Ordinanza presidenziale 24 giugno 2024
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 04/02/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00044/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00033/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di AR (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 33 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Piva, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in AR, viale Toschi n. 4;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, non costituito in giudizio;
Guardia di Finanza - Comando Regionale Emilia-Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per la condanna
del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Comando Generale della Guardia di Finanza – Comando Regionale Emilia - Romagna al risarcimento, ai sensi dell'art. 30 C.p.a., del danno non patrimoniale derivante dall'illegittimo trasferimento del ricorrente dal Nucleo di Polizia Tributaria di AR a quello di -OMISSIS- avvenuto con provvedimento n. -OMISSIS- (provvedimento poi annullato dal TAR di AR con sentenza n. -OMISSIS-poi confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. -OMISSIS-).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Guardia di Finanza - Comando Regionale Emilia-Romagna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2025 la dott.ssa Paola Pozzani e udito per parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo parte attrice ha chiesto la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comando Generale della Guardia di Finanza – Comando Regionale Emilia - Romagna al risarcimento, ai sensi dell’art. 30 C.p.a., del danno non patrimoniale derivante dall’illegittimo trasferimento del ricorrente medesimo dal Nucleo di Polizia Tributaria di AR a quello di -OMISSIS- avvenuto con provvedimento n. -OMISSIS- (provvedimento poi annullato dal TAR di AR con sentenza n. -OMISSIS-, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. -OMISSIS-).
L’Amministrazione, costituitasi in giudizio il 24 gennaio 2022, ha depositato relazione sui fatti di causa il 31 gennaio 2022.
Con ordinanza presidenziale n. -OMISSIS- del -OMISSIS- si è chiesto alle parti di comunicare se fossero intervenuti fatti o atti ulteriori nel corso del giudizio e alla parte ricorrente di confermare l’attualità dell’interesse alla definizione del giudizio.
Entrambe le parti hanno depositato in giudizio dichiarazione di interesse alla decisione.
Con memoria depositata in giudizio il 27 dicembre 2024, il ricorrente ha speso le difese finali.
Alla pubblica udienza del 29 gennaio 2025, sentito il difensore di parte ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorrente, Luogotenente CS della Guardia di Finanza, ha rappresentato che, con atto del -OMISSIS-, il Comando Regionale Emilia Romagna della Guardia di Finanza ne disponeva il trasferimento dal Nucleo di Polizia Tributaria di AR a quello di -OMISSIS-, con formale esecuzione dal mese di -OMISSIS-; detto provvedimento, poi, era oggetto di impugnazione avanti questa Sezione che, alla camera di consiglio del 7 marzo 2012, accoglieva l’istanza di sospensione cautelare e, successivamente, alla pubblica udienza del 4 luglio 2012, accoglieva nel merito il ricorso annullando l’atto impugnato con sentenza n. -OMISSIS-.
Avverso la sentenza di primo grado l’Amministrazione interponeva appello avanti il Consiglio di Stato il quale, alla camera di consiglio del 20 gennaio 2013, rigettava l’istanza di sospensione cautelare della sentenza; in esito alla pronuncia cautelare (e, sottolinea parte attrice, solo allora nonostante questa Sezione avesse disposto la sospensione cautelare degli atti, poi annullati, fin dal 7 marzo 2012), in data -OMISSIS- il Comando Regionale disponeva il rientro (riassegnazione) a AR del ricorrente il quale, dunque, era rimasto in servizio a -OMISSIS-, pur in forza di un atto illegittimo, per circa 14 mesi.
In data 8 marzo 2021 il Consiglio di Stato confermava la pronuncia di questa Sezione con decisione n. -OMISSIS-.
Consequenzialmente, la difesa attorea chiede la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno patito in seguito all’illegittimo esercizio del potere amministrativo le cui conseguenze sono state ingiustamente protratte per circa 14 mesi, ossia sino alla effettiva riassegnazione a AR (-OMISSIS-).
Il danno lamentato è di natura non patrimoniale, a titolo di danno biologico (quantificato dal ricorrente in base ai “ parametri di riferimento ” ed alla “ tabella del Tribunale di Milano ” in “ Euro 19.503,00, di cui Euro 12.375,00 per danno non patrimoniale per invalidità permanente nella misura del 6% ed Euro 7.128,00 per danno biologico temporaneo per invalidità temporanea così come indicata dal CTP ”), nonché danno reputazionale essendo stato il provvedimento adottato per asseriti motivi di “salvaguardia del Corpo” e danno alla vita familiare in considerazione dell’allontanamento dalla sede di residenza, con effetti indebitamente protrattisi per la mancata ottemperanza ai provvedimenti resi da questa Sezione (danno quantificato nella somma complessiva individuata con criterio equitativo in Euro 20.000,00).
