CASS
Ordinanza 6 giugno 2023
Ordinanza 6 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., ordinanza 06/06/2023, n. 15931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15931 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2023 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso 15556-2022 proposto da: COUTENZA CANALI AN EL E GI FUGA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato LUDOVICA FRANZIN, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARLO RANABOLDO;
- ricorrente -
contro Civile Ord. Sez. U Num. 15931 Anno 2023 Presidente: RAIMONDI GUIDO Relatore: MARULLI MARCO Data pubblicazione: 06/06/2023 Ric. 2022 n. 15556 sez. SU - ud. 09-05-2023 -2- COMUNE DI CASALE MONFERRATO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E.Q. VISCONTI 99, presso lo studio dell'avvocato ILARIA CONTE, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIORGIO RAZETO e GIUSEPPE GREPPI;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 47/2022 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 17/03/2022. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/05/2023 dal Consigliere MARCO MARULLI. FATTI DI CAUSA 1.1. La Coutenza canali ZA AN e IA FU ricorre a queste Sezioni Unite per sentire cassare l'epigrafata sentenza con la quale il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, limitatamente alla parte afferente la rideterminazione del canone di concessione, ha accolto l'opposizione proposta dal Comune di Casale Monferrato avverso l'atto di concessione 8680 del 23.7.2020 con cui la Coutenza, dato atto che l'originaria concessione in data 2.3.1995 era scaduta il 31.12.2011 senza che ne fosse avvenuto rinnovo, autorizzava, in sanatoria, il Comune al mantenimento in situ di ventisei interferenze sui canali demaniali ZA e AN e nel contempo reclamava il pagamento da parte del medesimo dei canoni di concessione dovuti per il periodo di vacanza concessoria, rideterminandone retroattivamente l'ammontare. 1.2. Il giudice delle acque ha accolto il gravame osservando che l'originario atto di concessione adottato il 2.3.1995 era accompagnato da una convenzione "accessiva" al medesimo, il cui art. 1 prevedeva, in caso di utilizzazione dei beni demaniali idrici senza titolo, il pagamento di un canone risarcitorio pari al doppio del canone stabilito in via ordinaria, di modo che, configurandosi in ciò Ric. 2022 n. 15556 sez. SU - ud. 09-05-2023 -3- una concessione-contratto, riconducibile al genus dei contratti di diritto pubblico sostitutivi del provvedimento amministrativo disciplinati dall'art. 11. l. 7 agosto 1990, n. 241, ne andava affermata la natura obbligatoria e vincolante per le parti, con conseguente esclusione in capo alla Coutenza di ogni potestà pubblicistica o autonomia privatistica per derogare ad esso nella quantificazione del canone dovuto a seguito della scadenza della concessione. Ha perciò ritenuto che la concessione impugnata, avente oltretutto effetto retroattivo in misura tale da imporre alla collettività rappresentata dal Comune canoni risarcitori esorbitanti, da un lato, violi un principio di diritto e, dall'altro, evidenzi lo sviamento di potere posto in essere dalla Coutenza, atteso che la rideterminazione, con efficacia retroattiva dei canoni di concessione per il periodo di vacanza della stessa, palesasse l'intenzione della stessa di precostituirsi un titolo idoneo a recuperare le somme, che, per effetto di un pregresso pronunciamento del TRAP passato in cosa giudicata, essa ricorrente avrebbe dovuto restituire al Comune in quanto percepite indebitamente. 1.3. Il mezzo ora proposto dalla ricorrente si vale di tre motivi di ricorso seguito da memoria, a cui il Comune replica con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 2. Con il primo motivo di ricorso La Coutenza canali ZA AN e IA FU deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 136, lett. c), e 137 r.d. 8 maggio 1904, n. 368 in relazione agli artt. 132, 133, 134 e 135 r.d. 368/1904, nonché la violazione del principio di legalità in materia di concessioni amministrative ed ancora la violazione dell'art. 11, l. 241/1990. Sostiene, più in dettaglio, la ricorrente che la qualificazione "concessione-contratto" adottata dal decidente per giustificare l'accoglimento Ric. 2022 n. 15556 sez. SU - ud. 09-05-2023 -4- del'impugnazione del Comune risultava immotivata e formulata perciò in violazione del c.d. minimo