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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/12/2025, n. 11378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11378 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 24778/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SEZIONE X CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Anna Maria Pezzullo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 24778/2025 R.G.a.c. assegnata in decisione all'udienza del 13 novembre 2025
TRA
(c.f.: ), nata a [...] il 31 luglio Parte_1 C.F._1
1971, residente in [...], piano quarto, interno
23, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura in calce al presente atto, dall'avv. Angelica Pianese (c.f.
) e dall'avv. Rossella Cibelli (c.f. C.F._2
) elettivamente domiciliata presso lo studio sito in C.F._3
Villaricca (NA) al Corso Italia n. 461.
ATTRICE
E
(c.f.: ), in persona del , Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 legale rappresentante pro tempore, con sede in Pozzuoli (NA), alla Via Tito
Livio n. 4, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Civica alla Via Tito Livio, n. 4, rappresento e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Anna Sannino (c.f.:
, dall'Avv. Annalisa Cuccaro, (c.f.: C.F._4
) e dall'Avv. Pasquale Verde, (c.f.: C.F._5
), dell'Avvocatura del C.F._6 Controparte_1 congiuntamente e disgiuntamente tra loro, ivi domiciliati per la carica CONVENUTO
Oggetto: altre controversie di diritto amministrativo.
Conclusioni: come in atti da intendersi qui ripetute e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione ad ordinanza di sgombero la sig.ra conveniva in giudizio il al fine di opporsi Parte_1 Controparte_1 all'ordinanza di sgombero dall'alloggio di proprietà del Comune di Pozzuoli, sito alla via Libero Bovio n. 3, quarto piano, int. 23, p.4, lotto 14, Fabbricato
E, cod. BU , in Pozzuoli (NA), emessa dal P.IVA_2 [...]
, nella persona dell'attuale dirigente, Controparte_3 dott. , n. prot. 446 del 18.9.2023, notificato in data 26 settembre Parte_2
2023.
In fatto, l'attrice premetteva che con tale provvedimento,
l'amministrazione comunale ordinava ad essa occupante la liberazione immediata dell'immobile suindicato, in virtù e sul presupposto di altra precedente diffida, n. 96372 del 5 dicembre 2022, debitamente notificatale in data 7 dicembre 2022, con la quale le veniva intimato il rilascio del predetto alloggio di edilizia residenziale pubblica, originariamente assegnato al sig.
, deceduto in data 19 ottobre 2022. Persona_1
In diritto, l'attrice articolava la propria domanda nei termini che seguono. 1)Erronea qualificazione dell'immobile in esame. A detta dell'attrice, l'immobile per cui è causa non apparteneva alla categoria degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, atteso che essi erano sono stati costruiti su impulso del Governo, in base alla legge n. 748 del 23 dicembre
1983 di conversione del decreto-legge del 7 novembre 1983 e successivamente assegnati agli inquilini o ai proprietari-conduttori sfrattati dalle aree colpite dai terremoti. La disciplina e.r.p., in ogni caso, rilevava solo ai fini del calcolo del canone che i titolari, destinatari degli immobili per le
- 2 - ragioni connesse ai fenomeni bradisismici, avrebbero dovuto versare allo
Stato. Ancora, a detta dell'attrice, la circostanza secondo la quale gli immobili cui apparteneva l'alloggio per cui è causa erano stati assegnati illo tempore dallo Stato all' non permetteva comunque di ascrivere il medesimo CP_4 alla categoria dell'edilizia residenziale pubblica, con il conseguente venir meno della legittimazione del a chiederne lo sgombero ovvero CP_1 dell'applicabilità del regolamento regionale n. 11/2019. 2) Legittimità dell'occupazione. L'attrice riteneva di non versare in una condizione di illegittimità in quanto la sua occupazione era giustificata dal rapporto di parentela con l'originario titolare dell'immobile, sig. , zio Persona_1 dell'istante dal lato paterno e convivente con essa sin dal 13 maggio 2022. In ragione della stabile convivenza avuta per i mesi anteriori al decesso di la sig.ra aveva diritto a godere ancora Persona_1 Parte_1 dell'alloggio ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 legge n. 392/1978. 3) Esercizio abusivo del diritto. L'attrice contestava, infine, la legittimità della condotta del con la quale quest'ultimo, in qualità di fornitore Controparte_1 esclusivo del servizio idrico, aveva interrotto la fornitura di acqua all'immobile per cui è causa, senza considerare che l'attrice non risultava debitrice per detto servizio, avendo adempiuto al pagamento del canone idrico con puntualità.