L’Amministrazione, a sua difesa, evidenzia che in riferimento all’adozione del provvedimento poi annullato non sussisterebbe alcun profilo di dolo o colpa, essendo il provvedimento espressione di discrezionalità ammnistrativa nella disposizione dei trasferimenti dei militari nei confronti dei quali, in quanto contenuti in “ordini”, il militare non avrebbe alcuna aspettativa di diritto a svolgere il servizio in un determinato luogo né alla considerazione dei carichi familiari; quanto al profilo inerente la mancata ottemperanza dei provvedimenti giurisdizionali, secondo la resistente, la mancata tempestiva esecuzione dell’ordinanza cautelare di questa Sezione, nonché della successiva sentenza di primo grado, andrebbe ascritta alla mera attuazione delle indicazioni fornite dall’Avvocatura dello Stato in tal senso, senza pertanto poter ascrivere alcuna negligenza o imperizia all’Amministrazione. Infine, la controdeducente evidenzia che alcun profilo di danno alla reputazione sarebbe rinvenibile nella fattispecie, in considerazione del fatto che in costanza di trasferimento a -OMISSIS-, nonché al rientro in servizio a AR, le valutazioni del ricorrente hanno sempre mantenuto il livello eccellente.
Il Collegio rileva che, quanto alla sussistenza dell’antigiuridicità del pregiudizio, non possano esservi dubbi a seguito della pronuncia di primo grado e della decisione, conforme, del Consiglio di Stato, con le quali il trasferimento del ricorrente è stato annullato in quanto privo della necessaria motivazione: il provvedimento è stato adottato contra ius e ciò è stato definitivamente accertato giudizialmente.
Quanto all’elemento soggettivo, va innanzi tutto considerato che, nel caso in esame, l’Amministrazione non ha dato esecuzione al provvedimento cautelare di primo grado e nemmeno alla sentenza di questa Sezione, attendendo, invece, la pronuncia cautelare in appello sulla sentenza di primo grado; non possono, del resto, ritenersi esimenti della negligenza dimostrata dall’Ente i riferimenti alle interlocuzioni con la difesa pubblica, in quanto l’effetto della pronuncia cautelare del giudice è immediato e vi deve essere data esecuzione dall’Amministrazione destinataria della sospensione del provvedimento gravato, e ulteriormente, la pronuncia di primo grado è immediatamente esecutiva, senza necessità di attesa della decisione del giudice di appello che, peraltro, nel caso specifico, ha poi confermato l’esecutività della sentenza. Pertanto, relativamente al lamentato indebito protrarsi dell’assegnazione alla sede di -OMISSIS- pur dopo le pronunce favorevoli del giudice di primo grado, il Collegio ritiene colposa la condotta dell’Amministrazione.
Circa, poi, la pregressa adozione del provvedimento di trasferimento del ricorrente dal Nucleo di Polizia Tributaria di AR a quello di -OMISSIS-, va osservato che la discrezionalità amministrativa, reclamata dalla resistente quale giustificazione del comportamento tenuto, può essere esercitata dall’Autorità solo entro i limiti ordinamentali, tra cui la necessaria motivazione ex art. 3 della Legge n. 241 del 1990, come più approfonditamente scandito nelle decisioni occorse sul caso di specie; pertanto, la violazione di tale minima regola di legalità dell’ agere pubblico configura certamente il profilo della negligenza ed imprudenza.
