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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sez. distaccata di ischia, sentenza 23/12/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 423/2017 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE DISTACCATA DI ISCHIA
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dall'art.
221, comma 4, D.L. 9 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio
2020, n. 77
il Giudice, considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies cpc;
richiamato l'art. 221, comma 4, D.L. 9 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 lu-glio 2020, n. 77 che prevede: “il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difen- sori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte con- tenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i succes- sivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civi-le”; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla citata misura;
viste le linee guida adottate in data 28.4.2020 (opzionale); viste le note prodotte;
considerato che parte attrice ha dichiarato (opzionale): considerato che parte convenuta ha dichiarato (opzionale): pronuncia
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sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281 sexies c.p.c. e dall'art. 221, com-ma 4, D.L. 9 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Francesco Persico, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 423/2017 in composizione monocratica, in persona del giudice dr, Francesco Persico re- so la seguente TRA
CF. , rappresentato Parte_1 CodiceFiscale_1
e difeso dall'avv. Salvatore Impagliazzo, C.F. CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliato in Forio (NA) alla via Provinciale Lacco n. 112.
ATTORE
E
, C.F. - rappresentato e Controparte_1 CodiceFiscale_3
difeso in virtù di procura alle liti posta in calce al presente atto dall'Avv.to
AR LA C.F. presso il cui studio sito CodiceFiscale_4
in Ischia (Na) alla via Casciaro n. 39 è elettivamente domiciliato. domici- liati in Barano d'Ischia alla Via Starza n. 3,
CONVE-
NUTO
BREVE PREMESSA IN FATTO
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Si richiamano gli atti di parte ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione notificato il 10 luglio 2017 a mezzo posta, il sig. Pt_2 tera conveniva in giudizio il sig. . L'attore espo- Parte_1 Controparte_1 neva di essere proprietario e possessore di un immobile sito nel Comune di Serrara Fontana, frazione Ciglio, già via vecchia Ciglio n. 3/b, oggi via I traversa Ciglio n. 3/b. L'attore precisava che l'immobile è composto da fabbricato per civile abitazione a solo piano terra con area scoperta perti- nenziale, censito in catasto al foglio 16, particella 800, categoria A/3; e in- dicava che lo stesso gli perveniva per atto di donazione dal padre, Per_1
.
[...]
L'attore specificava che, a confine con il predetto fondo e ad un livello al- timetrico superiore, c'era l'immobile di proprietà di (cen- Controparte_1 sito al foglio 16, particella 804). Tale immobile è composto da area cemen- tata adibita a parcheggio, spazi sterrati e comodi rurali. Lo stesso è perve- nuto al sig. per acquisto fattone dai sigg.ri Controparte_1 Persona_2 ziata, e (con atto per notaio Persona_3 Persona_4 Per_5 del 29.01.2007, rep. 60801).
L'attore riferiva che tra suo padre (come indicato suo dante causa, Per_1
) e era stata stipulata scrittura privata in data 21 set-
[...] Controparte_1 tembre 2009, regolarmente registrata. Mediante tale accordo , quale CP_1 proprietario del fondo sovrastante, si impegnava alla realizzazione di un muro di sostegno a confine tra i due fondi, da realizzarsi anche in parte sul fondo sottostante, con previsione di comunione del manufatto, nonché con obbligo di provvedere alla corretta esecuzione dell'opera, alla manutenzio- ne ordinaria e straordinaria e con assunzione di responsabilità esclusiva per la stabilità del muro.
, quindi, indicava che, in sede di realizzazione del muro Parte_1 di contenimento, aveva occupato una porzione del fondo di proprietà CP_1 del eccedente rispetto a quella convenuta, per una superficie di cir- Per_1 ca 25 mq. sosteneva, inoltre, che il muro di contenimento così realizzato ri- Per_1 sultava strutturalmente inidoneo a reggere il terrapieno sovrastante, non conforme alle regole dell'arte e pericoloso, anche in considerazione della successiva cementificazione del fondo superiore e della realizzazione di una strada di accesso, con conseguente aggravamento del carico e altera- zione del naturale deflusso delle acque meteoriche.
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L'attore contestava, inoltre, che aveva realizzato, al di sopra del mu- CP_1 ro di contenimento, una staccionata in legno idonea a creare una servitù di veduta diretta sul fondo sottostante di proprietà dell'attore. Lo stesso conte- stava, poi, che il convenuto avrebbe omesso la realizzazione del previsto bauletto in muratura, determinando un anomalo convogliamento delle ac- que piovane nel fondo inferiore. lamentava, infine, che dal manufatto si verificavano frequenti di- Per_1 stacchi di pietrame e calcinacci, con conseguente situazione di pericolo per l'incolumità dell'attore e dei suoi familiari, nonché danni alle colture insi- stenti sul fondo. L'attore specifica, poi, che il tentativo obbligatorio di me- diazione si era concluso con esito negativo per mancata comparizione del convenuto.
L'attore concludeva così il proprio atto introduttivo:
1. accertare e dichiarare lo sconfinamento di di circa Controparte_1
25 mq, posto in essere nella realizzazione del muro di contenimento, e condannare il medesimo alla restituzione della zona illegittima- mente occupata o, in via gradata, al pagamento del doppio del suo valore, oltre al risarcimento del danno, qualora dimostri la propria buona fede, ai sensi dell'art. 938 c.c.;
2. accertare e dichiarare che il muro di contenimento realizzato da
non è idoneo né conforme alle regole dell'arte e si Controparte_1 presenta pericoloso, e per l'effetto condannarlo alla demolizione e ricostruzione dello stesso secondo i parametri imposti dalle leggi, dai regolamenti e dalle tecniche costruttive idonee a reggere il ter- rapieno retrostante;
3. accertare e dichiarare l'esistenza di una servitù illegittima di veduta diretta creata mediante la realizzazione della staccionata in legno al di sopra del muro di contenimento e condannare al- Controparte_1 la sua eliminazione, mediante l'esecuzione di tutte le opere necessa- rie;
4. condannare all'eliminazione dell'illegittimo scolo Controparte_1 delle acque piovane determinato dalla cementificazione del fondo sovrastante e dalla creazione di pendenze che convogliano le acque nel fondo sottostante di proprietà del;
Per_1
5. condannare al risarcimento di tutti i danni subiti Controparte_1 dall'attore in conseguenza della creazione della servitù di affaccio, della caduta di pietrame e calcinacci dal muro e della conseguente impossibilità di utilizzare la zona sottostante, nonché della situazio- ne di pericolo determinata dallo stato dei luoghi, danni da quantifi- carsi in corso di causa;
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6. condannare al pagamento delle spese e competenze Controparte_1 di giudizio, comprese quelle occorrenti per l'espletamento della con- sulenza tecnica d'ufficio.
In data 9 novembre 2017 si costituiva in giudizio . Il con- Controparte_1 venuto eccepiva l'infondatezza delle allegazioni avversarie e chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte dall'attore, ritenute temerarie, con istanza di condanna ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c.
In particolare, il convenuto negava che il proprio fondo fosse costituito da area cementata adibita a parcheggio, spazi sterrati e comodi rurali, dedu- cendo che lo stesso era prevalentemente sterrato, fatta eccezione per una limitata area di circa 16 mq posta all'ingresso della proprietà, funzionale al livellamento con la strada pubblica e al corretto deflusso delle acque me- teoriche. precisava che tale area non era mai stata destinata a par- CP_1 cheggio, se non in via del tutto occasionale, e che sul fondo insisteva un unico piccolo comodo rurale di modeste dimensioni, preesistente alla rea- lizzazione del muro di contenimento.
Il convenuto, inoltre, contestava l'assunto dell'attore relativo allo sconfi- namento, sostenendo che il muro di contenimento oggetto di causa ricadeva integralmente all'interno della propria proprietà. , invece, indicava CP_1 che all'esito della realizzazione del muro, risultava l'attore occupare senza titolo una porzione del fondo del convenuto di circa 83,50 mq. Tanto sa- rebbe emerso dai rilievi topografici versati in atti dal convenuto.
escludeva, inoltre, che il muro fosse strutturalmente inadeguato o pe- CP_1 ricoloso, deduceva, infatti: di averlo realizzato previo rilascio di tutte le ne- cessarie autorizzazioni amministrative, nel rispetto del progetto strutturale approvato, e di aver depositato il relativo certificato di collaudo presso il Genio Civile. Il convenuto, poi, sosteneva che il manufatto non presentava segni di cedimento o lesioni e che le valutazioni formulate da controparte erano generiche e prive di riscontri tecnici.
