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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/07/2025, n. 2404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2404 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V SEZIONE LAVORO
composta da: VA CI Presidente rel. Beatrice Marrani Consigliera Rossana Taverna Consigliera
nella causa civile in grado di appello n. 370/2025
all'udienza del 4 luglio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale
TRA
Parte_1
Avv. Daniele De Bonis appellante E
CP_1
Avv. Cristiana Giordano appellato
Controparte_2 appellato contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1026/2025 del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro. CONCLUSIONI: come da atto d'appello e da memoria di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 05.08.2024, il sig. Parte_1 impugnava innanzi al Tribunale di Roma, in funzione del giudice del lavoro, l'avviso di intimazione n. 09720249043700510000, notificato in data 8.7.2024, concernente due avvisi di addebito relativi all'omesso versamento dei contributi Gestione Commercianti e precisamente:
“a) Avviso di addebito n. 39720220015795786000, asseritamente notificato in data 30.9.2022, per complessivi euro 27.731,20; b) Avviso di addebito n. 39720220032204630000, notificato il 2.3.2023, per euro 11.374,78.” L'odierno appellante, deducendo di aver preventivamente proposto ricorso amministrativo al fine dell'annullamento dei suindicati avvisi di addebito, sosteneva l'illegittimità della menzionata intimazione dal momento che, quanto al primo avviso di addebito n. 397 20220015795786000, i contributi ivi elencati erano da ritenersi oramai prescritti;
mentre, in merito al secondo avviso di addebito n. 397 2022 0032204630000, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 7927/2024, ne aveva dichiarato l'inefficacia, previa dichiarazione di illegittimità dell'iscrizione d'ufficio del ricorrente alla Gestione Commercianti. concludeva, pertanto, Pt_1 chiedendo l'annullamento dell'intimazione e degli atti evi elencati.
2. Si costituiva l la quale, previa Controparte_3 contestazione di quanto ex adverso dedotto, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.
3. Ritualmente evocato in giudizio, rappresentava come, a seguito CP_1 della proposizione del ricorso, in sede di riesame ed in autotutela e vista la cancellazione della posizione del ricorrente a seguito della sentenza del Tribunale di Roma n. 7927 del 4.7.2024, aveva provveduto allo sgravio in autotutela anche dell'avviso di addebito n. 397 20220015795786000.
4. Con la sentenza in oggetto, il Tribunale dichiarava cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, affermando che: “Va dichiarata la cessazione della materia del contendere. È in atti il provvedimento di cancellazione dell'opponente dalla gestione commercianti, la sentenza del Tribunale di Roma che ha annullato l'avviso di addebito n 397 20220015795786000 nonché il provvedimento di sgravio emesso dall'istituto in sede di autotutela riguardante l'avviso di addebito n 397 20220015795786000.”
5. Avverso la suindicata pronuncia, propone appello, Parte_1 con esclusivo riferimento alla compensazione delle spese processuali, dolendosi della violazione e falsa applicazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
6. , ritualmente costituitosi in giudizio, resiste al gravame chiedendone il CP_1 rigetto.
7. , benché ritualmente evocata in giudizio, Controparte_2 resta contumace.
8. All'odierna udienza, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
9. L'appello è fondato.
10. Il Tribunale, considerato che la parte ricorrente è stata integralmente vittoriosa, seppure virtualmente, ha errato nel compensare per metà le spese del giudizio, le quali avrebbero dovuto essere integralmente poste a carico del soccombente.
2 10.1 Occorre ricordare, infatti, che la possibilità di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite tra le parti è disciplinata dal 2° comma dell'art. 92 c.p.c. che - nel testo applicabile ratione temporis alla controversia in esame (quello, cioè, successivo alla modifica apportata a decorrere dal 1° marzo 2006 dall'art. 2 della legge 28-12-05 n. 263 e succ. modif. ex art. 45, co. 11, l. 18 giugno 2009, n. 69 e nel testo novellato dall'art. 13, comma 1, del citato d.l. n. 132 del 2014, quale convertito in legge, e da ultimo ricondotto a legittimità costituzionale dalla sentenza della Corte cost. n. 77/2018) - attribuisce tale facoltà al giudice se vi è soccombenza reciproca, ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata, ovvero di mutamento della giurisprudenza rispetti alle questioni dirimenti, ovvero ancora allorquando concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione. 10.2. Appare dunque chiaro che la ragione posta a fondamento della disposta compensazione, ossia “quanto alle spese di lite, considerato il comportamento dell'istituto che in sede di autotutela ha provveduto ad annullare anche il secondo avviso di addebito pur regolarmente notificato e non impugnato, ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite”, non può rientrare tra le “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” che siano riconducibili a quelle già tipizzate dall'art. 92, secondo comma, c.p.c., giusta sentenza Corte cost. n. 77/2018, trattandosi nella specie di una condotta posta in essere dall' successivamente alla notifica del CP_4 ricorso di primo grado, con cui veniva chiesto l'annullamento dell'avviso di addebito, domanda che l' convenuto ha evidentemente ritenuto fondata, CP_4 provvedendo allo sgravio del relativo debito contributivo.