In conclusione, l'attrice chiedeva: l'annullamento, la disapplicazione o la declaratoria di nullità dell'ordinanza di sgombero emessa dal CP_1
n. prot. 446 del 18 settembre 2023, notificata in data 26 settembre
[...]
2023; l'accertamento del diritto al subentro nell'alloggio.
Il costituitosi in giudizio, contestava tutto quanto Controparte_1 ex adverso dedotto dall'attrice, chiedendo il rigetto del ricorso. In premessa,
l'amministrazione chiariva che la sig.ra iniziava il suo soggiorno Per_1 presso l'immobile dello zio per assistere il medesimo, il quale versava in uno stato di invalidità grave. Tuttavia, sin dal momento in cui il Comune concedeva nulla osta all'attrice, specificava che la permanenza presso
- 3 - l'immobile di Via Libero Bovio sarebbe dovuta durare al più due anni, esplicitando la temporaneità della condizione di occupante legittimo, condizione esauritasi già al momento del decesso del sig. . Persona_1
Con riferimento al primo motivo di doglianza, parte convenuta specificava che nel contratto stipulato tra i contraenti e l' Persona_1 CP_4
(allora ente gestore delle abitazioni costruite in Monteruscello) era fatto esplicito riferimento all'applicazione della disciplina e.r.p. vigente ratione temporis (legge regionale n. 18/1997) (comparsa di costituzione, pag. 7:
«anche il contratto di locazione stipulato dall' con l'originario CP_4 assegnatario dell'alloggio in questione richiama espressamente la normativa
ERP, prevedendo all'art. 1 che il contratto è da intendersi risolto ipso iure in tutti i casi di decadenza, annullamento o revoca dell'assegnazione ipotizzati dalla normativa vigente per l'Edilizia Residenziale Pubblica e dalle norme di cui all'Ordinanza della Protezione Civile, nonché, all'art. 2 che il canone di locazione a carico dell'assegnatario sia determinato ai sensi dell'art. 22 della legge 8 agosto 1977 n. 513 (canoni minimi per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica). Sicché, certamente depone nel senso dell'assoggettabilità del cespite de quo alla disciplina di cui alla L.R.
Campania n. 18/1997, dettata per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, sia la previsione di un canone calmierato, determinato ex lege secondo le previsioni di cui all'art. 22 della L. n. 513/1977 per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, sia l'esistenza di un contratto di locazione con l'originario assegnatario che presuppone ed applica al rapporto la normativa ERP»). L'amministrazione convenuta, inoltre, proseguiva evidenziando che, sulla scorta dell'applicabilità della disciplina e.r.p. (oggi quasi del tutto condensata nel regolamento regionale n. 11/2019), non ricorrevano le condizioni per il subentro dell'attrice nell'immobile del sig. ai sensi dell'art. 19, comma 6 del menzionato Persona_1 regolamento.
- 4 - Il Giudice, rigettata l'istanza di sospensiva richiesta dall'attrice e ritenuta inammissibile la prova testimoniale, rinviava la causa al 13 novembre
2025 per la decisione, concedendo i termini di cui all'art 189 cpc., indi, sostituita l'udienza fissata, con la trattazione scritta ex art 127 ter cpc, assegnava la causa a sentenza.
La domanda è infondata e, pertanto, va rigettata.
In via preliminare, va affermato che è pacifica, tra le parti, la giurisdizione del Giudice Ordinario in subiecta materia.
Sempre in via preliminare va osservato che il rimedio previsto dall'art. 615 c.p.c., essendo specificamente destinato a contrastare le esecuzioni minacciate o iniziate secondo le forme previste dal libro III del codice di procedura civile, non è applicabile all'esecuzione in via amministrativa dei provvedimenti della P.A (la quale non ha attivato l'esecuzione per rilascio ex art. 605 e ss. c.p.c., come avrebbe potuto fare sulla base del detto titolo esecutivo, ma ha preferito agire in via amministrativa).
