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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 11/11/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile e penale di Massa, composto dai Sigg.ri Magistrati:
IO LI Presidente rel.
NI RO DI
Valentina Prudente DI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 2511 Reg. Gen. V.G. anno 2024, vertente t r a
( – Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) rispettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Riccardo Ragusa e C.F._2
dell'Avv. Riccardo Cristofari, dai quali sono rappresentati e difesi giusta procura in atti.
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M.
All'udienza del 2.12.2025, la causa passava in decisione sulle conclusioni congiunte di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso ritualmente depositato con il quale e , premesso Parte_1 Parte_2
che in data 2.9.2006 avevano contratto matrimonio in che dall'unione delle parti Parte_3
erano nata la figlia (14.11.2008); che il Tribunale di Massa, con sentenza n. 68/2023, aveva Per_1
pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto;
che erano mutate le condizioni allora fissate in punto di casa coniugale e di contributo al mantenimento;
che ciò rendeva fondata la richiesta di modifica delle originarie statuizioni;
premesso che il decreto per la comparizione delle parti è stato comunicato al P.M.; osservato che le concordate modifiche, siccome aderenti alla mutata realtà di fatto e rispondenti agli interessi della prole, debbono essere recepite, come da dispositivo;
che pertanto devesi recepire le modifiche in punto di residenza prevalente ed anagrafica della figlia presso la madre nell'abitazione indicata in ricorso, a modifica della precedente previsione in punto di assegnazione della casa familiare alla contributo al mantenimento, clausola sub 3) in punto Pt_1
di mancata osservanza degli obblighi contributivi a carico del padre.
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede: recepisce le condizioni concordate dai ricorrenti, come da motivazione;
nulla per le spese.
Così deciso in Massa in Camera di Consiglio il giorno 11.11.2025
Il Presidente estensore
IO LI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile e penale di Massa, composto dai Sigg.ri Magistrati:
IO LI Presidente rel.
NI RO DI
Valentina Prudente DI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 2511 Reg. Gen. V.G. anno 2024, vertente t r a
( – Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) rispettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Riccardo Ragusa e C.F._2
dell'Avv. Riccardo Cristofari, dai quali sono rappresentati e difesi giusta procura in atti.
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M.
All'udienza del 2.12.2025, la causa passava in decisione sulle conclusioni congiunte di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso ritualmente depositato con il quale e , premesso Parte_1 Parte_2
che in data 2.9.2006 avevano contratto matrimonio in che dall'unione delle parti Parte_3
erano nata la figlia (14.11.2008); che il Tribunale di Massa, con sentenza n. 68/2023, aveva Per_1
pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto;
che erano mutate le condizioni allora fissate in punto di casa coniugale e di contributo al mantenimento;
che ciò rendeva fondata la richiesta di modifica delle originarie statuizioni;
premesso che il decreto per la comparizione delle parti è stato comunicato al P.M.; osservato che le concordate modifiche, siccome aderenti alla mutata realtà di fatto e rispondenti agli interessi della prole, debbono essere recepite, come da dispositivo;
che pertanto devesi recepire le modifiche in punto di residenza prevalente ed anagrafica della figlia presso la madre nell'abitazione indicata in ricorso, a modifica della precedente previsione in punto di assegnazione della casa familiare alla contributo al mantenimento, clausola sub 3) in punto Pt_1
di mancata osservanza degli obblighi contributivi a carico del padre.
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede: recepisce le condizioni concordate dai ricorrenti, come da motivazione;
nulla per le spese.
Così deciso in Massa in Camera di Consiglio il giorno 11.11.2025
Il Presidente estensore
IO LI