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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 27/12/2025, n. 4248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4248 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
02 - Seconda Sezione Civile nella persona della giudice on. LI EL de VO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta in data 11.04.2022 al N° R.G.C.A. 4254/2022, promossa da
, in proprio e quale liquidatore e socio accomandatario dell' Parte_1 Controparte_1 con sede in Empoli, rappresentato e difeso dall'Avv. Franco TUTI e
[...] dall'Avv. Sonia MARTINI, anche disgiuntamente tra loro
-attore- contro
, residente in [...] it. 6 is. A sc. 2 – 80147 Controparte_2
Napoli (NA) quale ente che amministra il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in Parte_2 persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Via Yser nr. 14, 00198 ROMA
-convenuti contumaci-
Co
quale Impresa designata dal Fondo Garanzia Vittime della Controparte_3
Strada, in persona del Procuratore dott. con il patrocinio dell'Avv. Realdo Controparte_4
COLOMBO
-convenuta-
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale
Conclusioni
Per l'attore: Previa declaratoria di ragione e del caso, condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento in favore del comparente di tutti i danni fisici, materiali e morali da lui sofferti in conseguenza del sinistro, oltre al rimborso pagina 1 di 8
delle spese mediche dal medesimo effettuate in conseguenza del sinistro de quo, nella misura complessiva di euro
29.497,40 o comunque nella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in aderenza alle emergenze istruttorie, con rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali dal giorno dell'incidente all'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese processuali, di TU e di CTP;
IN VIA ISTRUTTORIA per la rinnovazione della TU tecnico modale ed estimativa del TU ovvero, in subordine, con conferimento dell'incarico al medesimo consulente.
Per la convenuta: IN VIA PRELIMINARE accertare il difetto di legittimazione passiva della comparente;
IN
SUBORDINE accertare che non è stata dimostrata la realtà dello scontro, la sua dinamica e la responsabilità di
e rigettare la domanda di risarcimento danno proposta e dichiarare che nessuna somma a titolo di CP_5 risarcimento danno è dovuta dalla comparente;
IN IPOTESI laddove venisse accertata una responsabilità di
e dovuto il risarcimento del danno, accertare le singole responsabilità nella causazione del sinistro stradale del CP_5
6.9.2018 e condannare la comparente al pagamento della somma ritenuta di giustizia;
Con vittoria delle spese di lite.
Esposizione dei Fatti
In atto di citazione espone che in data 6 settembre 2018 era alla guida del veicolo Parte_1
Peugeot Expert tg. DH774AP, di proprietà dell' e percorreva Controparte_1
Via San Martino a Maiano nel Comune di Certaldo (FI) quando, giunto all'intersezione con Via Poggio
Antico, sarebbe venuto prima in urto con altro veicolo Renault Twingo tg. TK8579LI, che non gli concedeva la dovuta precedenza e poi, perdendo il controllo di guida, andava a terminare la corsa contro un albero posto nelle vicinanze.
Veniva redatta la Constatazione Amichevole di NI (CAI) e non veniva chiamata la Polizia
Municipale per i rilievi del caso;
dal modello CID risulta che il veicolo antagonista, immatricolato in
Polonia, sarebbe stato condotto da e che era “assicurato” con Persona_1 [...]
nr. Polizza TPP35903879. CP_6
Il veicolo Peugeot veniva recuperato e trasportato presso la ZE di fiducia di , Pt_1 ovvero “F.lli D'ZI S.n.c.” di Montespertoli che provvedeva alla stima del veicolo e alla quantificazione delle spese che sarebbero state necessarie per la sua riparazione;
, preso atto che Pt_1 queste ultime sarebbero state di un importo (euro 15.036,27) davvero superiore al valore ante sinistro del veicolo (euro 5.800), decideva di vendere l'autovettura ad altro soggetto, ricavando il prezzo di euro
900.