Il convenuto rilevava che, successivamente alla realizzazione del muro, non erano state eseguite nuove cementificazioni né opere idonee ad aggravare il carico sul terrapieno, ribadendo che l'unica area pavimentata era quella di ingresso, di modesta estensione, e che non vi era stato alcun incremento di peso tale da compromettere la stabilità del muro.
negava, altresì, che si fosse verificata un'alterazione del deflusso del- CP_1 le acque meteoriche o la realizzazione di convogliamenti verso il fondo dell'attore, deducendo che il terreno manteneva la propria naturale permea- bilità e che le pendenze convogliavano le acque esclusivamente all'interno della propria proprietà.
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Il convenuto confutava, infine, la dedotta caduta di calcinacci e pietrame: il muro era privo di intonaco e si presentava integro nel paramento in pietra.
contestava la sussistenza di una servitù illegittima di veduta: la stac- CP_1 cionata in legno era espressamente prevista dalla scrittura privata del 21 settembre 2009, conforme al progetto assentito e realizzata con il consenso del dante causa dell'attore, senza modifiche successive e con accorgimenti idonei ad impedire l'affaccio diretto sul fondo sottostante.
Osservava, inoltre, che il bauletto di coronamento del muro non era stato eliminato e che non vi era stata alcuna modifica della quota del fondo so- vrastante, deducendo che il bauletto risultava tuttora esistente e idoneo a contenere le acque piovane.
precisava che il tentativo di mediazione non si era concluso per as- CP_1 senza del convenuto, bensì per mancato raggiungimento di un accordo tra le parti.
In via riconvenzionale, il convenuto proponeva domanda di accertamento dell'occupazione senza titolo, da parte dell'attore, di una porzione del fon- do di sua proprietà, pari a circa mq 83,50, chiedendone il rilascio ovvero, in via gradata, l'attribuzione della proprietà ai sensi dell'art. 938 c.c., con cor- responsione dell'indennità prevista dalla legge. Domandava, altresì, l'accertamento della proprietà esclusiva del muro di contenimento, in quan- to realizzato interamente sul proprio fondo e a proprie spese, nonché l'accertamento dell'insussistenza del diritto dell'attore di costruire in ap- poggio o in aderenza al medesimo. In via ulteriormente gradata, chiedeva la declaratoria di nullità della scrittura privata del 21 settembre 2009 per difet- to di causa, ai sensi degli artt. 1325 e 1418 c.c., nonché la condanna dell'attore per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c. Concludendo così il proprio atto difensivo:
“a. nel merito: rigettare tutte le domande introdotte dalla controparte per i motivi sopra esposti;
ed in particolare: non può essere accolta la richiesta di restituzione e/o rilascio dell'area di 25 mq né, in via gradata, di condanna al pagamento del doppio del suo va- lore oltre risarcimento danni, poiché, in realtà, all'esito della costruzione del muro il convenuto non ha occupato alcuna area di proprietà dell'attore ma è, invece, quest'ultimo ad occupare, a tutt'oggi e senza titolo, una su- perficie di circa 83,50 mq appartenente alla proprietà del convenuto;
deve essere respinta la richiesta di accertamento e condanna alla demoli- zione del muro poiché non eseguito a regola d'arte e perché pericoloso, giacché il muro è stato, invece, realizzato in modo conforme al progetto
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presentato, in ossequio alle normative vigenti in materia urbanistico- edilizia ed al progetto strutturale e che non presenta segni di cedimenti, le- sioni o altro che possa compromettere la sua staticità; deve essere, altresì, rigettata la richiesta di accertare la illegittimità della veduta e la richiesta della sua eliminazione poiché, invero, la staccionata era stata prevista nell'accordo tra le parti e la sua conformazione non ha subito modifiche rispetto al progetto. Inoltre, a ridosso della stessa è stata creata un'aiuola di circa 70 cm di larghezza che, in ogni caso, non consen- te affaccio diretto sul fondo attoreo;
va, inoltre, respinta la richiesta di eliminazione dello “scolo” delle acque piovane poiché tutte le pendenze sono rivolte verso l'interno della proprie- tà del convenuto, nessun convogliamento è stato realizzato in danno dell'attore e non è stata cementificata, ex novo, alcuna parte del fondo: l'area cementata, già esistente in epoca precedente alla realizzazione del muro ricopre una piccola area di mq 16 posta all'inizio del viale di ingres- so e la pendenza della stessa conduce, ancora una volta, all'interno della proprietà del convenuto;
di conseguenza, va pure respinta la successiva richiesta di danni: non è stata creata alcuna servitù di affaccio se non lo steccato concordato tra le parti che ha la mera funzione di protezione;
il muro non presenta calcinac- ci (poiché non è fornito di intonaco) e si presenta integro sicché non si comprende quante pietre possano essere mai cadute;
il pericolo dedotto da controparte non è circostanziato ma appare connotato da genericità, così come la richiesta risarcitoria non appare suffragata da idonei elementi probatori;
non appare, in ogni caso, tale da rendere addirittura impratica- bile il fondo dell'attore quasi come se vi fosse in atto un sciame meteoritico costante;
per quanto esposto, e di conseguenza, identica sorte di reiezione merita la richiesta di condanna alle spese di lite;
in via gradata, nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse accertare lo sconfinamento dedotto da controparte di mq. 25, applicarsi l'art. 938 c.c., ed attribuire la proprietà della superficie al convenuto e provvedere alla quantificazione dell'indennità da riconoscere alla controparte per l'occupazione del fondo;
b. in via riconvenzionale chiede: condannarsi ex art. 96, comma 1, l'attore per lite temeraria avendo egli agito nonostante fosse ben a conoscenza di tutti gli atti e provvedimenti prodromici alla costruzione del muro e perché ha paventato la sussistenza di danni in realtà inesistenti ed indimostrati ovvero meramente ipotizzati;
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accertarsi e dichiararsi che l'attore, all'esito della costruzione del muro per cui è causa, occupa una superficie di 83,50 mq come evidenziato in ri- lievo (sub n. 6), del fondo di proprietà del convenuto ovvero della p.lla 804 del foglio 16 del Comune di Serrara Fontana e che lo stesso venga con- dannata al rilascio della superficie in favore di esso convenuto o, in via gradata, – qualora controparte ne provi i presupposti – al pagamento del doppio del valore ex art. 938 c.c. oltre il risarcimento del danno da liqui- dare anche in via equitativa;
accertarsi e dichiararsi che il muro di contenimento realizzato con DIA prot. 4476 del 19.4.2008 ricade interamente nella particella 804, foglio 16 del Comune di Serrara Fontana ed è pertanto, per intero, di proprietà del sig. ; Controparte_1
per l'effetto accertare e dichiarare che l'attore non ha diritto di costruire in aderenza o appoggio del citato muro di contenimento senza il rispetto delle distanze legali;
in via gradata, e solo nel caso ciò sia propedeutico e/o necessario ai fini dell'accoglimento delle suesposte domande riconvenzionali, accertare e dichiarare la nullità della scrittura privata registrata intercorsa tra le parti in data 21.09.2009 per assenza della causa in ragione di quanto esposto in parte motiva;
c. in ogni caso chiede: condannare l'attore al pagamento delle spese e competenze legali con di- strazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario”.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti il Giudice istruttore asse- gnava i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.
Le parti depositavano quindi le rispettive memorie, precisando e svilup- pando le proprie posizioni. In particolare, l'attore confutava la dedotta oc- cupazione, in suo danno, di una superficie pari a mq 83,50, ritenendola pri- va di riscontro oggettivo e inconciliabile con lo stato dei luoghi, eviden- ziando come il convenuto avesse fondato tale assunto esclusivamente su ri- lievi tecnici di parte.
L'attore contestava la dedotta nullità della scrittura privata del 21 settembre 2009, affermandone la piena validità ed efficacia vincolante tra le parti, nonché l'insussistenza di vizi della causa ai sensi degli artt. 1343, 1344 e 1345 c.c.; ribadiva, quindi, che il convenuto era tenuto al rispetto Per_1 di tutti gli obblighi assunti, compresi quelli relativi alla realizzazione, ma- nutenzione e stabilità del muro di contenimento.
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Peraltro, l'attore censurava la regolare esecuzione dell'opera, sostenendo che la documentazione amministrativa e il certificato di collaudo prodotti dal convenuto non attestassero in modo puntuale la conformità del manu- fatto alle caratteristiche effettivamente realizzate. L'attore insisteva, poi, sulla necessità di un accertamento tecnico d'ufficio. contestava, inoltre, le difese del convenuto in ordine all'assenza di Per_1 aggravio del carico e di alterazione del deflusso delle acque, nonché alla pretesa insussistenza delle violazioni in materia di vedute e di regimenta- zione delle acque piovane.
