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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 08/05/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 326/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verbania
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 326/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Paola Goffredi presso Parte_1 C.F._1
il cui studio è elettivamente domiciliata in Oleggio, via del Moro, 77, giusta procura allegata al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del PM
Oggetto: separazione personale giudiziale
CONCLUSIONI
Ricorrente:
“Nel merito: accertate le circostanze di cui alla narrativa, dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
- autorizzare i coniugi a vivere separati
- nulla disporre in merito all'assegnazione della casa coniugale in quanto non piu' esistente
pagina 1 di 4 - disporre l'affido esclusivo dei tre figli alla madre con diritto per il padre di vederli, se lo desidera, previo accordo con i Servizi Sociali di riferimento, affinche' gli stessi possano stilare un calendario di incontri protetti in luogo neutro secondo le necessita' del caso.
- porre a carico del Sig. un assegno a titolo di contributo al mantenimento per i figli minori CP_1
nella misura che sarà ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese e competenze di causa.
In via istruttoria:
- ordinare all'Agenzia delle Entrate di trasmettere le ultime tre dichiarazioni dei redditi disponibili relative al Sig. Controparte_1
- ordinare all'INPS di trasmettere estratto contributivo relativo al Sig. Controparte_1
- disporre l'acquisizione di qualsiasi altro documento ritenuto utile ai fini della ricostruzione della situazione reddituale del Sig. CP_1
- disporre la presa in carico ufficiale da parte degli Assistenti Sociali del Comune di Arona del nucleo familiare;
- disporre l'audizione degli Assistenti Sociali del Comune di Arona, previa acquisizione di relazione riguardante il nucleo familiare
Per
- disporre l'audizione dei figli, ad esclusione di , ancora in tenera eta'
Con ogni più ampia riserva istruttoria se ciò fosse reso necessario dalle difese avverse”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
premesso di avere contratto matrimonio con il 2.9.2009 in Parte_1 Controparte_1
NC (Marocco) -trascritto negli atti dello Stato Civile del Comune di Arona al nr. 64 – Parte 2 -
Serie C nell'anno 2022- dalla cui unione erano nati i figli il 18.11.2011, Persona_2
il 04.3.2013, il 7.7.2020, ha chiesto pronunciarsi la separazione Persona_3 Persona_4
personale dal marito, disponendo l'affido esclusivo a sè dei figli, determinando, secondo giustizia, il contributo al loro mantenimento.
Il resistente non si è costituito in giudizio e il ricorso e il decreto di fissazione udienza gli sono stati notificati ex art. 143 c.p.c. presso la casa comunale di Arona, risultando ancora residente presso l'immobile già adibito a casa coniugale.
E' cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, allontanatosi, da tempo, il resistente, dalla casa coniugale, né comparso all'udienza di comparizione.
pagina 2 di 4 La domanda di affido esclusivo dei figli minori pure è fondata;
va, altresì, disposto che le decisioni di maggior interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla residenza abituale vadano assunte dalla madre in via esclusiva.
Il contegno del padre, trasferitosi altrove senza dare più notizia di sé (disinteressatosi, peraltro, del giudizio, essendo rimasto contumace) importano un giudizio di disfavore della relativa condotta, essendo del tutto incurante dei figli, tutti in tenera età, a integrale carico della madre, che provvede con coraggio e dedizione a ogni loro esigenza.
L'avere interrotto ogni rapporto con i figli e l'omissione di qualsivoglia contributo al relativo mantenimento importano un giudizio di disapprovazione della relativa condotta e la conseguente inidoneità all'esercizio delle prerogative genitoriali, con la necessità del ricorso all'affidamento monogenitoriale di cui all'art. 337 quater, comma 3, c.c. contrassegnato dall'esercizio esclusivo della potestà genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali nell'interesse dei minori, cd. affido super- esclusivo (cfr. Tribunale di Milano 20.3.2014), tale per cui che le decisioni di maggior interesse per la prole, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla residenza abituale, vanno demandate alla madre in via esclusiva.
In materia di affidamento dei figli minori, infatti, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (ex multiis Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 28244 del 04/11/2019).
Alla madre, altresì, va attribuita la facoltà, allorchè il padre ne faccia richiesta, di decidere se e quando i figli potranno incontrare il padre.
In ordine al loro mantenimento, tenuto conto della giovane età del resistente (nato il [...]) e della relativa capacità lavorativa, quantomeno generica, della tenera età dei figli e dei loro bisogni, della circostanza che essi sono a integrale carico della madre, il contributo perequativo al loro mantenimento va stimato equo in € 600,00 (€ 200,00 per ogni figlio), oltre il 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il protocollo in uso all'intestato tribunale.
pagina 3 di 4 L'affido esclusivo dei figli importa, ex art. 6 co.4 D.Lgs. 230/2021, che l'assegno unico per i medesimi vada percepito dalla ricorrente al 100%.
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e si liquidano come da dispositivo, con pagamento, ex art. 133 DPR 105/2002, in favore dello Stato, essendo, la ricorrente, ammessa al relativo beneficio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la separazione personale tra e uniti in Parte_1 Controparte_1
matrimonio il 2.9.2009 in NC;
- affida i figli minori in via esclusiva alla madre, con collocazione stabile presso la medesima;
- dispone, altresì, che le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla residenza abituale possano essere assunte dalla madre in via esclusiva (cd. affido super-esclusivo);
- pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la somma di € 600,00 mensili
(€ 200,00 per ogni figlio), annualmente rivalutabile ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi per il medesimo;
- dispone che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla ricorrente;
- condanna il resistente alla refusione alla ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 4.358,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge, con pagamento in favore dello Stato.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Così deciso in Verbania il 30.4.2025
Il Giudice Relatore dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente dott.ssa Monica BARCO
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verbania
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 326/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Paola Goffredi presso Parte_1 C.F._1
il cui studio è elettivamente domiciliata in Oleggio, via del Moro, 77, giusta procura allegata al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del PM
Oggetto: separazione personale giudiziale
CONCLUSIONI
Ricorrente:
“Nel merito: accertate le circostanze di cui alla narrativa, dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
- autorizzare i coniugi a vivere separati
- nulla disporre in merito all'assegnazione della casa coniugale in quanto non piu' esistente
pagina 1 di 4 - disporre l'affido esclusivo dei tre figli alla madre con diritto per il padre di vederli, se lo desidera, previo accordo con i Servizi Sociali di riferimento, affinche' gli stessi possano stilare un calendario di incontri protetti in luogo neutro secondo le necessita' del caso.