pagina 2 di 8 Negato l'indennizzo diretto dalla propria Compagnia di Assicurazione (già CP_7
, essendo il veicolo coinvolto immatricolato ed assicurato all'estero), appreso da CP_8 CP_9
(previo interessamento del Bureau nazionale del Paese di immatricolazione del veicolo estero) che la targa del veicolo condotto da non era stata registrata in Polonia e che non era individuabile CP_5 la Compagnia Assicurativa, inviava la lettera di richiesta danni alla Società “ Pt_1 Controparte_10
– risultata essere la locataria del veicolo Twingo in virtù di contratto nr. 20180018
[...] dell'11.7.2018, avente sede in Kielce (PL), UL Barwinek 25/33 POLONIA – senza ottenere risposta in quanto all'indirizzo indicato risultava sconosciuta ). Per_2
presentava denuncia/querela avverso e si rivolgeva alla ai Pt_1 CP_5 CP_11 sensi dell'art. 283 Codice delle Assicurazioni Private, per essere indennizzato dall'Impresa che sarebbe stata designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, nulla tuttavia ottenendo;
pertanto, , in Pt_1 proprio e quale liquidatore e socio accomandatario dell' Controparte_1
adiva l'A.G. per sentir accogliere le su indicate conclusioni, ritenendo la responsabilità esclusiva
[...] di nella causazione del sinistro stradale. CP_5
Si è costituita in giudizio la sola Compagnia assicurativa eccependo, Controparte_3 in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, contestando la domanda attrice di cui ha chiesto il rigetto.
Dichiarata la contumacia di e di fatta Persona_1 CP_11 espletare la procedura della negoziazione assistita (che ha avuto esito negativo), è seguita la fase istruttoria, consistita nell'interrogatorio formale di – che non si è presentata a renderlo – CP_5 oltre all'assunzione del teste (quale titolare della ZE D'ZI LO & C.) in Tes_1 merito alle operazioni di recupero dell'autovettura danneggiata;
è stata espletata la TU medico legale dalla dott.ssa Persona_3
Effettuati alcuni rinvii per agevolare le trattative intavolate dalle parti, non conclusesi positivamente, è stata ammessa ed espletata TU volta a ricostruire la dinamica del sinistro del
6/9/2018, oltre che volta a quantificare il costo utile alla riparazione dei danni subiti dall'autoveicolo
Peugeot Expert tg. DH774AP ritenuti compatibili e riferibili alla dinamica dello scontro per cui è causa nonché alla valutazione della economicità/antieconomicità delle riparazioni nel caso concreto e del va- lore commerciale dell'autoveicolo Peugeot alla data del sinistro.
pagina 3 di 8 Depositata la relazione peritale, il TU è stato invitato a rendere chiarimenti Persona_4 con riferimento ai rilievi specificati dall'attore nella nota sostitutiva dell'udienza del 22.01.2025; i chiarimenti sono stati resi all'udienza del 5.3.2025, alla presenza anche dei CCTTPP e Persona_5
CTPC); in particolare il TU ha fornito l'originale dell'immagine n. 04, riportata a pag. 8 della Per_6 relazione di consulenza, sottoscritta anche dall'attore a conferma del fatto che il posizionamento dei veicoli sulla planimetria stampata per comprendere le loro direzioni venne concordato dai presenti e anche da al termine delle operazioni;
l'immagine è stata allegata al verbale di udienza. Pt_1
Ritenuta la causa matura per la decisione da adottare con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza cartolare del 4.12.2025, è stato dato termine per il deposito di note conclusionali fino al
20.11.2025; le parti hanno ritualmente depositato anche le note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c..
Motivi della decisione
Sul difetto di legittimazione passiva di Controparte_3
L'attore si è rivolto a e quindi verso l'Impresa designata dal FGVS - a seguito CP_11 di quanto “suggerito” da lettera del dicembre 2018, quando questa ebbe a comunicare che Parte_3 la targa del veicolo Twingo non risultava essere stata “registrata” in Polonia;
l'attore, non ricevendo alcuna informazione nemmeno dalla società locatrice il veicolo Twingo, ritenendo che si versasse in un caso di “targa falsa” (e di conseguente scopertura assicurativa) ha correttamente agito ex art. 283 comma 1 lett. d – ter) “VEICOLO ESTERO CON TARGA NON CORRISPONDENTE O NON
PIU' CORRISPONDENTE ALLO STESSO VEICOLO”, poiché, anche in questo caso, il Fondo è tenuto a garantire una certezza del risarcimento al terzo danneggiato, tutelandone il credito anche indipendentemente dalla conclusione di un contratto di assicurazione, in forza della prevalenza attribuita all'interesse generale della sicurezza sociale che richiede l'intervento pubblico, nei casi di inoperatività del contratto di assicurazione.