La parte convenuta svolgeva controdeduzioni rispetto alle allegazioni av- versarie, reiterando le proprie difese e le istanze istruttorie già formulate.
Il Tribunale disponeva consulenza tecnica d'ufficio, nominando quale CTU l'ing. con il compito di descrivere il muro oggetto di causa, Persona_6 chiarirne la posizione e le dimensioni e verificare se lo stesso violasse, in relazione alla sua ubicazione, le disposizioni di cui all'art. 2 della scrittura privata intercorsa tra le parti.
Il CTU procedeva all'esame della documentazione prodotta dalle parti e svolgeva sopralluogo in data 28 luglio 2021, con la partecipazione dei con- sulenti tecnici di parte. All'esito delle operazioni peritali, depositava la re- lazione in data 9 ottobre 2021, successivamente integrata in data 12 gen- naio 2022.
Le conclusioni del CTU venivano immediatamente contestate dall'attore, che deduceva errori metodologici e carenze dell'elaborato: lamentava, in particolare, la mancata esecuzione di un rilievo topografico fondato su pun- ti fiduciari e incompletezza della descrizione del muro. Inoltre, la- Per_1 mentava l'omessa considerazione di profili relativi alla sicurezza, alla pre- senza di affacci e al deflusso delle acque.
Nel prosieguo del giudizio, a seguito della costituzione di un nuovo difen- sore per l'attore, tali doglianze venivano ribadite e ulteriormente sviluppate con nota depositata ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in data 3 febbraio 2025, con la quale si chiedeva il richiamo del CTU per chiarimenti ovvero la rin- novazione della consulenza.
Il convenuto, nelle proprie note difensive, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità delle ulteriori produzioni e delle istanze formulate dall'attore in sede conclusiva, deducendo la maturazione delle preclusioni istruttorie e la definitività dei quesiti già posti al CTU con ordinanza del 17 dicembre 2018. Nel merito, il convenuto sosteneva che la consulenza tecni- ca aveva pienamente assolto al mandato conferito, chiarendo il punto cen- trale della controversia relativo al posizionamento del muro rispetto al con- fine e alle previsioni dell'art. 2 della scrittura privata. 9
Esaurita l'istruttoria, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la discussione orale all'udienza del 21 ottobre 2025, assegnan- do alle parti i termini per il deposito delle note conclusive e di replica.
Conclusa la fase istruttoria, il Giudice, ritenuta la causa matura per la deci- sione, rinviava per la discussione orale all'udienza del 24/11/2025, asse- gnando termine alle parti termine per il deposito di note.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le domande proposte dall'attore sono da rigettare. Non è stata infatti raggiunta la prova: dello sconfinamento dedotto in relazione alla posa in opera del muro di contenimento, dell'inidoneità statica e pericolosità dello stesso, dell'esistenza di una servitù illegittima di veduta, di un'alterazione del naturale deflusso delle acque meteoriche. In difetto dei presupposti di fatto delle pretese azionate, deve essere rigettata an- che la domanda risarcitoria, non essendo emersa prova né del fatto il- lecito né del danno attuale e concreto.
Parimenti, le domande proposte in via riconvenzionale dal convenuto non risultano fondate, non è stata dimostrata l'occupazione, da parte dell'attore, di porzioni del fondo di proprietà del convenuto, né sussi- stendo i presupposti per l'applicazione dell'art. 938 c.c. o per la con- danna dell'attore per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Il muro è comune in considerazione dell'accordo delle parti del 21.9.2009, che diversamente da quanto indicato dal convenuto è valido.
1.La consulenza tecnica d'ufficio espletata dall'ing. deposi- Persona_6 tata in data 9 ottobre 2021 e successivamente integrata il 14 gennaio 2022, deve ritenersi attendibile e pienamente utilizzabile ai fini della decisione.
Il consulente ha adempiuto al mandato conferitogli dal Tribunale, circo- scritto alla descrizione del muro oggetto di causa, alla verifica della sua po- sizione rispetto al confine tra le particelle catastali nn. 800 e 804 del foglio 16 del Comune di Serrara Fontana, nonché all'accertamento della confor- mità del tracciato del manufatto alle previsioni di cui all'art. 2 della scrittu- ra privata del 21 settembre 2009.
Il CTU ha proceduto all'esame della documentazione prodotta dalle parti, ha effettuato sopralluogo con la partecipazione dei consulenti tecnici di parte e ha fornito risposte puntuali e coerenti ai quesiti formulati, chiarendo le caratteristiche costruttive del muro, il suo sviluppo planimetrico e altime- trico e la sua collocazione rispetto alle proprietà confinanti.
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Le contestazioni mosse dall'attore alla relazione del consulente (anche se ammissibili anche in sede conclusiva) attengono prevalentemente a profili metodologici e valutativi, con considerazione che non sono idonee a tra- volgere l'attendibilità delle conclusioni del CTU. Una rinnovazione (o an- che un'integrazione) dell'indagine peritale è da rigettare: finirebbe per sup- plire a carenze probatorie da parte dell'attore.
In particolare, le doglianze relative alla mancata esecuzione di un rilievo topografico fondato su punti fiduciari e all'omesso esame del tipo di fra- zionamento attengono a profili che, pur rilevanti in un autonomo giudizio di regolamento di confini, non incidono sugli accertamenti demandati al CTU nel presente giudizio, circoscritti alla descrizione del manufatto e alla verifica della sua collocazione rispetto alle particelle catastali e alle previ- sioni dell'art. 2 della scrittura privata del 21 settembre 2009.
Parimenti, le ulteriori censure concernenti la sicurezza del muro, la presen- za di affacci e il deflusso delle acque non evidenziano omissioni tali da de- terminare l'inutilizzabilità dell'elaborato, avendo il CTU comunque fornito, nei limiti del mandato ricevuto, elementi descrittivi sufficienti a escludere la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori.
Le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, ritenuta attendibile e pie- namente utilizzabile nei termini sopra indicati, costituiscono il principale elemento istruttorio ai fini dell'esame delle domande proposte dalle parti.
Dalle risultanze della consulenza tecnica emerge che il muro di conteni- mento non segue integralmente la linea di confine tra le particelle 800 e 804, come astrattamente previsto dall'art. 2 della scrittura privata del 21 settembre 2009, ma risulta realizzato, per la quasi totalità del suo sviluppo, all'interno della particella 804 di proprietà del convenuto , Controparte_1 salvo un tratto iniziale di circa sei metri in prossimità del confine.
Tale circostanza, lungi dal confermare la prospettazione attorea, esclude lo sconfinamento dedotto da che aveva lamentato Parte_1
l'occupazione illegittima di una porzione del proprio fondo pari a circa 25 mq. Al contrario, la CTU ha evidenziato che l'area compresa tra il muro e il confine della particella 800 è riconducibile alla particella 804, con conse- guente difetto del presupposto in fatto della domanda restitutoria.
Ne consegue il rigetto della domanda principale di accertamento dello sconfinamento e delle correlate pretese di restituzione e risarcimento del danno.
2. In ordine all'inidoneità statica ed alla pericolosità del muro, la consulen- za tecnica ha accertato che lo stesso: è munito di certificato di collaudo ri- lasciato dal Genio Civile, si presenta in buono stato di manutenzione e non evidenzia elementi (come cedimenti, dissesti strutturali, distacchi significa- 11
tivi di pietrame) tali da comprometterne la funzione di contenimento del terrapieno.
Il CTU ha escluso profili di pericolo attuale e concreto. Le censure in meri- to dell'attore sul punto sono generiche. la domanda di demolizione e ricostruzione del muro avanzata dall'attore va rigettata.
3. In ordine alla costituzione di una servitù di veduta dedotta dall'attore, il CTU ha rilevato che il muro è sormontato da un bauletto di coronamento e da una staccionata in legno (con funzione di protezione) e per la maggior parte del suo sviluppo dalla presenza di un'aiuola, che limita l'affaccio ver- so il fondo sottostante.
Per la restante parte dello sviluppo del muro manca la prova di un effettivo e stabile affaccio in violazione delle pattuizioni intercorse e delle norme codicistiche.
Anche tale domanda deve pertanto essere rigettata.
4. La domanda con cui l'attore contesta l'illegittimo scolo delle acque pio- vane sul proprio fondo va rigettata.
La relazione del consulente ha chiarito che il fondo del convenuto presenta superfici in larga parte permeabili e che le pendenze convogliano le acque all'interno della proprietà di o verso la pubblica via: non ci sono CP_1 convogliamenti di acque, quindi, verso il fondo attoreo.