- porre a carico del Sig. un assegno a titolo di contributo al mantenimento per i figli minori CP_1
nella misura che sarà ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese e competenze di causa.
In via istruttoria:
- ordinare all'Agenzia delle Entrate di trasmettere le ultime tre dichiarazioni dei redditi disponibili relative al Sig. Controparte_1
- ordinare all'INPS di trasmettere estratto contributivo relativo al Sig. Controparte_1
- disporre l'acquisizione di qualsiasi altro documento ritenuto utile ai fini della ricostruzione della situazione reddituale del Sig. CP_1
- disporre la presa in carico ufficiale da parte degli Assistenti Sociali del Comune di Arona del nucleo familiare;
- disporre l'audizione degli Assistenti Sociali del Comune di Arona, previa acquisizione di relazione riguardante il nucleo familiare
Per
- disporre l'audizione dei figli, ad esclusione di , ancora in tenera eta'
Con ogni più ampia riserva istruttoria se ciò fosse reso necessario dalle difese avverse”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
premesso di avere contratto matrimonio con il 2.9.2009 in Parte_1 Controparte_1
NC (Marocco) -trascritto negli atti dello Stato Civile del Comune di Arona al nr. 64 – Parte 2 -
Serie C nell'anno 2022- dalla cui unione erano nati i figli il 18.11.2011, Persona_2
il 04.3.2013, il 7.7.2020, ha chiesto pronunciarsi la separazione Persona_3 Persona_4
personale dal marito, disponendo l'affido esclusivo a sè dei figli, determinando, secondo giustizia, il contributo al loro mantenimento.
Il resistente non si è costituito in giudizio e il ricorso e il decreto di fissazione udienza gli sono stati notificati ex art. 143 c.p.c. presso la casa comunale di Arona, risultando ancora residente presso l'immobile già adibito a casa coniugale.
E' cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, allontanatosi, da tempo, il resistente, dalla casa coniugale, né comparso all'udienza di comparizione.
pagina 2 di 4 La domanda di affido esclusivo dei figli minori pure è fondata;
va, altresì, disposto che le decisioni di maggior interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla residenza abituale vadano assunte dalla madre in via esclusiva.
Il contegno del padre, trasferitosi altrove senza dare più notizia di sé (disinteressatosi, peraltro, del giudizio, essendo rimasto contumace) importano un giudizio di disfavore della relativa condotta, essendo del tutto incurante dei figli, tutti in tenera età, a integrale carico della madre, che provvede con coraggio e dedizione a ogni loro esigenza.
L'avere interrotto ogni rapporto con i figli e l'omissione di qualsivoglia contributo al relativo mantenimento importano un giudizio di disapprovazione della relativa condotta e la conseguente inidoneità all'esercizio delle prerogative genitoriali, con la necessità del ricorso all'affidamento monogenitoriale di cui all'art. 337 quater, comma 3, c.c. contrassegnato dall'esercizio esclusivo della potestà genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali nell'interesse dei minori, cd. affido super- esclusivo (cfr. Tribunale di Milano 20.3.2014), tale per cui che le decisioni di maggior interesse per la prole, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla residenza abituale, vanno demandate alla madre in via esclusiva.
In materia di affidamento dei figli minori, infatti, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (ex multiis Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 28244 del 04/11/2019).
Alla madre, altresì, va attribuita la facoltà, allorchè il padre ne faccia richiesta, di decidere se e quando i figli potranno incontrare il padre.
In ordine al loro mantenimento, tenuto conto della giovane età del resistente (nato il [...]) e della relativa capacità lavorativa, quantomeno generica, della tenera età dei figli e dei loro bisogni, della circostanza che essi sono a integrale carico della madre, il contributo perequativo al loro mantenimento va stimato equo in € 600,00 (€ 200,00 per ogni figlio), oltre il 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il protocollo in uso all'intestato tribunale.
pagina 3 di 4 L'affido esclusivo dei figli importa, ex art. 6 co.4 D.Lgs. 230/2021, che l'assegno unico per i medesimi vada percepito dalla ricorrente al 100%.
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e si liquidano come da dispositivo, con pagamento, ex art. 133 DPR 105/2002, in favore dello Stato, essendo, la ricorrente, ammessa al relativo beneficio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la separazione personale tra e uniti in Parte_1 Controparte_1
matrimonio il 2.9.2009 in NC;
- affida i figli minori in via esclusiva alla madre, con collocazione stabile presso la medesima;
- dispone, altresì, che le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla residenza abituale possano essere assunte dalla madre in via esclusiva (cd. affido super-esclusivo);
- pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la somma di € 600,00 mensili
(€ 200,00 per ogni figlio), annualmente rivalutabile ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi per il medesimo;
- dispone che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla ricorrente;
- condanna il resistente alla refusione alla ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 4.358,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge, con pagamento in favore dello Stato.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Così deciso in Verbania il 30.4.2025
Il Giudice Relatore dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente dott.ssa Monica BARCO
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