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Sentenza 29 giugno 2025
Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 29/06/2025, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Seconda Sezione
R.G. 460/2022
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai Signori:
1) Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
2) Dott. Consiglia Invitto - Consigliere
3) Dott. Amedeo Citarella - Giudice ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 460 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022
TRA
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Rocco Suma, presso cui è elettivamente domiciliata in Ceglie Messapica, via Giustino
Fortunato, n.3/b, come da mandato in calce alla citazione in appello – appellante
CONTRO
in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., P. VA , rappresentata e difesa dall'avv. Cosimo Lippolis, presso cui è P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Francavilla Fontana (BR), Via Bottari n.12, giusta delega in calce al ricorso per decreto ingiuntivo – appellata
All'udienza del 23.1.2024, svoltasi con trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate dalle parti, da aversi qui trascritte.
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Brindisi, con decreto n. 1329/17 del 2.6.9.2017, emesso su richiesta di ingiungeva a il pagamento della somma di € 9.638,00#, CP_1 Parte_1 così come richiesta a saldo della fatt. n. 18 del 14.4.2015 per “lavori e fornitura di impianto idrico e di riscaldamento, montaggio di canne fumarie per il camino”, eseguiti presso l'immobile di proprietà della seconda in Ceglie Messapica, Vico II Santoro Urgesi n. 2 e 4.
Sulla opposizione della ingiunta, che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva per non avere mai intrattenuto rapporti con il Tribunale di Brindisi, all'esito delle CP_1 prove orali e documentali, con sentenza ex art. 281 sexies cpc n. 1679/2021 del 17.12.2021, rigettava l'opposizione; confermava il decreto ingiuntivo;
condannava l'opponente al pagamento della somma ingiunta, oltre interessi dalla domanda e spese della fase monitoria;
condannava al pagamento delle spese di lite e al pagamento della somma Parte_1 di € 400,00 ex artt. 91 e 96 cpc.
All'esito delle prove orali e documentali rinvenienti dai certificati di conformità dell'impianto rilasciati dalla opposta in favore della opponente, il tribunale, pur nell'assenza di un contratto scritto, riteneva la sussistenza del rapporto negoziale in capo alla seconda.
Contro la pronuncia insorge con cinque motivi di gravame e contestuale Parte_1 richiesta di sospensione della efficacia esecutiva.
Resiste Controparte_1
Rigettata l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della pronuncia, all'udienza del
23.4.2024, precisate le conclusioni, la causa è stata assunta in decisione con concessione dei termini.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo, l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui ne ha ritenuto la legittimazione passiva.
Con il secondo ed il terzo motivo, in via subordinata, ha censurato la sentenza per non avere tenuto conto che i lavori eseguiti erano stati affidati dal coniuge ad altra azienda
(NG) con contratto del 25.1.2011 (secondo motivo) e, comunque, per avere ritenuto fondata la pretesa di pur in assenza di prova in ordine ai lavori da eseguirsi, CP_1 alle caratteristiche della merce, alla pattuizione del corrispettivo e alle modalità di pagamento (terzo motivo).
Con il quarto motivo ha lamentato l'ingiusta condanna al risarcimento del danno equitativamente liquidato nella misura di € 400,00.
pag. 2/5 Con il quinto motivo, “in via ancora ulteriormente più gradata”, ha censurato la pronuncia nella parte in cui, pur in assenza di appello incidentale, ha anticipato la decorrenza degli interessi al momento della fattura, mentre il giudice del monitorio l'aveva prevista dalla domanda.
2. I primi tre motivi, tutti attinenti al merito della vicenda, possono essere trattati congiuntamente.
I motivi sono infondati.
Inizialmente accertata la “astratta legittimazione” della opponente, il primo giudice ne ha correttamente riservato l'effettiva sussistenza all'esito del merito, in quanto questione relativa alla reale titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio.
Secondo l'appellante, però, il primo giudice sarebbe giunto ad affermarne la effettiva sussistenza per avere travisato le risultanze istruttorie e per non avere tenuto conto del giudicato formatosi in altro giudizio;
il tutto, si sostiene, pur in assenza di prova dei fatti costituenti la pretesa.
Il percorso argomentativo del primo giudice merita conferma.
Il teste (udienza 25.2.2020) ha confermato di avere personalmente preso Testimone_1 parte, quale dipendente della opposta, alla esecuzione dei lavori elencati nella fattura azionata e confermato, per quanto occorra, la presenza sui luoghi di causa della e Parte_1 del di lei coniuge , di cui all'epoca ignorava le generalità. Per_1
Contrariamente all'assunto dell'appellata, non vi sono motivi per dubitare dell'attendibilità del teste che, peraltro, ha riferito solo di circostanze acquisite in via diretta.