Del resto, l'attore, non potendo essere nel possesso del contratto di leasing che ebbe CP_5
a stipulare con la , non può avere contezza se nel rateo dovuto dal Controparte_12 locatario e dovuto al locatore era compreso o meno il prezzo dell'Assicurazione per la RCA e quindi individuare se la fosse anche l'assicuratrice del veicolo;
per prassi nel Controparte_10 canone mensile di "affitto" del veicolo sono certamente comprese le spese di bollo auto, la pagina 4 di 8 manutenzione ordinaria e l'assicurazione Furto e Incendio, ma non altrettanta certezza vi è intorno alla quota assicurativa obbligatoria della RCA.
Sull'onere probatorio nelle cause avverso il Fondo Garanzia delle Vittime della Strada
Nelle azioni di risarcimento danni proposte contro il Fondo Garanzia Vittime della Strada,
l'onere probatorio a carico del danneggiato comprende la dimostrazione del fatto illecito, del nesso causale tra quest'ultimo e i danni riportati, oltre alla prova che sia stata acquisita diligentemente ogni informazione intorno al veicolo antagonista.
Va altresì chiarito che la preventiva denuncia alle autorità inquirenti non costituisce una condizione di procedibilità o di ammissibilità, né un onere formale a carico del danneggiato né, tantomeno l'omessa o incompleta denuncia all'autorità non è idonea, in sé, ad escludere che il danno sia stato effettivamente causato dall'altro veicolo, così come l'intervenuta denuncia o querela contro ignoti non vale, di per sé stessa, a dimostrare che ciò sia effettivamente accaduto.
Ogni evenienza va apprezzata in relazione alle caratteristiche della singola fattispecie e considerata nell'ambito della valutazione complessiva delle risultanze processuali, senza automatismi, tant'è che la prova del fatto può essere fornita dal danneggiato anche sulla base di tracce ambientali o dichiarazioni orali, non essendo richiesto un comportamento di non comune diligenza o di complessa ed onerosa attuazione;
ad ogni modo la responsabilità del Fondo deve basarsi su elementi oggettivi di prova o su presunzioni gravi, precise e concordanti.
Nel merito
Va premesso che il giudice del merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione tratta dall'analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis, cfr. Cass. 8/08/2019, n. 21187).
Nel caso di specie occorre considerare numerosi elementi:
--non è stata allertata alcuna Forza di Polizia per redigere un verbale (alquanto utile al fine di pagina 5 di 8 verificare se il veicolo Twingo era provvisto di copertura assicurativa);
--la compilazione del CAI è incompleta;
nel riquadro centrale nr. 12 non è stata barrata alcuna casella dalla quale evincere la dinamica del sinistro;
--lo schizzo relativo alla ricostruzione della direzione dei veicoli in marcia e relativa alla posizione degli stessi al momento dell'urto è parimenti incompleto;
nello schizzo, infatti, non è riportata la circostanza che l'attore ha riferito in atto di citazione, ovvero di essere andato a sbattere contro il tronco di un albero;
--l'attore non ha scattato alcuna fotografia della Twingo che possa riscontrare le condizioni della carrozzeria di questo veicolo dopo l'urto, né ha scattato foto del proprio furgone;
circostanza alquanto inconsueta alla luce del possesso di un apparecchio cellulare da parte di chiunque, ormai;
--il luogo del sinistro, ben visibile nelle fotografie scattate dal TU (e non anche dall'attore contestualmente al sinistro al fine di documentare quanto meno i danni riportati dal suo automezzo) non ha il piano viabile asfaltato, poiché è ghiaioso e sconnesso, particolarmente discontinuo che dovrebbe indurre a tenere una velocità consona;
inoltre, il tratto percorso dall'attore verso Via Poggio
Antico è in leggera salita e ha una pendenza trasversale verso destra;
è confermata, invece, la presenza di un cartello di avviso di “dare la precedenza” prima dell'intersezione a raso posto per i veicoli provenienti dall'altra strada come la Twingo;
--nell'immagine nr. 05 della TU (pag. 9) è stata ricostruita la posizione statica assunta dai veicoli dopo il sinistro e nell'immagine nr. 06 è ritratto l'albero contro il quale l'attore – come dallo stesso dichiarato al CTP – sarebbe andato ad urtare;
tuttavia, la scortecciatura (v. immagini nr. 07, 08,