costituzionale, posto che, essendo stata la materia rimodulata a seguito della l. 27 dicembre 1977, n. 984, in guisa della quale i canali demaniali di irrigazione sono stati qualificati come opere di bonifica di prima categoria di eccezionale importanza, si verte in tema di "concessioni di polizia", la cui adozione, così come il suo successivo corso, è interamente regolato dalla discrezionalità tecnica del soggetto competente per legge ovvero da essa ricorrente come pure riconosciuto dal precedente di questa Corte 1131/2014. Poiché, d'altro canto, attese le finalità di interesse generali perseguite per mezzo della realizzazione del sistema dei canali demaniali di irrigazione, le concessioni di che trattasi sono volte ad autorizzare alterazioni dell'opera di bonifica idraulica, rendendo possibili attività altrimenti vietate dalle norme di polizia, ne discende, ragiona ancora la ricorrente, che non esiste alcun rapporto negoziale con il concessionario, che è titolare di un mero interesse legittimo e che non può perciò vantare alcun diritto al rinnovo della concessione né, in caso di rinnovo, al mantenimento delle medesime condizioni specialmente tariffarie, peraltro nella specie rideterminate in applicazione delle tariffe demaniali. 3. Il motivo è inammissibile. Com'è noto, in ossequio al canone di specificità del motivo di ricorso per cassazione, occorre che nell'illustrazione del motivo trovino espressione, secondo le regole proprie del parametro evocato ai fini del richiesto controllo di legittimità, le ragioni del dissenso che la parte intende marcare nei riguardi della decisione impugnata, formulate in termini tali da soddisfare esigenze di congruenza, di completezza e di riferibilità a quanto pronunciato proprie del mezzo azionato e, insieme, da costituire una critica puntuale e non Ric. 2022 n. 15556 sez. SU - ud. 09-05-2023 -5- generica, dunque, pertinente delle ragioni che ne hanno indotto l’adozione. Ciò postula che la censura dispiegata con il motivo prenda forma e si atteggi, quanto al suo contenuto, in piena consonanza con l'itinerario motivazionale sviluppato dal decidente, estrinsecandosi nella declinazione di un compendio argomentativo di taglio critico che muove dalle ragioni della sentenza impugnata e con esse segnatamente si confronti. 4. Il motivo in disamina non soddisfa questa condizione. Esso, nel rivendicare alla ricorrente una posizione di supremazia nel rapporto con il concessionario, di guisa che non le sarebbe stata perciò inibita l'adozione di un provvedimento come quello annullato, ancorché ne fossero innegabili gli effetti afflittivi per il destinatario non solo per l'entità dei canoni risarcitori, ma anche per la sua efficacia prevalentemente retroattiva, mentre, da un lato, si accentra su un profilo della vicenda che la decisione impugnata non ha minimamente preso in esame – si ché il richiamo al precedente di queste SS.UU. che ciò appunto riconoscevano appare essere del tutto inconferente – rivelandosi già in tal modo distonico rispetto al dictum impugnato, dall'altro omette totalmente di considerare, in tal modo accentuando il vulnus appena rilevato, che la sentenza impugnata ha inteso ravvisare – per la presenza di una convenzione accedente ad essa, regolante le condizioni della concessione ed anche, all'art. 1, la misura dei canoni dovuti a ristoro della vacanza concessoria – come nella specie si rendesse riconoscibile una concessione contratto ovvero quella particolare figura di contrattazione del contenuto di un atto provvedimentale ricadente nell'alveo dei c.d. contratti pubblici e meglio disciplinata nella forma degli accordi sostitutivi od integrativi del provvedimento dall'art. 11 l. 241/1990. Insistendo perciò su un profilo estraneo al tessuto motivazionale e non prendendo posizione riguardo alla ratio Ric. 2022 n. 15556 sez. SU - ud. 09-05-2023 -6- enunciata sul punto dal decidente, il motivo incorre per l'appunto nel rilevato difetto di specificità. 