Lo stesso dicasi quanto al teste la cui qualità di socio accomandante della Testimone_2 società opposta non lo rende incapace a testimoniare (Cass., ord. n. 32229/2023), che ha riferito essere stato il , “a nome della moglie” a commissionare i lavori. Per_1
L'attendibilità del teste trova riscontro nelle ulteriori risultanze, prima, fra tutte, nelle dichiarazioni dello stesso , coniuge della Per_1 Parte_1
All'udienza del 27.4.2021, infatti, il teste , che pure aveva inizialmente dichiarato Per_1 di non conoscere il , salvo poi ammettere di averlo incontrato, presa visione della CP_1 fattura azionata, ha dichiarato: “confermo che i lavori in essa indicati sono stati eseguiti, che furono eseguiti da ma, tuttavia, ribadisco ancora che gli stessi erano contrattualizzati …. con la ditta CP_1
NG …”.
pag. 3/5 Vi è, però, quanto alla seconda parte della dichiarazione del , che manca la prova Per_1 che il costo dei lavori eseguiti da anche a volerne ammettere la CP_1 contrattualizzazione con altra impresa, sia stato effettivamente richiesto da quest'ultima e, soprattutto, che le sia stato corrisposto.
Tanto porta a concludere che parti del rapporto negoziale dedotto in giudizio siano effettivamente l'opponente e la e che, per i lavori eseguiti, sia Parte_1 Controparte_1 effettivamente dovuta la cifra ingiunta, tenuto conto che non vi è mai stata contestazione sull'importo richiesto e che la fattura azionata non è mai stata contestata, nemmeno all'esito dei solleciti inoltrati con le racc.te aa.rr. in atti del 25.8.2015 e del 4.4.2017 regolarmente recapitate [Cass. 26048/2023: “mancando la quietanza, benché contestata, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite ed al relativo ammontare (Cass. 17/12/2004, n.
23499 e successiva giurisprudenza conforme), liberamente apprezzabile dal giudice per la formazione del suo convincimento e utilizzabile quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite.]
3. Il quarto motivo è infondato.
Il giudice di prime cure, ravvisata la natura dilatoria della spiegata opposizione, in uno alla condanna alle spese pronunciata in ragione della soccombenza, ha condannato l'opponente anche al pagamento a favore dell'opposta, della somma di € 400,00 equitativamente determinata tenuto conto dell'importo del credito azionato.
In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.
Ricorrono nella specie i presupposti per addivenire alla pronuncia risarcitoria, dati dalla contestuale pronuncia di condanna al pagamento delle spese, non potendo la condanna per l'abuso del processo essere disgiunta dalla prima (Cass., Sez. 1-, Ordinanza n. 15232 del
30/05/2024 - Rv. 671471 - 01), e dalla ravvisata natura dilatoria della opposizione, nella cui proposizione, in quanto non supportata da congrui elementi di prova, il giudice di prime cure ha ravvisato una ipotesi di abuso del processo, azionato con l'evidente scopo di procrastinare il momento del pagamento (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 36591 del 30/12/2023
- Rv. 669749 - 01).
4. Il quinto motivo è fondato.
pag. 4/5 Il giudice del monitorio ha ingiunto il pagamento della sorte capitale di € 9.638,00 oltre gli interessi legali dalla domanda.
All'esito del primo grado, rigettata l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo, il tribunale, senza domanda sul punto, ha condannato l'opponente al pagamento degli interessi legali maturati dalla fattura al saldo, in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 cpc).
La pronuncia di primo grado, fatta salva ogni altra statuizione, va pertanto modificata nella parte in cui ha disposto la decorrenza degli interessi legali maturati dalla fattura al saldo, dovendosene correttamente prevedere la decorrenza come prevista nel decreto opposto.
5. Tenuto conto della irrisoria incidenza sull'esito del giudizio del momento da cui far decorrere gli interessi legali e dunque, della sostanziale soccombenza dell'appellante, le spese del grado vanno poste interamente a carico di . Parte_1
Alla loro liquidazione si provvede come da dispositivo ex DM 55/2014 e s.m.i., applicati i parametri previsti per le controversie di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 desunto dalla domanda.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto notificato il 1°.6.2022, da , nei confronti Parte_1 di avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1
Brindisi, n. 1679/2021 del 17/12/2021, non notificata, così provvede:
a) in parziale accoglimento dell'appello, riforma la pronuncia nella parte in cui ha disposto il pagamento degli interessi legali maturati dalla fattura al saldo invece che dalla domanda così come previsto con l'ingiunzione;
b) conferma in ogni altra sua parte la pronuncia gravata;
c) condanna al pagamento in favore della società appellata delle spese Parte_1 del grado, che liquida in complessivi 2.906,00 oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15 % se dovuti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione in data 27 giugno 2025.
