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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 18/02/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
Antonio Buccaro - Presidente
Alessio Marfè - Giudice
Roberto Bianco - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 1988 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto la “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Michelina D'Amore, giusta procura in atti
Ricorrente contro
Controparte_1
Resistente contumace con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in sede,
Interventore ex lege
Conclusioni: la parte ricorrente ha concluso come in atti. Il PM ha concluso come da nota in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
1 Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato in data 19.04.2024 - premesso: di avere contratto Parte_1 matrimonio con in San Marco in Lamis in data 29.10.2011; che dal matrimonio Controparte_1 non erano nati figli;
che i coniugi si erano separati in virtù di sentenza n. 2248/2023 emessa dal
Tribunale di Foggia che aveva omologato le condizioni di separazione consensuale;
che ricorrevano le condizioni previste dall'art. 3 c. 2 lett. b) della legge 898/70, così come modificata dalla legge 74/87 - tutto ciò premesso, chiedeva che il Tribunale, previa comparizione delle parti, volesse dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'esito della prima udienza, dichiarata la contumacia della resistente e rigettate Controparte_1 le richieste di prove orali, la causa veniva rinviata per la decisione senza l'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti, stante l'assenza di figli e la mancata proposizione di domande di natura economica.
All'udienza del 10.02.2025 – tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
*******
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta è fondata e, per l'effetto, può trovare accoglimento.
L'articolo 1 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art.
3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n.
898/1970 (e successive modificazioni): infatti i coniugi si sono separati in forza della sentenza n. 2248/2023 emessa dal Tribunale di Foggia che ha omologato le condizioni di separazione consensuale, ed è decorso un periodo di tempo ampiamente superiore a quello richiesto dalla legge, durante il quale la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni della parte, la contumacia della resistente e dunque il suo disinteresse rispetto alla domanda di divorzio avanzata dal ricorrente, le risultanze anagrafiche rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione
2 materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi de quibus.
Non vi sono residue questioni da definire, non essendo nati figli e non essendo state formulate in questa sede altre domande.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese processuali, in ragione della mancata opposizione della resistente e della natura del giudizio avente ad oggetto esclusivamente la pronuncia sullo status.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del
P.M., ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi in epigrafe generalizzati in San Marco in Lamis in data 29.10.2011 (atto n. 66, p. II, serie A, anno 2011);
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune predetto di annotare la presente sentenza nel relativo atto di matrimonio al momento del passaggio in giudicato;
- spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Foggia, 18.02.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco Antonio Buccaro
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
Antonio Buccaro - Presidente
Alessio Marfè - Giudice
Roberto Bianco - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 1988 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto la “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Michelina D'Amore, giusta procura in atti
Ricorrente contro
Controparte_1
Resistente contumace con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in sede,
Interventore ex lege
Conclusioni: la parte ricorrente ha concluso come in atti. Il PM ha concluso come da nota in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
1 Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato in data 19.04.2024 - premesso: di avere contratto Parte_1 matrimonio con in San Marco in Lamis in data 29.10.2011; che dal matrimonio Controparte_1 non erano nati figli;
che i coniugi si erano separati in virtù di sentenza n. 2248/2023 emessa dal
Tribunale di Foggia che aveva omologato le condizioni di separazione consensuale;
che ricorrevano le condizioni previste dall'art. 3 c. 2 lett. b) della legge 898/70, così come modificata dalla legge 74/87 - tutto ciò premesso, chiedeva che il Tribunale, previa comparizione delle parti, volesse dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'esito della prima udienza, dichiarata la contumacia della resistente e rigettate Controparte_1 le richieste di prove orali, la causa veniva rinviata per la decisione senza l'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti, stante l'assenza di figli e la mancata proposizione di domande di natura economica.
All'udienza del 10.02.2025 – tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
*******
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta è fondata e, per l'effetto, può trovare accoglimento.
L'articolo 1 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art.
3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n.
898/1970 (e successive modificazioni): infatti i coniugi si sono separati in forza della sentenza n. 2248/2023 emessa dal Tribunale di Foggia che ha omologato le condizioni di separazione consensuale, ed è decorso un periodo di tempo ampiamente superiore a quello richiesto dalla legge, durante il quale la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni della parte, la contumacia della resistente e dunque il suo disinteresse rispetto alla domanda di divorzio avanzata dal ricorrente, le risultanze anagrafiche rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione
2 materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi de quibus.
Non vi sono residue questioni da definire, non essendo nati figli e non essendo state formulate in questa sede altre domande.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese processuali, in ragione della mancata opposizione della resistente e della natura del giudizio avente ad oggetto esclusivamente la pronuncia sullo status.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del
P.M., ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi in epigrafe generalizzati in San Marco in Lamis in data 29.10.2011 (atto n. 66, p. II, serie A, anno 2011);
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune predetto di annotare la presente sentenza nel relativo atto di matrimonio al momento del passaggio in giudicato;
- spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Foggia, 18.02.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco Antonio Buccaro
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