Nel merito, occorre, in primo luogo, esaminare la doglianza con la quale l'attrice ritiene non applicabile alla fattispecie in esame la disciplina e.r.p.
Costituisce circostanza pacifica tra le parti quella secondo cui l'immobile per cui è causa appartiene agli alloggi costruiti e concessi in uso alla popolazione colpita dai fenomeni bradisismici che hanno interessato l'area flegrea all'inizio degli anni '80. Orbene, secondo un indirizzo interpretativo consolidatosi nella giurisprudenza anche di questo Tribunale, tali alloggi sono sottoposti alla disciplina prevista in materia di edilizia residenziale pubblica.
Non merita, infatti, accoglimento la tesi secondo la quale la disciplina regionale non si attaglia al caso di specie in virtù del provvedimento a mezzo del quale l'originario beneficiario ha ottenuto l'alloggio (ordinanza n.
338/1984 del ). Controparte_5
L'assegnazione ai sensi dell'ordinanza n. 338/1984 non è sottratta alla disciplina in materia di edilizia residenziale pubblica. Quest'ultima, secondo
- 5 - quanto disposto dalla legge regionale n. 18/1997 si applica a tutti gli alloggi realizzati, recuperati ed acquistati da Enti pubblici a totale carico o con il concorso o contributo a qualsiasi titolo dello Stato o della Regione, delle
Province o dei Comuni nonché a quelli acquistati, realizzati o recuperati da
Enti pubblici non economici, ma utilizzati per le finalità sociali proprie dell'Edilizia Residenziale Pubblica, “ivi compresi gli alloggi di cui agli artt. 7
e 8 della legge 15 febbraio 1980, n. 25, all'art. 2 della legge 25 marzo 1982, n.
94, alla legge 5 aprile 1985, n. 118 e agli artt. 7 e 8 della legge 23 dicembre
1986, n. 899, nonché gli alloggi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio
1981, n. 219, e quelli acquistati ai sensi dell'art. 2, comma 5 bis del decreto- legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito in legge 30 maggio 1985, n. 211, purché gli stessi siano stati assegnati a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del d.P.R. 30.12.1972, n. 1035 e successive modifiche, in tema di assegnazioni di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, nonché quelli realizzati o acquisiti ai sensi di provvedimenti legislativi straordinari o speciali” (art. 1, comma 1, legge regionale n. 18/1997).
L'elenco fornito dall'art. 1, comprensivo anche degli immobili
“realizzati o acquisiti ai sensi di provvedimenti legislativi straordinari o speciali”, tra i quali si riscontra anche il decreto-legge n. 623/1983, riporta nell'ambito applicativo della normativa che disciplina l'edilizia residenziale pubblica anche gli immobili realizzati in forza del provvedimento emergenziale, che non rientrano in nessuna delle eccezioni contemplate dal comma 2 dell'art. 1 della legge regionale (Trib. Napoli, Sez. X, 12 giugno
2025, n. 5841).
In altre parole, l'immobile, ancorché concesso ai sensi dell'ordinanza n.
338/1984 dell'allora , rientra a tutti gli Controparte_5 effetti nella disciplina e.r.p. già in ragione del contesto normativo di riferimento.
A ciò si aggiunga che il contratto stipulato tra l'ente gestore e l'assegnatario individua specificamente la medesima disciplina e ne sancisce
- 6 - l'applicabilità al rapporto in esame già all'art. 1 (comparsa di costituzione, allegato n. 7).
Il richiamo alla normativa “vigente” integra i presupposti del rinvio recettizio, ovvero la relatio non soltanto alle fonti al tempo già esistenti, ma anche a quelle emanate successivamente in materia di edilizia residenziale pubblica. A tal riguardo, è opportuno ribadire che «la natura speciale e derogatoria della fonte di cui alla Ordinanza del , specie quanto ai CP_5 presupposti per l'assegnazione, non è elemento per escludere l'operatività della fonte regionale richiamata a fondamento del provvedimento impugnato»
(Trib. Napoli, Sez. X, 28 novembre 2024, n. 10267).