11. In ragione della soccombenza (virtuale) dell' , in parziale riforma CP_4 della appellata sentenza, le spese di lite vanno interamente poste a carico di quest'ultimo e liquidate tenendo conto dei valori tariffari di cui alla Tabella n. 4 del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, che, per le cause di previdenza, nello scaglione di valore tra €26.001,00 e €52.000,00, ammontano complessivamente a €3.291,00, considerando i compensi minimi relativi alle seguenti fasi richieste dalla parte ricorrente: fase di studio (€851,00), fase introduttiva (€602,00) e fase decisionale (€1.838,00). 11.1. Al riguardo si ritiene che i valori medi, previsti dalla Tabella e dallo scaglione in esame, debbono essere ridotti nella misura massima del 50%, attesa la semplicità della controversia. 11.2. Non può essere liquidato nessun compenso, invece, per la c.d. fase istruttoria e/o di trattazione, perché nel giudizio di primo grado non è stata svolta alcuna attività istruttoria riferibile alla previsione dell'art. 4, comma 5, lett. C) del D.M. n. 55/2014 s.m. (sul punto, v. anche Cass. n. 10206/2021). 11.3. Al suindicato importo va aggiunta la maggiorazione ex art. 4, comma 1- bis del Decreto del Ministero della Giustizia del 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal Decreto 13 agosto 2022, n. 147, che prevede che “Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento”.
3 È, pertanto, rimessa alla discrezionalità del giudice la quantificazione del predetto aumento, di cui è fissata solo la misura massima. Nella specie, pur presentando il ricorso di primo grado caratteristiche integranti i presupposti di applicazione della norma citata, devono considerarsi il numero modesto di documenti da consultare e le dimensioni contenute degli stessi;
pertanto, considerata la limitata agevolazione fornita, la maggiorazione può riconoscersi nella misura del 10%, pari a €329,00. 11.4. Sulla base di quanto precede, l'appello va dunque accolto e, pertanto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ferma nel resto, deve condannarsi l' CP_1 al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, liquidate in €3.620,00, oltre 15% per spese forfettarie. 12. Alla soccombenza dell' segue la sua condanna al pagamento delle CP_1 spese del presente grado, liquidate in complessivi €962,00 (scaglione di riferimento tra €1.101,00 e €5.200,00), tenuto conto che il valore della causa, in appello, è rappresentato dalla somma pari all'ammontare delle spese del giudizio di primo grado (“Quando un giudizio prosegua nel successivo grado soltanto per la determinazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il disputatum della controversia e sulla base di tale criterio, integrato da quello del "decisum", vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado: Cass. 6345/2020; v. pure Cass. S.U. 19014/2007); la liquidazione va, anche per questo grado, effettuata secondo i minimi tariffari in ragione della semplicità della fattispecie. 12.1. Quanto alla maggiorazione ex art. 4, comma 1-bis del Decreto del Ministero della Giustizia del 10 marzo 2014, n. 55, espressamente richiesta anche nel presente grado, devono qui richiamarsi le considerazioni espresse al punto 11.3. che precede e, quindi, riconoscersi la maggiorazione nella misura del 10%, pari ad euro 96,00. 13. Nulla sulle spese del grado nei confronti dell non costituita. CP_5
P. Q. M.
La Corte in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ferma nel resto, condanna l' CP_1 al pagamento per intero, in favore dell'appellante, delle spese del primo grado di giudizio liquidate in complessivi €3.620,00, da distrarsi;
condanna l al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che CP_1 liquida in €1.058,00, oltre 15% per spese forfettarie, nonchè IVA e CPA come per legge, da distrarsi;
nulla sulle spese del grado nei confronti dell . CP_5
Roma, 4 luglio 2025
La Presidente est.
