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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 02/12/2024, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
n. 29/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, composto dai Magistrati:
1) dott. Mariagrazia Galati Presidente
2) dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice,
3) dott.ssa Olga Quartuccio Giudice rel., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 29/2024 R.G., introitata per la decisione all'udienza del
3.10.2024, ai sensi dell'art. 473bis.22 co.4 c.p.c. promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. NIUTTA MARIA TERESA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
ricorrente nei confronti di
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
resistente contumace con l'intervento ex lege del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 3.10.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.01.2024, ha proposto domanda di separazione Parte_1
giudiziale dal coniuge esponendo: che i due hanno contratto Controparte_1
matrimonio concordatario in data 27.08.2006 nel Comune di Nardodipace (VV), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 5, Parte II, Serie A, anno 2006, optando per il regime patrimoniale della comunione legale dei beni;
che la casa coniugale, sita a
Caulonia (RC), in via San Pietro d'Antiochia n. 13 Scala B, è di proprietà della che CP_1 dall'unione matrimoniale sono nati tre figli: (Locri, 25.08.2012), Persona_1
1 minore invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti della sua età e percettore dell'indennità di frequenza (cfr. documentazione medico-legale dell'INPS di Reggio Calabria, in atti); (Locri, 6.03.2015), minore portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 Parte_2
co. 1 L. 104/1992, con diagnosi di deficit dell'apprendimento scolastico (cfr. documentazione medico-legale dell'INPS di Reggio Calabria, in atti) e (Locri, 23.07.2018); che Parte_3
nel mese di agosto 2023 la avrebbe comunicato al marito la volontà di separarsi non CP_1
sentendosi più coinvolta sentimentalmente, dimostrando disaffezione dal contesto familiare;
che in data 22.12.2023 la si è allontanata da casa, comunicando telefonicamente al marito CP_1 di aver conosciuto un'altra persona, di trovarsi in Sicilia e che non avrebbe fatto più rientro a casa, chiedendogli di preoccuparsi dei figli minori;
che il giorno successivo all'allontanamento l'odierno ricorrente aveva sporto querela nei confronti della moglie per violazione degli obblighi di assistenza familiare;
che, in seguito a detto episodio, si è attivata attorno alla famiglia una fitta rete di presenze per aiutare l'odierno ricorrente nella cura e nella gestione anche scolastica dei minori.
Premesso che, in ragione della gravità delle condotte ascritte alla moglie, anche nell'eventualità del suo rientro presso la casa coniugale il ricorrente non avrebbe voluto più proseguire la convivenza, lo stesso ha chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi, con addebito alla moglie, nonché che fosse previsto: l'affidamento esclusivo a sé dei figli minori;
l'assegnazione a sé della casa familiare;
l'obbligo in capo alla di CP_1 concorrere al mantenimento dei figli nella misura di euro € 500,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, nonché alle spese straordinarie nella misura del 50%; la regolamentazione del diritto di visita della madre nei confronti dei figli minori esclusivamente alla presenza di altri familiari e, comunque, sempre previa sua richiesta.
Contestualmente, ha formulato istanza ex art. 473 bis.15 c.p.c. richiedendo Parte_1
l'adozione, inaudita altera parte, di provvedimenti indifferibili volti ad ottenere la declaratoria della sua esclusiva responsabilità genitoriale sui minori, nonché l'autorizzazione della scuola a negare la consegna dei minori alla madre e del ricorrente medesimo, nell'interesse dei minori, ad interfacciarsi con l'Inps e con l'ufficio postale.
Designato il giudice relatore, veniva a questi delegata anche la decisione sull'istanza di emissione di provvedimenti indifferibili ai sensi dell'art. 473 bis.15 c.p.c.; con decreto del
16.01.2024, nel subprocedimento recante n. 29-1/2024 R.G., il Giudice precedentemente titolare del procedimento ha adottato i provvedimenti indifferibili ex art. 473 bis.15 c.p.c. affidando provvisoriamente i figli minori della coppia a ed autorizzandolo ad assumere in Parte_1
2 via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per i minori, riservando “all'esito dei necessari approfondimenti nel contraddittorio tra le parti, l'adozione di ogni determinazione in ordine alla regolamentazione degli incontri madre-figli ed alla necessità di assumere provvedimenti limitativi della capacità genitoriale” ed invitando gli istituti scolastici frequentati dai figli della coppia ad informare previamente il padre qualora la volesse prelevare i CP_1
minori. Con ordinanza del 31.01.2024 veniva disposta “in via provvisoria ed urgente, ad integrazione del provvedimento del 16.1.2024, l'assegnazione della casa familiare al ricorrente presso cui sono collocati i minori” con conseguente rinvio all'udienza del 14.02.2024, ove i provvedimenti indifferibili adottati ex art. 473bis.15 c.p.c. venivano confermati.
Nel procedimento principale recante n. 29/2024 R.G., con decreto del 16.02.2024 di questo
Giudice relatore - subentrato nella titolarità del medesimo solo a far data dal 14.02.2024 -
l'udienza originariamente fissata per la comparizione delle parti è stata rinviata dapprima all'udienza tabellare del 18.04.2024 e, a seguito di specifica istanza del ricorrente, a quella del
4.07.2024.
In detta sede veniva sentito soltanto il ricorrente, il quale dichiarava: “non ho avuto notizie di mia moglie recentemente. Mi ha contattato telefonicamente solo una volta nel mese di marzo per chiedermi notizie dei nostri figli e mi ha chiesto di inviarle una foto: io le ho risposto che se voleva avere notizie dei figli poteva venire a casa perché nessuno l'aveva cacciata e lei era andata via spontaneamente. Mia moglie non si è mai messa in contatto con la scuola. So che circa un mese fa ha sentito suo padre, ma comunque i suoi genitori sono dalla mia parte perché lei ha abbandonato i figli e se n'è andata di casa. La gestione dei bambini attualmente procede benissimo;
sono aiutato dai miei familiari e in particolare dai miei cognati e dai miei suoceri.
