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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 15/12/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2060/2025 R.G.
EPUBBLICA ITALIA
TRIBUNALE DI PISTOIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Stefano Billet Presidente
DI relatore Elena Piccinni
LE NZ DI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella procedura iscritta al n. 2060/2025 R.G.A.C. avente per oggetto: Ricorso ex art. 473 bis.51
c.p.c. in punto di modifica delle condizioni previste nella sentenza di divorzio di
Parte_1 C.F. C.F. 1
Parte_2 C.F. C.F. 2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Silvia Vicenzo del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Pistoia, Via dei Fabbri n.37, giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHE'
IL P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte_1 e Parte_2Con ricorso congiunto depositato in data 11/11/2025, i sig.ri
[...] premettevano che, con sentenza n. 488/2021 del 28/05/2021, il Tribunale di Pistoia
dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dagli stessi contratto, omologando le condizioni dai medesimi proposte nel ricorso introduttivo e, in particolare, prevedendo quanto segue:
-"i coniugi provvedono ad impegnarsi a dare corso in separata sede alle istanze di trasferimento dell'immobile e di quote immobiliari al fine del soddisfacimento degli obblighi di mantenimento, in specifico, il signor nell'ambito di sistemazione dei reciproci accordi Parte_1 و Parte_2 la propria quota di patrimoniali, si impegna a trasferire alla signora proprietà, pari al 50% pro-indiviso del fabbricato residenziale costituito da alloggio di civile abitazione, situato in Comune di Pistoia località Le Querci, via Rotonda n.c. 6, trattasi di fabbricato residenziale costituito da alloggio di civile abitazione, situato in Comune di Pistoia
(PT), via Rotonda n.c. 6, inserito nel vigente regolamento urbanistico in tessuto di impianto storico
(TS2 borghi sub.-urbani lineari). Detto immobile è situato nella zona periferica del Comune di
Pistoia, ad est della città, più precisamente nella frazione denominata Le Querci a confine con il
Comune di Agliana, regolarmente intestato ai ricorrenti, proprietari attuali, per ciascuno pro- indiviso, ed è geometricamente rappresentato presso il Catasto Fabbricati del Comune di Pistoia in foglio di mappa 247 dal mappale 465, subalterno 4, categoria A/3, classe 4^, consistenza vani 7, rendita catastale euro 451,90, unito al mappale 466 sub. 4.
- Il Sig. Parte_3 si impegna a corrispondere a titolo assegno divorzile alla sig.ra Parte_2
[...] la somma mensile di Euro 200,00 (Euro duecento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT dell'aumento del costo della vita, da versarsi entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese secondo le modalità stabilite di comune accordo".
Tanto premesso, i sig.ri Parte_1 e Parte_2 hanno dato atto sia del mancato trasferimento dell'immobile atteso che nel ricorso introduttivo non era stato precisato che tale trasferimento sarebbe avvenuto ai sensi dell'art. 19 L 74/1987 e della sentenza della Corte Costituzionale n.
154/1999, essendo elemento funzionale ed indispensabile alla risoluzione della crisi familiare – sia del peggioramento della situazione economica del sig. Parte_1 concludendo dunque per la modifica delle condizioni precedentemente concordate.
L'accordo raggiunto dalle parti in ordine alla modifica delle condizioni di divorzio, in particolare,
prevede quanto segue:
Parte_1 si impegna a corrispondere a titolo di assegno divorzile alla SI.ra [...]
- 1. Il SI.