Il giudice ausiliario est.re Il presidente dott. Amedeo Citarella dott. Antonio F. Esposito
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Seconda Sezione
R.G. 460/2022
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai Signori:
1) Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
2) Dott. Consiglia Invitto - Consigliere
3) Dott. Amedeo Citarella - Giudice ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 460 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022
TRA
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Rocco Suma, presso cui è elettivamente domiciliata in Ceglie Messapica, via Giustino
Fortunato, n.3/b, come da mandato in calce alla citazione in appello – appellante
CONTRO
in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., P. VA , rappresentata e difesa dall'avv. Cosimo Lippolis, presso cui è P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Francavilla Fontana (BR), Via Bottari n.12, giusta delega in calce al ricorso per decreto ingiuntivo – appellata
All'udienza del 23.1.2024, svoltasi con trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate dalle parti, da aversi qui trascritte.
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Brindisi, con decreto n. 1329/17 del 2.6.9.2017, emesso su richiesta di ingiungeva a il pagamento della somma di € 9.638,00#, CP_1 Parte_1 così come richiesta a saldo della fatt. n. 18 del 14.4.2015 per “lavori e fornitura di impianto idrico e di riscaldamento, montaggio di canne fumarie per il camino”, eseguiti presso l'immobile di proprietà della seconda in Ceglie Messapica, Vico II Santoro Urgesi n. 2 e 4.
Sulla opposizione della ingiunta, che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva per non avere mai intrattenuto rapporti con il Tribunale di Brindisi, all'esito delle CP_1 prove orali e documentali, con sentenza ex art. 281 sexies cpc n. 1679/2021 del 17.12.2021, rigettava l'opposizione; confermava il decreto ingiuntivo;
condannava l'opponente al pagamento della somma ingiunta, oltre interessi dalla domanda e spese della fase monitoria;
condannava al pagamento delle spese di lite e al pagamento della somma Parte_1 di € 400,00 ex artt. 91 e 96 cpc.
All'esito delle prove orali e documentali rinvenienti dai certificati di conformità dell'impianto rilasciati dalla opposta in favore della opponente, il tribunale, pur nell'assenza di un contratto scritto, riteneva la sussistenza del rapporto negoziale in capo alla seconda.
Contro la pronuncia insorge con cinque motivi di gravame e contestuale Parte_1 richiesta di sospensione della efficacia esecutiva.
Resiste Controparte_1
Rigettata l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della pronuncia, all'udienza del
23.4.2024, precisate le conclusioni, la causa è stata assunta in decisione con concessione dei termini.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo, l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui ne ha ritenuto la legittimazione passiva.
Con il secondo ed il terzo motivo, in via subordinata, ha censurato la sentenza per non avere tenuto conto che i lavori eseguiti erano stati affidati dal coniuge ad altra azienda
(NG) con contratto del 25.1.2011 (secondo motivo) e, comunque, per avere ritenuto fondata la pretesa di pur in assenza di prova in ordine ai lavori da eseguirsi, CP_1 alle caratteristiche della merce, alla pattuizione del corrispettivo e alle modalità di pagamento (terzo motivo).
Con il quarto motivo ha lamentato l'ingiusta condanna al risarcimento del danno equitativamente liquidato nella misura di € 400,00.
pag. 2/5 Con il quinto motivo, “in via ancora ulteriormente più gradata”, ha censurato la pronuncia nella parte in cui, pur in assenza di appello incidentale, ha anticipato la decorrenza degli interessi al momento della fattura, mentre il giudice del monitorio l'aveva prevista dalla domanda.
2. I primi tre motivi, tutti attinenti al merito della vicenda, possono essere trattati congiuntamente.
I motivi sono infondati.
Inizialmente accertata la “astratta legittimazione” della opponente, il primo giudice ne ha correttamente riservato l'effettiva sussistenza all'esito del merito, in quanto questione relativa alla reale titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio.
Secondo l'appellante, però, il primo giudice sarebbe giunto ad affermarne la effettiva sussistenza per avere travisato le risultanze istruttorie e per non avere tenuto conto del giudicato formatosi in altro giudizio;
il tutto, si sostiene, pur in assenza di prova dei fatti costituenti la pretesa.
Il percorso argomentativo del primo giudice merita conferma.
Il teste (udienza 25.2.2020) ha confermato di avere personalmente preso Testimone_1 parte, quale dipendente della opposta, alla esecuzione dei lavori elencati nella fattura azionata e confermato, per quanto occorra, la presenza sui luoghi di causa della e Parte_1 del di lei coniuge , di cui all'epoca ignorava le generalità. Per_1
Contrariamente all'assunto dell'appellata, non vi sono motivi per dubitare dell'attendibilità del teste che, peraltro, ha riferito solo di circostanze acquisite in via diretta.