09, 10) ivi presente non ha riscontrato la dinamica del sinistro, nel senso che, come rilevato dal TU
“l'albero indicato ha una scortecciatura con andamento diverso, quasi opposto a quello che avrebbe dovuto presentare qualora fosse stato colpito frontalmente dal furgone attoreo. Ma anche se l'albero fosse stato colpito con la parte laterale destra del furgone avrebbe lasciato sul tronco una traccia diversa, ovviamente orientata nel senso di marcia. Che il danno al tronco abbia origine da una diversa angolazione lo dimostra anche il palo che risulta inclinato a sinistra per la collisione dovuta al passaggio di un veicolo”;
--dal preventivo delle riparazioni che avrebbero dovuto essere effettuate sul veicolo attoreo,
l'attore assume che ogni danno sarebbe riferibile al sinistro de quo, ma così non è: difatti il TU ha pagina 6 di 8 sottolineato come sulla parte laterale sinistra del furgone (ovvero quella che sarebbe stata urtata dalla parte anteriore della Twingo), pur essendo assenti le modanature, non sono osservabili introflessioni sui lamierati laterali, né tantomeno si sono rotte le molle né le porte hanno riportato deformazioni;
la parte centrale anteriore del furgone Peugeot (che sarebbe andata ad urtare contro il tronco) ha una deformazione, ma questa introflessione è a sviluppo obliquo, per cui avrebbe potuto avere tale conformazione solo se fosse andato ad urtare contro un ramo o spezzone di esso (e non contro la superficie rotondeggiante del tronco dell'albero), che non è stato affatto riscontrato dal TU né tantomeno è visibile dalle fotografie scattate ed allegate alla consulenza;
--davvero anomala è la differente condizione del supporto di ancoraggio dello specchietto retrovisore della parte laterale destra del furgone (intonso nell'immagine nr. 17 e rotto in quella nr. 18!), così come non sono affatto riferibili al sinistro per cui è processo la “profonda introflessione sul lato destro e quella sul parafango posteriore destro” (immagini nr. 19 e 20), piuttosto riferibili ad un urto in circolazione;
--il TU conclude che “i molteplici danni presenti sul furgone Peugeot Expert tg. DH774AP inducano ad episodi diversi e di diversa natura, per i quali non è possibile stabilire la genesi ma che NON trovano riscontro nel sinistro per cui è causa”; definitivamente NON è stato possibile ricostruire la dinamica del sinistro per cui
è causa;
--non è stata prodotta sin dall'atto di citazione o nel termine di legge di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. la documentazione medica completa inerente al caso, poiché è stata prodotta la sola prima pagina dell'accesso al PS di Careggi, leggibile solo parzialmente, poiché sopra è fotocopiato il documento di spesa del ticket, oltre a due relazioni mediche specialistiche e le spese sostenute da parte attrice;
mancano quindi: il verbale del PS completo, le certificazioni dei sanitari che hanno seguito l'iter,
i referti degli esami strumentali effettuati. La TU medico legale ha dato altresì atto che la pratica di riconoscimento dell'evento quale infortunio sul lavoro, presentata all' , non è andata a buon fine CP_13
e che l'attore si è presentato al Pronto Soccorso 5 giorni dopo il sinistro ovvero in data 11.09.2018, motivi per cui non vi è un esame obiettivo redatto nell'immediatezza del trauma, né è stato possibile conoscere la diagnosi né la prognosi formulate da sanitari ospedalieri;
dunque, come attesta la TU dott.ssa non è possibile affermare con certezza che le lesioni riscontrate e il quadro clinico Per_3 menomativo obiettivato alla presente visita medico legale, possano essere ricondotte causalmente al pagina 7 di 8 sinistro per cui è causa.
Definitivamente, la domanda non può essere accolta.
Le spese processuali di parte convenuta vengono liquidate nel medio previsto per le cause di valore fino ad euro 26.000 e quelle di CCTTUU seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, rigetta la domanda attrice.
Condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in euro 5000 per compenso professionale, oltre le spese documentate, i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Le spese dei CCTTUU sono poste a carico di parte attrice.
Milano, 27 dicembre 2025
La Giudice on.
LI EL de VO
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