5. Il motivo, peraltro, sempre incorrendo nel medesimo difetto, non tiene inoltre conto neppure del complessivo sviluppo motivazionale impresso al ragionamento decisorio enunciato dalla sentenza impugnata, giacché pur se si tratta di corollari sviluppati a margine dell'affermazione che ne regge il pronunciamento, la critica ricorrente non investe l'affermazione pure operata dal decidente secondo cui la condotta della Coutenza si rende censurabile anche sotto il profilo dello sviamento di potere, determinatosi nell'adottare la concessione in sanatoria, portante "l'esorbitante" carico risarcitorio, al fine di precostituirsi un titolo giuridico da opporre in compensazione alle istanze di ripetizione fatte valere dal Comune in esecuzione del corrispondente giudicato di indebito. Il che se non rappresenta, certo, un'autonoma ratio decidendi non aggredita, poiché nel ragionamento decisorio l'affermazione in parola si offre come uno sviluppo argomentativo della precisazione per l'innanzi operata, è spia con altrettanta certezza di un'incompletezza delle ragioni di censura che, tacendo al riguardo, palesano in ciò tutta la fragilità dell'impianto difensivo. 6. Con il secondo motivo di ricorso La Coutenza canali ZA AN e IA FU lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo per non avere il decidente preso in considerazione, nell'atto di accogliere il gravame, i punti decisivi in tal senso risultanti dalla fine quarta pagina e dalla fine quindicesima pagina della concessione 2.3.1995. Sostiene, più in dettaglio, la ricorrente, riproducendo in extenso ampi stralci del testo concessorio, che in esso non sarebbe ravvisabile alcun margine per poter credere che si sia in presenza di una concessione contratto, posto che è del tutto assente ogni "convenzione accessiva" al provvedimento di concessione, che, di Ric. 2022 n. 15556 sez. SU - ud. 09-05-2023 -7- contro, occupa l'intero documento, costituito dall'atto pubblico che ne registra il contenuto, utilizzando univoche e tipiche espressioni e disposizioni caratteristiche della concessione di polizia prevista dagli artt. 136, lett. c), e 137, r.d. 368/1904. 7. Il motivo è inammissibile. Soccorre a questo riguardo la considerazione da tempo presente nella giurisprudenza di queste SS.UU. secondo cui la censurabilità per cassazione delle decisione assunte dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in unico grado o in grado di appello è consentita, alla stregua del combinato disposto risultante dagli artt. 111 Cost., 200 e 201 r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, per violazione di legge, e soltanto per vizi della motivazione che si traducano nella sua inesistenza, contraddittorietà o mera apparenza, mentre non è consentito al giudice di legittimità la verifica della sufficienza o della razionalità della motivazione in ordine alle "quaestiones facti", la quale comporterebbe un raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenza impugnata e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice del merito (Cass., Sez. U, 6/11/2018, n. 28220). Il sindacato di legittimità sulla motivazione, sollecitato per mezzo del parametro invocato, e, dunque esperibile, ad onta della latitudine che la denuncia del vizio poteva un tempo conferirgli, secondo la lettura nomofilattica dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nel testo risultate dalle modifica di esso dovuta all'art. 54, comma 1, lett. b), d.l. 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla l. 7 agosto 2012, n. 134, nei soli limiti della riduzione di esso al "minimo costituzionale", di talché, anche con riguardo alle pronunce del T.S.A.P., l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le Ric. 2022 n. 15556 sez. SU - ud. 09-05-2023 -8- risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di sufficienza", nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass., Sez. U, 7/01/2016, n. 67). Ne discende per naturale conseguenza che, fissate queste coordinate di principio, la doglianza in parola, sollecitando una revisione del giudizio di fatto espresso dal decidente di merito, esula manifestamente dal perimetro di censurabilità in questa sede delle decisioni dal medesimo adottate. 