Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 29/12/2025, n. 2961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2961 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02961/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01551/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1551 del 2025, proposto da
Consorzio Imprese Artigiane a r.l. - Imp.Ar.Co., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Cascio, Fernando Lo Voi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cinisi, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- della determinazione n. 44 del 3 luglio 2025 del Responsabile del IV Settore del Comune di Cinisi, con la quale sono state annullate la SCIA n. 1035/2022 del 24/5/2022 di subingresso inviata da Providence Service Cinisi S.r.l. e, “in via derivata”, la SCIA n. 1741/2022 del 21/2/2022 di avvio attività inviata da IMP.AR.CO.;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, anche se ignoto o non esplicitamente citato, e in particolare dei provvedimenti n. 5692 del 14/2/2025, n. 9247 del 20/3/2025 e n. 19095 del 19/6/2025, mai notificati alla ricorrente e conosciuti solo perché citati nelle premesse della determina n. 44/2025, impugnata in via principale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 la dott.ssa RA AR US e udito per parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto notificato il 29 agosto 2025 e depositato il successivo 4 settembre, il consorzio ricorrente ha impugnato il provvedimento, in epigrafe meglio indicato, con cui il Comune di Cinisi ha annullato in autotutela la s.c.i.a. n. 1035 del 24 maggio 2022, presentata dalla società Providence Service Cinisi s.r.l., per segnalare il proprio subingresso, a seguito di cessione di ramo d’azienda, nell’attività di autorimessa già esercitata dal consorzio Imp.Ar.Co. in forza di s.c.i.a. n.
1741/2022 del 21 febbraio 2022; con lo stesso provvedimento, “in via derivata” , è stata annullata anche l’appena indicata s.c.i.a. relativa all’avvio dell’attività.
Il provvedimento è stato adottato in ragione della mancanza del nulla osta da parte dell’A.N.A.S. relativamente alle due vie di accesso al lotto presso il quale l’attività di autorimessa è esercitata (identificate in catasto al foglio di mappa n. 4, p.lle 290 e 271), nulla osta necessario ai sensi dell’art. 22 del Codice della Strada (d.lgs. n. 285/1992), per il quale: “Senza la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette a uso pubblico o privato” .
Parte ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento impugnato per:
- mancata comunicazione dell’avvio del procedimento conclusosi con l’adozione della determina di annullamento (primo motivo);
- violazione del termine di 120 giorni previsto dall’art. 21- nonies l. 241/1990 per l’annullamento d’ufficio (secondo motivo);
- erronea applicazione dell’art. 22 del Codice della Strada: il consorzio ricorrente non ha realizzato alcun nuovo innesto sulla S.S. 113, oggi via Nazionale; piuttosto ha acquisito sulle strade private di accesso all’area adibita al parcheggio una servitù di passaggio (terzo motivo);
- violazione dei principi di affidamento e buona fede, in ragione del lungo tempo trascorso dal rilascio dell’autorizzazione edilizia per la realizzazione del parcheggio e del fatto che il provvedimento di annullamento è stato adottato nonostante la pendenza del procedimento per il rilascio del nulla osta A.N.A.S., avviato su istanza di Im.parc.co. (quarto motivo).
Alla camera di consiglio fissata per la trattazione della domanda cautelare, parte ricorrente ha rinunciato alla detta istanza, essendo frattanto intervenuta la sospensione del provvedimento impugnato, per effetto dell’ordinanza n. 425/2025, resa da questo Tribunale nell’ambito del giudizio r.g. n. 1128/2025, proposto da Providence Service Cinisi s.r.l. avverso lo stesso provvedimento in questa sede gravato.
Alla pubblica udienza del 18 novembre 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è fondato, alla luce delle seguenti considerazioni.
Preliminarmente, il collegio rileva che, per ragioni di economia di giudizio, può prescindersi dall’esame del primo motivo di ricorso, il cui vaglio richiederebbe un’attività istruttoria volta ad accertare - anche acquisendo agli atti del giudizio la nota prot. n. 18179 del 12 giugno 2025, citata nella motivazione del provvedimento di annullamento – se il consorzio ricorrente abbia avuto modo di prendere parte effettivamente al procedimento, nonostante la mancata trasmissione della comunicazione del relativo avvio (dato, quest’ultimo, incontestato).
I successivi motivi sono fondati, nei sensi di seguito illustrati.
È pacifico che l’annullamento delle due s.c.i.a. (di avvio dell’attività di autorimessa e di subentro nella medesima attività) è stato adottato oltre il termine di dodici mesi di cui all’art. 21- nonies , co. 1 l. 241/90, nel testo ratione temporis applicabile.
La stessa amministrazione dà atto di tale circostanza nella motivazione del provvedimento in esame, giustificando il superamento del termine di legge in ragione di una pretesa falsa rappresentazione degli elementi di fatto da parte del consorzio ricorrente e della Providence Service Cinisi s.r.l.: il termine ragionevole, secondo l’amministrazione, non sarebbe applicabile alla presente fattispecie, “in quanto la mancanza di indicazione del nulla osta dell’ente proprietario della strada non è stata correttamente evidenziata, inducendo in errore gli uffici competenti” .
