
e ), entrambi rappresentati e difesi CodiceFiscale_1 CodiceFiscale_2 dall'avvocata Claudia Curatola, nei confronti di resistente in proprio Parte_3
e nella qualità di rappresentante legale della ditta “Elettrik Life di DO UA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avvocata Mariella Vizzari. CodiceFiscale_3
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
1 c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò premesso, viene impugnata la sentenza n. 415/2019 (emessa il 13 marzo 2019, a definizione del procedimento n. 52/2015), con la quale il Tribunale di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile (per tardività) l'opposizione proposta da , e rigettato (nel Parte_1
merito) la medesima opposizione, proposta (tempestivamente) da , avverso il Parte_2
D.I. n. 939/2014 avente ad oggetto il pagamento di fatture emesse in relazione a delle prestazioni (lavori di ristrutturazione) rese in favore della società ingiunta.
2.1. Gli appellanti (e opponenti) censurano la suddetta sentenza del Tribunale di Reggio
Calabria, deducendo I) l'erroneità della declaratoria d'inammissibilità dell'opposizione per tardività, in relazione agli artt. 140 e 641 c.p.c. (sostenendo come il termine per proporre opposizione inizierebbe a decorrere dalla data di ritiro del plico contenente l'atto giudiziario, depositato presso la Casa comunale, e non – invece – dalla diversa e antecedente data di ritiro della raccomandata informativa presso come ritenuto dal primo Controparte_1 giudice), II) nel merito, l'infondatezza della pretesa creditoria (per non avere la parte richiedente fornito la prova delle lavorazioni eseguite e del quantum debeatur).
3. Parte appellata (e opposta) resiste all'iniziativa avversaria ed insiste per il rigetto dell'appello, ribadendo la tardività dell'opposizione e la fondatezza nel merito della pretesa creditoria
4. All'esito della camera di consiglio del 16 settembre 2025 il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. L'appello è infondato.
6. Reagendo alla sentenza con cui il primo giudice ha respinto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e (per ragioni di merito e di rito), gli esponenti Parte_1 Pt_2
censurano il ragionamento decisorio, sul presupposto I) della ritenuta tempestività (negata dal Tribunale) dell'opposizione spiegata, e II) della mancata prova del credito controverso.
6.1. Al riguardo, sostiene come il termine iniziale di decorso dei quaranta giorni Parte_1
(consentiti per la proposizione del decreto ingiuntivo) avrebbe dovuto individuarsi nella data
(di ritiro del piego – custodito dal Comune di Reggio Calabria – contenente il decreto ingiuntivo, il ricorso antistante e il precetto pedissequamente intimato dall'ingiungente) corrispondente al 24 novembre 2014, anziché in quella (precedente) di ritiro (presso lo stesso
Comune) della raccomandata cosiddetta informativa (spedita ex art. 140 c.p.c.).
2 6.2. La tesi – oltreché discutibile giuridicamente – è comunque motivata scarsamente, poiché
non ha chiarito la ragione del proprio indugio nel ritiro dell'atto giudiziario, Parte_1 intervenuto – per espressa ammissione dell'appellante suddetta – nemmeno in occasione della prima data utile (successiva all'apprensione della raccomandata informativa, depositata in Comune, al pari della prima raccomandata, contenente l'atto), ma a distanza di un ulteriore giorno: tale condotta – quand'anche, per ipotesi argomentativa, s'aderisse all'impostazione teorica di – ha procrastinato a discrezione dell'opponente il decorso dei quaranta Parte_1
giorni concessi dalla legge per l'impugnazione del decreto, e ritenere la legittimità di tale contegno implicherebbe la consegna all'ingiunto del potere di dilazionare (su base volontaria e unilaterale) l'esordio del periodo entro cui poter reagire al provvedimento monitorio, così collidendo con le esigenze di certezza del diritto e di stabilità del provvedimenti giudiziali (quali il decreto qui disputato).
7. La constatazione di tardività della reazione interposta da al decreto ingiuntivo Parte_1
n. 939/2014 non esime – tuttavia – dalla valutazione del merito delle doglianze, essendo – invece – tempestiva l'opposizione di . Pt_3
8. Ambo gli appellanti denunciano la mancata prova avversaria circa l'effettività del rapporto d'appalto, la sua corretta esecuzione e l'entità del dovuto, negando l'utilità – allo scopo – della fattura esibita.
9. Orbene, pur incombendo sul creditore la dimostrazione della sussistenza e della dimensione del proprio credito, occorre pur sempre confrontarsi – nel caso in disamina – con il contegno serbato dagli ingiunti, nel corso complessivo del rapporto intrattenuto con
. Pt_3
10. Al di là del profilo relativo al silenzio mantenuto dagli appellanti in epoca anteriore all'emanazione del provvedimento ingiunzionale, è innanzitutto la condotta processuale degli stessi (convenuti in senso sostanziale) a rendere dubbie le rispettive conclusioni.
11. Le attività svolte dalla ditta di presso i locali di risultano Pt_3 Controparte_2
indirettamente confermate dall'oggetto delle critiche degli appellanti, rivolte alle modalità
d'esecuzione.
