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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVII, sentenza 27/01/2026, n. 1161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1161 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1161/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FICHERA PE, Presidente
SALASSA PIER MARCO, Relatore
BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7763/2021 depositato il 09/11/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_3 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G Grezar 14 00145 Roma RM
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190035747990000 TRIBUTI 2013
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_3 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180049274255000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180061978560000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170066052381000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170141863254000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170185712249000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160041794261000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150188081056000 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140049205688000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140171735014000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140246491040000 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130329000556000 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130195580332000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha presentato ricorso contro l'Agenzia delle Entrate - Riscossione di Roma, avverso n. 13 cartelle di pagamento relative ad IRPEF, IRAP, IVA, TASSA AUTOMOBILISTICA ed altro, per l'importo complessivo di Euro 23.157,41, di cui all'estratto di ruolo acquisito in data 14/05/2021.
Con i motivi del ricorso la ricorrente ha eccepito:
1) L'omessa notifica delle cartelle di pagamento;
2) L'inesistenza della notifica delle cartelle di pagamento, laddove effettuata direttamente dall'Agente della
Riscossione mediante il servizio postale;
3) La prescrizione/decadenza delle pretese tributarie di cui alle cartelle di pagamento impugnate.
La ricorrente, quindi, ha chiesto l'annullamento delle cartelle di pagamento opposte e dei relativi ruoli, con vittoria delle spese di lite.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Roma, ritualmente costituitasi in giudizio, ha formulato le seguenti controdeduzioni:
a) Inammissibilità del ricorso avverso l'estratto di ruolo ex art. 12, comma 4 bis, D.P.R. 602/1973, introdotto dall'art. 3 bis D.L. 146/2021, convertito, con modificazioni, in Legge 125/2021, con decorrenza dal 21/12/2021, da ritenersi applicabile anche ai processi pendenti, in virtù del principio tempus regit actum, trattandosi di norma processuale;
b) Inammissibilità del ricorso per intervenuta regolare notifica di tutte le cartelle di pagamento oggetto di impugnazione, non impugnate, come comprovato dalla documentazione depositata in atti;
c) Inammissibilità del ricorso anche per intervenuta successiva regolare notifica di atti esattivi non opposti;
d) Inammissibilità delle eccezioni di decadenza e prescrizione, per mancata impugnazione delle cartelle di pagamento regolarmente notificate e tenuto conto della sospensione die termini disposta dalla normativa emanata per affrontare l'emergenza epidemiologica da Covid 19, nonché a fronte della presentazione di istanza di dilazione e di istanze di rottamazione relative alle pretese tributarie in esame;
e) Piena legittimità della notifica effettuata direttamente dall'Agente della Riscossione tramite il servizio postale, in forza dell'art. 26, comma 1, D.P.R. 602/1973, giusta consolidata giurisprudenza di legittimità in materia.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione di Roma, quindi, ha chiesto dichiararsi la legittimità degli atti impugnati e respingersi il ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Non avendo le parti, o almeno una di esse, richiesto la discussione in pubblica udienza, il ricorso è stato trattato e deciso in camera di consiglio ai sensi dell'art. 33, D. Lgs. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
L'art. 12, comma 4 bis, D.P.R. 602/1973, come inserito dall'art. 3 bis D.L. 146/2021, convertito, con modificazioni, in Legge 125/2021, entrato in vigore in data 21/12/2021, e come successivamente modificato dall'art. 12, D. Lgs. 110/2024, a decorrere dall'8/08/2024, prevede espressamente la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, precisando che il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata, sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dalla iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:
- per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del medesimo D.P.R. n. 602/1973;
- per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
- nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;
- in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
- nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 14 del D. Lgs. 18 dicembre
1997, n. 472.
Tale norma deve ritenersi applicabile anche ai giudizi già pendenti al momento della sua entrata in vigore.
Invero, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “la prima disposizione dell'articolo 12 comma 4-bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dal Decreto Legislativo n. 546 del 1992 articolo 19 tra quelli impugnabili: sulla distinzione si sono soffermate queste sezioni unite (con la già citata sentenza n. 19704/15) e non constano voci dissonanti (in linea, anche l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4/22). Quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie, Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (sempre tra varie, v. Cass. n. 31240/19).