Manca la prova di un'alterazione del deflusso naturale delle acque in danno dell'attore: la domanda proposta deve essere rigettata.
Le contestazioni mosse dall'attore all'elaborato peritale non sono tali da travolgere l'indagine del consulente, come già osservato.
Le censure dell'attore relative alla mancata esecuzione di un rilievo topo- grafico fondato su punti fiduciari e all'omesso esame del tipo di fraziona- mento attengono a profili che sarebbero rilevanti in un autonomo giudizio di regolamento di confini ma non incidono sugli accertamenti demandati al CTU nel presente giudizio, volti alla descrizione del muro comune e alla verifica della sua collocazione rispetto alle particelle catastali e alle previ- sioni dell'art. 2 della scrittura privata del 21 settembre 2009.
Anche le altre contestazioni relative alla sicurezza del muro, alla presenza di affacci ed al deflusso delle acque non evidenziano omissioni tali da de- terminare l'inutilizzabilità della relazione: il CTU ha fornito (nei limiti del mandato ricevuto) gli elementi sufficienti a escludere la necessità di ulte- riori approfondimenti istruttori.
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5. Le domande risarcitoria avanzate dall'attore sono da rigettare: non è sta- to accertato in istruttoria una condotta illegittima del convenuto che ne pos- sa determinare la responsabilità e non è stata dimostrazione di un danno evento. Tale domanda sarebbe da ritenere comunque assorbita nel rigetto delle precedenti richieste che ne costituiscono il presupposto.
6. Sono da rigettare le domande riconvenzionali proposte dal convenuto ed articolate nella richiesta di: a. accertamento dell'occupazione, da parte dell'attore, di una superficie di mq 83,50 della particella 804 con conse- guente rilascio ovvero applicazione dell'art. 938 c.c.; b. accertamento della proprietà esclusiva del muro di contenimento e delle ulteriori conseguenze dedotte, la stessa non può trovare accoglimento;
c. di accertamento conse- guente di costruire in aderenza al muro;
d. di accertamento della nullità dell'accordo del 21.9.2009; e. condanna dell'attore per responsabilità ag- gravata ex art. 96 c.p.c.
7. Non è dimostrato il presupposto a fondamento della pretesa riconvenzio- nale, ovvero l'occupazione, da parte dell'attore, di porzioni del fondo di proprietà del convenuto. Dalla relazione cel consulente non emerge, infatti, la detenzione o il possesso da parte dell'attore di aree ricadenti nella parti- cella 804, né risultano opere realizzate dall'attore insistenti su tale particel- la. In mancanza di prova dell'occupazione, devono essere rigettate la do- manda di rilascio e quella, consequenziale, di corresponsione dell'indennità prevista dall'art. 938 c.c.
8.Parimenti infondata è la domanda di accertamento della proprietà esclu- siva del muro di contenimento in capo al convenuto.
A questo proposito appare opportuno valutare preliminarmente la validità dell'accordo del 21.9.2009 con cui i proprietari dei due fondi posti a disli- vello stabilivano la comunione del muro divisorio.
Il convenuto ne assume la nullità per carenza di causa. La ragione dell'accordo discenderebbe per il convenuto dal fatto che doveva co- CP_1 struire il muro nel fondo di ma a proprie spese. In carenza Persona_1 di tale presupposto (il c.t.u. ha poi accertato che per buona parte, ma non in tutto) il muro era costruito sul fondo di a spese dello stesso, il patto CP_1 sarebbe affetto dalla più grave forma di invalidità in costanza della man- canza di una ragione che lo giustifichi.
Secondo la ricostruzione perorata dal convenuto, una volta invalidato l'accordo si applicherebbero poi le norme in tema di accessione. Ritornan- do al patto, la norma derogata convenzionalmente dalle parti sarebbe l'art. 934 c.c., in virtù della rinuncia da parte di ad una quota del proprio Per_1 fondo, ottenendo la costruzione di un muro alla cui edificazione avrebbe dovuto partecipare.
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L'argomento non persuade. I fondi sono posti a dislivello ed omogenei sic- ché in carenza di accordo il muro (sulla base dell'art. 887 c.c.) sarebbe sta- to posto comunque a spese di e solo per metà nel fondo as- CP_1 Per_1 sumendosi poi come presuntivamente comune.
L'accordo, peraltro, ha il pregio di derogare (utilità che conserva per lo stesso che lo impugna) la disciplina delle distanze per le opere di CP_1 nuova costruzione.
Peraltro, dall'istruttoria è emerso che , sulla base di una propria auto- CP_1 noma determinazione ha violato l'accordo del 21.9.2009 non rispettando la linea pattuita per l'edificazione del muro.
Sulla base di tali considerazioni (l'assenza di uno squilibrio tra le parti e la perdurante utilità dell'accordo per il convenuto) deve rigettarsi la domanda di nullità proposta.
Ne consegue che il regime di comunione è stato pattiziamente definito da un valido accordo tra le parti: il muro è comune.
9. Deve altresì essere rigettata la richiesta di accertamento del divieto per l'attore di costruire in aderenza o in appoggio al muro di contenimento, per carenza di interesse da parte del convenuto: non sono state accertate ma neppure allegate condotte attuali o imminenti dell'attore idonee a integrare una violazione delle distanze legali. Tale pronuncia è comunque assorbita dal rigetto della domanda riconvenzionale volta ad accertare la proprietà esclusiva del muro comune. In ogni caso tale circostanza è disciplinata dall'accordo del 21.9.2009 già richiamato e ritenuto valido, per le argomen- tazioni esposte.
10. Infine, la domanda di condanna dell'attore per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. non è sorretta da allegazioni e prove in ordine alla sussi- stenza di mala fede o colpa grave. La semplice infondatezza delle domande attoree integrare, di per sé, i presupposti applicativi della norma invocata. La necessità per derimere la controversia di un complesso accertamento pe- ritale smentisce di per sé il presupposto della richiesta.
11. La complessità tecnica della controversia, l'esito del giudizio e la reci- proca soccombenza delle parti giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
12. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio sono poste a carico delle parti in pari misura, trattandosi di accertamento resosi necessario per la de- cisione di questioni comuni alle contrapposte domande.
P.Q.M.
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Il Tribunale di Napoli- Sezione Distaccata di Ischia, in funzione di Giudice Unico definitivamente pronunciando sulla controversia come innanzi pro- posta così provvede:
1. RIGETTA le domande proposte nei confronti di Parte_1
: a. di accertamento di uno sconfinamento mediante Controparte_1
l'edificazione del muro di contenimento tra la p. lla 800 e 804 del Comune di Serrara Fontana Frazione Ciglio, e di rilascio dell'area occupata o di indennizzo del doppio del suo valore;
b. di accerta- mento della pericolosità del muro di contenimento tra la p. lla 800 e 804 del Comune di Serrara Fontana Frazione Ciglio, con conseguen- te condanna alla demolizione e ricostruzione dello stesso;
c. di accer- tamento costruzione di un'illegittima servitù di veduta, condanna al- laa sua rimozione;
d. di accertamento dello scolo illegittimo di acque piovane tra i fondi di cui alla p. lla 800 e 804 del Controparte_2
Ciglio; e. di risarcimento dei danni per l'illegittima
[...] servitù di veduta tra la p. lla 800 e 804 del Comune di Serrara Pt_3
[... Frazione Ciglio, e per la caduta di pietre e calcinacci tra i predetti fondi;
2. RIGETTA le domande riconvenzionali proposte da Controparte_1 nei confronti di : di accertamento di uno sconfina- Parte_1 mento mediante occupazione una porzione del fondo di cui alla p. lla 804 del Comune di Serrara Fontana Frazione Ciglio da parte del pro- prietario della p. lla 800 ubicata nello stesso comune, e di rilascio dell'area occupata o di indennizzo del doppio del suo valore;
e di ac- certare il divieto di costruire in adesione o in appoggio al muro di contenimento tra la p. lla 800 e 804 del Comune di Serrara Fontana Frazione Ciglio
3. ACCERTA la validità dell'accordo intercorso tra e Persona_1
del 21.9.2009; conseguentemente ACCERTA e Controparte_1
DICHIARA la comproprietà del muro divisorio tra la p. lla 800 e 804 del Comune di Serrara Fontana Frazione Ciglio, tra i proprietari dei predetti fondi;
4. compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
5. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a ca- rico delle parti in pari misura.
Così deciso, si comunichi. Napoli, lì 23.12.2025
15
Il Giudice
(dott. Francesco Persico)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE DISTACCATA DI ISCHIA
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dall'art.
