Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 26/02/2026, n. 1737
CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità per mancata produzione della cartella e dell'estratto di ruolo

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente non ha prodotto la cartella di pagamento né documentato la data di notifica, ma solo un estratto di ruolo, atto non impugnabile, la cui data è successiva a quella della pretesa notifica della cartella.

  • Inammissibile
    Carenza di motivazione e mancata notifica dell'atto di accertamento

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per le ragioni di cui sopra, senza esaminare nel merito le eccezioni sollevate dal ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 26/02/2026, n. 1737
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1737
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

    Testo completo