Sentenza 1 luglio 2004
Massime • 1
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è devoluta al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale.(Nella specie, la S.C. ha ritenuto adeguatamente e sufficientemente motivata la sentenza di merito che, non attribuendo rilevanza alla qualificazione giuridica di rimborso spese conferita dalle parti collettive, ma facendo riferimento alla regolamentazione siccome prevista dalla norma contrattuale - in particolare, la possibilità di modificare, nel quantum, l'erogazione, con riguardo alla variazione dei costi del vitto e dell'alloggio - , aveva attribuito natura di rimborso spese, come tale non computabile ai fini dell'indennità di anzianità maturata anteriormente all'entrata in vigore della legge n.297 del 1982, alla cosiddetta indennità di trasferta forfettizzata - o rimborso forfettizzato spese, vitto e alloggio di cui all'art. 15 del c.c.n.l. dipendenti ENEL -, non ritenendo pertinente, stante la peculiare disciplina pattizia dell'emolumento, il riferimento all'art.12 della legge n.153 del 1969. Inoltre, nella specie, la S.C. ha ritenuto non sufficientemente ne' logicamente motivata la sentenza di merito che, escludendone la natura retributiva, aveva attribuito all'indennità di cantiere, corrisposta ai medesimi lavoratori, natura di rimborso spese, argomentando in tal senso dall'inclusione di detta indennità nella medesima disposizione contrattuale che prevede i rimborsi, senza considerare che ai lavoratori che operano in determinate condizioni possono essere corrisposti tanto rimborsi spese che indennità volte a compensare particolari modalità della prestazione e non rilevando, in senso contrario, la previsione della fissazione, in sede locale, dell'esatta misura dell'indennità, tra il minimo e il massimo previsto dal c.c.n.l., correlandosi, tale variabilità, con la possibilità di differenziazione delle condizioni di lavoro nei vari cantieri.)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/07/2004, n. 12097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12097 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Consigliere -
Dott. MERCURIO Ettore - rel. Consigliere -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR RA, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato PAOLO BOER, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE BERSANI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
WE S.P.A. che agisce in proprio e quale procuratrice di ENEL S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO 25/B, presso lo studio PESSI GENTILE, rappresentato e difeso dagli avvocati ROBERTO PESSI, GIOVANNI GENTILE, VINCENZO STANCHI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 128/00 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 17/07/00 - R.G.N. 128/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/10/03 dal Consigliere Dott. Ettore MERCURIO;
udito l'Avvocato DE ANGELIS per delega BOER;
Udito l'Avvocato GENTILE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRAZZINI Orazio che ha concluso per la remissione alle SS.UU. ed in subordine accoglimento per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Savona depositato il 27 gennaio 1997, il sign. CA IA conveniva in giudizio la S.p.A. ENEL, alle cui dipendenze aveva lavorato dall'1^ gennaio 1965 al 30 giugno 1996 in qualità di "cantierista" prestando la propria attività presso vari cantieri dislocati sul territorio nazionale, ed esponeva di avere percepito mensilmente nel corso del rapporto l'indennità forfetaria di trasferta, l'indennità di ore viaggio, l'indennità di cantiere, l'indennità di rischio ed il compenso del lavoro straordinario;
lamentava che all'atto della risoluzione del rapporto l'ENEL non aveva tenuto conto di tali indennità ed emolumenti dei quali deduceva la natura retributiva nel calcolo dell'indennità di anzianità maturata alla data del 31 maggio 1982; chiedeva quindi che il corrispettivo versato per detti titoli venisse computato nel calcolo della medesima indennità di anzianità e che la società convenuta fosse condannata conseguentemente al pagamento in suo favore della somma di lire 32.492.323, oltre accessori. Costituitosi l'ENEL, che resisteva alla domanda, il giudice adito, in parziale accoglimento di questa, accogliendo la domanda relativamente alle indennità di cantiere e di ore viaggio od al compenso per lavoro straordinario, per l'intero ammontare di tali emolumenti, e relativamente alla indennità di trasferta limitatamente alla misura del 25 per cento, condannava l'ENEL a pagare al ricorrente la somma di lire 10.179.566.