In conclusione, per le ragioni esposte, il primo motivo deve essere rigettato.
Fermo restando quanto ora esposto, deve esaminarsi la domanda di accertamento del diritto al subentro della istante nell'immobile di Via Libero
Bovio già individuato.
Occorre, a tal proposito, ribadire che il rapporto oggetto di causa non può essere sussunto nella legge n. 392/1978, ma va letto alla luce della normativa regionale (legge regionale n. 18/1997 e regolamento regionale n.
11/2019), nonché del contratto stipulato tra l' e l'originario CP_4 assegnatario del bene. Ribadito, quindi, che la normativa di cui alla legge n.
392/1978 non trova applicazione, occorre verificare se in capo alla istante si configuri un diritto al subentro nell'assegnazione dell'immobile e, quindi, se essa è o meno legittimata a permanere nell'alloggio oggetto dell'ordinanza di sgombero impugnata.
L'art. 19 del regolamento regionale n. 11/2019 individua una serie di requisiti per il subentro nell'assegnazione. Ai fini della controversia, assumono rilevanza i commi 5, 6 e 7 della disposizione (comma 5: hanno altresì diritto al subentro coloro che sono entrati nel nucleo familiare per ampliamento a seguito di stabile convivenza che comporti la modifica della composizione del nucleo originario;
comma 6: la coabitazione o la
- 7 - convivenza nello stesso nucleo familiare, ai fini di quanto stabilito dal precedente comma, è da dimostrare attraverso la residenza anagrafica presso
l'alloggio interessato, e deve essere di almeno due anni per familiari in linea diretta o more uxorio e di almeno 5 anni per altri soggetti;
comma 7: La Pers coabitazione nell'alloggio di di familiari o terze persone che formano diverso nucleo familiare dell'assegnatario, non dà diritto al subentro, anche qualora sia stata acquisita la residenza anagrafica nell'alloggio).
La stabile convivenza dell'attrice nel nucleo familiare formato dal sig.
, iniziata il 13 maggio 2022 e pacifica tra le parti, non ha Persona_1 avuto una durata sufficiente in quanto inferiore a cinque anni, periodo minimo richiesto se tra l'assegnatario e il soggetto che chiede di subentrare non vi sia una parentela in linea retta.
In più, già nella concessione del nulla osta l'ospitalità in favore di veniva limitata ad un intervallo temporale non superiore a due Parte_1 anni.
Per tutto quanto ora esposto, deve evidenziarsi che anche la domanda di subingresso deve considerarsi infondata e va, pertanto, rigettata.
Infine, deve evidenziarsi che con riguardo all'asserito “abuso del diritto” da parte del la domanda risulta formulata in Controparte_1 termini del tutto generici e privi di adeguato supporto allegatorio e probatorio.
L'attore si è limitato a enunciare principi di carattere astratto senza individuare con precisione i fatti costitutivi del diritto fatto valere, né ha offerto elementi idonei a consentire la verifica dell'esistenza e della consistenza della pretesa azionata.
In difetto di una chiara e circostanziata prospettazione dei presupposti di fatto e di diritto, la domanda non può ritenersi sufficientemente determinata ai sensi dell'art. 163, comma 3, n. 4, c.p.c., e risulta pertanto inammissibile o comunque infondata.
Alla stregua delle predette argomentazione ne consegue il rigetto della domanda.
- 8 - Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi degli artt. 5 D.M. 10/3/2014 n. 55 come aggiornato dal D.M. 147/22, in considerazione del valore della controversia
(indeterminabile nel momento in cui ha per oggetto l'accertamento di un diritto di per sé insuscettibile di stima economica (v. Cass. civ. sez. VI,
20/7/2020, n. 15434) quale è quello al subentro in un alloggio di edilizia residenziale pubblica), sia pure di bassa complessità, tenuto conto delle fasi svolte, della natura delle questioni trattate, applicandosi i compensi applicandosi i compensi minimi attesa l'esiguità e semplicità dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigetta la domanda proposta da Parte_1
- condanna l'attore al pagamento, in favore del delle spese Controparte_1 di lite, che si liquidano complessivamente in € 3809,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge.