Io sono dipendente comunale e guadagno al mese circa € 760,00 netti. Mia moglie non ha mai lavorato;
la casa in cui io attualmente vivo con i bambini è di proprietà di mia moglie. Sulla casa lei solo una volta, mi sembra a dicembre 2023, dopo l'allontanamento ha detto che era sua e io ho risposto che attualmente ci stavo io con i bambini”.
Con ordinanza del 24.07.2024 di questo Giudice relatore, previa declaratoria di contumacia di venivano adottati i provvedimenti provvisori e urgenti ai sensi Controparte_1 dell'art. 473bis.22 c.p.c., disponendo in capo alla resistente l'obbligo di corrispondere a
, a titolo di contributo per il mantenimento dei tre figli minori, la somma di € Parte_1
250,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da versare al ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario oppure al domicilio del ricorrente (o con le diverse modalità concordate tra le parti), oltre al 50% delle spese straordinarie connesse alle esigenze dei figli.
3 Ritenuta quindi la causa matura per la decisione, non essendo state articolate richieste istruttorie, la stessa veniva rinviata per la discussione ex art. 473bis.22 co.4 c.p.c., all'udienza del 3.10.2024 all'esito della quale la causa veniva assegnata a sentenza, con riserva di riferire al
Collegio.
Ritiene il Collegio che, alla luce delle risultanze processuali, debba essere pronunciata la separazione personale dei coniugi e . Parte_1 Controparte_1
Invero, ai sensi dell'art. 151 co.1 c.c., la pronuncia della separazione giudiziale non è vincolata a presupposti tassativi e specifici, ma è piuttosto collegata all'accertamento dei fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, dagli atti e verbali di causa è possibile ritenere, in modo inequivocabile, che la prosecuzione della convivenza tra le odierne parti del giudizio sia divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 co.1 c.c., come confermato dalla circostanza che, già dal mese di dicembre 2023, la ha abbandonato la casa coniugale e non vi ha fatto più rientro. CP_1
Inoltre, l'art. 151 co. 2 c.c. dispone che “il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
Com'è noto, la pronuncia di addebito della separazione non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare che tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata una situazione in cui la convivenza non era più tollerabile, abbia assunto efficacia causale nel determinare la situazione di intollerabilità (Cass. civ., Sez. 1, n. 11032/2024; Cass. civ., sez. I, n. 18725/2023).
Ed invero, la dichiarazione di addebito della separazione richiede la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza (Cass. civ., sez. I, n. 16287/2023; nella giurisprudenza di merito cfr. Tribunale Bari, sez. I, 25/10/2021, n. 3754: “L'abbandono della casa familiare da parte di un coniuge può essere causa di addebito della separazione laddove provochi l'impossibilità della convivenza;
invece se l'allontanamento è dipeso dal comportamento dell'altro coniuge oppure se è intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della convivenza si era già verificata, deve escludersi il rilievo causale ai fini della crisi matrimoniale”).
4 Nel caso di specie, ritiene il Collegio che il ricorrente non abbia allegato elementi idonei a ritenere sussistente il nesso eziologico tra l'allontanamento dalla casa familiare dell'odierna resistente e la crisi coniugale, né lo stesso ha offerto prove, precostituite e/o costituende, idonee a dimostrare che l'abbandono della casa coniugale da parte della sia stata la causa CP_1 dell'impossibilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi. Al contrario, sin dal ricorso introduttivo, ha allegato che, già qualche mese prima all'abbandono del tetto Parte_1
coniugale, la moglie avrebbe comunicato al marito la volontà di separarsi, conseguentemente assumendo condotte dimostrative di una disaffezione dal contesto familiare (cfr. ricorso introduttivo, pag. 2: “già dal mese di agosto 2023 la sig.ra aveva comunicato al sig. CP_1
la volontà di separarsi ammettendo di non sentirsi più coinvolta sentimentalmente al Parte_1
marito e che a tali affermazioni seguivano comportamenti che dimostravano assoluta distanza dal contesto familiare. La signora si isolava spesso al cellulare senza curarsi né delle esigenze del marito né dei figli”).
Pertanto, non essendo stato adeguatamente dimostrato dal ricorrente che la causa della crisi coniugale debba ascriversi all'abbandono del tetto coniugale da parte della il Collegio CP_1
ritiene di dover pronunciare la separazione personale dei coniugi, con rigetto della domanda di addebito proposta da . Parte_1
Con riferimento alla domanda di affido esclusivo dei figli minori al ricorrente, il Collegio osserva quanto segue.
Sebbene nell'attuale contesto normativo, come modificato dalla L. n. 54/2006, al giudice sia imposto di valutare prioritariamente la possibilità di disporre un affido condiviso dei figli minori – essendo tale modalità di affidamento quella maggiormente rispondente al superiore interesse del minore a coltivare con entrambe le figure genitoriali una proficua relazione – non può trascurarsi che, nel nostro ordinamento, è comunque consentita la possibilità di derogare a tale regime ordinario laddove nel corso del giudizio emergano elementi tali da far ritenere superata la presunzione di una sua maggiore rispondenza all'interesse della prole.
Ai sensi dell'art. 337 quater c.c., infatti, l'affidamento esclusivo del figlio ad uno solo dei genitori può essere disposto nei soli casi in cui vi siano elementi concreti che consentano di ritenere che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore. Ed invero, sebbene di norma si tenda a privilegiare una gestione del rapporto tra genitori e figli fondato sul principio dell'accordo tra i genitori - quali, tendenzialmente, i migliori garanti della posizione giuridica di un soggetto meritevole di particolare attenzione quale è il minore - il nostro ordinamento contempla poteri di intervento dell'autorità giurisdizionale qualora si ravvisino circostanze anche solo potenzialmente pregiudizievoli per la prole, che possono anche
5 consistere nel mero disimpegno di uno dei genitori rispetto agli interessi del figlio minore ed al mantenimento con lui di un'effettiva relazione personale ed affettiva.
Tanto premesso, nel valutare la fondatezza della richiesta di affido esclusivo avanzata dal ricorrente, deve tenersi presente che secondo un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità – a cui questo Collegio intende dare continuità – “in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre
o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore” (cfr. Cass. civ., Sez.