La Corte d'appello di Genova, con sentenza del 17 luglio 2000, parzialmente riformando la decisione di primo grado, respingeva la domanda con riguardo alla indennità di trasferta forfetaria (o rimborso giornaliero vitto e alloggio), alle indennità di ore viaggio e di cantiere ed al compenso per lavoro straordinario, confermando la sentenza di primo grado nelle altre statuizioni. Il giudice d'appello, premesso che il ricorrente svolgeva mansioni di "cantierista" ai sensi dell'art. 15 del contratto collettivo applicabile ed era quindi destinato per sua natura ad esercitare la sua attività lavorativa in luoghi diversi da quello di provenienza, ha ritenuto che l'indennità di trasferta forfetizzata, come prevista dal contratto collettivo, avesse natura di rimborso spese: ciò perché la misura della stessa era sottoposta a clausola di revisione nel caso di notevole variazione dei prezzi, e l'indennità era esclusa se il cantiere era sito nel comune di residenza del cantierista o in altro confinante, e non rilevando in senso difforme la previsione del c.d. "fermo camera", ne' l'assoggettabilità della indennità medesima a contribuzione previdenziale. Eguale natura di rimborso spese la Corte di merito ha riconosciuto alla indennità di cantiere, erogata solo nei giorni di effettiva presenza e ritenuta soggetta alle variazioni del costo della vita. Per quanto riguarda l'indennità di ore viaggio la stessa Corte, senza sindacare in ordine alla qualificazione della stessa come rimborso spese o come retribuzione, ha riscontrato che essa non era stata corrisposta in maniera uniforme e continuativa, e difettava quindi del requisito della continuità necessario per la sua inclusione nel computo dell'indennità di anzianità, a norma degli artt. 2120 e 2121 nel testo originario. Anche per quanto concerne il compenso del lavoro straordinario il giudice del gravame ha rilevato che esso non era indicato nel prospetto relativo all'ultimo mese di retribuzione mentre risultava, negli altri mesi, corrisposto in maniera discontinua e con importo variabile, e neppure in tutti i mesi, sicché non rivestiva le caratteristiche retributive richieste dalla normativa in questione, non essendo ne' fissa ne' continuativa, ma estremamente variabile.
Avverso tale sentenza il CA ricorre per Cassazione formulando sette motivi di censura, cui resiste con controricorso la WE S.p.A. (agente in proprio e quale procuratrice di ENEL S.p.A.). Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo di ricorso si denunzia omessa e insufficiente motivazione sul punto decisivo riguardante la nozione di retribuzione nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 2094, 2099, 2120 e 2121 cod. civ. in relaz. all'art. 36 Costituzione.
Si argomenta diffusamente sulla nozione di retribuzione ricavabile dal previgente testo dell'art. 2121 cod. civ. ed anche da quello sostituito dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982, e si lamenta che la Corte di merito non si sia pronunciata al riguardo e non si sia attenuta alla suddetta nozione, quale pure offerta dalla norma costituzionale, nell'escludere dalla retribuzione il rimborso spese vitto e alloggio forfetizzato che era strettamente correlato alla qualità del lavoro reso dai cantieristi dell'ENEL.
Con il secondo motivo viene denunziata contraddittoria e insufficiente motivazione su punto decisivo e cioè sul rapporto di lavoro del c.d. "cantierista Enel", nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 36 Cost., 2094, 2099, 2121 cod. civ. e degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. in relaz, all'art. 15 C.C.N.L.. Viene esaminata tale norma collettiva, e si deduce che la peculiarità del contratto di lavoro dei cantieristi consisteva nell'assoggettamento del lavoratore a prestazioni complementari connesse a quelle ordinarie, il cui corrispettivo era pertanto da ritenersi connesso con la causa tipica del rapporto di lavoro, alla qual causa atteneva quindi la stessa indennità di trasferta. Si lamenta quindi l'erronea applicazione delle citate norme in materia di retribuzione, osservandosi altresì che la trasferta forfetizzata non costituiva rimborso spese, anche perché si trattava di spese affrontate dal lavoratore nel proprio interesse e cioè al fine di poter adempiere diligentemente la prestazione lavorativa richiesta dalla specificità del lavoro di cantierista.
