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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 2313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2313 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai Magistrati: dr. Antonietta Savino -Presidente dr. Daniele Colucci -Consigliere rel. dr. Gabriella Gentile -Consigliere riunita in camera di consiglio, all'esito dell'odierna udienza, ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 527/24 r. g. l., vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela Calamia, elettivamente domiciliato presso l'avvocatura NP di Napoli, via De Gasperi n. 55
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Ottavio Levita, presso il quale elettivamente Controparte_1 domicilia, in Acerra, via Cesare Battisti n. 51
APPELLATO
NONCHE'
, in persona Controparte_2 del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Veronica Perrone, Pasquale
Galassi e Francesco Goglia, con gli stessi elettivamente domiciliato presso la sede del
, in Curti, via Fosse Ardeatine n. 1 CP_2
APPELLATO
1 CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti l' ha proposto tempestivo Parte_1 gravame avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro,
n. 451 del 2024, con la quale era stato condannato a pagare in favore la somma Controparte_1 di euro 42.079,22 a titolo di TFS per l'intercorso rapporto di lavoro tra il predetto e il CP_2 indicato in epigrafe.
L'appellante censurava detta pronuncia, in primis per omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità della domanda, priva di una richiesta di pronuncia preliminare sull'accertamento del rapporto di lavoro.
Il Tribunale, poi, non aveva fatto corretta applicazione dell'art. 2116 c.c., in quanto l'automatismo delle prestazioni trovava un limite nella specialità della disciplina del TFS, regolato dal d.p.r. n. 1032 del 1973, la l. n. 152 del 1968 e il dpcm del 20 dicembre 1999. In tale contesto la scopertura contributiva non consentiva il pagamento di quanto azionato.
Il Primo Giudice, poi, avrebbe dovuto dichiarare l'inesigibilità del TFS nella permanenza del rapporto di lavoro, continuato, senza soluzione di continuità, con la società privata Sapna
S.p.A..
Si doleva, poi, del mancato esame dei motivi di contestazione in ordine al quantum debeatur.
Lamentava, infine, che in primo grado, nonostante la rituale formulazione della domanda riconvenzionale nei confronti del , per il pagamento dei contributi del rapporto di CP_2 lavoro in questione, non solo non veniva modificato il decreto di fissazione dell'udienza, ex art. 418 c.p.c., ma il Tribunale ometteva ogni pronuncia al riguardo, sulla quale insisteva.
Concludeva, pertanto, chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, di rigettare la domanda proposta da controparte nei suoi confronti, nonché di accogliere la spiegata domanda riconvenzionale, condannando il al pagamento dei contributi inerenti il rapporto CP_2 lavorativo per cui era causa.
Si costituivano, con separate memorie, e il Controparte_1 [...]
, entrambe resistendo all'appello. Controparte_2
All'odierna udienza la causa veniva decisa come da dispositivo e per i motivi che seguono.
Va, a tal punto, rilevato che, secondo quanto concordemente rappresentato dalle parti CP_ all'odierna udienza, nel corso della presente fase del giudizio l' evidentemente sulla base Cont del riconoscimento della fondatezza della pretesa azionata, ha corrisposto l'azionato a
, in una misura ritenuta satisfattiva. Controparte_1
Va, quindi, dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda del
, relativa alla corresponsione del tfs da parte dell'NP. CP_1
2 E' bene puntualizzare che il Giudice, secondo quanto sostenuto dalla Suprema Corte, può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando nemmeno la eventuale perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle medesime secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr., ex plurimis, Cass., III,
2.08.2004 n.14775).
L'appello è, invece, fondato in ordine alla spiegata riconvenzionale trasversale dell'NP nei confronti del , del tutto ignorata dal Tribunale. CP_2
Sono infatti dovuti i contributi, pacificamente omessi, che il , Ente pubblico non CP_2 economico, deve corrispondere all'NP per il rapporto di lavoro intercorso con CP_1
[...]
