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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 20/11/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI SI - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1592 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E
, nata a [...] l'[...], C.F.: Parte_2
C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. GIACOBBE ANNALISA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
14/05/2025, i coniugi nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] l'[...], premesso: Parte_2
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 18/09/2008, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 200, parte 1;
- che dall'unione non erano nati figli;
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni specificate nel medesimo ricorso e che, decorsi i termini di legge per l'ammissibilità della domanda, venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile alle seguenti condizioni:
“a) Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a 3 vivere separatamente con l'obbligo di vivere nel reciproco rispetto;
b) La casa coniugale, condotta in locazione dal sig. in quanto assegnatagli dallo IACP di Messina rimane assegnata, Pt_1
unitamente a tutti i mobili che la arredano, al medesimo che continuerà ad abitarla;
c)
Entrambi i coniugi dichiarano di essere autonomi economicamente e quindi di non pretendere alcunchè l'uno dall'altro a titolo di mantenimento;
d) La sig.ra si impegna a modificare Pt_2
la propria residenza entro giorni 30 dal deposito in cancelleria del presente atto, anche in considerazione del fatto che la stessa tornerà a vivere nel proprio paese di origine;
e) I coniugi si danno reciprocamente atto di non avere più null'altro a pretendere l'uno dall'altro per la causale di cui al presente atto. f) Le spese legali del presente giudizio restano compensate tra le parti anche perché il sig. ha diritto ad accedere al patrocinio gratuito a spese dello Pt_1
Stato, unitamente alla sig.ra . Pt_2
All'udienza del 12/11/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 c. IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale alle condizioni sopramenzionate.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 14/05/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nato a [...] il [...], e , nata Parte_1 Parte_2
a RY ET (BIELORUSSIA) l'01/03/1960, alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritte in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di SI di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 18/09/2008, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 200, parte 1;
rimette le parti all'udienza dell'01/07/2026 ai fini dell'ammissibilità della domanda di pronuncia di scioglimento del matrimonio civile, disponendo che l'udienza anzidetta sia sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnando alle parti termine perentorio, per il deposito delle note scritte, fino al giorno dell'udienza e richiedendo che, nelle note di trattazione scritta, le parti diano atto della rinuncia espressa dei coniugi a comparire all'udienza camerale, di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di avere aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e …..di non volersi riconciliare.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 13/11/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI SI - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1592 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E
, nata a [...] l'[...], C.F.: Parte_2
C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. GIACOBBE ANNALISA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
14/05/2025, i coniugi nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] l'[...], premesso: Parte_2
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 18/09/2008, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 200, parte 1;
- che dall'unione non erano nati figli;
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni specificate nel medesimo ricorso e che, decorsi i termini di legge per l'ammissibilità della domanda, venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile alle seguenti condizioni:
“a) Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a 3 vivere separatamente con l'obbligo di vivere nel reciproco rispetto;
b) La casa coniugale, condotta in locazione dal sig. in quanto assegnatagli dallo IACP di Messina rimane assegnata, Pt_1
unitamente a tutti i mobili che la arredano, al medesimo che continuerà ad abitarla;
c)
Entrambi i coniugi dichiarano di essere autonomi economicamente e quindi di non pretendere alcunchè l'uno dall'altro a titolo di mantenimento;
d) La sig.ra si impegna a modificare Pt_2
la propria residenza entro giorni 30 dal deposito in cancelleria del presente atto, anche in considerazione del fatto che la stessa tornerà a vivere nel proprio paese di origine;
e) I coniugi si danno reciprocamente atto di non avere più null'altro a pretendere l'uno dall'altro per la causale di cui al presente atto. f) Le spese legali del presente giudizio restano compensate tra le parti anche perché il sig. ha diritto ad accedere al patrocinio gratuito a spese dello Pt_1
Stato, unitamente alla sig.ra . Pt_2
All'udienza del 12/11/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 c. IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale alle condizioni sopramenzionate.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 14/05/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nato a [...] il [...], e , nata Parte_1 Parte_2
a RY ET (BIELORUSSIA) l'01/03/1960, alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritte in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di SI di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 18/09/2008, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 200, parte 1;
rimette le parti all'udienza dell'01/07/2026 ai fini dell'ammissibilità della domanda di pronuncia di scioglimento del matrimonio civile, disponendo che l'udienza anzidetta sia sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnando alle parti termine perentorio, per il deposito delle note scritte, fino al giorno dell'udienza e richiedendo che, nelle note di trattazione scritta, le parti diano atto della rinuncia espressa dei coniugi a comparire all'udienza camerale, di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di avere aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e …..di non volersi riconciliare.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 13/11/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.