6-1 n.
28244/2019).
In coerenza con tale orientamento, “la regola dell'affidamento condiviso si rivela, perciò, la scelta tendenzialmente preferenziale (cfr. Cass. n. 6535 del 2019) onde garantire il diritto del minore "di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori", tanto che, avendo in tal modo dimostrato il legislatore di ritenere che l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia (cfr. Cass. n.
1777 del 2012), la sua derogabilità, neppure consentita in caso di grave conflittualità tra i genitori (cfr. Cass. n. 5108 del 2012), risulta possibile solo ove la sua applicazione risulti
"pregiudizievole per l'interesse del minore" (cfr. Cass. n. 977 del 2017)” (cfr. Cass. civ. Sez. 1,
n. 26796/2023).
Non avendo il legislatore ritenuto di tipizzare le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione resta rimessa alla decisione del giudice, tenuto conto delle peculiarità del caso concreto, che giustifichino, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori
(cfr. Cass. civ., Sez. 1, n. 26587/2009).
La Suprema Corte ha altresì chiarito che, laddove si debba vagliare la possibilità di derogare all'ordinaria modalità di esercizio della responsabilità genitoriale in favore dell'eccezionale regime dell'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori, “l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero
6 manifesta carenza dell'altro genitore» (cfr. Cass. n. 6535 del 2019 e Cass. n. 24526 del 2010, entrambe richiamate, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 21425 del 2022)” (cfr. Cass. civ. Sez. 1, n. 26796/2023, cit.).
La scelta dell'affidamento dei figli minori ad uno solo dei genitori deve essere nondimeno sostenuta dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. Pertanto, l'individuazione di tale genitore deve essere effettuata sulla base di un giudizio prognostico in virtù di elementi concreti circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (cfr. Cass. civ.
Sez. 1, n. 26796/2023, cit.).
Applicando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso in esame e rilevato che non sono emersi in giudizio indici sintomatici di una carenza delle capacità genitoriali ascrivibili all'odierno ricorrente – il quale, sin dall'abbandono da parte della moglie del nucleo familiare, si è attivato per offrire ai minori un adeguato sostegno anche avvalendosi dell'ausilio dei più stretti familiari – il Collegio ritiene di dover soffermare l'attenzione sulla posizione della resistente.
Quest'ultima, sulla scorta delle prospettazioni contenute nel ricorso introduttivo e della querela versata in atti, risulta essersi allontanata dalla casa coniugale, senza più farvi ritorno, sin dal
22.12.2023, recidendo altresì da quel momento ogni contatto con la scuola dei figli.
Preliminarmente, il Collegio osserva che la condizione di irreperibilità della CP_1
denunciata dal ricorrente, risulta confermata dalle risultanze delle notifiche tentate nei suoi confronti nel corso del giudizio.
In particolare, nel subprocedimento n. 29-1/2024 R.G., nella relata di notifica del 2.02.2024,
l'ufficiale giudiziario ha attestato di non aver potuto effettuare la notifica presso l'indirizzo di residenza della ossia Caulonia (RC), via S. Pietro d'Antiochia 13 (così risultante dal CP_1 certificato di residenza aggiornato, versato in atti), “in quanto trasferitasi dall'indirizzo indicato così come da informazioni assunte in loco”.
Inoltre, le allegazioni contenute nel ricorso introduttivo sono state confermate dal ricorrente all'udienza del 4.07.2024, ove il medesimo ha confermato di non aver avuto alcuna recente
7 notizia della moglie, la quale lo avrebbe contattato telefonicamente solo una volta, quattro mesi prima, per avere notizie dei figli e per avere inviata una foto;
il ricorrente ha altresì riferito che la moglie, nelle more, non si era mai messa in contatto con la scuola dei figli, essendosi occupato lui personalmente dei figli anche con l'aiuto di familiari, portando avanti detta gestione senza problemi di sorta.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio ritiene che la richiesta di affidamento esclusivo dei minori all'odierno ricorrente possa essere accolta.
Ed invero, la condotta tenuta dalla resistente – la quale si è allontanata dalla casa coniugale ormai quasi un anno addietro – pur non inficiando la sua capacità genitoriale, appare comunque sintomatica di un distacco morale e materiale della madre dai figli minori, nonché di un evidente disimpegno rispetto ai doveri genitoriali nei riguardi dei figli ed alle esigenze di questi ultimi (due dei quali, peraltro, affetti da documentate patologie, che richiederebbero una ben più rilevante assistenza da parte di entrambi i genitori), nonché al mantenimento con costoro di un'effettiva relazione personale e affettiva.
L'obiettiva lontananza del genitore dai figli e il suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione dei minori inducono il Collegio a ritenere che, nel caso di specie, sussistano gli estremi per derogare al regime ordinario dell'affido condiviso dei figli minori, ritenendo - allo stato degli atti - l'inidoneità di ad Controparte_1
affrontare quelle maggiori responsabilità che un affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale i figli non stiano stabilmente (nello stesso senso cfr. Cass. civ., Sez. 1, n.
26587/2009), dovendo quest'ultimo coordinarsi e collaborare con l'altro genitore, anche al fine di assumere le più importanti decisioni nell'interesse dei figli minori.
Peraltro, la contumacia di nel presente giudizio contribuisce a Controparte_1 confermare la prospettazione dei fatti offerta dall'odierno ricorrente poiché, sebbene la scelta di non costituirsi in giudizio rappresenti una condotta processualmente neutra – inidonea ex se a condizionare l'esito della causa – essa, nel caso di specie, si traduce in un'ulteriore manifestazione del disimpegno della madre rispetto alla gestione dei figli minori.
Sulla base delle motivazioni suesposte, ritiene il Collegio di disporre che i figli minori della coppia, , e , vengano affidati in via esclusiva al padre, Persona_1 Pt_2 Parte_3
, essendo quest'ultima la modalità di esercizio della responsabilità genitoriale Parte_1
maggiormente rispondente al loro superiore interesse.