La pronuncia di questa Sezione n. -OMISSIS-, infatti, nell’occuparsi della vicenda del ricorrente, precisa in via generale che “ Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il difetto di motivazione dell’atto impugnato in quanto supportato da elementi generici quali il mero richiamo a “esigenze di servizio connesse ad ineludibili profili organizzatori e di salvaguardia del Corpo” non altrimenti specificate. La censura è fondata. Sul punto l’Amministrazione si difende affermando che i provvedimenti di trasferimento sarebbero sottratti alla applicazione della disciplina sostanziale di cui alla L. n. 241/1990 e, in particolare, non richiederebbero di essere motivati. La giurisprudenza, infatti, ha avuto modo di chiarire, con posizione ormai consolidata, che i provvedimenti con i quali l’Amministrazione militare determina d’autorità il trasferimento di sede di un proprio dipendente, appartengono al novero degli “ordini”, ovvero atti ablativi personali connessi ad esigenze organizzative dell’apparato che, in quanto tali, sono sottratti all’applicazione della normativa generale di cui alla LL. n. 241/1990. (ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 13 luglio 2011, n. 4258). Ferma restando la validità sul piano generale dell’enunciata posizione che trova fondamento nella specificità della peculiare categoria di tali atti amministrativi deve, tuttavia, rilevarsi che il principio in questione, comportando una attenuazione di precisi obblighi di legge posti a garanzia di interessi sensibili del soggetto inciso da manifestazioni di esercizio di pubblici poteri, a parere del Collegio, non può essere oggetto di indiscriminata applicazione. Deve, infatti, rilevarsi che detta limitazione viene ricondotta dalla giurisprudenza alla necessità di rispetto degli obblighi di “pronta esecuzione” e “senza dubbi o esitazioni”, dell’ordine incombente sul militare (cfr. artt. 727 e 1346 del D.L.vo 66 del 2010): esigenza che trova il proprio fondamento nella specifica funzione che l’ordinamento affida agli apparati militari a difesa di interessi superiori della collettività e che l’ordinamento preserva apprestando una tutela anche sul piano penale prevedendo una specifica fattispecie criminosa in caso di omessa, o anche solo ritardata esecuzione, dell’ordine (art. 173 Codice Penale Militare Militare di Pace). Ciò premesso, non deve in ogni caso sfuggire che le garanzie introdotte dal legislatore con legge n. 241/1990 sono espressione di valori altrettanto rilevanti e che pertanto possono subire una compressione (mai una sostanziale abrogazione) in via interpretativa unicamente all’esito di una comparazione fra contrapposti interessi, a maggior ragione in presenza di posizioni entrambe oggetto di tutela rafforzata da parte dell’ordinamento. Ne deriva che, in presenza di un espresso obbligo di motivazione imposto dall’art. 3 della L. n. 241/241, la sostanziale elusione di detto onere non possa essere fatta discendere in via assoluta e generalizzata da una aprioristica enunciazione di preminenza degli interessi perseguiti dall’Amministrazione militare, ma possa trovare ingresso solo qualora la compressione dei diritti del singolo sia strettamente necessaria a tutelare le descritte esigenze di immediatezza di esecuzione. Il principio comporta che non tutti i provvedimenti di trasferimento di sede, per il solo fatto di essere stati astrattamente ricondotti alla categoria degli “ordini”, debbano caratterizzarsi per un totale affrancamento dalla disciplina sostanziale dettata dal legislatore a garanzia del privato inciso da atti di esercizio del potere amministrativo, con la conseguenza che occorrerà distinguere, caso per caso, le fattispecie in cui la necessaria pronta esecuzione giustifichi l’inapplicabilità degli istituti di cui alla L. n. 241/1990 da quelle in cui l’insussistenza di tali profili determini, come nel caso in esame, un atteggiarsi dell’agire amministrativo non dissimile da quello di una comune pubblica autorità. Che nel caso di specie non ricorrano le descritte esigenze di immediata e pronta esecuzione, che sole possono comportare una restrizione delle garanzie procedimentali è, sotto un primo profilo, confermato dalla stessa amministrazione che disciplina i trasferimenti di autorità (con la più volte citata Circolare n. 379389/09) prevedendo un iter procedimentale conforme ai dettami della L. n. 241/1990, nel quale è contemplata la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 (nonostante in relazione agli “ordini” nella sopra descritta accezione, si tratti di adempimento pacificamente non richiesto - cfr. Cons. Stato, sez. IV, 14 maggio 2007, nr. 2377; id., 24 febbraio 2006, nr. 813; id., 5 luglio 2002, nn. 3693 e 3694); la nomina di un responsabile del procedimento e l’instaurazione di un contraddittorio che garantisca la partecipazione del destinatario del provvedimento. Sotto altro profilo, l’assenza di qualsivoglia carattere di urgenza del trasferimento impugnato è confermata, nel concreto, dalla articolata sequenza procedimentale che si è sviluppata nell’arco di numerosi mesi compresi fra la nota del Comandante Provinciale di AR del 12 maggio 2011 e la determinazione di trasferimento del -OMISSIS-. Ne deriva che, nel caso di specie, non ricorrendo alcuna delle esigenze in relazione alle quali la giurisprudenza è solita affermare l’inapplicabilità della disciplina sostanziale contenuta nella L. n. 241/1990, l’Amministrazione avrebbe dovuto, sia pur in forma estremamente sintetica come in tutta evidenza richiedono le delicate esigenze sottese alla pianificazione degli avvicendamenti del personale militare, corredare il provvedimento di un supporto motivazionale tale da consentire al destinatario della misura di comprenderne le ragioni. Ne consegue che la pretesa esenzione dalle garanzie di legge specificate nella disciplina normativa in tema di procedimento amministrativo, nel caso di specie, non può trovare applicazione nei termini invocati con la conseguenza che il provvedimento in questa sede impugnato deve necessariamente essere corredato di un supporto motivazionale adeguato, ancorché, si tratti di onere assolvibile, per le ragioni esposte, in forma estremamente sintetica, con il solo limite della insufficienza di enunciazioni estremamente generiche consistenti in mere clausole di stile. Chiarito il necessario rispetto dell’obbligo di motivazione occorre valutare se nel caso di specie, l’Amministrazione abbia assolto l’onere in questione, sia pur negli esposti limiti ”.