Con il terzo motivo il ricorrente, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 2121 e 2120 cod. civ. e dell'art. 1419 cod. civ. con riferimento all'art. 15 del C.C.N.L., censura l'impugnata sentenza per aver ritenuto non discutibile la qualificazione degli emolumenti previsti dal detto art. 15 come rimborso spese, così come operata dal contratto collettivo, e sostiene la irrilevanza del "nomen juris" dato ad essi dalle parti spettando alla legge la qualificazione giuridica da attribuire agli emolumenti stessi, nella specie ai sensi dell'art. 2099 e 2120 e 2121 cod. civ.. Con il quarto motivo, ancora in tema di trasferta forfetizzata, si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2121 e 2120 cod. civ. e degli artt. 1362 e 1363 e segg. cod. civ. con riferimento al citato art. 15 C.C.N.L. nonché contraddittoria motivazione, e si rileva che, avendo i cantieristi prestato la propria attività lavorativa al di fuori dell'azienda abitualmente e continuativamente, essi avevano percepito in modo continuativo l'indennità di trasferta, la quale dunque era compensativa del relativo disagio e non destinata a coprire le maggiori spese necessarie, presentando dunque natura esclusivamente retributiva. Il ricorrente argomenta ancora facendo richiamo alle previsioni collettive del c.d. "fermo camera" pari al 25 per cento del rimborso giornaliero forfetizzato, erogato nelle ipotesi di assenza, rientro e ferie, ed alla previsione del pagamento del 15 per cento del medesimo rimborso effettuato in caso di uso della mensa del cantiere, e ribadisce l'erroneità della decisione impugnata per non avere accertato se le indennità in questione, nonostante la qualificazione datane dal contratto collettivo, costituissero emolumenti corrisposti in modo continuativo, costante ed obbligatorio, tale quindi da doverli porre a base del calcolo della indennità di anzianità ai sensi delle citate norme di legge.
Con il quinto motivo, relativo alla "indennità di cantiere", il ricorrente denunzia ancora le citate norme dell'art. 36 cost., degli artt. 2094, 2099, 2120 e 2121 cod. civ. e degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo. Sostiene la natura retributiva di detta indennità in quanto compensativa delle modalità di svolgimento del lavoro abitualmente ed obbligatoriamente prestato in situazione di particolare disagio (quale il cantiere), corrisposta appunto per ogni giorno di presenza in cantiere, e lamenta la erroneità della decisione della Corte di merito, per violazione delle suddette norme, nel ravvisare la natura di rimborso spese dell'indennità stessa. Con il sesto motivo, relativo alla "indennità ore di viaggio", il ricorrente denunzia la violazione delle già citate norme dell'art. 36 Cost. e degli artt. 2099, 2120 e 2121 cod. civ. nonché vizio di motivazione e deduce la natura retributiva dell'emolumento suddetto escludendo trattarsi di rimborso spese. Censura la decisione impugnata sul punto della esclusa continuità della sua corresponsione sostenendo che tale continuità e non saltuarietà erano circostanze già provate nei gradi di merito, riconosciute dal primo giudice, e riscontrabili dai listini paga prodotti con il ricorso introduttivo.
Con il settimo motivo, titolato in maniera analoga al precedente motivo, il ricorrente censura il punto della sentenza d'appello relativo al lavoro straordinario, sostenendo che dai conteggi prodotti in primo grado risultava, così come pure riconosciuto dal Pretore, la continuità dell'erogazione, pur variabile, dei compensi di tale lavoro nei trentasei mesi considerati, stante appunto la frequenza nella effettuazione delle ore di lavoro straordinario. Argomenta pure sulla questione, ritenuta assorbita dalla Corte d'appello, del versamento delle ultime quattro mensilità ex art. 43 C.C.N.L. per una somma superiore a quella pretesa per l'incidenza dello straordinario sull'indennità d'anzianità, sostenendo che tale versamento non incideva sul computo di detta indennità, essendo basato su un titolo autonomo riconducibile alla previsione dell'art. 4, comma 5^, della legge n. 297/1982.
2. - I primo quattro motivi del ricorso, essenzialmente attinenti al "rimborso giornaliero spese vitto ed alloggio da forfetizzare", possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione e devono essere disattesi.
Anzitutto va rilevato che la Corte d'appello non ha attribuito rilevanza alla qualificazione giuridica (di "rimborso spese") conferita dalle parti collettive all'emolumento in questione, ma, per stabilirne la natura, ha fatto riferimento alla sua regolamentazione come prevista dalla norma contrattuale.
