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Sentenza 4 maggio 2025
Sentenza 4 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 04/05/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3120/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3120/2022, promossa da:
(C.F. , nato a [...] il NT C.F._1
20/04/1951, rappresentato e difeso dall'Avv. PISTONI FRANCO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'ultima costituzione di nuovo difensore
14/02/2024;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. CAON CRISTIAN, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata alla costituzione;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Visto apposto in data 21/12/2022 e pagina 1 di 16 27/02/2023)
OGGETTO: “Separazione giudiziale”.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza 06/11/2024, come segue:
Per parte ricorrente “Il sottoscritto difensore nell'interesse del resistente CP_1
richiamato integralmente il contenuto dei precedenti scritti, NT produzioni, deduzioni anche a verbale di udienza, dichiarato di non accettare l'estensione del contraddittorio su eventuali nuove domande formulate da controparte, conclude: previa richiesta di rimessione della causa a ruolo, con accoglimento delle domande istruttorie già formulate nella memoria ex art. 171 ter n.2 c.p.c che qui si trascrivono: Si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova preceduti dall'espressione “vero che” 1. In data 15/09/2021, il IG. chiedeva al proprio figlio CP_1 Persona_1 di accompagnarlo all'interno della casa di abitazione familiare dalla quale era stato poco prima estromesso ad opera della GN;
2. nella circostanza di cui Controparte_2
al capitolo che precede il IG. dopo aver recuperato alcuni abiti ed effetti CP_1 personali, diceva alla GN che bisognava dividere i soldi che Controparte_2
avevano sempre custodito all'interno di una delle gambe del tavolo della cucina;
3. la GN , mentre il ispezionava le gambe del tavolo alla ricerca dei CP CP_1 contanti, proferiva, sorridendo, all'indirizzo dello stesso la seguente testuale espressione
“Puoi cercare quanto vuoi, i soldi non sono più lì”, 4. i risparmi accantonati in contanti e nascosti nella gamba del tavolo di cui ai capitoli che precedono ammontavano ad S
60.000,00. Si cita a teste sulle circostanze più sopra articolate: - Persona_1
residente in Cuveglio (VA), via Per Duno snc;
dichiarare la separazione dei coniugi SI.ri e , NT Controparte_2 con addebito a quest'ultima alle seguenti condizioni:
1)- I coniugi vivranno separati di tetto, letto e mensa;
2)- per la casa coniugale disporre come in narrativa di cui al ricorso introduttivo, fintanto che il IG. non avrà reperita una nuova abitazione;
CP_1
pagina 2 di 16 3)- le due autovetture familiari rimarranno ognuna nella disponibilità di ciascuno dei coniugi così come indicato nel ricorso introduttivo e ognuno di essi provvederà alle inerenti spese;
4)- nessuno dei due coniugi verserà all'altro assegno di mantenimento alcuno;
5)- i depositi bancari e postali verranno suddivisi a metà per ciascuno dei coniugi.
Con vittoria di spese e competenze di causa.”;
Per parte resistente : “Il sottoscritto difensore, nell'interesse della IG.ra CP
, richiamato integralmente quanto dedotto, esposto e formulato nei Controparte_2
pregressi atti difensivi, a cui fa ampio riferimento, rassegna con il presente atto le proprie conclusioni come segue. Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, dichiarare la separazione dei coniugi IG.ra e , con addebito a quest'ultimo, ai Controparte_2 NT sensi dell'art. 151, comma 2, c.c., alle seguenti condizioni:IN VIA PRICIPALE:
- i coniugi vivranno separati di tetto, letto e mensa;
- tenuto conto della disparità reddituale fra le parti e del tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio, disporre che il IG. versi a titolo di contributo al mantenimento CP_1 della moglie l'importo mensile di € 400,00 (sia esso inteso come Controparte_2 assegno di mantenimento o come assegno alimentare ai sensi dell'art. 433 c.c.) da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT e tenuto conto degli oneri fiscali così come ripartiti fra obbligato e beneficiario;
- con ulteriore pronuncia accessoria e secondo legge;
in ogni caso con vittoria di spese, diritti e competenze legali del presente giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA: Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie (non ammesse) formulate nelle memorie ex artt. 183, comma 6, nn. 2 e 3 c.p.c.. In particolare: - Disporsi la prova per testi sui seguenti capitoli di cui si chiede l'ammissione:
1. Vero che, domenica
13 settembre 2021, lei si trovava a pranzo presso la casa coniugale dei IG.ri CP_1
ed;
2. Vero che, nelle suddette circostanze di luogo e di
[...] Controparte_2 tempo, oltre alla S.V. erano presenti il IG. , la IG.ra NT CP
, la IG.ra ed il marito di quest'ultima;
3. Vero che, nelle
[...] A_
circostanze di tempo e luogo di cui sopra, la S.V., durante il pranzo, avvertiva un malore;
4. Vero che, preso atto del Suo malore, la IG.ra Le chiedeva se voleva Controparte_2
pagina 3 di 16 essere riaccompagnata presso la Sua abitazione dal IG. ;
5. Vero è NT
che la S.V. rifiutava di farsi riaccompagnare a casa dal IG.
6. Vero è che la CP_1
S.V. accettava di farsi riaccompagnare a casa dal marito della IG.ra , IG. A_
;
7. Vero che, qualche giorno dopo il pranzo del 26.09.21, la IG.ra Parte_1 CP
Le chiedeva spiegazioni in merito a delle condotte moleste poste in essere dal
[...]
IG. durante gli anni di matrimonio;
8. Vero che il IG. NT CP_1
, durante gli anni di matrimonio con la IG.ra , poneva in
[...] Controparte_2
essere nei Suoi confronti delle molestie di carattere sessuale;
9. Vero che, in più occasioni, il IG. ha provato a baciarla ed a palpeggiarla in costanza di NT matrimonio con la IG.ra ; 10. Vero che, in un'occasione, per Controparte_2
respingere una molestia sessuale posta in essere dal IG. nei confronti NT
della Sua persona, Lei lo spintonava contro un tavolo nel tentativo di respingerlo;
11. Vero che i suddetti approcci sessuali (palpeggiamenti e baci) venivano reiterate dal IG.
nei Suoi confronti in più occasioni durante il matrimonio con la IG.ra NT
; 12. Vero che la IG.ra Suo fratello Controparte_2 Controparte_3 [...]
e Sua sorella erano al corrente degli approcci sessuali Per_3 Parte_2
(palpeggiamenti, baci) posti in essere dal IG. nei Suoi confronti in NT quanto Lei gliele aveva confidate prima che la IG.ra ne venisse a Controparte_2 conoscenza;
13. Vero che la S.V. decideva di tacere alla IG.ra le Controparte_2
condotte poste in essere dal IG. nei suoi confronti al fine di NT
Con preservare il matrimonio di sua sorella;
14. Vero che la IG.ra Controparte_2 rimaneva all'oscuro dei fatti (approcci sessuali del IG. nei confronti NT della IG.ra D'NG AR) sino al 13.09.21; 15. Vero che, durante gli anni di matrimonio, prima del 13.09.21, i coniugi e NT Controparte_2
andavano in vacanza insieme, uscivano spesso con gli amici a pranzo o a cena od invitavano amici presso la loro abitazione;
16. Vero che, in costanza di matrimonio, i coniugi e si assistevano vicendevolmente sia NT Controparte_2
moralmente che materialmente e collaboravano insieme nell'interesse della famiglia;
17.