In riferimento al caso specifico, la citata pronuncia evidenzia in merito al contesto procedimentale che “ Preliminarmente, ai fini del corretto inquadramento della fattispecie all’esame del Collegio, deve essere delineato il contesto all’interno del quale è maturata la determinazione di trasferimento del ricorrente. Il trasferimento del Maresciallo -OMISSIS- è stato adottato nell’ambito delle procedure di mobilità previste e disciplinate al dichiarato scopo “di prevenire condizionamenti per l’attività di servizio derivanti da situazioni di incompatibilità ambientale, potenzialmente favorite dall’elevata territorializzazione del personale e dalle lunghe permanenze di sede” (Circolare del Comando Interregionale Centro-Settentrionale, n. 319/1241 del 9 gennaio 2003, punto 1). A tal fine la disciplina di settore (con disposizione permanente) prevede che la posizione degli Ispettori non comandanti di Reparto con permanenza ultradecennale venga riconsiderata periodicamente assumendo “in assenza di controindicazioni che comportino misure di maggior rilievo, provvedimento di avvicendamento nell’ambito dei reparti della stessa sede” (punto 2, quarto alinea della circolare 9.1.2003, cit.), nonché, “tutte le iniziative consentite per individuare comportamenti che costituiscano situazioni di incompatibilità funzionale o ambientale e promuovere i conseguenti provvedimenti amministrativi, disciplinari se ne ricorrono i presupposti, e di trasferimento” (punto 2, quinto alinea della circolare 9.1.2003, cit.) ricercando “la conciliazione delle esigenze dell’Istituzione con quelle familiari e personali degli interessati” (punto 3 Circolare 9.1.2003, cit.). La medesima disciplina esclude che la “lunga permanenza” possa essere considerata “causa oggettiva del trasferimento del personale” (punto 2, terzo alinea, Circolare 9.1.2003, cit.). Le suddette disposizioni, in sede di diffusione ai Reparti dipendenti a cura del Comando Regionale, sono state esplicitate ed integrate (nota n. 16942/0p del 22 aprile 2003). Per quanto di interesse ai fini del presente giudizio, la nota da ultimo richiamata avente funzione interpretativa delle superiori disposizioni, precisava (punto 2, lett. a, 3° cpv) che “le direttive emanate appaiono meno rigide per l’assegnazione del personale ai reparti dei capoluoghi di provincia, vista la presenza di più reparti alla stessa sede, che consente di individuare un idoneo impiego anche in situazioni di incompatibilità di residenza”. La disposizione, sebbene sia riferita al personale chiamato a svolgere il proprio servizio in reparti con competenza “sui luoghi di origine propri e della moglie”, esprime in modo inequivoco il principio in base al quale, in presenza di situazioni di incompatibilità, reale o potenziale, debbano in ogni caso preferirsi, fra le varie misure possibili, quelle idonee a soddisfare l’interesse pubblico alla garanzia dell’imparzialità dell’azione amministrativa suscettibili di arrecare il minor danno alle posizioni dei singoli incisi dal provvedimento di trasferimento. La medesima nota esplicativa, ribadisce l’esclusione di qualsivoglia automatismo del trasferimento in conseguenza del solo dato temporale oggettivo della permanenza nella sede precisando che i limiti temporali previsti (come già precisato, 10 anni per gli ispettori non comandanti) non devono “intendersi quali limiti tassativi” ma debbono essere considerati “quali elementi fattuali che determinano una valutazione connotata da un livello di approfondimento maggiore delle eventuali e potenziali controindicazioni alla permanenza nell’incarico” ” .
