Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/07/2004, n. 12097
CASS
Sentenza 1 luglio 2004

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L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è devoluta al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale.(Nella specie, la S.C. ha ritenuto adeguatamente e sufficientemente motivata la sentenza di merito che, non attribuendo rilevanza alla qualificazione giuridica di rimborso spese conferita dalle parti collettive, ma facendo riferimento alla regolamentazione siccome prevista dalla norma contrattuale - in particolare, la possibilità di modificare, nel quantum, l'erogazione, con riguardo alla variazione dei costi del vitto e dell'alloggio - , aveva attribuito natura di rimborso spese, come tale non computabile ai fini dell'indennità di anzianità maturata anteriormente all'entrata in vigore della legge n.297 del 1982, alla cosiddetta indennità di trasferta forfettizzata - o rimborso forfettizzato spese, vitto e alloggio di cui all'art. 15 del c.c.n.l. dipendenti ENEL -, non ritenendo pertinente, stante la peculiare disciplina pattizia dell'emolumento, il riferimento all'art.12 della legge n.153 del 1969. Inoltre, nella specie, la S.C. ha ritenuto non sufficientemente ne' logicamente motivata la sentenza di merito che, escludendone la natura retributiva, aveva attribuito all'indennità di cantiere, corrisposta ai medesimi lavoratori, natura di rimborso spese, argomentando in tal senso dall'inclusione di detta indennità nella medesima disposizione contrattuale che prevede i rimborsi, senza considerare che ai lavoratori che operano in determinate condizioni possono essere corrisposti tanto rimborsi spese che indennità volte a compensare particolari modalità della prestazione e non rilevando, in senso contrario, la previsione della fissazione, in sede locale, dell'esatta misura dell'indennità, tra il minimo e il massimo previsto dal c.c.n.l., correlandosi, tale variabilità, con la possibilità di differenziazione delle condizioni di lavoro nei vari cantieri.)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/07/2004, n. 12097
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12097
    Data del deposito : 1 luglio 2004

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