Vero che la IG.ra apprendeva degli approcci sessuali posti in essere Controparte_2
dal marito IG. nei Suoi confronti da un messaggio Whatsapp NT
inviatole dalla figlia la sera del 13.09.21; 18. Vero che, dopo il Controparte_3
pagina 4 di 16 13.09.21, la IG.ra Le riferiva di avere perso fiducia nel marito e che il CP
matrimonio tra lei ed il IG. era giunto al capolinea;
19. Vero che, NT sino al 13.09.21, i coniugi e hanno coabitato Controparte_2 NT nella casa coniugale;
Si indica a testi sui capitoli da 1) a 19) la IG.ra D'NG AR, residente in [...]. Vero che la S.V. era a conoscenza dei plurimi episodi di approcci sessuali (palpeggiamenti, baci, ecc..) posti in essere dal IG. NT nei confronti della IG.ra D'NG AR in costanza di matrimonio tra il primo e la IG.ra ; 21. Vero che i suddetti episodi Le venivano riferiti dalla IG.ra Controparte_2
D'NG AR;
22. Vero che, di comune accordo con la IG.ra D'NG AR la
S.V. decideva di sottacere gli approcci sessuali effettuati dal nei confronti della CP_1 IG.ra D'NG AR, al fine di preservare il matrimonio di con il Controparte_2 IG. ; 23. Vero che la IG.ra apprendeva degli NT Controparte_2
approcci sessuali posti in essere dal marito nei confronti della sorella D'NG AR in costanza del loro matrimonio da un messaggio Whatsapp inviatole dalla figlia
[...]
la sera del 13.09.21; 24. Vero che, in data 11.10.21, la S.V. riceveva un CP_3 messaggio Whatsapp da parte della IG.ra , mediante il quale Controparte_2 quest'ultima Le chiedeva per quale motivo le avesse celato gli approcci sessuali posti in essere dal IG. nei confronti della IG.ra D'NG AR;
25. Vero NT che, in costanza di matrimonio, i coniugi e si NT Controparte_2
assistevano vicendevolmente sia moralmente che materialmente e collaboravano insieme nell'interesse della famiglia;
26. Vero che, durante gli anni di matrimonio, prima del
13.09.21, i coniugi e andavano in vacanza NT Controparte_2
insieme, uscivano spesso con gli amici a pranzo o a cena od invitavano amici presso la loro abitazione;
27. Vero che, dopo il 13.09.21, la IG.ra Le riferiva di avere CP
perso fiducia nel marito e che il matrimonio tra lei ed il IG. era NT giunto al capolinea;
28. Vero che, sino al 13.09.21, i coniugi e Controparte_2
hanno coabitato nella casa coniugale;
Si indica a teste sui capitoli di NT prova sa 20) a 28) il IG. , residente in [...]; 29. Persona_3
Vero che, in data 13.09.21 la S.V. e Suo marito si trovavano a pranzo presso l'abitazione coniugale dei coniugi;
30. Vero che la IG.ra Controparte_4 Controparte_2
apprendeva degli approcci sessuali posti in essere negli anni di matrimonio dal IG.
pagina 5 di 16 nei confronti della IG.ra D'NG AR da un messaggio NT
Whatsapp inviatole dalla figlia la sera del 13.09.21; 31. Vero che, Controparte_3
durante il pranzo del 13.09.21, la IG.ra D'NG AR accusava un malore e, dopo aver rifiutato di essere riaccompagnata a casa dal IG. , accettava di NT
farsi riaccompagnare presso la propria abitazione da Suo marito, IG. 32. Parte_1
Vero che la S.V. era al corrente degli approcci sessuali posti in essere, dal IG. CP_1
nei confronti della IG.ra D'NG AR;
33. Vero che i suddetti approcci
[...]
sessuali venivano posti in essere dal IG. in costanza di matrimonio con la CP_1 IG.ra ; 34. Vero che, dopo il 13.09.21, la IG.ra Le riferiva Controparte_2 CP
di avere perso fiducia nel marito e che il matrimonio tra lei ed il IG. NT era giunto al capolinea;
35. Vero che, sino al 13.09.21, i coniugi e Controparte_2
hanno coabitato nella casa coniugale;
36. Vero che, durante gli anni NT di matrimonio, prima del 13.09.21, i coniugi e NT Controparte_2
andavano in vacanza insieme, uscivano spesso con gli amici a pranzo o a cena od invitavano amici presso la loro abitazione;
37. Vero che, in costanza di matrimonio, i coniugi e si assistevano vicendevolmente sia NT Controparte_2
moralmente che materialmente e collaboravano insieme nell'interesse della famiglia;
Sui capitoli da 29 a 37 si indica a testimone la IG.ra , residente in 21030 A_
Cuveglio (VA) – Via Vignazze, 23; 38. Vero che, dal mese di settembre 2021, la S.V. aiuta economicamente la IG.ra corrispondendo a quest'ultima somme di Controparte_2
denaro di differente importo (circa 200,00/300,00 Euro mensili) per consentirle di mantenersi e far fronte alle spese relative alla sua abitazione;
39. Vero che la IG.ra
apprendeva degli approcci sessuali (ad esempio baci, Controparte_2 palpeggiamenti…) posti in essere dal marito nei confronti della IG.ra D'NG AR da un messaggio Whatsapp inviatole dalla figlia la sera del 13.09.21; Controparte_3
40. Vero che i suddetti approcci sessuali venivano posti in essere dal IG. CP_1
in costanza di matrimonio con la IG.ra ; 41. Vero che,
[...] Controparte_2
durante gli anni di matrimonio, prima del 13.09.21, i coniugi e NT
andavano in vacanza insieme, uscivano spesso con gli amici a pranzo Controparte_2
o a cena od invitavano amici presso la loro abitazione;
42. Vero che, in costanza di matrimonio, i coniugi e si assistevano NT Controparte_2
pagina 6 di 16 vicendevolmente sia moralmente che materialmente e collaboravano insieme nell'interesse della famiglia;
43. Vero che, dopo il 13.09.21, la IG.ra Le riferiva di avere perso CP
fiducia nel marito e che il matrimonio tra lei ed il IG. era giunto al NT capolinea;
44. Vero che, sino al 13.09.21, i coniugi e Controparte_2 CP_1
hanno coabitato nella casa coniugale;
45. Vero che, sino al 13.09.21, il IG.
[...]
corrispondeva alla IG.ra l'importo mensile di NT Controparte_2
Euro 550,00 per far fronte alle spese necessarie per il sostentamento della famiglia;
46.
Vero che, da qualche mese, il IG. sta omettendo di corrispondere la NT
sua quota di competenza in relazione alle utenze domestiche di cui usufruisce nel suo appartamento (ad esempio gas, legna, ecc…); Sui capitoli da 38 a 46 si indica a testimone il IG. residente in [...]
Inoltre, la scrivente difesa chiede, a prova contraria rispetto alla testimonianza richiesta da controparte, l'ammissione del medesimo testimone sui seguenti capitoli di prova: 1)
Vero è che, presso l'abitazione dei IG.ri e sono Controparte_2 NT
presenti due casseforti di proprietà esclusiva del IG. ; 2) Vero è che, NT
in data 15.09.21, allorquando il IG. accedeva alla casa coniugale CP_1
accompagnato dalla S.V., si recava nella stanza ove sono ubicate le casseforti e le apriva;
3) Vero che, nelle suddette circostanze di tempo e luogo, il IG. prelevava CP_1
l'intero contenuto di una delle due casseforti;
4) Vero che il IG. era l'unico a CP_1
possedere le chiavi delle sue due casseforti;
Sui predetti capitoli di prova (da 1) a 4) ) si indica quale teste il IG. , residente in [...]
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25/11/2022 la parte ricorrente CP_1
ha adìto l'intestato Tribunale al fine di ottenere la separazione personale nei
[...] confronti della parte resistente , matrimonio contratto in Controparte_2
Cuveglio (VA) in data 19/12/1987, come da relativo Atto di Matrimonio n. 3, parte I, serie
/, dell'anno 1987; da tale unione sono nati i figli (Cittiglio, 19/03/1975) e Per_1 CP_3
(Cittiglio, 29/04/1976), da tempo maggiorenni ed autosufficienti.
pagina 7 di 16 La parte ricorrente, sin dal ricorso introduttivo, ha chiesto che la separazione personale sia addebitata alla resistente per le condotte aggressive dalla stessa sostenute nel
2021 allorquando il ricorrente è stato allontanato dall'abitazione coniugale;
ancora, il ricorrente ha domandato il diritto di continuare ad abitare in porzione della casa coniugale, ove abita anche la resistente, nonché il figlio con al compagna e il loro figlio, con Per_1
previsione che le due auto familiari rimangano ciascuna nella disponibilità di ciascun coniuge;
senza contribuzione economica fra coniugi e con suddivisione a metà dei depositi bancari e postali in essere.