Quanto alla specifica situazione soggettiva del ricorrente, questa Sezione nella decisione in esame ha stabilito che “ In aperto contrasto con le richiamate direttive, il trasferimento del Maresciallo -OMISSIS- non reca alcun elemento ulteriore alla mera allegazione che “l’ispettore risulta essere quello avente maggiore permanenza di reparto” e che la misura adottata risponde “a specifiche esigenze di servizio connesse ad ineludibili profili organizzatori e di salvaguardia del Corpo”. Quanto alla prima affermazione (permanenza di reparto) deve ribadirsi che nessuna disposizione impone di procedere in ogni caso al trasferimento di almeno un ispettore rendendo del tutto priva di rilevanza, ai fini in esame, il dato specificato. Ancor più evidente risulta essere, inoltre, l’apodittica affermazione che il trasferimento del ricorrente si renderebbe necessario per salvaguardare il Corpo, senza alcuna ulteriore specificazione. La gravità dell’affermazione, che getta una sinistra ombra sulla figura del Maresciallo, avrebbe richiesto l’indicazione quanto meno per sommi capi delle ragioni per le quali la permanenza del medesimo risulterebbe essere così pregiudizievole ”.
Con la sentenza di primo grado in esame questa Sezione ha, altresì, accolto il quarto motivo rivolto alla censura della disparità di trattamento evidenziando che “ In assenza, come evidenziato, di specifici fatti suscettibili di determinare, anche sotto il solo profilo dell’opportunità, l’avvicendamento del ricorrente (fatti non allegati dall’Amministrazione nemmeno in corso di giudizio), una eventuale generica esigenza di ricambio del personale onde prevenire fenomeni di “territorializzazione” non avrebbe potuto, pena una palese irragionevolezza della misura adottata, non tenere conto della presenza di Ispettori presenti nella medesima sede di servizio da più tempo, a nulla rilevando, con riferimento allo specifico profilo, la circostanza che il periodo di servizio prestato sia stato svolto in una o più articolazioni. Sotto un primo profilo deve, infatti, evidenziarsi che la posizione di impiego nell’ambito degli uffici della medesima sede non rientra nella disponibilità del personale e pertanto non può costituire motivo per penalizzare il ricorrente rispetto a colleghi che, pur presenti da più tempo, abbiano beneficiato di avvicendamenti interni. Anzi la circostanza che il Maresciallo -OMISSIS- sia stato mantenuto in un incarico estremamente sensibile e delicato presso il Nucleo di polizia giudiziaria per 26 anni riportando lusinghieri giudizi valutativi (come documentato in atti), a meno di non voler ipotizzare una clamorosa svista da parte della scala gerarchica, non può che testimoniare una assoluta irreprensibilità ed affidabilità del medesimo tanto che, nel descritto prolungato lasso temporale, non sono mai emerse ragioni che ne consigliassero un avvicendamento interno come, per contro, (quali che ne siano state le ragioni) è stato ritenuto essere di interesse per il buon andamento del servizio con riferimento ai tre colleghi citati. Avvicendamento interno che, peraltro, rappresenta - come già evidenziato - una soluzione graduata alle problematiche connesse alla “territorializzazione” ed alla lunga permanenza, non solo auspicata dalla normativa del Corpo, ma prima ancora rispettosa del principio di proporzionalità che impone alle Amministrazioni, senza esclusione di sorta, di soddisfare le proprie esigenze, anche operative, ricorrendo, fra le varie possibilità esistenti a parità di efficacia, alle misure meno lesive delle posizioni giuridico soggettive dei destinatari dei loro provvedimenti ”.