Al riguardo non si pone un profilo di prescrizione, in quanto i contributi pubblici dovuti alla
Gestione Dipendenti Pubblici sono sospesi sino al 31 dicembre 2025, in base al decreto c.d
“Milleproroghe” (d.l. n. 202 del 2024 conv. In l. n. n. 15 del 2025). Pertanto, la prescrizione dei contributi omessi non si applica fino a quella data, permettendo alle pubbliche Amministrazioni di regolarizzare i loro debiti contributivi.
A quanto esposto consegue che va dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla corresponsione del TFS, mentre l'appello va accolto nella parte in cui l'NP ha preteso dal
Consorzio, in sede di domanda riconvenzionale trasversale, il pagamento dei contributi concernenti il rapporto di lavoro intercorso tra il e , per cui la CP_2 Controparte_1 sentenza va al riguardo riformata, come da dispositivo.
La statuizione delle spese di lite del primo grado in favore di va confermata in Controparte_1 questa sede, attesa la compatibilità anche con il maturato contesto di soccombenza virtuale dell' e anche per il secondo grado seguono al soccombenza, con distrazione all'avv. Pt_1
Levita, antistatario, secondo i parametri di cui alle tabelle allegate al d.m. n. 5 del 2014, come aggiornate dal d.p.r. n. 147 del 2022.
A tal riguardo va sottolineato che il dispositivo, che pur in questa sede formalmente riproduce quello letto in udienza, contiene un evidente errore materiale laddove la condanna delle spese, con distrazione all'avv. Levita, difensore del , è stata disposta in favore del CP_1 CP_2 anziché del . L'evidenza dell'errore è data dal fatto che è stato il e non il CP_1 CP_1
a uscire vittorioso dalla controversia, che l'avv. Levita distrattario assiste il CP_2 CP_1
3 e non il e che in quel contesto è stato trattato il rapporto processuale tra l'NP e il CP_2
, per il pagamento del tfs. CP_1
Pertanto, ove nel dispositivo si legge: “condanna l'NP a corrispondere al Consorzio appellato, con distrazione all'avv. Ottavio Levita, le spese di lite del presente grado, che liquida, per compenso, in euro 3.500,00, oltre rimborso spese forfettario, iva e cpa”, si deve invece correttamente leggere: “condanna l'NP a corrispondere all' appellato , con Controparte_1 distrazione all'avv. Ottavio Levita, le spese di lite del presente grado, che liquida, per compenso, in euro 3.500,00, oltre rimborso spese forfettario, iva e cpa”. Tale puntualizzazione può assorbire anche l'istanza di correzione di errore materiale medio tempore formulata dall'avv.
Levita (l'NP, in base alla presente sentenza, deve pagare le spese processuali al predetto avv.
Levita, quale difensore di ). Controparte_1
La complessiva particolarità della vicenda, con l'inserimento di una normativa che ha consentito il recupero dei contributi prescritti sino al 31 dicembre 2025, rende equa, pur nel contesto ordinamentale di cui al vigente art. 92 c.p.c., come d'altronde temperato da Corte Cost.
.n. 77 del 2018, l'integrale compensazione delle spese medesime tra l'NP e il . CP_2
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla corresponsione del TFS;
conferma la statuizione sulle spese di lite del primo grado e condanna l'NP a corrispondere al Consorzio appellato, con distrazione all'avv. Ottavio Levita, le spese di lite del presente grado, che liquida, per compenso, in euro 3.500,00, oltre rimborso spese forfettario, iva e cpa. in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, accoglie la domanda riconvenzionale spiegata dall'NP nella memoria di costituzione di primo grado e, per l'effetto, condanna il Controparte_2
a corrispondere all'NP i contributi omessi in relazione al rapporto di lavoro
[...]