221, comma 4, D.L. 9 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio
2020, n. 77
il Giudice, considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies cpc;
richiamato l'art. 221, comma 4, D.L. 9 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 lu-glio 2020, n. 77 che prevede: “il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difen- sori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte con- tenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i succes- sivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civi-le”; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla citata misura;
viste le linee guida adottate in data 28.4.2020 (opzionale); viste le note prodotte;
considerato che parte attrice ha dichiarato (opzionale): considerato che parte convenuta ha dichiarato (opzionale): pronuncia
1
sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281 sexies c.p.c. e dall'art. 221, com-ma 4, D.L. 9 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Francesco Persico, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 423/2017 in composizione monocratica, in persona del giudice dr, Francesco Persico re- so la seguente TRA
CF. , rappresentato Parte_1 CodiceFiscale_1
e difeso dall'avv. Salvatore Impagliazzo, C.F. CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliato in Forio (NA) alla via Provinciale Lacco n. 112.
ATTORE
E
, C.F. - rappresentato e Controparte_1 CodiceFiscale_3
difeso in virtù di procura alle liti posta in calce al presente atto dall'Avv.to
AR LA C.F. presso il cui studio sito CodiceFiscale_4
in Ischia (Na) alla via Casciaro n. 39 è elettivamente domiciliato. domici- liati in Barano d'Ischia alla Via Starza n. 3,
CONVE-
NUTO
BREVE PREMESSA IN FATTO
2
Si richiamano gli atti di parte ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione notificato il 10 luglio 2017 a mezzo posta, il sig. Pt_2 tera conveniva in giudizio il sig. . L'attore espo- Parte_1 Controparte_1 neva di essere proprietario e possessore di un immobile sito nel Comune di Serrara Fontana, frazione Ciglio, già via vecchia Ciglio n. 3/b, oggi via I traversa Ciglio n. 3/b. L'attore precisava che l'immobile è composto da fabbricato per civile abitazione a solo piano terra con area scoperta perti- nenziale, censito in catasto al foglio 16, particella 800, categoria A/3; e in- dicava che lo stesso gli perveniva per atto di donazione dal padre, Per_1
.
[...]
L'attore specificava che, a confine con il predetto fondo e ad un livello al- timetrico superiore, c'era l'immobile di proprietà di (cen- Controparte_1 sito al foglio 16, particella 804). Tale immobile è composto da area cemen- tata adibita a parcheggio, spazi sterrati e comodi rurali. Lo stesso è perve- nuto al sig. per acquisto fattone dai sigg.ri Controparte_1 Persona_2 ziata, e (con atto per notaio Persona_3 Persona_4 Per_5 del 29.01.2007, rep. 60801).
L'attore riferiva che tra suo padre (come indicato suo dante causa, Per_1
) e era stata stipulata scrittura privata in data 21 set-
[...] Controparte_1 tembre 2009, regolarmente registrata. Mediante tale accordo , quale CP_1 proprietario del fondo sovrastante, si impegnava alla realizzazione di un muro di sostegno a confine tra i due fondi, da realizzarsi anche in parte sul fondo sottostante, con previsione di comunione del manufatto, nonché con obbligo di provvedere alla corretta esecuzione dell'opera, alla manutenzio- ne ordinaria e straordinaria e con assunzione di responsabilità esclusiva per la stabilità del muro.
, quindi, indicava che, in sede di realizzazione del muro Parte_1 di contenimento, aveva occupato una porzione del fondo di proprietà CP_1 del eccedente rispetto a quella convenuta, per una superficie di cir- Per_1 ca 25 mq. sosteneva, inoltre, che il muro di contenimento così realizzato ri- Per_1 sultava strutturalmente inidoneo a reggere il terrapieno sovrastante, non conforme alle regole dell'arte e pericoloso, anche in considerazione della successiva cementificazione del fondo superiore e della realizzazione di una strada di accesso, con conseguente aggravamento del carico e altera- zione del naturale deflusso delle acque meteoriche.
3
L'attore contestava, inoltre, che aveva realizzato, al di sopra del mu- CP_1 ro di contenimento, una staccionata in legno idonea a creare una servitù di veduta diretta sul fondo sottostante di proprietà dell'attore. Lo stesso conte- stava, poi, che il convenuto avrebbe omesso la realizzazione del previsto bauletto in muratura, determinando un anomalo convogliamento delle ac- que piovane nel fondo inferiore. lamentava, infine, che dal manufatto si verificavano frequenti di- Per_1 stacchi di pietrame e calcinacci, con conseguente situazione di pericolo per l'incolumità dell'attore e dei suoi familiari, nonché danni alle colture insi- stenti sul fondo. L'attore specifica, poi, che il tentativo obbligatorio di me- diazione si era concluso con esito negativo per mancata comparizione del convenuto.
L'attore concludeva così il proprio atto introduttivo:
1. accertare e dichiarare lo sconfinamento di di circa Controparte_1
25 mq, posto in essere nella realizzazione del muro di contenimento, e condannare il medesimo alla restituzione della zona illegittima- mente occupata o, in via gradata, al pagamento del doppio del suo valore, oltre al risarcimento del danno, qualora dimostri la propria buona fede, ai sensi dell'art. 938 c.c.;
2. accertare e dichiarare che il muro di contenimento realizzato da
non è idoneo né conforme alle regole dell'arte e si Controparte_1 presenta pericoloso, e per l'effetto condannarlo alla demolizione e ricostruzione dello stesso secondo i parametri imposti dalle leggi, dai regolamenti e dalle tecniche costruttive idonee a reggere il ter- rapieno retrostante;
3. accertare e dichiarare l'esistenza di una servitù illegittima di veduta diretta creata mediante la realizzazione della staccionata in legno al di sopra del muro di contenimento e condannare al- Controparte_1 la sua eliminazione, mediante l'esecuzione di tutte le opere necessa- rie;
4. condannare all'eliminazione dell'illegittimo scolo Controparte_1 delle acque piovane determinato dalla cementificazione del fondo sovrastante e dalla creazione di pendenze che convogliano le acque nel fondo sottostante di proprietà del;
Per_1
5. condannare al risarcimento di tutti i danni subiti Controparte_1 dall'attore in conseguenza della creazione della servitù di affaccio, della caduta di pietrame e calcinacci dal muro e della conseguente impossibilità di utilizzare la zona sottostante, nonché della situazio- ne di pericolo determinata dallo stato dei luoghi, danni da quantifi- carsi in corso di causa;
4
6. condannare al pagamento delle spese e competenze Controparte_1 di giudizio, comprese quelle occorrenti per l'espletamento della con- sulenza tecnica d'ufficio.
In data 9 novembre 2017 si costituiva in giudizio . Il con- Controparte_1 venuto eccepiva l'infondatezza delle allegazioni avversarie e chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte dall'attore, ritenute temerarie, con istanza di condanna ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c.
In particolare, il convenuto negava che il proprio fondo fosse costituito da area cementata adibita a parcheggio, spazi sterrati e comodi rurali, dedu- cendo che lo stesso era prevalentemente sterrato, fatta eccezione per una limitata area di circa 16 mq posta all'ingresso della proprietà, funzionale al livellamento con la strada pubblica e al corretto deflusso delle acque me- teoriche. precisava che tale area non era mai stata destinata a par- CP_1 cheggio, se non in via del tutto occasionale, e che sul fondo insisteva un unico piccolo comodo rurale di modeste dimensioni, preesistente alla rea- lizzazione del muro di contenimento.
Il convenuto, inoltre, contestava l'assunto dell'attore relativo allo sconfi- namento, sostenendo che il muro di contenimento oggetto di causa ricadeva integralmente all'interno della propria proprietà. , invece, indicava CP_1 che all'esito della realizzazione del muro, risultava l'attore occupare senza titolo una porzione del fondo del convenuto di circa 83,50 mq. Tanto sa- rebbe emerso dai rilievi topografici versati in atti dal convenuto.
escludeva, inoltre, che il muro fosse strutturalmente inadeguato o pe- CP_1 ricoloso, deduceva, infatti: di averlo realizzato previo rilascio di tutte le ne- cessarie autorizzazioni amministrative, nel rispetto del progetto strutturale approvato, e di aver depositato il relativo certificato di collaudo presso il Genio Civile. Il convenuto, poi, sosteneva che il manufatto non presentava segni di cedimento o lesioni e che le valutazioni formulate da controparte erano generiche e prive di riscontri tecnici.