Questa Sezione, infine, ha accolto anche il quinto motivo di ricorso per violazione della circolare n. 379389/09 in ragione della mancata considerazione della situazione personale e familiare del ricorrente, debitamente rappresentata in sede procedimentale, precisando che “ Il provvedimento impugnato, nonostante la disciplina imponga, come già rilevato, una attenta valutazione delle condizioni personali del soggetto trasferito, sul punto si limita, infatti, a dare atto della produzione di memorie difensive da parte dell’interessato dichiarandole “comunque soccombenti a favore del prevalente interesse dell’Amministrazione” senza enunciazione alcuna delle ragioni per le quali non fossero meritevoli di considerazione, quasi a voler affermare una assoluta e non discutibile preminenza delle esigenze di servizio a prescindere da qualsivoglia valutazione delle specificità del caso concreto. La rilevata omissione esplica la propria efficacia viziante in particolare nel caso di specie ove, come esposto in sede di scrutinio del precedente motivo di ricorso, non risultano specificate le ragioni di servizio per le quali l’avvicendamento si sia reso necessario. Il provvedimento contestato, a fronte delle rilevanti esigenze personali rappresentate dal ricorrente, contiene una generica considerazione circa “la ridotta distanza chilometrica tra le sedi dei due reparti, ben collegate anche dai servizi di trasporto pubblico” che renderebbero “modeste le ripercussioni sulla situazione personale e familiare dell’Ispettore”. Tale considerazione, a tacere del fatto che è assolutamente inidonea a sostenere sul piano della ragionevolezza e congruità il provvedimento impugnato in relazione alla natura e gravità delle esigenze rappresentate é, altresì, non corretta nei contenuti in quanto le città di AR e -OMISSIS- sono collegate via ferroviaria con tempi di percorrenza mediamente superiori ai 40 minuti, a meno di non ricorrere a soluzioni (alta velocità) comportanti quotidiani sacrifici economici di dubbia compatibilità con le presumibili risorse stipendiali del ricorrente ”.
A riprova della sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa, la decisione del Consiglio di Stato, che ha confermato la sentenza di primo grado, ha precisato che il trasferimento del ricorrente era stato disposto in seno ad una procedura cui l’Amministrazione si era autovincolata configurando precisi criteri di governo dei trasferimenti dei quali, nel caso di specie, non era stato dato alcun riscontro motivazionale nel gravato provvedimento; tale circostanza concorre, quindi, a conclamare la condotta colposa dell’Amministrazione per violazione delle regole dalla stessa predisposte. La decisione confermativa di appello, infatti, ha precisato che “ Dunque, tale provvedimento, in base alla configurazione fattane dalla stessa Amministrazione nei suoi vari atti generali, necessariamente doveva essere adeguatamente motivato, trattandosi di un trasferimento adottato all’esito di un complesso bilanciamento tra la situazione relativa al percorso professionale del militare, in relazione al tipo di servizio svolto, alla permanenza nel tempo nella medesima sede di servizio, alle esigenze dell’ufficio e alla situazione familiare dello stesso. Il procedimento, infatti, è stato svolto anche con la comunicazione di avvio, al fine della partecipazione dell’interessato, funzionale all’acquisizione al procedimento stesso anche degli interessi personali del militare, come, del resto, prescritto dalla citata Circolare del 9 gennaio 2003. Lo specifico obbligo di motivazione discendeva, dunque, dalla disciplina che si erano posti il Comando interregionale e il Comando regionale per i peculiari procedimenti in questione. Né si può ritenere che il provvedimento sia sufficientemente motivato con il riferimento alle “esigenze di servizio connesse ad ineludibili profili organizzatori e di salvaguardia del Corpo”, trattandosi di espressione di contenuto generale priva di riferimenti ad elementi fattuali, che dovevano essere oggetto di valutazione proprio in base alle direttive che regolavano il procedimento; non soccorrono a tal fine, neppure, i richiami alla scopertura di tutti i comandi provinciali dipendenti e alle distanze e ai tempi di percorrenza tra AR e -OMISSIS-. Si deve, infatti, considerare che, prima di disporre il trasferimento al di fuori del Comando provinciale di AR in ambito regionale, avrebbero dovuto essere espressamente considerate sia la possibilità di assegnazione ad altro incarico o reparto nell’ambito del Comando provinciale di AR, come, del resto, era indicato nella stessa nota del Comando provinciale del 12 maggio 2011, che aveva già sollevato la problematica della permanenza ininterrotta del maresciallo -OMISSIS- dal 1985 presso il Nucleo di Polizia tributaria di –AR; sia, specificamente le esigenze familiari, nel caso di specie, anche particolarmente rilevanti per la stato di salute e personale di entrambi i figli del militare ”.
