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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 26/02/2026, n. 1737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1737 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1737/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TO OS MARIA, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5912/2024 depositato il 05/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica N. 8 Ragusa - 92014990888
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 293 2024 00120553 83 000 QUOTA CONS. 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna la cartella di pagamento n. 293 2024 00120553 83 000 dell'importo di € 275,00 che afferma essere notificata il 17 maggio 2024 da Agenzia delle Entrate – Riscossione per il pagamento della quota consortile 2020 del Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa.
Eccepisce che tale cartella è illegittima in fatto e in diritto per i seguenti motivi:
1. carenza di motivazione in ordine ai presupposti di fatto e di diritto posti a suo fondamento;
mancata notifica dell'atto di accertamento;
mancata indicazione degli estremi relativi al piano di classifica e al perimetro di contribuenza e insussistenza del beneficio.
Nessuna costituzione in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Il ricorrente non ha prodotto la cartella, nè ha in alcun modo documentato la data della notifica ai fini della verifica della tempestività
Ha solo prodotto un estratto di ruolo, atto non impugnabile, la cui data è peraltro successiva quella della pretesa notifica della cartella (17 maggio 2024, 18 giugno 2024).
Nulla sulle spese in assenza di costituzione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Nulla sulle spese
Catania 23.2.2026
Il Giudice monocratico
RO M. AS
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TO OS MARIA, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5912/2024 depositato il 05/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica N. 8 Ragusa - 92014990888
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 293 2024 00120553 83 000 QUOTA CONS. 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna la cartella di pagamento n. 293 2024 00120553 83 000 dell'importo di € 275,00 che afferma essere notificata il 17 maggio 2024 da Agenzia delle Entrate – Riscossione per il pagamento della quota consortile 2020 del Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa.
Eccepisce che tale cartella è illegittima in fatto e in diritto per i seguenti motivi:
1. carenza di motivazione in ordine ai presupposti di fatto e di diritto posti a suo fondamento;
mancata notifica dell'atto di accertamento;
mancata indicazione degli estremi relativi al piano di classifica e al perimetro di contribuenza e insussistenza del beneficio.
Nessuna costituzione in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Il ricorrente non ha prodotto la cartella, nè ha in alcun modo documentato la data della notifica ai fini della verifica della tempestività
Ha solo prodotto un estratto di ruolo, atto non impugnabile, la cui data è peraltro successiva quella della pretesa notifica della cartella (17 maggio 2024, 18 giugno 2024).
Nulla sulle spese in assenza di costituzione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Nulla sulle spese
Catania 23.2.2026
Il Giudice monocratico
RO M. AS