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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 2, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BUCCELLI MORRIS, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1089/2024 depositato il 07/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 Sas -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Dott. -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Bologna - Piazza Liber Paradisus 10 40129 Bologna BO
Difeso da
Nominativo_2 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Piazza Liber Paradisus 10 40129 Bologna BO
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10484.2019 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 745/2025 depositato il 11/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Trattasi i ricorso avverso avviso di accertamento relativo ad IMU per l'anno di imposta 2019 riguardante un immobile ubicato in Indirizzo_1 distinto al catasto urbano al
Dati_catastali
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si rileva preliminarmente che l'atto è formulato in modo tale da non consentire a questo organo giudicante di comprendere con sufficiente certezza la sostanza dei motivi di ricorso per i quali è impugnato l'avviso di accertamento oggetto del contendere
Ai sensi e per gli effetti del comma n 4 dell'art 18 del D lgs 546 del 1992 il ricorso va dichiarato inammissibile
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA dichiara il ricorso inammissibile .
Condanna parte ricorrente alle spese di lite che liquida in € 400 ,00 oltre accessori
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 2, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BUCCELLI MORRIS, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1089/2024 depositato il 07/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 Sas -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Dott. -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Bologna - Piazza Liber Paradisus 10 40129 Bologna BO
Difeso da
Nominativo_2 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Piazza Liber Paradisus 10 40129 Bologna BO
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10484.2019 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 745/2025 depositato il 11/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Trattasi i ricorso avverso avviso di accertamento relativo ad IMU per l'anno di imposta 2019 riguardante un immobile ubicato in Indirizzo_1 distinto al catasto urbano al
Dati_catastali
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si rileva preliminarmente che l'atto è formulato in modo tale da non consentire a questo organo giudicante di comprendere con sufficiente certezza la sostanza dei motivi di ricorso per i quali è impugnato l'avviso di accertamento oggetto del contendere
Ai sensi e per gli effetti del comma n 4 dell'art 18 del D lgs 546 del 1992 il ricorso va dichiarato inammissibile
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA dichiara il ricorso inammissibile .
Condanna parte ricorrente alle spese di lite che liquida in € 400 ,00 oltre accessori