È la seconda disposizione della disciplina sopravvenuta che ha suscitato accesi fermenti, dei quali si fornisce ampio riscontro nell'ordinanza interlocutoria. Non si tratta, come pure si è sostenuto, di una norma d'interpretazione autentica, men che mai dell'art. 19 del Decreto Legislativo n. 546 del 1992. Non soltanto essa non si qualifica come tale, ma nemmeno assegna ad altra disposizione un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (v. tra varie, Corte Cost., nn. 257 e 271/11, n. 132/16 e n. 167/18, nonché Cass., sez. un., nn. 9560/14 e 12644/14). Né la norma è retroattiva, perché non disconosce le conseguenze già realizzate del fatto compiuto, né ne impedisce le conseguenze future per una ragione relativa a questo fatto soltanto: essa non incide sul novero degli atti impugnabili e, specificamente, non ne esclude il ruolo e la cartella di pagamento;
né introduce motivi d'impugnazione o foggia quelli che già potevano essere proposti.
[…] Con la norma in questione, invece, il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire. Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione” (Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 26283 del 6/09/2022).
Anche con riguardo all'applicabilità della riforma di cui all'art. 12 D. Lgs. 110/2024, la Cassazione ha recentemente chiarito che “in tema di riscossione a mezzo ruolo, la modifica apportata dall'art. 12 del d.lgs. n. 110 del 2024 al comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 - che ha ampliato, attraverso l'introduzione delle lett. d) ed e), i casi di diretta impugnazione del ruolo e della cartella invalidamente notificata - si applica ai processi pendenti” (Cass., Ordinanza n. 6269 del 09/03/2025).
Alla stregua della normativa e della giurisprudenza sopra citate, nel caso di specie non può ritenersi sussistente l'interesse ad agire, non avendo il ricorrente dedotto e dimostrato, anche nel corso del giudizio già pendente alla data di entrata in vigore della novella legislativa, l'esistenza di uno dei casi espressamente e tassativamente indicati dalla legge, che soli legittimano l'impugnazione diretta del ruolo e delle cartelle di pagamento che si assumono invalidamente notificate, con conseguente inammissibilità del ricorso.
Tenuto conto delle ragioni della decisione, fondate su normative e su un arresto giurisprudenziale intervenuti successivamente all'instaurazione del presente giudizio, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
La Corte
Dichiara inammissibile il ricorso.
Spese compensate.
Roma, 14/01/2026 Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Pier Marco Salassa Dott. Giuseppe Fichera
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FICHERA PE, Presidente
SALASSA PIER MARCO, Relatore
BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7763/2021 depositato il 09/11/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_3 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G Grezar 14 00145 Roma RM
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190035747990000 TRIBUTI 2013
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_3 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180049274255000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180061978560000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170066052381000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170141863254000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170185712249000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160041794261000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150188081056000 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140049205688000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140171735014000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140246491040000 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130329000556000 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130195580332000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha presentato ricorso contro l'Agenzia delle Entrate - Riscossione di Roma, avverso n. 13 cartelle di pagamento relative ad IRPEF, IRAP, IVA, TASSA AUTOMOBILISTICA ed altro, per l'importo complessivo di Euro 23.157,41, di cui all'estratto di ruolo acquisito in data 14/05/2021.
Con i motivi del ricorso la ricorrente ha eccepito:
1) L'omessa notifica delle cartelle di pagamento;
2) L'inesistenza della notifica delle cartelle di pagamento, laddove effettuata direttamente dall'Agente della
Riscossione mediante il servizio postale;
3) La prescrizione/decadenza delle pretese tributarie di cui alle cartelle di pagamento impugnate.