Il convenuto rilevava che, successivamente alla realizzazione del muro, non erano state eseguite nuove cementificazioni né opere idonee ad aggravare il carico sul terrapieno, ribadendo che l'unica area pavimentata era quella di ingresso, di modesta estensione, e che non vi era stato alcun incremento di peso tale da compromettere la stabilità del muro.
negava, altresì, che si fosse verificata un'alterazione del deflusso del- CP_1 le acque meteoriche o la realizzazione di convogliamenti verso il fondo dell'attore, deducendo che il terreno manteneva la propria naturale permea- bilità e che le pendenze convogliavano le acque esclusivamente all'interno della propria proprietà.
5
Il convenuto confutava, infine, la dedotta caduta di calcinacci e pietrame: il muro era privo di intonaco e si presentava integro nel paramento in pietra.
contestava la sussistenza di una servitù illegittima di veduta: la stac- CP_1 cionata in legno era espressamente prevista dalla scrittura privata del 21 settembre 2009, conforme al progetto assentito e realizzata con il consenso del dante causa dell'attore, senza modifiche successive e con accorgimenti idonei ad impedire l'affaccio diretto sul fondo sottostante.
Osservava, inoltre, che il bauletto di coronamento del muro non era stato eliminato e che non vi era stata alcuna modifica della quota del fondo so- vrastante, deducendo che il bauletto risultava tuttora esistente e idoneo a contenere le acque piovane.
precisava che il tentativo di mediazione non si era concluso per as- CP_1 senza del convenuto, bensì per mancato raggiungimento di un accordo tra le parti.
In via riconvenzionale, il convenuto proponeva domanda di accertamento dell'occupazione senza titolo, da parte dell'attore, di una porzione del fon- do di sua proprietà, pari a circa mq 83,50, chiedendone il rilascio ovvero, in via gradata, l'attribuzione della proprietà ai sensi dell'art. 938 c.c., con cor- responsione dell'indennità prevista dalla legge. Domandava, altresì, l'accertamento della proprietà esclusiva del muro di contenimento, in quan- to realizzato interamente sul proprio fondo e a proprie spese, nonché l'accertamento dell'insussistenza del diritto dell'attore di costruire in ap- poggio o in aderenza al medesimo. In via ulteriormente gradata, chiedeva la declaratoria di nullità della scrittura privata del 21 settembre 2009 per difet- to di causa, ai sensi degli artt. 1325 e 1418 c.c., nonché la condanna dell'attore per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c. Concludendo così il proprio atto difensivo:
“a. nel merito: rigettare tutte le domande introdotte dalla controparte per i motivi sopra esposti;
ed in particolare: non può essere accolta la richiesta di restituzione e/o rilascio dell'area di 25 mq né, in via gradata, di condanna al pagamento del doppio del suo va- lore oltre risarcimento danni, poiché, in realtà, all'esito della costruzione del muro il convenuto non ha occupato alcuna area di proprietà dell'attore ma è, invece, quest'ultimo ad occupare, a tutt'oggi e senza titolo, una su- perficie di circa 83,50 mq appartenente alla proprietà del convenuto;
deve essere respinta la richiesta di accertamento e condanna alla demoli- zione del muro poiché non eseguito a regola d'arte e perché pericoloso, giacché il muro è stato, invece, realizzato in modo conforme al progetto
6
presentato, in ossequio alle normative vigenti in materia urbanistico- edilizia ed al progetto strutturale e che non presenta segni di cedimenti, le- sioni o altro che possa compromettere la sua staticità; deve essere, altresì, rigettata la richiesta di accertare la illegittimità della veduta e la richiesta della sua eliminazione poiché, invero, la staccionata era stata prevista nell'accordo tra le parti e la sua conformazione non ha subito modifiche rispetto al progetto. Inoltre, a ridosso della stessa è stata creata un'aiuola di circa 70 cm di larghezza che, in ogni caso, non consen- te affaccio diretto sul fondo attoreo;
va, inoltre, respinta la richiesta di eliminazione dello “scolo” delle acque piovane poiché tutte le pendenze sono rivolte verso l'interno della proprie- tà del convenuto, nessun convogliamento è stato realizzato in danno dell'attore e non è stata cementificata, ex novo, alcuna parte del fondo: l'area cementata, già esistente in epoca precedente alla realizzazione del muro ricopre una piccola area di mq 16 posta all'inizio del viale di ingres- so e la pendenza della stessa conduce, ancora una volta, all'interno della proprietà del convenuto;
di conseguenza, va pure respinta la successiva richiesta di danni: non è stata creata alcuna servitù di affaccio se non lo steccato concordato tra le parti che ha la mera funzione di protezione;
il muro non presenta calcinac- ci (poiché non è fornito di intonaco) e si presenta integro sicché non si comprende quante pietre possano essere mai cadute;
il pericolo dedotto da controparte non è circostanziato ma appare connotato da genericità, così come la richiesta risarcitoria non appare suffragata da idonei elementi probatori;
non appare, in ogni caso, tale da rendere addirittura impratica- bile il fondo dell'attore quasi come se vi fosse in atto un sciame meteoritico costante;
per quanto esposto, e di conseguenza, identica sorte di reiezione merita la richiesta di condanna alle spese di lite;
in via gradata, nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse accertare lo sconfinamento dedotto da controparte di mq. 25, applicarsi l'art. 938 c.c., ed attribuire la proprietà della superficie al convenuto e provvedere alla quantificazione dell'indennità da riconoscere alla controparte per l'occupazione del fondo;
b. in via riconvenzionale chiede: condannarsi ex art. 96, comma 1, l'attore per lite temeraria avendo egli agito nonostante fosse ben a conoscenza di tutti gli atti e provvedimenti prodromici alla costruzione del muro e perché ha paventato la sussistenza di danni in realtà inesistenti ed indimostrati ovvero meramente ipotizzati;
7
accertarsi e dichiararsi che l'attore, all'esito della costruzione del muro per cui è causa, occupa una superficie di 83,50 mq come evidenziato in ri- lievo (sub n. 6), del fondo di proprietà del convenuto ovvero della p.lla 804 del foglio 16 del Comune di Serrara Fontana e che lo stesso venga con- dannata al rilascio della superficie in favore di esso convenuto o, in via gradata, – qualora controparte ne provi i presupposti – al pagamento del doppio del valore ex art. 938 c.c. oltre il risarcimento del danno da liqui- dare anche in via equitativa;
accertarsi e dichiararsi che il muro di contenimento realizzato con DIA prot. 4476 del 19.4.2008 ricade interamente nella particella 804, foglio 16 del Comune di Serrara Fontana ed è pertanto, per intero, di proprietà del sig. ; Controparte_1
per l'effetto accertare e dichiarare che l'attore non ha diritto di costruire in aderenza o appoggio del citato muro di contenimento senza il rispetto delle distanze legali;
in via gradata, e solo nel caso ciò sia propedeutico e/o necessario ai fini dell'accoglimento delle suesposte domande riconvenzionali, accertare e dichiarare la nullità della scrittura privata registrata intercorsa tra le parti in data 21.09.2009 per assenza della causa in ragione di quanto esposto in parte motiva;
c. in ogni caso chiede: condannare l'attore al pagamento delle spese e competenze legali con di- strazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario”.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti il Giudice istruttore asse- gnava i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.
Le parti depositavano quindi le rispettive memorie, precisando e svilup- pando le proprie posizioni. In particolare, l'attore confutava la dedotta oc- cupazione, in suo danno, di una superficie pari a mq 83,50, ritenendola pri- va di riscontro oggettivo e inconciliabile con lo stato dei luoghi, eviden- ziando come il convenuto avesse fondato tale assunto esclusivamente su ri- lievi tecnici di parte.
L'attore contestava la dedotta nullità della scrittura privata del 21 settembre 2009, affermandone la piena validità ed efficacia vincolante tra le parti, nonché l'insussistenza di vizi della causa ai sensi degli artt. 1343, 1344 e 1345 c.c.; ribadiva, quindi, che il convenuto era tenuto al rispetto Per_1 di tutti gli obblighi assunti, compresi quelli relativi alla realizzazione, ma- nutenzione e stabilità del muro di contenimento.
8
Peraltro, l'attore censurava la regolare esecuzione dell'opera, sostenendo che la documentazione amministrativa e il certificato di collaudo prodotti dal convenuto non attestassero in modo puntuale la conformità del manu- fatto alle caratteristiche effettivamente realizzate. L'attore insisteva, poi, sulla necessità di un accertamento tecnico d'ufficio. contestava, inoltre, le difese del convenuto in ordine all'assenza di Per_1 aggravio del carico e di alterazione del deflusso delle acque, nonché alla pretesa insussistenza delle violazioni in materia di vedute e di regimenta- zione delle acque piovane.