Il Collegio ritiene di confermare altresì la statuizione assunta dal precedente giudice relatore nel subprocedimento n. 29-1/2024 R.G. con decreto del 16.01.2024, ossia che l'affidamento esclusivo venga strutturato nella forma rafforzata di cui all'art. 337 quater, co. 3, c.c., sicché
8 è autorizzato ad assumere in via esclusiva le decisioni di maggiore interesse per Parte_1
i figli minori.
Ed invero, anche considerate le precarie condizioni di salute di due dei tre figli della coppia (cfr. documentazione in atti del Centro Medico Legale dell'INPS di Reggio Calabria, in atti), appare più compatibile con gli interessi della prole che sia il solo genitore affidatario ad assumere le più importanti decisioni nell'interesse dei figli, ponendosi la condizione di irreperibilità della resistente – allo stato – del tutto ostativa ad un regime che consenta ad entrambi di concordare le più significative decisioni nell'interesse dei minori.
Con riferimento al diritto di visita della madre nei confronti dei figli minori, il Collegio ritiene di non dover disporre alcunché, considerato che l'esercizio di detto diritto non può che essere subordinato ad una previa attivazione della e che, qualora la stessa si renderà CP_1
nuovamente reperibile e disponibile ad incontrare i figli, l'esercizio del diritto di visita potrà essere esercitato secondo le modalità concordate con il genitore affidatario.
Con riferimento alla richiesta di assegnazione al ricorrente della casa coniugale, di proprietà della già accolta in via provvisoria e urgente ai sensi dell'art. 473bis.15 c.p.c. dal CP_1
giudice precedentemente titolare del subprocedimento recante n. 29-1/2024 R.G., il Collegio osserva quanto segue.
In caso di separazione tra i coniugi, l'art. 337 sexies c.c. riconosce la possibilità di attribuire ad una delle parti un diritto personale di godimento sull'immobile che ha costituito la residenza del nucleo familiare la cui finalità è quella di garantire tutela all'interesse prioritario dei figli minorenni o maggiorenni ma privi dell'indipendenza economica a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, in modo tale da garantire la conservazione delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali radicatesi in tale ambiente (cfr. in tal senso Cass. civ., sez. I, n.
32151/2023).
Pertanto, in difetto di elementi sopravvenuti nel corso del giudizio, il Collegio reputa senz'altro meritevole di accoglimento la richiesta del ricorrente di assegnazione della casa coniugale sita a
Caulonia (RC), in via San Pietro d'Antiochia n. 13 Scala B.
Con riguardo alla domanda volta a prevedere in capo all'odierna resistente l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario e straordinario dei figli, il Collegio rileva che detto dovere gravi su entrambi i genitori che, ai sensi dell'art. 316 bis c.c., devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Su entrambi i genitori, infatti, grava l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli per il sol fatto di averli concepiti, anche qualora gli stessi siano sprovvisti di un impiego: il Collegio
9 ritiene, sul punto, di dover dar seguito all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito in forza del quale “l'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli è assolutamente ineludibile perché correlato al fatto della mera procreazione, non venendo meno nemmeno con la decadenza dalla responsabilità genitoriale. In particolare, anche un eventuale stato di disoccupazione del genitore - tanto più di una persona giovane ed abile al lavoro - non può esonerare il genitore dall'obbligo di mantenimento dei figli, posto che l'obbligato potrebbe in ogni caso godere di altri redditi (es. proventi derivanti da attività lavorativa svolta in precedenza, pensioni, rendite, etc.)” (cfr. in tal senso Tribunale Napoli Nord, sez. I, 06/03/2023,
n. 909; Tribunale Terni, 27/05/2022, n. 448; Tribunale Alessandria, sez. I, 11/04/2022, n. 315).
Nel caso in esame, all'udienza del 4.07.2024, il ricorrente ha dichiarato di essere dipendente comunale e di guadagnare € 760,00 circa netti al mese;
inoltre, ha riferito che la moglie non ha mai lavorato.
Il Collegio, alla stregua delle considerazioni che precedono, ritiene di dover porre in capo a l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario e straordinario dei Controparte_1
tre figli minori;
nella determinazione dell'importo del contributo mensile di mantenimento il
Collegio reputa opportuno tenere in considerazione, da un lato, le esigenze di vita, istruzione, salute e relazione dei tre figli minori, anche correlate alla loro crescita e, dall'altro, la circostanza che la resistente sia attualmente disoccupata, pur essendo in giovane età e ben potendo attivarsi per la ricerca di un impiego.
Pertanto, risulta congruo ad avviso del Collegio porre in capo a Controparte_1
l'obbligo di corrispondere a , a titolo di contributo per il mantenimento dei tre Parte_1 figli minori, la somma di € 300,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT
e da versare al ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario oppure al domicilio del ricorrente (o con le diverse modalità concordate tra le parti), oltre al 50% delle spese straordinarie connesse alle esigenze dei figli.