intercorso con;
Controparte_1
dichiara integralmente compensate le spese di lite del doppio grado nel rapporto processuale tra l'NP e il . CP_2
Napoli, 16 maggio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Antonietta Savino)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai Magistrati: dr. Antonietta Savino -Presidente dr. Daniele Colucci -Consigliere rel. dr. Gabriella Gentile -Consigliere riunita in camera di consiglio, all'esito dell'odierna udienza, ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 527/24 r. g. l., vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela Calamia, elettivamente domiciliato presso l'avvocatura NP di Napoli, via De Gasperi n. 55
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Ottavio Levita, presso il quale elettivamente Controparte_1 domicilia, in Acerra, via Cesare Battisti n. 51
APPELLATO
NONCHE'
, in persona Controparte_2 del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Veronica Perrone, Pasquale
Galassi e Francesco Goglia, con gli stessi elettivamente domiciliato presso la sede del
, in Curti, via Fosse Ardeatine n. 1 CP_2
APPELLATO
1 CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti l' ha proposto tempestivo Parte_1 gravame avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro,
n. 451 del 2024, con la quale era stato condannato a pagare in favore la somma Controparte_1 di euro 42.079,22 a titolo di TFS per l'intercorso rapporto di lavoro tra il predetto e il CP_2 indicato in epigrafe.
L'appellante censurava detta pronuncia, in primis per omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità della domanda, priva di una richiesta di pronuncia preliminare sull'accertamento del rapporto di lavoro.
Il Tribunale, poi, non aveva fatto corretta applicazione dell'art. 2116 c.c., in quanto l'automatismo delle prestazioni trovava un limite nella specialità della disciplina del TFS, regolato dal d.p.r. n. 1032 del 1973, la l. n. 152 del 1968 e il dpcm del 20 dicembre 1999. In tale contesto la scopertura contributiva non consentiva il pagamento di quanto azionato.
Il Primo Giudice, poi, avrebbe dovuto dichiarare l'inesigibilità del TFS nella permanenza del rapporto di lavoro, continuato, senza soluzione di continuità, con la società privata Sapna
S.p.A..
Si doleva, poi, del mancato esame dei motivi di contestazione in ordine al quantum debeatur.
Lamentava, infine, che in primo grado, nonostante la rituale formulazione della domanda riconvenzionale nei confronti del , per il pagamento dei contributi del rapporto di CP_2 lavoro in questione, non solo non veniva modificato il decreto di fissazione dell'udienza, ex art. 418 c.p.c., ma il Tribunale ometteva ogni pronuncia al riguardo, sulla quale insisteva.
Concludeva, pertanto, chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, di rigettare la domanda proposta da controparte nei suoi confronti, nonché di accogliere la spiegata domanda riconvenzionale, condannando il al pagamento dei contributi inerenti il rapporto CP_2 lavorativo per cui era causa.
Si costituivano, con separate memorie, e il Controparte_1 [...]
, entrambe resistendo all'appello. Controparte_2
All'odierna udienza la causa veniva decisa come da dispositivo e per i motivi che seguono.
Va, a tal punto, rilevato che, secondo quanto concordemente rappresentato dalle parti CP_ all'odierna udienza, nel corso della presente fase del giudizio l' evidentemente sulla base Cont del riconoscimento della fondatezza della pretesa azionata, ha corrisposto l'azionato a
, in una misura ritenuta satisfattiva. Controparte_1
Va, quindi, dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda del
, relativa alla corresponsione del tfs da parte dell'NP. CP_1
2 E' bene puntualizzare che il Giudice, secondo quanto sostenuto dalla Suprema Corte, può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando nemmeno la eventuale perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle medesime secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr., ex plurimis, Cass., III,
2.08.2004 n.14775).
L'appello è, invece, fondato in ordine alla spiegata riconvenzionale trasversale dell'NP nei confronti del , del tutto ignorata dal Tribunale. CP_2
Sono infatti dovuti i contributi, pacificamente omessi, che il , Ente pubblico non CP_2 economico, deve corrispondere all'NP per il rapporto di lavoro intercorso con CP_1
[...]