Attivato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la parte resistente, contestando la ricostruzione operata e chiedendo a sua volta l'addebito di responsabilità della separazione in capo al marito, in ragione del tradimento che lo stesso avrebbe posto in essere negli anni '80 con la sorella della resistente, scoperto dalla resistente stessa solo nel
2021 tramite la figlia.
Ancora, la resistente ha domandato la previsione di un contributo economico per €
400,00 mensili espressamente qualificato “sia esso inteso come assegno di mantenimento o come assegno alimentare ai sensi dell'art. 433 c.c.”, evidenziando in particolare di essersi dimessa nel 1992 dall'occupazione lavorativa elvetica per dedicarsi integralmente alla cura della famiglia e dei figli, percependo ad oggi solo una pensione svizzera per € 500,00 mensili circa;
al contrario, il resistente sarebbe titolare, oltre dell'introito pensionistico dichiarato per € 1.200,00, anche di ulteriori somme risparmiate dalla famiglia negli anni e accantonate.
All'udienza presidenziale 01/02/2023 le parti personalmente, interrogate dalla
Presidente, hanno dichiarato: “Sentito il IGnor , dichiara: confermo NT
quanto esposto in ricorso, chiedo l'autorizzazione a vivere separato;
sono pensionato e prendo un importo netto mensile di circa 1.200 euro al mese;
mia moglie ha preso la somma di 60.000 che tenevamo in casa. Si trattava di risparmi derivanti dalla mia attività lavorativa ed eravamo d'accordo che li saremmo divisi al 50%. per questo motivo io in questo momento non ho risparmi su cui poter contare. Vivo nella mansarda della casa in comproprietà. è vero che mia TE e il suo bimbo di 5 anni sono stati mandati, dagli
pagina 8 di 16 assistenti sociali, a vivere in un centro di recupero per tossicodipendenti, essendo mia TE caduta in tale situazione. la casa coniugale è stata donata da me e mia moglie a nostro figlio e attualmente abbiamo solo l'usufrutto. Ho ereditato la quota di 1/4 Per_1
della casa dove viveva a mia madre dove abita mia sorella, che non mi corrisponde nulla.
Ho lavorato come imbianchino libero professionista in Italia dipendente in Svizzera. è vero che ho acquistato un immobile con i miei risparmi, circa 12 anni fa, è che l'ho intestato a mio figlio. in tale immobile è sempre rimasta a vivere mia sorella che per 10 anni mi ha pagato un importo di 500 euro al mese.
Sentita la GN , dichiara: sono pensionata e percepisco dalla cassa Controparte_2
Svizzera 500 franchi al mese;
non ho altre entrate né beni patrimoniali;
avevo circa 20.000 euro di risparmi che man mano ho utilizzato per il mio mantenimento e di mio TE. Non
è vero che mi sono appropriata dei 60.000 euro che mio marito diceva di avere in Svizzera ma che io non ho mai visto. Insisto per ottenere un contributo per il mio mantenimento”.
Con ordinanza riservata 02/02/2023 è stato stabilito un contributo di mantenimento per la moglie per € 300,00 mensili, oltre rivalutazione di legge, dichiarandosi al contempo l'inammissibilità della domanda di assegnazione nella disponibilità delle auto e di divisione dei depositi bancari e postali.
Sono state regolarmente depositate Memoria Integrativa della parte ricorrente e
Comparsa di costituzione in giudizio della parte resistente;
sono stati assegnati i richiesti termini ordinari per memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Con ordinanza riservata 24/10/2024, ribadita l'inammissibilità delle domande ulteriori formulate dalle parti diverse dalla pronuncia di separazione, di addebito e di assegno di mantenimento, è stata formualta proposta conciliativa giudiziale ex art. 185 bis
c.p.c. alle seguenti condizioni: “rinuncia alla domanda di addebito formualta dalla resistente;
assegno di mantenimento a carico del ricorrente in favore della resistente, con decorrenza dal febbraio 2023 alla pronuncia sullo status divorzile, per € 300,00 mensili oltre rivalutazione di legge;
spese compensate”; rinviata l'udienza al fine di verificare l'intento conciliativo delle parti, l'accordo è poi naufragato.
pagina 9 di 16 La causa è stata quindi istruita documentalmente, nonché tramite escussione testimoniale.
All'udienza 06/11/2024, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e sono stati assegnati i richiesti termini ordinari per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
La causa è stata trattenuta in decisione al Collegio.
***********
1) La pronuncia sullo status
Va pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi NT
(C.F. , nato a [...] il [...] e C.F._1 CP
(C.F. ), nata a [...] il [...], i quali hanno
[...] C.F._2
contratto matrimonio in Cuveglio (VA) in data 19/12/1987, come da relativo Atto di
Matrimonio n. 3, parte I, serie /, dell'anno 1987.
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza (concetto giuridicamente ben distinto dalla mera coabitazione), manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, nonché il tenore delle conclusioni da ultimo rassegnate ivi comprese le reciproche domande di addebito, rendono manifesta la volontà delle parti di non poter ricostruire la comunione materiale e spirituale del contratto matrimonio, con conseguente intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
ricorrono, pertanto, le condizioni richieste dall'art. 151 c.c. per la pronuncia del provvedimento di separazione.
2) Le domande di addebito
Ritiene il Collegio che nessuna delle domande di addebito formulate dai coniugi possa trovare accoglimento.
Ed infatti, la domanda di addebito formulata da parte ricorrente è stata basata su asserite condotte aggressive, minacciose e complessivamente violente asseritamente poste in essere dalla moglie allorquando il ricorrente, già fuoriuscito dall'abitazione coniugale in pagina 10 di 16 quanto allontanato dalla moglie, ivi si sarebbe recato a recuperare parte dei suoi beni personali e al fine di suddividere le sostanze rimaste in comunione legale dei beni.
Ebbene, sul punto risulta esclusivamente la mera allegazione di parte e la querela sul punto sporta presso le competenti autorità (cfr. doc. 10 ricorrente allegato alle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.); nessuna prova sul punto è stata richiesta dal ricorrente, in quanto quelle richieste, reiterate anche in sede di precisazione delle conclusioni, nulla hanno a che vedere con l'allegazione posta a fondamento della domanda di addebito.
La domanda di addebito formulata dal marito nei confronti della moglie non può dunque trovare accoglimento.
Al contempo, però, ritiene il Collegio che non risulti sufficientemente provata neppure la domanda di addebito formulata da parte resistente.
Ed infatti, nonostante l'escussione testimoniale ammessa e sfogata, non vi è prova del nesso causale determinante la crisi coniugale.
Per vero, in prima battuta il peso da potersi attribuire alle dichiarazioni del teste è limitato, trattandosi della sorella della resistente;
invero, l'attendibilità della stessa effettivamente non può del tutto essere affermata, alla luce sia dello stretto vincolo di parentela con una delle parti, sia soprattutto con il ruolo primario svolto dalla stessa nella complessa vicenda familiare.
Infatti, la deduzione della resistente fondante l'addebito è costituita dalla circostanza per cui solo nel 2021, tramite la figlia, la stessa sarebbe stata resa edotta di avances e attenzioni sessuali che il marito avrebbe riservato nel corso del matrimonio, fin dagli anni
'80, alla sorella della resistente, la teste AR D'NG (cfr. verbale di udienza
23/05/2024), la quale avrebbe taciuto tale rilevante circostanza alla propria sorella per interi decenni.