Napoli, 3.12.2025 il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Pezzullo
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SEZIONE X CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Anna Maria Pezzullo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 24778/2025 R.G.a.c. assegnata in decisione all'udienza del 13 novembre 2025
TRA
(c.f.: ), nata a [...] il 31 luglio Parte_1 C.F._1
1971, residente in [...], piano quarto, interno
23, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura in calce al presente atto, dall'avv. Angelica Pianese (c.f.
) e dall'avv. Rossella Cibelli (c.f. C.F._2
) elettivamente domiciliata presso lo studio sito in C.F._3
Villaricca (NA) al Corso Italia n. 461.
ATTRICE
E
(c.f.: ), in persona del , Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 legale rappresentante pro tempore, con sede in Pozzuoli (NA), alla Via Tito
Livio n. 4, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Civica alla Via Tito Livio, n. 4, rappresento e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Anna Sannino (c.f.:
, dall'Avv. Annalisa Cuccaro, (c.f.: C.F._4
) e dall'Avv. Pasquale Verde, (c.f.: C.F._5
), dell'Avvocatura del C.F._6 Controparte_1 congiuntamente e disgiuntamente tra loro, ivi domiciliati per la carica CONVENUTO
Oggetto: altre controversie di diritto amministrativo.
Conclusioni: come in atti da intendersi qui ripetute e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione ad ordinanza di sgombero la sig.ra conveniva in giudizio il al fine di opporsi Parte_1 Controparte_1 all'ordinanza di sgombero dall'alloggio di proprietà del Comune di Pozzuoli, sito alla via Libero Bovio n. 3, quarto piano, int. 23, p.4, lotto 14, Fabbricato
E, cod. BU , in Pozzuoli (NA), emessa dal P.IVA_2 [...]
, nella persona dell'attuale dirigente, Controparte_3 dott. , n. prot. 446 del 18.9.2023, notificato in data 26 settembre Parte_2
2023.
In fatto, l'attrice premetteva che con tale provvedimento,
l'amministrazione comunale ordinava ad essa occupante la liberazione immediata dell'immobile suindicato, in virtù e sul presupposto di altra precedente diffida, n. 96372 del 5 dicembre 2022, debitamente notificatale in data 7 dicembre 2022, con la quale le veniva intimato il rilascio del predetto alloggio di edilizia residenziale pubblica, originariamente assegnato al sig.
, deceduto in data 19 ottobre 2022. Persona_1
In diritto, l'attrice articolava la propria domanda nei termini che seguono. 1)Erronea qualificazione dell'immobile in esame. A detta dell'attrice, l'immobile per cui è causa non apparteneva alla categoria degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, atteso che essi erano sono stati costruiti su impulso del Governo, in base alla legge n. 748 del 23 dicembre
1983 di conversione del decreto-legge del 7 novembre 1983 e successivamente assegnati agli inquilini o ai proprietari-conduttori sfrattati dalle aree colpite dai terremoti. La disciplina e.r.p., in ogni caso, rilevava solo ai fini del calcolo del canone che i titolari, destinatari degli immobili per le
- 2 - ragioni connesse ai fenomeni bradisismici, avrebbero dovuto versare allo
Stato. Ancora, a detta dell'attrice, la circostanza secondo la quale gli immobili cui apparteneva l'alloggio per cui è causa erano stati assegnati illo tempore dallo Stato all' non permetteva comunque di ascrivere il medesimo CP_4 alla categoria dell'edilizia residenziale pubblica, con il conseguente venir meno della legittimazione del a chiederne lo sgombero ovvero CP_1 dell'applicabilità del regolamento regionale n. 11/2019. 2) Legittimità dell'occupazione. L'attrice riteneva di non versare in una condizione di illegittimità in quanto la sua occupazione era giustificata dal rapporto di parentela con l'originario titolare dell'immobile, sig. , zio Persona_1 dell'istante dal lato paterno e convivente con essa sin dal 13 maggio 2022. In ragione della stabile convivenza avuta per i mesi anteriori al decesso di la sig.ra aveva diritto a godere ancora Persona_1 Parte_1 dell'alloggio ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 legge n. 392/1978. 3) Esercizio abusivo del diritto. L'attrice contestava, infine, la legittimità della condotta del con la quale quest'ultimo, in qualità di fornitore Controparte_1 esclusivo del servizio idrico, aveva interrotto la fornitura di acqua all'immobile per cui è causa, senza considerare che l'attrice non risultava debitrice per detto servizio, avendo adempiuto al pagamento del canone idrico con puntualità.