Nell'enunciare l'interpretazione di tale norma, in base alla quale ha ritenuto la natura di rimborso spese dell'emolumento, il giudice del merito ha esposto argomentazioni motive adeguate e sufficienti, così come sinteticamente riferito nella narrativa della presente sentenza, evidenziando, tra l'altro, la previsione, nell'ambito della autonomia collettiva, della possibilità di modificare la misura dell'erogazione - forfettizzata sulla base delle spese effettive "a pie di lista" del primo mese di lavoro in cantiere - con riguardo alla variazione dei costi del vitto e dell'alloggio, stante la elevata inflazione del periodo: ed anche da tale previsione, non riferita al caso di ubicazione del cantiere nel comune di residenza o in altro confinante con questo, ha correttamente tratto il convincimento della natura di rimborso spese dell'indennità stessa. A tale l'interpretazione il ricorrente espone e contrappone una propria valutazione interpretativa della disposizione contrattuale, svolgendo deduzioni non ammissibili perché, così finalizzate, non riconducibili alla previsione dell'art. 360 c.p.c.. Neppure sono ravvisabili nell'impugnata sentenza violazioni delle norme codicistiche in tema di interpretazione dei contratti o di nozione della retribuzione, dovendo pure al riguardo rilevarsi che il c.d. "fermo camera", vale a dire l'erogazione del 25 per cento dell'indennità nei casi di assenza del lavoratore dal luogo in cui ha sede il cantiere, non illogicamente è stato ritenuto dal giudice di merito compatibile con la natura di rimborso spese della stessa avendo riguardo alla necessità di mantenere la disponibilità dell'alloggio durante le brevi assenze.
Nella gran parte, poi, i rilievi e le deduzioni svolte nei motivi di ricorso implicano una nuova valutazione delle previsioni collettive circa la natura dell'emolumento e si risolvono in considerazioni ed apprezzamenti propri della parte istante e da questa ritenuti corretti, i quali peraltro esulano dalla specifica questione della violazione dei singoli canoni ermeneutici posti dal codice civile con riferimento al contratto ed involgono, in vera sostanza, un sindacato di merito che è estraneo al giudizio innanzi a questa Corte di legittimità.
Può aggiungersi, con riguardo ad alcune osservazioni del ricorrente, - argomentando in termini generali in relazione al rapporto di lavoro - che la costanza e la continuità di un'erogazione non possono di per sè considerarsi quale univoco indice della sua natura retributiva, in quanto ben può un'erogazione a titolo di rimborso spese essere (come ovvio) continuativa e costante in ragione della continuità e della permanenza della spesa cui essa si riferisce. In conclusione, confermando sostanzialmente precedenti decisioni di questa Corte che hanno ritenuto esenti da vizi di legittimità decisioni dei giudici di merito espresse nel senso della natura di rimborso spese - come tale non computabile ai fini dell'indennità d'anzianità maturata alla data del 31 maggio 1982, anteriormente cioè all'intervento della legge n. 297 del 1982 - della cosiddetta indennità di trasferta forfetizzata (o rimborso forfetizzato spese vitto e alloggio) di cui all'art. 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile alla fattispecie (v. Cass. 27 agosto 2002 n. 12573 e 4 giugno 2002 n. 81093), non ritenendosi pertinente nella fattispecie, stante la peculiare accertata disciplina pattizia dell'emolumento, il riferimento all'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153, cui pure è richiamo in Cass. n. 15360/2002), ed essendo i motivi sin qui esaminati privi di fondamento, l'impugnazione, nella parte cui essi si riferiscono, dev'essere respinta. 3. - Per quanto concerne le censure attinenti alla "indennità di cantiere", svolte prevalentemente nel quinto motivo del ricorso, le stesse risultano invece fondate sotto il profilo della insufficienza di motivazione e della violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale.
Tale indennità è prevista - per quanto riportato in ricorso - dall'art. 15 lett. "c" comma 13^ del contratto collettivo applicabile là dove è stabilita, in favore dei lavoratori cantieristi, la "corresponsione di una indennità di cantiere, in misura compresa tra un minimo di lire 1.000 ed un massimo di lire 4.000, per ogni giorno di presenza in cantiere".