La parte convenuta svolgeva controdeduzioni rispetto alle allegazioni av- versarie, reiterando le proprie difese e le istanze istruttorie già formulate.
Il Tribunale disponeva consulenza tecnica d'ufficio, nominando quale CTU l'ing. con il compito di descrivere il muro oggetto di causa, Persona_6 chiarirne la posizione e le dimensioni e verificare se lo stesso violasse, in relazione alla sua ubicazione, le disposizioni di cui all'art. 2 della scrittura privata intercorsa tra le parti.
Il CTU procedeva all'esame della documentazione prodotta dalle parti e svolgeva sopralluogo in data 28 luglio 2021, con la partecipazione dei con- sulenti tecnici di parte. All'esito delle operazioni peritali, depositava la re- lazione in data 9 ottobre 2021, successivamente integrata in data 12 gen- naio 2022.
Le conclusioni del CTU venivano immediatamente contestate dall'attore, che deduceva errori metodologici e carenze dell'elaborato: lamentava, in particolare, la mancata esecuzione di un rilievo topografico fondato su pun- ti fiduciari e incompletezza della descrizione del muro. Inoltre, la- Per_1 mentava l'omessa considerazione di profili relativi alla sicurezza, alla pre- senza di affacci e al deflusso delle acque.
Nel prosieguo del giudizio, a seguito della costituzione di un nuovo difen- sore per l'attore, tali doglianze venivano ribadite e ulteriormente sviluppate con nota depositata ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in data 3 febbraio 2025, con la quale si chiedeva il richiamo del CTU per chiarimenti ovvero la rin- novazione della consulenza.
Il convenuto, nelle proprie note difensive, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità delle ulteriori produzioni e delle istanze formulate dall'attore in sede conclusiva, deducendo la maturazione delle preclusioni istruttorie e la definitività dei quesiti già posti al CTU con ordinanza del 17 dicembre 2018. Nel merito, il convenuto sosteneva che la consulenza tecni- ca aveva pienamente assolto al mandato conferito, chiarendo il punto cen- trale della controversia relativo al posizionamento del muro rispetto al con- fine e alle previsioni dell'art. 2 della scrittura privata. 9
Esaurita l'istruttoria, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la discussione orale all'udienza del 21 ottobre 2025, assegnan- do alle parti i termini per il deposito delle note conclusive e di replica.
Conclusa la fase istruttoria, il Giudice, ritenuta la causa matura per la deci- sione, rinviava per la discussione orale all'udienza del 24/11/2025, asse- gnando termine alle parti termine per il deposito di note.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le domande proposte dall'attore sono da rigettare. Non è stata infatti raggiunta la prova: dello sconfinamento dedotto in relazione alla posa in opera del muro di contenimento, dell'inidoneità statica e pericolosità dello stesso, dell'esistenza di una servitù illegittima di veduta, di un'alterazione del naturale deflusso delle acque meteoriche. In difetto dei presupposti di fatto delle pretese azionate, deve essere rigettata an- che la domanda risarcitoria, non essendo emersa prova né del fatto il- lecito né del danno attuale e concreto.
Parimenti, le domande proposte in via riconvenzionale dal convenuto non risultano fondate, non è stata dimostrata l'occupazione, da parte dell'attore, di porzioni del fondo di proprietà del convenuto, né sussi- stendo i presupposti per l'applicazione dell'art. 938 c.c. o per la con- danna dell'attore per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Il muro è comune in considerazione dell'accordo delle parti del 21.9.2009, che diversamente da quanto indicato dal convenuto è valido.
1.La consulenza tecnica d'ufficio espletata dall'ing. deposi- Persona_6 tata in data 9 ottobre 2021 e successivamente integrata il 14 gennaio 2022, deve ritenersi attendibile e pienamente utilizzabile ai fini della decisione.
Il consulente ha adempiuto al mandato conferitogli dal Tribunale, circo- scritto alla descrizione del muro oggetto di causa, alla verifica della sua po- sizione rispetto al confine tra le particelle catastali nn. 800 e 804 del foglio 16 del Comune di Serrara Fontana, nonché all'accertamento della confor- mità del tracciato del manufatto alle previsioni di cui all'art. 2 della scrittu- ra privata del 21 settembre 2009.
Il CTU ha proceduto all'esame della documentazione prodotta dalle parti, ha effettuato sopralluogo con la partecipazione dei consulenti tecnici di parte e ha fornito risposte puntuali e coerenti ai quesiti formulati, chiarendo le caratteristiche costruttive del muro, il suo sviluppo planimetrico e altime- trico e la sua collocazione rispetto alle proprietà confinanti.
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Le contestazioni mosse dall'attore alla relazione del consulente (anche se ammissibili anche in sede conclusiva) attengono prevalentemente a profili metodologici e valutativi, con considerazione che non sono idonee a tra- volgere l'attendibilità delle conclusioni del CTU. Una rinnovazione (o an- che un'integrazione) dell'indagine peritale è da rigettare: finirebbe per sup- plire a carenze probatorie da parte dell'attore.
In particolare, le doglianze relative alla mancata esecuzione di un rilievo topografico fondato su punti fiduciari e all'omesso esame del tipo di fra- zionamento attengono a profili che, pur rilevanti in un autonomo giudizio di regolamento di confini, non incidono sugli accertamenti demandati al CTU nel presente giudizio, circoscritti alla descrizione del manufatto e alla verifica della sua collocazione rispetto alle particelle catastali e alle previ- sioni dell'art. 2 della scrittura privata del 21 settembre 2009.
Parimenti, le ulteriori censure concernenti la sicurezza del muro, la presen- za di affacci e il deflusso delle acque non evidenziano omissioni tali da de- terminare l'inutilizzabilità dell'elaborato, avendo il CTU comunque fornito, nei limiti del mandato ricevuto, elementi descrittivi sufficienti a escludere la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori.
Le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, ritenuta attendibile e pie- namente utilizzabile nei termini sopra indicati, costituiscono il principale elemento istruttorio ai fini dell'esame delle domande proposte dalle parti.
Dalle risultanze della consulenza tecnica emerge che il muro di conteni- mento non segue integralmente la linea di confine tra le particelle 800 e 804, come astrattamente previsto dall'art. 2 della scrittura privata del 21 settembre 2009, ma risulta realizzato, per la quasi totalità del suo sviluppo, all'interno della particella 804 di proprietà del convenuto , Controparte_1 salvo un tratto iniziale di circa sei metri in prossimità del confine.
Tale circostanza, lungi dal confermare la prospettazione attorea, esclude lo sconfinamento dedotto da che aveva lamentato Parte_1
l'occupazione illegittima di una porzione del proprio fondo pari a circa 25 mq. Al contrario, la CTU ha evidenziato che l'area compresa tra il muro e il confine della particella 800 è riconducibile alla particella 804, con conse- guente difetto del presupposto in fatto della domanda restitutoria.
Ne consegue il rigetto della domanda principale di accertamento dello sconfinamento e delle correlate pretese di restituzione e risarcimento del danno.
2. In ordine all'inidoneità statica ed alla pericolosità del muro, la consulen- za tecnica ha accertato che lo stesso: è munito di certificato di collaudo ri- lasciato dal Genio Civile, si presenta in buono stato di manutenzione e non evidenzia elementi (come cedimenti, dissesti strutturali, distacchi significa- 11
tivi di pietrame) tali da comprometterne la funzione di contenimento del terrapieno.
Il CTU ha escluso profili di pericolo attuale e concreto. Le censure in meri- to dell'attore sul punto sono generiche. la domanda di demolizione e ricostruzione del muro avanzata dall'attore va rigettata.
3. In ordine alla costituzione di una servitù di veduta dedotta dall'attore, il CTU ha rilevato che il muro è sormontato da un bauletto di coronamento e da una staccionata in legno (con funzione di protezione) e per la maggior parte del suo sviluppo dalla presenza di un'aiuola, che limita l'affaccio ver- so il fondo sottostante.
Per la restante parte dello sviluppo del muro manca la prova di un effettivo e stabile affaccio in violazione delle pattuizioni intercorse e delle norme codicistiche.
Anche tale domanda deve pertanto essere rigettata.
4. La domanda con cui l'attore contesta l'illegittimo scolo delle acque pio- vane sul proprio fondo va rigettata.
La relazione del consulente ha chiarito che il fondo del convenuto presenta superfici in larga parte permeabili e che le pendenze convogliano le acque all'interno della proprietà di o verso la pubblica via: non ci sono CP_1 convogliamenti di acque, quindi, verso il fondo attoreo.