VA CI
4
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V SEZIONE LAVORO
composta da: VA CI Presidente rel. Beatrice Marrani Consigliera Rossana Taverna Consigliera
nella causa civile in grado di appello n. 370/2025
all'udienza del 4 luglio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale
TRA
Parte_1
Avv. Daniele De Bonis appellante E
CP_1
Avv. Cristiana Giordano appellato
Controparte_2 appellato contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1026/2025 del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro. CONCLUSIONI: come da atto d'appello e da memoria di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 05.08.2024, il sig. Parte_1 impugnava innanzi al Tribunale di Roma, in funzione del giudice del lavoro, l'avviso di intimazione n. 09720249043700510000, notificato in data 8.7.2024, concernente due avvisi di addebito relativi all'omesso versamento dei contributi Gestione Commercianti e precisamente:
“a) Avviso di addebito n. 39720220015795786000, asseritamente notificato in data 30.9.2022, per complessivi euro 27.731,20; b) Avviso di addebito n. 39720220032204630000, notificato il 2.3.2023, per euro 11.374,78.” L'odierno appellante, deducendo di aver preventivamente proposto ricorso amministrativo al fine dell'annullamento dei suindicati avvisi di addebito, sosteneva l'illegittimità della menzionata intimazione dal momento che, quanto al primo avviso di addebito n. 397 20220015795786000, i contributi ivi elencati erano da ritenersi oramai prescritti;
mentre, in merito al secondo avviso di addebito n. 397 2022 0032204630000, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 7927/2024, ne aveva dichiarato l'inefficacia, previa dichiarazione di illegittimità dell'iscrizione d'ufficio del ricorrente alla Gestione Commercianti. concludeva, pertanto, Pt_1 chiedendo l'annullamento dell'intimazione e degli atti evi elencati.
2. Si costituiva l la quale, previa Controparte_3 contestazione di quanto ex adverso dedotto, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.
3. Ritualmente evocato in giudizio, rappresentava come, a seguito CP_1 della proposizione del ricorso, in sede di riesame ed in autotutela e vista la cancellazione della posizione del ricorrente a seguito della sentenza del Tribunale di Roma n. 7927 del 4.7.2024, aveva provveduto allo sgravio in autotutela anche dell'avviso di addebito n. 397 20220015795786000.
4. Con la sentenza in oggetto, il Tribunale dichiarava cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, affermando che: “Va dichiarata la cessazione della materia del contendere. È in atti il provvedimento di cancellazione dell'opponente dalla gestione commercianti, la sentenza del Tribunale di Roma che ha annullato l'avviso di addebito n 397 20220015795786000 nonché il provvedimento di sgravio emesso dall'istituto in sede di autotutela riguardante l'avviso di addebito n 397 20220015795786000.”
5. Avverso la suindicata pronuncia, propone appello, Parte_1 con esclusivo riferimento alla compensazione delle spese processuali, dolendosi della violazione e falsa applicazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
6. , ritualmente costituitosi in giudizio, resiste al gravame chiedendone il CP_1 rigetto.
7. , benché ritualmente evocata in giudizio, Controparte_2 resta contumace.
8. All'odierna udienza, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
9. L'appello è fondato.
10. Il Tribunale, considerato che la parte ricorrente è stata integralmente vittoriosa, seppure virtualmente, ha errato nel compensare per metà le spese del giudizio, le quali avrebbero dovuto essere integralmente poste a carico del soccombente.
2 10.1 Occorre ricordare, infatti, che la possibilità di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite tra le parti è disciplinata dal 2° comma dell'art. 92 c.p.c. che - nel testo applicabile ratione temporis alla controversia in esame (quello, cioè, successivo alla modifica apportata a decorrere dal 1° marzo 2006 dall'art. 2 della legge 28-12-05 n. 263 e succ. modif. ex art. 45, co. 11, l. 18 giugno 2009, n. 69 e nel testo novellato dall'art. 13, comma 1, del citato d.l. n. 132 del 2014, quale convertito in legge, e da ultimo ricondotto a legittimità costituzionale dalla sentenza della Corte cost. n. 77/2018) - attribuisce tale facoltà al giudice se vi è soccombenza reciproca, ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata, ovvero di mutamento della giurisprudenza rispetti alle questioni dirimenti, ovvero ancora allorquando concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione. 10.2. Appare dunque chiaro che la ragione posta a fondamento della disposta compensazione, ossia “quanto alle spese di lite, considerato il comportamento dell'istituto che in sede di autotutela ha provveduto ad annullare anche il secondo avviso di addebito pur regolarmente notificato e non impugnato, ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite”, non può rientrare tra le “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” che siano riconducibili a quelle già tipizzate dall'art. 92, secondo comma, c.p.c., giusta sentenza Corte cost. n. 77/2018, trattandosi nella specie di una condotta posta in essere dall' successivamente alla notifica del CP_4 ricorso di primo grado, con cui veniva chiesto l'annullamento dell'avviso di addebito, domanda che l' convenuto ha evidentemente ritenuto fondata, CP_4 provvedendo allo sgravio del relativo debito contributivo.
