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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 15/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 380/2024 P.U.
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO Seconda Sezione civile, crisi d'impresa ed esecuzioni forzate ___________
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ___________ Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Vincenzo Domenico Scibetta Presidente dott. Luca Fuzio Giudice dott.ssa Angela Randazzo Giudice est.
nel giudizio per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale n. 380/2024 promosso da (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TIZIANA VENTURATI
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
[...]
RESISTENTE ha pronunciato la seguente SENTENZA oggetto: dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
************
letto il ricorso proposto da per la dichiarazione di Parte_2 apertura della liquidazione giudizi
[...]
; Controparte_1
rilevato che la società debitrice non si è costituita nonostante la regolarità della notificazione, eseguita mediante pec ai sensi dell'art. 40, comma 6, CCII;
esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;
pagina1 di 3
considerato che
questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co. 2 e 3 lett. c) CCII, poiché il debitore, esercente attività d'impresa, ha il proprio centro degli interessi principali, corrispondente alla sede legale risultante dal Registro delle imprese, in VIA ROSSINI 6/D STEZZANO (BG);
valutato che il debitore è soggetto alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto imprenditore esercente attività di ristorazione con somministrazione, e non è emerso che in capo al medesimo sussistano i requisiti congiunti indicati nell'art. 2, comma 1 lettera d) CCII;
rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 comma 5 CCII;
ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia dell'apertura della liquidazione giudiziale in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa il debitore, evincibile dalla natura entità del credito dell'istante, dalla presenza di debiti nei confronti di erario e enti previdenziali, dalla presenza di rilevanti esposizioni debitorie che emergono dai bilanci in atti, senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte, stante la esigua entità dell'attivo circolante liquido, dall'infruttuosità dell'esecuzione intrapresa, dalla sussistenza di diverse procedure monitorie nell'ultimo periodo presso il Tribunale, dalla pluralità di protesti documentati;
ritenuto di indicare come curatore l'avv. iscritto all'Albo CP_2 dei soggetti incaricati dall' Autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza previsto dall'art.356 CCII, che ha dimostrato, ai sensi del comma 3 dell'art.358 CCII, perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati, come emerge dalle risultanze dei rapporti riepilogativi negli incarichi in corso;
p.q.m.
visto l'art. 49 C.C.I.I.
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
(C.F./P.IVA Controparte_1
), con sede legale in VIA ROSSINI 6/D STEZZANO – (BG), in P.IVA_1 persona del legale rappresentante (C.F. Controparte_3
); C.F._2
nomina giudice delegato la dott.ssa Angela Randazzo;
nomina curatore l'avv. CP_2
ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e pagina2 di 3 IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale e con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
stabilisce che l'udienza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale, il giorno 18/03/2025 ore 10:00;
assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art. 201 comma 2 CCII all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinques e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
1. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2. ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3. ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4. ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5. ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
ordina, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al Pubblico Ministero, al Curatore ed al creditore istante, nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese, ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.
Bergamo, 30/12/2024
Il giudice estensore dott.ssa Angela Randazzo
Il Presidente
dott. Vincenzo Domenico Scibetta
pagina3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO Seconda Sezione civile, crisi d'impresa ed esecuzioni forzate ___________
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ___________ Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Vincenzo Domenico Scibetta Presidente dott. Luca Fuzio Giudice dott.ssa Angela Randazzo Giudice est.
nel giudizio per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale n. 380/2024 promosso da (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TIZIANA VENTURATI
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
[...]
RESISTENTE ha pronunciato la seguente SENTENZA oggetto: dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
************
letto il ricorso proposto da per la dichiarazione di Parte_2 apertura della liquidazione giudizi
[...]
; Controparte_1
rilevato che la società debitrice non si è costituita nonostante la regolarità della notificazione, eseguita mediante pec ai sensi dell'art. 40, comma 6, CCII;
esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;
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considerato che
questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co. 2 e 3 lett. c) CCII, poiché il debitore, esercente attività d'impresa, ha il proprio centro degli interessi principali, corrispondente alla sede legale risultante dal Registro delle imprese, in VIA ROSSINI 6/D STEZZANO (BG);
valutato che il debitore è soggetto alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto imprenditore esercente attività di ristorazione con somministrazione, e non è emerso che in capo al medesimo sussistano i requisiti congiunti indicati nell'art. 2, comma 1 lettera d) CCII;
rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 comma 5 CCII;
ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia dell'apertura della liquidazione giudiziale in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa il debitore, evincibile dalla natura entità del credito dell'istante, dalla presenza di debiti nei confronti di erario e enti previdenziali, dalla presenza di rilevanti esposizioni debitorie che emergono dai bilanci in atti, senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte, stante la esigua entità dell'attivo circolante liquido, dall'infruttuosità dell'esecuzione intrapresa, dalla sussistenza di diverse procedure monitorie nell'ultimo periodo presso il Tribunale, dalla pluralità di protesti documentati;
ritenuto di indicare come curatore l'avv. iscritto all'Albo CP_2 dei soggetti incaricati dall' Autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza previsto dall'art.356 CCII, che ha dimostrato, ai sensi del comma 3 dell'art.358 CCII, perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati, come emerge dalle risultanze dei rapporti riepilogativi negli incarichi in corso;
p.q.m.
visto l'art. 49 C.C.I.I.
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
(C.F./P.IVA Controparte_1
), con sede legale in VIA ROSSINI 6/D STEZZANO – (BG), in P.IVA_1 persona del legale rappresentante (C.F. Controparte_3
); C.F._2
nomina giudice delegato la dott.ssa Angela Randazzo;
nomina curatore l'avv. CP_2
ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e pagina2 di 3 IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale e con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
stabilisce che l'udienza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale, il giorno 18/03/2025 ore 10:00;
assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art. 201 comma 2 CCII all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinques e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
1. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2. ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3. ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4. ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5. ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
ordina, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al Pubblico Ministero, al Curatore ed al creditore istante, nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese, ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.
Bergamo, 30/12/2024
Il giudice estensore dott.ssa Angela Randazzo
Il Presidente
dott. Vincenzo Domenico Scibetta
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