In secondo luogo, le circostanze riferite dal teste hanno un valore probatorio limitato anche in ragione del fatto che, sul punto cruciale della causa e cioè sul momento in cui la resistente avrebbe appreso di tali condotte del marito così da potersi affermare che tale pagina 11 di 16 conoscenza possa aver avuto efficienza causale sula crisi coniugale, la teste ha potuto solamente riferire non fatti e circostanze apprese direttamente, bensì de relato.
Del pari, infine, le ulteriori prove orale richieste non sono ammissibili, come già evidenziato nell'ordinanza istruttoria emessa in corso di causa 05/03/2024, in quanto aventi ad oggetto circostanze de relato, come anche da deduzione di parte e tenore letterale dei capitoli da sottoporsi ai testi, per come indicati.
In definitiva, in disparte la veridicità delle condotte deplorevoli attribuite al ricorrente, non è stata raggiunta prova, in questo giudizio, della loro eventuale efficienza causale sulla crisi matrimoniale.
Ne discende il rigetto della domanda di addebito formulata dalla resistente.
3) L'assegno di mantenimento
Ritiene il Collegio di dover confermare la statuizione presidenziale che ha stabilito in data 02/02/2023 un contributo economico in favore della moglie per € 300,00 mensili, oltre rivalutazione di legge, da tale data decorrente.
Risulta infatti documentale il dato relativo alla disparità reddituale delle parti, che giustifica la previsione in favore del coniuge meno abbiente di una statuizione economica in suo favore, fintanto che perdura il vincolo matrimoniale affievolito di cui alla fase di separazione personale.
In diritto, infatti, come da sempre affermato dalla Suprema Corte (cfr., fra tutte, la nota Cass. civ., sez.I, Sent. n.12196 del 16/05/2017) l'attribuzione di un assegno di mantenimento al coniuge che non abbia adeguati redditi propri trova la sua fonte nel rilevante ruolo che l'art. 29 Cost. attribuisce alla famiglia nell'ambito dell'ordinamento; assume particolare rilevanza il principio di uguaglianza morale e giuridica tra i coniugi, più volte ribadito dalla giurisprudenza costituzionale (cfr. sin da Corte Cost., Sent. n. 46 del
04/05/1966).
La determinazione dell'assegno di mantenimento sulla base del tenore di vita dei coniugi, tenuto conto delle altre circostanze e dei redditi dell'obbligato, costituisce pagina 12 di 16 l'espressione di quei valori costituzionali appena richiamati che, secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza, si trovano in rapporto di integrazione reciproca con gli altri principi e diritti fondamentali affermati dalla Costituzione (cfr. Corte Cost., Sent. n.
242 del 07/10/2014); il coniuge separato ha il diritto di mantenere lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio. E pertanto, se esso non dispone di redditi adeguati per farlo,
l'ex coniuge più facoltoso è tenuto a versagli un assegno adeguato a tal fine.
Infatti, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione, solo temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio.
Nella fattispecie concreta in esame sussistono tutti gli elementi, la cui assenza sarebbe preclusiva al riconoscimento stesso dell'emolumento economico: la non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, la non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti.
In particolare, a prescindere dalle questioni inerenti la sorte di dedotti risparmi in contati contenuti nella ex casa coniugale la cui sorte non è nota (e che saranno, al più, nelle opportune sedi contenziose, oggetto di apposito giudizio di divisione della comunione familiare ovvero di ripetizione di indebito, secondo le ordinarie regole dell'onere della prova civilistico), ciò che viene in rilievo in questa sede sono gli introiti mensili delle parti, nonché i beni registrati di proprietà.
Entrambi i coniugi non sono gravati da oneri abitativi;
entrambi i coniugi hanno parimenti in uso una autovettura;
il ricorrente è titolare di un emolumento pensionistico pagina 13 di 16 INPS per circa € 540,00 mensili (cfr. doc. 5 ricorso, aggiornato al 2021); con atto separato
27.01.2023 il ricorrente ha documentato di percepire, altresì, rendita ordinaria di vecchiaia per 767,00 CHF mensili (cfr. doc. non numerato depositato in allegato al deposito
27.01.2023, aggiornato al 2021). La resistente, al contempo, è titolare di una rendita elvetica per 527,00 CHF mensili netti (cfr. doc. 3 resistente, aggiornato al 2022).
I coniugi, oltre alla comproprietà dell'ex casa coniugale, oggi donata al figlio, sono titolari dell'usufrutto su tale bene – eventuali dispute sull'effettivo utilizzo del bene o sulla suddivisione dei costi di gestione non attengono a questa sede separativa poiché, in difetto di prole minorenne, la ex casa coniugale non è oggetto di disposizioni da parte del giudice della Famiglia;
la resistente non è titolare di altri diritti reali;
il resistente è titolare di quote di immobili ereditate, nonché ha acquistato un immobile intestandolo al figlio, per un decennio utilizzato di fatto dalla sorella del ricorrente che versava a questi (e non al proprietario) un importo mensile di € 500,00 (cfr. dichiarazioni delle parti personalmente all'udienza presidenziale 01/02/2023).
Gli introiti percepiti dalle parti sono stati poi aggiornati in vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni, come richiesto, senza sostanziali variazioni.
È pertanto documentale la disparità economica fra le parti, con conseguente necessità di previsione dell'assegno in favore della resistente.
Con riferimento ai criteri di quantificazione, occorre fare riferimento al “tenore di vita della coppia”: gli unici elementi a tal fine rilevanti emersi in corso di causa sono quelli relativi alla circostanza per cui le parti hanno avuto modo di accantonare risparmi considerevoli, vuoi per l'importo conteso di € 60.000,00, vuoi per la possibilità di acquistare un immobile ulteriore rispetto a quello adibito a casa coniugale.
In definitiva, ad integrazione dell'importo svizzero percepito per poco meno di
550,00 CHF, si ritiene di dover stabilire in € 300,00 l'ammontare dell'importo previsto a carico del ricorrente;
trova quindi conferma la statuizione presidenziale del 07/02/2023, con ogni conseguenza, anche in punto di decorrenza della rivalutazione da tale epoca.
4) Le ulteriori pronunce pagina 14 di 16 Poiché sono state reiterate anche in sede di precisazione delle conclusioni, occorre ribadire l'inammissibilità in questa sede delle domande aventi ad oggetto questioni non connesse con il giudizio di separazione personale (scioglimento della comunione legale, suddivisione auto di famiglia, assegnazione di quota di immobile coniugale…).
Peraltro, tale rilievo di inammissibilità è stato già compiuto sin dall'ordinanza presidenziale 02/02/2023, poi ribadito anche dal giudice relatore con il provvedimento
24/10/2023, che in questa sede viene integramente confermato per le motivazioni ivi dettagliate.
5) Le spese di lite
La natura della controversia, la pronuncia necessaria sullo status, nonché la parziale reciproca soccombenza, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti a norma dell'art. 92 co. 2 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) DICHIARA la separazione personale fra i coniugi (C.F. NT
, nato a [...] il [...] e C.F._1 CP
(C.F. ), nata a [...] il [...], i
[...] C.F._2
quali hanno contratto matrimonio in Cuveglio (VA) in data 19/12/1987, come da relativo Atto di Matrimonio n. 3, parte I, serie /, dell'anno 1987;
2) ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza;
3) RIGETTA la domanda di addebito formulata dal ricorrente;
4) RIGETTA la domanda di addebito formulata dalla resistente;
5) DISPONE che il ricorrente corrisponda alla resistente Parte_3
, a titolo di assegno di mantenimento, l'importo di € Controparte_5
pagina 15 di 16 300,00 entro il giorno 05 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ST (prima rivalutazione febbraio 2024);
6) DICHIARA INAMMISSIBILI le ulteriori domande formulate dal ricorrente;
7) COMPENSA integralmente fra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di ConIGlio del 03/04/2025.
La Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 L. n. 196 del 2003.
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3120/2022, promossa da:
(C.F. , nato a [...] il NT C.F._1
20/04/1951, rappresentato e difeso dall'Avv. PISTONI FRANCO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'ultima costituzione di nuovo difensore
14/02/2024;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. CAON CRISTIAN, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata alla costituzione;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Visto apposto in data 21/12/2022 e pagina 1 di 16 27/02/2023)
OGGETTO: “Separazione giudiziale”.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza 06/11/2024, come segue:
Per parte ricorrente “Il sottoscritto difensore nell'interesse del resistente CP_1
richiamato integralmente il contenuto dei precedenti scritti, NT produzioni, deduzioni anche a verbale di udienza, dichiarato di non accettare l'estensione del contraddittorio su eventuali nuove domande formulate da controparte, conclude: previa richiesta di rimessione della causa a ruolo, con accoglimento delle domande istruttorie già formulate nella memoria ex art. 171 ter n.2 c.p.c che qui si trascrivono: Si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova preceduti dall'espressione “vero che” 1. In data 15/09/2021, il IG. chiedeva al proprio figlio CP_1 Persona_1 di accompagnarlo all'interno della casa di abitazione familiare dalla quale era stato poco prima estromesso ad opera della GN;
2. nella circostanza di cui Controparte_2
al capitolo che precede il IG. dopo aver recuperato alcuni abiti ed effetti CP_1 personali, diceva alla GN che bisognava dividere i soldi che Controparte_2
avevano sempre custodito all'interno di una delle gambe del tavolo della cucina;
3. la GN , mentre il ispezionava le gambe del tavolo alla ricerca dei CP CP_1 contanti, proferiva, sorridendo, all'indirizzo dello stesso la seguente testuale espressione
“Puoi cercare quanto vuoi, i soldi non sono più lì”, 4. i risparmi accantonati in contanti e nascosti nella gamba del tavolo di cui ai capitoli che precedono ammontavano ad S
60.000,00. Si cita a teste sulle circostanze più sopra articolate: - Persona_1
residente in Cuveglio (VA), via Per Duno snc;
dichiarare la separazione dei coniugi SI.ri e , NT Controparte_2 con addebito a quest'ultima alle seguenti condizioni:
1)- I coniugi vivranno separati di tetto, letto e mensa;
2)- per la casa coniugale disporre come in narrativa di cui al ricorso introduttivo, fintanto che il IG. non avrà reperita una nuova abitazione;
CP_1
pagina 2 di 16 3)- le due autovetture familiari rimarranno ognuna nella disponibilità di ciascuno dei coniugi così come indicato nel ricorso introduttivo e ognuno di essi provvederà alle inerenti spese;
4)- nessuno dei due coniugi verserà all'altro assegno di mantenimento alcuno;
5)- i depositi bancari e postali verranno suddivisi a metà per ciascuno dei coniugi.
Con vittoria di spese e competenze di causa.”;
Per parte resistente : “Il sottoscritto difensore, nell'interesse della IG.ra CP
, richiamato integralmente quanto dedotto, esposto e formulato nei Controparte_2
pregressi atti difensivi, a cui fa ampio riferimento, rassegna con il presente atto le proprie conclusioni come segue. Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, dichiarare la separazione dei coniugi IG.ra e , con addebito a quest'ultimo, ai Controparte_2 NT sensi dell'art. 151, comma 2, c.c., alle seguenti condizioni:IN VIA PRICIPALE:
- i coniugi vivranno separati di tetto, letto e mensa;
- tenuto conto della disparità reddituale fra le parti e del tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio, disporre che il IG. versi a titolo di contributo al mantenimento CP_1 della moglie l'importo mensile di € 400,00 (sia esso inteso come Controparte_2 assegno di mantenimento o come assegno alimentare ai sensi dell'art. 433 c.c.) da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT e tenuto conto degli oneri fiscali così come ripartiti fra obbligato e beneficiario;
- con ulteriore pronuncia accessoria e secondo legge;
in ogni caso con vittoria di spese, diritti e competenze legali del presente giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA: Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie (non ammesse) formulate nelle memorie ex artt. 183, comma 6, nn. 2 e 3 c.p.c.. In particolare: - Disporsi la prova per testi sui seguenti capitoli di cui si chiede l'ammissione:
1. Vero che, domenica
13 settembre 2021, lei si trovava a pranzo presso la casa coniugale dei IG.ri CP_1
ed;
2. Vero che, nelle suddette circostanze di luogo e di
[...] Controparte_2 tempo, oltre alla S.V. erano presenti il IG. , la IG.ra NT CP
, la IG.ra ed il marito di quest'ultima;
3. Vero che, nelle
[...] A_
circostanze di tempo e luogo di cui sopra, la S.V., durante il pranzo, avvertiva un malore;
4. Vero che, preso atto del Suo malore, la IG.ra Le chiedeva se voleva Controparte_2
pagina 3 di 16 essere riaccompagnata presso la Sua abitazione dal IG. ;
5. Vero è NT
che la S.V. rifiutava di farsi riaccompagnare a casa dal IG.
6. Vero è che la CP_1
S.V. accettava di farsi riaccompagnare a casa dal marito della IG.ra , IG. A_
;
7. Vero che, qualche giorno dopo il pranzo del 26.09.21, la IG.ra Parte_1 CP
Le chiedeva spiegazioni in merito a delle condotte moleste poste in essere dal
[...]
IG. durante gli anni di matrimonio;
8. Vero che il IG. NT CP_1
, durante gli anni di matrimonio con la IG.ra , poneva in
[...] Controparte_2
essere nei Suoi confronti delle molestie di carattere sessuale;
9. Vero che, in più occasioni, il IG. ha provato a baciarla ed a palpeggiarla in costanza di NT matrimonio con la IG.ra ; 10. Vero che, in un'occasione, per Controparte_2
respingere una molestia sessuale posta in essere dal IG. nei confronti NT
della Sua persona, Lei lo spintonava contro un tavolo nel tentativo di respingerlo;
11. Vero che i suddetti approcci sessuali (palpeggiamenti e baci) venivano reiterate dal IG.
nei Suoi confronti in più occasioni durante il matrimonio con la IG.ra NT
; 12. Vero che la IG.ra Suo fratello Controparte_2 Controparte_3 [...]
e Sua sorella erano al corrente degli approcci sessuali Per_3 Parte_2
(palpeggiamenti, baci) posti in essere dal IG. nei Suoi confronti in NT quanto Lei gliele aveva confidate prima che la IG.ra ne venisse a Controparte_2 conoscenza;
13. Vero che la S.V. decideva di tacere alla IG.ra le Controparte_2
condotte poste in essere dal IG. nei suoi confronti al fine di NT
Con preservare il matrimonio di sua sorella;
14. Vero che la IG.ra Controparte_2 rimaneva all'oscuro dei fatti (approcci sessuali del IG. nei confronti NT della IG.ra D'NG AR) sino al 13.09.21; 15. Vero che, durante gli anni di matrimonio, prima del 13.09.21, i coniugi e NT Controparte_2
andavano in vacanza insieme, uscivano spesso con gli amici a pranzo o a cena od invitavano amici presso la loro abitazione;
16. Vero che, in costanza di matrimonio, i coniugi e si assistevano vicendevolmente sia NT Controparte_2
moralmente che materialmente e collaboravano insieme nell'interesse della famiglia;
17.