11. In ragione della soccombenza (virtuale) dell' , in parziale riforma CP_4 della appellata sentenza, le spese di lite vanno interamente poste a carico di quest'ultimo e liquidate tenendo conto dei valori tariffari di cui alla Tabella n. 4 del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, che, per le cause di previdenza, nello scaglione di valore tra €26.001,00 e €52.000,00, ammontano complessivamente a €3.291,00, considerando i compensi minimi relativi alle seguenti fasi richieste dalla parte ricorrente: fase di studio (€851,00), fase introduttiva (€602,00) e fase decisionale (€1.838,00). 11.1. Al riguardo si ritiene che i valori medi, previsti dalla Tabella e dallo scaglione in esame, debbono essere ridotti nella misura massima del 50%, attesa la semplicità della controversia. 11.2. Non può essere liquidato nessun compenso, invece, per la c.d. fase istruttoria e/o di trattazione, perché nel giudizio di primo grado non è stata svolta alcuna attività istruttoria riferibile alla previsione dell'art. 4, comma 5, lett. C) del D.M. n. 55/2014 s.m. (sul punto, v. anche Cass. n. 10206/2021). 11.3. Al suindicato importo va aggiunta la maggiorazione ex art. 4, comma 1- bis del Decreto del Ministero della Giustizia del 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal Decreto 13 agosto 2022, n. 147, che prevede che “Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento”.
3 È, pertanto, rimessa alla discrezionalità del giudice la quantificazione del predetto aumento, di cui è fissata solo la misura massima. Nella specie, pur presentando il ricorso di primo grado caratteristiche integranti i presupposti di applicazione della norma citata, devono considerarsi il numero modesto di documenti da consultare e le dimensioni contenute degli stessi;
pertanto, considerata la limitata agevolazione fornita, la maggiorazione può riconoscersi nella misura del 10%, pari a €329,00. 11.4. Sulla base di quanto precede, l'appello va dunque accolto e, pertanto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ferma nel resto, deve condannarsi l' CP_1 al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, liquidate in €3.620,00, oltre 15% per spese forfettarie. 12. Alla soccombenza dell' segue la sua condanna al pagamento delle CP_1 spese del presente grado, liquidate in complessivi €962,00 (scaglione di riferimento tra €1.101,00 e €5.200,00), tenuto conto che il valore della causa, in appello, è rappresentato dalla somma pari all'ammontare delle spese del giudizio di primo grado (“Quando un giudizio prosegua nel successivo grado soltanto per la determinazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il disputatum della controversia e sulla base di tale criterio, integrato da quello del "decisum", vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado: Cass. 6345/2020; v. pure Cass. S.U. 19014/2007); la liquidazione va, anche per questo grado, effettuata secondo i minimi tariffari in ragione della semplicità della fattispecie. 12.1. Quanto alla maggiorazione ex art. 4, comma 1-bis del Decreto del Ministero della Giustizia del 10 marzo 2014, n. 55, espressamente richiesta anche nel presente grado, devono qui richiamarsi le considerazioni espresse al punto 11.3. che precede e, quindi, riconoscersi la maggiorazione nella misura del 10%, pari ad euro 96,00. 13. Nulla sulle spese del grado nei confronti dell non costituita. CP_5
P. Q. M.
La Corte in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ferma nel resto, condanna l' CP_1 al pagamento per intero, in favore dell'appellante, delle spese del primo grado di giudizio liquidate in complessivi €3.620,00, da distrarsi;
condanna l al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che CP_1 liquida in €1.058,00, oltre 15% per spese forfettarie, nonchè IVA e CPA come per legge, da distrarsi;
nulla sulle spese del grado nei confronti dell . CP_5
Roma, 4 luglio 2025
La Presidente est.
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