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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 09/05/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona del GOP, dott.ssa Fatima F.
Mallamaci, disposta la sostituzione dell'udienza dell'otto maggio 2025 con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., verificata la comparizione delle parti con il deposito delle suddette note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 439 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2025, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. ANGELA LEONELLO Parte_1
giusta procura in atti;
ricorrente
E
, in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Dario Cosimo
Adornato ( ), Ettore Triolo, Valeria Grandizio, in virtù di CodiceFiscale_1
procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Persona_1
resistente oggetto: opposizione a precetto
Conclusioni delle parti come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8 febbraio 2025, la ricorrente in epigrafe proponeva opposizione all'atto di precetto notificatole dall' in data 29 gennaio 2025, contenente l'intimazione di CP_2 corrispondere la somma di €19.889,71 di cui euro 19.610,31 per sorte capitale ed euro 241,40 per competenze dell'atto di precetto.
Esponeva che il titolo sotteso all'atto di precetto era la sentenza n. 819\2021, con la quale il G.L. del Tribunale di Palmi aveva condannato l'odierna opponente al pagamento della somma di € 1 23.548,38, cristallizzando l'importo alla data del 13\07\2016 con riferimento alla trattenuta effettuata per l'anno 2015.
CP_ Sosteneva che, successivamente al 2015, l aveva trattenuto dall'erogazione delle indennità di disoccupazione imputabile al periodo dal 2016 al 2023 l'importo di euro 7.123,64, da detrarre dall'originaria somma di euro 23.548,38 portata dalla sentenza azionata, con conseguenza che l'importo residuo dovuto dalla all' è minore rispetto a quello intimato, essendo Parte_1 CP_2 pari a € 16.424,74 oltre i compensi del precetto.
Adiva, quindi, il Tribunale di Palmi in funzione di giudice del Lavoro al fine di sentire dichiarare l'illegittimità dell'atto di precetto o, in subordine, al fine della rideterminazione dell'importo da versare per come indicato in ricorso.
Si costituiva in giudizio l che precisava che le somme recuperate successivamente al CP_2 deposito della sentenza, ammontavano complessivamente ad € 3.930,07 che, detratte dall'importo originario portato dalla sentenza di condanna (€ 23.548,38 - € 3.930,07), conducevano all'importo residuo precettato per un totale di € 19.618,31 per sorte capitale, oltre le spese di giudizio.
Precisava che l'indebito in questione di riferiva alla posizione debitoria recante il numero
10710984 e che a carico della sig.ra , nel corso del tempo, erano state accertate Parte_1 ulteriori posizioni debitorie per cui l'importo di € 7.123,64, recuperato dal 2016 al 2023, non era stato completamente portato a riduzione dell'indebito oggetto del precetto recante il numero
10710984 ma solo per l'importo di € 3.930,07, mentre la restante parte era stata utilizzata a compensazione/estinzione di altri e diversi indebiti.
Ribadiva, pertanto, la correttezza dei conteggi e concludeva per il rigetto del ricorso.
Acquisita la produzione documentale delle parti, la causa viene decisa.
La questione controversa riguarda l'imputazione delle somme trattenute in sede di liquidazione delle prestazioni per disoccupazione agricola nel periodo successivo alla formazione del titolo esecutivo, ovvero la sentenza n. 819/2021 che cristallizzava l'importo residuo dovuto dalla sig.
a titolo di restituzione della disoccupazione agricola percepita per gli anni dal 2008 al Parte_1
2012 nell'importo di € 23.548,38.
L' ha azionato la suddetta sentenza con l'atto di precetto oggetto di questo giudizio, CP_2 intimando il pagamento della somma per sorte capitale di € 19.618,31 per effetto del recupero dell'ulteriore somma complessiva di € 3.930,07 (€ 981,91 + € 619,99 + € 1.074,73 + € 560,31 +
€ 95,36 + € 597,77), adducendo che l'importo di € 7.123,64, recuperato dal 2016 al 2023, non è stato completamente portato a riduzione dell'indebito oggetto del precetto recante il numero
2 10710984 ma solo per l'importo di € 3.930,07, mentre la restante parte sarebbe stata utilizzata a compensazione/estinzione di altri e diversi indebiti e precisamente gli indebiti numero 13509396 per € 2.161,91, numero 13509390 per € 662,32 e numero 13509383 per € 369,54.
In atti, però, dei suddetti indebiti vi è traccia solo nelle schermate allegate dall' e sembrano CP_2
riferirsi a prestazioni diverse dalla disoccupazione agricola che si assumono accertati in anni risalenti.
Non vi è prova dell'effettiva corresponsione di somme eventualmente non dovute erogate alla a titolo diverso dalla DS che ci occupa, né risulta la prova che i suddetti indebiti siano Parte_1
stati notificati alla opponente che, sicuramente non poteva avere contezza della loro eventuale sussistenza dai provvedimenti di liquidazioni della disoccupazione agricola allegati dai quali risulta l'importo trattenuto ma non la riferibilità a un preciso avviso di addebito che si assume emesso ma di cui non vi è prova.
Le circostanze sicure desumibili dalla produzione documentale presente nel fascicolo fanno riferimento al credito azionato con il decreto ingiuntivo per la restituzione della CP_2 disoccupazione agricola relativa al periodo dal 2008 al 2012 e l'importo delle detrazioni imputabili al successivo periodo dal 2016 al 2023 per l'importo di euro 7.123,64, non contestato nell'ammontare dall' , pur se riferito per € 3.193,57 a compensazione- estinzione di ulteriori CP_2
pretesi indebiti di cui, però, non offre la prova.
L'opposizione, pertanto, va accolta con rideterminazione dell'importo residuo ancora dovuto dall'opponente detraendo dall'importo precettato pari a € 19.618,31 l'ulteriore somma di €
3.193, 53.
Per cui il debito residuo accertato con la sentenza n. 819/2021 emessa dal Tribunale di Palmi in funzione di giudice del lavoro, va quantificato nell'importo di € 16.424,74
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza con distrazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte opponente contro , così provvede: CP_2 accoglie l'opposizione e per l'effetto ridetermina il debito residuo che la sig.ra Parte_1 deve restituire all' per le causali di cui all'atto di precetto notificato in data 29 gennaio CP_2
2025, nell'importo di € 16.424,74 per sorte capitale, oltre € 241,40 per competenze dell'atto di precetto;
condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida, secondo le tabelle vigenti, CP_2
(cause previdenza, scaglione da euro 1.101 a 5.200, esclusa la fase istruttoria), in € 886,00 oltre
3 spese forfettarie al 15%, CPA e IVA se dovuta, da distrarsi in favore del difensore che ne fatto richiesta.
Palmi lì 8 maggio 2025
IL GOP
Dott.ssa Fatima F. Mallamaci
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