La decisione del Consiglio di Stato ha, inoltre, sul punto sottolineato che “ In relazione alla particolarità del procedimento in questione e all’autovincolo che si era posta l’Amministrazione con le circolari del Comando interregionale del 9 gennaio 2003 e del Comando regionale del 22 aprile 2003, deve ritenersi infondato anche il motivo relativo alla natura recessiva delle esigenze familiari del militare nel caso dei trasferimenti per servizio, essendo tali esigenze espressamente considerate al punto 3 della circolare del 9 gennaio 2003 ”.
Dalle surriferite considerazioni emerge chiaramente, quindi, che è da escludersi nel caso de quo l’applicazione della fattispecie esimente dell’errore scusabile derivante da contrasti giurisprudenziali sull’interpretazione della norma o dalla complessità dei fatti, ovvero ancora dal comportamento delle parti del procedimento; emerge, invece, chiaramente la rimproverabilità a titolo di colpa della condotta dell’Amministrazione, che ha violato il basilare ed essenziale presupposto dell’esercizio del potere amministrativo costituito dall’onere motivazionale, nel caso specifico con l’aggravante della violazione di una chiara procedura cui l’Amministrazione si era autovincolata con precisi criteri nel caso di specie disattesi.
Quanto al nesso causale, parte ricorrente ha prodotto in giudizio copiosa documentazione medica dalla quale emerge l’incidenza dell’evento di trasferimento nonché del suo protrarsi sulle condizioni di salute dell’interessato; in relazione a tali riscontri, a ben vedere, l’Amministrazione non ha controdedotto. Si presenta, quindi, convincente che, su di un piano di ragionevole verosimiglianza, la rappresentata situazione clinica del ricorrente sia diretta conseguenza della condotta dell’Ente, configurando l’essenziale elemento aquiliano del nesso causale in base al comune criterio del “più probabile che non”, anche in ragione del comune apprezzamento dell’incidenza – sulla situazione personale e familiare del militare – del tempo trascorso (14 mesi) dal trasferimento illegittimo alla reintegrazione nella precedente sede lavorativa.
Inoltre, da quanto evincibile dagli atti di causa, tali evidenze cliniche, che non sono state in alcun modo contestate dall’Amministrazione, precisano che “ Per quanto riguarda l’eziopatogenesi degli stessi ” (disturbo dell’adattamento con ansia e umore depresso misti) “ risulta che le vicende lavorative siano state vissute come ingiuste ed immotivate ripercuotendosi sia sulla sfera psichica che sulla sfera esistenziale, provocando un peggioramento delle prestazioni e motivazioni professionali e della qualità di vita. Considerando l’estraneità del soggetto a pregresse patologie psichiche, appare evidente un’apprezzabile correlazione tra l’insorgenza della patologia e i comportamenti messi in atto ”.
La quantificazione del danno biologico, non contestata dalla resistente, è formulata da parte ricorrente “ applicando i parametri di riferimento e la Tabella del Tribunale di Milano ” e in tal modo ritenendo di “ avere subito un danno risarcibile complessivamente quantificabile in Euro 19.503,00 (di cui Euro 12.375,00 per danno non patrimoniale per invalidità permanente nella misura del 6% ed Euro 7.128,00 per danno biologico temporaneo per invalidità temporanea così come indicata dal CTP) ”, con richiesta, altresì, del riconoscimento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali con decorrenza -OMISSIS- e fino all’effettivo soddisfo; tuttavia, tale quantificazione risulta articolata in termini presuntivi, sia in ragione del generico riferimento ai “parametri di riferimento” ed alla “Tabella del Tribunale di Milano” sia in ragione della mancata allegazione della invocata certificazione del CTP.
Sull’ulteriore danno non patrimoniale, preteso a titolo di pregiudizio reputazionale ed alla vita familiare, il Collegio osserva che l’illegittimo protrarsi (per 14 mesi) del trasferimento ad altra sede “per la salvaguardia del Corpo” ordinato senza l’adeguata necessaria motivazione ed in costanza di uno stato di servizio eccellente convergono secondo un criterio di effettiva probabilità per l’apprezzamento della lesione all’integrità reputazionale del militare nonché per il riconoscimento di un pregiudizio in re ipsa alla vita familiare ingiustamente compromessa dal protratto allontanamento della sede lavorativa, stante anche la delicata situazione di disagio dei figli del ricorrente. Del pari resta incontestato il particolare aggravio alla vita familiare recato dal protratto trasferimento, anche in ragione della rappresentata, e colpevolmente ignorata dall’Amministrazione, delicata condizione dei figli del ricorrente sia in sede di istruttoria procedimentale che processuale (si vedano in questo senso le citate sentenze di questa Sezione e del Consiglio di Stato pronunciatesi sull’annullamento del trasferimento del ricorrente).