Lo stesso dicasi quanto al teste la cui qualità di socio accomandante della Testimone_2 società opposta non lo rende incapace a testimoniare (Cass., ord. n. 32229/2023), che ha riferito essere stato il , “a nome della moglie” a commissionare i lavori. Per_1
L'attendibilità del teste trova riscontro nelle ulteriori risultanze, prima, fra tutte, nelle dichiarazioni dello stesso , coniuge della Per_1 Parte_1
All'udienza del 27.4.2021, infatti, il teste , che pure aveva inizialmente dichiarato Per_1 di non conoscere il , salvo poi ammettere di averlo incontrato, presa visione della CP_1 fattura azionata, ha dichiarato: “confermo che i lavori in essa indicati sono stati eseguiti, che furono eseguiti da ma, tuttavia, ribadisco ancora che gli stessi erano contrattualizzati …. con la ditta CP_1
NG …”.
pag. 3/5 Vi è, però, quanto alla seconda parte della dichiarazione del , che manca la prova Per_1 che il costo dei lavori eseguiti da anche a volerne ammettere la CP_1 contrattualizzazione con altra impresa, sia stato effettivamente richiesto da quest'ultima e, soprattutto, che le sia stato corrisposto.
Tanto porta a concludere che parti del rapporto negoziale dedotto in giudizio siano effettivamente l'opponente e la e che, per i lavori eseguiti, sia Parte_1 Controparte_1 effettivamente dovuta la cifra ingiunta, tenuto conto che non vi è mai stata contestazione sull'importo richiesto e che la fattura azionata non è mai stata contestata, nemmeno all'esito dei solleciti inoltrati con le racc.te aa.rr. in atti del 25.8.2015 e del 4.4.2017 regolarmente recapitate [Cass. 26048/2023: “mancando la quietanza, benché contestata, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite ed al relativo ammontare (Cass. 17/12/2004, n.
23499 e successiva giurisprudenza conforme), liberamente apprezzabile dal giudice per la formazione del suo convincimento e utilizzabile quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite.]
3. Il quarto motivo è infondato.
Il giudice di prime cure, ravvisata la natura dilatoria della spiegata opposizione, in uno alla condanna alle spese pronunciata in ragione della soccombenza, ha condannato l'opponente anche al pagamento a favore dell'opposta, della somma di € 400,00 equitativamente determinata tenuto conto dell'importo del credito azionato.
In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.
Ricorrono nella specie i presupposti per addivenire alla pronuncia risarcitoria, dati dalla contestuale pronuncia di condanna al pagamento delle spese, non potendo la condanna per l'abuso del processo essere disgiunta dalla prima (Cass., Sez. 1-, Ordinanza n. 15232 del
30/05/2024 - Rv. 671471 - 01), e dalla ravvisata natura dilatoria della opposizione, nella cui proposizione, in quanto non supportata da congrui elementi di prova, il giudice di prime cure ha ravvisato una ipotesi di abuso del processo, azionato con l'evidente scopo di procrastinare il momento del pagamento (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 36591 del 30/12/2023
- Rv. 669749 - 01).
4. Il quinto motivo è fondato.
pag. 4/5 Il giudice del monitorio ha ingiunto il pagamento della sorte capitale di € 9.638,00 oltre gli interessi legali dalla domanda.
All'esito del primo grado, rigettata l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo, il tribunale, senza domanda sul punto, ha condannato l'opponente al pagamento degli interessi legali maturati dalla fattura al saldo, in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 cpc).
La pronuncia di primo grado, fatta salva ogni altra statuizione, va pertanto modificata nella parte in cui ha disposto la decorrenza degli interessi legali maturati dalla fattura al saldo, dovendosene correttamente prevedere la decorrenza come prevista nel decreto opposto.
5. Tenuto conto della irrisoria incidenza sull'esito del giudizio del momento da cui far decorrere gli interessi legali e dunque, della sostanziale soccombenza dell'appellante, le spese del grado vanno poste interamente a carico di . Parte_1
Alla loro liquidazione si provvede come da dispositivo ex DM 55/2014 e s.m.i., applicati i parametri previsti per le controversie di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 desunto dalla domanda.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto notificato il 1°.6.2022, da , nei confronti Parte_1 di avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1
Brindisi, n. 1679/2021 del 17/12/2021, non notificata, così provvede:
a) in parziale accoglimento dell'appello, riforma la pronuncia nella parte in cui ha disposto il pagamento degli interessi legali maturati dalla fattura al saldo invece che dalla domanda così come previsto con l'ingiunzione;
b) conferma in ogni altra sua parte la pronuncia gravata;
c) condanna al pagamento in favore della società appellata delle spese Parte_1 del grado, che liquida in complessivi 2.906,00 oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15 % se dovuti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione in data 27 giugno 2025.
Il giudice ausiliario est.re Il presidente dott. Amedeo Citarella dott. Antonio F. Esposito
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