la somma mensile di €. 50,00 (Euro Cinquanta//00), rivalutabile annualmente Parte_2
secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 05 (cinque) di ogni mese, secondo le modalità stabilite di comune accordo;
- 2. I ricorrenti provvederanno, in separata sede, a dare corso agli accordi circa il trasferimento immobiliare. Il signor nell'ambito di sistemazione dei reciproci accordiParte_1 و
'patrimoniali, si impegna a trasferire alla signora la propria quota di Parte_2
proprietà, pari al 50% pro-indiviso del fabbricato residenziale costituito da alloggio di civile abitazione, situato in Comune di Pistoia località Le Querci, via Rotonda n.c. 6, trattasi di fabbricato residenziale costituito da alloggio di civile abitazione, situato in Comune di Pistoia
(PT), via Rotonda n.c. 6, inserito nel vigente regolamento urbanistico in tessuto di impianto storico
(TS2 - borghi sub.-urbani lineari). Detto immobile è situato nella zona periferica del Comune di Pistoia, ad est della città, più precisamente nella frazione denominata Le Querci a confine con il
Comune di Agliana, regolarmente intestato ai ricorrenti, proprietari attuali, per ciascuno pro- indiviso, ed è geometricamente rappresentato presso il Catasto Fabbricati del Comune di Pistoia in foglio di mappa 247 dal mappale 465, subalterno 4, categoria A/3, classe 4^, consistenza vani 7, rendita catastale euro 451,90, unito al mappale 466 sub. Il trasferimento immobiliare de quo costituisce elemento funzionale ed indispensabile alla risoluzione della crisi familiare, con conseguente richiesta di registrazione dell'atto in esenzione dall'imposta di registro, ipotecaria, catastale, nonché l'esenzione dall'imposta di bollo e da ogni altra tassa, ai sensi dell'art. 19 L
74/1987 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999, considerato anche che per la
SI.ra costituisce "prima casa".Parte_2
- 3. Le spese relative al trasferimento immobiliare sopra citato saranno sostenute in via esclusiva
Parte_1 così come le spese legali del presente procedimento.dal Sig.
-4. I ricorrenti convengono altresì che i termini e le condizioni contenute nel presente ricorso avranno efficacia dal momento della sottoscrizione dello stesso.
Acquisito il parere del P.M., ai sensi dell'art. 473 bis. 51 ultimo comma c.p.c., la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
La domanda di modifica delle condizioni di divorzio come sopra indicate è fondata e merita accoglimento;
alla luce della documentazione in atti, difatti, la richiesta di modifica è conforme all'interesse delle parti.
Nulla sulle spese in considerazione della proposizione di una domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente da a modifica della sentenza del Tribunale diParte_1 Parte_2
Pistoia n. 488/2021 del 28/05/2021, così decide:
modifica le condizioni di divorzio come da accordo raggiunto dalle parti e riportato in motivazione;
nulla sulle spese.
Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 11 dicembre 2025
Il DI est. Il Presidente
Dott.ssa Elena Piccinni Dott. Stefano Billet
EPUBBLICA ITALIA
TRIBUNALE DI PISTOIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Stefano Billet Presidente
DI relatore Elena Piccinni
LE NZ DI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella procedura iscritta al n. 2060/2025 R.G.A.C. avente per oggetto: Ricorso ex art. 473 bis.51
c.p.c. in punto di modifica delle condizioni previste nella sentenza di divorzio di
Parte_1 C.F. C.F. 1
Parte_2 C.F. C.F. 2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Silvia Vicenzo del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Pistoia, Via dei Fabbri n.37, giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHE'
IL P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte_1 e Parte_2Con ricorso congiunto depositato in data 11/11/2025, i sig.ri
[...] premettevano che, con sentenza n. 488/2021 del 28/05/2021, il Tribunale di Pistoia
dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dagli stessi contratto, omologando le condizioni dai medesimi proposte nel ricorso introduttivo e, in particolare, prevedendo quanto segue:
-"i coniugi provvedono ad impegnarsi a dare corso in separata sede alle istanze di trasferimento dell'immobile e di quote immobiliari al fine del soddisfacimento degli obblighi di mantenimento, in specifico, il signor nell'ambito di sistemazione dei reciproci accordi Parte_1 و Parte_2 la propria quota di patrimoniali, si impegna a trasferire alla signora proprietà, pari al 50% pro-indiviso del fabbricato residenziale costituito da alloggio di civile abitazione, situato in Comune di Pistoia località Le Querci, via Rotonda n.c. 6, trattasi di fabbricato residenziale costituito da alloggio di civile abitazione, situato in Comune di Pistoia
(PT), via Rotonda n.c. 6, inserito nel vigente regolamento urbanistico in tessuto di impianto storico
(TS2 borghi sub.-urbani lineari). Detto immobile è situato nella zona periferica del Comune di
Pistoia, ad est della città, più precisamente nella frazione denominata Le Querci a confine con il
Comune di Agliana, regolarmente intestato ai ricorrenti, proprietari attuali, per ciascuno pro- indiviso, ed è geometricamente rappresentato presso il Catasto Fabbricati del Comune di Pistoia in foglio di mappa 247 dal mappale 465, subalterno 4, categoria A/3, classe 4^, consistenza vani 7, rendita catastale euro 451,90, unito al mappale 466 sub. 4.