Vero che la IG.ra apprendeva degli approcci sessuali posti in essere Controparte_2
dal marito IG. nei Suoi confronti da un messaggio Whatsapp NT
inviatole dalla figlia la sera del 13.09.21; 18. Vero che, dopo il Controparte_3
pagina 4 di 16 13.09.21, la IG.ra Le riferiva di avere perso fiducia nel marito e che il CP
matrimonio tra lei ed il IG. era giunto al capolinea;
19. Vero che, NT sino al 13.09.21, i coniugi e hanno coabitato Controparte_2 NT nella casa coniugale;
Si indica a testi sui capitoli da 1) a 19) la IG.ra D'NG AR, residente in [...]. Vero che la S.V. era a conoscenza dei plurimi episodi di approcci sessuali (palpeggiamenti, baci, ecc..) posti in essere dal IG. NT nei confronti della IG.ra D'NG AR in costanza di matrimonio tra il primo e la IG.ra ; 21. Vero che i suddetti episodi Le venivano riferiti dalla IG.ra Controparte_2
D'NG AR;
22. Vero che, di comune accordo con la IG.ra D'NG AR la
S.V. decideva di sottacere gli approcci sessuali effettuati dal nei confronti della CP_1 IG.ra D'NG AR, al fine di preservare il matrimonio di con il Controparte_2 IG. ; 23. Vero che la IG.ra apprendeva degli NT Controparte_2
approcci sessuali posti in essere dal marito nei confronti della sorella D'NG AR in costanza del loro matrimonio da un messaggio Whatsapp inviatole dalla figlia
[...]
la sera del 13.09.21; 24. Vero che, in data 11.10.21, la S.V. riceveva un CP_3 messaggio Whatsapp da parte della IG.ra , mediante il quale Controparte_2 quest'ultima Le chiedeva per quale motivo le avesse celato gli approcci sessuali posti in essere dal IG. nei confronti della IG.ra D'NG AR;
25. Vero NT che, in costanza di matrimonio, i coniugi e si NT Controparte_2
assistevano vicendevolmente sia moralmente che materialmente e collaboravano insieme nell'interesse della famiglia;
26. Vero che, durante gli anni di matrimonio, prima del
13.09.21, i coniugi e andavano in vacanza NT Controparte_2
insieme, uscivano spesso con gli amici a pranzo o a cena od invitavano amici presso la loro abitazione;
27. Vero che, dopo il 13.09.21, la IG.ra Le riferiva di avere CP
perso fiducia nel marito e che il matrimonio tra lei ed il IG. era NT giunto al capolinea;
28. Vero che, sino al 13.09.21, i coniugi e Controparte_2
hanno coabitato nella casa coniugale;
Si indica a teste sui capitoli di NT prova sa 20) a 28) il IG. , residente in [...]; 29. Persona_3
Vero che, in data 13.09.21 la S.V. e Suo marito si trovavano a pranzo presso l'abitazione coniugale dei coniugi;
30. Vero che la IG.ra Controparte_4 Controparte_2
apprendeva degli approcci sessuali posti in essere negli anni di matrimonio dal IG.
pagina 5 di 16 nei confronti della IG.ra D'NG AR da un messaggio NT
Whatsapp inviatole dalla figlia la sera del 13.09.21; 31. Vero che, Controparte_3
durante il pranzo del 13.09.21, la IG.ra D'NG AR accusava un malore e, dopo aver rifiutato di essere riaccompagnata a casa dal IG. , accettava di NT
farsi riaccompagnare presso la propria abitazione da Suo marito, IG. 32. Parte_1
Vero che la S.V. era al corrente degli approcci sessuali posti in essere, dal IG. CP_1
nei confronti della IG.ra D'NG AR;
33. Vero che i suddetti approcci
[...]
sessuali venivano posti in essere dal IG. in costanza di matrimonio con la CP_1 IG.ra ; 34. Vero che, dopo il 13.09.21, la IG.ra Le riferiva Controparte_2 CP
di avere perso fiducia nel marito e che il matrimonio tra lei ed il IG. NT era giunto al capolinea;
35. Vero che, sino al 13.09.21, i coniugi e Controparte_2
hanno coabitato nella casa coniugale;
36. Vero che, durante gli anni NT di matrimonio, prima del 13.09.21, i coniugi e NT Controparte_2
andavano in vacanza insieme, uscivano spesso con gli amici a pranzo o a cena od invitavano amici presso la loro abitazione;
37. Vero che, in costanza di matrimonio, i coniugi e si assistevano vicendevolmente sia NT Controparte_2
moralmente che materialmente e collaboravano insieme nell'interesse della famiglia;
Sui capitoli da 29 a 37 si indica a testimone la IG.ra , residente in 21030 A_
Cuveglio (VA) – Via Vignazze, 23; 38. Vero che, dal mese di settembre 2021, la S.V. aiuta economicamente la IG.ra corrispondendo a quest'ultima somme di Controparte_2
denaro di differente importo (circa 200,00/300,00 Euro mensili) per consentirle di mantenersi e far fronte alle spese relative alla sua abitazione;
39. Vero che la IG.ra
apprendeva degli approcci sessuali (ad esempio baci, Controparte_2 palpeggiamenti…) posti in essere dal marito nei confronti della IG.ra D'NG AR da un messaggio Whatsapp inviatole dalla figlia la sera del 13.09.21; Controparte_3
40. Vero che i suddetti approcci sessuali venivano posti in essere dal IG. CP_1
in costanza di matrimonio con la IG.ra ; 41. Vero che,
[...] Controparte_2
durante gli anni di matrimonio, prima del 13.09.21, i coniugi e NT
andavano in vacanza insieme, uscivano spesso con gli amici a pranzo Controparte_2
o a cena od invitavano amici presso la loro abitazione;
42. Vero che, in costanza di matrimonio, i coniugi e si assistevano NT Controparte_2
pagina 6 di 16 vicendevolmente sia moralmente che materialmente e collaboravano insieme nell'interesse della famiglia;
43. Vero che, dopo il 13.09.21, la IG.ra Le riferiva di avere perso CP
fiducia nel marito e che il matrimonio tra lei ed il IG. era giunto al NT capolinea;
44. Vero che, sino al 13.09.21, i coniugi e Controparte_2 CP_1
hanno coabitato nella casa coniugale;
45. Vero che, sino al 13.09.21, il IG.
[...]
corrispondeva alla IG.ra l'importo mensile di NT Controparte_2
Euro 550,00 per far fronte alle spese necessarie per il sostentamento della famiglia;
46.
Vero che, da qualche mese, il IG. sta omettendo di corrispondere la NT
sua quota di competenza in relazione alle utenze domestiche di cui usufruisce nel suo appartamento (ad esempio gas, legna, ecc…); Sui capitoli da 38 a 46 si indica a testimone il IG. residente in [...]
Inoltre, la scrivente difesa chiede, a prova contraria rispetto alla testimonianza richiesta da controparte, l'ammissione del medesimo testimone sui seguenti capitoli di prova: 1)
Vero è che, presso l'abitazione dei IG.ri e sono Controparte_2 NT
presenti due casseforti di proprietà esclusiva del IG. ; 2) Vero è che, NT
in data 15.09.21, allorquando il IG. accedeva alla casa coniugale CP_1
accompagnato dalla S.V., si recava nella stanza ove sono ubicate le casseforti e le apriva;
3) Vero che, nelle suddette circostanze di tempo e luogo, il IG. prelevava CP_1
l'intero contenuto di una delle due casseforti;
4) Vero che il IG. era l'unico a CP_1
possedere le chiavi delle sue due casseforti;
Sui predetti capitoli di prova (da 1) a 4) ) si indica quale teste il IG. , residente in [...]
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25/11/2022 la parte ricorrente CP_1
ha adìto l'intestato Tribunale al fine di ottenere la separazione personale nei
[...] confronti della parte resistente , matrimonio contratto in Controparte_2
Cuveglio (VA) in data 19/12/1987, come da relativo Atto di Matrimonio n. 3, parte I, serie
/, dell'anno 1987; da tale unione sono nati i figli (Cittiglio, 19/03/1975) e Per_1 CP_3
(Cittiglio, 29/04/1976), da tempo maggiorenni ed autosufficienti.
pagina 7 di 16 La parte ricorrente, sin dal ricorso introduttivo, ha chiesto che la separazione personale sia addebitata alla resistente per le condotte aggressive dalla stessa sostenute nel
2021 allorquando il ricorrente è stato allontanato dall'abitazione coniugale;
ancora, il ricorrente ha domandato il diritto di continuare ad abitare in porzione della casa coniugale, ove abita anche la resistente, nonché il figlio con al compagna e il loro figlio, con Per_1
previsione che le due auto familiari rimangano ciascuna nella disponibilità di ciascun coniuge;
senza contribuzione economica fra coniugi e con suddivisione a metà dei depositi bancari e postali in essere.