8. Con il terzo motivo di La Coutenza canali ZA AN e IA FU deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 136, lett. c), e 137 r.d. 8 maggio 1904, n. 368 in relazione agli artt. 132, 133, 134 e 135 r.d. 368/1904, nonché la violazione del principio di legalità in materia di concessioni amministrative ed ancora la violazione dell'art. 11 l. 241/1990. Sostiene, più in dettaglio, la ricorrente che, pur ammettendo che la concessione datata 2.3.1995 configuri una concessione contratto, nondimeno la sentenza impugnata andrebbe per questo immune da censura, posto che, come pure riconosciuto dalla sentenza stessa, detta concessione era venuta a scadenza il 31.12.2011. Non sarebbe risultata perciò preclusa la possibilità per essa ricorrente di adottare una nuova concessione conforme al modello delle concessioni di polizia consentite dall'art. 136 r.d. 368/1904, con il conseguente riflesso effetto che la previsione valorizzata dal TSAP, al fine di pronunciare l'annullamento di quella impugnata a causa dell'esorbitanza dei canoni risarcitori, dovrebbe ritenersi caducata rendendo con ciò possibile reclamare i canoni per il periodo di vacanza non già in base alla concessione scaduta, ma alla concessione di nuova adozione. Ric. 2022 n. 15556 sez. SU - ud. 09-05-2023 -9- 9. Il motivo è inammissibile. Nei limiti del sindacato qui esercitabile il motivo rappresenta, all'evidenza, una questione del tutto nuova che avrebbe dovuto formare previamente materia di trattazione avanti al TSAP, tanto più considerando che la circostanza dell'avvenuta scadenza dell'originaria concessione del 1995, su cui l'odierna censura si articola, era ben nota alla ricorrente e non è venuta certo ad emergere per effetto della sentenza di merito – che di essa non opera infatti alcuna valorizzazione –, sicché sarebbe stato onere della ricorrente sollecitarne il vaglio in quella sede onde farne poi, nel dissenso del decidente, oggetto di ammissibile gravame avanti a queste SS.UU. E infatti appena il caso di ricordare che, secondo consolidato insegnamento di questa Corte, «non sono prospettabili, per la prima volta, in sede di legittimità le questioni non appartenenti al tema del decidere dei precedenti gradi del giudizio di merito» (Cass., Sez. I, 25/10/2017 n. 25319), in quanto il giudizio di cassazione «ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte» (Cass., Sez. I, 26/03/2012, n. 4787). Il che è poi è ragione anche per rilevare che l'odierna prospettazione ricorrente si mostra viziata anche in punto di autosufficienza ove ancora si rammenti, secondo un indirizzo incontestato, che è onere del deducente allorché insti questa Corte a pronunciarsi su una questione già esaminata nei pregressi gradi di merito «indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione» (Cass., Sez.I, 18/10/2013, n. 23675). Ric. 2022 n. 15556 sez. SU - ud. 09-05-2023 -10- 10. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. 11. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico della ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sezioni Unite
- ricorrente -
contro Civile Ord. Sez. U Num. 15931 Anno 2023 Presidente: RAIMONDI GUIDO Relatore: MARULLI MARCO Data pubblicazione: 06/06/2023 Ric. 2022 n. 15556 sez. SU - ud. 09-05-2023 -2- COMUNE DI CASALE MONFERRATO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E.Q. VISCONTI 99, presso lo studio dell'avvocato ILARIA CONTE, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIORGIO RAZETO e GIUSEPPE GREPPI;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 47/2022 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 17/03/2022. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/05/2023 dal Consigliere MARCO MARULLI. FATTI DI CAUSA 1.1. La Coutenza canali ZA AN e IA FU ricorre a queste Sezioni Unite per sentire cassare l'epigrafata sentenza con la quale il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, limitatamente alla parte afferente la rideterminazione del canone di concessione, ha accolto l'opposizione proposta dal Comune di Casale Monferrato avverso l'atto di concessione 8680 del 23.7.2020 con cui la Coutenza, dato atto che l'originaria concessione in data 2.3.1995 era scaduta il 31.12.2011 senza che ne fosse avvenuto rinnovo, autorizzava, in sanatoria, il Comune al mantenimento in situ di ventisei interferenze sui canali demaniali ZA e AN e nel contempo reclamava il pagamento da parte del medesimo dei canoni di concessione dovuti per il periodo di vacanza concessoria, rideterminandone retroattivamente l'ammontare. 