- Il Sig. Parte_3 si impegna a corrispondere a titolo assegno divorzile alla sig.ra Parte_2
[...] la somma mensile di Euro 200,00 (Euro duecento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT dell'aumento del costo della vita, da versarsi entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese secondo le modalità stabilite di comune accordo".
Tanto premesso, i sig.ri Parte_1 e Parte_2 hanno dato atto sia del mancato trasferimento dell'immobile atteso che nel ricorso introduttivo non era stato precisato che tale trasferimento sarebbe avvenuto ai sensi dell'art. 19 L 74/1987 e della sentenza della Corte Costituzionale n.
154/1999, essendo elemento funzionale ed indispensabile alla risoluzione della crisi familiare – sia del peggioramento della situazione economica del sig. Parte_1 concludendo dunque per la modifica delle condizioni precedentemente concordate.
L'accordo raggiunto dalle parti in ordine alla modifica delle condizioni di divorzio, in particolare,
prevede quanto segue:
Parte_1 si impegna a corrispondere a titolo di assegno divorzile alla SI.ra [...]
- 1. Il SI.
la somma mensile di €. 50,00 (Euro Cinquanta//00), rivalutabile annualmente Parte_2
secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 05 (cinque) di ogni mese, secondo le modalità stabilite di comune accordo;
- 2. I ricorrenti provvederanno, in separata sede, a dare corso agli accordi circa il trasferimento immobiliare. Il signor nell'ambito di sistemazione dei reciproci accordiParte_1 و
'patrimoniali, si impegna a trasferire alla signora la propria quota di Parte_2
proprietà, pari al 50% pro-indiviso del fabbricato residenziale costituito da alloggio di civile abitazione, situato in Comune di Pistoia località Le Querci, via Rotonda n.c. 6, trattasi di fabbricato residenziale costituito da alloggio di civile abitazione, situato in Comune di Pistoia
(PT), via Rotonda n.c. 6, inserito nel vigente regolamento urbanistico in tessuto di impianto storico
(TS2 - borghi sub.-urbani lineari). Detto immobile è situato nella zona periferica del Comune di Pistoia, ad est della città, più precisamente nella frazione denominata Le Querci a confine con il
Comune di Agliana, regolarmente intestato ai ricorrenti, proprietari attuali, per ciascuno pro- indiviso, ed è geometricamente rappresentato presso il Catasto Fabbricati del Comune di Pistoia in foglio di mappa 247 dal mappale 465, subalterno 4, categoria A/3, classe 4^, consistenza vani 7, rendita catastale euro 451,90, unito al mappale 466 sub. Il trasferimento immobiliare de quo costituisce elemento funzionale ed indispensabile alla risoluzione della crisi familiare, con conseguente richiesta di registrazione dell'atto in esenzione dall'imposta di registro, ipotecaria, catastale, nonché l'esenzione dall'imposta di bollo e da ogni altra tassa, ai sensi dell'art. 19 L
74/1987 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999, considerato anche che per la
SI.ra costituisce "prima casa".Parte_2
- 3. Le spese relative al trasferimento immobiliare sopra citato saranno sostenute in via esclusiva
Parte_1 così come le spese legali del presente procedimento.dal Sig.
-4. I ricorrenti convengono altresì che i termini e le condizioni contenute nel presente ricorso avranno efficacia dal momento della sottoscrizione dello stesso.
Acquisito il parere del P.M., ai sensi dell'art. 473 bis. 51 ultimo comma c.p.c., la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
La domanda di modifica delle condizioni di divorzio come sopra indicate è fondata e merita accoglimento;
alla luce della documentazione in atti, difatti, la richiesta di modifica è conforme all'interesse delle parti.
Nulla sulle spese in considerazione della proposizione di una domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente da a modifica della sentenza del Tribunale diParte_1 Parte_2
Pistoia n. 488/2021 del 28/05/2021, così decide:
modifica le condizioni di divorzio come da accordo raggiunto dalle parti e riportato in motivazione;
nulla sulle spese.
Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 11 dicembre 2025
Il DI est. Il Presidente
Dott.ssa Elena Piccinni Dott. Stefano Billet