Al riguardo non si pone un profilo di prescrizione, in quanto i contributi pubblici dovuti alla
Gestione Dipendenti Pubblici sono sospesi sino al 31 dicembre 2025, in base al decreto c.d
“Milleproroghe” (d.l. n. 202 del 2024 conv. In l. n. n. 15 del 2025). Pertanto, la prescrizione dei contributi omessi non si applica fino a quella data, permettendo alle pubbliche Amministrazioni di regolarizzare i loro debiti contributivi.
A quanto esposto consegue che va dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla corresponsione del TFS, mentre l'appello va accolto nella parte in cui l'NP ha preteso dal
Consorzio, in sede di domanda riconvenzionale trasversale, il pagamento dei contributi concernenti il rapporto di lavoro intercorso tra il e , per cui la CP_2 Controparte_1 sentenza va al riguardo riformata, come da dispositivo.
La statuizione delle spese di lite del primo grado in favore di va confermata in Controparte_1 questa sede, attesa la compatibilità anche con il maturato contesto di soccombenza virtuale dell' e anche per il secondo grado seguono al soccombenza, con distrazione all'avv. Pt_1
Levita, antistatario, secondo i parametri di cui alle tabelle allegate al d.m. n. 5 del 2014, come aggiornate dal d.p.r. n. 147 del 2022.
A tal riguardo va sottolineato che il dispositivo, che pur in questa sede formalmente riproduce quello letto in udienza, contiene un evidente errore materiale laddove la condanna delle spese, con distrazione all'avv. Levita, difensore del , è stata disposta in favore del CP_1 CP_2 anziché del . L'evidenza dell'errore è data dal fatto che è stato il e non il CP_1 CP_1
a uscire vittorioso dalla controversia, che l'avv. Levita distrattario assiste il CP_2 CP_1
3 e non il e che in quel contesto è stato trattato il rapporto processuale tra l'NP e il CP_2
, per il pagamento del tfs. CP_1
Pertanto, ove nel dispositivo si legge: “condanna l'NP a corrispondere al Consorzio appellato, con distrazione all'avv. Ottavio Levita, le spese di lite del presente grado, che liquida, per compenso, in euro 3.500,00, oltre rimborso spese forfettario, iva e cpa”, si deve invece correttamente leggere: “condanna l'NP a corrispondere all' appellato , con Controparte_1 distrazione all'avv. Ottavio Levita, le spese di lite del presente grado, che liquida, per compenso, in euro 3.500,00, oltre rimborso spese forfettario, iva e cpa”. Tale puntualizzazione può assorbire anche l'istanza di correzione di errore materiale medio tempore formulata dall'avv.
Levita (l'NP, in base alla presente sentenza, deve pagare le spese processuali al predetto avv.
Levita, quale difensore di ). Controparte_1
La complessiva particolarità della vicenda, con l'inserimento di una normativa che ha consentito il recupero dei contributi prescritti sino al 31 dicembre 2025, rende equa, pur nel contesto ordinamentale di cui al vigente art. 92 c.p.c., come d'altronde temperato da Corte Cost.
.n. 77 del 2018, l'integrale compensazione delle spese medesime tra l'NP e il . CP_2
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla corresponsione del TFS;
conferma la statuizione sulle spese di lite del primo grado e condanna l'NP a corrispondere al Consorzio appellato, con distrazione all'avv. Ottavio Levita, le spese di lite del presente grado, che liquida, per compenso, in euro 3.500,00, oltre rimborso spese forfettario, iva e cpa. in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, accoglie la domanda riconvenzionale spiegata dall'NP nella memoria di costituzione di primo grado e, per l'effetto, condanna il Controparte_2
a corrispondere all'NP i contributi omessi in relazione al rapporto di lavoro
[...]
intercorso con;
Controparte_1
dichiara integralmente compensate le spese di lite del doppio grado nel rapporto processuale tra l'NP e il . CP_2
Napoli, 16 maggio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Antonietta Savino)
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