1.2. Il giudice delle acque ha accolto il gravame osservando che l'originario atto di concessione adottato il 2.3.1995 era accompagnato da una convenzione "accessiva" al medesimo, il cui art. 1 prevedeva, in caso di utilizzazione dei beni demaniali idrici senza titolo, il pagamento di un canone risarcitorio pari al doppio del canone stabilito in via ordinaria, di modo che, configurandosi in ciò Ric. 2022 n. 15556 sez. SU - ud. 09-05-2023 -3- una concessione-contratto, riconducibile al genus dei contratti di diritto pubblico sostitutivi del provvedimento amministrativo disciplinati dall'art. 11. l. 7 agosto 1990, n. 241, ne andava affermata la natura obbligatoria e vincolante per le parti, con conseguente esclusione in capo alla Coutenza di ogni potestà pubblicistica o autonomia privatistica per derogare ad esso nella quantificazione del canone dovuto a seguito della scadenza della concessione. Ha perciò ritenuto che la concessione impugnata, avente oltretutto effetto retroattivo in misura tale da imporre alla collettività rappresentata dal Comune canoni risarcitori esorbitanti, da un lato, violi un principio di diritto e, dall'altro, evidenzi lo sviamento di potere posto in essere dalla Coutenza, atteso che la rideterminazione, con efficacia retroattiva dei canoni di concessione per il periodo di vacanza della stessa, palesasse l'intenzione della stessa di precostituirsi un titolo idoneo a recuperare le somme, che, per effetto di un pregresso pronunciamento del TRAP passato in cosa giudicata, essa ricorrente avrebbe dovuto restituire al Comune in quanto percepite indebitamente. 1.3. Il mezzo ora proposto dalla ricorrente si vale di tre motivi di ricorso seguito da memoria, a cui il Comune replica con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 2. Con il primo motivo di ricorso La Coutenza canali ZA AN e IA FU deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 136, lett. c), e 137 r.d. 8 maggio 1904, n. 368 in relazione agli artt. 132, 133, 134 e 135 r.d. 368/1904, nonché la violazione del principio di legalità in materia di concessioni amministrative ed ancora la violazione dell'art. 11, l. 241/1990. Sostiene, più in dettaglio, la ricorrente che la qualificazione "concessione-contratto" adottata dal decidente per giustificare l'accoglimento Ric. 2022 n. 15556 sez. SU - ud. 09-05-2023 -4- del'impugnazione del Comune risultava immotivata e formulata perciò in violazione del c.d. minimo costituzionale, posto che, essendo stata la materia rimodulata a seguito della l. 27 dicembre 1977, n. 984, in guisa della quale i canali demaniali di irrigazione sono stati qualificati come opere di bonifica di prima categoria di eccezionale importanza, si verte in tema di "concessioni di polizia", la cui adozione, così come il suo successivo corso, è interamente regolato dalla discrezionalità tecnica del soggetto competente per legge ovvero da essa ricorrente come pure riconosciuto dal precedente di questa Corte 1131/2014. Poiché, d'altro canto, attese le finalità di interesse generali perseguite per mezzo della realizzazione del sistema dei canali demaniali di irrigazione, le concessioni di che trattasi sono volte ad autorizzare alterazioni dell'opera di bonifica idraulica, rendendo possibili attività altrimenti vietate dalle norme di polizia, ne discende, ragiona ancora la ricorrente, che non esiste alcun rapporto negoziale con il concessionario, che è titolare di un mero interesse legittimo e che non può perciò vantare alcun diritto al rinnovo della concessione né, in caso di rinnovo, al mantenimento delle medesime condizioni specialmente tariffarie, peraltro nella specie rideterminate in applicazione delle tariffe demaniali. 3. Il motivo è inammissibile. Com'è noto, in ossequio al canone di specificità del motivo di ricorso per cassazione, occorre che nell'illustrazione del motivo trovino espressione, secondo le regole proprie del parametro evocato ai fini del richiesto controllo di legittimità, le ragioni del dissenso che la parte intende marcare nei riguardi della decisione impugnata, formulate in termini tali da soddisfare esigenze di congruenza, di completezza e di riferibilità a quanto pronunciato proprie del mezzo azionato e, insieme, da costituire una critica puntuale e non Ric. 2022 n. 15556 sez. SU - ud. 09-05-2023 -5- generica, dunque, pertinente delle ragioni che ne hanno indotto l’adozione. Ciò postula che la censura dispiegata con il motivo prenda forma e si atteggi, quanto al suo contenuto, in piena consonanza con l'itinerario motivazionale sviluppato dal decidente, estrinsecandosi nella declinazione di un compendio argomentativo di taglio critico che muove dalle ragioni della sentenza impugnata e con esse segnatamente si confronti. 