In conclusione, l'attrice chiedeva: l'annullamento, la disapplicazione o la declaratoria di nullità dell'ordinanza di sgombero emessa dal CP_1
n. prot. 446 del 18 settembre 2023, notificata in data 26 settembre
[...]
2023; l'accertamento del diritto al subentro nell'alloggio.
Il costituitosi in giudizio, contestava tutto quanto Controparte_1 ex adverso dedotto dall'attrice, chiedendo il rigetto del ricorso. In premessa,
l'amministrazione chiariva che la sig.ra iniziava il suo soggiorno Per_1 presso l'immobile dello zio per assistere il medesimo, il quale versava in uno stato di invalidità grave. Tuttavia, sin dal momento in cui il Comune concedeva nulla osta all'attrice, specificava che la permanenza presso
- 3 - l'immobile di Via Libero Bovio sarebbe dovuta durare al più due anni, esplicitando la temporaneità della condizione di occupante legittimo, condizione esauritasi già al momento del decesso del sig. . Persona_1
Con riferimento al primo motivo di doglianza, parte convenuta specificava che nel contratto stipulato tra i contraenti e l' Persona_1 CP_4
(allora ente gestore delle abitazioni costruite in Monteruscello) era fatto esplicito riferimento all'applicazione della disciplina e.r.p. vigente ratione temporis (legge regionale n. 18/1997) (comparsa di costituzione, pag. 7:
«anche il contratto di locazione stipulato dall' con l'originario CP_4 assegnatario dell'alloggio in questione richiama espressamente la normativa
ERP, prevedendo all'art. 1 che il contratto è da intendersi risolto ipso iure in tutti i casi di decadenza, annullamento o revoca dell'assegnazione ipotizzati dalla normativa vigente per l'Edilizia Residenziale Pubblica e dalle norme di cui all'Ordinanza della Protezione Civile, nonché, all'art. 2 che il canone di locazione a carico dell'assegnatario sia determinato ai sensi dell'art. 22 della legge 8 agosto 1977 n. 513 (canoni minimi per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica). Sicché, certamente depone nel senso dell'assoggettabilità del cespite de quo alla disciplina di cui alla L.R.
Campania n. 18/1997, dettata per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, sia la previsione di un canone calmierato, determinato ex lege secondo le previsioni di cui all'art. 22 della L. n. 513/1977 per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, sia l'esistenza di un contratto di locazione con l'originario assegnatario che presuppone ed applica al rapporto la normativa ERP»). L'amministrazione convenuta, inoltre, proseguiva evidenziando che, sulla scorta dell'applicabilità della disciplina e.r.p. (oggi quasi del tutto condensata nel regolamento regionale n. 11/2019), non ricorrevano le condizioni per il subentro dell'attrice nell'immobile del sig. ai sensi dell'art. 19, comma 6 del menzionato Persona_1 regolamento.
- 4 - Il Giudice, rigettata l'istanza di sospensiva richiesta dall'attrice e ritenuta inammissibile la prova testimoniale, rinviava la causa al 13 novembre
2025 per la decisione, concedendo i termini di cui all'art 189 cpc., indi, sostituita l'udienza fissata, con la trattazione scritta ex art 127 ter cpc, assegnava la causa a sentenza.
La domanda è infondata e, pertanto, va rigettata.
In via preliminare, va affermato che è pacifica, tra le parti, la giurisdizione del Giudice Ordinario in subiecta materia.
Sempre in via preliminare va osservato che il rimedio previsto dall'art. 615 c.p.c., essendo specificamente destinato a contrastare le esecuzioni minacciate o iniziate secondo le forme previste dal libro III del codice di procedura civile, non è applicabile all'esecuzione in via amministrativa dei provvedimenti della P.A (la quale non ha attivato l'esecuzione per rilascio ex art. 605 e ss. c.p.c., come avrebbe potuto fare sulla base del detto titolo esecutivo, ma ha preferito agire in via amministrativa).