Con riguardo alle spese di lite, tenuto conto della soccombenza reciproca delle parti, il Collegio ritiene di disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi e , i quali Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio concordatario in data 27.08.2006 nel Comune di
Nardodipace (VV), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 5, Parte II, Serie A, anno 2006;
10 - rigetta la domanda di addebito della separazione a carico di;
Controparte_1
- affida i minori , e in via esclusiva al padre Persona_1 Pt_2 Parte_3
, anche per le decisioni di maggiore interesse;
Parte_1
- nulla dispone sull'esercizio del diritto di visita della madre nei confronti dei figli minori, per le ragioni esposte in parte motiva;
- assegna a la casa coniugale, sita a Caulonia (RC), in via San Pietro Parte_1
d'Antiochia n. 13 Scala B;
- pone in capo a l'obbligo di corrispondere a , a Controparte_1 Parte_1 titolo di contributo per il mantenimento dei tre figli minori, la somma di € 300,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da versare al ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario oppure al domicilio del ricorrente (o con le diverse modalità concordate tra le parti), oltre al 50% delle spese straordinarie connesse alle esigenze dei figli;
- dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Nardodipace (VV) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 2.12.2024, svolta tramite l'applicativo Microsoft
Teams
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Olga Quartuccio) (dott.ssa Mariagrazia Galati)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, composto dai Magistrati:
1) dott. Mariagrazia Galati Presidente
2) dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice,
3) dott.ssa Olga Quartuccio Giudice rel., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 29/2024 R.G., introitata per la decisione all'udienza del
3.10.2024, ai sensi dell'art. 473bis.22 co.4 c.p.c. promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. NIUTTA MARIA TERESA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
ricorrente nei confronti di
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
resistente contumace con l'intervento ex lege del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 3.10.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.01.2024, ha proposto domanda di separazione Parte_1
giudiziale dal coniuge esponendo: che i due hanno contratto Controparte_1
matrimonio concordatario in data 27.08.2006 nel Comune di Nardodipace (VV), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 5, Parte II, Serie A, anno 2006, optando per il regime patrimoniale della comunione legale dei beni;
che la casa coniugale, sita a
Caulonia (RC), in via San Pietro d'Antiochia n. 13 Scala B, è di proprietà della che CP_1 dall'unione matrimoniale sono nati tre figli: (Locri, 25.08.2012), Persona_1
1 minore invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti della sua età e percettore dell'indennità di frequenza (cfr. documentazione medico-legale dell'INPS di Reggio Calabria, in atti); (Locri, 6.03.2015), minore portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 Parte_2
co. 1 L. 104/1992, con diagnosi di deficit dell'apprendimento scolastico (cfr. documentazione medico-legale dell'INPS di Reggio Calabria, in atti) e (Locri, 23.07.2018); che Parte_3
nel mese di agosto 2023 la avrebbe comunicato al marito la volontà di separarsi non CP_1
sentendosi più coinvolta sentimentalmente, dimostrando disaffezione dal contesto familiare;
che in data 22.12.2023 la si è allontanata da casa, comunicando telefonicamente al marito CP_1 di aver conosciuto un'altra persona, di trovarsi in Sicilia e che non avrebbe fatto più rientro a casa, chiedendogli di preoccuparsi dei figli minori;
che il giorno successivo all'allontanamento l'odierno ricorrente aveva sporto querela nei confronti della moglie per violazione degli obblighi di assistenza familiare;
che, in seguito a detto episodio, si è attivata attorno alla famiglia una fitta rete di presenze per aiutare l'odierno ricorrente nella cura e nella gestione anche scolastica dei minori.
Premesso che, in ragione della gravità delle condotte ascritte alla moglie, anche nell'eventualità del suo rientro presso la casa coniugale il ricorrente non avrebbe voluto più proseguire la convivenza, lo stesso ha chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi, con addebito alla moglie, nonché che fosse previsto: l'affidamento esclusivo a sé dei figli minori;
l'assegnazione a sé della casa familiare;
l'obbligo in capo alla di CP_1 concorrere al mantenimento dei figli nella misura di euro € 500,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, nonché alle spese straordinarie nella misura del 50%; la regolamentazione del diritto di visita della madre nei confronti dei figli minori esclusivamente alla presenza di altri familiari e, comunque, sempre previa sua richiesta.
Contestualmente, ha formulato istanza ex art. 473 bis.15 c.p.c. richiedendo Parte_1
l'adozione, inaudita altera parte, di provvedimenti indifferibili volti ad ottenere la declaratoria della sua esclusiva responsabilità genitoriale sui minori, nonché l'autorizzazione della scuola a negare la consegna dei minori alla madre e del ricorrente medesimo, nell'interesse dei minori, ad interfacciarsi con l'Inps e con l'ufficio postale.
Designato il giudice relatore, veniva a questi delegata anche la decisione sull'istanza di emissione di provvedimenti indifferibili ai sensi dell'art. 473 bis.15 c.p.c.; con decreto del
16.01.2024, nel subprocedimento recante n. 29-1/2024 R.G., il Giudice precedentemente titolare del procedimento ha adottato i provvedimenti indifferibili ex art. 473 bis.15 c.p.c. affidando provvisoriamente i figli minori della coppia a ed autorizzandolo ad assumere in Parte_1
2 via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per i minori, riservando “all'esito dei necessari approfondimenti nel contraddittorio tra le parti, l'adozione di ogni determinazione in ordine alla regolamentazione degli incontri madre-figli ed alla necessità di assumere provvedimenti limitativi della capacità genitoriale” ed invitando gli istituti scolastici frequentati dai figli della coppia ad informare previamente il padre qualora la volesse prelevare i CP_1
minori. Con ordinanza del 31.01.2024 veniva disposta “in via provvisoria ed urgente, ad integrazione del provvedimento del 16.1.2024, l'assegnazione della casa familiare al ricorrente presso cui sono collocati i minori” con conseguente rinvio all'udienza del 14.02.2024, ove i provvedimenti indifferibili adottati ex art. 473bis.15 c.p.c. venivano confermati.
Nel procedimento principale recante n. 29/2024 R.G., con decreto del 16.02.2024 di questo
Giudice relatore - subentrato nella titolarità del medesimo solo a far data dal 14.02.2024 -
l'udienza originariamente fissata per la comparizione delle parti è stata rinviata dapprima all'udienza tabellare del 18.04.2024 e, a seguito di specifica istanza del ricorrente, a quella del
4.07.2024.
In detta sede veniva sentito soltanto il ricorrente, il quale dichiarava: “non ho avuto notizie di mia moglie recentemente. Mi ha contattato telefonicamente solo una volta nel mese di marzo per chiedermi notizie dei nostri figli e mi ha chiesto di inviarle una foto: io le ho risposto che se voleva avere notizie dei figli poteva venire a casa perché nessuno l'aveva cacciata e lei era andata via spontaneamente. Mia moglie non si è mai messa in contatto con la scuola. So che circa un mese fa ha sentito suo padre, ma comunque i suoi genitori sono dalla mia parte perché lei ha abbandonato i figli e se n'è andata di casa. La gestione dei bambini attualmente procede benissimo;
sono aiutato dai miei familiari e in particolare dai miei cognati e dai miei suoceri.