La ricorrente, quindi, ha chiesto l'annullamento delle cartelle di pagamento opposte e dei relativi ruoli, con vittoria delle spese di lite.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Roma, ritualmente costituitasi in giudizio, ha formulato le seguenti controdeduzioni:
a) Inammissibilità del ricorso avverso l'estratto di ruolo ex art. 12, comma 4 bis, D.P.R. 602/1973, introdotto dall'art. 3 bis D.L. 146/2021, convertito, con modificazioni, in Legge 125/2021, con decorrenza dal 21/12/2021, da ritenersi applicabile anche ai processi pendenti, in virtù del principio tempus regit actum, trattandosi di norma processuale;
b) Inammissibilità del ricorso per intervenuta regolare notifica di tutte le cartelle di pagamento oggetto di impugnazione, non impugnate, come comprovato dalla documentazione depositata in atti;
c) Inammissibilità del ricorso anche per intervenuta successiva regolare notifica di atti esattivi non opposti;
d) Inammissibilità delle eccezioni di decadenza e prescrizione, per mancata impugnazione delle cartelle di pagamento regolarmente notificate e tenuto conto della sospensione die termini disposta dalla normativa emanata per affrontare l'emergenza epidemiologica da Covid 19, nonché a fronte della presentazione di istanza di dilazione e di istanze di rottamazione relative alle pretese tributarie in esame;
e) Piena legittimità della notifica effettuata direttamente dall'Agente della Riscossione tramite il servizio postale, in forza dell'art. 26, comma 1, D.P.R. 602/1973, giusta consolidata giurisprudenza di legittimità in materia.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione di Roma, quindi, ha chiesto dichiararsi la legittimità degli atti impugnati e respingersi il ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Non avendo le parti, o almeno una di esse, richiesto la discussione in pubblica udienza, il ricorso è stato trattato e deciso in camera di consiglio ai sensi dell'art. 33, D. Lgs. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
L'art. 12, comma 4 bis, D.P.R. 602/1973, come inserito dall'art. 3 bis D.L. 146/2021, convertito, con modificazioni, in Legge 125/2021, entrato in vigore in data 21/12/2021, e come successivamente modificato dall'art. 12, D. Lgs. 110/2024, a decorrere dall'8/08/2024, prevede espressamente la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, precisando che il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata, sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dalla iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:
- per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del medesimo D.P.R. n. 602/1973;
- per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
- nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;
- in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
- nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 14 del D. Lgs. 18 dicembre
1997, n. 472.
Tale norma deve ritenersi applicabile anche ai giudizi già pendenti al momento della sua entrata in vigore.
Invero, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “la prima disposizione dell'articolo 12 comma 4-bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dal Decreto Legislativo n. 546 del 1992 articolo 19 tra quelli impugnabili: sulla distinzione si sono soffermate queste sezioni unite (con la già citata sentenza n. 19704/15) e non constano voci dissonanti (in linea, anche l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4/22). Quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie, Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (sempre tra varie, v. Cass. n. 31240/19).
È la seconda disposizione della disciplina sopravvenuta che ha suscitato accesi fermenti, dei quali si fornisce ampio riscontro nell'ordinanza interlocutoria. Non si tratta, come pure si è sostenuto, di una norma d'interpretazione autentica, men che mai dell'art. 19 del Decreto Legislativo n. 546 del 1992. Non soltanto essa non si qualifica come tale, ma nemmeno assegna ad altra disposizione un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (v. tra varie, Corte Cost., nn. 257 e 271/11, n. 132/16 e n. 167/18, nonché Cass., sez. un., nn. 9560/14 e 12644/14). Né la norma è retroattiva, perché non disconosce le conseguenze già realizzate del fatto compiuto, né ne impedisce le conseguenze future per una ragione relativa a questo fatto soltanto: essa non incide sul novero degli atti impugnabili e, specificamente, non ne esclude il ruolo e la cartella di pagamento;
né introduce motivi d'impugnazione o foggia quelli che già potevano essere proposti.
[…] Con la norma in questione, invece, il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire. Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione” (Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 26283 del 6/09/2022).
Anche con riguardo all'applicabilità della riforma di cui all'art. 12 D. Lgs. 110/2024, la Cassazione ha recentemente chiarito che “in tema di riscossione a mezzo ruolo, la modifica apportata dall'art. 12 del d.lgs. n. 110 del 2024 al comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 - che ha ampliato, attraverso l'introduzione delle lett. d) ed e), i casi di diretta impugnazione del ruolo e della cartella invalidamente notificata - si applica ai processi pendenti” (Cass., Ordinanza n. 6269 del 09/03/2025).
Alla stregua della normativa e della giurisprudenza sopra citate, nel caso di specie non può ritenersi sussistente l'interesse ad agire, non avendo il ricorrente dedotto e dimostrato, anche nel corso del giudizio già pendente alla data di entrata in vigore della novella legislativa, l'esistenza di uno dei casi espressamente e tassativamente indicati dalla legge, che soli legittimano l'impugnazione diretta del ruolo e delle cartelle di pagamento che si assumono invalidamente notificate, con conseguente inammissibilità del ricorso.
Tenuto conto delle ragioni della decisione, fondate su normative e su un arresto giurisprudenziale intervenuti successivamente all'instaurazione del presente giudizio, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
La Corte
Dichiara inammissibile il ricorso.
Spese compensate.
Roma, 14/01/2026 Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Pier Marco Salassa Dott. Giuseppe Fichera