Trib. Napoli, sez. distaccata di ischia, sentenza 23/12/2025, n. 170
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Sentenza 23 dicembre 2025

Argomenti

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  • Rigettato
    Sconfinamento nella realizzazione del muro di contenimento

    La CTU ha accertato che il muro è stato realizzato quasi interamente all'interno della particella del convenuto, escludendo lo sconfinamento lamentato dall'attore.

  • Rigettato
    Inidoneità statica e pericolosità del muro di contenimento

    La CTU ha accertato che il muro è munito di certificato di collaudo, si presenta in buono stato di manutenzione e non evidenzia elementi di pericolo attuale e concreto.

  • Rigettato
    Costituzione di servitù di veduta illegittima

    La CTU ha rilevato la presenza di un bauletto, una staccionata in legno con funzione di protezione e un'aiuola che limitano l'affaccio. Manca la prova di un effettivo e stabile affaccio in violazione delle pattuizioni.

  • Rigettato
    Alterazione del deflusso delle acque piovane

    La CTU ha chiarito che il fondo del convenuto presenta superfici permeabili e le pendenze convogliano le acque all'interno della proprietà o verso la pubblica via, senza convogliamenti verso il fondo attoreo.

  • Rigettato
    Danni subiti dall'attore

    Non è stata accertata una condotta illegittima del convenuto né dimostrato un danno evento. La domanda è assorbita dal rigetto delle precedenti richieste.

  • Rigettato
    Occupazione senza titolo di porzione di fondo del convenuto

    Non è stata dimostrata l'occupazione da parte dell'attore di porzioni del fondo del convenuto. La CTU non ha riscontrato detenzione o possesso di aree ricadenti nella particella del convenuto da parte dell'attore.

  • Rigettato
    Proprietà esclusiva del muro di contenimento

    L'accordo del 21.9.2009, ritenuto valido, stabilisce la comunione del muro divisorio. La domanda di accertamento della proprietà esclusiva è infondata.

  • Rigettato
    Divieto di costruire in aderenza o appoggio al muro

    Manca l'interesse del convenuto, non essendo state accertate o allegate condotte attuali o imminenti dell'attore che integrino una violazione delle distanze legali. La questione è comunque disciplinata dall'accordo del 21.9.2009.

  • Rigettato
    Nullità della scrittura privata del 21.9.2009

    L'argomento non persuade. L'accordo ha il pregio di derogare la disciplina delle distanze per le opere di nuova costruzione e conserva utilità per il convenuto. La domanda di nullità è rigettata.

  • Rigettato
    Condanna per lite temeraria

    La domanda non è sorretta da allegazioni e prove in ordine alla mala fede o colpa grave. La semplice infondatezza delle domande attoree non integra di per sé i presupposti della norma. La necessità di un complesso accertamento peritale smentisce il presupposto della richiesta.

  • Accolto
    Comproprietà del muro divisorio

    L'accordo del 21.9.2009 è valido e ha stabilito la comunione del muro divisorio tra le proprietà delle parti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Napoli, sez. distaccata di ischia, sentenza 23/12/2025, n. 170
    Giurisdizione : Trib. Napoli
    Numero : 170
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

    Testo completo