Io sono dipendente comunale e guadagno al mese circa € 760,00 netti. Mia moglie non ha mai lavorato;
la casa in cui io attualmente vivo con i bambini è di proprietà di mia moglie. Sulla casa lei solo una volta, mi sembra a dicembre 2023, dopo l'allontanamento ha detto che era sua e io ho risposto che attualmente ci stavo io con i bambini”.
Con ordinanza del 24.07.2024 di questo Giudice relatore, previa declaratoria di contumacia di venivano adottati i provvedimenti provvisori e urgenti ai sensi Controparte_1 dell'art. 473bis.22 c.p.c., disponendo in capo alla resistente l'obbligo di corrispondere a
, a titolo di contributo per il mantenimento dei tre figli minori, la somma di € Parte_1
250,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da versare al ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario oppure al domicilio del ricorrente (o con le diverse modalità concordate tra le parti), oltre al 50% delle spese straordinarie connesse alle esigenze dei figli.
3 Ritenuta quindi la causa matura per la decisione, non essendo state articolate richieste istruttorie, la stessa veniva rinviata per la discussione ex art. 473bis.22 co.4 c.p.c., all'udienza del 3.10.2024 all'esito della quale la causa veniva assegnata a sentenza, con riserva di riferire al
Collegio.
Ritiene il Collegio che, alla luce delle risultanze processuali, debba essere pronunciata la separazione personale dei coniugi e . Parte_1 Controparte_1
Invero, ai sensi dell'art. 151 co.1 c.c., la pronuncia della separazione giudiziale non è vincolata a presupposti tassativi e specifici, ma è piuttosto collegata all'accertamento dei fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, dagli atti e verbali di causa è possibile ritenere, in modo inequivocabile, che la prosecuzione della convivenza tra le odierne parti del giudizio sia divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 co.1 c.c., come confermato dalla circostanza che, già dal mese di dicembre 2023, la ha abbandonato la casa coniugale e non vi ha fatto più rientro. CP_1
Inoltre, l'art. 151 co. 2 c.c. dispone che “il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
Com'è noto, la pronuncia di addebito della separazione non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare che tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata una situazione in cui la convivenza non era più tollerabile, abbia assunto efficacia causale nel determinare la situazione di intollerabilità (Cass. civ., Sez. 1, n. 11032/2024; Cass. civ., sez. I, n. 18725/2023).
Ed invero, la dichiarazione di addebito della separazione richiede la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza (Cass. civ., sez. I, n. 16287/2023; nella giurisprudenza di merito cfr. Tribunale Bari, sez. I, 25/10/2021, n. 3754: “L'abbandono della casa familiare da parte di un coniuge può essere causa di addebito della separazione laddove provochi l'impossibilità della convivenza;
invece se l'allontanamento è dipeso dal comportamento dell'altro coniuge oppure se è intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della convivenza si era già verificata, deve escludersi il rilievo causale ai fini della crisi matrimoniale”).
4 Nel caso di specie, ritiene il Collegio che il ricorrente non abbia allegato elementi idonei a ritenere sussistente il nesso eziologico tra l'allontanamento dalla casa familiare dell'odierna resistente e la crisi coniugale, né lo stesso ha offerto prove, precostituite e/o costituende, idonee a dimostrare che l'abbandono della casa coniugale da parte della sia stata la causa CP_1 dell'impossibilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi. Al contrario, sin dal ricorso introduttivo, ha allegato che, già qualche mese prima all'abbandono del tetto Parte_1
coniugale, la moglie avrebbe comunicato al marito la volontà di separarsi, conseguentemente assumendo condotte dimostrative di una disaffezione dal contesto familiare (cfr. ricorso introduttivo, pag. 2: “già dal mese di agosto 2023 la sig.ra aveva comunicato al sig. CP_1
la volontà di separarsi ammettendo di non sentirsi più coinvolta sentimentalmente al Parte_1
marito e che a tali affermazioni seguivano comportamenti che dimostravano assoluta distanza dal contesto familiare. La signora si isolava spesso al cellulare senza curarsi né delle esigenze del marito né dei figli”).
Pertanto, non essendo stato adeguatamente dimostrato dal ricorrente che la causa della crisi coniugale debba ascriversi all'abbandono del tetto coniugale da parte della il Collegio CP_1
ritiene di dover pronunciare la separazione personale dei coniugi, con rigetto della domanda di addebito proposta da . Parte_1
Con riferimento alla domanda di affido esclusivo dei figli minori al ricorrente, il Collegio osserva quanto segue.
Sebbene nell'attuale contesto normativo, come modificato dalla L. n. 54/2006, al giudice sia imposto di valutare prioritariamente la possibilità di disporre un affido condiviso dei figli minori – essendo tale modalità di affidamento quella maggiormente rispondente al superiore interesse del minore a coltivare con entrambe le figure genitoriali una proficua relazione – non può trascurarsi che, nel nostro ordinamento, è comunque consentita la possibilità di derogare a tale regime ordinario laddove nel corso del giudizio emergano elementi tali da far ritenere superata la presunzione di una sua maggiore rispondenza all'interesse della prole.
Ai sensi dell'art. 337 quater c.c., infatti, l'affidamento esclusivo del figlio ad uno solo dei genitori può essere disposto nei soli casi in cui vi siano elementi concreti che consentano di ritenere che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore. Ed invero, sebbene di norma si tenda a privilegiare una gestione del rapporto tra genitori e figli fondato sul principio dell'accordo tra i genitori - quali, tendenzialmente, i migliori garanti della posizione giuridica di un soggetto meritevole di particolare attenzione quale è il minore - il nostro ordinamento contempla poteri di intervento dell'autorità giurisdizionale qualora si ravvisino circostanze anche solo potenzialmente pregiudizievoli per la prole, che possono anche
5 consistere nel mero disimpegno di uno dei genitori rispetto agli interessi del figlio minore ed al mantenimento con lui di un'effettiva relazione personale ed affettiva.
Tanto premesso, nel valutare la fondatezza della richiesta di affido esclusivo avanzata dal ricorrente, deve tenersi presente che secondo un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità – a cui questo Collegio intende dare continuità – “in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre
o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore” (cfr. Cass. civ., Sez.