Nel merito, occorre, in primo luogo, esaminare la doglianza con la quale l'attrice ritiene non applicabile alla fattispecie in esame la disciplina e.r.p.
Costituisce circostanza pacifica tra le parti quella secondo cui l'immobile per cui è causa appartiene agli alloggi costruiti e concessi in uso alla popolazione colpita dai fenomeni bradisismici che hanno interessato l'area flegrea all'inizio degli anni '80. Orbene, secondo un indirizzo interpretativo consolidatosi nella giurisprudenza anche di questo Tribunale, tali alloggi sono sottoposti alla disciplina prevista in materia di edilizia residenziale pubblica.
Non merita, infatti, accoglimento la tesi secondo la quale la disciplina regionale non si attaglia al caso di specie in virtù del provvedimento a mezzo del quale l'originario beneficiario ha ottenuto l'alloggio (ordinanza n.
338/1984 del ). Controparte_5
L'assegnazione ai sensi dell'ordinanza n. 338/1984 non è sottratta alla disciplina in materia di edilizia residenziale pubblica. Quest'ultima, secondo
- 5 - quanto disposto dalla legge regionale n. 18/1997 si applica a tutti gli alloggi realizzati, recuperati ed acquistati da Enti pubblici a totale carico o con il concorso o contributo a qualsiasi titolo dello Stato o della Regione, delle
Province o dei Comuni nonché a quelli acquistati, realizzati o recuperati da
Enti pubblici non economici, ma utilizzati per le finalità sociali proprie dell'Edilizia Residenziale Pubblica, “ivi compresi gli alloggi di cui agli artt. 7
e 8 della legge 15 febbraio 1980, n. 25, all'art. 2 della legge 25 marzo 1982, n.
94, alla legge 5 aprile 1985, n. 118 e agli artt. 7 e 8 della legge 23 dicembre
1986, n. 899, nonché gli alloggi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio
1981, n. 219, e quelli acquistati ai sensi dell'art. 2, comma 5 bis del decreto- legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito in legge 30 maggio 1985, n. 211, purché gli stessi siano stati assegnati a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del d.P.R. 30.12.1972, n. 1035 e successive modifiche, in tema di assegnazioni di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, nonché quelli realizzati o acquisiti ai sensi di provvedimenti legislativi straordinari o speciali” (art. 1, comma 1, legge regionale n. 18/1997).
L'elenco fornito dall'art. 1, comprensivo anche degli immobili
“realizzati o acquisiti ai sensi di provvedimenti legislativi straordinari o speciali”, tra i quali si riscontra anche il decreto-legge n. 623/1983, riporta nell'ambito applicativo della normativa che disciplina l'edilizia residenziale pubblica anche gli immobili realizzati in forza del provvedimento emergenziale, che non rientrano in nessuna delle eccezioni contemplate dal comma 2 dell'art. 1 della legge regionale (Trib. Napoli, Sez. X, 12 giugno
2025, n. 5841).
In altre parole, l'immobile, ancorché concesso ai sensi dell'ordinanza n.
338/1984 dell'allora , rientra a tutti gli Controparte_5 effetti nella disciplina e.r.p. già in ragione del contesto normativo di riferimento.
A ciò si aggiunga che il contratto stipulato tra l'ente gestore e l'assegnatario individua specificamente la medesima disciplina e ne sancisce
- 6 - l'applicabilità al rapporto in esame già all'art. 1 (comparsa di costituzione, allegato n. 7).
Il richiamo alla normativa “vigente” integra i presupposti del rinvio recettizio, ovvero la relatio non soltanto alle fonti al tempo già esistenti, ma anche a quelle emanate successivamente in materia di edilizia residenziale pubblica. A tal riguardo, è opportuno ribadire che «la natura speciale e derogatoria della fonte di cui alla Ordinanza del , specie quanto ai CP_5 presupposti per l'assegnazione, non è elemento per escludere l'operatività della fonte regionale richiamata a fondamento del provvedimento impugnato»
(Trib. Napoli, Sez. X, 28 novembre 2024, n. 10267).