In realtà, dagli atti di causa risulta con evidenza che la presenza di due accessi sulla strada di proprietà A.N.A.S. fosse ben nota all’amministrazione, che, a quel punto, ben avrebbe potuto rilevare autonomamente la mancanza del nulla osta richiesto dall’art. 22 del Codice della Strada.
Già nell’autorizzazione edilizia n. 10 del 23 maggio 2014, il Comune di Cinisi, ha invero consentito la realizzazione “di un parcheggio ad uso privato con accesso da strada privata pro quota come da servitù di passaggio gravante sulle particelle 271 e 290 del foglio 4” .
Inoltre, dagli atti di causa risulta che, a seguito di sopralluogo del 2 novembre 2023, la Polizia Municipale del Comune di Cinisi ha prescritto “ai fini della sicurezza che venga garantito il
libero passaggio dalle 2 vie di accesso preferibilmente destinandone una all’ingresso ed una all’uscita; a tale scopo si chiede di relazionare sulle modalità di accesso previste dall’atto di compravendita del 12/12/2008 (servitù di passaggio)” .
Essendo, dunque, la presenza dei due accessi ben nota all’amministrazione, non può ritenersi che sussista una falsa dichiarazione solo perché – come preteso dal comune – parte ricorrente non ha adeguatamente messo in evidenza la mancanza del nulla osta A.N.A.S.; non può, invero, estendersi la nozione di falsa dichiarazione sino al punto da ravvisarne l’esistenza ogniqualvolta non sia adeguatamente sottolineata, da parte del privato, la presenza di un’irregolarità nel sito presso il quale l’attività commerciale dovrà esercitarsi o di qualsiasi altra circostanza ipoteticamente ostativa all’avvio dell’attività e già nota all’amministrazione.
La giurisprudenza amministrativa, invero, ha rilevato che “Non ogni incompletezza, omissione, errore, imprecisione o contraddizione nelle istanze o negli elaborati progettuali presentati per il rilascio di un titolo edilizio costituisce “falsa rappresentazione dei fatti” ai sensi dell'art. 21-nonies, comma 2-bis, della L. n. 241 del 1990. L’erroneità deve essere tale da non essere rilevabile dall’amministrazione nel corso di un’ordinaria istruttoria ed evidenziare un intento fraudolento del richiedente” (così T.A.R. Veneto, Sez. II, 26 novembre 2024, n. 2825); in senso analogo, il Consiglio di Stato ha affermato: “È ben vero che la nozione di “falsa rappresentazione” può anche sostanziarsi nell'omessa indicazione, da parte del privato, di un elemento essenziale per l’istruttoria che l’amministrazione deve svolgere. Tuttavia, deve trattarsi di una rappresentazione di fatti divergente dalla realtà (quindi falsa, o anche solo parziale) di cui l’amministrazione non possa avvedersi nel corso di un'ordinaria istruttoria e che disveli, pertanto, un intento fraudolento o malizioso del richiedente, come tale insuscettibile di ingenerare un affidamento meritevole di tutela…L’odierna appellante, nella propria istanza di condono, non ha operato una falsa rappresentazione della realtà dal momento che la circostanza relativa alla distanza inferiore a 10 metri tra i due edifici era chiaramente evincibile dalla fotografia allegata a detta istanza …
A fronte di tale produzione documentale, sarebbe stato onere del comune svolgere un’istruttoria completa al fine di accertare la sussistenza dei presupposti per rilasciare il provvedimento di condono, non potendosi, di contro, addebitare l’eventuale illegittimità dello stesso ad una falsa rappresentazione dei fatti del privato” (Cons. Stato sez. VI, 26 marzo 2024, n. 2856).
Anche nel caso in esame l’amministrazione era assolutamente nelle condizioni di accertare la presenza di tutti i requisiti di legge negli ordinari termini assegnati dall’ordinamento.
A quanto detto, va aggiunto che il rilievo della irregolarità dei due accessi – per difetto del nulla osta A.N.A.S. - avrebbe dovuto essere mosso già nel 2014, all’epoca del rilascio dell’autorizzazione edilizia per la realizzazione del parcheggio, oltre che, più a monte, al momento della regolarizzazione edilizia dei primi edifici realizzati nell’area in questione, in prossimità del parcheggio di cui si discute, ai quali si accede proprio a mezzo delle due vie più volte menzionate.
In conclusione, il provvedimento impugnato risulta illegittimo e merita, pertanto, annullamento.
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, devono porsi a carico del Comune di Cinisi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento gravato.
Condanna il Comune di Cinisi alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidandole in € 2.000,00, oltre accessori e oltre al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
BE LE, Presidente
RA AR US, Primo Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA AR US | BE LE |
IL SEGRETARIO