6-1 n.
28244/2019).
In coerenza con tale orientamento, “la regola dell'affidamento condiviso si rivela, perciò, la scelta tendenzialmente preferenziale (cfr. Cass. n. 6535 del 2019) onde garantire il diritto del minore "di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori", tanto che, avendo in tal modo dimostrato il legislatore di ritenere che l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia (cfr. Cass. n.
1777 del 2012), la sua derogabilità, neppure consentita in caso di grave conflittualità tra i genitori (cfr. Cass. n. 5108 del 2012), risulta possibile solo ove la sua applicazione risulti
"pregiudizievole per l'interesse del minore" (cfr. Cass. n. 977 del 2017)” (cfr. Cass. civ. Sez. 1,
n. 26796/2023).
Non avendo il legislatore ritenuto di tipizzare le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione resta rimessa alla decisione del giudice, tenuto conto delle peculiarità del caso concreto, che giustifichino, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori
(cfr. Cass. civ., Sez. 1, n. 26587/2009).
La Suprema Corte ha altresì chiarito che, laddove si debba vagliare la possibilità di derogare all'ordinaria modalità di esercizio della responsabilità genitoriale in favore dell'eccezionale regime dell'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori, “l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero
6 manifesta carenza dell'altro genitore» (cfr. Cass. n. 6535 del 2019 e Cass. n. 24526 del 2010, entrambe richiamate, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 21425 del 2022)” (cfr. Cass. civ. Sez. 1, n. 26796/2023, cit.).
La scelta dell'affidamento dei figli minori ad uno solo dei genitori deve essere nondimeno sostenuta dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. Pertanto, l'individuazione di tale genitore deve essere effettuata sulla base di un giudizio prognostico in virtù di elementi concreti circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (cfr. Cass. civ.
Sez. 1, n. 26796/2023, cit.).
Applicando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso in esame e rilevato che non sono emersi in giudizio indici sintomatici di una carenza delle capacità genitoriali ascrivibili all'odierno ricorrente – il quale, sin dall'abbandono da parte della moglie del nucleo familiare, si è attivato per offrire ai minori un adeguato sostegno anche avvalendosi dell'ausilio dei più stretti familiari – il Collegio ritiene di dover soffermare l'attenzione sulla posizione della resistente.
Quest'ultima, sulla scorta delle prospettazioni contenute nel ricorso introduttivo e della querela versata in atti, risulta essersi allontanata dalla casa coniugale, senza più farvi ritorno, sin dal
22.12.2023, recidendo altresì da quel momento ogni contatto con la scuola dei figli.
Preliminarmente, il Collegio osserva che la condizione di irreperibilità della CP_1
denunciata dal ricorrente, risulta confermata dalle risultanze delle notifiche tentate nei suoi confronti nel corso del giudizio.
In particolare, nel subprocedimento n. 29-1/2024 R.G., nella relata di notifica del 2.02.2024,
l'ufficiale giudiziario ha attestato di non aver potuto effettuare la notifica presso l'indirizzo di residenza della ossia Caulonia (RC), via S. Pietro d'Antiochia 13 (così risultante dal CP_1 certificato di residenza aggiornato, versato in atti), “in quanto trasferitasi dall'indirizzo indicato così come da informazioni assunte in loco”.
Inoltre, le allegazioni contenute nel ricorso introduttivo sono state confermate dal ricorrente all'udienza del 4.07.2024, ove il medesimo ha confermato di non aver avuto alcuna recente
7 notizia della moglie, la quale lo avrebbe contattato telefonicamente solo una volta, quattro mesi prima, per avere notizie dei figli e per avere inviata una foto;
il ricorrente ha altresì riferito che la moglie, nelle more, non si era mai messa in contatto con la scuola dei figli, essendosi occupato lui personalmente dei figli anche con l'aiuto di familiari, portando avanti detta gestione senza problemi di sorta.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio ritiene che la richiesta di affidamento esclusivo dei minori all'odierno ricorrente possa essere accolta.
Ed invero, la condotta tenuta dalla resistente – la quale si è allontanata dalla casa coniugale ormai quasi un anno addietro – pur non inficiando la sua capacità genitoriale, appare comunque sintomatica di un distacco morale e materiale della madre dai figli minori, nonché di un evidente disimpegno rispetto ai doveri genitoriali nei riguardi dei figli ed alle esigenze di questi ultimi (due dei quali, peraltro, affetti da documentate patologie, che richiederebbero una ben più rilevante assistenza da parte di entrambi i genitori), nonché al mantenimento con costoro di un'effettiva relazione personale e affettiva.
L'obiettiva lontananza del genitore dai figli e il suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione dei minori inducono il Collegio a ritenere che, nel caso di specie, sussistano gli estremi per derogare al regime ordinario dell'affido condiviso dei figli minori, ritenendo - allo stato degli atti - l'inidoneità di ad Controparte_1
affrontare quelle maggiori responsabilità che un affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale i figli non stiano stabilmente (nello stesso senso cfr. Cass. civ., Sez. 1, n.
26587/2009), dovendo quest'ultimo coordinarsi e collaborare con l'altro genitore, anche al fine di assumere le più importanti decisioni nell'interesse dei figli minori.
Peraltro, la contumacia di nel presente giudizio contribuisce a Controparte_1 confermare la prospettazione dei fatti offerta dall'odierno ricorrente poiché, sebbene la scelta di non costituirsi in giudizio rappresenti una condotta processualmente neutra – inidonea ex se a condizionare l'esito della causa – essa, nel caso di specie, si traduce in un'ulteriore manifestazione del disimpegno della madre rispetto alla gestione dei figli minori.
Sulla base delle motivazioni suesposte, ritiene il Collegio di disporre che i figli minori della coppia, , e , vengano affidati in via esclusiva al padre, Persona_1 Pt_2 Parte_3
, essendo quest'ultima la modalità di esercizio della responsabilità genitoriale Parte_1
maggiormente rispondente al loro superiore interesse.