Manca la prova di un'alterazione del deflusso naturale delle acque in danno dell'attore: la domanda proposta deve essere rigettata.
Le contestazioni mosse dall'attore all'elaborato peritale non sono tali da travolgere l'indagine del consulente, come già osservato.
Le censure dell'attore relative alla mancata esecuzione di un rilievo topo- grafico fondato su punti fiduciari e all'omesso esame del tipo di fraziona- mento attengono a profili che sarebbero rilevanti in un autonomo giudizio di regolamento di confini ma non incidono sugli accertamenti demandati al CTU nel presente giudizio, volti alla descrizione del muro comune e alla verifica della sua collocazione rispetto alle particelle catastali e alle previ- sioni dell'art. 2 della scrittura privata del 21 settembre 2009.
Anche le altre contestazioni relative alla sicurezza del muro, alla presenza di affacci ed al deflusso delle acque non evidenziano omissioni tali da de- terminare l'inutilizzabilità della relazione: il CTU ha fornito (nei limiti del mandato ricevuto) gli elementi sufficienti a escludere la necessità di ulte- riori approfondimenti istruttori.
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5. Le domande risarcitoria avanzate dall'attore sono da rigettare: non è sta- to accertato in istruttoria una condotta illegittima del convenuto che ne pos- sa determinare la responsabilità e non è stata dimostrazione di un danno evento. Tale domanda sarebbe da ritenere comunque assorbita nel rigetto delle precedenti richieste che ne costituiscono il presupposto.
6. Sono da rigettare le domande riconvenzionali proposte dal convenuto ed articolate nella richiesta di: a. accertamento dell'occupazione, da parte dell'attore, di una superficie di mq 83,50 della particella 804 con conse- guente rilascio ovvero applicazione dell'art. 938 c.c.; b. accertamento della proprietà esclusiva del muro di contenimento e delle ulteriori conseguenze dedotte, la stessa non può trovare accoglimento;
c. di accertamento conse- guente di costruire in aderenza al muro;
d. di accertamento della nullità dell'accordo del 21.9.2009; e. condanna dell'attore per responsabilità ag- gravata ex art. 96 c.p.c.
7. Non è dimostrato il presupposto a fondamento della pretesa riconvenzio- nale, ovvero l'occupazione, da parte dell'attore, di porzioni del fondo di proprietà del convenuto. Dalla relazione cel consulente non emerge, infatti, la detenzione o il possesso da parte dell'attore di aree ricadenti nella parti- cella 804, né risultano opere realizzate dall'attore insistenti su tale particel- la. In mancanza di prova dell'occupazione, devono essere rigettate la do- manda di rilascio e quella, consequenziale, di corresponsione dell'indennità prevista dall'art. 938 c.c.
8.Parimenti infondata è la domanda di accertamento della proprietà esclu- siva del muro di contenimento in capo al convenuto.
A questo proposito appare opportuno valutare preliminarmente la validità dell'accordo del 21.9.2009 con cui i proprietari dei due fondi posti a disli- vello stabilivano la comunione del muro divisorio.
Il convenuto ne assume la nullità per carenza di causa. La ragione dell'accordo discenderebbe per il convenuto dal fatto che doveva co- CP_1 struire il muro nel fondo di ma a proprie spese. In carenza Persona_1 di tale presupposto (il c.t.u. ha poi accertato che per buona parte, ma non in tutto) il muro era costruito sul fondo di a spese dello stesso, il patto CP_1 sarebbe affetto dalla più grave forma di invalidità in costanza della man- canza di una ragione che lo giustifichi.
Secondo la ricostruzione perorata dal convenuto, una volta invalidato l'accordo si applicherebbero poi le norme in tema di accessione. Ritornan- do al patto, la norma derogata convenzionalmente dalle parti sarebbe l'art. 934 c.c., in virtù della rinuncia da parte di ad una quota del proprio Per_1 fondo, ottenendo la costruzione di un muro alla cui edificazione avrebbe dovuto partecipare.
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L'argomento non persuade. I fondi sono posti a dislivello ed omogenei sic- ché in carenza di accordo il muro (sulla base dell'art. 887 c.c.) sarebbe sta- to posto comunque a spese di e solo per metà nel fondo as- CP_1 Per_1 sumendosi poi come presuntivamente comune.
L'accordo, peraltro, ha il pregio di derogare (utilità che conserva per lo stesso che lo impugna) la disciplina delle distanze per le opere di CP_1 nuova costruzione.
Peraltro, dall'istruttoria è emerso che , sulla base di una propria auto- CP_1 noma determinazione ha violato l'accordo del 21.9.2009 non rispettando la linea pattuita per l'edificazione del muro.
Sulla base di tali considerazioni (l'assenza di uno squilibrio tra le parti e la perdurante utilità dell'accordo per il convenuto) deve rigettarsi la domanda di nullità proposta.
Ne consegue che il regime di comunione è stato pattiziamente definito da un valido accordo tra le parti: il muro è comune.
9. Deve altresì essere rigettata la richiesta di accertamento del divieto per l'attore di costruire in aderenza o in appoggio al muro di contenimento, per carenza di interesse da parte del convenuto: non sono state accertate ma neppure allegate condotte attuali o imminenti dell'attore idonee a integrare una violazione delle distanze legali. Tale pronuncia è comunque assorbita dal rigetto della domanda riconvenzionale volta ad accertare la proprietà esclusiva del muro comune. In ogni caso tale circostanza è disciplinata dall'accordo del 21.9.2009 già richiamato e ritenuto valido, per le argomen- tazioni esposte.
10. Infine, la domanda di condanna dell'attore per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. non è sorretta da allegazioni e prove in ordine alla sussi- stenza di mala fede o colpa grave. La semplice infondatezza delle domande attoree integrare, di per sé, i presupposti applicativi della norma invocata. La necessità per derimere la controversia di un complesso accertamento pe- ritale smentisce di per sé il presupposto della richiesta.
11. La complessità tecnica della controversia, l'esito del giudizio e la reci- proca soccombenza delle parti giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
12. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio sono poste a carico delle parti in pari misura, trattandosi di accertamento resosi necessario per la de- cisione di questioni comuni alle contrapposte domande.
P.Q.M.
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Il Tribunale di Napoli- Sezione Distaccata di Ischia, in funzione di Giudice Unico definitivamente pronunciando sulla controversia come innanzi pro- posta così provvede:
1. RIGETTA le domande proposte nei confronti di Parte_1
: a. di accertamento di uno sconfinamento mediante Controparte_1
l'edificazione del muro di contenimento tra la p. lla 800 e 804 del Comune di Serrara Fontana Frazione Ciglio, e di rilascio dell'area occupata o di indennizzo del doppio del suo valore;
b. di accerta- mento della pericolosità del muro di contenimento tra la p. lla 800 e 804 del Comune di Serrara Fontana Frazione Ciglio, con conseguen- te condanna alla demolizione e ricostruzione dello stesso;
c. di accer- tamento costruzione di un'illegittima servitù di veduta, condanna al- laa sua rimozione;
d. di accertamento dello scolo illegittimo di acque piovane tra i fondi di cui alla p. lla 800 e 804 del Controparte_2
Ciglio; e. di risarcimento dei danni per l'illegittima
[...] servitù di veduta tra la p. lla 800 e 804 del Comune di Serrara Pt_3
[... Frazione Ciglio, e per la caduta di pietre e calcinacci tra i predetti fondi;
2. RIGETTA le domande riconvenzionali proposte da Controparte_1 nei confronti di : di accertamento di uno sconfina- Parte_1 mento mediante occupazione una porzione del fondo di cui alla p. lla 804 del Comune di Serrara Fontana Frazione Ciglio da parte del pro- prietario della p. lla 800 ubicata nello stesso comune, e di rilascio dell'area occupata o di indennizzo del doppio del suo valore;
e di ac- certare il divieto di costruire in adesione o in appoggio al muro di contenimento tra la p. lla 800 e 804 del Comune di Serrara Fontana Frazione Ciglio
3. ACCERTA la validità dell'accordo intercorso tra e Persona_1
del 21.9.2009; conseguentemente ACCERTA e Controparte_1
DICHIARA la comproprietà del muro divisorio tra la p. lla 800 e 804 del Comune di Serrara Fontana Frazione Ciglio, tra i proprietari dei predetti fondi;
4. compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
5. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a ca- rico delle parti in pari misura.
Così deciso, si comunichi. Napoli, lì 23.12.2025
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Il Giudice
(dott. Francesco Persico)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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