Attivato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la parte resistente, contestando la ricostruzione operata e chiedendo a sua volta l'addebito di responsabilità della separazione in capo al marito, in ragione del tradimento che lo stesso avrebbe posto in essere negli anni '80 con la sorella della resistente, scoperto dalla resistente stessa solo nel
2021 tramite la figlia.
Ancora, la resistente ha domandato la previsione di un contributo economico per €
400,00 mensili espressamente qualificato “sia esso inteso come assegno di mantenimento o come assegno alimentare ai sensi dell'art. 433 c.c.”, evidenziando in particolare di essersi dimessa nel 1992 dall'occupazione lavorativa elvetica per dedicarsi integralmente alla cura della famiglia e dei figli, percependo ad oggi solo una pensione svizzera per € 500,00 mensili circa;
al contrario, il resistente sarebbe titolare, oltre dell'introito pensionistico dichiarato per € 1.200,00, anche di ulteriori somme risparmiate dalla famiglia negli anni e accantonate.
All'udienza presidenziale 01/02/2023 le parti personalmente, interrogate dalla
Presidente, hanno dichiarato: “Sentito il IGnor , dichiara: confermo NT
quanto esposto in ricorso, chiedo l'autorizzazione a vivere separato;
sono pensionato e prendo un importo netto mensile di circa 1.200 euro al mese;
mia moglie ha preso la somma di 60.000 che tenevamo in casa. Si trattava di risparmi derivanti dalla mia attività lavorativa ed eravamo d'accordo che li saremmo divisi al 50%. per questo motivo io in questo momento non ho risparmi su cui poter contare. Vivo nella mansarda della casa in comproprietà. è vero che mia TE e il suo bimbo di 5 anni sono stati mandati, dagli
pagina 8 di 16 assistenti sociali, a vivere in un centro di recupero per tossicodipendenti, essendo mia TE caduta in tale situazione. la casa coniugale è stata donata da me e mia moglie a nostro figlio e attualmente abbiamo solo l'usufrutto. Ho ereditato la quota di 1/4 Per_1
della casa dove viveva a mia madre dove abita mia sorella, che non mi corrisponde nulla.
Ho lavorato come imbianchino libero professionista in Italia dipendente in Svizzera. è vero che ho acquistato un immobile con i miei risparmi, circa 12 anni fa, è che l'ho intestato a mio figlio. in tale immobile è sempre rimasta a vivere mia sorella che per 10 anni mi ha pagato un importo di 500 euro al mese.
Sentita la GN , dichiara: sono pensionata e percepisco dalla cassa Controparte_2
Svizzera 500 franchi al mese;
non ho altre entrate né beni patrimoniali;
avevo circa 20.000 euro di risparmi che man mano ho utilizzato per il mio mantenimento e di mio TE. Non
è vero che mi sono appropriata dei 60.000 euro che mio marito diceva di avere in Svizzera ma che io non ho mai visto. Insisto per ottenere un contributo per il mio mantenimento”.
Con ordinanza riservata 02/02/2023 è stato stabilito un contributo di mantenimento per la moglie per € 300,00 mensili, oltre rivalutazione di legge, dichiarandosi al contempo l'inammissibilità della domanda di assegnazione nella disponibilità delle auto e di divisione dei depositi bancari e postali.
Sono state regolarmente depositate Memoria Integrativa della parte ricorrente e
Comparsa di costituzione in giudizio della parte resistente;
sono stati assegnati i richiesti termini ordinari per memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Con ordinanza riservata 24/10/2024, ribadita l'inammissibilità delle domande ulteriori formulate dalle parti diverse dalla pronuncia di separazione, di addebito e di assegno di mantenimento, è stata formualta proposta conciliativa giudiziale ex art. 185 bis
c.p.c. alle seguenti condizioni: “rinuncia alla domanda di addebito formualta dalla resistente;
assegno di mantenimento a carico del ricorrente in favore della resistente, con decorrenza dal febbraio 2023 alla pronuncia sullo status divorzile, per € 300,00 mensili oltre rivalutazione di legge;
spese compensate”; rinviata l'udienza al fine di verificare l'intento conciliativo delle parti, l'accordo è poi naufragato.
pagina 9 di 16 La causa è stata quindi istruita documentalmente, nonché tramite escussione testimoniale.
All'udienza 06/11/2024, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e sono stati assegnati i richiesti termini ordinari per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
La causa è stata trattenuta in decisione al Collegio.
***********
1) La pronuncia sullo status
Va pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi NT
(C.F. , nato a [...] il [...] e C.F._1 CP
(C.F. ), nata a [...] il [...], i quali hanno
[...] C.F._2
contratto matrimonio in Cuveglio (VA) in data 19/12/1987, come da relativo Atto di
Matrimonio n. 3, parte I, serie /, dell'anno 1987.
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza (concetto giuridicamente ben distinto dalla mera coabitazione), manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, nonché il tenore delle conclusioni da ultimo rassegnate ivi comprese le reciproche domande di addebito, rendono manifesta la volontà delle parti di non poter ricostruire la comunione materiale e spirituale del contratto matrimonio, con conseguente intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
ricorrono, pertanto, le condizioni richieste dall'art. 151 c.c. per la pronuncia del provvedimento di separazione.
2) Le domande di addebito
Ritiene il Collegio che nessuna delle domande di addebito formulate dai coniugi possa trovare accoglimento.
Ed infatti, la domanda di addebito formulata da parte ricorrente è stata basata su asserite condotte aggressive, minacciose e complessivamente violente asseritamente poste in essere dalla moglie allorquando il ricorrente, già fuoriuscito dall'abitazione coniugale in pagina 10 di 16 quanto allontanato dalla moglie, ivi si sarebbe recato a recuperare parte dei suoi beni personali e al fine di suddividere le sostanze rimaste in comunione legale dei beni.
Ebbene, sul punto risulta esclusivamente la mera allegazione di parte e la querela sul punto sporta presso le competenti autorità (cfr. doc. 10 ricorrente allegato alle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.); nessuna prova sul punto è stata richiesta dal ricorrente, in quanto quelle richieste, reiterate anche in sede di precisazione delle conclusioni, nulla hanno a che vedere con l'allegazione posta a fondamento della domanda di addebito.
La domanda di addebito formulata dal marito nei confronti della moglie non può dunque trovare accoglimento.
Al contempo, però, ritiene il Collegio che non risulti sufficientemente provata neppure la domanda di addebito formulata da parte resistente.
Ed infatti, nonostante l'escussione testimoniale ammessa e sfogata, non vi è prova del nesso causale determinante la crisi coniugale.
Per vero, in prima battuta il peso da potersi attribuire alle dichiarazioni del teste è limitato, trattandosi della sorella della resistente;
invero, l'attendibilità della stessa effettivamente non può del tutto essere affermata, alla luce sia dello stretto vincolo di parentela con una delle parti, sia soprattutto con il ruolo primario svolto dalla stessa nella complessa vicenda familiare.
Infatti, la deduzione della resistente fondante l'addebito è costituita dalla circostanza per cui solo nel 2021, tramite la figlia, la stessa sarebbe stata resa edotta di avances e attenzioni sessuali che il marito avrebbe riservato nel corso del matrimonio, fin dagli anni
'80, alla sorella della resistente, la teste AR D'NG (cfr. verbale di udienza
23/05/2024), la quale avrebbe taciuto tale rilevante circostanza alla propria sorella per interi decenni.