Ciò stante, la motivazione svolta dal giudice del merito a sostegno della ritenuta natura di rimborso spese dell'indennità di cantiere è insufficiente ed apodittica. Infatti non vale a motivare tale statuizione il rilievo, inconferente a tal fine, che detta indennità risulta prevista nella stessa disposizione contrattuale concernente il prima esaminato "rimborso forfetizzato spese vitto ed alloggio";
così come la previsione di variabilità del relativo importo entro i limiti minimo e massimo prefissati non risulta, dalla testuale formulazione della disposizione prima riportata, essere necessariamente connessa al costo della vita giacché potrebbe in ipotesi ben essere invece collegata, per determinazione in sede locale, alle possibili differenziate particolari condizioni di lavoro nei diversi cantieri. Neppure la motivazione appare adeguata e sufficiente là dove fa apoditticamente discendere la natura di rimborso spese dalla corresponsione nei giorni di effettiva presenza in cantiere, giacché tale modalità potrebbe, in ipotesi, essere rapportata al disagio o alla penosità di una prestazione lavorativa concretamente resa in un tale particolare ambiente di lavoro. Sicché, sul punto ora considerato, il ricorso deve essere accolto stante, appunto, la inadeguatezza della motivazione adottata dalla Corte di merito (cfr. in argomento cit. Cass. n. 12573/2002, 8109/2002). 4. - Per quanto concerne l'"indennità ore viaggio", cui si riferisce il sesto motivo, va rimarcato che, a fronte della ragione del rigetto del relativo capo di domanda espressa dalla Corte di merito con l'affermare che tale indennità, nell'ultimo triennio, era stata corrisposta in maniera episodica e variabile non rivestendo così il carattere della continuità ai fini di cui agli artt. 2120 e 2121 cod. civ. (nel testo originario), parte ricorrente si è limitata a dedurre genericamente che detto requisito era stato invece già provato documentalmente nel corso del giudizio di merito ed era verificabile dai listini paga prodotti con il ricorso di primo grado (pagg. 47 e 49 ricorso per Cassaz.). Così formulato il motivo di ricorso è privo della necessaria specificità ed il ricorso stesso risulta quindi sul punto carente di autosufficienza, dovendo ribadirsi al riguardo, come è costante giurisprudenza di questa Corte, che il requisito dell'esposizione dei motivi di impugnazione, stabilito a pena di inammissibilità del ricorso per Cassazione dall'art. 366 n. 4 c.p.c., non consente di ricercare i motivi stessi al di fuori del contesto del ricorso e neppure di desumerli "aliunde" e "per relationem" dai precedenti atti del processo: ciò perché tale requisito, così inteso, è previsto al fine di rendere possibile, attraverso la specifica individuazione dell'oggetto delle censure mosse alla decisione impugnata, il concreto esercizio della funzione giurisdizionale di legittimità da parte della Corte di Cassazione, il cui svolgimento resta impedito ove i motivi di censura lascino indeterminati e non adeguatamente precisati i limiti e l'ambito dell'impugnazione (cfr., tra le molte, Cass. 21 novembre 2001 n. 14728, 15 maggio 2001 n. 6666, 25 maggio 1995 n. 5742, 21 gennaio 1981 n. 512). Per quanto or detto il sesto motivo dev'essere disatteso. 5. - Analoghe considerazioni valgono per quanto concerne il settimo motivo relativo al compenso del "lavoro straordinario", in relazione al quale il giudice d'appello ha affermato trattarsi di voce ne' fissa ne' continuativa, ma estremamente variabile e quindi non considerabile ai fini del computo dell'indennità d'anzianità ai sensi degli artt. 2120 e 2121 cod. civ. nel testo originario. Anche in tal caso, infatti, il ricorrente ha basato la censura sul generico richiamo ai conteggi prodotti in primo grado assumendo la continuità dell'erogazione del suddetto compenso, sicché in proposito il motivo va ritenuto inammissibile per difetto del ricordato requisito dell'autosufficienza del ricorso per Cassazione.
Le ulteriori deduzioni svolte nel medesimo motivo di ricorso riguardanti il versamento, dedotto dall'Ente, di una somma pari alle ultime quattro mensilità di cui all'art. 43 del contratto collettivo applicabile non risultano integrare alcun motivo d'impugnazione avverso la pronuncia della Corte d'appello che ha ritenuto assorbita la connessa questione (dell'asserito maggior favore della disciplina contrattuale successiva) in conseguenza della decisione adottata. 6. - Conclusivamente, il ricorso dev'essere accolto per quanto di ragione, e cioè soltanto limitatamente al punto concernente la "indennità di cantiere" (sopra esaminato sub 2), stante il rigetto del ricorso medesimo sui rimanenti punti (sopra esaminati sub 2, 4 e 5).
Di conseguenza l'impugnata sentenza dev'essere cassata in relazione al motivo accolto, e la causa rinviata ad altro giudice di pari grado - che si designa nella Corte d'appello di Torino - il quale procederà a nuovo esame sul punto tenendo conto dei rilievi prima svolti, e provvedere pure sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto;
rinvia la causa alla Corte d'Appello di Torino che provvedere anche sulle spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2004