In conclusione, per le ragioni esposte, il primo motivo deve essere rigettato.
Fermo restando quanto ora esposto, deve esaminarsi la domanda di accertamento del diritto al subentro della istante nell'immobile di Via Libero
Bovio già individuato.
Occorre, a tal proposito, ribadire che il rapporto oggetto di causa non può essere sussunto nella legge n. 392/1978, ma va letto alla luce della normativa regionale (legge regionale n. 18/1997 e regolamento regionale n.
11/2019), nonché del contratto stipulato tra l' e l'originario CP_4 assegnatario del bene. Ribadito, quindi, che la normativa di cui alla legge n.
392/1978 non trova applicazione, occorre verificare se in capo alla istante si configuri un diritto al subentro nell'assegnazione dell'immobile e, quindi, se essa è o meno legittimata a permanere nell'alloggio oggetto dell'ordinanza di sgombero impugnata.
L'art. 19 del regolamento regionale n. 11/2019 individua una serie di requisiti per il subentro nell'assegnazione. Ai fini della controversia, assumono rilevanza i commi 5, 6 e 7 della disposizione (comma 5: hanno altresì diritto al subentro coloro che sono entrati nel nucleo familiare per ampliamento a seguito di stabile convivenza che comporti la modifica della composizione del nucleo originario;
comma 6: la coabitazione o la
- 7 - convivenza nello stesso nucleo familiare, ai fini di quanto stabilito dal precedente comma, è da dimostrare attraverso la residenza anagrafica presso
l'alloggio interessato, e deve essere di almeno due anni per familiari in linea diretta o more uxorio e di almeno 5 anni per altri soggetti;
comma 7: La Pers coabitazione nell'alloggio di di familiari o terze persone che formano diverso nucleo familiare dell'assegnatario, non dà diritto al subentro, anche qualora sia stata acquisita la residenza anagrafica nell'alloggio).
La stabile convivenza dell'attrice nel nucleo familiare formato dal sig.
, iniziata il 13 maggio 2022 e pacifica tra le parti, non ha Persona_1 avuto una durata sufficiente in quanto inferiore a cinque anni, periodo minimo richiesto se tra l'assegnatario e il soggetto che chiede di subentrare non vi sia una parentela in linea retta.
In più, già nella concessione del nulla osta l'ospitalità in favore di veniva limitata ad un intervallo temporale non superiore a due Parte_1 anni.
Per tutto quanto ora esposto, deve evidenziarsi che anche la domanda di subingresso deve considerarsi infondata e va, pertanto, rigettata.
Infine, deve evidenziarsi che con riguardo all'asserito “abuso del diritto” da parte del la domanda risulta formulata in Controparte_1 termini del tutto generici e privi di adeguato supporto allegatorio e probatorio.
L'attore si è limitato a enunciare principi di carattere astratto senza individuare con precisione i fatti costitutivi del diritto fatto valere, né ha offerto elementi idonei a consentire la verifica dell'esistenza e della consistenza della pretesa azionata.
In difetto di una chiara e circostanziata prospettazione dei presupposti di fatto e di diritto, la domanda non può ritenersi sufficientemente determinata ai sensi dell'art. 163, comma 3, n. 4, c.p.c., e risulta pertanto inammissibile o comunque infondata.
Alla stregua delle predette argomentazione ne consegue il rigetto della domanda.
- 8 - Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi degli artt. 5 D.M. 10/3/2014 n. 55 come aggiornato dal D.M. 147/22, in considerazione del valore della controversia
(indeterminabile nel momento in cui ha per oggetto l'accertamento di un diritto di per sé insuscettibile di stima economica (v. Cass. civ. sez. VI,
20/7/2020, n. 15434) quale è quello al subentro in un alloggio di edilizia residenziale pubblica), sia pure di bassa complessità, tenuto conto delle fasi svolte, della natura delle questioni trattate, applicandosi i compensi applicandosi i compensi minimi attesa l'esiguità e semplicità dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigetta la domanda proposta da Parte_1
- condanna l'attore al pagamento, in favore del delle spese Controparte_1 di lite, che si liquidano complessivamente in € 3809,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge.
Napoli, 3.12.2025 il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Pezzullo
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