Il Collegio ritiene di confermare altresì la statuizione assunta dal precedente giudice relatore nel subprocedimento n. 29-1/2024 R.G. con decreto del 16.01.2024, ossia che l'affidamento esclusivo venga strutturato nella forma rafforzata di cui all'art. 337 quater, co. 3, c.c., sicché
8 è autorizzato ad assumere in via esclusiva le decisioni di maggiore interesse per Parte_1
i figli minori.
Ed invero, anche considerate le precarie condizioni di salute di due dei tre figli della coppia (cfr. documentazione in atti del Centro Medico Legale dell'INPS di Reggio Calabria, in atti), appare più compatibile con gli interessi della prole che sia il solo genitore affidatario ad assumere le più importanti decisioni nell'interesse dei figli, ponendosi la condizione di irreperibilità della resistente – allo stato – del tutto ostativa ad un regime che consenta ad entrambi di concordare le più significative decisioni nell'interesse dei minori.
Con riferimento al diritto di visita della madre nei confronti dei figli minori, il Collegio ritiene di non dover disporre alcunché, considerato che l'esercizio di detto diritto non può che essere subordinato ad una previa attivazione della e che, qualora la stessa si renderà CP_1
nuovamente reperibile e disponibile ad incontrare i figli, l'esercizio del diritto di visita potrà essere esercitato secondo le modalità concordate con il genitore affidatario.
Con riferimento alla richiesta di assegnazione al ricorrente della casa coniugale, di proprietà della già accolta in via provvisoria e urgente ai sensi dell'art. 473bis.15 c.p.c. dal CP_1
giudice precedentemente titolare del subprocedimento recante n. 29-1/2024 R.G., il Collegio osserva quanto segue.
In caso di separazione tra i coniugi, l'art. 337 sexies c.c. riconosce la possibilità di attribuire ad una delle parti un diritto personale di godimento sull'immobile che ha costituito la residenza del nucleo familiare la cui finalità è quella di garantire tutela all'interesse prioritario dei figli minorenni o maggiorenni ma privi dell'indipendenza economica a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, in modo tale da garantire la conservazione delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali radicatesi in tale ambiente (cfr. in tal senso Cass. civ., sez. I, n.
32151/2023).
Pertanto, in difetto di elementi sopravvenuti nel corso del giudizio, il Collegio reputa senz'altro meritevole di accoglimento la richiesta del ricorrente di assegnazione della casa coniugale sita a
Caulonia (RC), in via San Pietro d'Antiochia n. 13 Scala B.
Con riguardo alla domanda volta a prevedere in capo all'odierna resistente l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario e straordinario dei figli, il Collegio rileva che detto dovere gravi su entrambi i genitori che, ai sensi dell'art. 316 bis c.c., devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Su entrambi i genitori, infatti, grava l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli per il sol fatto di averli concepiti, anche qualora gli stessi siano sprovvisti di un impiego: il Collegio
9 ritiene, sul punto, di dover dar seguito all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito in forza del quale “l'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli è assolutamente ineludibile perché correlato al fatto della mera procreazione, non venendo meno nemmeno con la decadenza dalla responsabilità genitoriale. In particolare, anche un eventuale stato di disoccupazione del genitore - tanto più di una persona giovane ed abile al lavoro - non può esonerare il genitore dall'obbligo di mantenimento dei figli, posto che l'obbligato potrebbe in ogni caso godere di altri redditi (es. proventi derivanti da attività lavorativa svolta in precedenza, pensioni, rendite, etc.)” (cfr. in tal senso Tribunale Napoli Nord, sez. I, 06/03/2023,
n. 909; Tribunale Terni, 27/05/2022, n. 448; Tribunale Alessandria, sez. I, 11/04/2022, n. 315).
Nel caso in esame, all'udienza del 4.07.2024, il ricorrente ha dichiarato di essere dipendente comunale e di guadagnare € 760,00 circa netti al mese;
inoltre, ha riferito che la moglie non ha mai lavorato.
Il Collegio, alla stregua delle considerazioni che precedono, ritiene di dover porre in capo a l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario e straordinario dei Controparte_1
tre figli minori;
nella determinazione dell'importo del contributo mensile di mantenimento il
Collegio reputa opportuno tenere in considerazione, da un lato, le esigenze di vita, istruzione, salute e relazione dei tre figli minori, anche correlate alla loro crescita e, dall'altro, la circostanza che la resistente sia attualmente disoccupata, pur essendo in giovane età e ben potendo attivarsi per la ricerca di un impiego.
Pertanto, risulta congruo ad avviso del Collegio porre in capo a Controparte_1
l'obbligo di corrispondere a , a titolo di contributo per il mantenimento dei tre Parte_1 figli minori, la somma di € 300,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT
e da versare al ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario oppure al domicilio del ricorrente (o con le diverse modalità concordate tra le parti), oltre al 50% delle spese straordinarie connesse alle esigenze dei figli.
Con riguardo alle spese di lite, tenuto conto della soccombenza reciproca delle parti, il Collegio ritiene di disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi e , i quali Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio concordatario in data 27.08.2006 nel Comune di
Nardodipace (VV), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 5, Parte II, Serie A, anno 2006;
10 - rigetta la domanda di addebito della separazione a carico di;
Controparte_1
- affida i minori , e in via esclusiva al padre Persona_1 Pt_2 Parte_3
, anche per le decisioni di maggiore interesse;
Parte_1
- nulla dispone sull'esercizio del diritto di visita della madre nei confronti dei figli minori, per le ragioni esposte in parte motiva;
- assegna a la casa coniugale, sita a Caulonia (RC), in via San Pietro Parte_1
d'Antiochia n. 13 Scala B;
- pone in capo a l'obbligo di corrispondere a , a Controparte_1 Parte_1 titolo di contributo per il mantenimento dei tre figli minori, la somma di € 300,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da versare al ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario oppure al domicilio del ricorrente (o con le diverse modalità concordate tra le parti), oltre al 50% delle spese straordinarie connesse alle esigenze dei figli;
- dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Nardodipace (VV) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 2.12.2024, svolta tramite l'applicativo Microsoft
Teams
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Olga Quartuccio) (dott.ssa Mariagrazia Galati)
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