Si ritiene, quindi, che nel caso di specie sussistano tutti gli elementi necessari (ingiustizia del danno, elemento soggettivo della colpa, nesso causale e sussistenza del pregiudizio) ad integrare i presupposti per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno ingiusto patito dal ricorrente in seguito all’illegittimo esercizio del potere amministrativo.
Sulla quantificazione del danno, come efficacemente osservato dal T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, con pronuncia n. 2223 del 5 giugno 2020, nella fattispecie “ si impone una valutazione equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c., stante la impossibilità – o la estrema difficoltà – di una precisa prova sull’ammontare del danno, tenuto conto della sua peculiare natura ”, “ vertendosi in tema di lesione della sfera immateriale e personalissima del ricorrente, priva di misura ma non certo di contenuto, afferendo ai valori inalienabili della persona, quale lavoratore, marito e padre ”; inoltre, quanto al danno biologico, vista la quantificazione formulata solo in via presuntiva da parte ricorrente e considerata la mancata contestazione da parte dell’Amministrazione delle voci di danno, non risulta necessario disporre la reclamata consulenza tecnica d’ufficio, potendosi liquidare il danno in via equitativa unitamente alle altre voci di danno non patrimoniale.
E’ stato osservato, infatti, dal Consiglio di Stato, Sez. II, nella decisione n. 7046 del 18 luglio 2023, che “ Quanto al danno morale, senza attingere alla complessa tematica, neppure lambita dall’appellante, delle nuove frontiere della personalizzazione del danno non patrimoniale, avuto riguardo in particolare a tale tipologia di pregiudizio, va ricordato come il relativo accertamento e liquidazione secondo gli ultimi arresti dei giudici di legittimità sono riservati all’istruttoria del caso «nella sua concreta, multiforme e variabile fenomenologia» (cfr. Cass., sez. III, n. 3505 del 2022, sui profili di autonomia tra danno morale e danno biologico, con esclusione di qualunque automatismo risarcitorio laddove si accerti che i due profili coesistono; id., sez. lavoro, n. 35237 del 2022 alla stregua della quale il danno esistenziale « all’integrità dinamico-relazionale dell’esistenza, quello biologico all’integrità psico-fisica medicalmente accertabile e quello morale all’integrità e serenità interiori sarebbero voci autonome di danno che vanno ristorate, senza che ciò determini una “duplicazione” di poste risarcitorie. La natura unitaria della categoria del danno non patrimoniale, riconosciuta a partire dalle c.d. sentenze di San Martino, non va intesa nel senso di escludere la possibilità di rilevare, all’interno di essa, le diverse componenti riconosciute dalle stesse Sezioni Unite. Non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e di un’ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica, rappresentati dalla sofferenza interiore») ”.
Nel caso di specie la sussistenza della rappresentata sofferenza interiore per la risentita compromissione della personale reputazione nonché per la interferenza negativa sulla vita familiare, in ragione delle menzionate situazioni di disagio, cagionata dall’illegittimo trasferimento è apprezzabile, in base ai convergenti elementi di fatto soprariportati, secondo una liquidazione che si affidi ad un criterio equitativo in forza dell’ id quod plerumque accidit ; inoltre, il danno biologico, pur quantificato da parte ricorrente solo in via presuntiva, è sorretto dall’allegazione di documentazione medica, pertanto, può parimenti essere valutato in via equitativa.
Quindi, stante la rispondenza delle singole voci di danno non patrimoniale reclamate (danno biologico e danno reputazionale ed alla vita familiare), come visto, al criterio della adeguata probabilità, in applicazione dei principi surriferiti, può concludersi nel senso che, per la estrema difficoltà di una precisa prova circa l’ammontare del danno, l’importo da riconoscere sia da formulare in via equitativa – tenuto conto della natura e della durata della azione illegittima patita dal ricorrente – e vada complessivamente determinato in una somma pari ad Euro 20.000,00 oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza.
Il ricorso, per le ragioni illustrate, va quindi accolto; le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna sezione staccata di AR (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore del ricorrente, del risarcimento del danno che si liquida equitativamente in complessivi Euro 20.000,00 (ventimila/00) oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che si liquidano in Euro 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in AR nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Italo Caso, Presidente
Caterina Luperto, Referendario
Paola Pozzani, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paola Pozzani | Italo Caso |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.