4. Il motivo in disamina non soddisfa questa condizione. Esso, nel rivendicare alla ricorrente una posizione di supremazia nel rapporto con il concessionario, di guisa che non le sarebbe stata perciò inibita l'adozione di un provvedimento come quello annullato, ancorché ne fossero innegabili gli effetti afflittivi per il destinatario non solo per l'entità dei canoni risarcitori, ma anche per la sua efficacia prevalentemente retroattiva, mentre, da un lato, si accentra su un profilo della vicenda che la decisione impugnata non ha minimamente preso in esame – si ché il richiamo al precedente di queste SS.UU. che ciò appunto riconoscevano appare essere del tutto inconferente – rivelandosi già in tal modo distonico rispetto al dictum impugnato, dall'altro omette totalmente di considerare, in tal modo accentuando il vulnus appena rilevato, che la sentenza impugnata ha inteso ravvisare – per la presenza di una convenzione accedente ad essa, regolante le condizioni della concessione ed anche, all'art. 1, la misura dei canoni dovuti a ristoro della vacanza concessoria – come nella specie si rendesse riconoscibile una concessione contratto ovvero quella particolare figura di contrattazione del contenuto di un atto provvedimentale ricadente nell'alveo dei c.d. contratti pubblici e meglio disciplinata nella forma degli accordi sostitutivi od integrativi del provvedimento dall'art. 11 l. 241/1990. Insistendo perciò su un profilo estraneo al tessuto motivazionale e non prendendo posizione riguardo alla ratio Ric. 2022 n. 15556 sez. SU - ud. 09-05-2023 -6- enunciata sul punto dal decidente, il motivo incorre per l'appunto nel rilevato difetto di specificità. 5. Il motivo, peraltro, sempre incorrendo nel medesimo difetto, non tiene inoltre conto neppure del complessivo sviluppo motivazionale impresso al ragionamento decisorio enunciato dalla sentenza impugnata, giacché pur se si tratta di corollari sviluppati a margine dell'affermazione che ne regge il pronunciamento, la critica ricorrente non investe l'affermazione pure operata dal decidente secondo cui la condotta della Coutenza si rende censurabile anche sotto il profilo dello sviamento di potere, determinatosi nell'adottare la concessione in sanatoria, portante "l'esorbitante" carico risarcitorio, al fine di precostituirsi un titolo giuridico da opporre in compensazione alle istanze di ripetizione fatte valere dal Comune in esecuzione del corrispondente giudicato di indebito. Il che se non rappresenta, certo, un'autonoma ratio decidendi non aggredita, poiché nel ragionamento decisorio l'affermazione in parola si offre come uno sviluppo argomentativo della precisazione per l'innanzi operata, è spia con altrettanta certezza di un'incompletezza delle ragioni di censura che, tacendo al riguardo, palesano in ciò tutta la fragilità dell'impianto difensivo. 6. Con il secondo motivo di ricorso La Coutenza canali ZA AN e IA FU lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo per non avere il decidente preso in considerazione, nell'atto di accogliere il gravame, i punti decisivi in tal senso risultanti dalla fine quarta pagina e dalla fine quindicesima pagina della concessione 2.3.1995. Sostiene, più in dettaglio, la ricorrente, riproducendo in extenso ampi stralci del testo concessorio, che in esso non sarebbe ravvisabile alcun margine per poter credere che si sia in presenza di una concessione contratto, posto che è del tutto assente ogni "convenzione accessiva" al provvedimento di concessione, che, di Ric. 2022 n. 15556 sez. SU - ud. 09-05-2023 -7- contro, occupa l'intero documento, costituito dall'atto pubblico che ne registra il contenuto, utilizzando univoche e tipiche espressioni e disposizioni caratteristiche della concessione di polizia prevista dagli artt. 136, lett. c), e 137, r.d. 368/1904. 7. Il motivo è inammissibile. Soccorre a questo riguardo la considerazione da tempo presente nella giurisprudenza di queste SS.UU. secondo cui la censurabilità per cassazione delle decisione assunte dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in unico grado o in grado di appello è consentita, alla stregua del combinato disposto risultante dagli artt. 111 Cost., 200 e 201 r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, per violazione di legge, e soltanto per vizi della motivazione che si traducano nella sua inesistenza, contraddittorietà o mera apparenza, mentre non è consentito al giudice di legittimità la verifica della sufficienza o della razionalità della motivazione in ordine alle "quaestiones facti", la quale comporterebbe un raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenza impugnata e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice del merito (Cass., Sez. U, 6/11/2018, n. 28220). Il sindacato di legittimità sulla motivazione, sollecitato per mezzo del parametro invocato, e, dunque esperibile, ad onta della latitudine che la denuncia del vizio poteva un tempo conferirgli, secondo la lettura nomofilattica dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nel testo risultate dalle modifica di esso dovuta all'art. 54, comma 1, lett. b), d.l. 