12. Come chiarito da Cass., Sez. III Civ., sent. n. 20957/2022, «Nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente (sostanziale convenuto), a fronte di un'allegazione da parte dell'opposto (attore sostanziale) chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167
c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'opposto-attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c.».
3 13. In sede di costituzione nel giudizio d'opposizione, ha puntualizzato la tipologia Pt_3
dei lavori effettuati, elencando a pagina 5 della propria comparsa tutti gli interventi realizzati: ciò nonostante, nelle proprie memorie ex art. 183, VI c., n. 1, c.p.c. – di contro – Parte_1
e hanno formulato contestazioni generiche e stilistiche nei confronti delle precise Pt_2
lavorazioni vantate da come compiute dalla propria ditta. Pt_3
14. Ancora, in occasione dell'ulteriore scambio di memorie (di cui al n. 2 del VI c. dell'art. 183
c.p.c.), a fronte dell'articolazione ampia e dettagliata dei capitoli di prova offerti dal convenuto e del richiamo ai «preventivi n. 30 del 05.05.2012, n. 38 del 04.06.2012, n. 39 del 04.06.2012,
n. 40 del 04.06.2012» (già allegati in sede di costituzione dell'opposto), gli opponenti hanno proposto capitoli di prova contraddittori, mediante i quali – e rispettivamente – gli ingiunti si sono proposti di dimostrare come I) la consistenza dei lavori – per asserito volere dei paciscenti – avrebbe dovuto essere concordata in data successiva «all'esecuzione dell'opera stessa» (con singolare inversione logica e cronologica), e II) non meno singolarmente, a lavori conclusi fosse intervenuta – dagli opponenti – contestazione circa la loro realizzazione a regola d'arte: circostanza – quest'ultima – implicante l'avvenuta predeterminazione del contenuto e delle caratteristiche degli stessi (non potendosi immaginare una denuncia d'inadempimento (dell'appalto stipulato) elevata nei confronti dell'appaltatore, senza previa determinazione del regolamento contrattuale (quale parametro di valutazione dell'operato dell'appaltatore stesso).
15. L'impostazione difensiva, quindi, tradisce ampie incoerenze della narrazione degli opponenti, la quale soccombe rispetto alla ricostruzione avversaria, non solamente per le incongruenze immanenti all'esposizione degli ingiunti ma anche alla luce del canone probatorio del «più probabile che non»: probabilità da intendersi in senso logico, quale alto grado di credibilità razionale.
16. La narrazione degli ingiungenti – poi – collima con l'inconfutato materiale fotografico allegato al fascicolo della parte appellata, da cui si evince a) non solamente l'accesso e la sistematica presenza – all'interno dei locali di Doppio Zero – della Ditta ingiungente (la quale sarebbe impensabile si sia introdotta – e trattenuta abusivamente – dentro l'esercizio commerciale, oltretutto compiendovi delle lavorazioni), b) ma anche la frequentazione – sempre all'interno degli stessi luoghi – fra il titolare della Ditta e le sue controparti odierne
(come rilevabile dalla fotografia in cui i suddetti sono immortalati in atteggiamenti di familiarità
e cordialità, e c) dalla presenza agli atti (parimenti non smentita) di numerosi e dettagliati preventivi, rilasciati dall'appaltatrice e indirizzati a Doppio Zero.
17. Per tutto quanto appena illustrato – allora – l'appello e l'opposizione vanno respinti.
4 18. Le spese di lite sono liquidate ai sensi del d. m. 55/2014, come aggiornato dal d. m.
147/2022, seguono la soccombenza – e sono conseguentemente poste a carico di
[...]
e , risultano commisurate all'effettivo grado di complessità Parte_1 Parte_2
(bassa) della disputa, al pregio dell'opera difensiva prestata, e al contegno processuale rispettivamente osservato, e sono determinate secondo il prospetto seguente:
Fase di studio della controversia: € 567,00
Fase introduttiva del giudizio: € 461,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 922,00
Fase decisionale: € 956,00
Compenso tabellare: € 2.906,00
19. Deve – infine – attestarsi (per gli scopi dell'art. 13, c. 1-quater, D.P.R. 115/2002) il rigetto integrale dell'impugnazione, e rimettere alla Cancelleria il compimento dei conseguenti accertamenti di competenza.
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da e da nei confronti di , disattese ogni Parte_1 Parte_2 Parte_3
altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello integralmente;
- per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna gli appellanti alla rifusione solidale delle spese sostenute dall'appellato, e liquidate complessivamente in 2.906,00 euro, oltre a IVA, CPA, spese documentate e spese generali forfettarie al 15%, come per legge: quanto sopra, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore della procuratrice di parte appellata, siccome dichiaratasi antistataria;
- dà – infine – atto del rigetto integrale dell'appello, in funzione della verifica – da compiersi a cura della Cancelleria – circa la sussistenza dei presupposti per l'eventuale raddoppio del contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio del 16 settembre 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
5
Il presidente
Natalino Sapone
6