In secondo luogo, le circostanze riferite dal teste hanno un valore probatorio limitato anche in ragione del fatto che, sul punto cruciale della causa e cioè sul momento in cui la resistente avrebbe appreso di tali condotte del marito così da potersi affermare che tale pagina 11 di 16 conoscenza possa aver avuto efficienza causale sula crisi coniugale, la teste ha potuto solamente riferire non fatti e circostanze apprese direttamente, bensì de relato.
Del pari, infine, le ulteriori prove orale richieste non sono ammissibili, come già evidenziato nell'ordinanza istruttoria emessa in corso di causa 05/03/2024, in quanto aventi ad oggetto circostanze de relato, come anche da deduzione di parte e tenore letterale dei capitoli da sottoporsi ai testi, per come indicati.
In definitiva, in disparte la veridicità delle condotte deplorevoli attribuite al ricorrente, non è stata raggiunta prova, in questo giudizio, della loro eventuale efficienza causale sulla crisi matrimoniale.
Ne discende il rigetto della domanda di addebito formulata dalla resistente.
3) L'assegno di mantenimento
Ritiene il Collegio di dover confermare la statuizione presidenziale che ha stabilito in data 02/02/2023 un contributo economico in favore della moglie per € 300,00 mensili, oltre rivalutazione di legge, da tale data decorrente.
Risulta infatti documentale il dato relativo alla disparità reddituale delle parti, che giustifica la previsione in favore del coniuge meno abbiente di una statuizione economica in suo favore, fintanto che perdura il vincolo matrimoniale affievolito di cui alla fase di separazione personale.
In diritto, infatti, come da sempre affermato dalla Suprema Corte (cfr., fra tutte, la nota Cass. civ., sez.I, Sent. n.12196 del 16/05/2017) l'attribuzione di un assegno di mantenimento al coniuge che non abbia adeguati redditi propri trova la sua fonte nel rilevante ruolo che l'art. 29 Cost. attribuisce alla famiglia nell'ambito dell'ordinamento; assume particolare rilevanza il principio di uguaglianza morale e giuridica tra i coniugi, più volte ribadito dalla giurisprudenza costituzionale (cfr. sin da Corte Cost., Sent. n. 46 del
04/05/1966).
La determinazione dell'assegno di mantenimento sulla base del tenore di vita dei coniugi, tenuto conto delle altre circostanze e dei redditi dell'obbligato, costituisce pagina 12 di 16 l'espressione di quei valori costituzionali appena richiamati che, secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza, si trovano in rapporto di integrazione reciproca con gli altri principi e diritti fondamentali affermati dalla Costituzione (cfr. Corte Cost., Sent. n.
242 del 07/10/2014); il coniuge separato ha il diritto di mantenere lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio. E pertanto, se esso non dispone di redditi adeguati per farlo,
l'ex coniuge più facoltoso è tenuto a versagli un assegno adeguato a tal fine.
Infatti, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione, solo temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio.
Nella fattispecie concreta in esame sussistono tutti gli elementi, la cui assenza sarebbe preclusiva al riconoscimento stesso dell'emolumento economico: la non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, la non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti.
In particolare, a prescindere dalle questioni inerenti la sorte di dedotti risparmi in contati contenuti nella ex casa coniugale la cui sorte non è nota (e che saranno, al più, nelle opportune sedi contenziose, oggetto di apposito giudizio di divisione della comunione familiare ovvero di ripetizione di indebito, secondo le ordinarie regole dell'onere della prova civilistico), ciò che viene in rilievo in questa sede sono gli introiti mensili delle parti, nonché i beni registrati di proprietà.
Entrambi i coniugi non sono gravati da oneri abitativi;
entrambi i coniugi hanno parimenti in uso una autovettura;
il ricorrente è titolare di un emolumento pensionistico pagina 13 di 16 INPS per circa € 540,00 mensili (cfr. doc. 5 ricorso, aggiornato al 2021); con atto separato
27.01.2023 il ricorrente ha documentato di percepire, altresì, rendita ordinaria di vecchiaia per 767,00 CHF mensili (cfr. doc. non numerato depositato in allegato al deposito
27.01.2023, aggiornato al 2021). La resistente, al contempo, è titolare di una rendita elvetica per 527,00 CHF mensili netti (cfr. doc. 3 resistente, aggiornato al 2022).
I coniugi, oltre alla comproprietà dell'ex casa coniugale, oggi donata al figlio, sono titolari dell'usufrutto su tale bene – eventuali dispute sull'effettivo utilizzo del bene o sulla suddivisione dei costi di gestione non attengono a questa sede separativa poiché, in difetto di prole minorenne, la ex casa coniugale non è oggetto di disposizioni da parte del giudice della Famiglia;
la resistente non è titolare di altri diritti reali;
il resistente è titolare di quote di immobili ereditate, nonché ha acquistato un immobile intestandolo al figlio, per un decennio utilizzato di fatto dalla sorella del ricorrente che versava a questi (e non al proprietario) un importo mensile di € 500,00 (cfr. dichiarazioni delle parti personalmente all'udienza presidenziale 01/02/2023).
Gli introiti percepiti dalle parti sono stati poi aggiornati in vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni, come richiesto, senza sostanziali variazioni.
È pertanto documentale la disparità economica fra le parti, con conseguente necessità di previsione dell'assegno in favore della resistente.
Con riferimento ai criteri di quantificazione, occorre fare riferimento al “tenore di vita della coppia”: gli unici elementi a tal fine rilevanti emersi in corso di causa sono quelli relativi alla circostanza per cui le parti hanno avuto modo di accantonare risparmi considerevoli, vuoi per l'importo conteso di € 60.000,00, vuoi per la possibilità di acquistare un immobile ulteriore rispetto a quello adibito a casa coniugale.
In definitiva, ad integrazione dell'importo svizzero percepito per poco meno di
550,00 CHF, si ritiene di dover stabilire in € 300,00 l'ammontare dell'importo previsto a carico del ricorrente;
trova quindi conferma la statuizione presidenziale del 07/02/2023, con ogni conseguenza, anche in punto di decorrenza della rivalutazione da tale epoca.
4) Le ulteriori pronunce pagina 14 di 16 Poiché sono state reiterate anche in sede di precisazione delle conclusioni, occorre ribadire l'inammissibilità in questa sede delle domande aventi ad oggetto questioni non connesse con il giudizio di separazione personale (scioglimento della comunione legale, suddivisione auto di famiglia, assegnazione di quota di immobile coniugale…).
Peraltro, tale rilievo di inammissibilità è stato già compiuto sin dall'ordinanza presidenziale 02/02/2023, poi ribadito anche dal giudice relatore con il provvedimento
24/10/2023, che in questa sede viene integramente confermato per le motivazioni ivi dettagliate.
5) Le spese di lite
La natura della controversia, la pronuncia necessaria sullo status, nonché la parziale reciproca soccombenza, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti a norma dell'art. 92 co. 2 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) DICHIARA la separazione personale fra i coniugi (C.F. NT
, nato a [...] il [...] e C.F._1 CP
(C.F. ), nata a [...] il [...], i
[...] C.F._2
quali hanno contratto matrimonio in Cuveglio (VA) in data 19/12/1987, come da relativo Atto di Matrimonio n. 3, parte I, serie /, dell'anno 1987;
2) ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza;
3) RIGETTA la domanda di addebito formulata dal ricorrente;
4) RIGETTA la domanda di addebito formulata dalla resistente;
5) DISPONE che il ricorrente corrisponda alla resistente Parte_3
, a titolo di assegno di mantenimento, l'importo di € Controparte_5
pagina 15 di 16 300,00 entro il giorno 05 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ST (prima rivalutazione febbraio 2024);
6) DICHIARA INAMMISSIBILI le ulteriori domande formulate dal ricorrente;
7) COMPENSA integralmente fra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di ConIGlio del 03/04/2025.
La Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 L. n. 196 del 2003.
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