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla l. 7 agosto 2012, n. 134, nei soli limiti della riduzione di esso al "minimo costituzionale", di talché, anche con riguardo alle pronunce del T.S.A.P., l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le Ric. 2022 n. 15556 sez. SU - ud. 09-05-2023 -8- risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di sufficienza", nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass., Sez. U, 7/01/2016, n. 67). Ne discende per naturale conseguenza che, fissate queste coordinate di principio, la doglianza in parola, sollecitando una revisione del giudizio di fatto espresso dal decidente di merito, esula manifestamente dal perimetro di censurabilità in questa sede delle decisioni dal medesimo adottate. 8. Con il terzo motivo di La Coutenza canali ZA AN e IA FU deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 136, lett. c), e 137 r.d. 8 maggio 1904, n. 368 in relazione agli artt. 132, 133, 134 e 135 r.d. 368/1904, nonché la violazione del principio di legalità in materia di concessioni amministrative ed ancora la violazione dell'art. 11 l. 241/1990. Sostiene, più in dettaglio, la ricorrente che, pur ammettendo che la concessione datata 2.3.1995 configuri una concessione contratto, nondimeno la sentenza impugnata andrebbe per questo immune da censura, posto che, come pure riconosciuto dalla sentenza stessa, detta concessione era venuta a scadenza il 31.12.2011. Non sarebbe risultata perciò preclusa la possibilità per essa ricorrente di adottare una nuova concessione conforme al modello delle concessioni di polizia consentite dall'art. 136 r.d. 368/1904, con il conseguente riflesso effetto che la previsione valorizzata dal TSAP, al fine di pronunciare l'annullamento di quella impugnata a causa dell'esorbitanza dei canoni risarcitori, dovrebbe ritenersi caducata rendendo con ciò possibile reclamare i canoni per il periodo di vacanza non già in base alla concessione scaduta, ma alla concessione di nuova adozione. Ric. 2022 n. 15556 sez. SU - ud. 09-05-2023 -9- 9. Il motivo è inammissibile. Nei limiti del sindacato qui esercitabile il motivo rappresenta, all'evidenza, una questione del tutto nuova che avrebbe dovuto formare previamente materia di trattazione avanti al TSAP, tanto più considerando che la circostanza dell'avvenuta scadenza dell'originaria concessione del 1995, su cui l'odierna censura si articola, era ben nota alla ricorrente e non è venuta certo ad emergere per effetto della sentenza di merito – che di essa non opera infatti alcuna valorizzazione –, sicché sarebbe stato onere della ricorrente sollecitarne il vaglio in quella sede onde farne poi, nel dissenso del decidente, oggetto di ammissibile gravame avanti a queste SS.UU. E infatti appena il caso di ricordare che, secondo consolidato insegnamento di questa Corte, «non sono prospettabili, per la prima volta, in sede di legittimità le questioni non appartenenti al tema del decidere dei precedenti gradi del giudizio di merito» (Cass., Sez. I, 25/10/2017 n. 25319), in quanto il giudizio di cassazione «ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte» (Cass., Sez. I, 26/03/2012, n. 4787). Il che è poi è ragione anche per rilevare che l'odierna prospettazione ricorrente si mostra viziata anche in punto di autosufficienza ove ancora si rammenti, secondo un indirizzo incontestato, che è onere del deducente allorché insti questa Corte a pronunciarsi su una questione già esaminata nei pregressi gradi di merito «indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione» (Cass., Sez.I, 18/10/2013, n. 23675). Ric. 2022 n. 15556 sez. SU - ud. 09-05-2023 -10- 10. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. 11. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico della ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sezioni Unite